80.2011.146
Assoggettamento illimitato: domicilio in altro cantone, soggiorno di almeno 70 giorni nel Canton Ticino, non domicilio fiscale secondario, eventuale domicilio alternato
28 dicembre 2012Italiano17 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
80.2011.146
Data decisione, Autorità:
28.12.2012, CDT
Titolo:
Assoggettamento illimitato: domicilio in altro cantone, soggiorno di almeno 70 giorni nel Canton Ticino, non domicilio fiscale secondario, eventuale domicilio alternato
APPARTENENZA PERSONALE
art. 3 LAID
art. 2 LT
Incarto n.
80.2011.146
Lugano
28 dicembre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 28 ottobre 2011 contro la decisione del 4
ottobre 2011 in materia di IC 2010.
Fatti
A. RI 1,
nato nel 1950, divorziato, nel periodo fiscale qui in esame era formalmente domiciliato
a __________, nel Canton __________.
Il
contribuente lavora a __________, alle dipendenze di due società di consulenza
immobiliare, fiduciaria e fiscale di sua proprietà: la __________, di cui è
amministratore delegato e creditore correntista, e la __________, di cui è presidente
e direttore. Egli siede inoltre nel consiglio di amministrazione di altre importanti
società con sede a __________ (Canton __________), __________ (Canton __________),
__________ (Canton __________), __________ (Canton __________) e __________.
B. Alla
ricerca di un posto dove potersi riposare e dedicare al proprio benessere generale,
nel corso del 2007 il contribuente acquistava, tramite la __________ da lui controllata,
una grande villa monofamiliare nel comune di __________. Con la stessa società
concludeva poi un contratto di locazione a tempo indeterminato, comportante un
esborso mensile di 17'500 franchi, direttamente addebitato al conto correntista
vantato nei suoi confronti.
La villa
è tutt’oggi abitata dall’amica __________, che figura pure nel libro paga della
società zurighese quale “segretaria/traduttrice”.
C. L’Ufficio
di tassazione di Lugano Campagna, con scritto del 23 maggio 2011, notificava a RI
1 una decisione di assoggettamento illimitato per il periodo fiscale 2010. L’autorità
spiegava nella motivazione allegata di averlo iscritto nel registro dei contribuenti
del Canton Ticino e del comune di __________, ritenendo adempiuti “i requisiti
per un domicilio fiscale accessorio per appartenenza personale”.
D. Il
contribuente, rappresentato dalla RA 1, impugnava la suddetta decisione, con reclamo
del 14 giugno 2011, sottolineando in particolare che nel comune di __________ trascorreva
“soltanto alcuni fine settimana per riposarsi e godere del clima”, mentre il
centro dei suoi interessi economici e personali rimaneva il comune di __________,
nel Canton __________.
Con un ulteriore
scritto del 10 agosto 2011, il contribuente precisava quindi di trascorrere
all’incirca 70 giorni all’anno nel Canton Ticino (35 fine settimana non consecutivi),
40 giorni all’estero (per lavoro e vacanze) e il tempo rimanente a __________. A
dimostrazione delle importanti relazioni personali intrattenute nella regione
del lago di __________, poneva inoltre l’accento sul sostegno finanziario concesso
a varie istituzioni ed organizzazioni locali a scopo benefico, tra cui la __________
di __________ ed il __________ di __________, aggiungendo infine di avere scelto
di passare una parte del suo tempo libero in Ticino per poter condividere con
l’amica __________ “l’hobby del giardinaggio, dell’architettura e dell’arte”.
E. L’Ufficio
di tassazione, con decisione del 4 ottobre 2011, respingeva il reclamo, ritenendo
elementi propri a fondare un domicilio fiscale (accessorio) fondato
sull’appartenenza personale non soltanto il tempo trascorso in Ticino e la conclusione
di un contratto di locazione a tempo indeterminato, ma anche la stretta relazione
intrattenuta con __________, “sintomatica di un presumibile centro degli
interessi vitali ideali del contribuente a __________”.
F. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente
il suo assoggettamento illimitato per appartenenza personale, seppure quale
domicilio fiscale (accessorio) fondato sul soggiorno stagionale.
Il
ricorrente ribadisce anzitutto che il rapporto con __________ è fondato
esclusivamente sull’amicizia, trattandosi “di una delle tante relazioni
personali che egli ha”. Conferma quindi di non avere nessuna intenzione di
stabilirsi durevolmente nel Canton Ticino, ma di voler trascorrere a __________
soltanto una parte del suo tempo libero. Lamenta infine una violazione del suo
diritto di essere sentito, sostenendo che l’autorità fiscale gli avrebbe concesso
di consultare unicamente la documentazione da lui stesso prodotta.
G. Nelle
proprie osservazioni del 10 novembre 2011, l’Ufficio di tassazione di Lugano
Campagna propone di respingere il gravame. Sottolinea in particolare di avere
sottoposto al contribuente tutti gli atti utilizzati per sostenere la sua tesi,
rinviando in particolare allo scritto del 20 luglio 2011 e al verbale di
audizione del 4 agosto 2011.
Diritto
1. 1.1.
Dal
profilo formale, il ricorrente contesta anzitutto una violazione del suo diritto
di essere sentito, nella forma di un carente accesso agli atti dell’incarto fiscale,
sostenendo in particolare che l’autorità di tassazione gli avrebbe concesso di
consultare unicamente la documentazione da lui stesso prodotta.
A prima
vista, tale censura si appalesa inconsistente, dal momento che il contribuente
ha avuto accesso anche ad altri atti, come dimostra inequivocabilmente il
verbale di audizione del 4 agosto 2011. Gli ulteriori documenti presenti nell’incarto
fiscale sono le copie delle dichiarazioni fiscali 2008 e 2009 inoltrate alle
competenti autorità del Canton __________ (dove il contribuente era
domiciliato), per cui è facile presumere che lo stesso ne sia già in possesso. Sulla
questione non occorre tuttavia soffermarsi ulteriormente, poiché la decisione
impugnata va comunque annullata nel merito per le ragioni che saranno esposte
nei considerandi che seguono.
1.2.
Spetterà
quindi all’Ufficio di tassazione pronunciarsi nuovamente su un eventuale
richiesta di accesso agli atti. In questa sede ci
si limita a ricordare che l’art. 187 LT attribuisce al contribuente la facoltà
di esaminare gli atti da lui prodotti o firmati (cpv. 1), mentre prevede che
egli possa esaminare gli altri atti dopo l’accertamento dei fatti, sempreché un
interesse pubblico o privato non vi si opponga (cpv. 2). L’atto il cui esame è
stato negato al contribuente può essere adoperato contro di lui soltanto qualora
l’autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto
essenziale e, inoltre, gli abbia dato la possibilità di pronunciarsi e di
indicare prove contrarie (cpv. 3).
Anche
l’art. 29 della Costituzione federale garantisce il diritto di accedere agli
atti di un incarto. Tale diritto può nondimeno comportare eccezioni o restrizioni richieste dalla tutela di interessi preponderanti, pubblici o privati, al
mantenimento del segreto; in particolare, l’ispezione può essere concessa
soltanto quando all’interesse del richiedente non si oppongono quelli d’ordine
pubblico o quello di terze persone tenute al mantenimento del segreto (DTF 113
Ia 262; 113 Ia 4).
Considerandi
2.
2.1.
Il
diritto fiscale del Canton Ticino e quello svizzero ammettono, in linea di
principio, che il contribuente è assoggettato all’imposta in modo illimitato in
un solo luogo, segnatamente quello in cui, secondo l’art. 2 cpv. 1 LT e l’art. 3
cpv. 1 LAID, la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale.
2.2
Una
persona ha il domicilio fiscale nel Canton Ticino, secondo l’art. 2 cpv.
2.
LT e l’art. 3 cpv. 2 LAID, quando vi risiede con l’intenzione di stabilirsi
durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale
domicilio legale.
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, una persona ha il domicilio nel luogo
in cui risiede di fatto con l’intenzione di rimanervi stabilmente. Occorrono dunque
cumulativamente i due seguenti elementi:
-
l’effettiva residenza in un determinato luogo;
-
l’intenzione di rimanervi in modo duraturo.
A tal
fine, non è determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì la
sua condotta esteriore. Il luogo ove la persona assoggettata possiede il centro
dei suoi interessi personali va, in altre parole, desunto dall’insieme delle
circostanze oggettive e concrete del singolo caso, non invece dalle sue
dichiarazioni (DTF 132 I 29 consid. 4.1; 125 I 54 consid. 2a; 123 I 289 consid.
2b).
2.3
Secondo
l’art. 2 cpv. 3 LT e l’art. 3 cpv. 1 in fine LAID, la dimora fiscale
nel Canton Ticino è data invece quando una persona vi soggiorna senza
interruzioni apprezzabili:
- almeno
30.
giorni esercitandovi un’attività lucrativa;
- almeno
90.
giorni senza esercitare un’attività lucrativa.
La dimora
fiscale non presuppone la permanenza in un determinato luogo, né tanto meno l’intenzione
del contribuente di rimanervi durevolmente. Per poter essere considerata
qualificata, essa richiede tuttavia un soggiorno “in blocco”, vale a dire senza
interruzioni apprezzabili. Come dimostrano le disposizioni relative all’imposta
alla fonte (art. 114 LT; art. 91 LIFD), un assoggettamento illimitato per
appartenenza personale è in particolare da escludere in presenza di
interruzioni regolari di un soggiorno, anche se brevi. Un’interruzione non può
inoltre superare il periodo stesso di permanenza, per potere ancora essere
qualificata come “transitoria” (Locher,
Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 2ª ediz., Lugano 2010, p. 25)
2.4
Le
persone senza domicilio o dimora fiscali nel Canton Ticino possono essere assoggettate
all’imposta in modo limitato, posto che esista un sufficiente punto di collegamento
tra il nostro territorio e il suo reddito o la sua sostanza (cfr. art. 3 cpv. 1
LT; art. 4 cpv. 1 LAID). È il caso, per esempio, delle persone fisiche che sono
proprietarie di fondi nel Cantone o che hanno su di essi diritti di godimento
reali o diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili
(art. 3 cpv. 1 lett. c LT).
Il
diritto federale di doppia imposizione intercantonale definisce il luogo di
situazione dell’immobile quale domicilio fiscale (accessorio) speciale. Esso
conferisce all’autorità di tassazione locale un diritto di imposizione
esclusiva.
2.5
Per
contro, se i presupposti del domicilio e/o della dimora fiscali sono adempiuti contemporaneamente
in più luoghi, il diritto federale di doppia imposizione intercantonale
definisce quale domicilio fiscale primario il luogo con cui sono
stabilite le relazioni più intense, vale a dire il luogo dove si trova il centro
delle relazioni vitali (Lebensverhältnisse; cfr. Locher, op. cit., p. 25; Höhn/Athanas,
Interkantonales Steuerrecht, Berna 1983, p. 105).
Esso
viene determinato ponderando, da una parte, gli interessi ideali (parenti, cerchia
di amici e conoscenti) e, dall’altra, gli interessi materiali (professionali)
del contribuente. Come nel diritto civile, gli interessi ideali assumono, di
regola, maggiore rilevanza rispetto a quelli materiali. Può tuttavia accadere
che il domicilio fiscale principale si trovi in un luogo diverso rispetto al
domicilio civile. Nel caso dei cosiddetti singles, per esempio, la giurisprudenza
del Tribunale federale accentua il legame d’ordine economico con il luogo di
lavoro, soprattutto quando la dimora in questo luogo dura da più anni (Locher, op. cit., p. 27; StE 1994 A 24.21 n. 7; RF 49/1994 pag. 580; ASA 63 p. 836 consid. 2a con riferimenti). Nel caso di contribuenti
(sposati o conviventi) che detengono una posizione dirigenziale, l’attaccamento
al luogo di lavoro assume rilevanza ancor più accresciuta (RDAT II-1993 p. 346
segg., n. 2t): in simili casi, l’esercizio della professione coinvolge la
personalità del contribuente in modo tanto intenso da far apparire eccezionalmente predominanti gli interessi materiali, economici rispetto a quelli ideali, familiari (Locher, op. cit., p. 29).
3.
3.1.
Dal
profilo formale, incombe alle autorità fiscali, le quali non sono affatto
vincolate dalle decisioni prese da altre autorità, determinare d’ufficio gli
elementi di fatto costitutivi del domicilio (dimora) fiscale (art. 196 LT) e,
quindi, provarne l’esistenza. Al contribuente è invece imposto l’obbligo di
fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art.
200.
LT). Conformemente al principio di collaborazione, egli deve in particolare
fornire delle informazioni circostanziate su tutti gli elementi idonei a
fondare il suo assoggettamento (decisione TF n.2C_484/2009 del 30 settembre
2010, consid. 3.1).
Da quel
che precede discende che, in presenza di indizi chiari e precisi che rendono
verosimile la fattispecie stabilita dalla stessa autorità, spetta allora al
contribuente confutare, prove a sostegno, quanto avanzato dalla stessa (ASA 44
p. 621; decisione TF n.2C_770/2008 del 4 marzo 2009; cfr. anche Locher, Kommentar zum DGB, Vol. I,
Therwil/Basilea 2001, n. 60 e 61 ad art. 3 LIFD, p. 104).
3.2
Nel caso
in esame, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna non ha mai messo in
discussione l’esistenza di un domicilio fiscale primario a __________, nel
Canton __________, dove il ricorrente possedeva un appartamento di cinque
locali e mezzo (doc. 6). Del resto, gli interessi professionali del ricorrente
– a capo di un importante gruppo societario (doc. 8) – sono concentrati nella
zona della città di __________, che dista poco più di 30 minuti dal comune di __________,
senza dimenticare infine le numerose relazioni sociali e culturali che lo legano
a tale regione: come visto, egli sostiene finanziariamente diverse istituzioni
ed organizzazioni locali, tra cui la __________ di __________ e il __________
di __________ (doc. 9).
Fatta
questa necessaria premessa, l’autorità ritiene tuttavia che il ricorrente debba
essere assoggettato illimitatamente all’imposta anche nel Canton Ticino, sulla
base dei seguenti elementi: l’acquisto, tramite la __________ da lui
controllata, di una grande villa a __________; la successiva conclusione di un
contratto di locazione a tempo indeterminato, con addebito diretto della pigione
mensile al conto correntista vantato nei confronti della stessa società
locatrice; la stretta relazione intrattenuta con __________, residente nella
villa di __________ sin dal 1° gennaio 2009; il tempo libero trascorso in
Ticino (70 giorni all’anno, così come ammesso dal contribuente), pari
all’incirca ad un quinto dell’anno; la distanza dall’allora domicilio di __________
e dalla sede zurighese delle sue società, a riprova della sua intenzione di
stabilirsi durevolmente in Ticino, soprattutto se si considera che “nella
quiete e tranquillità di __________ egli trova le condizioni ideali per il
riposo e per coltivare i propri interessi e piaceri personali, lontano dal
caotico mondo lavorativo”; infine, la dichiarazione sottoscritta
dall’Amministrazione fiscale del Canton __________, che ritiene giustificato lo
strumento della ripartizione dell’imposta con il Canton Ticino.
4.
4.1.
L’Ufficio
di tassazione di Lugano Campagna ritiene di poter beneficiare della ripartizione
pro rata temporis dei fattori imponibili di reddito e di sostanza del
contribuente, legittimando tale pretesa “dalla più che verosimile costituzione
di un domicilio fiscale (accessorio) secondario… a __________”. A suo avviso,
preso atto di tutti gli indizi elencati sopra, anche un soggiorno di soli 70
giorni all’anno (così come ammesso dallo stesso ricorrente) giustificherebbe infatti
un suo assoggettamento illimitato per appartenenza personale, rilevando in
particolare che la giurisprudenza del Tribunale federale – la sola vincolante
in materia di doppia imposizione intercantonale – non si sarebbe mai
pronunciata su un caso simile.
4.2
A torto. L’autorità
di tassazione sembra dimenticare che la prassi di doppia imposizione del
Tribunale federale agisce solo negativamente, nel senso che essa si limita a
prevenire una doppia imposizione dovuta alla collisione di norme di diritto
cantonale, senza tuttavia sancire positivamente il diritto cantonale di imporre.
ll
domicilio fiscale (accessorio) del soggiorno stagionale – abbastanza raro in
pratica – presuppone, per definizione, che il contribuente sia illimitatamente
imponibile in virtù dell’appartenenza personale in due Cantoni: in uno in base
al domicilio fiscale e nell’altro in base ad una dimora fiscale qualificata (Locher, op.
cit., p. 35). Ora, conformemente a quanto disciplinato dagli art. 2 cpv. 3
lett. b LT e 3 cpv. 1 in fine LAID, la dimora fiscale
nel Canton Ticino è data quando una persona vi soggiorna senza interruzioni
apprezzabili per almeno 30 giorni esercitandovi un’attività lucrativa oppure 90
giorni senza esercitare un’attività lucrativa. Solo in questi casi è possibile
ammettere un assoggettamento illimitato, da affiancare al domicilio fiscale
primario secondo le regole di collisione del Tribunale federale.
È quindi
immediatamente evidente che un soggiorno di soli 70 giorni all’anno non
permette di creare una dimora fiscale qualificata nel Canton Ticino e, di conseguenza,
un domicilio fiscale (accessorio) fondato sul soggiorno stagionale. Fintantoché
non sarà resa verosimile una permanenza ticinese più lunga, senza peraltro interruzioni
apprezzabili, una ripartizione pro rata temporis dei fattori imponibili
di reddito e di sostanza del contribuente è fuori discussione.
4.3
Nel caso
di specie, alla luce di tutti gli indizi elencati sopra, potrebbe tutt’al più
entrare in linea di considerazione un cosiddetto domicilio fiscale primario
alternato, che comporta – di principio – la suddivisione della sovranità
fiscale tra i due cantoni interessati, con ripartizione per metà dei fattori
fiscali (DTF 131 I 145, consid. 4.2).
In deroga
al principio dell’unità di domicilio, il Tribunale federale ammette eccezionalmente l’esistenza di un domicilio fiscale alternato quando i rapporti del contribuente
con due luoghi differenti sono all’incirca della stessa intensità (Locher, op.
cit., p. 30). Ad esempio, quando il contribuente esercita un’attività professionale in due luoghi, la famiglia lo accompagna regolarmente e la durata del soggiorno nei due luoghi in questione è quasi equivalente. Un altro caso in cui si prende in considerazione l’esistenza di un domicilio alternato si ha quando il contribuente risiede regolarmente in
due luoghi, nei quali soggiorna per periodi di tempo equivalenti, a condizione che i rapporti con questi due posti siano di uguale intensità (de Vries Reilingh, La
double imposition intercantonale, Berna 2005, p. 64, n. 172-174). Questo è pure
il caso quando il contribuente trasferisce ad intervalli regolari il suo domicilio da un luogo ad un altro, poi nuovamente al primo luogo, in modo tale che, addizionando questi periodi, la durata della residenza in ciascuno dei due luoghi sia approssimativamente
equivalente nell’arco di un anno.
4.4
Gli
indizi elencati dall’autorità di tassazione sono senz’altro pertinenti, ma non
permettono ancora di rendere verosimile rapporti di pari intensità con il
Canton Ticino e con il Canton Svitto.
Certo, il
ricorrente possiede a __________, tramite una società da lui controllata, una
lussuosa villa di vacanza. Con la stessa società ha inoltre concluso un
contratto di locazione a tempo indeterminato, comportante un esborso mensile di
17'500 franchi, che viene direttamente addebitato al conto correntista vantato
nei suoi confronti. Nella grande villa di __________ – dove trascorre il tempo
libero e cura il proprio benessere generale – risiede inoltre la signora __________,
che in occasione di un verbale di udienza del 20 dicembre 2010 – agli atti
dell’incarto fiscale – non ha esitato a definirsi sua compagna di vita,
aggiungendo inoltre che il contribuente si occupa di tutte le spese vive, recandosi
in Ticino regolarmente nei fine settimana. Per dimostrare un suo assoggettamento
fiscale illimitato nel Canton Ticino, all’autorità di tassazione incombeva
tuttavia provare anche l’intensità dei legami sociali e culturali intessuti da RI
1.
con il nostro Cantone. In particolare, prendendo spunto dai suoi passatempi
del giardinaggio, dell’architettura e dell’arte, avrebbe potuto verificare l’eventuale
sostegno finanziario a istituzioni e organizzazioni locali, l’eventuale frequentazione
di corsi e/o conferenze, di concerti e/o manifestazioni culturali, così come un
elenco delle amicizie locali e di quelle della sua compagna __________. Tali
elementi, unitamente ad altre richieste di informazione, potrebbero pure
contribuire a fare chiarezza sulla durata complessiva del suo soggiorno ticinese,
finora ammesso in 70 giorni sulla base delle sole affermazioni del ricorrente
stesso.
A tale
riguardo appare ancora opportuno ricordare che il contribuente ha l’obbligo di
fornire all’autorità di tassazione tutte le informazioni determinanti ai fini
del suo assoggettamento, conformemente al dovere di collaborazione sancito dall’art.
200.
LT, specie se si considera che anche l’Amministrazione fiscale del Canton __________
ritiene giustificata la suddivisione della sovranità fiscale tra i due cantoni
interessati, con ripartizione per metà dei fattori fiscali (cfr. scritto del 20
aprile 2011).
5.
5.1.
Di fronte
all’impossibilità di stabilire, a partire dai documenti versati agli atti, se
il ricorrente avesse, nel periodo fiscale 2010, rapporti di pari intensità con
il Canton Ticino e il Canton Svitto, la decisione impugnata è annullata e gli
atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione, che si basi sui principi e le considerazioni espressi in questa decisione.
5.2
Visto
l’esito del gravame, non si prelevano tasse di giustizia e spese processuali. Non
si assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. La decisione su reclamo del 4 ottobre 2011 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Non si
assegnano ripetibili.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
- ;
- ;
- .
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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