Lexipedia

Decisione

80.2011.149

Procedura: tassazione per apprezzamento, calcolo delle entrate e delle uscite, prelevamento di un veicolo dal bilancio di una società

13 marzo 2012Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

nata nel 1947, divorziata, ha sempre lavorato alle dipendenze dell’agenzia artistica

__________, di cui era socia e gerente. La società, che aveva per scopo il collocamento

in Svizzera e all’estero di artisti provenienti da tutto il mondo, ha nel frattempo

cessato la propria attività, cambiato proprietà e ragione sociale.

Nella

dichiarazione fiscale 2010, la contribuente esponeva un reddito da attività lucrativa

dipendente di fr. 13'500.–, che andava ad aggiungersi alle rendite AVS/AI per fr.

6'348.– e ai redditi da titoli e capitali per fr. 31.–.

B. Notificandole

la tassazione IC/IFD 2010, con decisione del 13 luglio 2011, l’Ufficio di

tassazione di Locarno commisurava il suo reddito imponibile in fr. 15'600.– per

l’IC ed in fr. 25'300.– per l’IFD.

L’autorità

aveva in particolar modo aggiunto ai proventi dichiarati “altri redditi” per

fr. 10'000.–, spiegando nella motivazione allegata che si trattava di

“prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per

insufficienza di disponibilità finanziaria”, aggiungendo poi che nella definizione

di tale importo si era in particolare “tenuto conto del vantaggio finanziario

scaturito dal passaggio alla contribuente della vettura __________ registrata

in uscita dalla __________ a valore di bilancio”.

C. La

contribuente, rappresentata dalla fiduciaria RA 1, impugnava la suddetta decisione

con reclamo del 12 agosto 2011, lamentando sostanzialmente una violazione del suo

diritto di essere sentita.

Con

lettera del 22 agosto 2011, l’Ufficio di tassazione si rivolgeva allora direttamente

al rappresentante della contribuente, chiedendogli in particolare di:

·

prendere posizione sull’allegato calcolo delle

entrate e delle uscite dell’anno 2010, comprovando debitamente ogni rettifica

proposta;

·

documentare le spese dell’automobile (imposta

circolazione, assicurazione auto, ecc.), le pigioni e le spese accessorie dell’appartamento

nonché la destinazione dell’importo riscattato dal fondo di previdenza;

·

presentare la scheda contabile del conto

correntista della __________.

D. In

risposta, con lettera del 15 settembre 2011, la contribuente inviava tutta la

documentazione richiesta, precisando che le spese per l’automobile, ritirata al

valore contabile alla fine dell’attività della società, erano già state

regolarmente contabilizzate.

L’autorità

di tassazione, con successiva decisione del 5 ottobre 2011, respingeva comunque

il reclamo. Dopo attento esame della documentazione presentata dalla

contribuente, giungeva infatti alla conclusione che non erano emersi “nuovi

elementi per giustificare le fonti di reddito utilizzate per coprire gli

esborsi dell’anno in esame”.

E. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente

lo stralcio degli “altri redditi” per fr. 10'000.–. La ricorrente contesta

anzitutto il rinvio al calcolo delle entrate e delle uscite, che reputa uno

strumento arbitrario e inadeguato a determinare il suo tenore di vita. Precisa

quindi di aver potuto beneficiare di introiti per un totale di 29'348 franchi,

che le avrebbero permesso di provvedere al proprio sostentamento, seppure con

molti sacrifici, aggiungendo infine che la prova del contrario spetterebbe semmai

all’autorità di tassazione.

F. Invitato

da questa Camera ad esprimersi sul nuovo calcolo allestito dall’Ufficio di

tassazione, il rappresentante della ricorrente, con scritto del 23 febbraio 2012, ha rinunciato a prendere posizione, reputando “molto ridicolo perdere tempo e generare costi

inutili alla collettività soprattutto considerando il caso personale della

contribuente”.

Diritto

1. 1.1.

Nella

procedura fiscale vige la massima ufficiale e il principio inquisitorio.

L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti

fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte

le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere

in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai

contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito,

Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75

p. 185, p. 190). La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di

collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1

LIFD, le autorità di tassazione determinano con il contribuente le condizioni

di fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al

contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una

tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in

particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione

TF 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).

1.2.

Di

principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8

CC, l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a

dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale,

mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad

escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257;

ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

La

descritta regola sull’onere probatorio non è tuttavia assoluta, dal momento che

non lascia alcuno spazio a considerazioni inerenti le effettive possibilità

probatorie o a comportamenti ostruzionistici (Schär, Normentheorie

und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435). Una prima

eccezione è data quando il contribuente tralascia, in maniera colpevole ed in

violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel

chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione

si verifica invece quando il contribuente, per motivi a lui estranei, non può

apportare la prova di un fatto che diminuisce il suo debito d’imposta oppure

può farlo solo prestando una collaborazione che non può essere pretesa (Zweifel, in:

Zweifel/Athanas [a cura di],

Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2. ediz. Basilea 2008, n.

29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).

In

definitiva, indipendentemente dalla ripartizione dell’onere probatorio, la

massima ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel dovere

di collaborazione del contribuente (Zweifel, op. cit., n. 3 ad art. 123 LIFD,

p. 263; Althaus-Houriet, in: Yersin/Noël [a

cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4

ad art. 123 LIFD, p. 1196).

Considerandi

2.

2.1.

Gli

articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se

gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza

di documenti attendibili. In tale sede si può tener conto di coefficienti

sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del

contribuente.

2.2

Giurisprudenza

e dottrina tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi

obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili

sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata (decisione TF 2A.426/2004 del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel, op. cit., n. 29 e 31 ad art.

130.

LIFD, p. 342 ss.; Richner/Frei/

Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2009, 2.

ediz., n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 1123).

In altri termini, la

tassazione è eseguita d’ufficio non solo se il contribuente non presenta o non

completa in tempo utile la sua dichiarazione, ma anche se si rifiuta di dare

puntuali informazioni oppure non ottempera ad un preciso invito di collaborare.

La giurisprudenza consente infatti di procedere d’ufficio, al termine della

procedura di accertamento, ogniqualvolta non sono chiariti o rimangono incerti

i fatti essenziali per la determinazione degli elementi imponibili e

quando i dati forniti dal contribuente sono insufficienti oppure non suffragati

– o suffragati in modo non convincente – da validi documenti (ASA 50 p. 363).

3.

3.1.

Nella

fattispecie, come visto, l’Ufficio di tassazione di Locarno ha intrapreso un calcolo

della disponibilità finanziaria della contribuente e, su questa base, ha

aggiunto ai proventi dichiarati “altri redditi” per fr. 10'000.–, annotando poi

che tale importo era da considerarsi comprensivo anche “del

vantaggio finanziario scaturito dal passaggio alla contribuente della vettura __________

registrata in uscita dalla __________ a valore di bilancio”.

Invitata

ad esprimersi in proposito, con scritto del 15 settembre 2011, la ricorrente ha

prodotto tutta la documentazione richiesta dall’autorità di tassazione (ricevute

di pagamento, estratti bancari, conto di libero passaggio, schede contabili),

senza tuttavia soffermarsi sul calcolo delle entrate e delle uscite dell’anno

2010, né tanto meno sulla presunta distribuzione anticipata di utili.

3.2

Sulla

base della documentazione prodotta dalla ricorrente, l’Ufficio di tassazione ha,

comunque sia, fatto prova della necessaria oggettività, rettificando prontamente

il proprio calcolo della disponibilità finanziaria. Alle entrate dichiarate ha aggiunto

l’importo di fr. 34'007.– riscattato dal fondo di previdenza e l’estinzione

del conto correntista della __________. Fra le uscite ha in particolare eliminato

le spese dell’automobile – già regolarmente contabilizzate – e successivamente

adeguato le pigioni e le spese accessorie dell’appartamento privato in fr.

13'200.–. Per finire, l’autorità ha nuovamente sommato il conto correntista, dal momento

che lo stesso è stato in parte condonato alla società e in parte compensato

dalla “privatizzazione” dell’automobile.

Ne

è così risultato un ammanco annuo di oltre 2'000 franchi, prima ancora di considerare

il suo fabbisogno per vivere, che peraltro corrispondeva a quello di una

persona dal tenore di vita d’un certo livello, non appena si consideri che la contribuente

aveva a disposizione una __________ del valore a nuovo di circa 50'000 franchi,

a fine anno “privatizzata” al valore contabile di fr. 19'200.–:

Entrate

Uscite

Attivi:

Titoli, capitali e numerario

28'097

Conto correntista

55'267

Compensazione conto correntista

55'267

Passivi:

Proventi:

Salari

13'500

Pensioni e rendite

6'348

Redditi titoli e capitali

31.

Liquidazioni in capitale

34'007

Oneri:

Oneri assicurativi

5'350

Spese malattia

1'074

Assicurazione vita

4'103

Affitto e spese accessorie

13'200

Imposte

4'152

Totale entrate/uscite

109'153

111'243

Ammanco annuo

2'090

Ammanco mensile

175.

3.3

Per

costante giurisprudenza, questa Camera ha sempre considerato legittimo integrare

i redditi dichiarati dal contribuente con un reddito d’altra fonte che

corrisponda al suo tenore di vita, perlomeno nel caso in cui gli introiti dichiarati

da quest’ultimo apparissero manifestamente insufficienti al suo mantenimento e

a quello della sua famiglia.

Contrariamente

a quanto sembra sostenere la ricorrente, che nel gravame qui in esame lo definisce

come “ipotetico e inutile”, un simile raffronto delle

entrate e delle uscite rappresenta un ausilio senz’altro importante se non

addirittura decisivo per determinare il tenore di vita di un contribuente, così

come l’evoluzione del suo patrimonio. Nel caso di specie, come visto, prima ancora di dedurre le necessarie spese per il mantenimento privato (vitto, abbigliamento,

tempo libero ecc.) e pur sommando

fra le entrate un importo complessivo di fr. 109'153.– (ben superiore quindi all’importo di 29'348 franchi dichiarato dalla stessa ricorrente), emerge comunque un

ammanco annuo di oltre 2'000

franchi.

Seppur

espressamente invitato da questa Camera, il rappresentante della contribuente

non ha ritenuto necessario esprimersi in merito, reputando anzi “molto ridicolo perdere tempo e generare costi inutili alla

collettività soprattutto considerando il caso personale della contribuente”. In

simili circostanze, a questa Camera non resta che confermare l’operato dell’Ufficio di

tassazione, che non poteva fare altro che procedere ad una valutazione

dei redditi della ricorrente, basandosi sugli stessi metodi di stima previsti

dagli art. 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD (Althaus-Houriet, op. cit., n. 14 ad art.

130.

LIFD; decisione TF 2A.561/2005 del 22 febbraio 2006), specie

se si considera che fra le

uscite spicca in particolar modo un cospicuo aumento dei capitali a risparmio, più

che raddoppiati nel corso del 2010.

3.4

D’altra

parte, l’importo di fr. 10'000.– aggiunto a titolo di “altri redditi” è di gran

lunga inferiore all’importo base mensile agli effetti del diritto esecutivo.

Secondo la tabella per il calcolo del minimo di esistenza, nella sua edizione

del 1° settembre 2009, tale importo – destinato a coprire le spese per i

bisogni vitali (sostentamento, igiene e salute) e quelle necessarie a condurre

una vita dignitosa e conforme ai tempi moderni (Ochsner,

Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 70 ad art. 93 LEF)

– ammonta infatti, per una persona che vive da sola, a fr. 1'200.– mensili

(fr. 14'400.– annui). È ben vero che la sua applicazione ai fini fiscali deve

essere valutata alla luce delle circostanze concrete di ogni singolo caso (CDT

n. 80.2006.66 del 26 giugno 2007), così come sostenuto dalla ricorrente. Resta

però il fatto che valutando in circa 840 franchi il suo fabbisogno mensile per

vivere (per di più già comprensivi dell’ammanco mensile di 175 franchi

risultante dal suddetto calcolo delle entrate e delle uscite), l’autorità di

tassazione ha già fatto prova di una certa generosità, specie se si considera che

tale importo è pure comprensivo del vantaggio finanziario originato dalla

“privatizzazione” della __________, senza dimenticare infine l’atteggiamento

ostruzionistico sempre palesato dalla contribuente, tassata d’ufficio anche nei

precedenti periodi fiscali:

fr. 24'000.– nel 2009, fr. 12'000.– nel 2008 e fr. 30'000.– nel 2007.

3.5

Da tutto

quanto precede, la commisurazione del reddito d’altra fonte di fr. 10'000.–,

aggiunto dall’autorità di tassazione in via di apprezzamento, sfugge ad ogni

critica e deve essere pertanto confermata.

4.

Il

ricorso è conseguentemente respinto.

Tassa di

giustizia e spese processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 300.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 380.–

sono a

carico della ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster