80.2011.157
Reddito della sostanza immobiliare: contratto di locazione con le proprie figlie, reddito superiore al valore locativo teorico, imposizione pigione effettiva
23 gennaio 2012Italiano11 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
80.2011.157
Data decisione, Autorità:
23.01.2012, CDT
Titolo:
Reddito della sostanza immobiliare: contratto di locazione con le proprie figlie, reddito superiore al valore locativo teorico, imposizione pigione effettiva
REDDITO DA SOSTANZA IMMOBILIARE
art. 21 cpv. 1 let. a LIFD
art. 21 cpv. 1 let. b LIFD
art. 20 cpv. 1 let. a LT
art. 20 cpv. 1 let. b LT
Incarto n.
80.2011.157
Lugano
23 gennaio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
RI 2
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 17 novembre 2011 contro la decisione del
26 ottobre 2011 in materia di IC e IFD 2009.
Fatti
A. RI 1 ha lavorato alle dipendenze della __________ AG di __________, fino al 31 ottobre 2009.
Notificando
al contribuente ed alla moglie RI 2 la tassazione IC/IFD 2009, con decisione
del 29 dicembre 2010, l’Ufficio di tassazione di Biasca commisurava il reddito
imponibile in fr. 158'300.– per l’IC ed in fr. 163'700.– per l’IFD.
B. I
contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 21 gennaio
2011, contestando la commisurazione del reddito dell’attività accessoria di
amministratore condominiale del marito, la misura del reddito immobiliare come
pure la mancata deduzione di diverse spese professionali.
Con una
successiva lettera del 21 febbraio 2011, RI 1 chiedeva anche di rettificare il
reddito dell’attività lucrativa principale, adducendo che il certificato di
salario conteneva degli errori.
Nel corso
dell’istruzione del reclamo, l’Ufficio di tassazione chiedeva diversa documentazione
ai reclamanti, che rispondevano con lettere del 14 settembre e 4 ottobre 2011.
C. L’autorità
fiscale accoglieva parzialmente il reclamo con decisione del 26 ottobre 2011.
Per
quanto attiene al reddito dell’attività principale, osservava che il
certificato di salario era esatto, mentre “la documentazione trasmessa in sede
di reclamo risulta essere quella che il datore di lavoro ha allestito per l’AVS
alfine di renderla attenta sul versamento di indennità di malattia per il
relativo calcolo dei contributi sociali”.
In merito
all’attività accessoria, riduceva il reddito da fr. 21'000.– a fr. 15'000.–
netti, “in mancanza di documentazione attendibile e al netto di eventuali
contributi AVS quale indipendente”.
Il
reddito immobiliare veniva per contro elevato da 49'600.– a fr. 50'800.–, con
riferimento in particolare ai contratti di locazione presentati nel corso della
procedura di reclamo.
Quanto
alle spese professionali, l’Ufficio di tassazione le riduceva da fr. 7'300.– a
fr. 2'500.–, “in quanto come da comunicazione datata 14 settembre 2011 il
contribuente è stato in malattia a partire dal 1° ottobre 2008 sino alla
conclusione del rapporto di lavoro con la ditta __________ AG di __________”.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 contestano
dapprima la commisurazione del reddito della sostanza immobiliare, non adeguato
alla vetustà dello stabile. Ribadiscono quindi che a loro avviso il certificato
di salario rilasciato al marito dalla__________ AG sarebbe errato. Infine,
lamentano la riduzione delle spese professionali rispetto alla prima decisione
di tassazione.
Nelle sue
osservazioni del 22 novembre 2011, l’Ufficio di tassazione di Biasca propone di
respingere il ricorso. In relazione al reddito immobiliare, argomenta di aver
semplicemente aggiunto a quanto già precedentemente imposto la pigione incassata
per la locazione di due appartamenti, secondo i contratti prodotti durante la
procedura di reclamo. ribadisce poi che, “da informazioni assunte presso il
datore di lavoro”, il certificato di salario sarebbe esatto. Infine, rileva che
è stato lo stesso contribuente ad affermare di essere stato “per tutto il 2009
impossibilitato a seguito malattia a svolgere la sua attività quale
dipendente”, cosa che esclude ogni spesa professionale.
Diritto
1. Una
prima contestazione si riferisce, come detto, alla misura del reddito
dell’attività lucrativa principale di RI 1. Mentre l’autorità fiscale,
basandosi sul certificato di salario, ha imposto un reddito netto di fr. 124'514.–,
i ricorrenti sostengono che lo stipendio effettivo ammonti a fr. 120'259.20,
come risulta dalle buste paga dei mesi da gennaio a ottobre del 2009.
In sede
di istruzione del ricorso, questa Camera si è rivolta al datore di lavoro per
delucidare tale aspetto.
Con
scritto del 6 gennaio 2011, la __________ AG ha riconosciuto che il certificato
di salario rilasciato all’insorgente contiene un errore: i contributi AVS/AI,
trattenuti dalle indennità giornaliere per malattia versategli nei mesi da
febbraio a ottobre 2009, per un totale di fr. 4'829.–, non sarebbero stati
dedotti dallo stipendio indicato sull’attestazione fiscale. Alla lettera in
questione, la __________ AG ha dunque allegato un nuovo certificato di salario,
dal quale risulta uno stipendio netto per il 2009 di fr. 120'259.–.
Su tale
aspetto il ricorso può pertanto essere accolto.
Come
peraltro rileva in seguito il datore di lavoro del contribuente, l’autorità di
tassazione dovrà pure tener conto della circostanza che proprio l’importo
indicato (fr. 4'829.–) è poi stato rimborsato al ricorrente nel corso del 2011.
Considerandi
2.
2.1.
In
secondo luogo, i ricorrenti contestano il reddito della sostanza immobiliare
degli appartamenti di loro proprietà a __________. Mentre i contribuenti hanno
attribuito ad un appartamento un valore locativo di fr. 11'000.– ed all’altro
uno di fr. 15'000.–, indicando per entrambi “uso proprio”, l’Ufficio di tassazione
ha elevato il reddito complessivo, dapprima, a fr. 40'700.– e poi, in seguito a
reclamo, a fr. 41'900.–. Dalla motivazione si apprende che, al valore locativo
precedentemente dichiarato per l’appartamento occupato dai contribuenti stessi
(fr. 16’700.–), l’Ufficio ha aggiunto il canone di locazione risultante da due
contratti conclusi proprio all’inizio del 2009 con le loro figlie __________
(fr. 13'200.–) e __________ (fr. 12'000.–), rispettivamente per la locazione di
un appartamento al secondo piano e di uno al terzo piano.
2.2
Secondo
gli articoli 20 cpv. 1 lett. a LT e 21 cpv. 1 lett. a LIFD, sono
imponibili quali redditi della sostanza immobiliare i proventi dalla locazione,
dall’affitto, dall’usufrutto o da altro godimento.
Inoltre,
per gli articoli 20 cpv. 1 lett. b LT e 21 cpv. 1 lett. b LIFD, è
imponibile quale reddito della sostanza immobiliare il valore locativo
di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo
gratuito. Le normative cantonale e federale si differenziano fra loro quanto
alle modalità di calcolo del valore locativo.
L’art. 21 cpv. 2 LIFD
precisa, infatti, che il valore locativo viene stabilito tenendo conto delle
condizioni locali usuali e dell’utilizzazione effettiva dell’abitazione al domicilio del contribuente.
L’art.
20.
cpv. 2 LT dispone che il valore locativo, tenuto conto della promozione dell’accesso alla proprietà e della previdenza personale, sia stabilito al 60-70 per cento
del valore di mercato delle pigioni. Per il suo calcolo è possibile considerare
in modo adeguato il valore della stima ufficiale.
2.3
Dalla
documentazione agli atti si evince che i ricorrenti sono comproprietari di due
appartamenti in proprietà per piani a __________, precisamente delle PPP n. __________
e __________, corrispondenti a quote rispettivamente di 131‰ (al 2° piano) e di 141‰ (al 4° piano) del fondo base n. __________
RFD di __________. Mentre uno dei due è occupato dagli insorgenti stessi,
l’altro sarebbe abitato dalle figlie. Durante la procedura di reclamo, hanno
prodotto due distinti contratti di locazione, conclusi da RI 1 con le figlie __________
e __________, che menzionano appartamenti di superficie e numero di locali diversi,
situati l’uno al secondo e l’altro al terzo piano. In una lettera del 4 ottobre
2011.
all’Ufficio di tassazione, i contribuenti affermano che l’appartamento da
loro abitato è quello sito al 4° piano, mentre quello del secondo piano sarebbe
abitato dalle figlie, con le seguenti modalità: “__________paga a __________ la
sua parte di affitto, __________ ha l’ordine permanente di versare l’affitto
alla Banca __________ __________
A parte
le incongruenze relative al piano dove è situato uno dei due appartamenti, la
ricostruzione fatta dall’Ufficio di tassazione appare ineccepibile: le figlie
dei ricorrenti si dividono una pigione mensile di 2'100 franchi per
l’appartamento del secondo piano, importo che costituisce reddito della
sostanza immobiliare per i proprietari. La differenza rispetto alla tassazione
del periodo fiscale precedente sta nel fatto che allora l’autorità fiscale
aveva considerato per entrambi gli appartamenti il valore locativo, ritenendo
evidentemente che fossero occupati dai membri della famiglia a titolo gratuito.
Poiché nel periodo fiscale litigioso sono stati conclusi i contratti di locazione
con le figlie, l’autorità fiscale ha sostituito il valore locativo del secondo
appartamento (quello del secondo piano) con la somma delle pigioni pagate dalle
figlie per le rispettive parti dell’appartamento.
In
considerazione del fatto che l’importo corrispondente al reddito
dell’appartamento in discussione è costituito non dal valore locativo bensì dal
canone di locazione pagato dalle inquiline, non si possono tenere in
considerazione le censure proposte nel ricorso, che si fondano sulla vetustà
dell’edificio (risalente al 1972) e sulla qualità delle sue strutture (boiler
per l’acqua calda, finestre con telai in legno) e dell’isolazione.
2.4
Su questo
aspetto, il ricorso deve pertanto essere respinto.
3.
3.1.
Infine,
gli insorgenti contestano il mancato riconoscimento delle deduzioni per spese
professionali. In particolare, lamentano che l’autorità di tassazione, con la
decisione su reclamo, abbia negato la deduzione precedentemente concessa per
spese di trasporto e di doppia economia domestica. L’Ufficio di tassazione
giustifica tale decisione con le informazioni raccolte durante la procedura di
reclamo presso gli stessi contribuenti, che avrebbero riconosciuto che RI 1 “è
stato in malattia a partire dal 1° ottobre 2008 sino alla conclusione del
rapporto di lavoro con la ditta __________ AG di __________”.
3.2
Sia
secondo l'art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:
a) le
spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le
spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a
turni;
c) le
altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
d) le
spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale.
Tra gli
altri costi e spese che non possono essere dedotti rientrano in particolare le
spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b
LIFD).
3.3
È del
tutto evidente che il contribuente non ha dovuto sostenere, nel corso del periodo
fiscale 2009, né spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro
né spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio, dal momento che
non ha esercitato alcuna attività lucrativa.
Mentre
nella decisione di tassazione del 29 dicembre 2010 l’Ufficio di tassazione si
era fondato sull’errata premessa che RI 1 avesse lavorato per almeno parte
dell’anno, nel corso della procedura di reclamo ha dovuto riesaminare la
questione alla luce della richiesta dei contribuenti, che esigevano deduzioni
più elevate. Si è allora rivolto loro, chiedendogli per quale periodo il marito
fosse stato in malattia. Con lettera del 14 settembre 2011, RI 1 ha risposto di essere stato “in malattia a partire dal 1 ottobre 2008 fino al 31 ottobre 2009 (pagamento
da __________). Dal 1 novembre 2009 al 31 dicembre 2009 (pagamento da parte
della __________)”.
Non si
comprende allora come i ricorrenti possano pretendere che vengano ripristinate
le deduzioni che l’Ufficio di tassazione gli aveva riconosciuto sull’errata premessa
che l’incapacità lavorativa fosse durata solo per una parte dell’anno.
L’autorità
fiscale ha già mostrato notevole generosità ammettendo comunque la deduzione
forfetaria delle “altre spese necessarie per l’esercizio della professione”.
4.
Il
ricorso è dunque accolto limitatamente alla commisurazione del reddito del
lavoro. La tassa di giustizia e le spese processuali sono conseguentemente
poste a carico dei ricorrenti nella misura della loro soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 26 ottobre 2011 è riformata nel senso
che il reddito dell’attività lucrativa dipendente principale di RI 1 è ridotto
a fr. 120'259.–.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un
totale di fr. 900.–
sono a
carico dei ricorrenti nella misura di due terzi (fr. 600.–).
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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