80.2011.139
Procedura: revisione, violazione di una norma essenziale di procedura, non in caso di mancata compensazione di una perdita riportata, errore del contribuente
15 febbraio 2012Italiano9 min
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Numero d'incarto:
80.2011.139
Data decisione, Autorità:
15.02.2012, CDT
Titolo:
Procedura: revisione, violazione di una norma essenziale di procedura, non in caso di mancata compensazione di una perdita riportata, errore del contribuente
REVISIONE
art. 147 LIFD
art. 232 LT
Incarto n.
80.2011.139
Lugano
15 febbraio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 19 ottobre 2011 contro la decisione del 19
settembre 2011 in materia di revisione IC e IFD 2005.
Fatti
A. Le
sorelle __________ e RI 1, nel periodo fiscale 2005, erano socie della __________
Snc e della __________ Sagl. Quest’ultima società è stata messa in liquidazione
nel corso del 2005 e radiata dal registro di commercio il 14 novembre 2006. La
collettiva, fino al momento della liquidazione della Sagl, vantava un credito
nei confronti di quest’ultima. Con lo scioglimento della __________ Sagl, la __________
ha perso definitivamente il credito, che ammontava a tale momento a fr.
123'797.–.
Nella
dichiarazione d’imposta (questionario per le società in nome collettivo, in accomandita
o semplici) 2005, la __________ ha indicato di avere conseguito un utile di fr.
64'082.–, da suddividere fra le socie.
B. Con
decisione del 24 gennaio 2007, l’Ufficio di tassazione di Biasca notificava a RI
1 la tassazione IC/IFD 2005, nella quale il reddito dell’attività lucrativa
indipendente era stabilito in fr. 75'000.–, in quanto all’utile dichiarato (fr.
73'005.–) erano state aggiunte “prestazioni a proprio favore dall’attività
professionale del contribuente, ripresa spese generali, di rappresentanza e
d’auto in quanto ritenute di natura privata”.
Non
impugnata, la suddetta decisione passava in giudicato.
C. Nel questionario
per società in nome collettivo per il periodo fiscale 2006, inoltrato nel
gennaio 2008, la __________ indicava di aver subito una perdita di fr.
146'983.–, costituita dalla perdita d’esercizio di fr. 23'185.– e dalla
“perdita straordinaria __________ Sagl (vedi conti annuali per esercizio chiuso
al 31.12.2005 + nota allegata)”. Nella nota allegata, la rappresentante delle
contribuenti rilevava che “la perdita straordinaria di CHF 123'797.4
contabilizzata nel 2005 con contropartita il conto del credere straordinario”
doveva essere riconosciuta nell’esercizio 2006, per il fatto che “la società __________
Sagl è stata radiata dal registro di commercio del cantone Ticino in data 14
novembre 2006”.
Nel corso
di un’audizione tenutasi il 28 gennaio 2011, la rappresentante delle contribuenti
sottoscriveva con l’autorità fiscale un accordo, con cui venivano definiti gli
utili della __________ per gli esercizi 2006, 2007 e 2008. In tale ambito, veniva precisato che non era ammessa “nell’esercizio 2006 la perdita su crediti
straordinaria di fr. 127'797.– richiesta extra contabilmente, essendo la stessa
di pertinenza del precedente esercizio 2005 cresciuto in giudicato dove è già
stata contabilizzata, e dove non è stata ammessa in base ai dati dichiarati dal
precedente rappresentante”. Le contribuenti si riservavano tuttavia di
presentare un’istanza di revisione per la tassazione 2005.
.
D. Il
22 marzo 2011 la contribuente inoltrava un’istanza di revisione della decisione
di tassazione 2005 del 24 gennaio 2007. L’istante rimproverava all’autorità
fiscale di aver “ripreso i valori così come dichiarati senza partire, come
avrebbe dovuto, dall’utile netto risultante dai conti d’esercizio”.
L’Ufficio
di tassazione respingeva l’istanza con decisione del 20 giugno 2011, negando
che fosse adempiuto uno dei motivi di revisione previsti dalla legge.
Un
reclamo della contribuente veniva respinto con decisione del 19 settembre 2011,
nella quale l’autorità di tassazione rilevava che i motivi addotti non
giustificavano la revisione e che inoltre avrebbero potuto essere fatti valere,
con un minimo di diligenza dal contribuente (o dal suo rappresentante) nella
procedura di tassazione, in sede di reclamo o di ricorso nell’ambito della procedura
ordinaria.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente la revisione
della tassazione IC/IFD 2005, ritenendo adempiuti due motivi di revisione. In primo luogo, il funzionario incaricato non avrebbe fatto i dovuti
accertamenti ed avrebbe concluso, senza inserire alcuna nota nella decisione di
tassazione, che la perdita di fr. 123'797.– fosse di natura privata e quindi di
pertinenza dei soci della collettiva. In secondo luogo, l’insorgente ritiene
che sono stati scoperti fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi, in quanto
“solo oggi” avrebbe appreso che “la perdita straordinaria di fr. 123'797.--,
considerata come di natura privata, è in realtà una perdita aziendale
fiscalmente deducibile”.
Diritto
1. 1.1.
Sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:
a) la
scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la
mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o
di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione di principi essenziali della procedura;
c)
il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.
(art. 232 cpv. 1 LT).
Quale
ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se,
in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale, l'autorità che ha deciso giunge alla
conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d
LT).
1.2.
La revisione è tuttavia
esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere
ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della
procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art.
147 cpv. 2 LIFD).
L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di
reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di v iolazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni
distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che
ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252,
consid. 3b; 103 Ib 89 s., consid. 3; 98 Ia 572 s., consid. 5
b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, consid. 5 e 6; RTT 1978 p.
87 s., consid. Ia e 3a; Imboden/Rhinow,
Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, N. 43, p. 265, IVc; Haesler, Die Revision rechtskräftiger
Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen, ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer,
Considerandi
II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum Aargauer
Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/Weber/
Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum
Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).
Di
conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di
far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi
di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto
scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la
tassazione notificatagli (Casanova,
Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).
2.
2.1.
Nella
fattispecie, come rilevato, la ricorrente lamenta anzitutto il fatto che,
sebbene la dichiarazione fiscale da lei presentata avesse escluso la perdita in
discussione dal calcolo dell’utile, l’autorità di tassazione non abbia approfondito
la questione d’ufficio. A suo avviso, per il fatto che il conto economico indicava
la perdita su crediti di fr. 123'797.–, l’Ufficio di tassazione avrebbe dovuto
interpellare il suo rappresentante o “insenrire una nota nella decisione di
tassazione”.
Nella
misura in cui l’autorità fiscale ha fondato la sua decisione di tassazione
proprio sulla dichiarazione presentata dalla contribuente, quest’ultima non può
certo rimproverarle di non avere tenuto conto di fatti rilevanti che conosceva
o doveva conoscere.
D’altronde,
il fatto di non avere accennato alla questione della perdita nella decisione di
tassazione non costituisce evidentemente una violazione di una “norma essenziale
di procedura”. Basti considerare, a tale proposito, che la legge impone
all’autorità fiscale di comunicare al contribuente, al momento della notifica
della decisione di tassazione, solo “le modifiche rispetto alla dichiarazione
d’imposta” (articoli 205 cpv. 2 LT e 131 cpv. 2 LIFD).
È poi opportuno
ribadire che la giurisprudenza del Tribunale federale esige dal contribuente una
certa diligenza nella salvaguardia dei suoi diritti nel contesto della procedura
di tassazione. Egli non può avvalersi del rimedio della revisione per invocare
argomenti che ha omesso di sollevare nella procedura di ricorso ordinaria (cfr.
le sentenze 2P.34/2006 e 2A.56/2006 del 16 giugno 2006, in RtiD I-2007 n. 16t, consid. 3.3; DTF
111.
Ib 209 consid. 1; sentenza 2A.451/1996 del 21 maggio 1997 in: ASA
67.
p. 391, consid.
3d).
2.2
Neppure
costituisce un motivo di revisione la circostanza che “solo oggi le ricorrenti
sono venute a conoscenza che la perdita straordinaria di CHF 123'797.64, considerata
come perdita di natura privata, è in realtà una perdita aziendale fiscalmente deducibile”.
A parte
il fatto che non si comprende come debba essere interpretato il riferimento
temporale (“oggi”, cioè il giorno dell’inoltro del ricorso?), basti ricordare
che, secondo la giurisprudenza, la revisione è esclusa quando il ricorrente fa
valere un errore di diritto o la sua ignoranza giuridica nell'ambito della
procedura di tassazione (DTF 111 Ib 210 consid. 1 e riferimenti, 105 Ib 251 in fine e s.) o, ancora, quando pretende che l'autorità fiscale ha adottato un punto di vista
giuridico errato (DTF 111 Ib 211 consid. 1 e relativi riferimenti; sul tema in
genere cfr. Steinmann, Die
Revision im Wehrsteuerrecht, in: RF 34/1979, p. 195 e ss.).
Non si
vede chi altri dovesse sapere che la perdita sui crediti avesse carattere
commerciale e non privato, se non le stesse titolari della __________ ed il
loro rappresentante e consulente fiscale.
3.
Il
ricorso è conseguentemente respinto Tassa di giustizia e spese processuali sono
a carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 580.–
sono a
carico della ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di Anzonico.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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