80.2011.156
Condono: presupposti, grave rigore, contribuente che percepisce indennità di disoccupazione e ha beneficiato di un'eredità, disponibilità di un'automobile
18 gennaio 2012Italiano13 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2011.156
Data decisione, Autorità:
18.01.2012, CDT
Titolo:
Condono: presupposti, grave rigore, contribuente che percepisce indennità di disoccupazione e ha beneficiato di un'eredità, disponibilità di un'automobile
CONDONO DELL'IMPOSTA
art. 167 LIFD
art. 246 LT
Incarto n.
80.2011.156
Lugano
18 gennaio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 15 novembre 2011 contro la decisione del
14 ottobre 2011 in materia di condono ICom/IC/IFD 2010.
Fatti
A. RI 1,
nata nel 1959, divorziata, si trova attualmente a carico della pubblica assistenza,
non potendo più contare sui contributi alimentari dell’ex marito e avendo nel
frattempo usufruito di tutte le indennità di disoccupazione.
Il 26
aprile 2011, tramite formulario ufficiale, la contribuente si rivolgeva
all’Ufficio esazione e condoni, postulando il condono delle imposte comunali,
cantonali e federali 2010. A sostegno della sua domanda lamentava difficoltà
finanziarie, indicando in particolare di vivere ormai con le sole indennità
dell’assistenza pubblica.
B. L’autorità
fiscale, con separate decisioni del 12 luglio 2011, respingeva la domanda.
Nelle motivazioni, spiegava di averle già concesso il condono delle imposte
2003/2005, rilevando inoltre che quest’ultima avrebbe ricevuto, dapprima quale
anticipi ereditari e successivamente al decesso del padre quale eredità, una
somma complessiva di quasi 100'000 franchi, serviti solo in minima misura a
liquidare pubblici tributi.
C. La
contribuente impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 18 luglio 2011,
nel quale osservava di percepire un’entrata mensile di soli fr. 2'129.– e di avere
nel frattempo consumato tutti i suoi risparmi per saldare le imposte 2007/2009,
gli onorari degli avvocati, i premi della cassa malati, il leasing dell’automobile,
le fatture del dentista e altre spese correnti.
L’Ufficio
esazione e condoni respingeva il reclamo, con separate decisioni del 14 ottobre
2011. Pur ammettendo l’esiguità delle sue attuali entrate, l’autorità spiegava che
la domanda di condono andava comunque respinta poiché la contribuente non aveva
saputo costituire le necessarie riserve nel corso del 2010, quando poteva ancora
contare sulle indennità di disoccupazione e su un capitale di oltre 48'000 franchi.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentata
dall’avv. RA 1, ribadisce di avere consumato, nel corso degli anni 2009 e 2010,
tutto il capitale lasciatole in eredità dal defunto padre per onorare i debiti privati
(leasing dell’automobile, assicurazione automobile, tassa di circolazione,
assicurazione domestica, elettricità, dentista), i debiti pubblici (tasse sui
rifiuti e acque luride, imposte arretrate) e le spese correnti (pigioni e spese
accessorie, premi cassa malati). Postula quindi il condono delle imposte
comunali, cantonali e federali 2010 e chiede inoltre di essere posta al
beneficio dell’assistenza giudiziaria nella presente procedura di ricorso.
E. Nelle
proprie osservazioni del 24 novembre 2011, l’Ufficio esazione e condoni propone
di respingere il gravame. Sottolinea anzitutto che le spese elencate dalla contribuente,
se confrontate con le indennità di disoccupazione e i capitali ricevuti a titolo
di eredità nel corso degli anni 2009 e 2010, confermano l’esistenza di un’importante
eccedenza, che le avrebbe permesso di costituire le necessarie riserve per saldare
le imposte oggetto della domanda di condono. Rileva poi che gli oneri legati al
leasing e al mantenimento dell’autovettura non dovrebbero nemmeno essere
considerati nel calcolo dell’eccedenza pignorabile.
Diritto
1. L’autorità
competente a statuire sulle domande di condono in materia di imposte cantonali
(art. 22 cpv. 1 del Regolamento della Legge tributaria ticinese) e di imposte
federali dirette (per somme inferiori a fr. 25'000.–;
cfr. art. 4 dell’Ordinanza federale concernente l’esame
delle domande di condono dell’imposta federale diretta, RS 642.121; art. 4 cpv.
5 del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale
diretta, RL 10.2.5.1) è l’Ufficio esazione e condoni.
Dal 1°
gennaio 2009, in virtù della nuova garanzia della via giudiziaria prevista
dall’art. 29a Cost. fed., le sue decisioni sono impugnabili dinanzi a questa
Camera (art. 246 cpv. 3 LT e 5a del Regolamento di applicazione della Legge
federale sull’imposta federale diretta per l’imposta federale diretta).
Considerandi
2.
2.1.
Secondo
l’art. 246 LT, di uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel
bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa
per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono
essere interamente o parzialmente condonati.
Il
condono è la definitiva rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il
diritto vigente. Le ragioni di una tale rinuncia vanno ricercate nella
“persona” del debitore, segnatamente nelle sue difficili condizioni personali
e/o economiche, di cui non si è necessariamente tenuto conto nella procedura di
tassazione. I motivi ultimi che reggono l’istituto del condono possono essere
considerati di natura umanitaria, socio-politica oppure finanziaria. In
definitiva, esso viene concesso perché si ritiene che l’esistenza economica di
un contribuente debba essere per quanto possibile preservata (decisione TAF n.
A-2250/2007 dell’11 marzo 2009).
2.2
Al fine
di garantire la parità di trattamento, giusta l’art. 8 Cost. fed., il condono
deve comunque rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di
precise condizioni (Beusch, op.
cit., n. 6 ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/Mondada,
Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce
dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468). In base al
testo degli art. 246 LT e 167 LIFD, ne occorrono due cumulative:
·
l’esistenza di una situazione di bisogno e;
·
conseguenze oltremodo gravose dovute al
pagamento del debito fiscale.
Tali
concetti sono precisati dall’Ordinanza federale, cui rinvia anche l’art. 22
cpv. 2 del Regolamento della Legge tributaria ticinese.
3.
3.1.
Giusta
l’art. 9 dell’Ordinanza federale, esiste una situazione di bisogno quando
l’intero importo dovuto è sproporzionato alla capacità finanziaria del
contribuente. Per le persone fisiche, si ha in particolare sproporzione quando
il debito fiscale, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo
d’esistenza (art. 3 cpv. 2 dell’Ordinanza federale), non può essere estinto
completamente entro un termine ragionevole, cioè quando il pagamento dell’imposta
– a meno di privazioni eccessive da parte del contribuente – non sia possibile
(Curchod, in: Yersin/Noël [a cura
di], Commentaire de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008,
n. 5 ad art. 167 LIFD, p. 1438).
Una
situazione di bisogno è sempre data quando un contribuente non dispone né di
reddito né di sostanza, oppure quando i poteri pubblici
devono assumere il suo mantenimento e quello della sua famiglia (art. 9 cpv. 2
dell’Ordinanza federale). Tra le altre cause che possono condurre ad una situazione
di bisogno, l’art. 10 cpv. 1 dell’Ordinanza federale riconosce, per esempio:
·
un peggioramento essenziale della
situazione economica del contribuente dopo la tassazione, oggetto dell’istanza
di condono, a seguito di un lungo periodo di disoccupazione, di elevati oneri
familiari od obblighi di mantenimento (lett. a);
·
un forte indebitamento dovuto a spese
straordinarie che hanno la loro origine nella situazione personale dell’istante
e per le quali il contribuente non è responsabile (lett. b);
·
considerevoli perdite commerciali o di
capitale, per i contribuenti di professione indipendente e le persone
giuridiche, quando per tale motivo sono in gioco l’esistenza economica
dell’impresa o dei posti di lavoro. Un condono tuttavia può essere di regola accordato
alla sola condizione che anche gli altri creditori di pari grado rinuncino ad
una parte delle loro pretese (lett. c);
·
oppure ancora forti spese di malattia,
non coperte da terzi, nonché costi di cura in quanto possano cagionare per il
contribuente una situazione di bisogno (lett. d).
3.2
Quando,
nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito
fiscale non può essere completamente estinto entro un certo termine, adempiuta
non è solo la condizione del bisogno, bensì pure quella del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167
LIFD, p. 608; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 2. ediz., Zurigo 2009, n. 20 ad art. 167 LIFD, p. 1347).
Le due
nozioni sono infatti in larga misura sovrapposte. A differenza della situazione
di bisogno, la seconda condizione del grave rigore non si sofferma però sulla
sola situazione economica del debitore, ma prende in considerazione
anche altre circostanze, ed in particolare ragioni di equità (decisione
TAF n. A-7824/2008 del 15 novembre 2010). Se ciò sia il caso, dev’essere
valutato alla luce dell’art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza federale, ovvero tenendo conto
dell’insieme della situazione economica del contribuente al momento della
decisione, dell’evoluzione intervenuta dopo la tassazione e delle prospettive
future, ma anche dell’eventuale volontà di quest’ultimo di privarsi di fonti di
reddito o elementi della sua sostanza (art. 12 cpv. 2 dell’Ordinanza federale).
3.3
Malgrado
il tenore dell’art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza federale e l’opinione di una parte
della dottrina, ancora di recente il Tribunale federale ha escluso che – sulla base
dell’art. 167 cpv. 1 LIFD – il contribuente possa prevalersi di un diritto
giuridicamente protetto al condono dell’imposta federale diretta (decisione TF
n.2D_138/2007 del 21 febbraio 2008). Rinviando alla sua giurisprudenza in
materia di imposte cantonali, esso ha ritenuto che il legislatore federale
abbia rinunciato a determinare in modo vincolante la fattispecie, limitandosi a
stabilire il principio secondo cui – in presenza delle condizioni previste – le
imposte possano essere condonate. All’autorità di condono è così attribuito un
ampio potere di apprezzamento, di cui quest’ultima è chiamata a fare uso
considerando tutti i fatti essenziali (decisione TAF n.
A-2250/2007 dell’11 marzo 2009; Filippini/Mondada, op. cit., p. 470; Häberli, in:
Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [a cura di], Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2008, n.
218.
ad art. 83 LTF).
4.
4.1.
Come
esposto in narrativa, l’Ufficio esazione e condoni ha respinto la domanda di
condono inoltrata dalla ricorrente in difetto della seconda condizione del
grave rigore dovuto al pagamento del debito fiscale. Pur ammettendo che le sue
attuali entrate non le permettano di far fronte alle spese mensili correnti, l’autorità
fiscale pone infatti l’accento sulle importanti entrate percepite nel corso del
2010.
e sulle persistenti difficoltà a liquidare i propri oneri fiscali.
4.2
Del
resto, è immediatamente evidente che la ricorrente, a carico della pubblica assistenza
dal 1° febbraio 2011, si trova ormai in una situazione di bisogno ai sensi
degli art. 246 LT e 167 LIFD, che al momento non le permette di sopperire al
suo minimo esistenziale (cfr. art. 9 cpv. 2
dell’Ordinanza federale). Più problematica è invece l’esistenza
di un grave rigore, ove si pensi appena che nel corso del 2010 la ricorrente ha
potuto contare non soltanto sulle indennità di disoccupazione, pari a fr.
46'473.– (cfr. decisione di tassazione IC/IFD 2010 del 16 marzo 2011, nel frattempo
passata in giudicato), ma anche su un cospicuo capitale di 48'628.- franchi
ricevuto in eredità dal defunto padre, per un ammontare complessivo di fr.
95'101.–.
Conformemente
a quanto stabilito dall’art. 3 cpv. 2 dell’Ordinanza federale, da tale importo
vanno anzitutto dedotte le spese correnti, facendo capo alle direttive per il
calcolo del minimo esistenziale in materia d’esecuzione per debiti. Oltre ad un
importo base mensile di fr. 1'200.–, già comprensivo delle spese di sostentamento, abbigliamento e biancheria, igiene e salute,
manutenzione delle apparecchiature e dell’arredamento domestico, assicurazioni
private, cultura, elettricità, spazzatura, acqua potabile
e telefono (Vonder Mühll, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 23 ad art. 93 LEF),
l’Ufficio esazione e condoni ha inoltre preso in considerazione un importo
aggiuntivo di fr. 100.– per figli a carico, fr. 1'060.– per la pigione mensile,
fr. 100.– per le spese di riscaldamento e accessorie, fr. 100.– per ulteriori
assicurazioni private, fr. 352.– per i premi della cassa malati (ad esclusione
delle prestazioni complementari) e un ultimo importo di fr. 100.– per ricerca
lavoro. A tali spese correnti, di complessivi fr. 3'012.–, ha quindi aggiunto le
imposte effettivamente pagate nel corso del 2010, pari a fr. 10'651.–, e le
spese indicate dalla stessa contribuente (anche quelle già comprese
nell’importo base mensile):
Leasing
automobile (fr. 530.65/mese) fr. 6'367.80
Assicurazione
automobile fr. 1'575.80
Tassa
di circolazione fr. 454.00
AIL
(fr. 450.–/mese) fr. 5'400.00
Fatture
dentista fr. 3'051.00
Totale
parziale fr. 16'848.60
Imposte
pagate nel 2010 fr. 10'651.15
Spese
correnti (fr. 3'012.–/mese) fr. 36'144.00
Totale
fr. 63'643.75
4.3
Da qui la
conclusione di una disponibilità annua di oltre 30'000 franchi (fr. 95'101.–
./. fr. 63'643.75), che le avrebbe senz’altro permesso di costituire le
necessarie riserve per il pagamento delle imposte
future, specie se si considera che la ricorrente aveva beneficiato, pochi anni
prima, del condono totale delle imposte 2003/2005 quale misura di risanamento
della sua posizione debitoria fiscale.
Già per questa ragione, la decisione dell’Ufficio esazione e condoni –
che peraltro dispone di un ampio margine di apprezzamento nell'accertare se
sono o meno adempiute le condizioni legali per accordare un condono totale o parziale
(Filippini/ Mondada, op. cit., p. 481) – merita piena tutela.
Decidere diversamente significherebbe infatti premiare i contribuenti che non
dimostrano la necessaria volontà di privarsi di fonti di reddito o
elementi della loro sostanza, a discapito di tutti quei cittadini
che riducono invece effettivamente il proprio tenore di vita al minimo
d’esistenza allo scopo di estinguere i loro debiti fiscali.
4.4
Come ancora
sottolineato dall’autorità fiscale, non va infine dimenticato che nel corso del
2010.
risultava ancora immatricolata a nome della contribuente una __________,
del valore a nuovo di fr. 31'220.–, in chiaro contrasto con lo stato di
disagio da lei lamentato, ove si pensi appena che in quel periodo aveva già
perso la sua attività professionale. In simili circostanze, le spese inerenti
il leasing (fr. 6'367.80) e il mantenimento dell’autovettura (fr. 2'029.80) andrebbero stralciate o perlomeno adeguatamente ridotte. È infatti
principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e
correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza
del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile ai sensi
dell’art. 92 LEF, ossia se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio
della sua professione (DTF 117 III 22, 104 III 73). Nella fattispecie, per
contro, solo il 30 marzo 2011, ovvero poco prima dell’inoltro della presente
domanda di condono, la contribuente si è affrettata a trasferire la licenza di
circolazione alla madre, palesando un comportamento doloso, che non fa altro
che confermare l’eccessivo tenore di vita sin lì assunto.
5.
5.1.
Alla luce
di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere conseguentemente
respinto.
La stessa
conclusione vale a maggior ragione per la richiesta di assistenza giudiziaria e
gratuito patrocinio, ritenuto che quest’ultima presuppone che il procedimento presenti
possibilità di esito favorevole per l’istante (art. 3 cpv. 3 della Legge del 15
marzo 2011 sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio, RL 3.1.1.7).
Vista l’attuale indigenza della ricorrente, questa Camera rinuncia comunque a porre a suo carico la tassa di giustizia e le
spese processuali.
5.2
Contro le decisioni di condono e di dilazione del pagamento di
tributi è inammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale (art. 83 lett. m LTF). Teoricamente rimane
aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF; Curchod, op. cit., n. 31 ad art. 167
LIFD, p. 1441). Tuttavia il Tribunale federale si è rifiutato ancora
recentemente di entrare nel merito di ricorsi di questa natura, negando
l’esistenza di un interesse giuridicamente protetto (decisione TF n.2D_21/2009
del 19 giugno 2009).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione
a:
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster