Lexipedia

Decisione

80.2011.158

Deduzioni sociali: persona bisognosa a carico, disoccupazione senza fonti di reddito, onere della prova dei costi assunti, definizione dello stato di bisogno

9 luglio 2012Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

di professione impiegato di banca, è coniugato con RI 2, casalinga. Con loro

vive il fratello del marito, __________, nato nel 1947.

Nella

dichiarazione fiscale 2009, i contribuenti chiedevano di essere ammessi alla

deduzione per persona bisognosa a carico, di fr. 10'900.– per l’IC e di fr.

6'100.– per l’IFD, precisando che il fratello del marito, seppure in buona

salute, non esercitava più nessuna attività lucrativa e non poteva nemmeno

contare su altre entrate.

B. Notificando

loro la tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 23 febbraio 2011, l’Ufficio

di tassazione di Locarno negava la deduzione richiesta, spiegando nella

motivazione allegata che “una persona può essere riconosciuta come persona bisognosa

a carico solo se si può provare di sostenerla finanziariamente”.

C. I

contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 21 marzo 2011,

nel quale ribadivano che __________ non esercitava nessuna attività lucrativa e

non percepiva nemmeno alcuna indennità di disoccupazione.

Con

lettera del 13 settembre 2011, l’autorità di tassazione si rivolgeva direttamente

ai coniugi __________, invitandoli a fornire la prova dell’incapacità lavorativa

del fratello del marito (certificato medico, ecc.) e una distinta dei costi sostenuti

per il suo mantenimento.

In

risposta, con scritto del 30 settembre 2011, i contribuenti si limitavano a

sostenere, da un lato, che per gli ultra sessantenni è notoriamente difficile

trovare un posto di lavoro e, dall’altro, che le spese a loro carico erano

quelle necessarie a qualsiasi persona per vivere.

D. L’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 19 ottobre 2011. L’autorità spiegava

anzitutto che la deduzione sociale in discussione presupponeva un’incapacità al

guadagno, da intendersi quale conseguenza di un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Aggiungeva poi

che i contribuenti non avevano prodotto la documentazione richiesta con lettera

del 13 settembre 2011.

E. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 postulano

nuovamente la concessione della deduzione sociale per persona bisognosa a

carico, ponendo l’accento sull’impegno e sull’aiuto economico profuso a favore

del fratello del marito.

Diritto

1. 1.1.

Per

l’imposta cantonale, l’art. 34 cpv. 1 lett. b LT prevede una deduzione

per sostentamento di un importo da 5'600 a 10'900 franchi al massimo, dal reddito netto, per ogni persona residente in Svizzera, totalmente o parzialmente

incapace di esercitare un’attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente

provvede, comprovatamente, per un importo di almeno 5'600 franchi; questa

deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già

accordata la deduzione giusta la lettera a.

Analogamente,

per l’imposta federale diretta, l’art. 213 cpv. 1 lett. b LIFD prevede

la deducibilità dal reddito netto di un importo di 6'100 franchi per ogni

persona totalmente o parzialmente incapace di esercitare un’attività lucrativa,

al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l’aiuto uguagli almeno

l’importo della deduzione; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per

i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a.

1.2.

Come

risulta dal testo della legge, la deduzione per persona bisognosa a carico è

ammessa soltanto se l’aiuto è almeno pari o supera l’importo annuo della

deduzione (decisione CDT n. 80.2001.80 del 27 giugno 2001; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995,

p. 149; Circolare n. 18/2009 della

Divisione delle contribuzioni, cifra 3.1, p. 5). Se l’aiuto non raggiunge

almeno l’importo della deduzione concessa dalla legge, non può nemmeno essere

concessa una deduzione ridotta (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 50 ad art. 213 LIFD, p. 1647; Baumgartner,

in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol.

I/2a, 2ª ediz., Basilea 2008, n. 28 ad art. 213 LIFD, p. 589). In altre

parole, contributi per un importo inferiore a quello della deduzione sono irrilevanti

per la deduzione stessa (Bosshard/Bosshard/Lüdin,

Sozialabzüge und Steuertarife im schweizerischen Steurrecht, Zurigo 2000, p.

196).

1.3.

Diversamente dalla LIFD,

la LT pone alla deduzione un’ulteriore condizione. Per la LT infatti la

deduzione sarà concessa soltanto se la persona, totalmente o parzialmente

incapace di esercitare attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente

provvede, è residente in Svizzera (cfr. art. 34 cpv. 1 lett. b LT; Messaggio del Consiglio di Stato n. 4169

del 13 ottobre 1993, p. 36; inoltre decisione CDT n. 80.2003.24 del 10 aprile

2003).

1.4.

Secondo la lettera sia

della norma cantonale che di quella federale, non basta che la persona

assistita sia bisognosa, ma occorre che sia totalmente o parzialmente incapace

di esercitare attività lucrativa (“erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsfähige

Person”). La nozione di incapacità lucrativa, totale o parziale, allude

alla definizione della nozione di invalidità mutuata dal diritto delle assicurazioni

sociali e comune a diverse leggi: LAI, LAINF, LAM, LAMal, LPP. Essa sta

sostanzialmente a significare che la persona bisognosa d’aiuto deve essere

limitata nella sua capacità di guadagno a seguito di infermità congenita,

malattia, infortunio (cfr. ad es. art. 4 LAI) o comunque, più in generale, di impedimenti

di ordine fisico o psichico.

La dottrina e la

giurisprudenza più recente è invero più generosa al riguardo. Una capacità di guadagno limitata è stata, per esempio, riconosciuta

come obiettivamente fondata nel caso di una madre sola che deve accudire i

propri figli in tenera età (Bosshard/Bosshard/Lüdin,

op. cit., p. 195; decisione CDT n. 80.2003.24 del 10 aprile 2003) oppure

di una persona adulta che si trova ancora in formazione. Per contro, l’assenza

di lavoro in quanto tale non giustifica da sola la necessità di aiuto. Essa deve

essere dovuta all’età avanzata, a infermità o a incapacità di guadagno per

altri motivi oggettivi e duraturi (Richner/Frei/

Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 70 ad art. 213 LIFD, p. 1651; inoltre

decisione CDT n. 80.97.8 del 20 febbraio 1997, in: RDAT II-1997 n. 8t).

1.5.

Oltre al requisito della

parziale o totale incapacità di esercitare un’attività lucrativa, la legge

subordina, in sintonia con la precedente prassi, la concessione della deduzione

all’ulteriore condizione che la persona assistita non disponga di un reddito e

di una sostanza sufficienti a provvedere al proprio mantenimento e che

abbisogni perciò di un aiuto economico che raggiunga almeno l’entità della

deduzione (Agner/Jung/Steinmann,

op. cit., p. 149; inoltre decisione CDT n. 80.95.122 del 15 settembre 1995, in:

RDAT I-1996 n. 11t).

Per

stabilire se una persona si trovi in tale stato, ovvero non sia più in grado di

mantenersi, occorre riferirsi, secondo la vecchia giurisprudenza di questa

Camera, alla tabella del minimo d’esistenza stabilita

dalla Camera esecuzioni e fallimenti del Tribunale d’appello (decisione CDT n.

80.95.122 del 15 settembre 1995, in: RDAT I-1996 n. 11t; inoltre RF 1983 p.

491).

In altre

parole, la quantificazione del bisogno va valutata secondo criteri obiettivi e

non da un punto di vista soggettivo. La dottrina più recente si domanda nondimeno

se all’applicazione del minimo esistenziale in materia esecutiva, che richiede

calcoli talvolta problematici, non siano da preferire criteri più schematici,

come per esempio la fissazione dei limiti di reddito imponibile o di sostanza

imponibile al di sopra dei quali il bisogno deve essere negato. Il Canton Berna

pone questo limite a fr. 16'000.– di reddito netto o a fr. 50'000.– di sostanza

netta. Il Canton Zurigo, dal canto suo, a fr. 13'000.– di reddito netto e a fr.

46'000.– di sostanza imponibile per le persone sole e a fr. 19'000.– di reddito

netto e a fr. 92'000.– di sostanza imponibile per le persone coniugate (Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter, op. cit.,

n. 66 ad art. 213 LIFD, p. 1650; Locher, Kommentar zum DBG, Therwil/Basel 2001, p. 883).

1.6.

La deduzione per persone bisognose a carico può infine essere concessa solo nella misura in cui la

capacità economica del contribuente che la fa valere sia effettivamente

diminuita dalle spese sostenute. La funzione delle deduzioni sociali è in

effetti proprio quella di tener conto della situazione economica personale del

contribuente, al fine di avvicinarsi il più possibile alla capacità

contributiva soggettiva (Blumenstein/Locher,

System des Steuerrechts, Zurigo 1992, p. 212; decisione CDT n. 80.95.122 del 15

settembre 1995, in: RDAT I-1996 n. 11t).

Trattandosi

di un elemento che concorre ad escludere o ridurre il debito verso l’erario,

l’onere della prova dei costi assunti a favore della persona bisognosa incombe

di principio al contribuente (Jacques,

in: Yersin/Noël [a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 45 ad art. 213 LIFD, p. 1689).

Considerandi

2.

2.1.

Nel caso

in esame, come visto, l’Ufficio di tassazione di Locarno ha negato ai ricorrenti

la postulata deduzione di fr. 10'900.− per l’IC e di fr. 6'100.− per l’IFD, sostenendo anzitutto che questi ultimi non avrebbero

comprovato l’incapacità al lavoro di __________.

2.2

Come esposto in precedenza

(cfr. punto 1.4.) e come ripreso anche nella decisione qui impugnata, la nozione

di incapacità lucrativa, totale o parziale, allude alla definizione di

invalidità mutuata dal diritto delle assicurazioni sociali e comune a diverse

leggi: LAI, LAINF, LAM, LAMal, LPP. Contrariamente a quanto

sembra sostenere l’autorità di tassazione, essa non deve tuttavia necessariamente

trarre origine da impedimenti di ordine fisico o psichico, ma può essere

dovuta anche ad altri motivi oggettivi e duraturi, tra i quali figura in

particolare l’età avanzata della persona assistita. È del

resto notorio che la ricerca di un nuovo posto di lavoro diventa sempre più

difficile con il passare degli anni, anche se il lavoratore si mantiene in

buona salute e professionalmente motivato.

2.3

Certo, la

dottrina ritiene che un’incapacità lucrativa totale si possa presumere,

di regola, unicamente con il conseguimento dell’età della pensione (Bosshard/Bosshard/ Lüdin, op. cit., p.

188). A sostegno della tesi dei ricorrenti potrebbe però entrare in linea di

considerazione un’incapacità lucrativa parziale, dal momento

che __________, nato nel 1947, nel periodo fiscale qui in esame aveva ormai superato

i sessant’anni.

A questo

proposito, tanto la prassi dell’autorità fiscale quanto la dottrina ammettono

che sia adempiuto il requisito della capacità lucrativa limitata quando una

persona, a causa della sua disoccupazione, non è in grado di conseguire un

reddito lucrativo sufficiente per vivere. Poiché non è determinante la

disoccupazione in sé ma piuttosto lo stato di bisogno finanziario che ne dipende, una persona non si considera tuttavia bisognosa fintantoché può percepire

indennità di disoccupazione o prestazioni assimilabili: lo diventa invece nel

momento in cui non può più ricevere simili aiuti, nel qual caso è adempiuto, di

principio, anche il requisito della durevolezza dello stato di bisogno (Bosshard/Bosshard/ Lüdin, op. cit., p. 192).

2.4

Dagli atti di causa emerge unicamente che __________ godeva ancora di buona salute ma da

ormai diversi anni non esercitava più nessuna attività lucrativa. Altro non

si sa.

Non si conosce in

particolare quando e in quali circostanze ha perso il proprio impiego; non è

dato sapere se abbia nel frattempo perlomeno cercato di rientrare nel mondo del

lavoro; non è infine stato chiarito se abbia inoltrato una domanda di disoccupazione

alle competenti autorità, né tanto meno risulta dagli atti che il relativo

diritto fosse già esaurito.

2.5

Ora, l’indigenza

finanziaria della persona assistita va giudicata secondo criteri oggettivi e

non in funzione delle sue necessità soggettive. Non v’è in particolare necessità

di mantenimento quando la persona bisognosa volontariamente e senza motivi

costrittivi rinuncia al raggiungimento di un’entrata sufficiente (la cosiddetta

indigenza soggettiva dovuta, per esempio, all’abbandono di un posto di lavoro,

al rifiuto di indennità di disoccupazione o prestazioni assimilbili).

Nel

rispetto della massima ufficiale e del principio inquisitorio che vige nella

procedura fiscale, spettava però all’autorità di tassazione il dovere di chiarire

d’ufficio tali fatti. Del resto, sulla base della sola missiva del 13 settembre

2011, con la quale i contribuenti venivano invitati a comprovare l’incapacità

lavorativa del fratello (tramite certifico medico, ecc.), non si poteva certo

pretendere che gli stessi fornissero indicazioni in merito alla professione di __________

ed alle circostanze della perdita del suo impiego.

3.

3.1.

L’Ufficio

di tassazione di Locarno ha inoltre negato ai ricorrenti la postulata deduzione

sociale sulla base di un secondo ordine di idee, sottolineando che difetterebbe

in ogni caso la prova dei costi effettivamente sostenuti per il mantenimento

del fratello.

3.2

Certo, in

applicazione analogica della regola generale prevista

dall’art. 8 CC, la prova dei costi assunti a favore della persona bisognosa

incombe ai contribuenti. Se, di principio, occorre presentare all’autorità di

tassazione le necessarie pezze giustificative, un simile onere diventa però superfluo

e finanche eccessivo se dall’insieme delle circostanze emerge in modo chiaro e

univoco che i contribuenti provvedono effettivamente al sostentamento della

persona bisognosa (Bosshard/Bosshard/

Lüdin, op. cit., p. 197). In questo senso si esprime

anche la nuova Circolare della Divisione delle contribuzioni, secondo cui la

deduzione in discussione è ammessa se il contribuente prova o perlomeno rende plausibile

di aver speso almeno il minimo previsto dall’art. 34 cpv. 1 lett. b LT (Circolare cit., cifra

3.

, p. 6).

Come

esposto in narrativa, __________ vive sotto lo stesso tetto dei contribuenti da

ormai diversi anni, per cui non v’è dubbio che la richiesta dell’autorità di

tassazione di produrre una distinta di tutti i costi sostenuti per il suo mantenimento

si palesa quanto meno eccessiva. Da approfondire rimane piuttosto la condizione

di bisogno del fratello, e meglio la disponibilità di redditi o sostanza

sufficienti per provvedere autonomamente al proprio sostentamento. Dagli atti

di causa pare infatti che lo stesso poteva contare, al 31 dicembre 2009, di un

capitale a risparmio di complessivi fr. 22'431.–.

3.3

Come

esposto in precedenza, per stabilire il bisogno di una persona si può rinviare

al minimo d’esistenza valido in materia esecutiva oppure optare per un criterio

maggiormente schematico (Locher,

op. cit., n. 59 ad art. 35 LIFD, p. 883), sull’esempio di quanto fatto nel

Canton Berna e Zurigo (cfr. punto 1.5.).

A questa

Camera non è noto se la Divisione delle contribuzioni abbia adottato una prassi

fondata su determinati limiti di reddito o di sostanza imponibile al di sopra

dei quali il bisogno deve essere negato, a dipendenza dell’adempimento degli

altri requisiti posti alla concessione della deduzione per persona bisognosa a

carico. In questa sede ci si limita ad osservare che l’eventuale constatazione

di un consumo dei capitali a risparmio durante il periodo fiscale qui in esame

influenzerebbe inevitabilmente la concessione della deduzione sociale in

discussione, che presuppone tra l’altro una diminuzione della capacità

contributiva dei contribuenti che la fanno valere (cfr. punto 1.6.).

4.

Alla

luce di tutte le argomentazioni esposte, a questa Camera non resta quindi che annullare

la decisione impugnata e rinviare gli atti all’Ufficio di tassazione, perché

proceda agli accertamenti sopra descritti (cfr. punti 2.4. e 3.3.), intraprendendo

in particolare una verifica incrociata delle dichiarazioni fiscali dei

ricorrenti e di __________.

Visto

l’esito del gravame, non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. La

decisone su reclamo del 19 ottobre 2011 è annullata e gli atti sono rinviati

all’ufficio di tassazione di Locarno per una nuova decisione, dopo gli

accertamenti indicati.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster