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Decisione

80.2011.13

Procedura: tassazione, aggiunta di un reddito relativo ad un'attività non dichiarata, annullamento della decisione, accertamento in contraddittorio, eventuale tassazione d'ufficio

3 marzo 2011Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

nato nel 1971, coniugato, lavora come ingegnere alle dipendenze di __________.

Nel tempo libero svolge l’attività di pompiere per il Corpo civici pompieri di __________

e di arbitro di hockey.

Nella

dichiarazione fiscale 2007, il contribuente indicava di avere conseguito un

reddito di fr. 98'802.– dalla sua attività principale, che andava ad

aggiungersi ad ulteriori fr. 8'377.– provenienti dall’attività accessoria di

milite pompiere.

B. Con

scritto del 2 marzo 2009, l’Ufficio di tassazione di Locarno si rivolgeva al

contribuente, invitandolo a dichiarare e documentare anche le indennità

salariali percepite quale arbitro di disco su ghiaccio.

Non

avendo ricevuto alcuna risposta, con decisione del 6 ottobre 2010, l’autorità notificava

ai coniugi __________ la tassazione IC/IFD 2007, nella quale commisurava in fr.

10'000.– il reddito proveniente dall’attività accessoria di arbitro.

C. Il

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 2 novembre 2010,

contestando di avere avuto altre entrate oltre a quelle dichiarate.

Rimasta

inevasa anche una nuova richiesta di documentazione, l’Ufficio di tassazione,

con decisione del 29 dicembre 2010, respingeva il reclamo, spiegando nelle

motivazioni allegate di non avere potuto fare altro che confermare la

valutazione operata in prima sede.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 assicura di avere

risposto alla seconda richiesta di documentazione, con lettera del 10 novembre

2010, nella quale sosteneva di avere sempre svolto l’attività di arbitro a

titolo di mero hobby, sottolineando in particolar modo che le indennità percepite

non sono mai sufficienti a coprire le spese di viaggio, vitto e alloggio.

Nelle

proprie osservazioni del 14 febbraio 2011, l’Ufficio di tassazione ribadisce di

non avere mai ricevuto la lettera del 10 novembre 2010. Alla luce delle

affermazioni del ricorrente, ritiene tuttavia “utile la sua audizione così da

poter valutare l’effettivo guadagno realizzato nel 2007”.

Diritto

1. Conformemente

all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24

novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide

nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni

di principio e non è di rilevante importanza

2. 2.1.

Nella

procedura fiscale vige la massima ufficiale e il principio inquisitorio.

L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti

fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte

le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere

in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai

contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito,

Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75

p. 185, p. 190). In applicazione analogica della regola

generale prevista dall’art. 8 CC, l’onere della prova è ripartito nel senso che

l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o

aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei

fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133

Considerandi

II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

2.2

All’interno

della collaborazione che il contribuente deve prestare per consentire una

tassazione esatta e completa, dai semplici diritti procedurali occorre

distinguere quelli che sono dei veri e propri obblighi procedurali. Sia secondo

l’art. 200 LT sia secondo l’art. 126 cpv. 1 LIFD, al

contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una

tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in

particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione

TF 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).

La

descritta regola sull’onere probatorio non è quindi assoluta (Schär,

Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p.

435). Una prima eccezione è data ogni volta che il contribuente tralascia, in

maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione,

possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo

fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente, per

motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il

suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non

può essere pretesa (Zweifel, in: Zweifel/Athanas

[a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2. ediz.

Basilea 2008, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).

3.

3.1.

Secondo

l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46

cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa

i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono

essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener

conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore

di vita del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata

soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve

essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132

cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere

della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria

valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta.

3.2

Giurisprudenza

e dottrina tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi

obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili

sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata (decisione TF 2A.426/2004 del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel, op. cit., n. 29 e 31 ad art.

130.

LIFD, p. 342 ss.; Richner/Frei/Kaufmann,

Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 972; contra Berger,

op. cit., p. 197).

L’autorità fiscale deve

comunque agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo coscienza professionale, conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere tenuti presenti

in procedimenti del genere, principalmente allo scopo di evitare eccessi di

discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti, il contribuente deve essere

imposto, nella misura del possibile, su un reddito valutato il più vicino

possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel, op. cit., n. 46 ad art. 130 LIFD).

4.

4.1.

Nel caso

in esame, come visto, il contribuente non ha mai dichiarato le entrate provenienti

dalla sua attività accessoria di arbitro di hockey, nemmeno in risposta alle

precise richieste di informazione del 2 marzo 2009 e del 5 novembre 2010, con

le quali l’autorità di tassazione lo invitava espressamente ad indicare ed

eventualmente documentare tutte le indennità salariali percepite sin dall’anno

1997.

Solo con

lo scritto del 10 novembre 2010 allegato al presente gravame, che il ricorrente

afferma avere già inviato all’autorità di tassazione, ma di cui non vi è traccia

nell’incarto fiscale, quest’ultimo ha (finalmente) preso posizione sulle

richieste di informazione, limitandosi tuttavia a sostenere di avere sempre svolto

l’attività di arbitro a titolo di mero hobby, ovvero senza mai trarre “un

vantaggio economico… da dover dichiarare alle imposte”.

4.2

A questo

stadio della procedura, poco importa verificare se lo scritto in discussione

sia stato davvero inviato all’autorità di tassazione, così come sostenuto dal

ricorrente. Come anticipato sopra, è infatti pacifico che il preteso carattere

amatoriale dell’attività di arbitro non possa giustificare l’assenza di una benché

minima distinta delle entrate e delle uscite. A tale mancanza, non può peraltro

supplire un generico esempio di una trasferta a Zurigo, perlomeno così come

proposto nello scritto del 10 novembre 2010, ove si pensi appena che le uscite

più importanti sono rappresentate dalle spese di trasferta, che secondo il regolamento

prodotto dallo stesso ricorrente sono invece già coperte dalle indennità

versate agli arbitri.

Di fronte alle vaghe

spiegazioni fornite dal contribuente, che vorrebbe far credere di non possedere

alcuna ricevuta, ed alla scarsa propensione a collaborare da

lui mostrata nel corso della procedura di tassazione, è quindi

immediatamente evidente che si imponeva e che si impone tuttora una tassazione

per apprezzamento.

4.3

Nella sua

prima decisione del 6 ottobre 2010, l’Ufficio di tassazione ha però rinunciato

ad intraprendere una vera e propria tassazione d’ufficio, che avrebbe presupposto

dapprima una diffida e che avrebbe poi limitato il diritto di reclamo da parte

del contribuente (obbligo di motivazione ex art. 206 cpv. 3 LT e 132

cpv. 3 LIFD), limitandosi ad aggiungere ai proventi dichiarati un ulteriore

importo di fr. 10'000.– a titolo di “Reddito att. indipendente accessoria contribuente”.

Certo, come

ha stabilito la giurisprudenza del Tribunale federale, la rinuncia alla tassazione d’ufficio non impedisce di per sé all’autorità di tassazione di stabilire gli elementi

imponibili in base ad una valutazione. Nel rispetto delle

norme concernenti l’onere probatorio, spetta nondimeno alla stessa autorità di

tassazione provare la plausibilità della rappresentazione dei fatti su cui fonda

l’applicazione del diritto (sentenza del Tribunale federale del 22

febbraio 2006, n.2A.561/2005 consid. 3, Oberson, Droit fiscal suisse, 3. ediz.,

Basilea/Ginevra/Monaco 2007, § 22 n. 9 p. 443).

Nella fattispecie,

per contro, non è dato a sapere come sia stato valutato il reddito di fr. 10'000.–

proveniente dall’attività accessoria di arbitro. Gli unici elementi che emergono

dall’incarto fiscale sono le indennità stabilite dalla Federazione svizzera di

hockey per la stagione 2005/2006, pari a fr. 180.– per partite del campionato

Elite e fr. 200.– per partite del campionato di prima lega, nonché la presenza

del ricorrente nella lista degli arbitri di prima lega e di quelli candidati

per la stagione 2007/2008. Nulla si sa invece in merito al numero di partite

arbitrate nel corso del periodo fiscale qui in esame, né tanto meno in quali

categorie sono state arbitrate.

La

necessità di completare l’istruttoria è del resto confermata dalla stessa

autorità di tassazione, che nelle proprie osservazioni del 14 febbraio 2011,

preso atto delle argomentazioni sollevate dal ricorrente, reputa utile la sua

audizione “così da poter valutare l’effettivo guadagno realizzato nel 2007”.

5.

A

questa Camera non resta quindi che annullare le decisioni impugnate e rinviare

gli atti all’Ufficio di tassazione, perché proceda agli accertamenti sopra

descritti, avvertendo il contribuente che qualora non dovesse (nuovamente) dar

seguito alle puntuali richieste di informazioni, omettendo così di adempiere ai

propri obblighi di collaborazione, sono ravvisabili gli estremi per una

tassazione d’ufficio. In questo caso, l’autorità fiscale dovrà menzionare

quanto disposto dall’art. 206 cpv. 3 LT (art. 132 cpv. 3 LIFD) e le conseguenze

in caso di sua inottemperanza (DTF 123 II 552 = RDAF 1998 II 445).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. La

decisione su reclamo del 29 dicembre 2010 è annullata e gli atti ritornati

all’Ufficio di tassazione di Locarno all’RS 1 perché adotti una nuova

decisione, dopo aver proceduto agli accertamenti indicati al punto 3.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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