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Decisione

80.2011.153

Deduzioni: figli agli studi, presupposti, cumulo con assegno di studio Deduzioni: spese per disabilità, beneficiari di assegno per grandi invalidi, deduzione forfetaria, diversi gradi

29 dicembre 2011Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. i

coniugi RI 1 e __________, hanno due figli. Il figlio maggiore, __________, è

stato iscritto nell’anno accademico 2010/2011 alla Scuola Universitaria

Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI) quale ripetente del primo anno,

mentre la figlia __________ frequentava l’Alta Scuola Pedagogica di __________

(Canton __________).

Nella

dichiarazione fiscale 2010 i contribuenti chiedevano, ai soli fini dell’imposta

cantonale, la deduzione di fr. 19'500.- per figli agli studi. Postulavano poi

una deduzione, per spese di invalidità, mediante riconoscimento del forfait di

fr. 7'500.- per la moglie che percepiva una rendita intera d’invalidità (grado AI

del

70%).

B. Notificando loro la tassazione IC/IFD 2010, con decisione del 6

luglio 2011, l’CO 1io circondariale di tassazione di __________ commisurava il

reddito imponibile dei contribuenti in fr. 52’800.– per l’IC ed in fr. 66’200.–

per l’IFD. Negava in particolare la deduzione per figli agli studi,

argomentando che essi beneficiavano già di assegni di studio. Inoltre, la

deduzione delle spese di disabilità veniva ammessa limitatamente all’importo di

fr. 5'000.–, corrispondente al forfait previsto per i beneficiari di assegno

grande invalido di grado medio.

C. I

contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 29 agosto 2011,

contestando le mancate deduzioni fatte valere nella dichiarazione fiscale e

chiedendo inoltre di essere sentiti.

Dopo un

colloquio telefonico con il reclamante, l’ufficio di tassazione respingeva il reclamo,

con decisione del 5 ottobre 2011, argomentando che, conformemente alle

disposizioni dell’art. 34 cpv. 1 lett. c LT, la deduzione per figli agli

studi viene concessa solo nel caso in cui non vengono versati degli assegni o

borse di studio. A tal fine, è determinante l’anno scolastico per il quale

l’assegno viene riconosciuto, indipendentemente dalla data effettiva del

versamento del contributo. Dall’esame della documentazione emergeva che, per

l’anno scolastico 2010, entrambi i figli avevano beneficiato di assegni di

studio, ragione per cui il diritto alla deduzione non era dato.

Per

quanto riguarda la deduzione per spese di disabilità, l’autorità sottolineava

che la moglie del contribuente beneficiava di un assegno per grandi invalidi di

grado medio, per cui la rispettiva deduzione forfetaria ammontava a fr. 5'000.-

.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente

la decisione con cui l’autorità fiscale gli ha negato le deduzioni richieste.

Riferendosi agli assegni di studio sottolinea che questi sono stati versati per

il periodo scolastico 2010/2011 e che perciò ha diritto almeno a una deduzione

di ¾ del totale. Il ricorrente fa poi notare che, l’invalidità della

moglie è passata dal 1° dicembre 2009 al grado massimo. Postula quindi una

deduzione per disabilità di fr. 7'500.- e per i figli agli studi di fr

19'500.

Diritto

1. Conformemente

all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio

2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico

la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante

importanza.

Considerandi

2.

2.1.

La prima

questione sottoposta dal ricorrente concerne la deducibilità, dal reddito netto

del ricorrente e della moglie, dell’importo di fr. 19'500.- per figli agli

studi. Mentre l’Ufficio di tassazione ritiene che i figli del ricorrente

abbiano beneficiato di un assegno studio per la frequenza dell’anno accademico

2010/2011, il contribuente contesta in parte questa affermazione e sostiene che

il versamento è stato effetuato solo nel 2011.

2.2

Ai sensi

dell'art. 34 cpv. 1 lett. c LT, "sono dedotti dal reddito netto per

ogni figlio fino al venticinquesimo anno di età, al cui sostentamento il

contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio,

frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell'obbligo, un

massimo di 13'200.- franchi secondo le modalità e nei limiti fissati dal

Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati".

1.3

Il

decreto esecutivo del 9 dicembre 2009 del Consiglio di Stato concernente l'imposizione

delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2010, all’art. 11 cpv. 1 stabilisce,

a tale proposito, che le deduzioni ammontano a:

1.

fr. 1’200.-- se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di

perfezionamento professionale e il luogo di domicilio corrisponde con quello di

sede della scuola o del luogo di formazione;

2.

fr. 1’900.-- se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di

perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli rientra giornalmente)

e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;

3.

fr. 4’500.-- se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di

perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli non rientra

giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non

corrispondono;

4.

fr. 6’300.-- se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di

perfezionamento fuori Cantone o frequenta studi d’ordine accademico in Ticino o

fuori Cantone rientrando giornalmente a domicilio;

5.

fr. 13'200.-- se il figlio frequenta studi accademici senza rientrare

giornalmente al domicilio.

Il Consiglio di Stato

precisa ulteriormente che deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo

pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità

agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto

(art. 11 cpv. 2).

L’art. 11 cpv. 3 del decreto stabilisce infine che gli assegni o borse di

studio fino a fr. 1000.-- l’anno danno diritto all’intera deduzione del

capoverso 1. Per importi superiori le deduzioni sono computate parzialmente, ma

solo fino a concorrenza del risparmio di imposta ottenibile in caso di

concessione dell’intera deduzione.

1.4

Determinante

è l’anno scolastico per il quale l’assegno viene riconosciuto, indipendentemente

dalla data effettiva di versamento del contributo (sentenza CDT n. 106 del

6.4.1988

in RTT 4/1988, p. 122; cfr. Circolare N. 4/2008 DDC, cap. 1, pag. 2).

Non

è dunque determinante, per stabilire se il contribuente abbia diritto alla deduzione

per figli agli studi, il momento in cui l’assegno è stato effettivamente

versato, bensì per quale anno accademico è stato concesso. Nel caso in esame è

una circostanza inconfutabile che __________ e __________

__________ abbiano ottenuto, dall’autorità cantonale, due assegni di studio per

la frequenza dell’anno accademico 2010/2011 (decisioni del 15 dicembre 2010 e

del 23 dicembre 2010 presente agli atti).

La

semplice circostanza che tali assegni di studio, siano stati versati solo nel

2011.

non è determinate. I figli hanno beneficiato di una parte del sussidio per

il primo semestre dell’anno accademico (2010).

1.5

Il

contribuente non è penalizzato per il fatto di avere perso il diritto alla

deduzione sociale a causa dei versamento degli assegni in questione. Si tratta

di una somma (fr. 15'750.-) che supera ampiamente il risparmio d’imposta che il

ricorrente e la moglie avrebbero avuto se fossero state loro riconosciute le

deduzioni sociali controverse.

A

tale proposito, si è già ricordato che, secondo il capoverso 3 dell'art. 11 del

citato Decreto esecutivo, in relazione ai figli agli studi che beneficiano di

un assegno o di una borsa di studio superiore a 1'000 franchi, la deduzione

fiscale è computata proporzionalmente, ma solo fino a concorrenza del

risparmio di imposta ottenibile in caso di concessione dell’intera deduzione.

Nel

caso concreto, con la decisione su reclamo l’Ufficio di tassazione ha fissato

in fr. 52’000.- il reddito imponibile della famiglia del contribuente, importo

che comporta il pagamento di fr. 3'298.20 di imposte (fr. 1'759.05 per l'IC e

Fr. 1539.15 per l'imposta comunale).

Se,

per contro, si ammettesse l'intera deduzione forfetaria dal reddito, si

otterrebbe un reddito di fr. 32'500.- che comporterebbe delle imposte cantonali

e comunali pari, rispettivamente, a fr. 507.35 e fr. 443.95, per un totale di

fr. 951.3.-.

La

differenza fra le imposte che il ricorrente dovrebbe pagare con o senza la deduzione

legale massima dà un ammontare di fr. 2'346.90. Siccome, in queste circostanze,

la somma ottenuta con gli assegni di studio (fr. 15’750.–) è nettamente superiore

al risparmio di imposta che il contribuente otterrebbe se deducesse l'intero importo

concesso dalla legge (per la figlia __________ fr. 13'200.- e per il figlio massimo

6'300.- per un totale di Fr. 19’500.–), risulta evidentemente più vantaggioso

l'aver ricevuto gli assegni di studio piuttosto che aver beneficiato della

deduzione della predetta somma forfetaria.

Il

ricorrente non ha quindi più diritto di dedurre alcunché per i due figli agli

studi.

2.

2.1.

Per

quanto concerne la seconda contestazione, il ricorrente pretende la deduzione

dell’importo forfetario di fr. 7'500.– per beneficiari di un assegno grandi

invalidi grado elevato per la moglie.

2.2

In

virtù dell’art. 9 cpv. 2 lett. hbis LAID, nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2005, dai proventi imponibili sono dedotte le spese per

disabilità del contribuente o delle persone disabili ai sensi della legge del

13.

dicembre 2002 sui disabili (LDis) al cui sostentamento egli provvede, quando

tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo. Diversamente dalle spese

per malattia e infortunio, nel caso delle spese per disabilità, a partire dalla

modifica legislativa in vigore dal 1° gennaio 2005, non va più presa in

considerazione alcuna franchigia.

L’art.

33.

cpv. 1 lett. hbis LIFD, per l’imposta federale diretta, afferma

lo stesso principio.

La

stessa disciplina è prevista, per l’imposta cantonale ticinese, dall’art. 32

cpv. 1 lett. l LT.

L’art.

2.

cpv. 1 LDis definisce come segue la persona disabile:

Ai sensi della

presente legge per disabile s’intende una persona affetta da una deficienza

fisica, mentale o psichica prevedibilmente persistente che le rende difficile o

impedisce di compiere le attività della vita quotidiana, d’intrattenere

contatti sociali, di spostarsi, di seguire una formazione e un perfezionamento

o di esercitare un’attività lucrativa.

2.3

Secondo

la circolare n. 11 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), del

31.

agosto 2005, si considerano in ogni caso persone disabili i beneficiari di

prestazioni ai sensi della legge federale sull’assicurazione invalidità (LAI),

i beneficiari di assegni per grandi invalidi – ai sensi dell’art. 43bis

della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e

per i superstiti (LAVS), dell’art. 26 della legge federale del 20 marzo 1981

sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e dell’art. 20 della legge

federale del 19 giugno 1992 sull’assicurazione militare (LAM) – nonché i

beneficiari di mezzi ausiliari ai sensi degli articoli 43ter LAVS,

11.

LAINF e 21 LAM. Anche non rientrando in tali categorie, la disabilità può

comunque essere accertata in altri modi adeguati, ad esempio per il tramite del

questionario medico allegato alla medesima circolare. Sono considerate spese

per disabilità quelle che ne sono la conseguenza (relazione causale) e non

costituiscono né spese di mantenimento ordinario (ad es. vitto, alloggio,

abbigliamento ecc.) né spese di lusso (come ad es. l’acquisto di una sedia a rotelle

da competizione o l’installazione di una piscina).

2.4

La

circolare dell’AFC n. 11 del 31 agosto 2005 prevede inoltre la possibilità per

determinate categorie di persone disabili di usufruire di deduzioni forfetarie,

statuendo quanto segue (cap. 4.4, p. 10):

Al posto delle spese

effettivamente sopportate, le persone disabili possono far valere una deduzione

forfetaria annua del seguente importo:

- beneficiari di assegni

per grandi invalidi di grado basso: fr. 2'500.-

- beneficiari di assegni

per grandi invalidi di grado medio: fr. 5'000.-

- beneficiari di assegni

per grandi invalidi di grado elevato: fr. 7'500.-

A prescindere dal

versamento di un assegno per grandi invalidi, possono inoltre fare valere una

deduzione forfetaria annua di 2'500 franchi le seguenti persone disabili:

- i non udenti;

- i nefropatici che

devono sottoporsi a una dialisi.

La

stessa regolamentazione è prevista dalla circolare n. 9/2005 del gennaio 2006

della Divisione delle contribuzioni, che inoltre precisa (cap. B.III.3., p.

21):

La deduzione di questi

forfait è subordinata alla presentazione dei relativi giustificativi (assegno

per grandi invalidi e, per il secondo forfait, attestazione del medico che

certifica lo stato di non udente o di nefropatico che necessita di dialisi).

Sia

la circolare federale che quella cantonale appaiono certamente conformi alla lettera

e allo spirito dell’art. 33 cpv. 1 lett. hbis LIFD,

rispettivamente dell’art. 32 cpv. 1 lett. l LT.

2.5

Il

ricorrente sostiene di aver diritto alla deduzione forfetaria per sua moglie,

sulla base della decisione dell’Ufficio dell’assicurazione invalidità dell’11

ottobre 2010. L’Istituto delle assicurazioni ha appurato che le capacità

lavorative nell’ambito domestico della moglie erano peggiorate. Un’inchiesta

effettuata da un’assistente sociale aveva portato alla conclusione che __________

i era limitata nella misura del 70% del compimento delle mansioni nell’ambito

dell’economia domestica. L’Ufficio AI ha così deciso che, a decorrere dal

1.12

, la moglie aveva diritto ad una rendita intera di invalidità (grado

AI del 70%).

A mente

del ricorrente, sulla base di tale attestazione dovrebbe essergli concessa la

deduzione forfetaria di fr. 7'500.- per la moglie.

2.6

La

possibilità della deduzione forfetaria, offerta dai beneficiari di assegni per

grandi invalidi di grado lieve, medio o elevato, rappresenta una facilitazione,

in base alla quale l’autorità di tassazione tralascia di richiedere al

contribuente che rientra nelle menzionate categorie i singoli giustificativi

delle spese. Nel caso concreto, __________ beneficia dell’assegno grandi

invalidi. Dal certificato delle rendite AVS/AI versate durante l’anno 2010 presente

agli atti, si evince che le è stato versato un importo mensile di fr. 1'140.-;

tale assegno grandi invalidi (AGI) è considerato di grado medio (pubblicazione

4.

, punto 43, Istituto delle assicurazioni sociali).

Dalla

circolare n. 9/2005 del gennaio 2006 della Divisione delle contribuzioni cap.

B.III.3, p. 21, si evince che l’Assegno di grado medio dà diritto ad una

deduzione forfetaria di fr. 5'000.- .

Il

contribuente ha, in ogni caso, la possibilità di produrre, nelle dichiarazioni

d’imposta future, i giustificativi dettagliati delle spese causate dalla

disabilità della moglie. L’autorità fiscale appurerà in tal caso la

correlazione tra singola spesa e diabilità, sulla base delle menzionate

circolari dell’AFC e della Divisione delle contribuzioni, potrà concedere la

deduzione dal reddito, per un importo complessivo, qualora comprovato, anche

superiore a quello della deduzione forfetaria.

3.

Per le ragioni eposte il ricorso deve essere integralmente respinto

e viene pertanto confermata la decisione su reclamo dell’Ufficio di

tassazione.Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 400.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 480.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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