80.2011.158
Deduzioni sociali: persona bisognosa a carico, disoccupazione senza fonti di reddito, onere della prova dei costi assunti, definizione dello stato di bisogno
9 luglio 2012Italiano14 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
80.2011.158
Data decisione, Autorità:
09.07.2012, CDT
Titolo:
Deduzioni sociali: persona bisognosa a carico, disoccupazione senza fonti di reddito, onere della prova dei costi assunti, definizione dello stato di bisogno
DEDUZIONE SOCIALE
art. 213 cpv. 1 let. b LIFD
art. 34 cpv. 1 let. b LT
Incarto n.
80.2011.158
Lugano
9 luglio 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
RI 2
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 17 novembre 2011 contro la decisione del
19 ottobre 2011 in materia di IC e IFD 2009.
Fatti
A. RI 1,
di professione impiegato di banca, è coniugato con RI 2, casalinga. Con loro
vive il fratello del marito, __________, nato nel 1947.
Nella
dichiarazione fiscale 2009, i contribuenti chiedevano di essere ammessi alla
deduzione per persona bisognosa a carico, di fr. 10'900.– per l’IC e di fr.
6'100.– per l’IFD, precisando che il fratello del marito, seppure in buona
salute, non esercitava più nessuna attività lucrativa e non poteva nemmeno
contare su altre entrate.
B. Notificando
loro la tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 23 febbraio 2011, l’Ufficio
di tassazione di Locarno negava la deduzione richiesta, spiegando nella
motivazione allegata che “una persona può essere riconosciuta come persona bisognosa
a carico solo se si può provare di sostenerla finanziariamente”.
C. I
contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 21 marzo 2011,
nel quale ribadivano che __________ non esercitava nessuna attività lucrativa e
non percepiva nemmeno alcuna indennità di disoccupazione.
Con
lettera del 13 settembre 2011, l’autorità di tassazione si rivolgeva direttamente
ai coniugi __________, invitandoli a fornire la prova dell’incapacità lavorativa
del fratello del marito (certificato medico, ecc.) e una distinta dei costi sostenuti
per il suo mantenimento.
In
risposta, con scritto del 30 settembre 2011, i contribuenti si limitavano a
sostenere, da un lato, che per gli ultra sessantenni è notoriamente difficile
trovare un posto di lavoro e, dall’altro, che le spese a loro carico erano
quelle necessarie a qualsiasi persona per vivere.
D. L’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 19 ottobre 2011. L’autorità spiegava
anzitutto che la deduzione sociale in discussione presupponeva un’incapacità al
guadagno, da intendersi quale conseguenza di un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Aggiungeva poi
che i contribuenti non avevano prodotto la documentazione richiesta con lettera
del 13 settembre 2011.
E. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 postulano
nuovamente la concessione della deduzione sociale per persona bisognosa a
carico, ponendo l’accento sull’impegno e sull’aiuto economico profuso a favore
del fratello del marito.
Diritto
1. 1.1.
Per
l’imposta cantonale, l’art. 34 cpv. 1 lett. b LT prevede una deduzione
per sostentamento di un importo da 5'600 a 10'900 franchi al massimo, dal reddito netto, per ogni persona residente in Svizzera, totalmente o parzialmente
incapace di esercitare un’attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente
provvede, comprovatamente, per un importo di almeno 5'600 franchi; questa
deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già
accordata la deduzione giusta la lettera a.
Analogamente,
per l’imposta federale diretta, l’art. 213 cpv. 1 lett. b LIFD prevede
la deducibilità dal reddito netto di un importo di 6'100 franchi per ogni
persona totalmente o parzialmente incapace di esercitare un’attività lucrativa,
al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l’aiuto uguagli almeno
l’importo della deduzione; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per
i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a.
1.2.
Come
risulta dal testo della legge, la deduzione per persona bisognosa a carico è
ammessa soltanto se l’aiuto è almeno pari o supera l’importo annuo della
deduzione (decisione CDT n. 80.2001.80 del 27 giugno 2001; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995,
p. 149; Circolare n. 18/2009 della
Divisione delle contribuzioni, cifra 3.1, p. 5). Se l’aiuto non raggiunge
almeno l’importo della deduzione concessa dalla legge, non può nemmeno essere
concessa una deduzione ridotta (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 50 ad art. 213 LIFD, p. 1647; Baumgartner,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol.
I/2a, 2ª ediz., Basilea 2008, n. 28 ad art. 213 LIFD, p. 589). In altre
parole, contributi per un importo inferiore a quello della deduzione sono irrilevanti
per la deduzione stessa (Bosshard/Bosshard/Lüdin,
Sozialabzüge und Steuertarife im schweizerischen Steurrecht, Zurigo 2000, p.
196).
1.3.
Diversamente dalla LIFD,
la LT pone alla deduzione un’ulteriore condizione. Per la LT infatti la
deduzione sarà concessa soltanto se la persona, totalmente o parzialmente
incapace di esercitare attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente
provvede, è residente in Svizzera (cfr. art. 34 cpv. 1 lett. b LT; Messaggio del Consiglio di Stato n. 4169
del 13 ottobre 1993, p. 36; inoltre decisione CDT n. 80.2003.24 del 10 aprile
2003).
1.4.
Secondo la lettera sia
della norma cantonale che di quella federale, non basta che la persona
assistita sia bisognosa, ma occorre che sia totalmente o parzialmente incapace
di esercitare attività lucrativa (“erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsfähige
Person”). La nozione di incapacità lucrativa, totale o parziale, allude
alla definizione della nozione di invalidità mutuata dal diritto delle assicurazioni
sociali e comune a diverse leggi: LAI, LAINF, LAM, LAMal, LPP. Essa sta
sostanzialmente a significare che la persona bisognosa d’aiuto deve essere
limitata nella sua capacità di guadagno a seguito di infermità congenita,
malattia, infortunio (cfr. ad es. art. 4 LAI) o comunque, più in generale, di impedimenti
di ordine fisico o psichico.
La dottrina e la
giurisprudenza più recente è invero più generosa al riguardo. Una capacità di guadagno limitata è stata, per esempio, riconosciuta
come obiettivamente fondata nel caso di una madre sola che deve accudire i
propri figli in tenera età (Bosshard/Bosshard/Lüdin,
op. cit., p. 195; decisione CDT n. 80.2003.24 del 10 aprile 2003) oppure
di una persona adulta che si trova ancora in formazione. Per contro, l’assenza
di lavoro in quanto tale non giustifica da sola la necessità di aiuto. Essa deve
essere dovuta all’età avanzata, a infermità o a incapacità di guadagno per
altri motivi oggettivi e duraturi (Richner/Frei/
Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 70 ad art. 213 LIFD, p. 1651; inoltre
decisione CDT n. 80.97.8 del 20 febbraio 1997, in: RDAT II-1997 n. 8t).
1.5.
Oltre al requisito della
parziale o totale incapacità di esercitare un’attività lucrativa, la legge
subordina, in sintonia con la precedente prassi, la concessione della deduzione
all’ulteriore condizione che la persona assistita non disponga di un reddito e
di una sostanza sufficienti a provvedere al proprio mantenimento e che
abbisogni perciò di un aiuto economico che raggiunga almeno l’entità della
deduzione (Agner/Jung/Steinmann,
op. cit., p. 149; inoltre decisione CDT n. 80.95.122 del 15 settembre 1995, in:
RDAT I-1996 n. 11t).
Per
stabilire se una persona si trovi in tale stato, ovvero non sia più in grado di
mantenersi, occorre riferirsi, secondo la vecchia giurisprudenza di questa
Camera, alla tabella del minimo d’esistenza stabilita
dalla Camera esecuzioni e fallimenti del Tribunale d’appello (decisione CDT n.
80.95.122 del 15 settembre 1995, in: RDAT I-1996 n. 11t; inoltre RF 1983 p.
491).
In altre
parole, la quantificazione del bisogno va valutata secondo criteri obiettivi e
non da un punto di vista soggettivo. La dottrina più recente si domanda nondimeno
se all’applicazione del minimo esistenziale in materia esecutiva, che richiede
calcoli talvolta problematici, non siano da preferire criteri più schematici,
come per esempio la fissazione dei limiti di reddito imponibile o di sostanza
imponibile al di sopra dei quali il bisogno deve essere negato. Il Canton Berna
pone questo limite a fr. 16'000.– di reddito netto o a fr. 50'000.– di sostanza
netta. Il Canton Zurigo, dal canto suo, a fr. 13'000.– di reddito netto e a fr.
46'000.– di sostanza imponibile per le persone sole e a fr. 19'000.– di reddito
netto e a fr. 92'000.– di sostanza imponibile per le persone coniugate (Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter, op. cit.,
n. 66 ad art. 213 LIFD, p. 1650; Locher, Kommentar zum DBG, Therwil/Basel 2001, p. 883).
1.6.
La deduzione per persone bisognose a carico può infine essere concessa solo nella misura in cui la
capacità economica del contribuente che la fa valere sia effettivamente
diminuita dalle spese sostenute. La funzione delle deduzioni sociali è in
effetti proprio quella di tener conto della situazione economica personale del
contribuente, al fine di avvicinarsi il più possibile alla capacità
contributiva soggettiva (Blumenstein/Locher,
System des Steuerrechts, Zurigo 1992, p. 212; decisione CDT n. 80.95.122 del 15
settembre 1995, in: RDAT I-1996 n. 11t).
Trattandosi
di un elemento che concorre ad escludere o ridurre il debito verso l’erario,
l’onere della prova dei costi assunti a favore della persona bisognosa incombe
di principio al contribuente (Jacques,
in: Yersin/Noël [a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 45 ad art. 213 LIFD, p. 1689).
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso
in esame, come visto, l’Ufficio di tassazione di Locarno ha negato ai ricorrenti
la postulata deduzione di fr. 10'900.− per l’IC e di fr. 6'100.− per l’IFD, sostenendo anzitutto che questi ultimi non avrebbero
comprovato l’incapacità al lavoro di __________.
2.2
Come esposto in precedenza
(cfr. punto 1.4.) e come ripreso anche nella decisione qui impugnata, la nozione
di incapacità lucrativa, totale o parziale, allude alla definizione di
invalidità mutuata dal diritto delle assicurazioni sociali e comune a diverse
leggi: LAI, LAINF, LAM, LAMal, LPP. Contrariamente a quanto
sembra sostenere l’autorità di tassazione, essa non deve tuttavia necessariamente
trarre origine da impedimenti di ordine fisico o psichico, ma può essere
dovuta anche ad altri motivi oggettivi e duraturi, tra i quali figura in
particolare l’età avanzata della persona assistita. È del
resto notorio che la ricerca di un nuovo posto di lavoro diventa sempre più
difficile con il passare degli anni, anche se il lavoratore si mantiene in
buona salute e professionalmente motivato.
2.3
Certo, la
dottrina ritiene che un’incapacità lucrativa totale si possa presumere,
di regola, unicamente con il conseguimento dell’età della pensione (Bosshard/Bosshard/ Lüdin, op. cit., p.
188). A sostegno della tesi dei ricorrenti potrebbe però entrare in linea di
considerazione un’incapacità lucrativa parziale, dal momento
che __________, nato nel 1947, nel periodo fiscale qui in esame aveva ormai superato
i sessant’anni.
A questo
proposito, tanto la prassi dell’autorità fiscale quanto la dottrina ammettono
che sia adempiuto il requisito della capacità lucrativa limitata quando una
persona, a causa della sua disoccupazione, non è in grado di conseguire un
reddito lucrativo sufficiente per vivere. Poiché non è determinante la
disoccupazione in sé ma piuttosto lo stato di bisogno finanziario che ne dipende, una persona non si considera tuttavia bisognosa fintantoché può percepire
indennità di disoccupazione o prestazioni assimilabili: lo diventa invece nel
momento in cui non può più ricevere simili aiuti, nel qual caso è adempiuto, di
principio, anche il requisito della durevolezza dello stato di bisogno (Bosshard/Bosshard/ Lüdin, op. cit., p. 192).
2.4
Dagli atti di causa emerge unicamente che __________ godeva ancora di buona salute ma da
ormai diversi anni non esercitava più nessuna attività lucrativa. Altro non
si sa.
Non si conosce in
particolare quando e in quali circostanze ha perso il proprio impiego; non è
dato sapere se abbia nel frattempo perlomeno cercato di rientrare nel mondo del
lavoro; non è infine stato chiarito se abbia inoltrato una domanda di disoccupazione
alle competenti autorità, né tanto meno risulta dagli atti che il relativo
diritto fosse già esaurito.
2.5
Ora, l’indigenza
finanziaria della persona assistita va giudicata secondo criteri oggettivi e
non in funzione delle sue necessità soggettive. Non v’è in particolare necessità
di mantenimento quando la persona bisognosa volontariamente e senza motivi
costrittivi rinuncia al raggiungimento di un’entrata sufficiente (la cosiddetta
indigenza soggettiva dovuta, per esempio, all’abbandono di un posto di lavoro,
al rifiuto di indennità di disoccupazione o prestazioni assimilbili).
Nel
rispetto della massima ufficiale e del principio inquisitorio che vige nella
procedura fiscale, spettava però all’autorità di tassazione il dovere di chiarire
d’ufficio tali fatti. Del resto, sulla base della sola missiva del 13 settembre
2011, con la quale i contribuenti venivano invitati a comprovare l’incapacità
lavorativa del fratello (tramite certifico medico, ecc.), non si poteva certo
pretendere che gli stessi fornissero indicazioni in merito alla professione di __________
ed alle circostanze della perdita del suo impiego.
3.
3.1.
L’Ufficio
di tassazione di Locarno ha inoltre negato ai ricorrenti la postulata deduzione
sociale sulla base di un secondo ordine di idee, sottolineando che difetterebbe
in ogni caso la prova dei costi effettivamente sostenuti per il mantenimento
del fratello.
3.2
Certo, in
applicazione analogica della regola generale prevista
dall’art. 8 CC, la prova dei costi assunti a favore della persona bisognosa
incombe ai contribuenti. Se, di principio, occorre presentare all’autorità di
tassazione le necessarie pezze giustificative, un simile onere diventa però superfluo
e finanche eccessivo se dall’insieme delle circostanze emerge in modo chiaro e
univoco che i contribuenti provvedono effettivamente al sostentamento della
persona bisognosa (Bosshard/Bosshard/
Lüdin, op. cit., p. 197). In questo senso si esprime
anche la nuova Circolare della Divisione delle contribuzioni, secondo cui la
deduzione in discussione è ammessa se il contribuente prova o perlomeno rende plausibile
di aver speso almeno il minimo previsto dall’art. 34 cpv. 1 lett. b LT (Circolare cit., cifra
3.
, p. 6).
Come
esposto in narrativa, __________ vive sotto lo stesso tetto dei contribuenti da
ormai diversi anni, per cui non v’è dubbio che la richiesta dell’autorità di
tassazione di produrre una distinta di tutti i costi sostenuti per il suo mantenimento
si palesa quanto meno eccessiva. Da approfondire rimane piuttosto la condizione
di bisogno del fratello, e meglio la disponibilità di redditi o sostanza
sufficienti per provvedere autonomamente al proprio sostentamento. Dagli atti
di causa pare infatti che lo stesso poteva contare, al 31 dicembre 2009, di un
capitale a risparmio di complessivi fr. 22'431.–.
3.3
Come
esposto in precedenza, per stabilire il bisogno di una persona si può rinviare
al minimo d’esistenza valido in materia esecutiva oppure optare per un criterio
maggiormente schematico (Locher,
op. cit., n. 59 ad art. 35 LIFD, p. 883), sull’esempio di quanto fatto nel
Canton Berna e Zurigo (cfr. punto 1.5.).
A questa
Camera non è noto se la Divisione delle contribuzioni abbia adottato una prassi
fondata su determinati limiti di reddito o di sostanza imponibile al di sopra
dei quali il bisogno deve essere negato, a dipendenza dell’adempimento degli
altri requisiti posti alla concessione della deduzione per persona bisognosa a
carico. In questa sede ci si limita ad osservare che l’eventuale constatazione
di un consumo dei capitali a risparmio durante il periodo fiscale qui in esame
influenzerebbe inevitabilmente la concessione della deduzione sociale in
discussione, che presuppone tra l’altro una diminuzione della capacità
contributiva dei contribuenti che la fanno valere (cfr. punto 1.6.).
4.
Alla
luce di tutte le argomentazioni esposte, a questa Camera non resta quindi che annullare
la decisione impugnata e rinviare gli atti all’Ufficio di tassazione, perché
proceda agli accertamenti sopra descritti (cfr. punti 2.4. e 3.3.), intraprendendo
in particolare una verifica incrociata delle dichiarazioni fiscali dei
ricorrenti e di __________.
Visto
l’esito del gravame, non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. La
decisone su reclamo del 19 ottobre 2011 è annullata e gli atti sono rinviati
all’ufficio di tassazione di Locarno per una nuova decisione, dopo gli
accertamenti indicati.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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