80.2011.13
Procedura: tassazione, aggiunta di un reddito relativo ad un'attività non dichiarata, annullamento della decisione, accertamento in contraddittorio, eventuale tassazione d'ufficio
3 marzo 2011Italiano10 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2011.13
Data decisione, Autorità:
03.03.2011, CDT
Titolo:
Procedura: tassazione, aggiunta di un reddito relativo ad un'attività non dichiarata, annullamento della decisione, accertamento in contraddittorio, eventuale tassazione d'ufficio
OBBLIGO DI COLLABORAZIONE
art. 126 cpv. 1 LIFD
art. 130 LIFD
art. 200 LT
art. 204 LT
Incarto n.
80.2011.13
Lugano
3 marzo 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario
del Tribunale d'appello
giudice Andrea Pedroli
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 30 gennaio 2011 contro la decisione del 29
dicembre 2010 in materia di IC e IFD 2007.
Fatti
A. RI 1,
nato nel 1971, coniugato, lavora come ingegnere alle dipendenze di __________.
Nel tempo libero svolge l’attività di pompiere per il Corpo civici pompieri di __________
e di arbitro di hockey.
Nella
dichiarazione fiscale 2007, il contribuente indicava di avere conseguito un
reddito di fr. 98'802.– dalla sua attività principale, che andava ad
aggiungersi ad ulteriori fr. 8'377.– provenienti dall’attività accessoria di
milite pompiere.
B. Con
scritto del 2 marzo 2009, l’Ufficio di tassazione di Locarno si rivolgeva al
contribuente, invitandolo a dichiarare e documentare anche le indennità
salariali percepite quale arbitro di disco su ghiaccio.
Non
avendo ricevuto alcuna risposta, con decisione del 6 ottobre 2010, l’autorità notificava
ai coniugi __________ la tassazione IC/IFD 2007, nella quale commisurava in fr.
10'000.– il reddito proveniente dall’attività accessoria di arbitro.
C. Il
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 2 novembre 2010,
contestando di avere avuto altre entrate oltre a quelle dichiarate.
Rimasta
inevasa anche una nuova richiesta di documentazione, l’Ufficio di tassazione,
con decisione del 29 dicembre 2010, respingeva il reclamo, spiegando nelle
motivazioni allegate di non avere potuto fare altro che confermare la
valutazione operata in prima sede.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 assicura di avere
risposto alla seconda richiesta di documentazione, con lettera del 10 novembre
2010, nella quale sosteneva di avere sempre svolto l’attività di arbitro a
titolo di mero hobby, sottolineando in particolar modo che le indennità percepite
non sono mai sufficienti a coprire le spese di viaggio, vitto e alloggio.
Nelle
proprie osservazioni del 14 febbraio 2011, l’Ufficio di tassazione ribadisce di
non avere mai ricevuto la lettera del 10 novembre 2010. Alla luce delle
affermazioni del ricorrente, ritiene tuttavia “utile la sua audizione così da
poter valutare l’effettivo guadagno realizzato nel 2007”.
Diritto
1. Conformemente
all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24
novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni
di principio e non è di rilevante importanza
2. 2.1.
Nella
procedura fiscale vige la massima ufficiale e il principio inquisitorio.
L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti
fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte
le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere
in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai
contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito,
Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75
p. 185, p. 190). In applicazione analogica della regola
generale prevista dall’art. 8 CC, l’onere della prova è ripartito nel senso che
l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o
aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei
fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133
Considerandi
II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
2.2
All’interno
della collaborazione che il contribuente deve prestare per consentire una
tassazione esatta e completa, dai semplici diritti procedurali occorre
distinguere quelli che sono dei veri e propri obblighi procedurali. Sia secondo
l’art. 200 LT sia secondo l’art. 126 cpv. 1 LIFD, al
contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una
tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in
particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione
TF 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).
La
descritta regola sull’onere probatorio non è quindi assoluta (Schär,
Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p.
435). Una prima eccezione è data ogni volta che il contribuente tralascia, in
maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione,
possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo
fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente, per
motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il
suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non
può essere pretesa (Zweifel, in: Zweifel/Athanas
[a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2. ediz.
Basilea 2008, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).
3.
3.1.
Secondo
l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46
cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa
i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono
essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener
conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore
di vita del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata
soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve
essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132
cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere
della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria
valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta.
3.2
Giurisprudenza
e dottrina tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi
obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili
sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata (decisione TF 2A.426/2004 del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel, op. cit., n. 29 e 31 ad art.
130.
LIFD, p. 342 ss.; Richner/Frei/Kaufmann,
Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 972; contra Berger,
op. cit., p. 197).
L’autorità fiscale deve
comunque agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo coscienza professionale, conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere tenuti presenti
in procedimenti del genere, principalmente allo scopo di evitare eccessi di
discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti, il contribuente deve essere
imposto, nella misura del possibile, su un reddito valutato il più vicino
possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel, op. cit., n. 46 ad art. 130 LIFD).
4.
4.1.
Nel caso
in esame, come visto, il contribuente non ha mai dichiarato le entrate provenienti
dalla sua attività accessoria di arbitro di hockey, nemmeno in risposta alle
precise richieste di informazione del 2 marzo 2009 e del 5 novembre 2010, con
le quali l’autorità di tassazione lo invitava espressamente ad indicare ed
eventualmente documentare tutte le indennità salariali percepite sin dall’anno
1997.
Solo con
lo scritto del 10 novembre 2010 allegato al presente gravame, che il ricorrente
afferma avere già inviato all’autorità di tassazione, ma di cui non vi è traccia
nell’incarto fiscale, quest’ultimo ha (finalmente) preso posizione sulle
richieste di informazione, limitandosi tuttavia a sostenere di avere sempre svolto
l’attività di arbitro a titolo di mero hobby, ovvero senza mai trarre “un
vantaggio economico… da dover dichiarare alle imposte”.
4.2
A questo
stadio della procedura, poco importa verificare se lo scritto in discussione
sia stato davvero inviato all’autorità di tassazione, così come sostenuto dal
ricorrente. Come anticipato sopra, è infatti pacifico che il preteso carattere
amatoriale dell’attività di arbitro non possa giustificare l’assenza di una benché
minima distinta delle entrate e delle uscite. A tale mancanza, non può peraltro
supplire un generico esempio di una trasferta a Zurigo, perlomeno così come
proposto nello scritto del 10 novembre 2010, ove si pensi appena che le uscite
più importanti sono rappresentate dalle spese di trasferta, che secondo il regolamento
prodotto dallo stesso ricorrente sono invece già coperte dalle indennità
versate agli arbitri.
Di fronte alle vaghe
spiegazioni fornite dal contribuente, che vorrebbe far credere di non possedere
alcuna ricevuta, ed alla scarsa propensione a collaborare da
lui mostrata nel corso della procedura di tassazione, è quindi
immediatamente evidente che si imponeva e che si impone tuttora una tassazione
per apprezzamento.
4.3
Nella sua
prima decisione del 6 ottobre 2010, l’Ufficio di tassazione ha però rinunciato
ad intraprendere una vera e propria tassazione d’ufficio, che avrebbe presupposto
dapprima una diffida e che avrebbe poi limitato il diritto di reclamo da parte
del contribuente (obbligo di motivazione ex art. 206 cpv. 3 LT e 132
cpv. 3 LIFD), limitandosi ad aggiungere ai proventi dichiarati un ulteriore
importo di fr. 10'000.– a titolo di “Reddito att. indipendente accessoria contribuente”.
Certo, come
ha stabilito la giurisprudenza del Tribunale federale, la rinuncia alla tassazione d’ufficio non impedisce di per sé all’autorità di tassazione di stabilire gli elementi
imponibili in base ad una valutazione. Nel rispetto delle
norme concernenti l’onere probatorio, spetta nondimeno alla stessa autorità di
tassazione provare la plausibilità della rappresentazione dei fatti su cui fonda
l’applicazione del diritto (sentenza del Tribunale federale del 22
febbraio 2006, n.2A.561/2005 consid. 3, Oberson, Droit fiscal suisse, 3. ediz.,
Basilea/Ginevra/Monaco 2007, § 22 n. 9 p. 443).
Nella fattispecie,
per contro, non è dato a sapere come sia stato valutato il reddito di fr. 10'000.–
proveniente dall’attività accessoria di arbitro. Gli unici elementi che emergono
dall’incarto fiscale sono le indennità stabilite dalla Federazione svizzera di
hockey per la stagione 2005/2006, pari a fr. 180.– per partite del campionato
Elite e fr. 200.– per partite del campionato di prima lega, nonché la presenza
del ricorrente nella lista degli arbitri di prima lega e di quelli candidati
per la stagione 2007/2008. Nulla si sa invece in merito al numero di partite
arbitrate nel corso del periodo fiscale qui in esame, né tanto meno in quali
categorie sono state arbitrate.
La
necessità di completare l’istruttoria è del resto confermata dalla stessa
autorità di tassazione, che nelle proprie osservazioni del 14 febbraio 2011,
preso atto delle argomentazioni sollevate dal ricorrente, reputa utile la sua
audizione “così da poter valutare l’effettivo guadagno realizzato nel 2007”.
5.
A
questa Camera non resta quindi che annullare le decisioni impugnate e rinviare
gli atti all’Ufficio di tassazione, perché proceda agli accertamenti sopra
descritti, avvertendo il contribuente che qualora non dovesse (nuovamente) dar
seguito alle puntuali richieste di informazioni, omettendo così di adempiere ai
propri obblighi di collaborazione, sono ravvisabili gli estremi per una
tassazione d’ufficio. In questo caso, l’autorità fiscale dovrà menzionare
quanto disposto dall’art. 206 cpv. 3 LT (art. 132 cpv. 3 LIFD) e le conseguenze
in caso di sua inottemperanza (DTF 123 II 552 = RDAF 1998 II 445).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. La
decisione su reclamo del 29 dicembre 2010 è annullata e gli atti ritornati
all’Ufficio di tassazione di Locarno all’RS 1 perché adotti una nuova
decisione, dopo aver proceduto agli accertamenti indicati al punto 3.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster