80.2011.153
Deduzioni: figli agli studi, presupposti, cumulo con assegno di studio Deduzioni: spese per disabilità, beneficiari di assegno per grandi invalidi, deduzione forfetaria, diversi gradi
29 dicembre 2011Italiano13 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
80.2011.153
Data decisione, Autorità:
29.12.2011, CDT
Titolo:
Deduzioni: figli agli studi, presupposti, cumulo con assegno di studio
Deduzioni: spese per disabilità, beneficiari di assegno per grandi invalidi, deduzione forfetaria, diversi gradi
DEDUZIONE SOCIALE
DETERMINAZIONE REDDITO NETTO
art. 9 cpv. 2 let. hbis LIFD
art. 33 cpv. 1 LIFD
art. 33 cpv. 1 let. hbis LIFD
art. 32 cpv. 1 let. l LT
Incarto n.
80.2011.153
Lugano
29 dicembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario
del Tribunale d'appello
giudice Andrea Pedroli
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 6 novembre 2011 contro la decisione del 5
ottobre 2011 in materia di IC e IFD 2010.
Fatti
A. i
coniugi RI 1 e __________, hanno due figli. Il figlio maggiore, __________, è
stato iscritto nell’anno accademico 2010/2011 alla Scuola Universitaria
Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI) quale ripetente del primo anno,
mentre la figlia __________ frequentava l’Alta Scuola Pedagogica di __________
(Canton __________).
Nella
dichiarazione fiscale 2010 i contribuenti chiedevano, ai soli fini dell’imposta
cantonale, la deduzione di fr. 19'500.- per figli agli studi. Postulavano poi
una deduzione, per spese di invalidità, mediante riconoscimento del forfait di
fr. 7'500.- per la moglie che percepiva una rendita intera d’invalidità (grado AI
del
70%).
B. Notificando loro la tassazione IC/IFD 2010, con decisione del 6
luglio 2011, l’CO 1io circondariale di tassazione di __________ commisurava il
reddito imponibile dei contribuenti in fr. 52’800.– per l’IC ed in fr. 66’200.–
per l’IFD. Negava in particolare la deduzione per figli agli studi,
argomentando che essi beneficiavano già di assegni di studio. Inoltre, la
deduzione delle spese di disabilità veniva ammessa limitatamente all’importo di
fr. 5'000.–, corrispondente al forfait previsto per i beneficiari di assegno
grande invalido di grado medio.
C. I
contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 29 agosto 2011,
contestando le mancate deduzioni fatte valere nella dichiarazione fiscale e
chiedendo inoltre di essere sentiti.
Dopo un
colloquio telefonico con il reclamante, l’ufficio di tassazione respingeva il reclamo,
con decisione del 5 ottobre 2011, argomentando che, conformemente alle
disposizioni dell’art. 34 cpv. 1 lett. c LT, la deduzione per figli agli
studi viene concessa solo nel caso in cui non vengono versati degli assegni o
borse di studio. A tal fine, è determinante l’anno scolastico per il quale
l’assegno viene riconosciuto, indipendentemente dalla data effettiva del
versamento del contributo. Dall’esame della documentazione emergeva che, per
l’anno scolastico 2010, entrambi i figli avevano beneficiato di assegni di
studio, ragione per cui il diritto alla deduzione non era dato.
Per
quanto riguarda la deduzione per spese di disabilità, l’autorità sottolineava
che la moglie del contribuente beneficiava di un assegno per grandi invalidi di
grado medio, per cui la rispettiva deduzione forfetaria ammontava a fr. 5'000.-
.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente
la decisione con cui l’autorità fiscale gli ha negato le deduzioni richieste.
Riferendosi agli assegni di studio sottolinea che questi sono stati versati per
il periodo scolastico 2010/2011 e che perciò ha diritto almeno a una deduzione
di ¾ del totale. Il ricorrente fa poi notare che, l’invalidità della
moglie è passata dal 1° dicembre 2009 al grado massimo. Postula quindi una
deduzione per disabilità di fr. 7'500.- e per i figli agli studi di fr
19'500.
Diritto
1. Conformemente
all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio
2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico
la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante
importanza.
Considerandi
2.
2.1.
La prima
questione sottoposta dal ricorrente concerne la deducibilità, dal reddito netto
del ricorrente e della moglie, dell’importo di fr. 19'500.- per figli agli
studi. Mentre l’Ufficio di tassazione ritiene che i figli del ricorrente
abbiano beneficiato di un assegno studio per la frequenza dell’anno accademico
2010/2011, il contribuente contesta in parte questa affermazione e sostiene che
il versamento è stato effetuato solo nel 2011.
2.2
Ai sensi
dell'art. 34 cpv. 1 lett. c LT, "sono dedotti dal reddito netto per
ogni figlio fino al venticinquesimo anno di età, al cui sostentamento il
contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio,
frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell'obbligo, un
massimo di 13'200.- franchi secondo le modalità e nei limiti fissati dal
Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati".
1.3
Il
decreto esecutivo del 9 dicembre 2009 del Consiglio di Stato concernente l'imposizione
delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2010, all’art. 11 cpv. 1 stabilisce,
a tale proposito, che le deduzioni ammontano a:
1.
fr. 1’200.-- se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di
perfezionamento professionale e il luogo di domicilio corrisponde con quello di
sede della scuola o del luogo di formazione;
2.
fr. 1’900.-- se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di
perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli rientra giornalmente)
e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;
3.
fr. 4’500.-- se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di
perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli non rientra
giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non
corrispondono;
4.
fr. 6’300.-- se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di
perfezionamento fuori Cantone o frequenta studi d’ordine accademico in Ticino o
fuori Cantone rientrando giornalmente a domicilio;
5.
fr. 13'200.-- se il figlio frequenta studi accademici senza rientrare
giornalmente al domicilio.
Il Consiglio di Stato
precisa ulteriormente che deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo
pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità
agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto
(art. 11 cpv. 2).
L’art. 11 cpv. 3 del decreto stabilisce infine che gli assegni o borse di
studio fino a fr. 1000.-- l’anno danno diritto all’intera deduzione del
capoverso 1. Per importi superiori le deduzioni sono computate parzialmente, ma
solo fino a concorrenza del risparmio di imposta ottenibile in caso di
concessione dell’intera deduzione.
1.4
Determinante
è l’anno scolastico per il quale l’assegno viene riconosciuto, indipendentemente
dalla data effettiva di versamento del contributo (sentenza CDT n. 106 del
6.4.1988
in RTT 4/1988, p. 122; cfr. Circolare N. 4/2008 DDC, cap. 1, pag. 2).
Non
è dunque determinante, per stabilire se il contribuente abbia diritto alla deduzione
per figli agli studi, il momento in cui l’assegno è stato effettivamente
versato, bensì per quale anno accademico è stato concesso. Nel caso in esame è
una circostanza inconfutabile che __________ e __________
__________ abbiano ottenuto, dall’autorità cantonale, due assegni di studio per
la frequenza dell’anno accademico 2010/2011 (decisioni del 15 dicembre 2010 e
del 23 dicembre 2010 presente agli atti).
La
semplice circostanza che tali assegni di studio, siano stati versati solo nel
2011.
non è determinate. I figli hanno beneficiato di una parte del sussidio per
il primo semestre dell’anno accademico (2010).
1.5
Il
contribuente non è penalizzato per il fatto di avere perso il diritto alla
deduzione sociale a causa dei versamento degli assegni in questione. Si tratta
di una somma (fr. 15'750.-) che supera ampiamente il risparmio d’imposta che il
ricorrente e la moglie avrebbero avuto se fossero state loro riconosciute le
deduzioni sociali controverse.
A
tale proposito, si è già ricordato che, secondo il capoverso 3 dell'art. 11 del
citato Decreto esecutivo, in relazione ai figli agli studi che beneficiano di
un assegno o di una borsa di studio superiore a 1'000 franchi, la deduzione
fiscale è computata proporzionalmente, ma solo fino a concorrenza del
risparmio di imposta ottenibile in caso di concessione dell’intera deduzione.
Nel
caso concreto, con la decisione su reclamo l’Ufficio di tassazione ha fissato
in fr. 52’000.- il reddito imponibile della famiglia del contribuente, importo
che comporta il pagamento di fr. 3'298.20 di imposte (fr. 1'759.05 per l'IC e
Fr. 1539.15 per l'imposta comunale).
Se,
per contro, si ammettesse l'intera deduzione forfetaria dal reddito, si
otterrebbe un reddito di fr. 32'500.- che comporterebbe delle imposte cantonali
e comunali pari, rispettivamente, a fr. 507.35 e fr. 443.95, per un totale di
fr. 951.3.-.
La
differenza fra le imposte che il ricorrente dovrebbe pagare con o senza la deduzione
legale massima dà un ammontare di fr. 2'346.90. Siccome, in queste circostanze,
la somma ottenuta con gli assegni di studio (fr. 15’750.–) è nettamente superiore
al risparmio di imposta che il contribuente otterrebbe se deducesse l'intero importo
concesso dalla legge (per la figlia __________ fr. 13'200.- e per il figlio massimo
6'300.- per un totale di Fr. 19’500.–), risulta evidentemente più vantaggioso
l'aver ricevuto gli assegni di studio piuttosto che aver beneficiato della
deduzione della predetta somma forfetaria.
Il
ricorrente non ha quindi più diritto di dedurre alcunché per i due figli agli
studi.
2.
2.1.
Per
quanto concerne la seconda contestazione, il ricorrente pretende la deduzione
dell’importo forfetario di fr. 7'500.– per beneficiari di un assegno grandi
invalidi grado elevato per la moglie.
2.2
In
virtù dell’art. 9 cpv. 2 lett. hbis LAID, nel tenore in
vigore dal 1° gennaio 2005, dai proventi imponibili sono dedotte le spese per
disabilità del contribuente o delle persone disabili ai sensi della legge del
13.
dicembre 2002 sui disabili (LDis) al cui sostentamento egli provvede, quando
tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo. Diversamente dalle spese
per malattia e infortunio, nel caso delle spese per disabilità, a partire dalla
modifica legislativa in vigore dal 1° gennaio 2005, non va più presa in
considerazione alcuna franchigia.
L’art.
33.
cpv. 1 lett. hbis LIFD, per l’imposta federale diretta, afferma
lo stesso principio.
La
stessa disciplina è prevista, per l’imposta cantonale ticinese, dall’art. 32
cpv. 1 lett. l LT.
L’art.
2.
cpv. 1 LDis definisce come segue la persona disabile:
Ai sensi della
presente legge per disabile s’intende una persona affetta da una deficienza
fisica, mentale o psichica prevedibilmente persistente che le rende difficile o
impedisce di compiere le attività della vita quotidiana, d’intrattenere
contatti sociali, di spostarsi, di seguire una formazione e un perfezionamento
o di esercitare un’attività lucrativa.
2.3
Secondo
la circolare n. 11 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), del
31.
agosto 2005, si considerano in ogni caso persone disabili i beneficiari di
prestazioni ai sensi della legge federale sull’assicurazione invalidità (LAI),
i beneficiari di assegni per grandi invalidi – ai sensi dell’art. 43bis
della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e
per i superstiti (LAVS), dell’art. 26 della legge federale del 20 marzo 1981
sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e dell’art. 20 della legge
federale del 19 giugno 1992 sull’assicurazione militare (LAM) – nonché i
beneficiari di mezzi ausiliari ai sensi degli articoli 43ter LAVS,
11.
LAINF e 21 LAM. Anche non rientrando in tali categorie, la disabilità può
comunque essere accertata in altri modi adeguati, ad esempio per il tramite del
questionario medico allegato alla medesima circolare. Sono considerate spese
per disabilità quelle che ne sono la conseguenza (relazione causale) e non
costituiscono né spese di mantenimento ordinario (ad es. vitto, alloggio,
abbigliamento ecc.) né spese di lusso (come ad es. l’acquisto di una sedia a rotelle
da competizione o l’installazione di una piscina).
2.4
La
circolare dell’AFC n. 11 del 31 agosto 2005 prevede inoltre la possibilità per
determinate categorie di persone disabili di usufruire di deduzioni forfetarie,
statuendo quanto segue (cap. 4.4, p. 10):
Al posto delle spese
effettivamente sopportate, le persone disabili possono far valere una deduzione
forfetaria annua del seguente importo:
- beneficiari di assegni
per grandi invalidi di grado basso: fr. 2'500.-
- beneficiari di assegni
per grandi invalidi di grado medio: fr. 5'000.-
- beneficiari di assegni
per grandi invalidi di grado elevato: fr. 7'500.-
A prescindere dal
versamento di un assegno per grandi invalidi, possono inoltre fare valere una
deduzione forfetaria annua di 2'500 franchi le seguenti persone disabili:
- i non udenti;
- i nefropatici che
devono sottoporsi a una dialisi.
La
stessa regolamentazione è prevista dalla circolare n. 9/2005 del gennaio 2006
della Divisione delle contribuzioni, che inoltre precisa (cap. B.III.3., p.
21):
La deduzione di questi
forfait è subordinata alla presentazione dei relativi giustificativi (assegno
per grandi invalidi e, per il secondo forfait, attestazione del medico che
certifica lo stato di non udente o di nefropatico che necessita di dialisi).
Sia
la circolare federale che quella cantonale appaiono certamente conformi alla lettera
e allo spirito dell’art. 33 cpv. 1 lett. hbis LIFD,
rispettivamente dell’art. 32 cpv. 1 lett. l LT.
2.5
Il
ricorrente sostiene di aver diritto alla deduzione forfetaria per sua moglie,
sulla base della decisione dell’Ufficio dell’assicurazione invalidità dell’11
ottobre 2010. L’Istituto delle assicurazioni ha appurato che le capacità
lavorative nell’ambito domestico della moglie erano peggiorate. Un’inchiesta
effettuata da un’assistente sociale aveva portato alla conclusione che __________
i era limitata nella misura del 70% del compimento delle mansioni nell’ambito
dell’economia domestica. L’Ufficio AI ha così deciso che, a decorrere dal
1.12
, la moglie aveva diritto ad una rendita intera di invalidità (grado
AI del 70%).
A mente
del ricorrente, sulla base di tale attestazione dovrebbe essergli concessa la
deduzione forfetaria di fr. 7'500.- per la moglie.
2.6
La
possibilità della deduzione forfetaria, offerta dai beneficiari di assegni per
grandi invalidi di grado lieve, medio o elevato, rappresenta una facilitazione,
in base alla quale l’autorità di tassazione tralascia di richiedere al
contribuente che rientra nelle menzionate categorie i singoli giustificativi
delle spese. Nel caso concreto, __________ beneficia dell’assegno grandi
invalidi. Dal certificato delle rendite AVS/AI versate durante l’anno 2010 presente
agli atti, si evince che le è stato versato un importo mensile di fr. 1'140.-;
tale assegno grandi invalidi (AGI) è considerato di grado medio (pubblicazione
4.
, punto 43, Istituto delle assicurazioni sociali).
Dalla
circolare n. 9/2005 del gennaio 2006 della Divisione delle contribuzioni cap.
B.III.3, p. 21, si evince che l’Assegno di grado medio dà diritto ad una
deduzione forfetaria di fr. 5'000.- .
Il
contribuente ha, in ogni caso, la possibilità di produrre, nelle dichiarazioni
d’imposta future, i giustificativi dettagliati delle spese causate dalla
disabilità della moglie. L’autorità fiscale appurerà in tal caso la
correlazione tra singola spesa e diabilità, sulla base delle menzionate
circolari dell’AFC e della Divisione delle contribuzioni, potrà concedere la
deduzione dal reddito, per un importo complessivo, qualora comprovato, anche
superiore a quello della deduzione forfetaria.
3.
Per le ragioni eposte il ricorso deve essere integralmente respinto
e viene pertanto confermata la decisione su reclamo dell’Ufficio di
tassazione.Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 480.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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