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Decisione

80.2011.159

Assoggettamento limitato: contribuente proprietaria di immobili con marito residente all’estero, reddito e sostanza determinanti per l’aliquota, stima degli elementi imponibili del marito

21 ottobre 2015Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, domiciliata a __________

(BE), è limitatamente imponibile nel Canton Ticino quale usufruttuaria di beni

immobiliari siti a __________. Suo marito __________ è domiciliato in __________.

Notificandole la

tassazione IC 2008, con decisione del 17 aprile 2009, l’RS 1 commisurava il

reddito imponibile in fr. 11'900.– e quello determinante per l’aliquota in fr.

99'900.–. Quanto alla sostanza imponibile, era stabilita in fr. 92'000.–,

mentre quella determinante per l’aliquota in fr. 578'000.–. Ai fini del calcolo

dell’imposta, infatti, l’autorità fiscale aveva preso in considerazione un

reddito all’estero di fr. 100'000.– ed una sostanza all’estero di fr.

500'000.–, entrambi riferiti al marito della contribuente.

B. La contribuente

interponeva reclamo contro la suddetta decisione l’11 maggio 2009, contestando

gli elementi di reddito e di sostanza considerati per l’aliquota. Il 15 ottobre

2009 la contribuente, su richiesta dell’autorità di tassazione di produrre

copia della decisione di tassazione del Cantone di domicilio per il periodo fiscale

litigioso, le trasmetteva copia di una decisione relativa al periodo fiscale

2005, non essendo ancora disponibili le decisioni definitive per i periodi

successivi.

L’Ufficio di tassazione

respingeva il reclamo, con decisione del 26 ottobre 2011, nella quale rilevava

che l’autorità fiscale del cantone di domicilio, con decisione del 10 giugno

2010, aveva confermato che per il calcolo dell’imposta della reclamante dovevano

essere presi in considerazione i redditi e la sostanza presunti del marito

residente all’estero.

C. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 dichiara di non essere disposta

ad accettare la decisione dell’Ufficio di tassazione e sottolinea che ha

impugnato la decisione del cantone di domicilio davanti alla Commissione di ricorso

in materia fiscale.

D. Il 25 ottobre 2012 la

Camera di diritto tributario ha invitato la ricorrente a produrre copia della

decisione su ricorso. L’insorgente ha risposto il 30 ottobre 2012, affermando

di non avere ancora ricevuto una decisione.

Un’ulteriore richiesta del

14 agosto 2013 ha avuto lo stesso esito.

Il 15 settembre 2015,

questa Corte si è nuovamente rivolta alla contribuente, invitandola a produrre

copia della decisione della Commissione cantonale di ricorso e a pronunciarsi

sul mantenimento del ricorso.

Lo stesso giorno,

l’insorgente ha trasmesso alla Camera di diritto tributario copia di una

decisione del 23 settembre 2014, con la quale la Commissione di ricorso in

materia fiscale del Canton Berna ha respinto un suo ricorso.

Diritto

1. 1.1.

Dottrina e giurisprudenza

sono unanimi nel considerare la coppia formata da due coniugi come una comunità

di fatto e di diritto; in particolare essa costituisce una unità economica.

A tale proposito, il

Tribunale federale ha chiarito che la capacità contributiva dei coniugi si

misura, in linea di massima, in base al loro reddito globale: i coniugi sono

pertanto tassati congiuntamente, cioè sulla base del cumulo dei fattori imponibili

(Lanz-Baur, Das Ehepaar im

Steuerrecht, Berna 1988, p. 13; Masmejan-Fey,

L'imposition des couples mariés et des concubins, Losanna 1992, p. 48; Hartl, Die verfahrensrechtliche Stellung

der gemeinsam steuerpflichtigen Ehegatten und ihre Haftung, Zurigo 1989, p. 8;

DTF 110 Ia 17).

1.2.

Per l’art. 6 cpv. 1 LT, le

persone fisiche parzialmente assoggettate all’imposta sul reddito e sulla

sostanza, nel Cantone, devono pagare l'imposta sugli elementi imponibili nel

Cantone all'aliquota corrispondente alla totalità dei loro redditi e della

sostanza.

In virtù del combinato

disposto di questo articolo e del principio dell’unità fiscale della famiglia,

la stessa regola vale per il caso dei coniugi uno dei quali vive all’interno e

l’altro all’estero (cfr. Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 28).

In una sentenza del 1949,

relativa ad un caso ticinese, il Tribunale federale ha stabilito che la moglie

che abita all'estero (nella fattispecie a San Remo) ed è imponibile in Svizzera

per il reddito derivante da una proprietà immobiliare, deve pagare l'imposta

calcolata con un'aliquota applicabile al reddito complessivo di lei e di suo

marito (ASA 19 p. 22 = DTF 75 I 385). Tale soluzione è giustificata

dall'incremento della capacità contributiva risultante dal fatto che, in costanza

di matrimonio, sostanza e reddito di ambedue i coniugi concorrono alle spese

dell'economia domestica, senza che rilevi il fatto che ambedue i coniugi o solo

la moglie siano soggetti all'imposta o che essa colpisca la totalità o solo una

parte dei loro beni e redditi. Il Tribunale federale ha sottolineato che, in

tal modo, il fisco svizzero non colpisce i fattori non tassabili del marito, ma

questi ultimi entrano in considerazione solo «per ragguagliare il tributo della

moglie alla sua effettiva capacità contributiva».

Questa giurisprudenza è stata ripetutamente confermata dal Tribunale federale,

anche dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto matrimoniale e delle nuove legislazioni

sulle imposte dirette (cfr. p. es. la sentenza del 5 febbraio 2008, in rf 63/2008, p. 364 consid. 2.2; la sentenza dell’11 maggio 2001, in RDAF 2001 II p. 267; cfr. inoltre Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 37 ad art. 9 LIFD,

p. 104).

Anche questa Camera ha confermato il principio per cui, nel caso in cui uno

solo dei coniugi sia - limitatamente o illimitatamente - imponibile in

Svizzera, l'aliquota in base alla quale devono essere tassati i suoi redditi si

commisura ai fattori imponibili di entrambi i coniugi (CDT n. 104 del 25 aprile

1994, in RDAT II–1994 n. 2t p. 338).

1.3.

La Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (CDI-I; RS 0.672.945.41), contiene una norma secondo cui:

Se

un residente in Svizzera percepisce redditi o possiede un patrimonio che,

conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in

Italia, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio... ma

può, per determinare l'imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente

patrimonio, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito o all'intero

patrimonio senza tener conto dell'esenzione

(art. 24

cpv. 3 CDI I-CH).

Infatti, per evitare la doppia imposizione internazionale, la Svizzera

applica il metodo dell'esenzione, cioè manda esenti da imposta gli elementi di

reddito e di sostanza attribuiti all'Italia per l'imposizione, senza

preoccuparsi se poi l'Italia imponga in concreto o no, ma, in virtù della c.d.

"riserva dell'aliquota globale", può tener conto degli elementi

esonerati, per determinare l'aliquota applicabile agli altri elementi di

sostanza e di reddito normalmente imponibili (cfr. Menétray, Commentario alla Convenzione sulla doppia

imposizione fra l'Italia e la Svizzera, p. 618; CDT n. 169 del 27 agosto 1993 in re F.D.T.).

Considerandi

2.

2.1.

Nella fattispecie, la

ricorrente è limitatamente imponibile nel Canton Ticino quale usufruttuaria di

sostanza immobiliare appartenente al marito. Per tener conto della sostanza e

del reddito di quest’ultimo, l’Ufficio di tassazione ha stimato in 100'000

franchi il suo reddito e in 500'000 franchi la sua sostanza.

La contribuente ha

genericamente contestato il calcolo dell’imposta cantonale, argomentando di

aver impugnato la decisione fiscale del Cantone di domicilio. Nel ricorso alla

Commissione di ricorso in materia fiscale del Canton Berna, allegato al

gravame, l’insorgente ha sostenuto che gli elementi imponibili del marito non

dovrebbero essere presi in considerazione, neppure ai fini della determinazione

dell’aliquota, per il calcolo dell’imposta da lei dovuta, per il fatto che egli

vive in Italia ed ha ceduto alla moglie anche l’usufrutto sui suoi immobili.

2.2

Nei rapporti

intercantonali, se un coniuge ha un domicilio accessorio separato, è

assoggettato all’imposta cantonale in modo indipendente, solo sugli elementi

per i quali esiste un’appartenenza economica. Per stabilire l’aliquota

applicabile si tiene conto tuttavia dell’insieme del reddito e della sostanza,

elementi che vengono determinati dal cantone in base alla sua legislazione

tributaria (cfr. Isler/Suter, in:

Zweifel/Beusch/ Mäusli-Allenspach [a cura di], Interkantonales Steuerrecht, Basilea

2011, n. 26 ad § 27, p. 274).

2.3

Come ha rilevato anche la

Commissione di ricorso in materia fiscale del Canton Berna, la ricorrente non

sostiene che l’unione coniugale sia venuta meno, ma si limita ad affermare che

il marito vive in Italia da qualche anno. Non sono pertanto adempiuti i

presupposti per una separazione di fatto e di riflesso per una tassazione

separata dei coniugi.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LT,

infatti, il reddito dei coniugi non separati legalmente o di fatto è cumulato,

qualunque sia il loro regime dei beni.

La stessa commissione di

ricorso ha sottolineato come diversi elementi conducano a ritenere che nel

periodo fiscale litigioso le risorse finanziarie del marito e della ricorrente

fossero in comune (in particolare, rimborso di un onere ipotecario, usufrutto

della moglie sugli immobili del marito), con la conseguenza che doveva essere

esclusa una separazione di fatto.

2.4

Secondo l’art. 196 LT, le

autorità di tassazione determinano con il contribuente le condizioni di fatto o

di diritto determinanti per l’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è

perciò imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione

completa ed esatta (art. 200 LT). Egli deve in particolare esporre la sua

situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF n.2A.502/2005 del

2.

febbraio 2006, in: RF 61 p.442). Questa regola vale evidentemente anche per

gli elementi di reddito e di sostanza esteri, determinanti per stabilire

l’aliquota, riguardo ai quali le facoltà d’indagine d’ufficio da parte delle autorità

sono per di più limitate. Se questi fattori non vengono precisati, occorre procedere

alla loro stima (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n.8 ad art. 7 LIFD, p.

86), ritenuto che in mancanza di indicazioni concrete la prassi ammette l’utilizzazione

delle aliquote massime (cfr., fra le altre, le sentenze del Tribunale federale n.

2C_340/2007 del 22 gennaio 2008; n.2A.457/2005 del 12 maggio 2006, in RtiD

II-2006 n. 16t).

2.5

In considerazione del

fatto che la ricorrente non ha prestato alcuna collaborazione al fine di

determinare il reddito e la sostanza del marito all’estero, l’autorità fiscale

non ha potuto fare altro che procedere ad una stima. Se si tiene conto della

prassi precedentemente illustrata, che ammette in simili circostanze

addirittura l’applicazione delle aliquote massime, la decisione dell’autorità

fiscale ticinese può apparire persino prudenziale. Non si può neppure ignorare,

in questo contesto, quanto emerge dalla decisione della Commissione di ricorso

in materia fiscale del Canton Berna, secondo cui nel periodo fiscale in

discussione la contribuente ha proceduto al rimborso di un debito ipotecario di

fr. 162'000.–.

2.6

La decisione impugnata,

con la quale l’Ufficio di tassazione ha preso in considerazione, ai fini della

determinazione dell’aliquota, un reddito estero di fr. 100'000.– ed una

sostanza estera di fr. 500'000.– relativi al marito della ricorrente, si rivela

pertanto ineccepibile.

3.

Visto l’esito del

ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico della

ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 580.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

-

-

Copia per conoscenza:

-

municipio di.

Per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: