80.2011.14
Procedura: ricorso contro decisione in materia di esenzione fiscale, termini, non sospensione per ferie giudiziarie
3 febbraio 2011Italiano6 min
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Numero d'incarto:
80.2011.14
Data decisione, Autorità:
03.02.2011, CDT
Titolo:
Procedura: ricorso contro decisione in materia di esenzione fiscale, termini, non sospensione per ferie giudiziarie
TERMINI
art. 133 LIFD
art. 140 LIFD
art. 192 LT
art. 227 LT
Incarto n.
80.2011.14
Lugano
3 febbraio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario
del Tribunale d'appello
giudice Andrea Pedroli
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
rappr. dall’ RA 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 29 gennaio 2011 contro la decisione del 17
dicembre 2010 in materia di esenzione fiscale.
Fatti
- con
decisione del 17 dicembre 2010, lCO 1 ha respinto un reclamo interposto dal RI 1 contro la decisione con cui la stessa autorità gli aveva negato
l’esenzione dalle imposte cantonali e federali sull’utile e sul capitale;
- il 28
gennaio 2010 l’associazione contribuente ha interposto ricorso alla Camera di
diritto tributario, postulando l’esenzione dalle imposte sull’utile e sul
capitale.
Diritto
- conformemente
all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24
novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni
di principio e non è di rilevante importanza;
- secondo
l’art. 5 del Regolamento della Legge tributaria del 18 ottobre 1994 (RL
10.2.1.1.1), per ottenere il riconoscimento di esenzione dall’imposta, le
persone giuridiche di cui alle lettere f e g dell’art. 65 LT
devono presentare richiesta scritta all’Ufficio giuridico della Divisione delle
contribuzioni;
- l’art. 5
cpv. 2 dello stesso regolamento precisa che contro le decisioni dell’Ufficio
giuridico è data facoltà di reclamo al medesimo Ufficio e di ricorso alla
Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227
LT;
- sebbene il Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta
federale diretta del 18 ottobre 1994 (RL 10.2.5.1) non contenga una
disposizione specifica, la stessa competenza e la medesima procedura sono
previste anche per l’esenzione dall’imposta federale diretta;
- l’art. 227 cpv. 1 LT
stabilisce che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione
su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti
alla Camera di diritto tributario;
- tale termine, stabilito
dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT): è prevista una deroga solo quando
esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è
provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,
assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo
rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT);
- la legge sull’imposta
federale diretta (LIFD), agli articoli 140 cpv. 1 e 133 cpv. 1 e 3, prevede
delle disposizioni analoghe;
Considerandi
- nella fattispecie,
l’associazione ricorrente ha impugnato, con atto ricorsuale del 28 gennaio 2011,
la decisione su reclamo che le era stata notificata il 17 dicembre 2010;
- l’insorgente sostiene che,
per effetto delle ferie giudiziarie natalizie, il termine sarebbe stato
prolungato;
- la Legge federale
sull’imposta federale diretta (LIFD) non contiene una disposizione procedurale
che preveda la sospensione del termine durante le ferie giudiziarie: il
Tribunale federale ha escluso che eventuali norme del diritto cantonale
contenute in altre leggi si applichino quindi alla procedura di ricorso e a
quella di reclamo in materia di imposta federale diretta (cfr. RDAF 51 p. 57;
inoltre la sentenza del Tribunale federale del 15 febbraio 2006 n.2A.70/2006
consid. 3; anche Casanova, in: Yersin/Noël
[a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n.
22.
ad art. 140 LIFD, p. 1311);
- queste regole sono
considerate sia dalla giurisprudenza sia dalla dottrina come assolutamente
definite, sicché non vi è spazio per l’applicazione di disposizioni cantonali
sulle ferie: quando il diritto federale contiene una regola precisa, sul
termine di ricorso, il rappresentante legale coscienzioso deve seriamente
partire dall’idea che non esiste alcun margine per ferie cantonali (cfr. la
giurisprudenza del Tribunale federale in RF 2004 p. 140; inoltre la sentenza
dell’11 novembre 2010 n.2C_503/2010 consid. 2.1);
- neppure la legge
tributaria cantonale prevede le ferie giudiziarie: per quanto concerne le norme
di procedura, la legge tributaria del 1994 è infatti sostanzialmente un calco
della legge federale, salvo modifiche qui non di rilievo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato del 13
ottobre 1993, p. 107 ss.);
- del resto, questa Camera
ha già avuto modo di escludere che possa tornare applicabile per analogia la
Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm);
- è vero che l’art. 1 LPamm,
definendo il campo di applicazione della legge stessa, parla genericamente di
«procedimenti di diritto amministrativo definibili mediante decisione di
Autorità cantonali, comunali, patriziali, parrocchiali e di altri enti pubblici
analoghi»; ma questa disposizione è seguita immediatamente da una chiara limitazione:
«Sono riservate le norme speciali di procedura previste da altre leggi» (art. 1
cpv. 2 LPamm);
- tra le leggi speciali riservate
dall’art. 1 LPamm. rientrano per es. la legge tributaria e la legge
d’espropriazione (cfr. Scolari,
Diritto amministrativo, Parte generale, Bellinzona 1988, p. 195; v. anche Borghi/Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, art. 1 LPamm, n. 5), che contengono una propria disciplina
procedurale esauriente (cfr. CDT n. 80.2006.70 del 7 luglio 2006, in RtiD I-2007 n. 12t; CDT n. 38 del 25 marzo 1993 in re P.L.; CDT n. 80.99.00086 del 13 agosto
1999; CDT n. 80.2004.117 del 5 novembre 2004);
- il termine di ricorso non
è quindi sospeso dalle ferie giudiziarie previste dall’art. 13 lett. a LPamm;
- ne consegue che il ricorso
è irricevibile in quanto tardivo: esso è infatti stato inoltrato ben oltre la
scadenza del termine di 30 giorni previsto dagli articoli 227
cpv. 1 LT e 140 cpv.1 LIFD.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 180.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale
in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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