80.2011.149
Procedura: tassazione per apprezzamento, calcolo delle entrate e delle uscite, prelevamento di un veicolo dal bilancio di una società
13 marzo 2012Italiano12 min
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Numero d'incarto:
80.2011.149
Data decisione, Autorità:
13.03.2012, CDT
Titolo:
Procedura: tassazione per apprezzamento, calcolo delle entrate e delle uscite, prelevamento di un veicolo dal bilancio di una società
DICHIARAZIONE D'IMPOSTA
art. 130 LIFD
art. 204 LT
Incarto n.
80.2011.149
Lugano
13 marzo 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 31 ottobre 2011 contro la decisione del 5
ottobre 2011 in materia di IC e IFD 2010.
Fatti
A. RI 1,
nata nel 1947, divorziata, ha sempre lavorato alle dipendenze dell’agenzia artistica
__________, di cui era socia e gerente. La società, che aveva per scopo il collocamento
in Svizzera e all’estero di artisti provenienti da tutto il mondo, ha nel frattempo
cessato la propria attività, cambiato proprietà e ragione sociale.
Nella
dichiarazione fiscale 2010, la contribuente esponeva un reddito da attività lucrativa
dipendente di fr. 13'500.–, che andava ad aggiungersi alle rendite AVS/AI per fr.
6'348.– e ai redditi da titoli e capitali per fr. 31.–.
B. Notificandole
la tassazione IC/IFD 2010, con decisione del 13 luglio 2011, l’Ufficio di
tassazione di Locarno commisurava il suo reddito imponibile in fr. 15'600.– per
l’IC ed in fr. 25'300.– per l’IFD.
L’autorità
aveva in particolar modo aggiunto ai proventi dichiarati “altri redditi” per
fr. 10'000.–, spiegando nella motivazione allegata che si trattava di
“prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per
insufficienza di disponibilità finanziaria”, aggiungendo poi che nella definizione
di tale importo si era in particolare “tenuto conto del vantaggio finanziario
scaturito dal passaggio alla contribuente della vettura __________ registrata
in uscita dalla __________ a valore di bilancio”.
C. La
contribuente, rappresentata dalla fiduciaria RA 1, impugnava la suddetta decisione
con reclamo del 12 agosto 2011, lamentando sostanzialmente una violazione del suo
diritto di essere sentita.
Con
lettera del 22 agosto 2011, l’Ufficio di tassazione si rivolgeva allora direttamente
al rappresentante della contribuente, chiedendogli in particolare di:
·
prendere posizione sull’allegato calcolo delle
entrate e delle uscite dell’anno 2010, comprovando debitamente ogni rettifica
proposta;
·
documentare le spese dell’automobile (imposta
circolazione, assicurazione auto, ecc.), le pigioni e le spese accessorie dell’appartamento
nonché la destinazione dell’importo riscattato dal fondo di previdenza;
·
presentare la scheda contabile del conto
correntista della __________.
D. In
risposta, con lettera del 15 settembre 2011, la contribuente inviava tutta la
documentazione richiesta, precisando che le spese per l’automobile, ritirata al
valore contabile alla fine dell’attività della società, erano già state
regolarmente contabilizzate.
L’autorità
di tassazione, con successiva decisione del 5 ottobre 2011, respingeva comunque
il reclamo. Dopo attento esame della documentazione presentata dalla
contribuente, giungeva infatti alla conclusione che non erano emersi “nuovi
elementi per giustificare le fonti di reddito utilizzate per coprire gli
esborsi dell’anno in esame”.
E. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente
lo stralcio degli “altri redditi” per fr. 10'000.–. La ricorrente contesta
anzitutto il rinvio al calcolo delle entrate e delle uscite, che reputa uno
strumento arbitrario e inadeguato a determinare il suo tenore di vita. Precisa
quindi di aver potuto beneficiare di introiti per un totale di 29'348 franchi,
che le avrebbero permesso di provvedere al proprio sostentamento, seppure con
molti sacrifici, aggiungendo infine che la prova del contrario spetterebbe semmai
all’autorità di tassazione.
F. Invitato
da questa Camera ad esprimersi sul nuovo calcolo allestito dall’Ufficio di
tassazione, il rappresentante della ricorrente, con scritto del 23 febbraio 2012, ha rinunciato a prendere posizione, reputando “molto ridicolo perdere tempo e generare costi
inutili alla collettività soprattutto considerando il caso personale della
contribuente”.
Diritto
1. 1.1.
Nella
procedura fiscale vige la massima ufficiale e il principio inquisitorio.
L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti
fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte
le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere
in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai
contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito,
Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75
p. 185, p. 190). La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di
collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1
LIFD, le autorità di tassazione determinano con il contribuente le condizioni
di fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al
contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una
tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in
particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione
TF 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).
1.2.
Di
principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8
CC, l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a
dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale,
mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad
escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257;
ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
La
descritta regola sull’onere probatorio non è tuttavia assoluta, dal momento che
non lascia alcuno spazio a considerazioni inerenti le effettive possibilità
probatorie o a comportamenti ostruzionistici (Schär, Normentheorie
und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435). Una prima
eccezione è data quando il contribuente tralascia, in maniera colpevole ed in
violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel
chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione
si verifica invece quando il contribuente, per motivi a lui estranei, non può
apportare la prova di un fatto che diminuisce il suo debito d’imposta oppure
può farlo solo prestando una collaborazione che non può essere pretesa (Zweifel, in:
Zweifel/Athanas [a cura di],
Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2. ediz. Basilea 2008, n.
29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).
In
definitiva, indipendentemente dalla ripartizione dell’onere probatorio, la
massima ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel dovere
di collaborazione del contribuente (Zweifel, op. cit., n. 3 ad art. 123 LIFD,
p. 263; Althaus-Houriet, in: Yersin/Noël [a
cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4
ad art. 123 LIFD, p. 1196).
Considerandi
2.
2.1.
Gli
articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se
gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza
di documenti attendibili. In tale sede si può tener conto di coefficienti
sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del
contribuente.
2.2
Giurisprudenza
e dottrina tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi
obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili
sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata (decisione TF 2A.426/2004 del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel, op. cit., n. 29 e 31 ad art.
130.
LIFD, p. 342 ss.; Richner/Frei/
Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2009, 2.
ediz., n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 1123).
In altri termini, la
tassazione è eseguita d’ufficio non solo se il contribuente non presenta o non
completa in tempo utile la sua dichiarazione, ma anche se si rifiuta di dare
puntuali informazioni oppure non ottempera ad un preciso invito di collaborare.
La giurisprudenza consente infatti di procedere d’ufficio, al termine della
procedura di accertamento, ogniqualvolta non sono chiariti o rimangono incerti
i fatti essenziali per la determinazione degli elementi imponibili e
quando i dati forniti dal contribuente sono insufficienti oppure non suffragati
– o suffragati in modo non convincente – da validi documenti (ASA 50 p. 363).
3.
3.1.
Nella
fattispecie, come visto, l’Ufficio di tassazione di Locarno ha intrapreso un calcolo
della disponibilità finanziaria della contribuente e, su questa base, ha
aggiunto ai proventi dichiarati “altri redditi” per fr. 10'000.–, annotando poi
che tale importo era da considerarsi comprensivo anche “del
vantaggio finanziario scaturito dal passaggio alla contribuente della vettura __________
registrata in uscita dalla __________ a valore di bilancio”.
Invitata
ad esprimersi in proposito, con scritto del 15 settembre 2011, la ricorrente ha
prodotto tutta la documentazione richiesta dall’autorità di tassazione (ricevute
di pagamento, estratti bancari, conto di libero passaggio, schede contabili),
senza tuttavia soffermarsi sul calcolo delle entrate e delle uscite dell’anno
2010, né tanto meno sulla presunta distribuzione anticipata di utili.
3.2
Sulla
base della documentazione prodotta dalla ricorrente, l’Ufficio di tassazione ha,
comunque sia, fatto prova della necessaria oggettività, rettificando prontamente
il proprio calcolo della disponibilità finanziaria. Alle entrate dichiarate ha aggiunto
l’importo di fr. 34'007.– riscattato dal fondo di previdenza e l’estinzione
del conto correntista della __________. Fra le uscite ha in particolare eliminato
le spese dell’automobile – già regolarmente contabilizzate – e successivamente
adeguato le pigioni e le spese accessorie dell’appartamento privato in fr.
13'200.–. Per finire, l’autorità ha nuovamente sommato il conto correntista, dal momento
che lo stesso è stato in parte condonato alla società e in parte compensato
dalla “privatizzazione” dell’automobile.
Ne
è così risultato un ammanco annuo di oltre 2'000 franchi, prima ancora di considerare
il suo fabbisogno per vivere, che peraltro corrispondeva a quello di una
persona dal tenore di vita d’un certo livello, non appena si consideri che la contribuente
aveva a disposizione una __________ del valore a nuovo di circa 50'000 franchi,
a fine anno “privatizzata” al valore contabile di fr. 19'200.–:
Entrate
Uscite
Attivi:
Titoli, capitali e numerario
28'097
Conto correntista
55'267
Compensazione conto correntista
55'267
Passivi:
–
–
–
Proventi:
Salari
13'500
Pensioni e rendite
6'348
Redditi titoli e capitali
31.
Liquidazioni in capitale
34'007
Oneri:
Oneri assicurativi
5'350
Spese malattia
1'074
Assicurazione vita
4'103
Affitto e spese accessorie
13'200
Imposte
4'152
Totale entrate/uscite
109'153
111'243
Ammanco annuo
2'090
Ammanco mensile
175.
3.3
Per
costante giurisprudenza, questa Camera ha sempre considerato legittimo integrare
i redditi dichiarati dal contribuente con un reddito d’altra fonte che
corrisponda al suo tenore di vita, perlomeno nel caso in cui gli introiti dichiarati
da quest’ultimo apparissero manifestamente insufficienti al suo mantenimento e
a quello della sua famiglia.
Contrariamente
a quanto sembra sostenere la ricorrente, che nel gravame qui in esame lo definisce
come “ipotetico e inutile”, un simile raffronto delle
entrate e delle uscite rappresenta un ausilio senz’altro importante se non
addirittura decisivo per determinare il tenore di vita di un contribuente, così
come l’evoluzione del suo patrimonio. Nel caso di specie, come visto, prima ancora di dedurre le necessarie spese per il mantenimento privato (vitto, abbigliamento,
tempo libero ecc.) e pur sommando
fra le entrate un importo complessivo di fr. 109'153.– (ben superiore quindi all’importo di 29'348 franchi dichiarato dalla stessa ricorrente), emerge comunque un
ammanco annuo di oltre 2'000
franchi.
Seppur
espressamente invitato da questa Camera, il rappresentante della contribuente
non ha ritenuto necessario esprimersi in merito, reputando anzi “molto ridicolo perdere tempo e generare costi inutili alla
collettività soprattutto considerando il caso personale della contribuente”. In
simili circostanze, a questa Camera non resta che confermare l’operato dell’Ufficio di
tassazione, che non poteva fare altro che procedere ad una valutazione
dei redditi della ricorrente, basandosi sugli stessi metodi di stima previsti
dagli art. 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD (Althaus-Houriet, op. cit., n. 14 ad art.
130.
LIFD; decisione TF 2A.561/2005 del 22 febbraio 2006), specie
se si considera che fra le
uscite spicca in particolar modo un cospicuo aumento dei capitali a risparmio, più
che raddoppiati nel corso del 2010.
3.4
D’altra
parte, l’importo di fr. 10'000.– aggiunto a titolo di “altri redditi” è di gran
lunga inferiore all’importo base mensile agli effetti del diritto esecutivo.
Secondo la tabella per il calcolo del minimo di esistenza, nella sua edizione
del 1° settembre 2009, tale importo – destinato a coprire le spese per i
bisogni vitali (sostentamento, igiene e salute) e quelle necessarie a condurre
una vita dignitosa e conforme ai tempi moderni (Ochsner,
Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 70 ad art. 93 LEF)
– ammonta infatti, per una persona che vive da sola, a fr. 1'200.– mensili
(fr. 14'400.– annui). È ben vero che la sua applicazione ai fini fiscali deve
essere valutata alla luce delle circostanze concrete di ogni singolo caso (CDT
n. 80.2006.66 del 26 giugno 2007), così come sostenuto dalla ricorrente. Resta
però il fatto che valutando in circa 840 franchi il suo fabbisogno mensile per
vivere (per di più già comprensivi dell’ammanco mensile di 175 franchi
risultante dal suddetto calcolo delle entrate e delle uscite), l’autorità di
tassazione ha già fatto prova di una certa generosità, specie se si considera che
tale importo è pure comprensivo del vantaggio finanziario originato dalla
“privatizzazione” della __________, senza dimenticare infine l’atteggiamento
ostruzionistico sempre palesato dalla contribuente, tassata d’ufficio anche nei
precedenti periodi fiscali:
fr. 24'000.– nel 2009, fr. 12'000.– nel 2008 e fr. 30'000.– nel 2007.
3.5
Da tutto
quanto precede, la commisurazione del reddito d’altra fonte di fr. 10'000.–,
aggiunto dall’autorità di tassazione in via di apprezzamento, sfugge ad ogni
critica e deve essere pertanto confermata.
4.
Il
ricorso è conseguentemente respinto.
Tassa di
giustizia e spese processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 380.–
sono a
carico della ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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