Lexipedia

Decisione

80.2011.14

Procedura: ricorso contro decisione in materia di esenzione fiscale, termini, non sospensione per ferie giudiziarie

3 febbraio 2011Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

- con

decisione del 17 dicembre 2010, lCO 1 ha respinto un reclamo interposto dal RI 1 contro la decisione con cui la stessa autorità gli aveva negato

l’esenzione dalle imposte cantonali e federali sull’utile e sul capitale;

- il 28

gennaio 2010 l’associazione contribuente ha interposto ricorso alla Camera di

diritto tributario, postulando l’esenzione dalle imposte sull’utile e sul

capitale.

Diritto

- conformemente

all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24

novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide

nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni

di principio e non è di rilevante importanza;

- secondo

l’art. 5 del Regolamento della Legge tributaria del 18 ottobre 1994 (RL

10.2.1.1.1), per ottenere il riconoscimento di esenzione dall’imposta, le

persone giuridiche di cui alle lettere f e g dell’art. 65 LT

devono presentare richiesta scritta all’Ufficio giuridico della Divisione delle

contribuzioni;

- l’art. 5

cpv. 2 dello stesso regolamento precisa che contro le decisioni dell’Ufficio

giuridico è data facoltà di reclamo al medesimo Ufficio e di ricorso alla

Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227

LT;

- sebbene il Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta

federale diretta del 18 ottobre 1994 (RL 10.2.5.1) non contenga una

disposizione specifica, la stessa competenza e la medesima procedura sono

previste anche per l’esenzione dall’imposta federale diretta;

- l’art. 227 cpv. 1 LT

stabilisce che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione

su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti

alla Camera di diritto tributario;

- tale termine, stabilito

dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT): è prevista una deroga solo quando

esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è

provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,

assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo

rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT);

- la legge sull’imposta

federale diretta (LIFD), agli articoli 140 cpv. 1 e 133 cpv. 1 e 3, prevede

delle disposizioni analoghe;

Considerandi

- nella fattispecie,

l’associazione ricorrente ha impugnato, con atto ricorsuale del 28 gennaio 2011,

la decisione su reclamo che le era stata notificata il 17 dicembre 2010;

- l’insorgente sostiene che,

per effetto delle ferie giudiziarie natalizie, il termine sarebbe stato

prolungato;

- la Legge federale

sull’imposta federale diretta (LIFD) non contiene una disposizione procedurale

che preveda la sospensione del termine durante le ferie giudiziarie: il

Tribunale federale ha escluso che eventuali norme del diritto cantonale

contenute in altre leggi si applichino quindi alla procedura di ricorso e a

quella di reclamo in materia di imposta federale diretta (cfr. RDAF 51 p. 57;

inoltre la sentenza del Tribunale federale del 15 febbraio 2006 n.2A.70/2006

consid. 3; anche Casanova, in: Yersin/Noël

[a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n.

22.

ad art. 140 LIFD, p. 1311);

- queste regole sono

considerate sia dalla giurisprudenza sia dalla dottrina come assolutamente

definite, sicché non vi è spazio per l’applicazione di disposizioni cantonali

sulle ferie: quando il diritto federale contiene una regola precisa, sul

termine di ricorso, il rappresentante legale coscienzioso deve seriamente

partire dall’idea che non esiste alcun margine per ferie cantonali (cfr. la

giurisprudenza del Tribunale federale in RF 2004 p. 140; inoltre la sentenza

dell’11 novembre 2010 n.2C_503/2010 consid. 2.1);

- neppure la legge

tributaria cantonale prevede le ferie giudiziarie: per quanto concerne le norme

di procedura, la legge tributaria del 1994 è infatti sostanzialmente un calco

della legge federale, salvo modifiche qui non di rilievo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato del 13

ottobre 1993, p. 107 ss.);

- del resto, questa Camera

ha già avuto modo di escludere che possa tornare applicabile per analogia la

Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm);

- è vero che l’art. 1 LPamm,

definendo il campo di applicazione della legge stessa, parla genericamente di

«procedimenti di diritto amministrativo definibili mediante decisione di

Autorità cantonali, comunali, patriziali, parrocchiali e di altri enti pubblici

analoghi»; ma questa disposizione è seguita immediatamente da una chiara limitazione:

«Sono riservate le norme speciali di procedura previste da altre leggi» (art. 1

cpv. 2 LPamm);

- tra le leggi speciali riservate

dall’art. 1 LPamm. rientrano per es. la legge tributaria e la legge

d’espropriazione (cfr. Scolari,

Diritto amministrativo, Parte generale, Bellinzona 1988, p. 195; v. anche Bor­ghi/Corti, Compendio di procedura

amministrativa ticinese, art. 1 LPamm, n. 5), che contengono una propria disciplina

procedurale esauriente (cfr. CDT n. 80.2006.70 del 7 luglio 2006, in RtiD I-2007 n. 12t; CDT n. 38 del 25 marzo 1993 in re P.L.; CDT n. 80.99.00086 del 13 agosto

1999; CDT n. 80.2004.117 del 5 novembre 2004);

- il termine di ricorso non

è quindi sospeso dalle ferie giudiziarie previste dal­l’art. 13 lett. a LPamm;

- ne consegue che il ricorso

è irricevibile in quanto tardivo: esso è infatti stato inoltrato ben oltre la

scadenza del termine di 30 giorni previsto dagli articoli 227

cpv. 1 LT e 140 cpv.1 LIFD.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 100.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 180.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale

in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster