80.2011.130
Reddito della sostanza immobiliare: indennità periodica per concessione di diritto di superficie, non utile in capitale, buona fede, erroneo assoggettamento all’imposta cantonale sugli utili immobilia
16 dicembre 2013Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2011.130
Data decisione, Autorità:
16.12.2013, CDT
Titolo:
Reddito della sostanza immobiliare: indennità periodica per concessione di diritto di superficie, non utile in capitale, buona fede, erroneo assoggettamento all’imposta cantonale sugli utili immobiliari
REDDITO DA SOSTANZA IMMOBILIARE
art. 21 cpv. 1 let. c LIFD
Incarto n.
80.2011.130
Lugano
16 dicembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
RI 2
entrambi rappr.
da: RA 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 29 settembre 2011 contro la decisione
del 31 agosto 2011 in materia di IFD 2008, 2009 e 2010.
Fatti
A. Con
atto pubblico del 29 luglio 2002, RI 1 e i figli __________ e __________ – comproprietari
della part. __________ di __________ – concedevano a __________ AG un diritto
di superficie per sé stante e permanente sul loro fondo, con scopo “la
costruzione di un garage e officina con deposito auto, riparazioni e vendita di
auto sia nuove che d’occasione”.
Il canone
annuo veniva pattuito in fr. 75'000.–, da adeguare in base all’indice nazionale
dei prezzi al consumo.
B. L’Ufficio
di tassazione di Bellinzona, con decisione del 23 aprile 2003, assoggettava all’imposta
sugli utili immobiliari la costituzione del diritto di superficie. L’utile imponibile
veniva commisurato in fr. 2'250'000.– (canone annuo capitalizzato per la durata
contrattuale di 30 anni) e l’imposta dovuta in fr. 67'500.–.
C. Otto
anni più tardi, con separate decisioni del 23 giugno 2011, la stessa autorità notificava
a RI 1 e alla moglie RI 2 le tassazioni IFD 2008, 2009 e 2010, nelle quali aggiungeva
ai redditi dichiarati gli importi di fr. 39'828.– (nel 2008) e fr. 40'382.–
(nel 2009 e 2010). Nelle motivazioni allegate spiegava che si trattava della
quota del 50% del canone proveniente dalla concessione del diritto di superficie.
D. Il
contribuente, rappresentato dall’avv. RA 1, impugnava le suddette decisioni,
con reclamo del 20 luglio 2011. A suo avviso, il fatto di considerare il canone
annuo non più quale controprestazione per l’alienazione del fondo ma quale
reddito della sostanza immobiliare, costituiva un “cambiamento di rotta”
arbitrario, contrario ai principi della sicurezza del diritto e della buona
fede.
L’Ufficio
di tassazione respingeva il reclamo, con separate decisioni del 31 agosto 2011
così motivate:
L’imposizione
dell’affitto annuo percepito per la concessione del diritto di superficie valido
per 30 anni sul fondo __________ di __________ deve limitatamente all’imposta
federale diretta essere mantenuta.
E. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 e RI 2 contestano nuovamente
l’assoggettamento all’imposta federale diretta del canone annuo versatogli da __________
AG. I ricorrenti ripropongono le argomentazioni già sollevate in sede di reclamo,
sottolineando in particolare che non sarebbero intervenute “nuove circostanze
che possano giustificare il cambiamento di rotta senza incorrere
nell’arbitrio”.
F. Nelle
proprie osservazioni del 3 ottobre 2011, l’autorità di tassazione propone di respingere
il gravame. A suo dire, l’errata decisione di assoggettare all’imposta sugli
utili immobiliari la costituzione del diritto di superficie, non impedirebbe di
apprezzare diversamente il canone annuo ai fini della sola imposta federale diretta.
Diritto
1. Come
esposto in narrativa, i ricorrenti non sollevano alcuna obiezione in merito
alla nuova qualifica giuridica del canone annuale versato loro da __________ AG,
che l’Ufficio di tassazione di Bellinzona ha considerato – otto anni dopo la
decisione del 23 aprile 2003 di assoggettare la costituzione del diritto di
superficie all’imposta sugli utili immobiliari – quale reddito della sostanza
immobiliare ai sensi dell’art. 21 cpv. 1 lett. c LIFD. Essi si limitano
a contestare all’autorità di tassazione il repentino “cambiamento di rotta”, che
giudicano contrario ai principi della sicurezza del diritto e della buona fede.
Considerandi
2.
2.1.
Il
diritto di superficie secondo l’art. 779 CC è una servitù, che consente al
beneficiario di fare e mantenere una costruzione sul fondo altrui, sopra o
sotto la superficie del suolo. Il diritto di superficie si può cedere e si
trasmette per successione, salvo patto contrario (art. 779 cpv. 2 CC).
Se
costituito per trent’anni almeno o per un tempo indeterminato e se
trasferibile, il diritto di superficie diventa un diritto per sé stante e
permanente (art. 22 cpv. 1 lett. a cifra 1 dell’Ordinanza del 23
settembre 2011 sul registro fondiario [ORF]) e può conseguentemente essere
intavolato come fondo nel registro fondiario (art. 779 cpv. 3 CC).
Il
diritto di superficie può infine essere costituito su un fondo edificato o non
edificato. In quest’ultimo caso, quando il superficiario costruisce, diventa
proprietario dell’edificio. Se il diritto viene costituito a carico di un
terreno già edificato, la proprietà della costruzione viene trasferita al
superficiario (Locher, Kommentar
zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 33 ad art. 21 LIFD, pag. 533).
2.2
Un’indennità
periodica per la concessione di un diritto di superficie su un fondo non
edificato rappresenta un provento da contratto di superficie secondo l’art. 21
cpv. 1 lett. c LIFD. Infatti, l’essenza dell’immobile non viene
compromessa da questo contratto di concessione dell’uso, limitata nel tempo (Locher, op. cit., n. 35 ad art. 21 LIFD,
pag. 534 e giurisprudenza citata; v. anche Merlino,
in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,
Basilea 2006, n. 121 ad art. 21 LIFD, pag. 377; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 108 ad art. 21
LIFD, pag. 380 s.).
Discorso
diverso vale invece per la concessione di un diritto di superficie su un fondo
già edificato. In questo caso, la controprestazione versata dal superficiario
si compone, da un lato, dell’indennità per l’uso del suolo e, dall’altro, di
quella per l’edificio, la cui proprietà si trasferisce al superficiario.
Indennità periodiche rappresentano proventi da contratti di superficie secondo
l’art. 21 cpv. 1 lett. c LIFD solo nella misura in cui costituiscono
compenso per l’uso del suolo. La quota dell’indennità che si riferisce al
trasferimento della proprietà della costruzione rappresenta invece un utile in
capitale (DTF 101 Ib 331; inoltre Locher,
op. cit., n. 38 ad art. 21 LIFD, pag. 534 s.; Merlino,
op. cit., n. 122 ad art. 21 LIFD, pag. 378; Richner/Frei/Kaufmann/
Meuter, op. cit., n. 109 ad art. 21 LIFD, pag. 381).
2.3
Nel caso
in esame, come detto, RI 1 e i figli __________ e __________ hanno concesso
alla __________ AG un diritto di superficie per sé stante e permanente della
durata di 30 anni sul loro fondo di __________, allo scopo di costruire un garage
e un’officina con deposito auto, riparazioni e vendita di auto nuove e d’occasione.
Già alla
luce del chiaro testo dell’atto pubblico, il canone annuo di fr. 75'000.– (da
adeguare in base all’indice nazionale dei prezzi al consumo) costituisce
indiscutibilmente un provento da contratto di superficie, secondo l’art. 20
cpv. 1 lett. c LT, trattandosi di un’indennità periodica per la
concessione di un diritto di superficie su un fondo non edificato. La decisione
dell’autorità di tassazione di assoggettare all’imposta federale diretta gli
importi di, rispettivamente, fr. 39'828.– (nel 2008) e fr. 40'382.– (nel 2009 e
2010) appare pertanto ineccepibile.
3.
3.1.
I
ricorrenti non possono pretendere di ottenere un trattamento fiscale più
favorevole appellandosi ai principi della sicurezza del diritto e della buona
fede.
3.2
In
effetti, il diritto tributario è particolarmente marcato dal principio della
legalità, di modo che le regole della buona fede hanno solo una portata
limitata, soprattutto se si trovano in conflitto proprio con l’esigenza di
legalità (DTF 131 II 627 consid. 6.1; 118 Ib 312 consid. 3b). In virtù di tale
esigenza, l’autorità è tenuta ad apprezzare gli elementi imponibili di ogni
periodo fiscale conformemente alla legge e senza essere vincolata da sue eventuali
decisioni adottate precedentemente su questioni analoghe. Le decisioni di
tassazioni non implicano pertanto di principio alcuna assicurazione per
notifiche ulteriori (decisione TF n.2P.250/2004 del 13 giugno 2005, in: RtiD
II-2005 n. 10t; decisione TF n.2A.62/1997 del 3 maggio 1999, in: ASA 69 pag.
793). Di conseguenza, non è perché l’Ufficio di tassazione ha già considerato
il canone proveniente dalla concessione del diritto di superficie quale
controprestazione per l’alienazione del fondo che i ricorrenti possono vantare
un’aspettativa tutelabile in tal senso. Del resto, l’autorità non ha mai avuto
la pretesa di rettificare la decisione del 23 aprile 2003 in materia di imposizione degli utili immobiliari – ciò che avrebbe effettivamente potuto
compromettere in misura inammissibile i principi della sicurezza del diritto e
della validità delle decisioni fiscali (ASA 58 pag. 295) – limitandosi a giudicare
diversamente, nell’ambito della sola imposta federale diretta, il canone
annuale proveniente dalla concessione del diritto di superficie.
4.
Il
ricorso è conseguentemente respinto.
Visto
l’esito del gravame, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico
dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 144 LIFD
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 600.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 680.–
sono a
carico dei ricorrenti.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster