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Decisione

80.2011.151

Deduzioni: spese professionali, impiegato nel Canton Ticino che redige una tesi di dottorato a Basilea, spese di trasporto e alloggio non deducibili

28 agosto 2012Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A.

RI 1, domiciliato a __________, lavora alle

dipendenze della __________, di cui detiene una quota sociale, in qualità di

webmaster.

RI 1 in diritto e criminologia.

B. Nella

dichiarazione fiscale 2008, il contribuente esponeva un reddito da attività

lucrativa dipendente di fr. 64'075.–, oltre ad un reddito di fr. 2'796.–

proveniente da un’attività accessoria alle dipendenze dell’Università di

Zurigo. A titolo di spese professionali, chiedeva le seguenti deduzioni:

abbonamento

mezzo pubblico fr. 2’990.–

pasto

principale fuori casa fr. 1'080.–

alloggio fr.

9'600.–

vitto fr.

4'320.–

altre spese

professionali (forfait) fr. 2'400.–

perfezionamento

professionale fr. 1’220.–

spese per

attività accessoria (forfait) fr. 800.–

totale fr. 22'410.–

C. Notificandogli

la tassazione IC/IFD 2008, con decisione del 20 maggio 2010, l’Ufficio di tassazione di Locarno ammetteva solo in parte le spese professionali del contribuente:

altre spese professionali (forfait) fr. 2'400.–

perfezionamento

professionale fr. 1’220.–

spese per

attività accessoria (forfait) fr. 800.–

totale fr. 4'420.–

Per l’IFD

la deduzione delle altre spese professionali ammontava a fr. 1'900.– ed il totale a fr. 3'920.–.

Nelle

motivazioni spiegava che le spese per il soggiorno settimanale a Basilea non

potevano essere ammesse, in quanto “si tratta di spese per la formazione

professionale”.

D. Il

contribuente, rappresentato dalla MFM tax consulting SA, impugnava la suddetta

decisione, con reclamo dell’8 giugno 2010, nel quale contestava la mancata

deduzione dell’importo totale di fr. 17'900.– per le spese professionali determinate dal soggiorno a Basilea. Il

contribuente spiegava che fino a fine gennaio 2008 era stato dipendente (a metà

tempo) dell’Università di Zurigo in qualità di assistente e che dal 1° febbraio

2008 si occupava unicamente dell’attività di webmaster per la __________ di __________.

Aggiungeva inoltre di svolgere l’attività di webmaster principalmente a Basilea

in quanto, oltre a permettergli di collaborare con le aziende locali per

“sviluppare al meglio il marketing della sua società”, gli facilitava la frequenza

alle fiere di settore che hanno luogo in Svizzera e Germania.

E. L’autorità

di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 5 ottobre 2011, così

motivando:

“[…] Da rilevare che in sede di

dichiarazione il contribuente ha indicato che vive ancora a Basilea in quanto

sta preparando un lavoro di dottorato in diritto e criminologia e che questa

ricerca scientifica è possibile in una città universitaria come Basilea.

Il

domicilio del contribuente come, pure, la sede della società risulta il comune

di __________. Tenuto conto di quanto precede e, in particolare che il

domicilio e la sede della ditta corrispondono, le deduzioni richieste per i

soggiorno a Basilea non possono essere concesse […].”

F. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ribadisce le

argomentazioni già sollevate in sede di reclamo.

Il ricorrente sostiene anzitutto che la __________ è stata fondata nel 2006

“considerando, sia le sue competenze specifiche nei settori dell’informatica e

del marketing, sia l’opportunità stessa di disporre di un responsabile presente

nella Svizzera interna, nella quale sono presenti i partner di collaborazione

più importanti”. Aggiunge poi che l’autorità fiscale avrebbe erroneamente

negato le deduzioni per le spese professionali postulate, considerando la sede

della __________ quale luogo di lavoro. Rileva infine che le deduzioni per il

soggiorno a Basilea, erano già state ammesse dall’autorità fiscale nelle

decisioni di tassazione IC/IFD 2006 e 2007, periodi fiscali in cui il

ricorrente svolgeva già l’attività di webmaster per la __________

Diritto

1. 1.1.

Secondo

gli articoli 25 cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD sono deducibili a titolo di spese

professionali le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro (lett. a), come pure le spese supplementari necessarie per pasti

fuori domicilio o in caso di lavoro a turni (lett. b). Sia per le spese

di trasporto, sia per quelle di doppia economia domestica, l’art. 25 cpv. 2 LT

delega al Consiglio di Stato il compito di stabilire delle deduzioni complessive.

Le stesse

sono stabilite dal Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche, valido per il periodo fiscale 2008, del 20 dicembre 2007,

segnatamente dagli articoli 4 (spese di trasporto), 5 (spese supplementari di

doppia economia domestica) e 6 (spese di alloggio). Analoghe

deduzioni sono previste dall’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993 (cfr. articoli 5, 6 e 9) e dalla relativa Appendice, aggiornata di periodo in periodo.

Come

precisano ulteriormente l’art. 1 dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993 e l’art. 3 DE del 20 dicembre 2007, le spese professionali deducibili sono quelle necessarie

al conseguimento del proprio reddito e in causalità diretta con lo stesso. E

contrario, non sono quindi deducibili a titolo di spese professionali le

spese che eccedono il necessario e che non sono in un nesso di causalità

diretta con il conseguimento del relativo reddito.

1.2.

Secondo la giurisprudenza,

il concetto di necessità professionale di una spesa deve essere interpretato in

senso relativamente ampio. Non occorre cioè dimostrare che il contribuente non

potrebbe assolutamente realizzare il proprio reddito senza la spesa in

questione né tanto meno è richiesto che quest’ultima sia effettuata in virtù di

un obbligo legale. La sua necessità va piuttosto ammessa se, in base ad una

valutazione economica, si può ritenere che la spesa favorisce l’acquisizione

del reddito e se non è ragionevolmente esigibile che il contribuente vi rinunci

(DTF 124 II 29 consid. 3a; sentenza 2A.60/1998 del 27 maggio

1999, in: ASA 69 pag. 872, consid. 2b).

In ogni

caso, per loro stessa natura, le spese professionali dei salariati possono

essere ammesse in deduzioni dal totale dei redditi imponibili solo se

direttamente e strumentalmente connesse con il conseguimento del reddito

derivante da un’attività lucrativa dipendente.

Considerandi

2.

2.1.

Venendo

al caso in esame, è anzitutto pacifico che l’attività di webmaster svolta dal

ricorrente alle dipendenze __________, con sede a __________, costituisce

un’attività lucrativa dipendente.

È quindi

immediatamente evidente che la decisione impugnata, con la quale l’autorità di

tassazione ha concesso al contribuente la deduzione forfettaria di fr. 2'400.– e di fr. 1'220.– per le spese di perfezionamento professionale (composte da un corso

di computer, un corso di statistica e un corso di inglese) non presta il fianco

a critiche. L’autorità fiscale è stata inoltre generosa nell’ammettere la

deduzione forfettaria di fr. 800.- per l’attività accessoria di assistente alle

dipendenze dell’Istituto di diritto dell’Università di Zurigo. Il contribuente

ha infatti esercitato tale attività solo fino a fine gennaio 2008.

2.2

Resta da

esaminare se il ricorrente ha pure diritto al riconoscimento delle spese

determinate dal suo soggiorno a Basilea: le spese di trasporto con il mezzo

pubblico di fr. 2’990.–, le spese per i pasti principali

fuori casa di fr. 1'080.–, come pure le spese per l’alloggio di fr. 9'600.– e

il vitto di fr. 4'320.–, per un ammontare totale di fr. 17'900.–.

3.

3.1.

Come

esposto in precedenza (punto 1.1.), le spese professionali deducibili sono

quelle necessarie al conseguimento del proprio reddito e in causalità diretta

con lo stesso.

Ora,

l’unico reddito del contribuente è rappresentato dallo stipendio conseguito con

la sua attività di webmaster alle dipendenze della ditta ticinese, con

sede a __________, ovvero nello stesso Comune di suo domicilio. Non si vede quindi come possa pretendere di dedurre tali spese, che

di tutta evidenza non hanno nessuna relazione con il

conseguimento del reddito derivante dalla sua attività

lucrativa dipendente.

In primo

luogo, l’attività di webmaster non presuppone di certo una sua presenza a

Basilea. Nemmeno l’asserito sviluppo di “un sistema d’informazione con vari

moduli, alfine di permettere al campeggiatore di prenotare in pochi passi e in

base ai suoi bisogni il posto ideale per la sua tenda, la sua caravan o il suo

camper” può giustificare una simile presenza, trattandosi di un’operazione che

necessita semmai, oltre alle competenze specifiche nel settore

dell’informatica, di una connessione internet. In secondo luogo, la postulata

esigenza di collaborare con le aziende locali e di recarsi alle fiere in

Svizzera e in Germania, non giustifica un suo trasferimento stabile a

Basilea. A quest’ultimo proposito è qui appena il caso di ricordare che il

codice delle obbligazioni prevede che il datore di lavoro debba rimborsare al lavoratore

tutte le spese rese necessarie dall'esecuzione del lavoro (art. 327a CO). Tale

rimborso non rientra nel salario del lavoro, poiché non rappresenta una

controprestazione per le prestazioni del lavoratore, bensì un compenso di spese

che il lavoratore ha sostenuto nell'interesse del datore di lavoro (Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, in:

Berner Kommentar, Berna 1985, p. 393).

3.2

Altre

necessità professionali in relazione al suo trasferimento a Basilea non si

intravvedono. Anzi, lo stesso ricorrente ha affermato in varie circostanze, tra

cui nelle osservazioni alla dichiarazione d’imposta 2008 presentate con lettera

del 30 dicembre 2009 come pure nel ricorso alla presente Camera, di vivere a

Basilea “per motivi di studi e di attività di ricerca scientifica” (cfr.

ricorso p. 4). Non si vede quindi come possa pretendere di dedurre le postulate

spese di fr. 17'900.–, che non hanno nessuna relazione con

il conseguimento del reddito derivante dalla sua attività

lucrativa dipendente.

3.3

Il ricorrente

non può infine trarre alcun giovamento dalla circostanza che nei precedenti periodi

fiscali l’Ufficio di tassazione gli abbia già concesso le postulate deduzioni. In effetti, per costante giurisprudenza del Tribunale federale

(StE 1997 B 93.4 n. 4), la tassazione, quale atto amministrativo limitato,

produce effetti giuridici solo per il periodo fiscale di cui si tratta. Nel quadro

di ogni nuova tassazione, l’autorità può pertanto riesaminare pienamente le

circostanze di fatto e di diritto e decidere in modo difforme dai periodi precedenti, negando per esempio una voce di spesa litigiosa fin lì sempre ammessa (decisione

TF del 3 maggio 1999, in: RDAF 56/2000 p. 217 = StE 2000 A 21.14 n. 13 = ASA 69 p. 793).

4.

Il gravame è conseguentemente respinto.

Tassa di

giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 500.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 580.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

- -.

1. PI 1

2. PI 2

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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