80.2011.155
Doppia imposizione internazionale: procedura di conciliazione con la Germania, effetti dell’accordo fra Stati, accoglimento del ricorso, imposizione di pensione erogata da società di persone tedesca
3 giugno 2016Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2011.155
Lugano
3 giugno 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro
Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI 1
RI 2
entrambi
rappr. da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 15 novembre 2011 contro la decisione del 19 ottobre 2011 in materia di IC
e IFD 2006.
Fatti
- RI 1 è stato
illimitatamente assoggettato alle imposte federali e cantonali dal 1° marzo
2004, quando ha trasferito il domicilio dalla __________ a __________, fino al
31 dicembre 2011, quando si è nuovamente trasferito in __________;
- dal 1° gennaio 2006 il
contribuente ha beneficiato di una pensione erogata dalla __________ KG, con
sede in Germania;
- con decisione del 28
novembre 2007, l’RS 1 ha notificato al contribuente e alla moglie RI 2 la
tassazione IC/IFD 2006, commisurando il reddito imponibile in fr. 19'400.– per
l’IC (reddito determinante per l’aliquota fr. 1'424'700.–) ed in fr. 37'000.–
per l’IFD (reddito determinante per l’aliquota fr. 1'438'000.–);
- quanto all’imposta sulla
sostanza, l’imponibile era stabilito in fr. 11'388'000.– e la sostanza
determinante per l’aliquota in fr. 11'973'000.–;
- i contribuenti hanno
impugnato la suddetta decisione, con reclamo dell’11 dicembre 2007, contestando
l’assoggettamento in Svizzera della sostanza all’estero, in particolare degli
averi posseduti nella __________ KG (società in accomandita semplice);
- al termine di un’udienza,
tenutasi dinanzi all’Ufficio di tassazione il 4 ottobre 2011, le parti hanno
sottoscritto un verbale del seguente tenore:
Convocato(i)
dall'autorità di tassazione è/sono presente(i): Dr. __________, studio legale __________
la
quale prende visione del parere giuridico del 11.8.2011 (DDC, ufficio giuridico)
L'imposizione
della rendita aziendale germanica di natura pensionistica percepita dal
contribuente dalla ditta __________ KG risulta imponibile in Svizzera in
applicazione dell'art. 21 CDI-D "Gli elementi di reddito di un
residente di uno Stato contraente non menzionati espressamente negli articoli
precedenti della presente convenzione sono imponibili soltanto in questo
Stato."
Sentite
le osservazioni la rappresentante dei contribuenti si riconferma nel gravame
richiedendo una decisione formale.
L'autorità
fiscale provvederà all'evasione del reclamo imponendo in Svizzera la rendita
percepita dalla ditta __________ KG come da parere giuridico; la partecipazione
aziendale estera (fr. 865'701.-) verrà considerata per il calcolo delle
aliquote.
La
Dr. __________ farà richiesta all'AFC di computo delle imposte pagate in
Germania sulla pensione all'imposta svizzera al fine di evitare una doppia imposizione;
- con decisione su reclamo
del 19 ottobre 2011, l’autorità di tassazione ha pertanto proceduto ad una
modifica della tassazione a svantaggio dei contribuenti, elevando il reddito
imponibile a fr. 231'800.– per l’IC ed a fr. 250'800.– per l’IFD, per effetto
dell’assoggettamento in Svizzera della pensione erogata dalla __________ KG
(fr. 214'502.–);
- la sostanza imponibile è
per contro stata ridotta a fr. 2'567'000.–;
- con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 contestano che la pensione
litigiosa sia imponibile in Svizzera, argomentando che, secondo l’art. 7 par. 7
seconda frase della Convenzione per evitare le doppie imposizioni fra Svizzera
e Germania, la prestazione percepita dal ricorrente deve essere imposta in
Germania;
- i ricorrenti hanno chiesto
la sospensione della procedura di ricorso fino alla conclusione della procedura
di conciliazione prevista dalla convenzione con la Germania, da loro promossa;
- il 15 febbraio 2016 la
rappresentante dei ricorrenti ha tramesso alla Camera di diritto tributario uno
scritto del 2 febbraio 2016, con il quale l’Amministrazione federale delle
contribuzioni comunica che la procedura di conciliazione si è conclusa con la seguente
soluzione:
Die
zuständigen Behörden einigen sich ohne Präjudizwirkung auf folgende Lösung: Der
Steuerpflichtige ist von 2006 – 2011 in der Schweiz ansässig. Die streitigen
Einkünfte resultieren aus der Stellung als geschäftsführender Gesellschafter
der deutschen Personengesellschaft und unterliegen der Besteuerung nach Art. 7
Abs. 7 DBA.
Diritto
- secondo l’art. 26 par. 1
Considerandi
della Convenzione dell’11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la
Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di
imposte sul reddito e sulla sostanza (CDI-D; RS 0.672.913.62), quando un
residente di uno Stato contraente ritiene che i provvedimenti adottati da uno a
da entrambi gli Stati contraenti implicano o implicheranno per lui
un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente convenzione, egli
può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di
detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato contraente
del quale è residente;
- l'art. 26 par. 1 CDI-D
sancisce il principio dell'indipendenza della procedura di conciliazione da
quella ricorsuale prevista dagli ordinamenti interni dei Paesi contraenti: in
sostanza, l’avvio di un simile procedimento d'intesa non presuppone
l'esaurimento delle istanze di ricorso interne, né tantomeno impedisce alle
parti interessate di far uso dei normali rimedi di diritto previsti dalla legislazione
nazionale per impugnare una decisione di tassazione (cfr. la sentenza del Tribunale
federale del 28 febbraio 2000 n.2A.509/1998, in RDAT II-2000 n. 23t consid. 2b, con riferimento a: Flick/Wassmeyer/Wingert/Kempermann,
Doppelbesteuerungsabkommen Deutschland-Schweiz, Colonia 1981, ad art. 26 n.
17);
- l’accordo
raggiunto nell’ambito della procedura di conciliazione, in termini generali, si
considera come un contratto amministrativo di diritto pubblico internazionale (völkerrechtliches
Verwaltungsabkommen) concluso sulla base di un trattato bilaterale preesistente
in materia di doppia imposizione (Reich,
Das Verständigungsverfahren nach den internationalen Doppelbesteuerungsabkommen
der Schweiz, tesi, Zurigo 1976, p. 118-119; Locher/Meier/von
Siebenthal/Kolb, Doppelbesteuerungsabkommen Schweiz-Deutschland 1971 und
1978, Therwil, Vol. 5, B 26.1 Nr. 14 e B 26.2 Nr. 5.1): in questo senso
costituisce una regolamentazione di diritto federale vincolante per ogni
autorità svizzera competente ad applicare il diritto (cfr. la citata sentenza
del Tribunale federale del 28 febbraio 2000 consid. 2b, con riferimento a: art.
191.
della Costituzione federale del 18 aprile 1999 [Cost.]; inoltre Reich, op. cit., p. 118 e 119 con
un'indicazione della dottrina contraria alle note 10 e 11 a p. 118; Locher, Einführung in das internationale
Steuerrecht der Schweiz, 2a ediz., Berna 2005, p. 537);
- per prassi costante, inoltre,
l'accordo raggiunto nel contesto di un procedimento di conciliazione
costituisce un motivo di revisione di un'eventuale decisione interna già
cresciuta in giudicato (cfr. la citata sentenza del Tribunale federale del 28
febbraio 2000 consid. 2b, con riferimento a: Locher/Meier/von
Siebenthal/Kolb, op. cit., B 26.1 Nr. 10 e 14; Reich, op. cit., p. 126);
- venendo al caso in esame,
la Camera di diritto tributario ha tenuto sospesa, su richiesta dei ricorrenti,
la procedura di ricorso, in attesa della conclusione del parallelo procedimento
di conciliazione ex art. 26 CDI-D;
- quest’ultimo procedimento
si è concluso all’inizio del 2016 con un accordo, secondo cui il contribuente è
stato considerato residente in Svizzera negli anni 2006 – 2011, ma i redditi
litigiosi, che provengono dalla sua posizione di socio gerente della società di
persone tedesca, sono imponibili in Germania secondo l’art. 7 par. 7 CDI-D;
- secondo l’art. 7 par. 1
CDI-D, gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto
in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro
Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata (nel qual
caso, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto
nella misura in cui sono attribuibili alla stabile organizzazione);
- l’art. 7 par. 7 CDI-D
estende tale regime anche ai redditi provenienti da partecipazioni ad una
società di persone, come pure sui compensi che il socio di una società di
persone riceve dalla società per l'attività svolta al suo servizio, per averle
concesso dei prestiti o ceduto dei beni economici, qualora le dette rimunerazioni
siano attribuibili, secondo la legislazione fiscale dello Stato contraente in
cui è situata la stabile organizzazione, al reddito che il socio ritrae dalla
stabile organizzazione;
- la pensione erogata a RI 1
dalla __________ KG rientra pertanto nel campo di applicazione dell’art. 7 par.
7.
CDI-D ed è assoggettata all’imposta sul reddito in Germania;
secondo l’art. 24 par. 2
cifra 1 CDI-D, nei confronti di una persona residente della Svizzera, la doppia
imposizione è evitata nel modo seguente: se percepisce dei redditi o possiede
una sostanza che, conformemente alle disposizioni della stessa convenzione
(eccezione fatta dell'art. 4, par. 3, 4 e 9, e dell'art. 23), sono imponibili
nella Repubblica federale di Germania, la Svizzera esenta da imposta detti
redditi (salvo i dividendi) o detta sostanza; ma la Svizzera può, per determinare
la sua imposta afferente al rimanente reddito o alla rimanente sostanza di
questo residente, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito o
all'intera sostanza, senza tener conto dell'esenzione;
- trova pertanto
applicazione la disciplina prevista dagli articoli 7 cpv. 1 LIFD e 6 cpv. 1 LT,
secondo cui le persone fisiche parzialmente assoggettate all'imposta sul
reddito in Svizzera (nel Cantone, per l’imposta cantonale) devono l'imposta
sugli elementi imponibili in Svizzera (nel Cantone, per l’imposta cantonale) al
tasso corrispondente alla totalità dei loro redditi;
- nel caso in esame, la
pensione germanica, esentata dall’imposta sul reddito in Svizzera secondo
l’art. 7 par. 7 CDI-D, sarà considerata ai fini della determinazione
dell’aliquota;
- il ricorso è
conseguentemente accolto;
- non si prelevano tassa di
giustizia e spese processuali, mentre ai ricorrenti è riconosciuta un’indennità
per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 19 ottobre 2011 è riformata nel senso
che la pensione di fr. 214'502.–, erogata dalla __________ KG, è esentata
dall’imposta sul reddito, ma è inclusa nel reddito determinante per l’aliquota.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
Ai ricorrenti è
riconosciuta un’indennità di fr. 1'500.– per ripetibili.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: