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Decisione

80.2011.155

Doppia imposizione internazionale: procedura di conciliazione con la Germania, effetti dell’accordo fra Stati, accoglimento del ricorso, imposizione di pensione erogata da società di persone tedesca

3 giugno 2016Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

- RI 1 è stato

illimitatamente assoggettato alle imposte federali e cantonali dal 1° marzo

2004, quando ha trasferito il domicilio dalla __________ a __________, fino al

31 dicembre 2011, quando si è nuovamente trasferito in __________;

- dal 1° gennaio 2006 il

contribuente ha beneficiato di una pensione erogata dalla __________ KG, con

sede in Germania;

- con decisione del 28

novembre 2007, l’RS 1 ha notificato al contribuente e alla moglie RI 2 la

tassazione IC/IFD 2006, commisurando il reddito imponibile in fr. 19'400.– per

l’IC (reddito determinante per l’aliquota fr. 1'424'700.–) ed in fr. 37'000.–

per l’IFD (reddito determinante per l’aliquota fr. 1'438'000.–);

- quanto all’imposta sulla

sostanza, l’imponibile era stabilito in fr. 11'388'000.– e la sostanza

determinante per l’aliquota in fr. 11'973'000.–;

- i contribuenti hanno

impugnato la suddetta decisione, con reclamo dell’11 dicembre 2007, contestando

l’assoggettamento in Svizzera della sostanza all’estero, in particolare degli

averi posseduti nella __________ KG (società in accomandita semplice);

- al termine di un’udienza,

tenutasi dinanzi all’Ufficio di tassazione il 4 ottobre 2011, le parti hanno

sottoscritto un verbale del seguente tenore:

Convocato(i)

dall'autorità di tassazione è/sono presente(i): Dr. __________, studio legale __________

la

quale prende visione del parere giuridico del 11.8.2011 (DDC, ufficio giuridico)

L'imposizione

della rendita aziendale germanica di natura pensionistica percepita dal

contribuente dalla ditta __________ KG risulta imponibile in Svizzera in

applicazione dell'art. 21 CDI-D "Gli elementi di reddito di un

residente di uno Stato contraente non menzionati espressamente negli articoli

precedenti della presente convenzione sono imponibili soltanto in questo

Stato."

Sentite

le osservazioni la rappresentante dei contribuenti si riconferma nel gravame

richiedendo una decisione formale.

L'autorità

fiscale provvederà all'evasione del reclamo imponendo in Svizzera la rendita

percepita dalla ditta __________ KG come da parere giuridico; la partecipazione

aziendale estera (fr. 865'701.-) verrà considerata per il calcolo delle

aliquote.

La

Dr. __________ farà richiesta all'AFC di computo delle imposte pagate in

Germania sulla pensione all'imposta svizzera al fine di evitare una doppia imposizione;

- con decisione su reclamo

del 19 ottobre 2011, l’autorità di tassazione ha pertanto proceduto ad una

modifica della tassazione a svantaggio dei contribuenti, elevando il reddito

imponibile a fr. 231'800.– per l’IC ed a fr. 250'800.– per l’IFD, per effetto

dell’assoggettamento in Svizzera della pensione erogata dalla __________ KG

(fr. 214'502.–);

- la sostanza imponibile è

per contro stata ridotta a fr. 2'567'000.–;

- con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 contestano che la pensione

litigiosa sia imponibile in Svizzera, argomentando che, secondo l’art. 7 par. 7

seconda frase della Convenzione per evitare le doppie imposizioni fra Svizzera

e Germania, la prestazione percepita dal ricorrente deve essere imposta in

Germania;

- i ricorrenti hanno chiesto

la sospensione della procedura di ricorso fino alla conclusione della procedura

di conciliazione prevista dalla convenzione con la Germania, da loro promossa;

- il 15 febbraio 2016 la

rappresentante dei ricorrenti ha tramesso alla Camera di diritto tributario uno

scritto del 2 febbraio 2016, con il quale l’Amministrazione federale delle

contribuzioni comunica che la procedura di conciliazione si è conclusa con la seguente

soluzione:

Die

zuständigen Behörden einigen sich ohne Präjudizwirkung auf folgende Lösung: Der

Steuerpflichtige ist von 2006 – 2011 in der Schweiz ansässig. Die streitigen

Einkünfte resultieren aus der Stellung als geschäftsführender Gesellschafter

der deutschen Personengesellschaft und unterliegen der Besteuerung nach Art. 7

Abs. 7 DBA.

Diritto

- secondo l’art. 26 par. 1

Considerandi

della Convenzione dell’11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la

Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di

imposte sul reddito e sulla sostanza (CDI-D; RS 0.672.913.62), quando un

residente di uno Stato contraente ritiene che i provvedimenti adottati da uno a

da entrambi gli Stati contraenti implicano o implicheranno per lui

un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente convenzione, egli

può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di

detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato contraente

del quale è residente;

- l'art. 26 par. 1 CDI-D

sancisce il principio dell'indipendenza della procedura di conciliazione da

quella ricorsuale prevista dagli ordinamenti interni dei Paesi contraenti: in

sostanza, l’avvio di un simile procedimento d'intesa non presuppone

l'esaurimento delle istanze di ricorso interne, né tantomeno impedisce alle

parti interessate di far uso dei normali rimedi di diritto previsti dalla legislazione

nazionale per impugnare una decisione di tassazione (cfr. la sentenza del Tribunale

federale del 28 febbraio 2000 n.2A.509/1998, in RDAT II-2000 n. 23t consid. 2b, con riferimento a: Flick/Wassmeyer/Wingert/Kempermann,

Doppelbesteuerungsabkommen Deutschland-Schweiz, Colonia 1981, ad art. 26 n.

17);

- l’accordo

raggiunto nell’ambito della procedura di conciliazione, in termini generali, si

considera come un contratto amministrativo di diritto pubblico internazionale (völkerrechtliches

Verwaltungsabkommen) concluso sulla base di un trattato bilaterale preesistente

in materia di doppia imposizione (Reich,

Das Verständigungsverfahren nach den internationalen Doppelbesteuerungsabkommen

der Schweiz, tesi, Zurigo 1976, p. 118-119; Locher/Meier/von

Siebenthal/Kolb, Doppelbesteuerungsabkommen Schweiz-Deutschland 1971 und

1978, Therwil, Vol. 5, B 26.1 Nr. 14 e B 26.2 Nr. 5.1): in questo senso

costituisce una regolamentazione di diritto federale vincolante per ogni

autorità svizzera competente ad applicare il diritto (cfr. la citata sentenza

del Tribunale federale del 28 febbraio 2000 consid. 2b, con riferimento a: art.

191.

della Costituzione federale del 18 aprile 1999 [Cost.]; inoltre Reich, op. cit., p. 118 e 119 con

un'indicazione della dottrina contraria alle note 10 e 11 a p. 118; Locher, Einführung in das internationale

Steuerrecht der Schweiz, 2a ediz., Berna 2005, p. 537);

- per prassi costante, inoltre,

l'accordo raggiunto nel contesto di un procedimento di conciliazione

costituisce un motivo di revisione di un'eventuale decisione interna già

cresciuta in giudicato (cfr. la citata sentenza del Tribunale federale del 28

febbraio 2000 consid. 2b, con riferimento a: Locher/Meier/von

Siebenthal/Kolb, op. cit., B 26.1 Nr. 10 e 14; Reich, op. cit., p. 126);

- venendo al caso in esame,

la Camera di diritto tributario ha tenuto sospesa, su richiesta dei ricorrenti,

la procedura di ricorso, in attesa della conclusione del parallelo procedimento

di conciliazione ex art. 26 CDI-D;

- quest’ultimo procedimento

si è concluso all’inizio del 2016 con un accordo, secondo cui il contribuente è

stato considerato residente in Svizzera negli anni 2006 – 2011, ma i redditi

litigiosi, che provengono dalla sua posizione di socio gerente della società di

persone tedesca, sono imponibili in Germania secondo l’art. 7 par. 7 CDI-D;

- secondo l’art. 7 par. 1

CDI-D, gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto

in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro

Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata (nel qual

caso, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto

nella misura in cui sono attribuibili alla stabile organizzazione);

- l’art. 7 par. 7 CDI-D

estende tale regime anche ai redditi provenienti da partecipazioni ad una

società di persone, come pure sui compensi che il socio di una società di

persone riceve dalla società per l'attività svolta al suo servizio, per averle

concesso dei prestiti o ceduto dei beni economici, qualora le dette rimunerazioni

siano attribuibili, secondo la legislazione fiscale dello Stato contraente in

cui è situata la stabile organizzazione, al reddito che il socio ritrae dalla

stabile organizzazione;

- la pensione erogata a RI 1

dalla __________ KG rientra pertanto nel campo di applicazione dell’art. 7 par.

7.

CDI-D ed è assoggettata all’imposta sul reddito in Germania;

secondo l’art. 24 par. 2

cifra 1 CDI-D, nei confronti di una persona residente della Svizzera, la doppia

imposizione è evitata nel modo seguente: se percepisce dei redditi o possiede

una sostanza che, conformemente alle disposizioni della stessa convenzione

(eccezione fatta dell'art. 4, par. 3, 4 e 9, e dell'art. 23), sono imponibili

nella Repubblica federale di Germania, la Svizzera esenta da imposta detti

redditi (salvo i dividendi) o detta sostanza; ma la Svizzera può, per determinare

la sua imposta afferente al rimanente reddito o alla rimanente sostanza di

questo residente, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito o

all'intera sostanza, senza tener conto dell'esenzione;

- trova pertanto

applicazione la disciplina prevista dagli articoli 7 cpv. 1 LIFD e 6 cpv. 1 LT,

secondo cui le persone fisiche parzialmente assoggettate all'imposta sul

reddito in Svizzera (nel Cantone, per l’imposta cantonale) devono l'imposta

sugli elementi imponibili in Svizzera (nel Cantone, per l’imposta cantonale) al

tasso corrispondente alla totalità dei loro redditi;

- nel caso in esame, la

pensione germanica, esentata dall’imposta sul reddito in Svizzera secondo

l’art. 7 par. 7 CDI-D, sarà considerata ai fini della determinazione

dell’aliquota;

- il ricorso è

conseguentemente accolto;

- non si prelevano tassa di

giustizia e spese processuali, mentre ai ricorrenti è riconosciuta un’indennità

per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 19 ottobre 2011 è riformata nel senso

che la pensione di fr. 214'502.–, erogata dalla __________ KG, è esentata

dall’imposta sul reddito, ma è inclusa nel reddito determinante per l’aliquota.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

Ai ricorrenti è

riconosciuta un’indennità di fr. 1'500.– per ripetibili.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: