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Decisione

80.2011.152

Assoggettamento illimitato: coniuge residente all'estero, determinazione dell'aliquota globale, onere della prova, decisione fiscale estera prodotta con il ricorso

29 dicembre 2011Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1

e __________ si sono sposati il 2 febbraio 2010. La moglie è domiciliata ad __________,

mentre il marito risiede a __________, __________, e raggiunge la moglie ad __________

saltuariamente e solo per trascorre qualche giorno di vacanza.

Con

decisione del 17 agosto 2011, l’Ufficio di tassazione del circondario di

Locarno ha notificato alla contribuente la decisione di tassazione IC e IFD

2010, commisurando il reddito imponibile in fr. 35'200.– per l’IC ed in fr.

33'200.– per l’IFD. L’autorità di tassazione, in mancanza di dati relativi ai

redditi del marito, ha esposto valutativamente il reddito e la sostanza

all’estero determinanti per l’aliquota. Il reddito all’estero del marito in

particolare è stato stimato a fr. 100'000.—.

B. La

contribuente in data 19 agosto 2011 ha interposto reclamo contro la decisione

dell’Ufficio di tassazione, contestando la stima del reddito del marito,

pensionato.

Il 20

settembre 2011 l’Ufficio di tassazione ha richiesto alla reclamante copia della

notifica della decisione di tassazione 2010 intimata al marito dalle autorità

tedesche con l’avvertenza che in caso di inosservanza l’ufficio avrebbe deciso

sulla base della documentazione in suo possesso. Con risposta del 29 settembre

2011 la contribuente ha comunicato che tale decisione è da richiedere

all’autorità competente e più precisamente al Finanzamt di __________, __________.

C. Con

decisione del 19 ottobre 2011 l’Ufficio di tassazione, preso atto della mancata

produzione della documentazione richiesta, ha respinto il reclamo. L’autorità

di tassazione ha riproposto le medesime considerazioni già espresse in sede di

decisione: vista la mancanza di documentazione in relazione al reddito ed alla

sostanza del marito, ha proceduto alla loro valutazione.

D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI

1 è insorta contro tale decisione. La riccorente ha prodotto due decisioni,

rispettivamente del 2006 e del 2011, della Deutsche Rentenversicherung __________

relative alle rendite pensionistiche del marito.

Con

lettera dell’11 novembre 2011, la Camera di diritto tributario ha assegnato un

termine di 10 giorni alla ricorrente per presentare la copia della notifica di

tassazione 2010 del marito. Il 23 novembre 2011 la

ricorente ha prodotto la decisione di tassazione 2009 del Finanzamt __________

relativa al marito, precisando che quella per il periodo 2010 non era ancora

disponibile.

Diritto

1. Conformemente

all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio

2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice

unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di

rilevante importanza.

Considerandi

2.

2.1.

Nel

merito la ricorrente chiede che ai fini della decisione dell’aliquota

determinante i redditi presunti del marito sia riconsiderati sulla base della

decisione di tassazione 2009 del 28 febbraio 2011 del Finanzamt __________.

2.2

Giusta

l’art. 3 cpv. 1 lett. c LT e art. 3 cpv. 1 LIFD, le persone fisiche che

non hanno domicilio o dimora fiscali, ma sono proprietarie di fondi nel

Cantone, sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza economica.

Il

reddito imponibile è in tal caso costituito dai proventi netti tratti da questi

immobili (art. 20 cpv. 1 lett. a, 31 cpv. 2 e 32 cpv. 1 lett. a

LT), mentre la sostanza imponibile è composta dagli stessi immobili al netto

dei debiti comprovati (art. 47 LT). Conformemente all’art. 6 cpv. 1 LT e art. 7

cpv. 1 LIFD, le persone fisiche parzialmente assoggettate all’imposta sul

reddito e sulla sostanza devono tuttavia l’imposta sugli elementi imponibili

nel Cantone all’aliquota corrispondente alla totalità dei loro redditi e della

loro sostanza, sia essa posta in Svizzera o all’estero.

Secondo

l’art. 8 cpv. 1 LT e art. 9 cpv.1 LIFD il reddito dei coniugi non separati legalmente

o di fatto è cumulato, qualunque sia il loro regime dei beni. Nel caso in cui

un coniuge sia domiciliato in Svizzera e l’altro all’estero, solo il coniuge domiciliato

in Svizzera è assoggetato all’imposta in maniera illimitata (Jaques, in Nöel/Yersin [a cura di],

Commentarie de la loi sur l’impot fédéral direct, Basilea 2009, n. 15 ad art. 9

LIFD, p. 138).

2.3

Nel caso

concreto, per poter stabilire l’aliquota determinante per l’imposizione della

ricorrente in materia di IC e IFD 2010, l’autorità di tassazione deve cumulare

ai suoi redditi quelli del marito __________. Mentre la situazione reddituale

della moglie è pacifica, si tratta di stabilire l’ammontare dei redditi del

marito.

3.

3.1.

Nella procedura fiscale vigono la massima ufficiale e il principio

inquisitorio. L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire

d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e

procede a tutte le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT), senza essere in

particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciutio dichiarati dai

contribuenti (decisione TF n.2A.105/2007 del 3 settembre 2007; v. anche Berger, Voraussetzung und Anfechtung der

Ermessenveranlagung, in ASA 75 p.185, p.190).

La

procedura fiscale è tuttavia retta anche dal principio di collaborazione.

Secondo l’art. 196 LT, le autorità di tassazione determinano con il

contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per l’imposizione

completa ed esatta. Al contribuente è perciò imposto l’obbligo di fare tutto il

necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT). Egli

deve in particolare esporre la sua situazione in maniera esaustiva e

transparente (decisione TF n.2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61

p.442).

Questa

regola vale evidentemente anche per gli elementi di reddito e di sostanza

esteri, determinanti per stabilire l’aliquota, riguardo ai quali le facoltà

d’indagine d’ufficio da parte delle autorità sono per di più limitate. Se

questi fattori non vengono precisati, occore procedere alla loro stima (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar

zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n.8 ad art. 7 LIFD, p. 86), ritenuto

che in mancanza di indicazioni concrete la prassi ammette l’utilizzazione delle

aliquote massime (decisione TF n.2C_340/2007 del 22 gennaio 2008; decisione TF

n.2A.457/2005 del 12 maggio 2006, in: RtiD II-2006 n. 16t)

3.2

Nel caso in esame, preso atto dell’incompletezza della dichiarazione

fiscale inoltrata dalla contribuente, l’Ufficio di tassazione ha stimato in,

rispettivamente, fr. 100'000 e fr. 1'000'000 il reddito e la sostanza situati

fuori Cantone, attribuendoli alla __________, paese di residenza del marito.

Nel corso

della procedura di reclamo, l’autorità ha quindi fatto presente che tali elementi

erano stati computati soltanto per la determinazione dell’aliquota, invitando la

reclamante a fornire la copia delle decisioni di tassazione del marito.

Solo

quando questa Camera gli ha nuovamente sollecitato l’invio della documentazione

necessaria, l’insorgente ha prodotto la decisione di tassazione 2009 del marito

(cfr. Bescheid für 2009 über die Einkommensteuer del 28 febbraio 2011, Finanzamt

__________). Dalla documentazione prodotta si evince che il reddito lordo del

marito nel 2009 si componeva delle seguenti voci:

- reddito

da attività commerciale € 1'238.--

- reddito

da attività dipendente € 6'280.--

- reddito da affitto (Verpachtung und Vermietung) € 31'592.--

Il reddito totale lordo del marito della ricorrente, __________,

ammonta a € 39'110.--.

3.3

Si deve

rilevare che la dichiarazione fiscale del marito prodotta dalla contribuente

riguarda l’anno 2009, mentre il presente ricorso è in materia di IC e IFD 2010.

Considerato il fatto che l’accertamento del reddito serve nella fattispecie

solo per determinare l’aliquota, si può rinunciare ad attendere la

notificazione della decisione per il periodo fiscale 2010, presumendo che non

vi siano state rilevanti variazioni di reddito. Per economia di giudizio, si

ritiene pertanto di poter valutare prudenzialmente il reddito imponibile

all’estero del marito in fr. 50'000.--.

4.

Giusta

l’art. 231 cpv. 2 LT e l’art. 144 cpv. 2 LIFD le spese sono poste totalmente o

parzialmente a carico del ricorrente vincente se questi confermandosi, agli

obblighi che gli incombevano, avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella

procedura di tassazione o di reclamo oppure ha ostacolato con raggiri

l’inchiesta della Camera di diritto tributario.

Nel caso

concreto la contribuente non ha prodotto la dichiarazione fiscale del marito né

in sede di dichiarazione fiscale né, dopo diverse sollecitazioni, in sede di

reclamo.

Ciò posto

si deve forzatamente concludere che le tasse e spese di giustizia sono a carico

della riccorente, vincente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 19 ottobre 2011 è riformata nel senso

che il reddito determinante per l’aliquota è ridotto a fr. 85'200.– per l’IC ed

a fr. 83'200.– per l’IFD.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 400.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 480.–

sono a

carico della ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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