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Decisione

80.2011.15

Deduzione: spese di manutenzione e gestione immobiliare, valore locativo, abbonamento per il servizio dell’ascensore, spesa di gestione

30 novembre 2012Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nel

gennaio 2005 i coniugi RI 1 e RI 2 si trasferivano da __________ a __________.

Mentre il marito svolge l’attività di __________ al __________ di __________,

la moglie ha aperto uno studio di fisioterapia.

Notificando

ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2005, con decisione del 7 agosto 2008,

l’Ufficio di tassazione di Locarno commisurava il reddito imponibile per

l’imposta cantonale (IC) in fr. 131'800.– e quello determinante per l’aliquota

in fr. 133'000.–; per l’IFD, il reddito imponibile ammontava a fr. 133'000.– e

quello determinante per l’aliquota a fr. 138'100.–.

Nella

motivazione della decisione, l’autorità fiscale indicava che il risultato negativo dell’attività professionale della moglie era

stato dimezzato, per la sproporzione tra entrate e uscite; inoltre, veniva

accettato in deduzione, quale spesa di gestione, solo il costo di fr. 9'000.–

per il muratore, non anche le altre spese indicate. Si specificava inoltre

l’impossibilità di dedurre una devoluzione ad un ente non esente in Svizzera e

la somma di fr. 1'500.–, versata ad un partito politico.

B. I contribuenti interponevano reclamo contro la

suddetta decisione.

L’Ufficio

di tassazione accoglieva parzialmente il gravame, con decisione del 4 gennaio

2011, nella quale riduceva il reddito imponibile a fr. 117'800.– (fr. 119'000.–

per l’aliquota) per l’IC ed a fr. 124'100.– per l’IFD. Venivano accettate tutte le spese di manutenzione dell’immobile fatte valere

(fr. 52'000.–), compresi i premi assicurativi, mentre non venivano ammesse in

deduzione le spese di gestione. Per quanto concerne il reddito professionale

della moglie, valutando nel complesso i cinque anni di attività dal 2005 in poi, l’Ufficio riscontrava come essa non avesse “trovato uno sviluppo economico soddisfacente”.

La perdita del 2005, commisurata dai ricorrenti in fr. 27'000.–, veniva così

ridotta a fr. 17'000.–, con una ripresa sull’affitto privato (essendoci già

quello della clinica), sul contributo al partito (già dedotto quale liberalità),

sulle spese “relazioni pubbliche” e altri costi.

C. Con ricorso tempestivo alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI

1 e RI 2 contestano, in primo luogo, il mancato riconoscimento dell’intera perdita

sofferta dalla moglie nell’esercizio della professione. Postulano poi la

deduzione, a titolo di spese di manutenzione, dei costi di “abbonamento

ascensore” e delle spese per il giardino, che avrebbero dovuto essere ammesse in

considerazione del fatto che nel valore locativo sarebbe considerato anche il

giardino.

D. All’udienza

del 25 ottobre 2012, le parti, con il consenso del giudice delegato, hanno

convenuto di ridurre la ripresa sulle spese professionali della moglie a fr.

2'000.–, compresa la deduzione di fr. 6'000.– per l’uso dei locali

professionali, e di ammettere la deduzione dell’importo di fr. 615.– per spese

del giardiniere. È così rimasto litigioso il punto riguardante le spese per l’abbonamento

ascensore. La relativa fattura è stata prodotta dai ricorrenti il 14 novembre

2012.

Diritto

1. 1.1.

Secondo

l’art. 32 cpv. 2 LIFD, come pure secondo l’art. 31 cpv. 2 LT, di identico tenore,

nella loro formulazione in vigore nel periodo fiscale in discussione, il contribuente

che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, i premi

d’assicurazione e le altre spese d’amministrazione da parte di terzi. Sono

considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore

dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso e ne mantengono la

redditività (cfr. Agner/ Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art.

32 LIFD, p. 219 s.; Känzig,

Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto

tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66; CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983 in re A.D.R.).

1.2.

Per

facilitare il lavoro sia dell’amministrazione fiscale che dei contribuenti,

invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni

immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva,

stabilita dal Consiglio di Stato (art. 31 cpv. 4 LT; art. 2 cpv. 1 Regolamento

della legge tributaria del 18 ottobre 1994).

La

deduzione complessiva ammonta:

· al 15% del reddito lordo delle pigioni o del valore locativo se,

all’inizio del periodo fiscale, l’immobile risale al massimo a 10 anni prima;

· al 25% del reddito lordo delle pigioni o del valore locativo se,

all’inizio del periodo fiscale, l’immobile ha più di 10 anni

(cfr.

art. 2 cpv.1 Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994).

1.3.

Ai

fini della determinazione del reddito imponibile non possono invece essere dedotte le spese di acquisto, di fabbricazione o di miglioria di beni

patrimoniali (cfr. art. 33 lett. d LT e art. 34 lett. d LIFD).

Considerandi

2.

2.1.

Nella

fattispecie, è controversa solo la deduzione dell’importo di fr. 914.60, pagato

dai ricorrenti alla __________ SA di __________ per l’abbonamento

dell’ascensore.

2.2

In

effetti le spese di gestione di un immobile (in particolare, quelle per la

pulizia, l'illuminazione ed il riscaldamento delle parti comuni di uno stabile

e quelle per l'acqua potabile e la raccolta dei rifiuti) costituiscono spese

per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia e possono essere

dedotte dal reddito, eccezionalmente, alla condizione che gravino un

contribuente che a sua volta le trasferisce su una o più persone per cui

costituiscono costi di mantenimento effettivi, come si verifica nel caso del

proprietario che cede in locazione un immobile e riceve quale corrispettivo la

pigione oltre all'indennizzo per i costi accessori, ma non quando è il

proprietario ad abitare la propria casa, nel quale caso i costi che verrebbero

traslati sugli inquilini non sono di solito compresi nel calcolo del valore

locativo ed il contribuente che abita la propria casa non ha pertanto il

diritto alla deduzione degli stessi (cfr. p. es. la sentenza CDT n. 80.2002.200

del 20 gennaio 2003 in re K. e giurisprudenza e dottrina citate; inoltre la

sentenza del Tribunale federale del 15 luglio 2005, n.2A.683/2004, in ASA 77

p. 161 = StE 2006 B 25.6 n. 53 = RDAF 2005 II 502 consid. 2.5).

2.3

Anche la

Circolare della Divisione cantonale delle contribuzioni del gennaio 2006 distingue, nell'ambito della deduzione delle spese effettive tra immobili della sostanza

privata concessa in locazione (e quindi imposti sul reddito effettivo) e

immobili abitati dal proprietario (e quindi imposti in base al valore locativo):

in caso di imposizione del valore locativo, vale a dire di immobili utilizzati

dal proprietario stesso, viene ammessa, di regola unicamente la deduzione delle spese che, in caso di locazione, rimangono a carico del proprietario e non possono venire accollate all'inquilino, vale a dire delle spese di manutenzione e di assicurazione, ma non di quelle di gestione e di amministrazione (cfr. Circolare n.

7/2005, cifra 5.4).

2.4

In linea

di principio non sono quindi deducibili le spese di gestione (acqua, ascensore,

climatizzazione, disinfezione e disinfestazione, fognatura, spazzatura e depurazione,

illuminazione e pulizia scale e vani comuni, manutenzione del giardino, riscaldamento

e acqua calda, servizio di portineria e di custodia, sgombero neve) e le spese

di amministrazione (cfr. Circolare cit., cifra 2.2.3; inoltre art. 1 dell'

Ordinanza del Consiglio federale del 24 agosto 1992).

2.5

Secondo i

ricorrenti, le spese per l’abbonamento ascensore sarebbero deducibili in virtù

del fatto che sarebbero paragonabili a quelle di manutenzione di seggiovie e

funicolari. Il tenore della fattura prodotta, però, conferma che le spese di

cui si tratta sono di gestione annuale dell’ascensore, e non legate a singole operazioni

di manutenzione della macchina:

Für die gesetzlich vorgeschriebene Revisions- und

Wartungsarbeiten berechnen wir Ihnen… den vereinbarten Abonnementspreis.

Anche la giurisprudenza e la dottrina in materia di contratto di

locazione confermano che il costo dell’abbonamento per il servizio dell’ascensore,

che si riferisce al controllo periodico dell’impianto, rientra fra le tipiche

spese accessorie secondo l’art. 257a CO (Bisang/Burkhalter/Futterlieb/Heinrich/Maag/ Müller/Rohrer/Stucki/Tschudi,

Le droit suisse du bail à loyer – Commentaire, Zurigo, 2011, p. 99; Rohrer, Nebenkosten, in MRA 3/08 p. 102).

2.6

Anche la nuova

circolare della Divisione delle contribuzioni (n. 7/2010 dell’aprile 2011), nell’elenco

contenuto nell’allegato sulla distinta spese di miglioria e di gestione, indica

come prima voce “Abbonamenti per servizio revisione impianti”, menzionando esplicitamente

l’Abbonamento ascensore nel dettaglio esemplificativo e classificando

univocamente tale costo come spesa di gestione. La spesa viene pertanto

classificata come spesa di gestione e, come tale, non deducibile.

3.

Il

ricorso è pertanto parzialmente accolto, nella misura di quanto transatto in

udienza, ed è respinto per quanto concerne l’unico punto rimasto litigioso.

Tasse e

spese di giustizia sono dunque poste a carico dei ricorrenti in proporzione

alla loro soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 4 gennaio 2011 è riformata nel senso

che la ripresa sulle spese professionali della contribuente è ridotta a fr.

2'000.– ed è ammessa la deduzione delle spese per la manutenzione del giardino,

nella misura di fr. 615.–.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 800.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un

totale di fr. 900.–

sono a

carico dei ricorrenti nella misura di un terzo (fr. 300.–).

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

- ;

- ;

- ;

- .

Copia per

conoscenza:

- municipio

di .

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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