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Decisione

80.2011.135

Procedura: istanza di rigetto dell'opposizione erroneamente inviata alla CDT, trasmissione al giudice competente

19 ottobre 2011Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

- il 27

settembre 2011, il Comune di __________ ha inoltrato alla Camera di diritto

tributario un’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione, con riferimento

ad un precetto esecutivo spiccato dall’Ufficio esecuzione di __________ per

l’incasso delle imposte comunali 2009 dovute da __________;

- il 28

settembre 2011, questa Camera ha trasmesso l’istanza in questione con tutti gli

allegati alla Giudicatura di pace del Circolo di __________ per competenza;

- con

scritto del 5 ottobre 2011, il Giudice di pace ha ritornato i suddetti atti

alla Camera, argomentando che “a suo giudizio” il nuovo codice di rito non

prevederebbe più l’istituto della trasmissione degli atti ed invitando di

conseguenza la Corte a ritornare l’istanza al richiedente “o informalmente o

formalmente, previa decisione di irricevibilità, con l’indicazione di procedere

alla correzione del destinatario ed al nuovo invio”.

Diritto

- conformemente

all’art. 49 cpv. 2 della legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio

2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice

unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di

rilevante importanza;

- come

accennato, il Giudice di pace del circolo di __________, cui questa Camera

aveva trasmesso l’istanza di rigetto dell’opposizione per competenza, ha

ritornato gli atti al mittente, osservando che le disposizioni procedurali in

vigore imporrebbero invece all’autorità che si ritiene incompetente di rinviare

l’istanza a chi l’ha inoltrata, perché quest’ultimo la invii all’autorità

competente;

Considerandi

- a tale

riguardo, è vero che il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre

2008.

(Codice di procedura civile, CPC; RS 272) non contiene alcuna disposizione

che disciplini l’ipotesi in cui un atto è stato presentato ad un ufficio incompetente,

come avviene invece in diverse altre normative, quali la Legge del 17 giugno

2005.

sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110), la Legge federale del 20 dicembre

1968.

sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), ma anche nelle leggi

fiscali (cfr. p. es. l’art. 192 cpv. 4 LT);

- tali

leggi prevedono che il termine di ricorso si reputa osservato anche se la parte

si è rivolta in tempo utile ad un’autorità incompetente e perlopiù impongono a

quest’ultima di trasmettere l’atto senza indugio all’autorità competente;

- l’idea, secondo

cui l’istante non deve essere privato senza necessità della possibilità di

ottenere dall’autorità competente che essa esamini le sue richieste, rappresenta

tuttavia un principio generale del diritto, che si applica all’intero

ordinamento giuridico (cfr. DTF 121 I 93 consid. 1d e

riferimenti citati);

- per

questo motivo, la dottrina ritiene che, nonostante il silenzio dell’art. 143

CPC, anche in tale contesto debba trovare applicazione lo stesso principio

generale (Merz, in:

Brunner/Gasser/ Schwander [a cura di], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO]

Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 5 ad art. 143 CPC, p. 809; Benn, in: Spühler/Tenchio/Infanger [a

cura di], Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Basilea 2011, n.

3.

ad art. 143 CPC, p. 701; Hoffmann/Nowotny,

in: Oberhammer [a cura di], Kurzkommentar ZPO, Basilea 2010, n. 4 ad art. 143

CPC, p. 588);

- l’atto inoltrato

all’autorità incompetente deve così essere da quest’ultima trasmesso senza

indugio all’autorità competente (Marbacher,

in: Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Berna 2010, n. 11 ad art. 143

CPC, p. 584);

- l’istanza di rigetto

dell’opposizione è pertanto trasmessa alla Giudicatura di pace del Circolo di __________

per competenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. L’istanza

di rigetto dell’opposizione inoltrata dal Comune di __________ il 27 settembre

2011 è trasmessa alla Giudicatura di pace del Circolo di __________ per

competenza, insieme a tutti gli allegati.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Intimazione

a:

-;

-.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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