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Decisione

80.2011.133

Deduzioni: spese di amministrazione della sostanza mobiliare privata, non costi per consulenza titoli, forfait, onere della prova di costi superiori, flat fee riscossa da banca

27 gennaio 2014Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nella

dichiarazione fiscale 2009, RI 1, vedova di __________, indicava un reddito da

sostanza mobiliare di fr. 49'894.– e un patrimonio di fr. 3'133'180.–. Tra le

deduzioni faceva quindi valere spese di amministrazione dei titoli per un importo

totale di fr. 20'688.–, così composto:

spese

bancarie __________ sulla relazione n. __________ fr. 2'847.–

spese

bancarie __________ sulla relazione n. __________ fr. 805.–

spese

bancarie __________ sulla relazione n. __________ fr. 16'853.–

diritti

di custodia sulla relazione n. __________ fr. 183.–

totale

fr. 20'688.–

B. Notificandole

la tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 23 giugno 2011, l’Ufficio di

tassazione di Lugano Campagna riduceva le postulate spese di amministrazione

dei titoli a fr. 9'400.–, pari al 3‰ del patrimonio totale.

Nella

motivazione allegata, l’autorità spiegava che potevano essere dedotte soltanto le

spese concernenti l’usuale amministrazione da parte di terzi, ad esclusione in

particolare delle “commissioni e spese d’acquisto o vendita di titoli, spese

per consulti in materia di investimenti, per consulenza fiscale, per la compilazione

di dichiarazioni d’imposta e simili”.

C. La

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 21 luglio 2011, nel

quale chiedeva nuovamente di poter dedurre le spese bancarie effettivamente sostenute.

Su invito dell’autorità di tassazione, con scritto del 12 agosto 2011, produceva

ulteriore documentazione a comprova delle spese fatturate da __________ in

relazione al conto n. __________:

·

copia di tre avvisi di

addebito comprovanti il pagamento di una flat fee di complessivi fr.

16'853.–;

·

un elenco dei servizi

inclusi nella flat fee;

·

copia di tre avvisi di

addebito comprovanti il pagamento di commissioni amministrative per un totale di

fr. 183.–.

D. L’autorità

di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 31 agosto 2011 così

motivata:

Dall’esame

dell’elenco dei titoli la sostanza mobiliare posseduta dalla contribuente

comporta sicuramente costi di gestione e amministrazione ma, in considerazione

della diversificazione degli investimenti, anche numerosi costi legati alla

negoziazione dei titoli (acquisto, vendita, rinnovo investimenti ecc.).

Nell’impossibilità

di stabilire in quale misura gli importi fatturati dalle banche siano da

qualificare quali spese di amministrazione deducibili e in quale misura invece

costituiscano spese di consulenza, acquisto-vendita fiscalmente non deducibili,

l’autorità fiscale si riconferma nella deduzione ammessa nella decisione di

prima istanza pari al 3‰ del patrimonio mobiliare.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ripropone

anzitutto la deduzione delle commissioni e della flat fee pagata a __________, sottolineando in particolare

che quest’ultima includerebbe unicamente spese di gestione e amministrazione. Rispetto a quanto rivendicato in sede di tassazione, la ricorrente ha

invece ridotto le spese sulle relazioni __________, limitandosi a far valere in

deduzione i costi di deposito di, rispettivamente, fr. 1'774.– (conto n. __________)

e fr. 666.– (conto n. __________).

F. Nelle

proprie osservazioni del 12 ottobre 2011, l’autorità di tassazione pone l’accento

sull’impossibilità di “estrapolare quali siano le posizioni che hanno portato

all’importo di fr. 16'852.–”, in mancanza di una copia del mandato di gestione

sottoscritto con __________. Chiede quindi che sia confermata la deduzione forfetaria

del 3‰ del valore totale dei titoli.

Diritto

1. 1.1.

Il contribuente che possiede beni mobili privati può dedurre i costi

di amministrazione da parte di terzi e le imposte alla fonte estere che non

possono essere né rimborsate né computate (art. 31 cpv. 1 LT; art. 32 cpv. 1

LIFD).

Gli altri

costi e spese non possono invece essere dedotti. In particolare:

a) le spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia,

nonché le spese private causate dalla posizione professionale del contribuente;

b) le spese di formazione professionale;

c) le spese per l’estinzione di debiti;

d) le spese di acquisto, di fabbricazione o di miglioria di beni patrimoniali;

e) le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito, sugli utili

immobiliari e sulla sostanza, come anche le imposte estere analoghe (art. 33

LT; art. 34 LIFD).

1.2.

Sono considerati

costi di amministrazione del patrimonio privato i costi necessari per realizzare

il reddito della sostanza mobiliare privata. Deducibili sono unicamente i costi

di gestione da parte di terzi; non invece quelli occasionati

dall’amministrazione diretta del proprio patrimonio (Locher, Kommentar zum DGB, vol. I, Therwil/Basilea 2001, p. 780; Zwahlen,

in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol.

I/2a, 2a ediz., Basilea 2008, n. 2 ad art. 32 LIFD, p. 383; Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten

nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, Zurigo 1989, p. 172).

1.3.

La giurisprudenza

del Tribunale federale ha ripetutamente affermato che deducibili sono soltanto i

costi direttamente necessari al conseguimento del reddito, quindi solo quei costi

che denotano un nesso causale diretto (ASA 67 p. 477, consid. 2c con riferimenti).

Rientrano in questa categoria le spese di deposito (costi di custodia in

relazione al valore depositato con un minimo fisso), le commissioni di incasso

di coupons (per titoli pagati all’estero), gli onorari per singole

operazioni di gestione e tasse d’amministrazione (forfetarie in percento del

valore di deposito con un minimo fisso) e le spese per le cassette di

sicurezza. Entrano inoltre in considerazione le spese necessarie ad assicurare

il corso delle divise negli investimenti a termine e sul mercato monetario, le

spese di chiusura di un conto e le commissioni su interessi creditori (Locher, op. cit., p. 781).

I costi

per la consulenza in relazione all’acquisto o la vendita di titoli

costituiscono, per contro, spese per il mantenimento personale o per l’acquisto

di beni e non sono pertanto deducibili (ASA 71 p. 44). Ciò vale anche per i costi

di segretariato determinati dall’amministrazione di titoli, anche se tali

lavori sono conferiti a terzi contro corrispettivo (ASA 67 p. 477, consid. 2e

con riferimenti).

1.4.

Non essendo sempre agevole distinguere in che misura i costi

occasionati dalla gestione del patrimonio da parte di terzi comprendano anche

attività che eccedono la mera gestione patrimoniale, le prassi cantonali ammettono,

di regola, che i contribuenti possano avvalersi, invece dei costi effettivi di

amministrazione dei titoli, di una deduzione complessiva.

La prassi

consolidata del Canton Zurigo, per esempio, concede una deduzione forfetaria

del 3‰ del valore dei titoli. Per patrimoni fino a due milioni di franchi, la deduzione

forfetaria non sottostà ad alcuna particolare condizione, mentre per patrimoni superiori

la stessa è ammessa solo se gli importi pagati per spese e onorari ammonti

comprovatamente almeno a tale importo forfetario (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar zum Zürcher

Steuergesetz, 3a ediz., Zurigo 2013, n. 21 ad § 30, p. 547).

Soluzioni differenti sono state adottate in altri cantoni. Le autorità fiscali

del Canton Lucerna, per esempio, concedono una deduzione forfetaria del 3‰ per patrimoni fino a tre milioni di franchi e dell’1‰ per patrimoni

superiori (Luzerner Steuerbuch,

Vol. 1, § 39 n. 1); le autorità del Canton San Gallo ammettono

invece una deduzione del 2‰ (St. Galler

Steuerbuch, StB 44 n. 1).

1.5.

Come questa Camera ha già

avuto modo di confermare in una precedente decisione del 6 maggio 2002 (CDT n. 80.2002.27), le autorità ticinesi, alla pari di quelle

del Canton Zurigo, ammettono una deduzione forfetaria del 3‰ a

prescindere dal valore dei titoli, a condizione tuttavia che l’importo pagato

per spese e onorari ammonti almeno a tale somma. Nelle Istruzioni per la compilazione

della dichiarazione d’imposta delle persone fisiche, al punto 14.2, la prassi

cantonale ticinese è così riassunta:

Sono

deducibili le spese effettive di amministrazione dei titoli. Si tratta in particolare

delle spese di custodia e gerenza ordinaria di titoli in depositi aperti (spese

di deposito) e delle spese di locazione di cassette di sicurezza, comprese le

spese necessarie per conseguire il reddito di titoli come spese d’incasso ecc.

In presenza di un conteggio globale (che non permette di individuare e

quantificare le spese effettive di amministrazione dei titoli) è, in via

eccezionale, ammessa la deduzione di un forfait corrispondente al massimo al 3‰ del patrimonio dichiarato nell’Elenco dei titoli e di altri collocamenti

di capitali.

Considerandi

2.

2.1.

Venendo al caso in esame,

oggetto di discussione è anzitutto la deduzione delle spese bancarie fatturate

da __________: le commissioni amministrative per un totale di fr. 183.– e

soprattutto la flat fee di fr. 16'853.–.

La

ricorrente sostiene che quest’ultima tariffa includerebbe unicamente spese di gestione

e amministrazione del patrimonio, direttamente necessarie al conseguimento del

reddito da sostanza mobiliare dichiarato. Di parere contrario è invece

l’autorità di tassazione, secondo cui l’importo forfetario includerebbe anche

tipici costi legati alla negoziazione dei titoli.

2.2

Così

richiesta, con scritto del 12 agosto 2011, la ricorrente ha fra l’altro prodotto

un elenco minuzioso di tutti i servizi inclusi nella flat fee. Fra di

essi figurano la tenuta di conto periodica, l’amministrazione del deposito

titoli, la reportistica standard, l’estratto conto periodico, l’allestimento

della pratica credito lombard, la negoziazione di titoli, oneri fiduciari,

opzioni, futures, conto metallo e gli avvisi (spese di registrazione). Dalla

tariffa sono invece esclusi il traffico dei pagamenti, la carta di credito, la

carta maestro, il conto cifrato, la posta trattenere, l’attestato fiscale svizzero

e i costi terzi.

Già da

questo elenco, senza la necessità di un ulteriore approfondimento, appare manifesto

che servizi quali la “negoziazione dei titoli”, “fiduciari”,

“opzioni”, “futures” e “conto metallo” rappresentano tipiche operazioni

di investimento, che di tutta evidenza esulano dal campo di applicazione degli

art. 31 cpv. 1 LT e 32 cpv. 1 LIFD. In presenza di un conteggio globale come

quello fatturato da __________, spettava di conseguenza alla contribuente individuare

e quantificare le spese effettive di amministrazione dei titoli, dimostrando in

particolare che le stesse superavano la deduzione forfetaria massima consentita

dalla prassi, corrispondente al 3‰ del patrimonio dichiarato. Come ben sottolineato

dalle autorità fiscali del Canton San Gallo, la denominazione dei cosiddetti “pacchetti

di servizi” offerti da banche e gestori patrimoniali non è di nessuna

importanza. Si tratti di commissioni portfolio management, di

commissioni di gestione, di costi di gestione patrimoniale o, come nella

fattispecie, di flat fee, i contribuenti che pretendono dedurre più di

quanto ammesso a titolo complessivo devono in ogni caso farsi

rilasciare un rendiconto dettagliato di tutte le spese sostenute dalla stessa banca

o dal gestore patrimoniale (cfr. St.

Galler Steuerbuch, StB 44 n. 1, punto 4.2).

2.3

Fatte

queste premesse, la flat fee di fr. 16'853.– fatta valere in deduzione dalla

ricorrente non può certo essere considerata in misura integrale. Come affermato

dall’autorità di tassazione, nelle proprie osservazioni del 12 ottobre 2011, nell’impossibilità

di “estrapolare” i singoli costi fatturati dalla banca non resta quindi che riconoscere

la deduzione forfetaria del 3‰ del patrimonio dichiarato.

Ora, dall’elenco

titoli e dalla documentazione ivi allegata risulta che il deposito titoli

ammontava, alla data determinante del 31 dicembre 2009, a fr. 2'791'794.–. La deduzione massima consentita dalla prassi corrisponde

di conseguenza a fr. 8'375.– (3‰ di fr. 2'791'794.–).

3.

3.1.

A questo importo

vanno ancora aggiunte le spese di deposito fatturate da __________.

Se, di

principio, nulla si oppone alla deduzione del postulato importo di fr. 666.–

(conto n. __________), debitamente comprovato mediante la produzione dei conteggi

trimestrali (cfr. doc. 11 allegato al gravame), più di un dubbio suscita invece

la deduzione dell’importo di fr. 1'774.– (conto n. __________). In primo luogo

poiché la relazione bancaria è stata chiusa nella prima parte dell’anno (tra

marzo e maggio 2009) e il patrimonio trasferito a __________. In secondo luogo

poiché la ricorrente – alla quale incombeva l’onere della prova (DTF 133 II 153

e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8) – non ha mai prodotto i

singoli avvisi di addebito, rendendo di fatto impossibile la prova delle spese

di amministrazione relative a questo limitato periodo.

3.2

In

conclusione, l’importo totale deducibile a titolo di costi di amministrazione

da parte di terzi ammonterebbe, nella fattispecie, a fr. 9'041.– (fr. 8'375.– +

fr. 666.–). Si prospetterebbe pertanto una riforma della decisione su reclamo

in sfavore della ricorrente.

Vista

l’esigua entità della prospettata correzione e per tenere in considerazione almeno

una piccola parte delle postulate spese di deposito in relazione al conto __________

n. __________, questa Camera rinuncia nondimeno a riformare la decisione impugnata.

4.

Il

ricorso è conseguentemente respinto.

Tassa di

giustizia e spese processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 500.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 580.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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