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Decisione

80.2011.146

Assoggettamento illimitato: domicilio in altro cantone, soggiorno di almeno 70 giorni nel Canton Ticino, non domicilio fiscale secondario, eventuale domicilio alternato

28 dicembre 2012Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

nato nel 1950, divorziato, nel periodo fiscale qui in esame era formalmente domiciliato

a __________, nel Canton __________.

Il

contribuente lavora a __________, alle dipendenze di due società di consulenza

immobiliare, fiduciaria e fiscale di sua proprietà: la __________, di cui è

amministratore delegato e creditore correntista, e la __________, di cui è presidente

e direttore. Egli siede inoltre nel consiglio di amministrazione di altre importanti

società con sede a __________ (Canton __________), __________ (Canton __________),

__________ (Canton __________), __________ (Canton __________) e __________.

B. Alla

ricerca di un posto dove potersi riposare e dedicare al proprio benessere generale,

nel corso del 2007 il contribuente acquistava, tramite la __________ da lui controllata,

una grande villa monofamiliare nel comune di __________. Con la stessa società

concludeva poi un contratto di locazione a tempo indeterminato, comportante un

esborso mensile di 17'500 franchi, direttamente addebitato al conto correntista

vantato nei suoi confronti.

La villa

è tutt’oggi abitata dall’amica __________, che figura pure nel libro paga della

società zurighese quale “segretaria/traduttrice”.

C. L’Ufficio

di tassazione di Lugano Campagna, con scritto del 23 maggio 2011, notificava a RI

1 una decisione di assoggettamento illimitato per il periodo fiscale 2010. L’autorità

spiegava nella motivazione allegata di averlo iscritto nel registro dei contribuenti

del Canton Ticino e del comune di __________, ritenendo adempiuti “i requisiti

per un domicilio fiscale accessorio per appartenenza personale”.

D. Il

contribuente, rappresentato dalla RA 1, impugnava la suddetta decisione, con reclamo

del 14 giugno 2011, sottolineando in particolare che nel comune di __________ trascorreva

“soltanto alcuni fine settimana per riposarsi e godere del clima”, mentre il

centro dei suoi interessi economici e personali rimaneva il comune di __________,

nel Canton __________.

Con un ulteriore

scritto del 10 agosto 2011, il contribuente precisava quindi di trascorrere

all’incirca 70 giorni all’anno nel Canton Ticino (35 fine settimana non consecutivi),

40 giorni all’estero (per lavoro e vacanze) e il tempo rimanente a __________. A

dimostrazione delle importanti relazioni personali intrattenute nella regione

del lago di __________, poneva inoltre l’accento sul sostegno finanziario concesso

a varie istituzioni ed organizzazioni locali a scopo benefico, tra cui la __________

di __________ ed il __________ di __________, aggiungendo infine di avere scelto

di passare una parte del suo tempo libero in Ticino per poter condividere con

l’amica __________ “l’hobby del giardinaggio, dell’architettura e dell’arte”.

E. L’Ufficio

di tassazione, con decisione del 4 ottobre 2011, respingeva il reclamo, ritenendo

elementi propri a fondare un domicilio fiscale (accessorio) fondato

sull’appartenenza personale non soltanto il tempo trascorso in Ticino e la conclusione

di un contratto di locazione a tempo indeterminato, ma anche la stretta relazione

intrattenuta con __________, “sintomatica di un presumibile centro degli

interessi vitali ideali del contribuente a __________”.

F. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente

il suo assoggettamento illimitato per appartenenza personale, seppure quale

domicilio fiscale (accessorio) fondato sul soggiorno stagionale.

Il

ricorrente ribadisce anzitutto che il rapporto con __________ è fondato

esclusivamente sull’amicizia, trattandosi “di una delle tante relazioni

personali che egli ha”. Conferma quindi di non avere nessuna intenzione di

stabilirsi durevolmente nel Canton Ticino, ma di voler trascorrere a __________

soltanto una parte del suo tempo libero. Lamenta infine una violazione del suo

diritto di essere sentito, sostenendo che l’autorità fiscale gli avrebbe concesso

di consultare unicamente la documentazione da lui stesso prodotta.

G. Nelle

proprie osservazioni del 10 novembre 2011, l’Ufficio di tassazione di Lugano

Campagna propone di respingere il gravame. Sottolinea in particolare di avere

sottoposto al contribuente tutti gli atti utilizzati per sostenere la sua tesi,

rinviando in particolare allo scritto del 20 luglio 2011 e al verbale di

audizione del 4 agosto 2011.

Diritto

1. 1.1.

Dal

profilo formale, il ricorrente contesta anzitutto una violazione del suo diritto

di essere sentito, nella forma di un carente accesso agli atti dell’incarto fiscale,

sostenendo in particolare che l’autorità di tassazione gli avrebbe concesso di

consultare unicamente la documentazione da lui stesso prodotta.

A prima

vista, tale censura si appalesa inconsistente, dal momento che il contribuente

ha avuto accesso anche ad altri atti, come dimostra inequivocabilmente il

verbale di audizione del 4 agosto 2011. Gli ulteriori documenti presenti nell’incarto

fiscale sono le copie delle dichiarazioni fiscali 2008 e 2009 inoltrate alle

competenti autorità del Canton __________ (dove il contribuente era

domiciliato), per cui è facile presumere che lo stesso ne sia già in possesso. Sulla

questione non occorre tuttavia soffermarsi ulteriormente, poiché la decisione

impugnata va comunque annullata nel merito per le ragioni che saranno esposte

nei considerandi che seguono.

1.2.

Spetterà

quindi all’Ufficio di tassazione pronunciarsi nuovamente su un eventuale

richiesta di accesso agli atti. In questa sede ci

si limita a ricordare che l’art. 187 LT attribuisce al contribuente la facoltà

di esaminare gli atti da lui prodotti o firmati (cpv. 1), mentre prevede che

egli possa esaminare gli altri atti dopo l’accertamento dei fatti, sempreché un

interesse pubblico o privato non vi si opponga (cpv. 2). L’atto il cui esame è

stato negato al contribuente può essere adoperato contro di lui soltanto qualora

l’autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto

essenziale e, inoltre, gli abbia dato la possibilità di pronunciarsi e di

indicare prove contrarie (cpv. 3).

Anche

l’art. 29 della Costituzione federale garantisce il diritto di accedere agli

atti di un incarto. Tale diritto può nondimeno comportare eccezioni o restrizioni richieste dalla tutela di interessi preponderanti, pubblici o privati, al

mantenimento del segreto; in particolare, l’ispezione può essere concessa

soltanto quando all’interesse del richiedente non si oppongono quelli d’ordine

pubblico o quello di terze persone tenute al mantenimento del segreto (DTF 113

Ia 262; 113 Ia 4).

Considerandi

2.

2.1.

Il

diritto fiscale del Canton Ticino e quello svizzero ammettono, in linea di

principio, che il contribuente è assoggettato all’imposta in modo illimitato in

un solo luogo, segnatamente quello in cui, secondo l’art. 2 cpv. 1 LT e l’art. 3

cpv. 1 LAID, la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale.

2.2

Una

persona ha il domicilio fiscale nel Canton Ticino, secondo l’art. 2 cpv.

2.

LT e l’art. 3 cpv. 2 LAID, quando vi risiede con l’intenzione di stabilirsi

durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale

domicilio legale.

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, una persona ha il domicilio nel luogo

in cui risiede di fatto con l’intenzione di rimanervi stabilmente. Occorrono dunque

cumulativamente i due seguenti elementi:

-

l’effettiva residenza in un determinato luogo;

-

l’intenzione di rimanervi in modo duraturo.

A tal

fine, non è determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì la

sua condotta esteriore. Il luogo ove la persona assoggettata possiede il centro

dei suoi interessi personali va, in altre parole, desunto dall’insieme delle

circostanze oggettive e concrete del singolo caso, non invece dalle sue

dichiarazioni (DTF 132 I 29 consid. 4.1; 125 I 54 consid. 2a; 123 I 289 consid.

2b).

2.3

Secondo

l’art. 2 cpv. 3 LT e l’art. 3 cpv. 1 in fine LAID, la dimora fiscale

nel Canton Ticino è data invece quando una persona vi soggiorna senza

interruzioni apprezzabili:

- almeno

30.

giorni esercitandovi un’attività lucrativa;

- almeno

90.

giorni senza esercitare un’attività lucrativa.

La dimora

fiscale non presuppone la permanenza in un determinato luogo, né tanto meno l’intenzione

del contribuente di rimanervi durevolmente. Per poter essere considerata

qualificata, essa richiede tuttavia un soggiorno “in blocco”, vale a dire senza

interruzioni apprezzabili. Come dimostrano le disposizioni relative all’imposta

alla fonte (art. 114 LT; art. 91 LIFD), un assoggettamento illimitato per

appartenenza personale è in particolare da escludere in presenza di

interruzioni regolari di un soggiorno, anche se brevi. Un’interruzione non può

inoltre superare il periodo stesso di permanenza, per potere ancora essere

qualificata come “transitoria” (Locher,

Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 2ª ediz., Lugano 2010, p. 25)

2.4

Le

persone senza domicilio o dimora fiscali nel Canton Ticino possono essere assoggettate

all’imposta in modo limitato, posto che esista un sufficiente punto di collegamento

tra il nostro territorio e il suo reddito o la sua sostanza (cfr. art. 3 cpv. 1

LT; art. 4 cpv. 1 LAID). È il caso, per esempio, delle persone fisiche che sono

proprietarie di fondi nel Cantone o che hanno su di essi diritti di godimento

reali o diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili

(art. 3 cpv. 1 lett. c LT).

Il

diritto federale di doppia imposizione intercantonale definisce il luogo di

situazione dell’immobile quale domicilio fiscale (accessorio) speciale. Esso

conferisce all’autorità di tassazione locale un diritto di imposizione

esclusiva.

2.5

Per

contro, se i presupposti del domicilio e/o della dimora fiscali sono adempiuti contemporaneamente

in più luoghi, il diritto federale di doppia imposizione intercantonale

definisce quale domicilio fiscale primario il luogo con cui sono

stabilite le relazioni più intense, vale a dire il luogo dove si trova il centro

delle relazioni vitali (Lebensverhältnisse; cfr. Locher, op. cit., p. 25; Höhn/Athanas,

Interkantonales Steuerrecht, Berna 1983, p. 105).

Esso

viene determinato ponderando, da una parte, gli interessi ideali (parenti, cerchia

di amici e conoscenti) e, dall’altra, gli interessi materiali (professionali)

del contribuente. Come nel diritto civile, gli interessi ideali assumono, di

regola, maggiore rilevanza rispetto a quelli materiali. Può tuttavia accadere

che il domicilio fiscale principale si trovi in un luogo diverso rispetto al

domicilio civile. Nel caso dei cosiddetti singles, per esempio, la giurisprudenza

del Tribunale federale accentua il legame d’ordine economico con il luogo di

lavoro, soprattutto quando la dimora in questo luogo dura da più anni (Locher, op. cit., p. 27; StE 1994 A 24.21 n. 7; RF 49/1994 pag. 580; ASA 63 p. 836 consid. 2a con riferimenti). Nel caso di contribuenti

(sposati o conviventi) che detengono una posizione dirigenziale, l’attaccamento

al luogo di lavoro assume rilevanza ancor più accresciuta (RDAT II-1993 p. 346

segg., n. 2t): in simili casi, l’esercizio della professione coinvolge la

personalità del contribuente in modo tanto intenso da far apparire eccezionalmente predominanti gli interessi materiali, economici rispetto a quelli ideali, familiari (Locher, op. cit., p. 29).

3.

3.1.

Dal

profilo formale, incombe alle autorità fiscali, le quali non sono affatto

vincolate dalle decisioni prese da altre autorità, determinare d’ufficio gli

elementi di fatto costitutivi del domicilio (dimora) fiscale (art. 196 LT) e,

quindi, provarne l’esistenza. Al contribuente è invece imposto l’obbligo di

fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art.

200.

LT). Conformemente al principio di collaborazione, egli deve in particolare

fornire delle informazioni circostanziate su tutti gli elementi idonei a

fondare il suo assoggettamento (decisione TF n.2C_484/2009 del 30 settembre

2010, consid. 3.1).

Da quel

che precede discende che, in presenza di indizi chiari e precisi che rendono

verosimile la fattispecie stabilita dalla stessa autorità, spetta allora al

contribuente confutare, prove a sostegno, quanto avanzato dalla stessa (ASA 44

p. 621; decisione TF n.2C_770/2008 del 4 marzo 2009; cfr. anche Locher, Kommentar zum DGB, Vol. I,

Therwil/Basilea 2001, n. 60 e 61 ad art. 3 LIFD, p. 104).

3.2

Nel caso

in esame, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna non ha mai messo in

discussione l’esistenza di un domicilio fiscale primario a __________, nel

Canton __________, dove il ricorrente possedeva un appartamento di cinque

locali e mezzo (doc. 6). Del resto, gli interessi professionali del ricorrente

– a capo di un importante gruppo societario (doc. 8) – sono concentrati nella

zona della città di __________, che dista poco più di 30 minuti dal comune di __________,

senza dimenticare infine le numerose relazioni sociali e culturali che lo legano

a tale regione: come visto, egli sostiene finanziariamente diverse istituzioni

ed organizzazioni locali, tra cui la __________ di __________ e il __________

di __________ (doc. 9).

Fatta

questa necessaria premessa, l’autorità ritiene tuttavia che il ricorrente debba

essere assoggettato illimitatamente all’imposta anche nel Canton Ticino, sulla

base dei seguenti elementi: l’acquisto, tramite la __________ da lui

controllata, di una grande villa a __________; la successiva conclusione di un

contratto di locazione a tempo indeterminato, con addebito diretto della pigione

mensile al conto correntista vantato nei confronti della stessa società

locatrice; la stretta relazione intrattenuta con __________, residente nella

villa di __________ sin dal 1° gennaio 2009; il tempo libero trascorso in

Ticino (70 giorni all’anno, così come ammesso dal contribuente), pari

all’incirca ad un quinto dell’anno; la distanza dall’allora domicilio di __________

e dalla sede zurighese delle sue società, a riprova della sua intenzione di

stabilirsi durevolmente in Ticino, soprattutto se si considera che “nella

quiete e tranquillità di __________ egli trova le condizioni ideali per il

riposo e per coltivare i propri interessi e piaceri personali, lontano dal

caotico mondo lavorativo”; infine, la dichiarazione sottoscritta

dall’Amministrazione fiscale del Canton __________, che ritiene giustificato lo

strumento della ripartizione dell’imposta con il Canton Ticino.

4.

4.1.

L’Ufficio

di tassazione di Lugano Campagna ritiene di poter beneficiare della ripartizione

pro rata temporis dei fattori imponibili di reddito e di sostanza del

contribuente, legittimando tale pretesa “dalla più che verosimile costituzione

di un domicilio fiscale (accessorio) secondario… a __________”. A suo avviso,

preso atto di tutti gli indizi elencati sopra, anche un soggiorno di soli 70

giorni all’anno (così come ammesso dallo stesso ricorrente) giustificherebbe infatti

un suo assoggettamento illimitato per appartenenza personale, rilevando in

particolare che la giurisprudenza del Tribunale federale – la sola vincolante

in materia di doppia imposizione intercantonale – non si sarebbe mai

pronunciata su un caso simile.

4.2

A torto. L’autorità

di tassazione sembra dimenticare che la prassi di doppia imposizione del

Tribunale federale agisce solo negativamente, nel senso che essa si limita a

prevenire una doppia imposizione dovuta alla collisione di norme di diritto

cantonale, senza tuttavia sancire positivamente il diritto cantonale di imporre.

ll

domicilio fiscale (accessorio) del soggiorno stagionale – abbastanza raro in

pratica – presuppone, per definizione, che il contribuente sia illimitatamente

imponibile in virtù dell’appartenenza personale in due Cantoni: in uno in base

al domicilio fiscale e nell’altro in base ad una dimora fiscale qualificata (Locher, op.

cit., p. 35). Ora, conformemente a quanto disciplinato dagli art. 2 cpv. 3

lett. b LT e 3 cpv. 1 in fine LAID, la dimora fiscale

nel Canton Ticino è data quando una persona vi soggiorna senza interruzioni

apprezzabili per almeno 30 giorni esercitandovi un’attività lucrativa oppure 90

giorni senza esercitare un’attività lucrativa. Solo in questi casi è possibile

ammettere un assoggettamento illimitato, da affiancare al domicilio fiscale

primario secondo le regole di collisione del Tribunale federale.

È quindi

immediatamente evidente che un soggiorno di soli 70 giorni all’anno non

permette di creare una dimora fiscale qualificata nel Canton Ticino e, di conseguenza,

un domicilio fiscale (accessorio) fondato sul soggiorno stagionale. Fintantoché

non sarà resa verosimile una permanenza ticinese più lunga, senza peraltro interruzioni

apprezzabili, una ripartizione pro rata temporis dei fattori imponibili

di reddito e di sostanza del contribuente è fuori discussione.

4.3

Nel caso

di specie, alla luce di tutti gli indizi elencati sopra, potrebbe tutt’al più

entrare in linea di considerazione un cosiddetto domicilio fiscale primario

alternato, che comporta – di principio – la suddivisione della sovranità

fiscale tra i due cantoni interessati, con ripartizione per metà dei fattori

fiscali (DTF 131 I 145, consid. 4.2).

In deroga

al principio dell’unità di domicilio, il Tribunale federale ammette eccezionalmente l’esistenza di un domicilio fiscale alternato quando i rapporti del contribuente

con due luoghi differenti sono all’incirca della stessa intensità (Locher, op.

cit., p. 30). Ad esempio, quando il contribuente esercita un’attività professionale in due luoghi, la famiglia lo accompagna regolarmente e la durata del soggiorno nei due luoghi in questione è quasi equivalente. Un altro caso in cui si prende in considerazione l’esistenza di un domicilio alternato si ha quando il contribuente risiede regolarmente in

due luoghi, nei quali soggiorna per periodi di tempo equivalenti, a condizione che i rapporti con questi due posti siano di uguale intensità (de Vries Reilingh, La

double imposition intercantonale, Berna 2005, p. 64, n. 172-174). Questo è pure

il caso quando il contribuente trasferisce ad intervalli regolari il suo domicilio da un luogo ad un altro, poi nuovamente al primo luogo, in modo tale che, addizionando questi periodi, la durata della residenza in ciascuno dei due luoghi sia approssimativamente

equivalente nell’arco di un anno.

4.4

Gli

indizi elencati dall’autorità di tassazione sono senz’altro pertinenti, ma non

permettono ancora di rendere verosimile rapporti di pari intensità con il

Canton Ticino e con il Canton Svitto.

Certo, il

ricorrente possiede a __________, tramite una società da lui controllata, una

lussuosa villa di vacanza. Con la stessa società ha inoltre concluso un

contratto di locazione a tempo indeterminato, comportante un esborso mensile di

17'500 franchi, che viene direttamente addebitato al conto correntista vantato

nei suoi confronti. Nella grande villa di __________ – dove trascorre il tempo

libero e cura il proprio benessere generale – risiede inoltre la signora __________,

che in occasione di un verbale di udienza del 20 dicembre 2010 – agli atti

dell’incarto fiscale – non ha esitato a definirsi sua compagna di vita,

aggiungendo inoltre che il contribuente si occupa di tutte le spese vive, recandosi

in Ticino regolarmente nei fine settimana. Per dimostrare un suo assoggettamento

fiscale illimitato nel Canton Ticino, all’autorità di tassazione incombeva

tuttavia provare anche l’intensità dei legami sociali e culturali intessuti da RI

1.

con il nostro Cantone. In particolare, prendendo spunto dai suoi passatempi

del giardinaggio, dell’architettura e dell’arte, avrebbe potuto verificare l’eventuale

sostegno finanziario a istituzioni e organizzazioni locali, l’eventuale frequentazione

di corsi e/o conferenze, di concerti e/o manifestazioni culturali, così come un

elenco delle amicizie locali e di quelle della sua compagna __________. Tali

elementi, unitamente ad altre richieste di informazione, potrebbero pure

contribuire a fare chiarezza sulla durata complessiva del suo soggiorno ticinese,

finora ammesso in 70 giorni sulla base delle sole affermazioni del ricorrente

stesso.

A tale

riguardo appare ancora opportuno ricordare che il contribuente ha l’obbligo di

fornire all’autorità di tassazione tutte le informazioni determinanti ai fini

del suo assoggettamento, conformemente al dovere di collaborazione sancito dall’art.

200.

LT, specie se si considera che anche l’Amministrazione fiscale del Canton __________

ritiene giustificata la suddivisione della sovranità fiscale tra i due cantoni

interessati, con ripartizione per metà dei fattori fiscali (cfr. scritto del 20

aprile 2011).

5.

5.1.

Di fronte

all’impossibilità di stabilire, a partire dai documenti versati agli atti, se

il ricorrente avesse, nel periodo fiscale 2010, rapporti di pari intensità con

il Canton Ticino e il Canton Svitto, la decisione impugnata è annullata e gli

atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione, che si basi sui principi e le considerazioni espressi in questa decisione.

5.2

Visto

l’esito del gravame, non si prelevano tasse di giustizia e spese processuali. Non

si assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. La decisione su reclamo del 4 ottobre 2011 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Non si

assegnano ripetibili.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

- ;

- ;

- .

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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