80.2011.135
Procedura: istanza di rigetto dell'opposizione erroneamente inviata alla CDT, trasmissione al giudice competente
19 ottobre 2011Italiano4 min
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Numero d'incarto:
80.2011.135
Data decisione, Autorità:
19.10.2011, CDT
Titolo:
Procedura: istanza di rigetto dell'opposizione erroneamente inviata alla CDT, trasmissione al giudice competente
PAGAMENTO
art. 143 CPC
Incarto n.
80.2011.135
Lugano
19 ottobre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario
del Tribunale d'appello
giudice Andrea Pedroli
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
__________, __________
oggetto
istanza di rigetto definitivo dell’opposizione
contro il precetto esecutivo n. __________ del 2 agosto 2011.
Fatti
- il 27
settembre 2011, il Comune di __________ ha inoltrato alla Camera di diritto
tributario un’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione, con riferimento
ad un precetto esecutivo spiccato dall’Ufficio esecuzione di __________ per
l’incasso delle imposte comunali 2009 dovute da __________;
- il 28
settembre 2011, questa Camera ha trasmesso l’istanza in questione con tutti gli
allegati alla Giudicatura di pace del Circolo di __________ per competenza;
- con
scritto del 5 ottobre 2011, il Giudice di pace ha ritornato i suddetti atti
alla Camera, argomentando che “a suo giudizio” il nuovo codice di rito non
prevederebbe più l’istituto della trasmissione degli atti ed invitando di
conseguenza la Corte a ritornare l’istanza al richiedente “o informalmente o
formalmente, previa decisione di irricevibilità, con l’indicazione di procedere
alla correzione del destinatario ed al nuovo invio”.
Diritto
- conformemente
all’art. 49 cpv. 2 della legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio
2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice
unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di
rilevante importanza;
- come
accennato, il Giudice di pace del circolo di __________, cui questa Camera
aveva trasmesso l’istanza di rigetto dell’opposizione per competenza, ha
ritornato gli atti al mittente, osservando che le disposizioni procedurali in
vigore imporrebbero invece all’autorità che si ritiene incompetente di rinviare
l’istanza a chi l’ha inoltrata, perché quest’ultimo la invii all’autorità
competente;
Considerandi
- a tale
riguardo, è vero che il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre
2008.
(Codice di procedura civile, CPC; RS 272) non contiene alcuna disposizione
che disciplini l’ipotesi in cui un atto è stato presentato ad un ufficio incompetente,
come avviene invece in diverse altre normative, quali la Legge del 17 giugno
2005.
sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110), la Legge federale del 20 dicembre
1968.
sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), ma anche nelle leggi
fiscali (cfr. p. es. l’art. 192 cpv. 4 LT);
- tali
leggi prevedono che il termine di ricorso si reputa osservato anche se la parte
si è rivolta in tempo utile ad un’autorità incompetente e perlopiù impongono a
quest’ultima di trasmettere l’atto senza indugio all’autorità competente;
- l’idea, secondo
cui l’istante non deve essere privato senza necessità della possibilità di
ottenere dall’autorità competente che essa esamini le sue richieste, rappresenta
tuttavia un principio generale del diritto, che si applica all’intero
ordinamento giuridico (cfr. DTF 121 I 93 consid. 1d e
riferimenti citati);
- per
questo motivo, la dottrina ritiene che, nonostante il silenzio dell’art. 143
CPC, anche in tale contesto debba trovare applicazione lo stesso principio
generale (Merz, in:
Brunner/Gasser/ Schwander [a cura di], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO]
Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 5 ad art. 143 CPC, p. 809; Benn, in: Spühler/Tenchio/Infanger [a
cura di], Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Basilea 2011, n.
3.
ad art. 143 CPC, p. 701; Hoffmann/Nowotny,
in: Oberhammer [a cura di], Kurzkommentar ZPO, Basilea 2010, n. 4 ad art. 143
CPC, p. 588);
- l’atto inoltrato
all’autorità incompetente deve così essere da quest’ultima trasmesso senza
indugio all’autorità competente (Marbacher,
in: Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Berna 2010, n. 11 ad art. 143
CPC, p. 584);
- l’istanza di rigetto
dell’opposizione è pertanto trasmessa alla Giudicatura di pace del Circolo di __________
per competenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. L’istanza
di rigetto dell’opposizione inoltrata dal Comune di __________ il 27 settembre
2011 è trasmessa alla Giudicatura di pace del Circolo di __________ per
competenza, insieme a tutti gli allegati.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione
a:
-;
-.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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