80.2011.151
Deduzioni: spese professionali, impiegato nel Canton Ticino che redige una tesi di dottorato a Basilea, spese di trasporto e alloggio non deducibili
28 agosto 2012Italiano10 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
80.2011.151
Data decisione, Autorità:
28.08.2012, CDT
Titolo:
Deduzioni: spese professionali, impiegato nel Canton Ticino che redige una tesi di dottorato a Basilea, spese di trasporto e alloggio non deducibili
ATTIVITÀ LUCRATIVA DIPENDENTE
art. 26 cpv. 1 LIFD
art. 25 cpv. 1 LT
Incarto n.
80.2011.151
Lugano
28 agosto
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 3 novembre 2011 contro la decisione del 5
ottobre 2011 in materia di IC e IFD 2008.
Fatti
A.
RI 1, domiciliato a __________, lavora alle
dipendenze della __________, di cui detiene una quota sociale, in qualità di
webmaster.
RI 1 in diritto e criminologia.
B. Nella
dichiarazione fiscale 2008, il contribuente esponeva un reddito da attività
lucrativa dipendente di fr. 64'075.–, oltre ad un reddito di fr. 2'796.–
proveniente da un’attività accessoria alle dipendenze dell’Università di
Zurigo. A titolo di spese professionali, chiedeva le seguenti deduzioni:
abbonamento
mezzo pubblico fr. 2’990.–
pasto
principale fuori casa fr. 1'080.–
alloggio fr.
9'600.–
vitto fr.
4'320.–
altre spese
professionali (forfait) fr. 2'400.–
perfezionamento
professionale fr. 1’220.–
spese per
attività accessoria (forfait) fr. 800.–
totale fr. 22'410.–
C. Notificandogli
la tassazione IC/IFD 2008, con decisione del 20 maggio 2010, l’Ufficio di tassazione di Locarno ammetteva solo in parte le spese professionali del contribuente:
altre spese professionali (forfait) fr. 2'400.–
perfezionamento
professionale fr. 1’220.–
spese per
attività accessoria (forfait) fr. 800.–
totale fr. 4'420.–
Per l’IFD
la deduzione delle altre spese professionali ammontava a fr. 1'900.– ed il totale a fr. 3'920.–.
Nelle
motivazioni spiegava che le spese per il soggiorno settimanale a Basilea non
potevano essere ammesse, in quanto “si tratta di spese per la formazione
professionale”.
D. Il
contribuente, rappresentato dalla MFM tax consulting SA, impugnava la suddetta
decisione, con reclamo dell’8 giugno 2010, nel quale contestava la mancata
deduzione dell’importo totale di fr. 17'900.– per le spese professionali determinate dal soggiorno a Basilea. Il
contribuente spiegava che fino a fine gennaio 2008 era stato dipendente (a metà
tempo) dell’Università di Zurigo in qualità di assistente e che dal 1° febbraio
2008 si occupava unicamente dell’attività di webmaster per la __________ di __________.
Aggiungeva inoltre di svolgere l’attività di webmaster principalmente a Basilea
in quanto, oltre a permettergli di collaborare con le aziende locali per
“sviluppare al meglio il marketing della sua società”, gli facilitava la frequenza
alle fiere di settore che hanno luogo in Svizzera e Germania.
E. L’autorità
di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 5 ottobre 2011, così
motivando:
“[…] Da rilevare che in sede di
dichiarazione il contribuente ha indicato che vive ancora a Basilea in quanto
sta preparando un lavoro di dottorato in diritto e criminologia e che questa
ricerca scientifica è possibile in una città universitaria come Basilea.
Il
domicilio del contribuente come, pure, la sede della società risulta il comune
di __________. Tenuto conto di quanto precede e, in particolare che il
domicilio e la sede della ditta corrispondono, le deduzioni richieste per i
soggiorno a Basilea non possono essere concesse […].”
F. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ribadisce le
argomentazioni già sollevate in sede di reclamo.
Il ricorrente sostiene anzitutto che la __________ è stata fondata nel 2006
“considerando, sia le sue competenze specifiche nei settori dell’informatica e
del marketing, sia l’opportunità stessa di disporre di un responsabile presente
nella Svizzera interna, nella quale sono presenti i partner di collaborazione
più importanti”. Aggiunge poi che l’autorità fiscale avrebbe erroneamente
negato le deduzioni per le spese professionali postulate, considerando la sede
della __________ quale luogo di lavoro. Rileva infine che le deduzioni per il
soggiorno a Basilea, erano già state ammesse dall’autorità fiscale nelle
decisioni di tassazione IC/IFD 2006 e 2007, periodi fiscali in cui il
ricorrente svolgeva già l’attività di webmaster per la __________
Diritto
1. 1.1.
Secondo
gli articoli 25 cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD sono deducibili a titolo di spese
professionali le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro (lett. a), come pure le spese supplementari necessarie per pasti
fuori domicilio o in caso di lavoro a turni (lett. b). Sia per le spese
di trasporto, sia per quelle di doppia economia domestica, l’art. 25 cpv. 2 LT
delega al Consiglio di Stato il compito di stabilire delle deduzioni complessive.
Le stesse
sono stabilite dal Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche, valido per il periodo fiscale 2008, del 20 dicembre 2007,
segnatamente dagli articoli 4 (spese di trasporto), 5 (spese supplementari di
doppia economia domestica) e 6 (spese di alloggio). Analoghe
deduzioni sono previste dall’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993 (cfr. articoli 5, 6 e 9) e dalla relativa Appendice, aggiornata di periodo in periodo.
Come
precisano ulteriormente l’art. 1 dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993 e l’art. 3 DE del 20 dicembre 2007, le spese professionali deducibili sono quelle necessarie
al conseguimento del proprio reddito e in causalità diretta con lo stesso. E
contrario, non sono quindi deducibili a titolo di spese professionali le
spese che eccedono il necessario e che non sono in un nesso di causalità
diretta con il conseguimento del relativo reddito.
1.2.
Secondo la giurisprudenza,
il concetto di necessità professionale di una spesa deve essere interpretato in
senso relativamente ampio. Non occorre cioè dimostrare che il contribuente non
potrebbe assolutamente realizzare il proprio reddito senza la spesa in
questione né tanto meno è richiesto che quest’ultima sia effettuata in virtù di
un obbligo legale. La sua necessità va piuttosto ammessa se, in base ad una
valutazione economica, si può ritenere che la spesa favorisce l’acquisizione
del reddito e se non è ragionevolmente esigibile che il contribuente vi rinunci
(DTF 124 II 29 consid. 3a; sentenza 2A.60/1998 del 27 maggio
1999, in: ASA 69 pag. 872, consid. 2b).
In ogni
caso, per loro stessa natura, le spese professionali dei salariati possono
essere ammesse in deduzioni dal totale dei redditi imponibili solo se
direttamente e strumentalmente connesse con il conseguimento del reddito
derivante da un’attività lucrativa dipendente.
Considerandi
2.
2.1.
Venendo
al caso in esame, è anzitutto pacifico che l’attività di webmaster svolta dal
ricorrente alle dipendenze __________, con sede a __________, costituisce
un’attività lucrativa dipendente.
È quindi
immediatamente evidente che la decisione impugnata, con la quale l’autorità di
tassazione ha concesso al contribuente la deduzione forfettaria di fr. 2'400.– e di fr. 1'220.– per le spese di perfezionamento professionale (composte da un corso
di computer, un corso di statistica e un corso di inglese) non presta il fianco
a critiche. L’autorità fiscale è stata inoltre generosa nell’ammettere la
deduzione forfettaria di fr. 800.- per l’attività accessoria di assistente alle
dipendenze dell’Istituto di diritto dell’Università di Zurigo. Il contribuente
ha infatti esercitato tale attività solo fino a fine gennaio 2008.
2.2
Resta da
esaminare se il ricorrente ha pure diritto al riconoscimento delle spese
determinate dal suo soggiorno a Basilea: le spese di trasporto con il mezzo
pubblico di fr. 2’990.–, le spese per i pasti principali
fuori casa di fr. 1'080.–, come pure le spese per l’alloggio di fr. 9'600.– e
il vitto di fr. 4'320.–, per un ammontare totale di fr. 17'900.–.
3.
3.1.
Come
esposto in precedenza (punto 1.1.), le spese professionali deducibili sono
quelle necessarie al conseguimento del proprio reddito e in causalità diretta
con lo stesso.
Ora,
l’unico reddito del contribuente è rappresentato dallo stipendio conseguito con
la sua attività di webmaster alle dipendenze della ditta ticinese, con
sede a __________, ovvero nello stesso Comune di suo domicilio. Non si vede quindi come possa pretendere di dedurre tali spese, che
di tutta evidenza non hanno nessuna relazione con il
conseguimento del reddito derivante dalla sua attività
lucrativa dipendente.
In primo
luogo, l’attività di webmaster non presuppone di certo una sua presenza a
Basilea. Nemmeno l’asserito sviluppo di “un sistema d’informazione con vari
moduli, alfine di permettere al campeggiatore di prenotare in pochi passi e in
base ai suoi bisogni il posto ideale per la sua tenda, la sua caravan o il suo
camper” può giustificare una simile presenza, trattandosi di un’operazione che
necessita semmai, oltre alle competenze specifiche nel settore
dell’informatica, di una connessione internet. In secondo luogo, la postulata
esigenza di collaborare con le aziende locali e di recarsi alle fiere in
Svizzera e in Germania, non giustifica un suo trasferimento stabile a
Basilea. A quest’ultimo proposito è qui appena il caso di ricordare che il
codice delle obbligazioni prevede che il datore di lavoro debba rimborsare al lavoratore
tutte le spese rese necessarie dall'esecuzione del lavoro (art. 327a CO). Tale
rimborso non rientra nel salario del lavoro, poiché non rappresenta una
controprestazione per le prestazioni del lavoratore, bensì un compenso di spese
che il lavoratore ha sostenuto nell'interesse del datore di lavoro (Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, in:
Berner Kommentar, Berna 1985, p. 393).
3.2
Altre
necessità professionali in relazione al suo trasferimento a Basilea non si
intravvedono. Anzi, lo stesso ricorrente ha affermato in varie circostanze, tra
cui nelle osservazioni alla dichiarazione d’imposta 2008 presentate con lettera
del 30 dicembre 2009 come pure nel ricorso alla presente Camera, di vivere a
Basilea “per motivi di studi e di attività di ricerca scientifica” (cfr.
ricorso p. 4). Non si vede quindi come possa pretendere di dedurre le postulate
spese di fr. 17'900.–, che non hanno nessuna relazione con
il conseguimento del reddito derivante dalla sua attività
lucrativa dipendente.
3.3
Il ricorrente
non può infine trarre alcun giovamento dalla circostanza che nei precedenti periodi
fiscali l’Ufficio di tassazione gli abbia già concesso le postulate deduzioni. In effetti, per costante giurisprudenza del Tribunale federale
(StE 1997 B 93.4 n. 4), la tassazione, quale atto amministrativo limitato,
produce effetti giuridici solo per il periodo fiscale di cui si tratta. Nel quadro
di ogni nuova tassazione, l’autorità può pertanto riesaminare pienamente le
circostanze di fatto e di diritto e decidere in modo difforme dai periodi precedenti, negando per esempio una voce di spesa litigiosa fin lì sempre ammessa (decisione
TF del 3 maggio 1999, in: RDAF 56/2000 p. 217 = StE 2000 A 21.14 n. 13 = ASA 69 p. 793).
4.
Il gravame è conseguentemente respinto.
Tassa di
giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 580.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
- -.
1. PI 1
2. PI 2
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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