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Decisione

80.2011.150

Procedura: tassazione per apprezzamento, valutazione coscienziosa, non imposizione di uno "stipendio ipotetico" di oltre 150'000 franchi

20 marzo 2012Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

fotografo in proprio, nella dichiarazione fiscale 2010 indicava di non avere conseguito

alcun reddito imponibile. Quale unico allegato alla dichiarazione aveva inoltrato

un foglio intitolato “Conto economico”, costituito da una tabellina con dodici

colonne corrispondenti ai mesi dell’anno e da una quindicina di righe indicanti

le “fatture emesse” e poi una serie di spese, dai contributi AVS ai costi di

gestione (affitti, luce), fino agli importi pignorati nell’ambito di procedure

esecutive promosse dalle assicurazioni sociali. Fra le spese figurava in

particolare una voce “spese mensili (ipotesi stipendio)”, in corrispondenza

della quale era inserito un importo di circa 12'500 franchi al mese. Le fatture

emesse ammontavano per contro a soli fr. 583.– in tutto l’anno. Il saldo era

costituito dall’importo (negativo) di fr. 154'192.–.

B. Con

decisione del 23 giugno 2011, l’RS 1 di Mendrisio notificava al contribuente la

tassazione IC/IFD 2010, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr.

153'000.– per l’IC e per l’IFD. La decisione era motivata come segue:

In

base al conto economico presentato dal contribuente risulta che nell’anno in

questione le spese di mantenimento ammontino ad un totale di fr. 153'096.–.

Siccome

non è stata prodotta alcuna documentazione riguardante le fonti di

sostentamento, la scrivente autorità ritiene equo esporre un reddito almeno

equivalente alle spese sostenute e dichiarate dal contribuente stesso.

Precisiamo

che, a norma di una consolidata giurisprudenza, ogni periodo fiscale è a sé

stante.

C. Il

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 20 luglio 2011,

nel quale affermava che il calcolo intrapreso dall’autorità di tassazione non

teneva conto della sua dichiarazione, della “realtà concreta dei fatti”, dello

“stato delle cose”, della documentazione (“compresa corrispondenza intrattenuta

in questi ultimi decenni con il vostro ufficio”) e dell’”introito finanziario

effettivo, e cioè = a =/zero”.

L’Ufficio

di tassazione lo convocava ad un’audizione per il 9 agosto 2011, ma il reclamante

non si presentava. In seguito, con lettera del 18 agosto 2011, lo invitava ad

inviare dei conti dettagliati relativi alla sua attività ed a documentare la

provenienza dei mezzi serviti al suo sostentamento. La relativa lettera raccomandata

ritornava all’Ufficio non ritirata.

D. L’autorità

fiscale respingeva il reclamo, con decisione del 5 ottobre 2011. Nella motivazione,

dopo aver ricordato la convocazione e la richiesta di documentazione rimaste

infruttuose, si esprimeva in questi termini:

L’indifferenza

dimostrata dal reclamante non giova alla sua causa, così come appare

semplicemente sconcertante la pretesa di ottenere una tassazione a reddito e

sostanza pari a zero, senza il suffragio di mezzi di prova.

Ovviamente,

questo inspiegabile comportamento rende impossibile la determinazione di ogni e

qualsiasi elemento di tassazione.

In

simili circostanze non si può far altro che confermare la decisione di prima

sede che ha imposto al reclamante un reddito d’altra fonte pari alle sue indicazioni

di dispendio, pertanto il reclamo è interamente respinto.

A

titolo abbondanziale va evidenziato che da anni il reclamante ha posto in atto

tutta una serie di comportamenti ostruzionistici, manifestando un’attitudine

polemica culminata addirittura con la pretesa di chiedere all’autorità fiscale

il pagamento della sua cassa malati privata imputando al fisco assurde colpe.

Questa

autorità non intende più prestarsi ad assecondare gli intendimenti,

incomprensibilmente polemici, che il contribuente ha mostrato e mostra nei

confronti dello scrivente ufficio (prove: la copiosa documentazione agli atti).

E. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la

decisione dell’Ufficio di tassazione, che definisce priva di ogni “attinenza

con la realtà e la concretezza dei fatti da me dichiarati e che mi riguardano

in prima persona”, e ribadisce di non avere alcuna entrata che possa essere

considerata reddito. Lamenta poi diversi torti subiti a causa di scorrettezze

da parte dell’autorità fiscale, che a suo avviso sarebbero culminate nella

tassazione contestata.

Diritto

1. Nella

procedura fiscale vigono la massima ufficiale e il principio

inquisitorio. L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire

d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e

procede a tutte le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1

LIFD), senza essere in particolare vincolata agli elementi imponibili

riconosciuti o dichiarati dai contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3

settembre 2007; cfr., al proposito, Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der

Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190). La procedura fiscale è

inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT

sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano con

il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per

un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto l’obbligo di fare

tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200

LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in

maniera esaustiva e trasparente (decisione TF 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006,

in: StR 61 p. 442).

1.2.

Di

principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8

CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che

l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o

aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei

fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133

Considerandi

II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

La

descritta regola sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non

lascia alcuno spazio a considerazioni inerenti le effettive possibilità

probatorie o comportamenti ostruzionistici (Schär, Normentheorie

und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435). Una prima

eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in maniera colpevole ed

in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile,

nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo fiscale. Una seconda

eccezione si verifica invece quando il contribuente, per motivi a lui estranei,

non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il suo debito d’imposta

oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non può essere pretesa (Zweifel, in:

Zweifel/Athanas [a cura di],

Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2. ediz. Basilea 2008, n.

29.

ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti). In definitiva la massima ufficiale,

e il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel dovere di collaborazione

del contribuente, indipendentemente dalla ripartizione oggettiva dell’onere

probatorio (Zweifel, op. cit., n. 3 ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la

loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4 ad art. 123 LIFD, p. 1196).

2.

2.1.

Secondo

l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46

cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa

i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono

essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener

conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore

di vita del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata

soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve

essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132

cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere

della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria

valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta.

2.2

Giurisprudenza

e dottrina tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi obblighi

procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua

situazione finanziaria non possa essergli imputata (decisione TF 2A.426/2004

del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel, op. cit., n. 29 e 31 ad art.

130.

LIFD, p. 342 ss.; Richner/Frei/Kaufmann,

Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 972; contra Berger,

op. cit., p. 197).

L’autorità fiscale deve

comunque agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo coscienza professionale, conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere tenuti presenti

in procedimenti del genere, principalmente allo scopo di evitare eccessi di

discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti, il contribuente deve essere

imposto, nella misura del possibile, su un reddito valutato il più vicino

possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel, op. cit., n. 46 ad art. 130 LIFD).

3.

3.1.

Nella

fattispecie, il ricorrente ha evidentemente omesso di prestare una collaborazione

esauriente, limitandosi ad inoltrare i formulari per la dichiarazione che indicavano

una totale assenza di reddito e ad allegare una tabella che, nonostante il

nome, non ha nulla in comune con un conto economico.

Il

contribuente esercita un’attività lucrativa indipendente e come tale è tenuto

ad osservare gli obblighi di collaborazione stabiliti dalla legge. Secondo gli

articoli 125 cpv. 2 LIFD e 199 cpv. 2 LT, le persone fisiche con reddito da

attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono allegare alla

dichiarazione i conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del

periodo fiscale oppure, in mancanza di una contabilità conforme all’uso commerciale,

le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e uscite, come anche

degli apporti e dei prelevamenti privati.

L’obbligo di allegare le “distinte” vale per i contribuenti che non tengono una contabilità

commerciale, non essendovi tenuti. Non autorizza cioè i contribuenti che, pur essendovi

obbligati, non tengono una contabilità o che rifiutano di produrla, ad adempiere

i loro obblighi procedurali allegando alla loro dichiarazione le distinte (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura

di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 2000,

vol. I/2b, n. 28 ad art. 125 LIFD, pp. 259-260).

3.2

Anche

volendo ammettere che l’insorgente abbia conseguito due soli ricavi (peraltro

di proporzioni modeste) dall’esercizio della sua attività professionale, la sua

dichiarazione risulterebbe lacunosa, non contenendo alcun riferimento ad altre

fonti di reddito o ad elementi patrimoniali, che possano spiegare come abbia

fatto fronte al proprio sostentamento nel corso del periodo fiscale litigioso.

D’altronde,

le richieste di collaborazione che gli sono state rivolte sono sempre state vanificate

dal mancato ritiro delle raccomandate indirizzategli (per richieste di informazioni

o per convocazioni ad audizioni) o da sue prese di posizione contenenti censure

e rivendicazioni del tutto inconferenti (si pensi soprattutto all’invio delle

fatture della cassa malati, con la pretesa che fossero pagate dall’Ufficio di

tassazione, che a suo avviso era responsabile per il mancato riconoscimento del

relativo sussidio).

Nelle

circostanze descritte è inevitabile che l’autorità fiscale, dopo aver fatto

quanto in suo potere per ottenere la collaborazione del contribuente, abbia

dovuto procedere ad una valutazione del suo reddito.

3.3

Nel caso

in esame, come visto, l’autorità fiscale ha rinunciato ad intraprendere una tassazione d’ufficio, perlomeno nel ristretto senso contemplato dall’art. 204

cpv. 2 LT (art. 130 cpv. 2 LIFD), omettendo di indicare nei rimedi giuridici

l’esistenza dei requisiti posti dall’art. 206 cpv. 3 LT (art. 132 cpv. 3 LIFD)

e le conseguenze in caso di inottemperanza, senza peraltro successivamente

porvi rimedio. Ciò non toglie tuttavia che la tassazione in discussione rimane

pur sempre una tassazione “ordinaria” fondata su considerazioni di verosimiglianza.

Come vedremo meglio di seguito, di fronte ad una documentazione inadeguata a

giustificare le argomentazioni del ricorrente, peraltro non sempre lineari,

l’Ufficio di tassazione non poteva fare altro che procedere ad una valutazione

dei suoi redditi, basandosi sugli stessi metodi di stima previsti dagli art. 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD, quali sono i coefficienti sperimentali, l’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del

contribuente (Althaus-Houriet,

op. cit., n. 14 ad art. 130 LIFD; decisione TF 2A.561/2005 del 22 febbraio 2006).

La diversa

natura delle due tipologie di tassazioni si ripercuote piuttosto sulle diverse

possibilità di impugnazione: se per contestare con successo una

tassazione d’ufficio in senso tecnico occorre anzitutto porre in essere gli

atti di collaborazione trascurati in precedenza (decisione TF 2A.792/2006 del

1° maggio 2007; ASA 75 p. 329), una tassazione “ordinaria” come quella in esame

può essere riesaminata liberamente, visto e considerato che l’obbligo

dell’autorità fiscale di effettuare indagini d’ufficio, nell’intento di

ricostruire la verità materiale, non è mai venuto meno.

3.4

Venendo

al merito della decisione impugnata, la valutazione intrapresa dall’autorità di

tassazione solleva più di un dubbio. Si ricordi, in tale contesto, che anche

nel caso di una tassazione d’ufficio l’autorità fiscale deve tener conto di

tutti i documenti a disposizione e di ogni circostanza di cui ha conoscenza,

anche se non fosse agli atti, poiché il contribuente deve essere imposto

secondo la sua capacità contributiva e si richiede pertanto una valutazione

coscienziosa (cfr. p. es. RDAF 2003 II 581 consid. 4.1 e giurisprudenza

citata).

Nella

fattispecie, l’importo di fr. 153'000.–, considerato reddito imponibile,

è stato infatti semplicemente ripreso dalla tabella inoltrata dal contribuente,

che come già ricordato ha incluso una voce “spese mensili (ipotesi stipendio)”,

attribuendole il valore di circa 12'500 franchi al mese. Che,

in mancanza di elementi più concreti, questo importo si possa considerare

reddito imponibile è peraltro difficile da sostenere.

In

primo luogo, va tenuto conto del fatto che già nei periodi fiscali precedenti

il contribuente aveva allegato una simile tabella, che conteneva la stessa

voce, anche se con importi inferiori (10'000 o 11'000 franchi al mese), senza

che l’Ufficio di tassazione considerasse tali somme come dei redditi

imponibili. In secondo luogo, lo stesso contribuente aveva già spiegato quale

senso si dovesse attribuire alle indicazioni in questione: in una lettera

inviata all’Ufficio di tassazione il 21 giugno 2010, in relazione alla tassazione del periodo fiscale 2008, ha spiegato di essersi basato su informazioni statistiche “da me ricercate ed elaborate che rispondono alle mie

ideali e reali necessità”, affermando in particolare quanto segue:

Necessità che

corrispondono all’evoluzione della persona che ha proseguito con esperienze

progressive e complesse maturate negli anni. Quindi esperienze, competenza e

specializzazioni che sono aumentate con il passare degli anni sono la base per

il calcolo di quello che dovrebbero essere, di conseguenza, le entrate

(ipotetico stipendio).

Per poter

considerare tali importi come reddito imponibile del contribuente, si richiederebbe

qualche riscontro in più rispetto alla semplice dichiarazione di un “ipotetico

stipendio”. Dagli atti dell’Ufficio di tassazione, tuttavia, non emergono indicazioni

ulteriori in merito alle attività del contribuente, al suo patrimonio ed al suo

tenore di vita. I soli dati che se ne possono ricavare sono la sua convivenza

con __________ ed i suoi debiti con le assicurazioni sociali, in particolare

con la cassa malati.

Sono

reperibili inoltre informazioni riguardanti una vertenza civile promossa dal ricorrente

nei confronti del Comune di __________, in relazione a pretese legate allo

svolgimento di un mandato che l’ente pubblico avrebbe revocato. Trattandosi di mere

notizie ricavate dalla stampa, non possono chiaramente servire alla determinazione

dei redditi dell’insorgente, senza che prima quest’ultimo sia espressamente interpellato

a tale riguardo, nel rispetto del suo diritto di essere sentito.

4.

Alla

luce delle considerazioni che precedono, la decisione impugnata è annullata e

gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione, dopo

ulteriori accertamenti, in collaborazione con il contribuente. Quest’ultimo, da

parte sua, è invitato a dar seguito alle richieste di documentazione e di

informazioni dell’Ufficio di tassazione, desistendo dal suo atteggiamento inutilmente

polemico. Come precedentemente indicato, la decisione dell’autorità fiscale si

fonda sì sulle informazioni provenienti dallo stesso contribuente, ma il fisco

può procedere alla stima degli elementi imponibili in mancanza di una sua

collaborazione esauriente o comunque tale da giustificare il suo tenore di

vita.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. La

decisione su reclamo del 5 ottobre 2011 è annullata e gli atti sono rinviati

all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione motivata, dopo ulteriori

accertamenti.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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