80.2011.134
Imposta sugli utili immobiliari: alienazione economica, debitore dell'imposta, non finanziatori dell'alienante economico, mutuo parziario e non società semplice
15 novembre 2011Italiano10 min
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Numero d'incarto:
80.2011.134
Data decisione, Autorità:
15.11.2011, CDT
Titolo:
Imposta sugli utili immobiliari: alienazione economica, debitore dell'imposta, non finanziatori dell'alienante economico, mutuo parziario e non società semplice
DEBITORE DELL'IMPOSTA
art. 127 cpv. 1 LT
Incarto n.
80.2011.134
Lugano
15 novembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 25 agosto 2011 contro la decisione del 26
luglio 2011 in materia di imposta sugli utili immobiliari.
Fatti
A. In
data 28 maggio 2004 __________, come parte venditrice, e RI 1 quale parte acquirente
sottoscrivevano un rogito notarile intitolato “compravendita immobiliare” avente
come oggetto la part. n__________ __________.
Nell’atto
notarile veniva decisa la trasformazione in proprietà per piani della part. n__________
RFD __________RI 1 veniva attribuita la facoltà di rinnovare le neocostituite unità
di PPP e di commercializzarle entro il 31 agosto 2005. Il prezzo d’acquisto
veniva stabilito in fr. 5'500'000.− e avrebbe dovuto essere versato entro
il 31 agosto 2005.
Il
contratto prevedeva in particolare le seguenti clausole:
“[…] 1. la parte venditrice prende atto che
dalla data di sottoscrizione del presente atto a quella del 31 agosto 2005,
prevista quale ultimo termine per il versamento del prezzo di compravendita, la
parte acquirente avrà il diritto di ottenere che le singole unità di PPP
vengano cedute a terzi. In tal senso, la parte venditrice si impegna a
sottoscrivere i necessari contratti notarili e procure, come pure i necessari
adattamenti del presente contratto. I prezzi di siffatte compravendite verranno
versati a titolo di acconto alla parte venditrice; 2. di presentare una o più
domande di costruzione e di intraprendere i necessari lavori di risanamento e
di miglioria […]”.
Il rogito
in questione non è mai stato inoltrato all’Ufficio dei registri per l’iscrizione.
Con decisione del 26 ottobre 2006, l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG) notificava
tuttavia alla __________ la decisione di tassazione dell’imposta sugli utili
immobiliari, nella quale deduceva dal valore di alienazione (fr. 5'500'000.–)
il valore di acquisto di fr. 6'500'000.– e costi di miglioria per complessivi
fr. 1'461’418.–. L’imposta dovuta era conseguentemente commisurata in zero
franchi.
B. Alle
date qui indicate, la __________ vendeva tredici unità condominiali. Oltre ai
contratti di compravendita, con gli atti notarili le parti stipulavano anche
dei contratto di prestazioni, il cui valore veniva sommato al prezzo di
vendita.
data
acquirenti
unità
PPP
prezzo
di vendita
onorario
per appalto
26.01.2005
__________
__________
248’000
92’000
24.01.2005
__________
227’000
107’000
03.05.2005
__________
248’000
112’000
07.07.2005
__________
702’000
288’000
03.08.2005
__________
248’000
157’000
09.08.2005
__________
227’000
98’000
06.03.2006
__________
256’000
108’000
C. Con
sette decisioni del 26 aprile 2010, l’RS 1 notificava a RI 1 le tassazioni
dell’imposta sugli utili immobiliari relativa alla vendita delle quote di PPP
citate. Ai fini della determinazione del valore di alienazione, il prezzo di
vendita veniva sommato all’onorario per l’appalto; i costi d’investimento erano
ammessi nella misura risultante dalla documentazione prodotta.
unità
PPP
valore
di alienazione
utile imponibile
aliquota
imposta
__________
340’000
14’420
30%
4'326.––
__________
334’000
39’015
30%
11'704.50
__________
360’000
34’420
30%
10'326.––
990’000
38’150
30%
11'063.50
__________
405’000
49’680
29%
14'407.20
__________
325’000
35’035
29%
10'160.15
__________
364’000
34’305
29%
9'948.45
D. Il
contribuente interponeva reclamo contro le suddette decisioni il 27 maggio
2010, contestando in primo luogo di essere soggetto fiscale, non essendo mai
stato proprietario delle unità PPP in discussione. Subordinamente, invocava il
principio della buona fede, affermando che altri casi, “del tutto identici”,
erano stati sottoposti dall’autorità fiscale ad un trattamento diverso.
L’Ufficio
di tassazione respingeva il reclamo, con decisioni del 26 luglio 2011, nelle
quali si limitava a fare riferimento ad una sentenza del 28 aprile 2011, con
cui il Tribunale federale aveva respinto un ricorso dello stesso contribuente,
in relazione all’imposizione degli utili conseguiti con la vendita di altre
unità dello stesso condominio.
E. Con
scritto del 25 agosto 2011, indirizzato all’Ufficio di tassazione e da
quest’ultimo trasmesso alla Camera di diritto tributario per competenza, RI 1 chiede
che l’utile immobiliare accertato dall’autorità fiscale sia suddiviso, ai fini
dell’assog-gettamento all’imposta, fra lui stesso, l’avv. __________ e la __________.
Infatti, come risulta da due contratti allegati al ricorso, questi ultimi
avevano concesso all’insorgente dei finanziamenti per la realizzazione
dell’operazione finanziaria, ottenendo una remunerazione pari, rispettivamente,
al 30% ed al 15% degli utili che sarebbero stati conseguiti.
Diritto
1. 1.1.
Lo Stato
preleva un’imposta sugli utili immobiliari, il cui oggetto è rappresentato dai
guadagni realizzati con il trasferimento della proprietà di immobili o di parti
di esso (art. 123 LT).
Il
tributo sugli utili immobiliari rientra pertanto nella categoria delle imposte
sul reddito; non si tratta tuttavia di un’imposta generale sul reddito bensì di
una speciale, poiché colpisce solo una parte del reddito della persona
assoggettata. Per il fatto che l’imposta grava sull’immobile trasferito, senza
che entri in considerazione la complessiva capacità contributiva del soggetto
dell’imposta, il tributo in esame si configura come imposta reale (Soldini/Pedroli, L’imposizione degli utili immobiliari – Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un’appendice sulle norme di procedura e transitorie,
Lugano 1996, p. 59).
1.2.
L’utile
imponibile corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione e il valore di investimento. Quest’ultimo si compone a sua volta del valore di acquisto e
dei costi di investimento (art. 128 cpv. 1 LT).
Tuttavia,
se l’alienante è stato proprietario dell’immobile per più di venti anni, può
chiedere che il valore di stima vigente venti anni prima del trasferimento di
proprietà valga quale valore di investimento fino a tale data (art. 129 cpv. 2
LT).
Considerandi
2.
2.1.
Con il
ricorso in esame, il contribuente propone un argomento che non era in precedenza
stato sostenuto. Per la prima volta, infatti, postula la suddivisione
dell’utile immobiliare con i suoi finanziatori, che, in base ai contratti
conclusi a suo tempo, sarebbero stati remunerati mediante riconoscimento di una
partecipazione all’utile pari, rispettivamente, al 30% in un caso ed al 15% nel
secondo.
Gli altri
aspetti delle decisioni impugnate, che erano stati contestati con il reclamo
all’Ufficio di tassazione, non devono pertanto più essere esaminati. Come ha
rilevato l’autorità fiscale stessa nelle decisioni su reclamo, tali questioni
sono state già più che esaurientemente esaminate nelle sentenze di questa
Camera, prima, e del Tribunale federale, poi, che si riferivano all’imposi-zione
dell’utile conseguito con la vendita di un altro appartamento dello stesso
condominio. A tale riguardo, l’Alta Corte ha confermato che il ricorrente era
stato correttamente assoggettato all’imposta sugli utili immobiliari, in quanto
risultava chiaramente dall’atto notarile concluso con l’acquirente
dell’appartamento in questione che l’insorgente “non solo agiva quale
appaltatore, potendo procedere al rinnovo e alla commercializzazione delle neo
costituite unità di PPP – attività per la quale, oltre ad essersi assicurato la
collaborazione della venditrice, poteva presentare le occorrenti domande di
costruzione, effettuare i necessari lavori di risanamento e di miglioria nonché
intraprendere i passi utili e necessari all’ottenimento della licenza edilizia
definitiva – ma soprattutto poteva disporre economicamente dell’immobile siccome
poteva esigere che i singoli fogli di PPP fossero venduti agli acquirenti da
lui proposti, mediante la sottoscrizione di
contratti di compravendita tra loro e la cassa pensione” (cfr. sentenza n.
2C_420/2010 del 28 aprile 2011 consid. 3.3).
In
seguito, il Tribunale federale rileva che “è a giusto titolo che egli (il
ricorrente) è stato considerato l’alienante economico dell’immobile in esame,
ciò che è sufficiente per ammettere che vi sia identità tra venditore ed
appaltatore. Egli ha quindi tratto un beneficio economico sia dalle singole
vendite di unità di PPP sia dai contratti di prestazioni stipulati con gli
acquirenti, motivo per cui l’autorità fiscale poteva applicare nei suoi
confronti la prassi del computo globale” (cfr. sentenza cit., consid. 3.3).
2.2
Alla luce
delle considerazioni che precedono, si può affermare che le autorità giudiziarie,
che si sono occupate degli aspetti fiscali dell’operazione immobiliare in esame,
hanno riconosciuto che alienante degli appartamenti ceduti era il ricorrente. Secondo
l’art. 127 cpv. 1 LT, del resto, l’imposta sugli utili immobiliari è a carico
dell’alienante.
Con le
considerazioni proposte nel ricorso in esame, il contribuente pare sostenere
tuttavia di non essere stato il solo alienante, per il fatto che ha dovuto
condividere l’utile conseguito con i due finanziatori dell’operazione. A
comprova di tale tesi, ha prodotto copia di due contratti di mutuo conclusi nel
2004, rispettivamente con l’avv. __________ e con la __________.
In questo
contesto, si può rilevare che il Tribunale amministrativo del Canton Zurigo ha
già avuto modo di decidere che anche il socio passivo di una società occulta (“stille
Gesellschaft”), pur non apparendo quale proprietario degli immobili, consegue
un utile immobiliare imponibile (StE 1997 B 42.22 n. 7; inoltre Soldini/Pedroli, L’imposizione degli
utili immobiliari – Complemento al Commentario, Lugano 2003, p. 62).
Dal
tenore dei contratti allegati al ricorso, l’accordo intervenuto fra il
ricorrente ed i finanziatori si deve qualificare tuttavia come mutuo parziario
piuttosto che come società semplice. Il mutuo parziario si distingue proprio
per il fatto che la remunerazione del mutuante dipende dal successo di
un’operazione determinata del mutuatario e che il mutuante, per essere in grado
di verificare l’esattezza del calcolo della sua remunerazione, beneficia di un
certo potere di sorveglianza sull’attività del mutuatario, senza tuttavia
diventarne socio, non volendo prendere parte né alla gestione né alle
responsabilità dell’operazione (DTF 99 II 303; cfr. inoltre la sentenza del
Tribunale federale n.4C_355/2004 del 15 febbraio 2005).
Ad
escludere l’esistenza di un animus societatis, nella fattispecie, non
sono solo la denominazione del contratto (mutuo) e dei relativi contraenti
(mutuante e mutuatario), ma ancor più le obbligazioni delle parti:
finanziamento con un importo determinato, rimborso della somma mutuata con
remunerazione dipendente dalla misura dell’utile conseguito; ma soprattutto, va
sottolineata la clausola che esclude la partecipazione del mutuante “alle eventuali
perdite, che sono di esclusiva spettanza del mutuatario”. Si consideri inoltre
il fatto che, come ha ancora sottolineato il Tribunale federale nella sua
sentenza, la cassa pensione, precedente proprietaria dello stabile, era “costretta
a vendere le unità di PPP agli acquirenti proposti dal ricorrente, non essendo
previsto nel contratto la possibilità di rifiutarli, e doveva, di riflesso,
adattare ad ogni vendita il contratto sottoscritto il 28 maggio 2004”. A tutti gli effetti era dunque l’insorgente ad agire quale proprietario economico degli
appartamenti in vendita, non solo per quanto attiene ai lavori di rinnovo degli
stessi ma soprattutto nella prospettiva del reperimento degli acquirenti.
Neppure nel nuovo ricorso si sostiene che i finanziatori abbiano svolto un ruolo
in tali contesti.
3.
Il
ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali
sono a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 1’080.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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