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Decisione

80.2011.144

Violazione degli obblighi procedurali: multa disciplinare, mancato inoltro della dichiarazione, proroga tardiva

19 gennaio 2012Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

- non

avendo RI 1 inoltrato la dichiarazione fiscale 2010 entro il termine del 30

aprile 2011, l’RS 1 li ha dapprima richiamati (26 maggio 2011) e quindi

diffidati (8 luglio 2011) ad adempiere i loro obblighi di collaborazione,

avvertendoli che altrimenti gli avrebbe inflitto una multa disciplinare e li

avrebbe sottoposti ad una tassazione d’ufficio;

- con

decisione del 23 agosto 2011, l’autorità fiscale ha inflitto ai contribuenti

una multa disciplinare di 300 franchi, per mancato inoltro della dichiarazione

d’imposta 2010;

- con

decisione del 31 agosto 2011, l’autorità fiscale ha poi notificato ai

contribuenti la tassazione IC/IFD 2010, allestita d’ufficio;

- i

contribuenti impugnavano la tassazione d’ufficio, con reclamo del 4 ottobre

2011, chiedendo anche l’annullamento della multa;

- l’Ufficio

di tassazione respingeva il reclamo contro la multa disciplinare, con decisione

del 6 ottobre 2011, argomentando che le motivazioni addotte non ne giustificavano

l’annullamento;

- con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente

l’annullamento della multa, argomentando che il ritardo nell’inoltro della

dichiarazione è dovuto ai seguenti motivi: incomprensioni con il

rappresentante, matrimonio avvenuto nel 2009, acquisto di una casa nel 2009,

disoccupazione a partire dall’ottobre 2011.

Diritto

- conformemente

all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio

2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice

unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di

rilevante importanza;

- in primo

luogo, è dubbio che il reclamo interposto all’Ufficio di tassazione contro la

decisione di multa del 23 agosto 2011 fosse ricevibile;

- infatti,

il reclamo, che concerneva anche la successiva tassazione d’ufficio del 31

agosto 2011, è pervenuto all’Ufficio di tassazione solo il 4 ottobre 2011;

- il

combinato disposto degli articoli 266 cpv. 4 e 206 cpv. 1 LT stabilisce che contro

la decisione di multa è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che

ha emesso la decisione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa;

- l’art.

192 precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del

termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da

attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi

motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5

LT);

- disposizioni

analoghe sono previste in materia di imposta federale diretta dagli articoli

132 cpv. 1 e 133 cpv. 3 LIFD;

- pertanto,

è quasi certo che il reclamo sia stato interposto dopo la scadenza del termine,

ciò che avrebbe imposto all’autorità di dichiararlo irricevibile o tutt’al più

di verificare l’esistenza di un motivo di restituzione dei termini;

Considerandi

- quando

l'istanza precedente ha ignorato la mancanza di un presupposto processuale, ciò

deve essere rilevato d'ufficio nella procedura di ricorso: la decisione impugnata

deve essere annullata e deve essere adottata una nuova decisione, che tenga conto

del difetto procedurale (cfr. p. es. la sentenza CDT n. 80.2003.116 del 3 ottobre

2003, in RtiD I-2004 n. 16t);

- nella

fattispecie, la questione non merita di essere approfondita, verificando la

data esatta dell’intimazione della decisione di multa, in quanto il ricorso

deve comunque essere respinto nel merito;

- chiunque,

nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli

incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di

queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli

allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni,

viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di

inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o

di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257 LT e 174 LIFD);

- perché

l’autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate

due distinte condizioni:

l’una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una

sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;

e l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità fiscale deve

rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare

(cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova

legge svizzera sull’imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto

penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove

leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte

Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472);

- il

Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di

procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo

dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente

può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza

del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);

- che nella

fattispecie le condizioni per la sanzione siano adempiute appare chiaro: il

ricorrente ha inoltrato la prima richiesta di proroga del termine per l’inoltro

della dichiarazione d’imposta 2010 solo il 30 settembre 2011, quando ormai gli

era stata inflitta la multa disciplinare e gli era persino già stata notificata

la tassazione d’ufficio;

- d’altronde

i motivi addotti con il ricorso avrebbero potuto essere invocati in una domanda

di proroga, da inoltrare prima della scadenza del termine stabilito

dall’autorità per tutti i contribuenti (30 aprile 2011) o almeno dopo il

richiamo (26 maggio 2011) o la diffida (8 luglio 2011);

- in ogni

caso, le ragioni indicate nel ricorso non giustificano l’inosservanza del termine

per l’inoltro della dichiarazione;

- in

particolare, se il ricorrente avesse incaricato un rappresentante di redigere

la dichiarazione ed il professionista incaricato non avesse adempiuto i suoi

compiti entro il termine attribuitogli, si tratterebbe di una questione di

responsabilità contrattuale da risolvere nei rapporti fra le parti contraenti;

- quanto al

matrimonio ed all’acquisto della casa, eventi risalenti al 2009, non si vede in

quale modo possano aver ritardato l’adempimento degli obblighi di collaborazione

relativi alla tassazione del periodo fiscale 2010, nel corso del 2011;

- comunque,

si tratta di aspetti che avrebbero potuto essere posti a fondamento di una

domanda di proroga del termine per inoltrare la dichiarazione;

- il

ricorso è pertanto respinto;

- la tassa

di giustizia e le spese sono a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 100.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 180.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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