80.2011.159
Assoggettamento limitato: contribuente proprietaria di immobili con marito residente all’estero, reddito e sostanza determinanti per l’aliquota, stima degli elementi imponibili del marito
21 ottobre 2015Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2011.159
Lugano
21 ottobre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco
Filippini, vicecancelliere
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 22 novembre 2011 contro la decisione del 26 ottobre 2011 in materia di IC
2008.
Fatti
A. RI 1, domiciliata a __________
(BE), è limitatamente imponibile nel Canton Ticino quale usufruttuaria di beni
immobiliari siti a __________. Suo marito __________ è domiciliato in __________.
Notificandole la
tassazione IC 2008, con decisione del 17 aprile 2009, l’RS 1 commisurava il
reddito imponibile in fr. 11'900.– e quello determinante per l’aliquota in fr.
99'900.–. Quanto alla sostanza imponibile, era stabilita in fr. 92'000.–,
mentre quella determinante per l’aliquota in fr. 578'000.–. Ai fini del calcolo
dell’imposta, infatti, l’autorità fiscale aveva preso in considerazione un
reddito all’estero di fr. 100'000.– ed una sostanza all’estero di fr.
500'000.–, entrambi riferiti al marito della contribuente.
B. La contribuente
interponeva reclamo contro la suddetta decisione l’11 maggio 2009, contestando
gli elementi di reddito e di sostanza considerati per l’aliquota. Il 15 ottobre
2009 la contribuente, su richiesta dell’autorità di tassazione di produrre
copia della decisione di tassazione del Cantone di domicilio per il periodo fiscale
litigioso, le trasmetteva copia di una decisione relativa al periodo fiscale
2005, non essendo ancora disponibili le decisioni definitive per i periodi
successivi.
L’Ufficio di tassazione
respingeva il reclamo, con decisione del 26 ottobre 2011, nella quale rilevava
che l’autorità fiscale del cantone di domicilio, con decisione del 10 giugno
2010, aveva confermato che per il calcolo dell’imposta della reclamante dovevano
essere presi in considerazione i redditi e la sostanza presunti del marito
residente all’estero.
C. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 dichiara di non essere disposta
ad accettare la decisione dell’Ufficio di tassazione e sottolinea che ha
impugnato la decisione del cantone di domicilio davanti alla Commissione di ricorso
in materia fiscale.
D. Il 25 ottobre 2012 la
Camera di diritto tributario ha invitato la ricorrente a produrre copia della
decisione su ricorso. L’insorgente ha risposto il 30 ottobre 2012, affermando
di non avere ancora ricevuto una decisione.
Un’ulteriore richiesta del
14 agosto 2013 ha avuto lo stesso esito.
Il 15 settembre 2015,
questa Corte si è nuovamente rivolta alla contribuente, invitandola a produrre
copia della decisione della Commissione cantonale di ricorso e a pronunciarsi
sul mantenimento del ricorso.
Lo stesso giorno,
l’insorgente ha trasmesso alla Camera di diritto tributario copia di una
decisione del 23 settembre 2014, con la quale la Commissione di ricorso in
materia fiscale del Canton Berna ha respinto un suo ricorso.
Diritto
1. 1.1.
Dottrina e giurisprudenza
sono unanimi nel considerare la coppia formata da due coniugi come una comunità
di fatto e di diritto; in particolare essa costituisce una unità economica.
A tale proposito, il
Tribunale federale ha chiarito che la capacità contributiva dei coniugi si
misura, in linea di massima, in base al loro reddito globale: i coniugi sono
pertanto tassati congiuntamente, cioè sulla base del cumulo dei fattori imponibili
(Lanz-Baur, Das Ehepaar im
Steuerrecht, Berna 1988, p. 13; Masmejan-Fey,
L'imposition des couples mariés et des concubins, Losanna 1992, p. 48; Hartl, Die verfahrensrechtliche Stellung
der gemeinsam steuerpflichtigen Ehegatten und ihre Haftung, Zurigo 1989, p. 8;
DTF 110 Ia 17).
1.2.
Per l’art. 6 cpv. 1 LT, le
persone fisiche parzialmente assoggettate all’imposta sul reddito e sulla
sostanza, nel Cantone, devono pagare l'imposta sugli elementi imponibili nel
Cantone all'aliquota corrispondente alla totalità dei loro redditi e della
sostanza.
In virtù del combinato
disposto di questo articolo e del principio dell’unità fiscale della famiglia,
la stessa regola vale per il caso dei coniugi uno dei quali vive all’interno e
l’altro all’estero (cfr. Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 28).
In una sentenza del 1949,
relativa ad un caso ticinese, il Tribunale federale ha stabilito che la moglie
che abita all'estero (nella fattispecie a San Remo) ed è imponibile in Svizzera
per il reddito derivante da una proprietà immobiliare, deve pagare l'imposta
calcolata con un'aliquota applicabile al reddito complessivo di lei e di suo
marito (ASA 19 p. 22 = DTF 75 I 385). Tale soluzione è giustificata
dall'incremento della capacità contributiva risultante dal fatto che, in costanza
di matrimonio, sostanza e reddito di ambedue i coniugi concorrono alle spese
dell'economia domestica, senza che rilevi il fatto che ambedue i coniugi o solo
la moglie siano soggetti all'imposta o che essa colpisca la totalità o solo una
parte dei loro beni e redditi. Il Tribunale federale ha sottolineato che, in
tal modo, il fisco svizzero non colpisce i fattori non tassabili del marito, ma
questi ultimi entrano in considerazione solo «per ragguagliare il tributo della
moglie alla sua effettiva capacità contributiva».
Questa giurisprudenza è stata ripetutamente confermata dal Tribunale federale,
anche dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto matrimoniale e delle nuove legislazioni
sulle imposte dirette (cfr. p. es. la sentenza del 5 febbraio 2008, in rf 63/2008, p. 364 consid. 2.2; la sentenza dell’11 maggio 2001, in RDAF 2001 II p. 267; cfr. inoltre Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 37 ad art. 9 LIFD,
p. 104).
Anche questa Camera ha confermato il principio per cui, nel caso in cui uno
solo dei coniugi sia - limitatamente o illimitatamente - imponibile in
Svizzera, l'aliquota in base alla quale devono essere tassati i suoi redditi si
commisura ai fattori imponibili di entrambi i coniugi (CDT n. 104 del 25 aprile
1994, in RDAT II–1994 n. 2t p. 338).
1.3.
La Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (CDI-I; RS 0.672.945.41), contiene una norma secondo cui:
Se
un residente in Svizzera percepisce redditi o possiede un patrimonio che,
conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in
Italia, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio... ma
può, per determinare l'imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente
patrimonio, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito o all'intero
patrimonio senza tener conto dell'esenzione
(art. 24
cpv. 3 CDI I-CH).
Infatti, per evitare la doppia imposizione internazionale, la Svizzera
applica il metodo dell'esenzione, cioè manda esenti da imposta gli elementi di
reddito e di sostanza attribuiti all'Italia per l'imposizione, senza
preoccuparsi se poi l'Italia imponga in concreto o no, ma, in virtù della c.d.
"riserva dell'aliquota globale", può tener conto degli elementi
esonerati, per determinare l'aliquota applicabile agli altri elementi di
sostanza e di reddito normalmente imponibili (cfr. Menétray, Commentario alla Convenzione sulla doppia
imposizione fra l'Italia e la Svizzera, p. 618; CDT n. 169 del 27 agosto 1993 in re F.D.T.).
Considerandi
2.
2.1.
Nella fattispecie, la
ricorrente è limitatamente imponibile nel Canton Ticino quale usufruttuaria di
sostanza immobiliare appartenente al marito. Per tener conto della sostanza e
del reddito di quest’ultimo, l’Ufficio di tassazione ha stimato in 100'000
franchi il suo reddito e in 500'000 franchi la sua sostanza.
La contribuente ha
genericamente contestato il calcolo dell’imposta cantonale, argomentando di
aver impugnato la decisione fiscale del Cantone di domicilio. Nel ricorso alla
Commissione di ricorso in materia fiscale del Canton Berna, allegato al
gravame, l’insorgente ha sostenuto che gli elementi imponibili del marito non
dovrebbero essere presi in considerazione, neppure ai fini della determinazione
dell’aliquota, per il calcolo dell’imposta da lei dovuta, per il fatto che egli
vive in Italia ed ha ceduto alla moglie anche l’usufrutto sui suoi immobili.
2.2
Nei rapporti
intercantonali, se un coniuge ha un domicilio accessorio separato, è
assoggettato all’imposta cantonale in modo indipendente, solo sugli elementi
per i quali esiste un’appartenenza economica. Per stabilire l’aliquota
applicabile si tiene conto tuttavia dell’insieme del reddito e della sostanza,
elementi che vengono determinati dal cantone in base alla sua legislazione
tributaria (cfr. Isler/Suter, in:
Zweifel/Beusch/ Mäusli-Allenspach [a cura di], Interkantonales Steuerrecht, Basilea
2011, n. 26 ad § 27, p. 274).
2.3
Come ha rilevato anche la
Commissione di ricorso in materia fiscale del Canton Berna, la ricorrente non
sostiene che l’unione coniugale sia venuta meno, ma si limita ad affermare che
il marito vive in Italia da qualche anno. Non sono pertanto adempiuti i
presupposti per una separazione di fatto e di riflesso per una tassazione
separata dei coniugi.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LT,
infatti, il reddito dei coniugi non separati legalmente o di fatto è cumulato,
qualunque sia il loro regime dei beni.
La stessa commissione di
ricorso ha sottolineato come diversi elementi conducano a ritenere che nel
periodo fiscale litigioso le risorse finanziarie del marito e della ricorrente
fossero in comune (in particolare, rimborso di un onere ipotecario, usufrutto
della moglie sugli immobili del marito), con la conseguenza che doveva essere
esclusa una separazione di fatto.
2.4
Secondo l’art. 196 LT, le
autorità di tassazione determinano con il contribuente le condizioni di fatto o
di diritto determinanti per l’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è
perciò imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione
completa ed esatta (art. 200 LT). Egli deve in particolare esporre la sua
situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF n.2A.502/2005 del
2.
febbraio 2006, in: RF 61 p.442). Questa regola vale evidentemente anche per
gli elementi di reddito e di sostanza esteri, determinanti per stabilire
l’aliquota, riguardo ai quali le facoltà d’indagine d’ufficio da parte delle autorità
sono per di più limitate. Se questi fattori non vengono precisati, occorre procedere
alla loro stima (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n.8 ad art. 7 LIFD, p.
86), ritenuto che in mancanza di indicazioni concrete la prassi ammette l’utilizzazione
delle aliquote massime (cfr., fra le altre, le sentenze del Tribunale federale n.
2C_340/2007 del 22 gennaio 2008; n.2A.457/2005 del 12 maggio 2006, in RtiD
II-2006 n. 16t).
2.5
In considerazione del
fatto che la ricorrente non ha prestato alcuna collaborazione al fine di
determinare il reddito e la sostanza del marito all’estero, l’autorità fiscale
non ha potuto fare altro che procedere ad una stima. Se si tiene conto della
prassi precedentemente illustrata, che ammette in simili circostanze
addirittura l’applicazione delle aliquote massime, la decisione dell’autorità
fiscale ticinese può apparire persino prudenziale. Non si può neppure ignorare,
in questo contesto, quanto emerge dalla decisione della Commissione di ricorso
in materia fiscale del Canton Berna, secondo cui nel periodo fiscale in
discussione la contribuente ha proceduto al rimborso di un debito ipotecario di
fr. 162'000.–.
2.6
La decisione impugnata,
con la quale l’Ufficio di tassazione ha preso in considerazione, ai fini della
determinazione dell’aliquota, un reddito estero di fr. 100'000.– ed una
sostanza estera di fr. 500'000.– relativi al marito della ricorrente, si rivela
pertanto ineccepibile.
3.
Visto l’esito del
ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico della
ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
-
-
Copia per conoscenza:
-
municipio di.
Per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: