80.2011.133
Deduzioni: spese di amministrazione della sostanza mobiliare privata, non costi per consulenza titoli, forfait, onere della prova di costi superiori, flat fee riscossa da banca
27 gennaio 2014Italiano12 min
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Numero d'incarto:
80.2011.133
Data decisione, Autorità:
27.01.2014, CDT
Titolo:
Deduzioni: spese di amministrazione della sostanza mobiliare privata, non costi per consulenza titoli, forfait, onere della prova di costi superiori, flat fee riscossa da banca
DEDUZIONE SULLA SOSTANZA
art. 32 cpv. 1 LIFD
art. 31 cpv. 1 LT
Incarto n.
80.2011.133
Lugano
27 gennaio
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 28 settembre 2011 contro la decisione
del 31 agosto 2011 in materia di IC e IFD 2009.
Fatti
A. Nella
dichiarazione fiscale 2009, RI 1, vedova di __________, indicava un reddito da
sostanza mobiliare di fr. 49'894.– e un patrimonio di fr. 3'133'180.–. Tra le
deduzioni faceva quindi valere spese di amministrazione dei titoli per un importo
totale di fr. 20'688.–, così composto:
spese
bancarie __________ sulla relazione n. __________ fr. 2'847.–
spese
bancarie __________ sulla relazione n. __________ fr. 805.–
spese
bancarie __________ sulla relazione n. __________ fr. 16'853.–
diritti
di custodia sulla relazione n. __________ fr. 183.–
totale
fr. 20'688.–
B. Notificandole
la tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 23 giugno 2011, l’Ufficio di
tassazione di Lugano Campagna riduceva le postulate spese di amministrazione
dei titoli a fr. 9'400.–, pari al 3‰ del patrimonio totale.
Nella
motivazione allegata, l’autorità spiegava che potevano essere dedotte soltanto le
spese concernenti l’usuale amministrazione da parte di terzi, ad esclusione in
particolare delle “commissioni e spese d’acquisto o vendita di titoli, spese
per consulti in materia di investimenti, per consulenza fiscale, per la compilazione
di dichiarazioni d’imposta e simili”.
C. La
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 21 luglio 2011, nel
quale chiedeva nuovamente di poter dedurre le spese bancarie effettivamente sostenute.
Su invito dell’autorità di tassazione, con scritto del 12 agosto 2011, produceva
ulteriore documentazione a comprova delle spese fatturate da __________ in
relazione al conto n. __________:
·
copia di tre avvisi di
addebito comprovanti il pagamento di una flat fee di complessivi fr.
16'853.–;
·
un elenco dei servizi
inclusi nella flat fee;
·
copia di tre avvisi di
addebito comprovanti il pagamento di commissioni amministrative per un totale di
fr. 183.–.
D. L’autorità
di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 31 agosto 2011 così
motivata:
Dall’esame
dell’elenco dei titoli la sostanza mobiliare posseduta dalla contribuente
comporta sicuramente costi di gestione e amministrazione ma, in considerazione
della diversificazione degli investimenti, anche numerosi costi legati alla
negoziazione dei titoli (acquisto, vendita, rinnovo investimenti ecc.).
Nell’impossibilità
di stabilire in quale misura gli importi fatturati dalle banche siano da
qualificare quali spese di amministrazione deducibili e in quale misura invece
costituiscano spese di consulenza, acquisto-vendita fiscalmente non deducibili,
l’autorità fiscale si riconferma nella deduzione ammessa nella decisione di
prima istanza pari al 3‰ del patrimonio mobiliare.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ripropone
anzitutto la deduzione delle commissioni e della flat fee pagata a __________, sottolineando in particolare
che quest’ultima includerebbe unicamente spese di gestione e amministrazione. Rispetto a quanto rivendicato in sede di tassazione, la ricorrente ha
invece ridotto le spese sulle relazioni __________, limitandosi a far valere in
deduzione i costi di deposito di, rispettivamente, fr. 1'774.– (conto n. __________)
e fr. 666.– (conto n. __________).
F. Nelle
proprie osservazioni del 12 ottobre 2011, l’autorità di tassazione pone l’accento
sull’impossibilità di “estrapolare quali siano le posizioni che hanno portato
all’importo di fr. 16'852.–”, in mancanza di una copia del mandato di gestione
sottoscritto con __________. Chiede quindi che sia confermata la deduzione forfetaria
del 3‰ del valore totale dei titoli.
Diritto
1. 1.1.
Il contribuente che possiede beni mobili privati può dedurre i costi
di amministrazione da parte di terzi e le imposte alla fonte estere che non
possono essere né rimborsate né computate (art. 31 cpv. 1 LT; art. 32 cpv. 1
LIFD).
Gli altri
costi e spese non possono invece essere dedotti. In particolare:
a) le spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia,
nonché le spese private causate dalla posizione professionale del contribuente;
b) le spese di formazione professionale;
c) le spese per l’estinzione di debiti;
d) le spese di acquisto, di fabbricazione o di miglioria di beni patrimoniali;
e) le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito, sugli utili
immobiliari e sulla sostanza, come anche le imposte estere analoghe (art. 33
LT; art. 34 LIFD).
1.2.
Sono considerati
costi di amministrazione del patrimonio privato i costi necessari per realizzare
il reddito della sostanza mobiliare privata. Deducibili sono unicamente i costi
di gestione da parte di terzi; non invece quelli occasionati
dall’amministrazione diretta del proprio patrimonio (Locher, Kommentar zum DGB, vol. I, Therwil/Basilea 2001, p. 780; Zwahlen,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol.
I/2a, 2a ediz., Basilea 2008, n. 2 ad art. 32 LIFD, p. 383; Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten
nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, Zurigo 1989, p. 172).
1.3.
La giurisprudenza
del Tribunale federale ha ripetutamente affermato che deducibili sono soltanto i
costi direttamente necessari al conseguimento del reddito, quindi solo quei costi
che denotano un nesso causale diretto (ASA 67 p. 477, consid. 2c con riferimenti).
Rientrano in questa categoria le spese di deposito (costi di custodia in
relazione al valore depositato con un minimo fisso), le commissioni di incasso
di coupons (per titoli pagati all’estero), gli onorari per singole
operazioni di gestione e tasse d’amministrazione (forfetarie in percento del
valore di deposito con un minimo fisso) e le spese per le cassette di
sicurezza. Entrano inoltre in considerazione le spese necessarie ad assicurare
il corso delle divise negli investimenti a termine e sul mercato monetario, le
spese di chiusura di un conto e le commissioni su interessi creditori (Locher, op. cit., p. 781).
I costi
per la consulenza in relazione all’acquisto o la vendita di titoli
costituiscono, per contro, spese per il mantenimento personale o per l’acquisto
di beni e non sono pertanto deducibili (ASA 71 p. 44). Ciò vale anche per i costi
di segretariato determinati dall’amministrazione di titoli, anche se tali
lavori sono conferiti a terzi contro corrispettivo (ASA 67 p. 477, consid. 2e
con riferimenti).
1.4.
Non essendo sempre agevole distinguere in che misura i costi
occasionati dalla gestione del patrimonio da parte di terzi comprendano anche
attività che eccedono la mera gestione patrimoniale, le prassi cantonali ammettono,
di regola, che i contribuenti possano avvalersi, invece dei costi effettivi di
amministrazione dei titoli, di una deduzione complessiva.
La prassi
consolidata del Canton Zurigo, per esempio, concede una deduzione forfetaria
del 3‰ del valore dei titoli. Per patrimoni fino a due milioni di franchi, la deduzione
forfetaria non sottostà ad alcuna particolare condizione, mentre per patrimoni superiori
la stessa è ammessa solo se gli importi pagati per spese e onorari ammonti
comprovatamente almeno a tale importo forfetario (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar zum Zürcher
Steuergesetz, 3a ediz., Zurigo 2013, n. 21 ad § 30, p. 547).
Soluzioni differenti sono state adottate in altri cantoni. Le autorità fiscali
del Canton Lucerna, per esempio, concedono una deduzione forfetaria del 3‰ per patrimoni fino a tre milioni di franchi e dell’1‰ per patrimoni
superiori (Luzerner Steuerbuch,
Vol. 1, § 39 n. 1); le autorità del Canton San Gallo ammettono
invece una deduzione del 2‰ (St. Galler
Steuerbuch, StB 44 n. 1).
1.5.
Come questa Camera ha già
avuto modo di confermare in una precedente decisione del 6 maggio 2002 (CDT n. 80.2002.27), le autorità ticinesi, alla pari di quelle
del Canton Zurigo, ammettono una deduzione forfetaria del 3‰ a
prescindere dal valore dei titoli, a condizione tuttavia che l’importo pagato
per spese e onorari ammonti almeno a tale somma. Nelle Istruzioni per la compilazione
della dichiarazione d’imposta delle persone fisiche, al punto 14.2, la prassi
cantonale ticinese è così riassunta:
Sono
deducibili le spese effettive di amministrazione dei titoli. Si tratta in particolare
delle spese di custodia e gerenza ordinaria di titoli in depositi aperti (spese
di deposito) e delle spese di locazione di cassette di sicurezza, comprese le
spese necessarie per conseguire il reddito di titoli come spese d’incasso ecc.
In presenza di un conteggio globale (che non permette di individuare e
quantificare le spese effettive di amministrazione dei titoli) è, in via
eccezionale, ammessa la deduzione di un forfait corrispondente al massimo al 3‰ del patrimonio dichiarato nell’Elenco dei titoli e di altri collocamenti
di capitali.
Considerandi
2.
2.1.
Venendo al caso in esame,
oggetto di discussione è anzitutto la deduzione delle spese bancarie fatturate
da __________: le commissioni amministrative per un totale di fr. 183.– e
soprattutto la flat fee di fr. 16'853.–.
La
ricorrente sostiene che quest’ultima tariffa includerebbe unicamente spese di gestione
e amministrazione del patrimonio, direttamente necessarie al conseguimento del
reddito da sostanza mobiliare dichiarato. Di parere contrario è invece
l’autorità di tassazione, secondo cui l’importo forfetario includerebbe anche
tipici costi legati alla negoziazione dei titoli.
2.2
Così
richiesta, con scritto del 12 agosto 2011, la ricorrente ha fra l’altro prodotto
un elenco minuzioso di tutti i servizi inclusi nella flat fee. Fra di
essi figurano la tenuta di conto periodica, l’amministrazione del deposito
titoli, la reportistica standard, l’estratto conto periodico, l’allestimento
della pratica credito lombard, la negoziazione di titoli, oneri fiduciari,
opzioni, futures, conto metallo e gli avvisi (spese di registrazione). Dalla
tariffa sono invece esclusi il traffico dei pagamenti, la carta di credito, la
carta maestro, il conto cifrato, la posta trattenere, l’attestato fiscale svizzero
e i costi terzi.
Già da
questo elenco, senza la necessità di un ulteriore approfondimento, appare manifesto
che servizi quali la “negoziazione dei titoli”, “fiduciari”,
“opzioni”, “futures” e “conto metallo” rappresentano tipiche operazioni
di investimento, che di tutta evidenza esulano dal campo di applicazione degli
art. 31 cpv. 1 LT e 32 cpv. 1 LIFD. In presenza di un conteggio globale come
quello fatturato da __________, spettava di conseguenza alla contribuente individuare
e quantificare le spese effettive di amministrazione dei titoli, dimostrando in
particolare che le stesse superavano la deduzione forfetaria massima consentita
dalla prassi, corrispondente al 3‰ del patrimonio dichiarato. Come ben sottolineato
dalle autorità fiscali del Canton San Gallo, la denominazione dei cosiddetti “pacchetti
di servizi” offerti da banche e gestori patrimoniali non è di nessuna
importanza. Si tratti di commissioni portfolio management, di
commissioni di gestione, di costi di gestione patrimoniale o, come nella
fattispecie, di flat fee, i contribuenti che pretendono dedurre più di
quanto ammesso a titolo complessivo devono in ogni caso farsi
rilasciare un rendiconto dettagliato di tutte le spese sostenute dalla stessa banca
o dal gestore patrimoniale (cfr. St.
Galler Steuerbuch, StB 44 n. 1, punto 4.2).
2.3
Fatte
queste premesse, la flat fee di fr. 16'853.– fatta valere in deduzione dalla
ricorrente non può certo essere considerata in misura integrale. Come affermato
dall’autorità di tassazione, nelle proprie osservazioni del 12 ottobre 2011, nell’impossibilità
di “estrapolare” i singoli costi fatturati dalla banca non resta quindi che riconoscere
la deduzione forfetaria del 3‰ del patrimonio dichiarato.
Ora, dall’elenco
titoli e dalla documentazione ivi allegata risulta che il deposito titoli
ammontava, alla data determinante del 31 dicembre 2009, a fr. 2'791'794.–. La deduzione massima consentita dalla prassi corrisponde
di conseguenza a fr. 8'375.– (3‰ di fr. 2'791'794.–).
3.
3.1.
A questo importo
vanno ancora aggiunte le spese di deposito fatturate da __________.
Se, di
principio, nulla si oppone alla deduzione del postulato importo di fr. 666.–
(conto n. __________), debitamente comprovato mediante la produzione dei conteggi
trimestrali (cfr. doc. 11 allegato al gravame), più di un dubbio suscita invece
la deduzione dell’importo di fr. 1'774.– (conto n. __________). In primo luogo
poiché la relazione bancaria è stata chiusa nella prima parte dell’anno (tra
marzo e maggio 2009) e il patrimonio trasferito a __________. In secondo luogo
poiché la ricorrente – alla quale incombeva l’onere della prova (DTF 133 II 153
e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8) – non ha mai prodotto i
singoli avvisi di addebito, rendendo di fatto impossibile la prova delle spese
di amministrazione relative a questo limitato periodo.
3.2
In
conclusione, l’importo totale deducibile a titolo di costi di amministrazione
da parte di terzi ammonterebbe, nella fattispecie, a fr. 9'041.– (fr. 8'375.– +
fr. 666.–). Si prospetterebbe pertanto una riforma della decisione su reclamo
in sfavore della ricorrente.
Vista
l’esigua entità della prospettata correzione e per tenere in considerazione almeno
una piccola parte delle postulate spese di deposito in relazione al conto __________
n. __________, questa Camera rinuncia nondimeno a riformare la decisione impugnata.
4.
Il
ricorso è conseguentemente respinto.
Tassa di
giustizia e spese processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 580.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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