80.2011.144
Violazione degli obblighi procedurali: multa disciplinare, mancato inoltro della dichiarazione, proroga tardiva
19 gennaio 2012Italiano7 min
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Numero d'incarto:
80.2011.144
Data decisione, Autorità:
19.01.2012, CDT
Titolo:
Violazione degli obblighi procedurali: multa disciplinare, mancato inoltro della dichiarazione, proroga tardiva
DICHIARAZIONE D'IMPOSTA
art. 174 LIFD
art. 257 LT
Incarto n.
80.2011.144
Lugano
19 gennaio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario
del Tribunale d'appello
giudice Andrea Pedroli
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 27 ottobre 2011 contro la decisione del 6
ottobre 2011 in materia di multa disciplinare.
Fatti
- non
avendo RI 1 inoltrato la dichiarazione fiscale 2010 entro il termine del 30
aprile 2011, l’RS 1 li ha dapprima richiamati (26 maggio 2011) e quindi
diffidati (8 luglio 2011) ad adempiere i loro obblighi di collaborazione,
avvertendoli che altrimenti gli avrebbe inflitto una multa disciplinare e li
avrebbe sottoposti ad una tassazione d’ufficio;
- con
decisione del 23 agosto 2011, l’autorità fiscale ha inflitto ai contribuenti
una multa disciplinare di 300 franchi, per mancato inoltro della dichiarazione
d’imposta 2010;
- con
decisione del 31 agosto 2011, l’autorità fiscale ha poi notificato ai
contribuenti la tassazione IC/IFD 2010, allestita d’ufficio;
- i
contribuenti impugnavano la tassazione d’ufficio, con reclamo del 4 ottobre
2011, chiedendo anche l’annullamento della multa;
- l’Ufficio
di tassazione respingeva il reclamo contro la multa disciplinare, con decisione
del 6 ottobre 2011, argomentando che le motivazioni addotte non ne giustificavano
l’annullamento;
- con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente
l’annullamento della multa, argomentando che il ritardo nell’inoltro della
dichiarazione è dovuto ai seguenti motivi: incomprensioni con il
rappresentante, matrimonio avvenuto nel 2009, acquisto di una casa nel 2009,
disoccupazione a partire dall’ottobre 2011.
Diritto
- conformemente
all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio
2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice
unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di
rilevante importanza;
- in primo
luogo, è dubbio che il reclamo interposto all’Ufficio di tassazione contro la
decisione di multa del 23 agosto 2011 fosse ricevibile;
- infatti,
il reclamo, che concerneva anche la successiva tassazione d’ufficio del 31
agosto 2011, è pervenuto all’Ufficio di tassazione solo il 4 ottobre 2011;
- il
combinato disposto degli articoli 266 cpv. 4 e 206 cpv. 1 LT stabilisce che contro
la decisione di multa è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che
ha emesso la decisione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa;
- l’art.
192 precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del
termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da
attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi
motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5
LT);
- disposizioni
analoghe sono previste in materia di imposta federale diretta dagli articoli
132 cpv. 1 e 133 cpv. 3 LIFD;
- pertanto,
è quasi certo che il reclamo sia stato interposto dopo la scadenza del termine,
ciò che avrebbe imposto all’autorità di dichiararlo irricevibile o tutt’al più
di verificare l’esistenza di un motivo di restituzione dei termini;
Considerandi
- quando
l'istanza precedente ha ignorato la mancanza di un presupposto processuale, ciò
deve essere rilevato d'ufficio nella procedura di ricorso: la decisione impugnata
deve essere annullata e deve essere adottata una nuova decisione, che tenga conto
del difetto procedurale (cfr. p. es. la sentenza CDT n. 80.2003.116 del 3 ottobre
2003, in RtiD I-2004 n. 16t);
- nella
fattispecie, la questione non merita di essere approfondita, verificando la
data esatta dell’intimazione della decisione di multa, in quanto il ricorso
deve comunque essere respinto nel merito;
- chiunque,
nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli
incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di
queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli
allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni,
viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di
inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o
di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257 LT e 174 LIFD);
- perché
l’autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate
due distinte condizioni:
•
l’una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una
sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;
•
e l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità fiscale deve
rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare
(cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova
legge svizzera sull’imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto
penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove
leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte
Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472);
- il
Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di
procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo
dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente
può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza
del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);
- che nella
fattispecie le condizioni per la sanzione siano adempiute appare chiaro: il
ricorrente ha inoltrato la prima richiesta di proroga del termine per l’inoltro
della dichiarazione d’imposta 2010 solo il 30 settembre 2011, quando ormai gli
era stata inflitta la multa disciplinare e gli era persino già stata notificata
la tassazione d’ufficio;
- d’altronde
i motivi addotti con il ricorso avrebbero potuto essere invocati in una domanda
di proroga, da inoltrare prima della scadenza del termine stabilito
dall’autorità per tutti i contribuenti (30 aprile 2011) o almeno dopo il
richiamo (26 maggio 2011) o la diffida (8 luglio 2011);
- in ogni
caso, le ragioni indicate nel ricorso non giustificano l’inosservanza del termine
per l’inoltro della dichiarazione;
- in
particolare, se il ricorrente avesse incaricato un rappresentante di redigere
la dichiarazione ed il professionista incaricato non avesse adempiuto i suoi
compiti entro il termine attribuitogli, si tratterebbe di una questione di
responsabilità contrattuale da risolvere nei rapporti fra le parti contraenti;
- quanto al
matrimonio ed all’acquisto della casa, eventi risalenti al 2009, non si vede in
quale modo possano aver ritardato l’adempimento degli obblighi di collaborazione
relativi alla tassazione del periodo fiscale 2010, nel corso del 2011;
- comunque,
si tratta di aspetti che avrebbero potuto essere posti a fondamento di una
domanda di proroga del termine per inoltrare la dichiarazione;
- il
ricorso è pertanto respinto;
- la tassa
di giustizia e le spese sono a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 180.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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