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Decisione

80.2011.157

Reddito della sostanza immobiliare: contratto di locazione con le proprie figlie, reddito superiore al valore locativo teorico, imposizione pigione effettiva

23 gennaio 2012Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 ha lavorato alle dipendenze della __________ AG di __________, fino al 31 ottobre 2009.

Notificando

al contribuente ed alla moglie RI 2 la tassazione IC/IFD 2009, con decisione

del 29 dicembre 2010, l’Ufficio di tassazione di Biasca commisurava il reddito

imponibile in fr. 158'300.– per l’IC ed in fr. 163'700.– per l’IFD.

B. I

contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 21 gennaio

2011, contestando la commisurazione del reddito dell’attività accessoria di

amministratore condominiale del marito, la misura del reddito immobiliare come

pure la mancata deduzione di diverse spese professionali.

Con una

successiva lettera del 21 febbraio 2011, RI 1 chiedeva anche di rettificare il

reddito dell’attività lucrativa principale, adducendo che il certificato di

salario conteneva degli errori.

Nel corso

dell’istruzione del reclamo, l’Ufficio di tassazione chiedeva diversa documentazione

ai reclamanti, che rispondevano con lettere del 14 settembre e 4 ottobre 2011.

C. L’autorità

fiscale accoglieva parzialmente il reclamo con decisione del 26 ottobre 2011.

Per

quanto attiene al reddito dell’attività principale, osservava che il

certificato di salario era esatto, mentre “la documentazione trasmessa in sede

di reclamo risulta essere quella che il datore di lavoro ha allestito per l’AVS

alfine di renderla attenta sul versamento di indennità di malattia per il

relativo calcolo dei contributi sociali”.

In merito

all’attività accessoria, riduceva il reddito da fr. 21'000.– a fr. 15'000.–

netti, “in mancanza di documentazione attendibile e al netto di eventuali

contributi AVS quale indipendente”.

Il

reddito immobiliare veniva per contro elevato da 49'600.– a fr. 50'800.–, con

riferimento in particolare ai contratti di locazione presentati nel corso della

procedura di reclamo.

Quanto

alle spese professionali, l’Ufficio di tassazione le riduceva da fr. 7'300.– a

fr. 2'500.–, “in quanto come da comunicazione datata 14 settembre 2011 il

contribuente è stato in malattia a partire dal 1° ottobre 2008 sino alla

conclusione del rapporto di lavoro con la ditta __________ AG di __________”.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 contestano

dapprima la commisurazione del reddito della sostanza immobiliare, non adeguato

alla vetustà dello stabile. Ribadiscono quindi che a loro avviso il certificato

di salario rilasciato al marito dalla__________ AG sarebbe errato. Infine,

lamentano la riduzione delle spese professionali rispetto alla prima decisione

di tassazione.

Nelle sue

osservazioni del 22 novembre 2011, l’Ufficio di tassazione di Biasca propone di

respingere il ricorso. In relazione al reddito immobiliare, argomenta di aver

semplicemente aggiunto a quanto già precedentemente imposto la pigione incassata

per la locazione di due appartamenti, secondo i contratti prodotti durante la

procedura di reclamo. ribadisce poi che, “da informazioni assunte presso il

datore di lavoro”, il certificato di salario sarebbe esatto. Infine, rileva che

è stato lo stesso contribuente ad affermare di essere stato “per tutto il 2009

impossibilitato a seguito malattia a svolgere la sua attività quale

dipendente”, cosa che esclude ogni spesa professionale.

Diritto

1. Una

prima contestazione si riferisce, come detto, alla misura del reddito

dell’attività lucrativa principale di RI 1. Mentre l’autorità fiscale,

basandosi sul certificato di salario, ha imposto un reddito netto di fr. 124'514.–,

i ricorrenti sostengono che lo stipendio effettivo ammonti a fr. 120'259.20,

come risulta dalle buste paga dei mesi da gennaio a ottobre del 2009.

In sede

di istruzione del ricorso, questa Camera si è rivolta al datore di lavoro per

delucidare tale aspetto.

Con

scritto del 6 gennaio 2011, la __________ AG ha riconosciuto che il certificato

di salario rilasciato all’insorgente contiene un errore: i contributi AVS/AI,

trattenuti dalle indennità giornaliere per malattia versategli nei mesi da

febbraio a ottobre 2009, per un totale di fr. 4'829.–, non sarebbero stati

dedotti dallo stipendio indicato sull’attestazione fiscale. Alla lettera in

questione, la __________ AG ha dunque allegato un nuovo certificato di salario,

dal quale risulta uno stipendio netto per il 2009 di fr. 120'259.–.

Su tale

aspetto il ricorso può pertanto essere accolto.

Come

peraltro rileva in seguito il datore di lavoro del contribuente, l’autorità di

tassazione dovrà pure tener conto della circostanza che proprio l’importo

indicato (fr. 4'829.–) è poi stato rimborsato al ricorrente nel corso del 2011.

Considerandi

2.

2.1.

In

secondo luogo, i ricorrenti contestano il reddito della sostanza immobiliare

degli appartamenti di loro proprietà a __________. Mentre i contribuenti hanno

attribuito ad un appartamento un valore locativo di fr. 11'000.– ed all’altro

uno di fr. 15'000.–, indicando per entrambi “uso proprio”, l’Ufficio di tassazione

ha elevato il reddito complessivo, dapprima, a fr. 40'700.– e poi, in seguito a

reclamo, a fr. 41'900.–. Dalla motivazione si apprende che, al valore locativo

precedentemente dichiarato per l’appartamento occupato dai contribuenti stessi

(fr. 16’700.–), l’Ufficio ha aggiunto il canone di locazione risultante da due

contratti conclusi proprio all’inizio del 2009 con le loro figlie __________

(fr. 13'200.–) e __________ (fr. 12'000.–), rispettivamente per la locazione di

un appartamento al secondo piano e di uno al terzo piano.

2.2

Secondo

gli articoli 20 cpv. 1 lett. a LT e 21 cpv. 1 lett. a LIFD, sono

imponibili quali redditi della sostanza immobiliare i proventi dalla locazione,

dall’affitto, dall’usufrutto o da altro godimento.

Inoltre,

per gli articoli 20 cpv. 1 lett. b LT e 21 cpv. 1 lett. b LIFD, è

imponibile quale reddito della sostanza immobiliare il valore locativo

di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo

gratuito. Le normative cantonale e federale si differenziano fra loro quanto

alle modalità di calcolo del valore locativo.

L’art. 21 cpv. 2 LIFD

precisa, infatti, che il valore locativo viene stabilito tenendo conto delle

condizioni locali usuali e dell’utilizzazione effettiva dell’abitazione al domicilio del contribuente.

L’art.

20.

cpv. 2 LT dispone che il valore locativo, tenuto conto della promozione dell’accesso alla proprietà e della previdenza personale, sia stabilito al 60-70 per cento

del valore di mercato delle pigioni. Per il suo calcolo è possibile considerare

in modo adeguato il valore della stima ufficiale.

2.3

Dalla

documentazione agli atti si evince che i ricorrenti sono comproprietari di due

appartamenti in proprietà per piani a __________, precisamente delle PPP n. __________

e __________, corrispondenti a quote rispettivamente di 131‰ (al 2° piano) e di 141‰ (al 4° piano) del fondo base n. __________

RFD di __________. Mentre uno dei due è occupato dagli insorgenti stessi,

l’altro sarebbe abitato dalle figlie. Durante la procedura di reclamo, hanno

prodotto due distinti contratti di locazione, conclusi da RI 1 con le figlie __________

e __________, che menzionano appartamenti di superficie e numero di locali diversi,

situati l’uno al secondo e l’altro al terzo piano. In una lettera del 4 ottobre

2011.

all’Ufficio di tassazione, i contribuenti affermano che l’appartamento da

loro abitato è quello sito al 4° piano, mentre quello del secondo piano sarebbe

abitato dalle figlie, con le seguenti modalità: “__________paga a __________ la

sua parte di affitto, __________ ha l’ordine permanente di versare l’affitto

alla Banca __________ __________

A parte

le incongruenze relative al piano dove è situato uno dei due appartamenti, la

ricostruzione fatta dall’Ufficio di tassazione appare ineccepibile: le figlie

dei ricorrenti si dividono una pigione mensile di 2'100 franchi per

l’appartamento del secondo piano, importo che costituisce reddito della

sostanza immobiliare per i proprietari. La differenza rispetto alla tassazione

del periodo fiscale precedente sta nel fatto che allora l’autorità fiscale

aveva considerato per entrambi gli appartamenti il valore locativo, ritenendo

evidentemente che fossero occupati dai membri della famiglia a titolo gratuito.

Poiché nel periodo fiscale litigioso sono stati conclusi i contratti di locazione

con le figlie, l’autorità fiscale ha sostituito il valore locativo del secondo

appartamento (quello del secondo piano) con la somma delle pigioni pagate dalle

figlie per le rispettive parti dell’appartamento.

In

considerazione del fatto che l’importo corrispondente al reddito

dell’appartamento in discussione è costituito non dal valore locativo bensì dal

canone di locazione pagato dalle inquiline, non si possono tenere in

considerazione le censure proposte nel ricorso, che si fondano sulla vetustà

dell’edificio (risalente al 1972) e sulla qualità delle sue strutture (boiler

per l’acqua calda, finestre con telai in legno) e dell’isolazione.

2.4

Su questo

aspetto, il ricorso deve pertanto essere respinto.

3.

3.1.

Infine,

gli insorgenti contestano il mancato riconoscimento delle deduzioni per spese

professionali. In particolare, lamentano che l’autorità di tassazione, con la

decisione su reclamo, abbia negato la deduzione precedentemente concessa per

spese di trasporto e di doppia economia domestica. L’Ufficio di tassazione

giustifica tale decisione con le informazioni raccolte durante la procedura di

reclamo presso gli stessi contribuenti, che avrebbero riconosciuto che RI 1 “è

stato in malattia a partire dal 1° ottobre 2008 sino alla conclusione del

rapporto di lavoro con la ditta __________ AG di __________”.

3.2

Sia

secondo l'art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:

a) le

spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

b) le

spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a

turni;

c) le

altre spese necessarie per l'esercizio della professione;

d) le

spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale.

Tra gli

altri costi e spese che non possono essere dedotti rientrano in particolare le

spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b

LIFD).

3.3

È del

tutto evidente che il contribuente non ha dovuto sostenere, nel corso del periodo

fiscale 2009, né spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro

né spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio, dal momento che

non ha esercitato alcuna attività lucrativa.

Mentre

nella decisione di tassazione del 29 dicembre 2010 l’Ufficio di tassazione si

era fondato sull’errata premessa che RI 1 avesse lavorato per almeno parte

dell’anno, nel corso della procedura di reclamo ha dovuto riesaminare la

questione alla luce della richiesta dei contribuenti, che esigevano deduzioni

più elevate. Si è allora rivolto loro, chiedendogli per quale periodo il marito

fosse stato in malattia. Con lettera del 14 settembre 2011, RI 1 ha risposto di essere stato “in malattia a partire dal 1 ottobre 2008 fino al 31 ottobre 2009 (pagamento

da __________). Dal 1 novembre 2009 al 31 dicembre 2009 (pagamento da parte

della __________)”.

Non si

comprende allora come i ricorrenti possano pretendere che vengano ripristinate

le deduzioni che l’Ufficio di tassazione gli aveva riconosciuto sull’errata premessa

che l’incapacità lavorativa fosse durata solo per una parte dell’anno.

L’autorità

fiscale ha già mostrato notevole generosità ammettendo comunque la deduzione

forfetaria delle “altre spese necessarie per l’esercizio della professione”.

4.

Il

ricorso è dunque accolto limitatamente alla commisurazione del reddito del

lavoro. La tassa di giustizia e le spese processuali sono conseguentemente

poste a carico dei ricorrenti nella misura della loro soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 26 ottobre 2011 è riformata nel senso

che il reddito dell’attività lucrativa dipendente principale di RI 1 è ridotto

a fr. 120'259.–.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 800.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un

totale di fr. 900.–

sono a

carico dei ricorrenti nella misura di due terzi (fr. 600.–).

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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