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Decisione

80.2011.161

(!) Redditi della previdenza professionale: prestazione in capitale per colmare future lacune previdenziali, imposizione con aliquota agevolata, simultaneo prelevamento di capitale, non elusione d'imp

13 marzo 2012Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 2

è stata alle dipendenze di __________ SA fino al 31 agosto 2008, quando il

rapporto di lavoro è stato sciolto nell’ambito di una ristrutturazione con

riduzione dell’organico. La dipendente, che aveva 57 anni, è stata sottoposta a

pensionamento anticipato ed il datore di lavoro si è assunto il finanziamento

dell’avere di vecchiaia supplementare massimo consentito in base al regolamento

della cassa pensione.

Al

momento del pensionamento, la dipendente ha chiesto alla cassa pensione che le

fosse versata una liquidazione in capitale di fr. 85'000.–.

Dal

certificato di salario rilasciatole da UBS SA il 31 dicembre 2008 risulta che

alla contribuente è stato versato uno stipendio di fr. 26'880.–, cui si

aggiunge un bonus di fr. 1'500.–. Inoltre, le è stata erogata una prestazione

in capitale di fr. 114'860.–, corrispondente al riscatto di anni contributivi

nella cassa pensione.

B. Notificando

alla contribuente ed al marito RI 1 la tassazione IC/IFD 2008, con decisione

del 27 gennaio 2010, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna commisurava il

loro reddito imponibile in fr. 162'700.– per l’IC ed in fr. 161'800.– per l’IFD.

Rispetto alla dichiarazione inoltrata dai contribuenti, l’autorità fiscale

aveva in particolar modo aggiunto al reddito imponibile una parte della somma

versata alla cassa pensione per il riscatto di anni contributivi, precisamente

l’importo di fr. 85'000.–, pari alla prestazione in capitale che RI 2 si era

fatta versare al momento del pensionamento. Secondo l’Ufficio di tassazione,

infatti, la deduzione dei contributi versati per colmare la lacuna previdenziale

poteva essere ammessa unicamente nella misura in cui eccedeva tale importo.

C. I

contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo dell’11 marzo 2010,

contestando l’imposizione dell’importo di fr. 85'000.– quale reddito anziché

quale prestazione in capitale della previdenza.

L’autorità

di tassazione respingeva il gravame, con decisione del 26 ottobre 2011, così

motivata:

Dall’esame

dei documenti risulta che nell’anno 2008, anno del pensionamento, la moglie del

contribuente ha provveduto a riscattare la lacuna previdenziale per un

ammontare di fr. 114'860.– procedendo, in un secondo tempo, al prelievo di fr.

85'000.–.

Tale

modo di procedere è stato ritenuto “elusivo” da parte del Tribunale federale.

Infatti, in due casi analoghi (sentenza TF 2C/658/2009 e 2C/659/2009 del 12

marzo 2010) è stato chiarito quanto previsto dall’art. 79b cpv. 3 LPP, ragione

per cui i prelievi effettuati nei tre anni successivi ad un riscatto non hanno

come scopo il miglioramento della previdenza del contribuente ma possono

configurare una elusione d’imposta. Nel caso specifico il riscatto ammesso in

deduzione viene defalcato dei fr. 85'000 prelevati così come a rettifica del

salario imposto in sede di tassazione.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2

contestano che il procedimento adottato al momento del pensionamento della moglie

si possa considerare elusivo. Gli insorgenti sottolineano che la legislazione

tributaria sottopone ad un trattamento più favorevole le indennità in capitale

del datore di lavoro, che presentano natura previdenziale. Rilevano inoltre di

aver deciso di prelevare una liquidazione in capitale avendo impegni finanziari

impellenti, quali il pagamento di debiti d’imposta. Infine, ritengono che la

nuova giurisprudenza del Tribunale federale del 2010 non possa essere applicata

ad una fattispecie realizzatasi nel corso del 2008, come peraltro auspicato

anche da una circolare della Conferenza fiscale svizzera.

Nelle sue

osservazioni del 4 gennaio 2012, la Divisione delle contribuzioni propone di

respingere il ricorso, richiamando la giurisprudenza del Tribunale federale.

Diritto

1. 1.1.

La

prestazione in capitale di fr. 114'860.–, versata dal datore di lavoro della

ricorrente alla cassa pensione e finalizzata al riscatto di anni contributivi,

è stata sottoposta dall’Ufficio di tassazione ad un trattamento fiscale

differenziato:

·

la maggior parte (fr. 85'000.–) è stata imposta

come reddito dell’attività lucrativa dipendente, in quanto lo stesso importo è

stato prelevato dalla contribuente proprio in concomitanza con il pensionamento

anticipato;

·

il residuo (fr. 29'860.–) è per contro stato

ammesso in deduzione a titolo di contributo per il riscatto di una lacuna previdenziale.

I

ricorrenti contestano come detto tale decisione e chiedono che l’intera

prestazione in capitale versata da __________ SA alla cassa pensione sia

ammesso in deduzione dal reddito imponibile.

1.2.

Secondo

gli articoli 33 cpv. 1 lett. d LIFD e 32 cpv. 1 lett. d LT, sono

dedotti dal reddito imponibile i versamenti, premi e contributi legali,

statutari o regolamentari per acquisire diritti alle prestazioni

dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché delle istituzioni

di previdenza professionale.

Tali disposizioni

del diritto tributario trovano riscontro anche all’art. 81 cpv. 2 della legge

federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e

l’invalidità (LPP; RS 831.40), secondo cui i contributi dei salariati e degli

indipendenti agli istituti di previdenza, autorizzati dalla legge o dalle

disposizioni regolamentari, possono essere dedotti per le imposte dirette federali,

cantonali e comunali.

1.3.

Tra questi rientrano non

soltanto i contributi obbligatori, ma anche quelli volontari, che gli statuti o

il regolamento di previdenza prevedono solo a titolo facoltativo. Al momento dell’entrata in un istituto di previdenza, l’art. 9 della

legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la

vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LFLP; RS 831.42) garantisce

espressamente al nuovo assicurato il diritto di acquistare tutte le prestazioni

regolamentari. Nel corso del rapporto di assicurazione, l’assicurato può

inoltre riscattare sia lacune vecchie, dovute per esempio ad

un’interruzione dell’attività professionale oppure ad un aumento del salario,

sia lacune future, in vista di un pensionamento anticipato (Laffely-Maillard, in: Yersin/Noël [a

cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 57

ad art. 33 LIFD; cfr. anche Richner/Frei/Kaufmann,

Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 72 ad art. 33 LIFD).

Considerandi

2.

2.1.

Il

riscatto di anni di contributi nella cassa pensione poco prima del

pensionamento con successivo pagamento di una prestazione in capitale solleva

il problema dell’elusione fiscale. La giurisprudenza del Tribunale federale ha

già riconosciuto ripetutamente che un simile modo di procedere è insolito e che

ha il solo scopo di conseguire un ingiustificato risparmio d’imposta (cfr. Züger, Steuerliche Missbräuche nach

Inkrafttreten del 1. BVG-Revision, in: ASA 75 p. 542 e giurisprudenza citata).

Il medesimo problema si riscontra quando il riscatto di prestazioni previdenziali

è immediatamente seguito da un prelievo anticipato per la promozione della proprietà

privata.

A partire

dal 2006, è stata così introdotta nella legge federale sulla previdenza professionale un’apposita base legale, secondo cui le prestazioni risultanti dal riscatto non possono

essere versate sotto forma di capitale dagli istituti di previdenza prima della

scadenza di un termine di tre anni (art. 79b cpv. 3 prima frase LPP). Lo

scopo della nuova disposizione è chiaro: essa mira ad evitare abusi fiscali,

legati al versamento di contributi di riscatto deducibili con pieno effetto

sull’aliquota, con successivo prelevamento di una prestazione in forma di

capitale, imponibile con l’aliquota privilegiata prevista dall’art. 38 LIFD (e

dalle analoghe disposizioni delle leggi cantonali). Una simile operazione si considera un’elusione d’imposta, per il fatto che non mira a migliorare la copertura

previdenziale bensì a conseguire un risparmio d‘imposta (Laffely Maillard, op. cit., n. 63 ad

art. 33 LIFD, p. 544 e giurisprudenza citata).

2.2

La sua

formulazione ha invece sollevato parecchi dubbi interpretativi. Adottando un

criterio strettamente letterale, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ritiene che l’art. 79b cpv. 3 LPP vieti il versamento, nei tre anni

successivi, di prestazioni in capitale fino a concorrenza della quota della

prestazione che è stata finanziata mediante tale riscatto, compresi gli

interessi; non sarebbe invece toccata dalla disposizione tutta la previdenza acquisita

prima del riscatto (cfr. Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Bollettino della previdenza professionale n. 88 del 28 novembre 2005). In tal modo, l’UFAS si fonda sul presupposto che la prestazione in capitale venga prioritariamente finanziata mediante il capitale previdenziale già disponibile

prima del riscatto, secondo il principio “first in first out” (cfr. Züger, op. cit., p. 543).

Una

simile interpretazione è da tempo contestata dalla dottrina fiscale, per il

fatto che non permetterebbe di evitare gli abusi che vorrebbe combattere,

ovvero l’utilizzo delle istituzioni di previdenza come strumento di

risparmio fiscale. Per alcuni autori, la locuzione “le prestazioni risultanti dal riscatto” si riferirebbe piuttosto alle prestazioni pagate “dopo il

riscatto”, supponendo in tal modo che il riscatto sia servito in primo luogo a

finanziare proprio la prestazione in capitale, secondo il principio “last in

first out”. L’art. 79b cpv. 3 LPP escluderebbe quindi ogni

prelevamento in capitale nei tre anni successivi al riscatto, perlomeno nella

misura dello stesso riscatto (cfr. Zigerlig/Jud, in: Zweifel/Athanas [a

cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2a,

2a ediz., Basilea 2008, n. 24d ad art. 33 LIFD, p. 529, che attribuiscono

la stessa interpretazione alle autorità fiscali). Per altri autori, il riferimento

alle “prestazioni risultanti dal riscatto” ricondurrebbe invece all’insieme

delle prestazioni, con la conseguenza che sarebbe ammesso un prelevamento in

forma di capitale in misura proporzionale (cfr. Züger,

op. cit., p. 543).

2.3

In una sentenza del 12

marzo 2010 (n.2C_658/2009, in ASA 79 p. 685 = RF 2010 p. 860),

il Tribunale federale ha posto un termine a questa lunga diatriba dottrinale,

sposando implicitamente l’interpretazione fondata sul principio “last in first out”. Chiamata a pronunciarsi sul caso di un

contribuente che negli anni 2004, 2005 e 2006 aveva riscattato importi per

complessivi fr. 80'000.–, per poi prelevare nel 2007 un capitale di 433'000

franchi, l’Alta Corte ha infatti affermato che l’art. 79b cpv. 3 LPP va

inteso nel senso che ogni prestazione prelevata sotto forma di capitale prima

della scadenza del termine di tre anni è abusiva e, di riflesso, i contributi

previdenziali facoltativi acquisiti nel blocco triennale non sono deducibili

dal relativo reddito imponibile, perlomeno nella misura in cui sono serviti a

finanziare la successiva prestazione in capitale (cfr. Vorpe, La disposizione antielusiva sul prelevamento

dell’avere previdenziale sotto forma di capitale, in: Centro competenze

tributarie della SUPSI [a cura di], Novità fiscali - settembre 2010; Dzamko-Locher, Dreijährige steuerliche

Totalsperre aufgrund von Art. 79b Abs. 3 BVG, in: Jusletter del 13 settembre

2010).

3.

3.1.

Venendo

al caso della ricorrente, è indiscutibile che il prelevamento della prestazione

in capitale sia intervenuto entro i tre anni dopo il versamento del contributo

destinato al riscatto della lacuna nella previdenza professionale. Anzi, il

versamento ed il prelevamento sono avvenuti in modo praticamente simultaneo. In

linea di principio, trova pertanto applicazione l’art. 79b cpv. 3 LPP,

in vigore dal 2006, che esclude il diritto alla deduzione dei contributi dal

reddito imponibile.

Vi è

tuttavia anche un altro aspetto da considerare. Nella fattispecie, il riscatto

della lacuna previdenziale non è stato finanziato dal dipendente con il suo

patrimonio ma lo è stato dallo stesso datore di lavoro.

3.2

Secondo

gli artt. 23 cpv. 1 lett. c LIFD e 22 lett. c LT, di identico

tenore, sono imponibili gli indennizzi per la cessazione o il mancato esercizio

di un'attività.

L'applicazione

di questo disposto di legge pone sovente delicati problemi interpretativi volti

a delimitare l'applicazione della norma, la cui formulazione è apparentemente

molto ampia, da altre disposizioni di legge. È il caso per esempio delle liquidazioni

in capitale nel quadro dei cosiddetti piani sociali, che possono essere erogate

ai lavoratori per compensare la cessazione dell'attività o quale controprestazione

per la rinuncia a esercitare un'attività (Zigerlig/Jud,

in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht,

vol. I/2a, art. 23 LIFD, n. 15, p. 260; Oberson,

Droit fiscal suisse, Basilea 1998, p. 109).

3.3

L'art. 38

cpv. 1 LT, dal canto suo, impone separatamente con un'imposta annua intera le

prestazioni in capitale secondo l'articolo 21 (vale a dire i redditi da fonti

previdenziali) e i versamenti analoghi di cui all'articolo 16 capoverso 2 (vale

a dire le liquidazioni in capitale provenienti da istituzioni previdenziali in

rapporto con l'attività dipendente e analoghi versamenti in capitale del datore

di lavoro), come anche le somme versate in seguito a decesso, danno corporale

permanente o pregiudizio durevole della salute (art. 22 lettera b).

Secondo

l'art. 38 cpv. 2 LT, l'imposta è calcolata con l'aliquota che sarebbe applicabile

se al posto della prestazione unica fosse versata una prestazione annua corrispondente.

L’aliquota minima è del 2 per cento.

L'art. 38

cpv. 1 LIFD prevede, analogamente all'art. 38 LT, l'imposizione separata delle

prestazioni in capitale secondo l'art. 22 (vale a dire i proventi da fonti

previdenziali elencate nella norma), come anche le somme versate in seguito a

decesso, danno corporale permanente o pregiudizio durevole della salute.

Tali

prestazioni includono, pur non menzionandoli esplicitamente, anche i "versamenti

analoghi" (Baumgartner, in:

Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol.

I/2a, art. 38 LIFD, p. 467).

L'aliquota

è calcolata secondo l'art. 38 cpv. 2 LIFD su un quinto della tariffa secondo

l'art. 36 (vale a dire su un quinto dell'aliquota normale).

3.4

In una

sentenza del 2001, il Tribunale federale ha deciso che un’indennità di partenza

in forma di prestazione in capitale versata spontaneamente dal datore di lavoro

ad un contribuente di 48 anni si considera come parte integrante del salario

con la conseguenza che né l'articolo 21 lettera c, né un'imposizione privilegiata

secondo l'articolo 17 capoverso 2 entrano in considerazione; neanche la cosiddetta

aliquota della rendita di cui all'articolo 37 è applicabile (Tribunale

federale, 6 marzo 2001, in ASA 71 p. 486 = StE 2001 B 26.13 Nr. 15 = RF

2001.

p. 345 = Pra 2001 p. 767 = RDAF 2001 II 253). Nella fattispecie, si

trattava di un dipendente di 48 anni che era stato licenziato nell’ambito di

una ristrutturazione aziendale ed al quale il datore di lavoro aveva versato

spontaneamente una prestazione denominata “pagamento compensatorio per l’età e

per gli anni di servizio”, per un ammontare lordo di fr. 119'565.–. Secondo le

indicazioni del datore di lavoro, lo scopo di tale versamento era di

“compensare eventuali lacune o perdite di salario durevoli nell’ambito della

previdenza professionale”, che sarebbero risultati dal licenziamento

collettivo.

3.5

Nella circolare n. 1 del 3

ottobre 2002 (“L'indennità di partenza e la liquidazione in capitale del datore

di lavoro”, par. 3.2), l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha

stabilito che, dal profilo fiscale, le analoghe indennità in capitale del datore

di lavoro ai sensi dell'articolo 17 capoverso 2 LIFD possono essere considerate

come prestazioni di previdenza, purché siano soddisfatte cumulativamente le seguenti

condizioni:

a) il

contribuente lascia l'impresa dopo aver compiuto 55 anni;

b)

cessa o deve cessare definitivamente l'attività lucrativa (principale);

c)

con l'uscita dall'impresa e dal relativo istituto di previdenza si crea

una lacuna previdenziale.

La lacuna è calcolata

dall'istituto di previdenza. Ai fini di tale calcolo possono venir prese in

considerazione soltanto future lacune previdenziali basate sui contributi ordinari

del lavoratore e del datore di lavoro per il periodo a contare dall'uscita

dall'istituto di previdenza fino al raggiungimento dell'età limite ordinaria

sulla base del guadagno fino ad allora assicurato. Un riscatto che sarebbe già

stato possibile al momento dell'uscita non può essere preso in considerazione

nel calcolo.

3.6

In

una sentenza del 2010, l’Alta Corte ha ricordato che la citata circolare

costituisce una semplice direttiva amministrativa e non una base legale, sicché

non vincola né i cittadini né i tribunali né l’autorità amministrativa; essa

non deve pertanto essere applicata letteralmente e non dispensa le autorità

dalla considerazione delle circostanze del caso concreto. In particolare, il

limite di età di 55 anni non ha più alcun fondamento nella legislazione oggi in

vigore in materia di previdenza professionale, dopo che, dal 1° gennaio 2006,

l’età minima di pensionamento è passata a 58 anni, con riserva di alcune

eccezioni (cfr. art. 1i dell’Ordinanza sulla previdenza

professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità [OPP 2; RS 831.441.1]).

Il

Tribunale federale ha concluso che un’indennità di partenza versata dal datore

di lavoro, per beneficiare dell’imposizione privilegiata prevista dall’art. 38

LIFD, deve avere uno stretto legame con la previdenza professionale. Questa

interpretazione scaturisce non solo dal testo della legge, secondo cui sono

contemplati solo i versamenti in capitale analoghi a quelli

provenienti da istituzioni previdenziali in rapporto con l'attività dipendente,

ma anche dallo scopo di politica sociale della normativa. I giudici hanno così

confermato la precedente giurisprudenza, che subordina all’imposizione

privilegiata il preponderante obiettivo previdenziale della prestazione versata

dal datore di lavoro (cfr. la sentenza del 19 agosto 2010, n.2C_538/2010, in

StE 2011 B 26.13 n. 26 = RDAF 2011 II p. 60 consid. 4.5, con riferimento a ASA

71.

p. 486 = StE 2001 B 26.13 Nr. 15 = RF 2001 p. 345 = Pra 2001 p. 767 =

RDAF 2001 II 253 consid. 4.2).

Nella

fattispecie esaminata, il Tribunale federale ha dunque ammesso che rientrasse

nel campo d’applicazione dell’art. 17 cpv. 2 LIFD anche il caso di un

lavoratore che non aveva ancora compiuto i 55 anni (mancavano alcuni mesi), ma

che tuttavia era stato licenziato nel quadro di una ristrutturazione.

3.7

Nel caso in discussione,

come già rilevato, il datore di lavoro della ricorrente aveva versato la

prestazione in capitale non a quest’ultima bensì alla cassa pensione, con il

dichiarato intento di colmare una lacuna previdenziale futura, dovuta proprio

al licenziamento anticipato.

Conformemente a quanto

previsto dalla stessa circolare del 2002, se il datore di lavoro versa

“direttamente all'istituto di previdenza della sua impresa una liquidazione in

capitale (ossia un apporto di fondi) a favore del lavoratore allo scopo di

colmare, fra l'altro, esistenti ed eventuali future lacune previdenziali del dipendente

che lascia l'impresa… anche una prestazione in capitale utilizzata a tale scopo

è considerata parte del salario e deve figurare sul certificato di salario”

(cfr. circolare cit., par. 3.3). Lo stesso importo viene poi ammesso in

deduzione a titolo di contributi per il riscatto nell’istituzione di

previdenza.

Nel certificato di

salario, sono stati così indicati, da un lato il versamento della prestazione

in capitale da parte del datore di lavoro e, dall’altro, il riscatto dello

stesso importo. Il risultato è che le due prestazioni si compensano.

Ora, si è detto che

l’Ufficio di tassazione ha peraltro negato la deduzione dei contributi versati

per il riscatto della lacuna previdenziale, in applicazione dell’art. 79b

cpv. 3 LPP. Di conseguenza, ha assoggettato all’imposta sul reddito la maggior

parte della prestazione versata dal datore di lavoro.

In tal modo, la

liquidazione in capitale è stata assoggettata all’imposta con le aliquote

ordinarie, senza cioè il vantaggio dell’imposizione privilegiata prevista per i

versamenti in capitale del datore di lavoro con scopi previdenziali.

È indubbio tuttavia che,

se si considera la prestazione in discussione dal punto di vista del datore di

lavoro, alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale relativa all’art.

17.

cpv. 2 LIFD, la stessa dovrebbe sottostare all’imposizione privilegiata. I

requisiti previsti dalla giurisprudenza, come pure quelli stabiliti dalla

circolare dell’AFC, sono senz’altro adempiuti:

a) la

contribuente ha lasciato l'impresa a 57 anni, quindi anche dopo il limite di 55

anni stabilito dalla circolare, considerato peraltro non vincolante dal

Tribunale federale;

b)

ha cessato definitivamente l'attività lucrativa (principale);

c)

con l'uscita dall'impresa si è creata una lacuna previdenziale, tanto è

vero che il datore di lavoro ha versato una prestazione in capitale proprio con

lo scopo di colmare tale lacuna.

3.8

Alla luce

delle considerazioni che precedono, si giustifica la conclusione che l’importo

di fr. 85'000.–, corrispondente a quanto versato alla contribuente dalla cassa

pensione come prestazione in capitale, deve essere assoggettato all’imposta sul

reddito mediante imposta annua intera ex art. 38 LT e 38 LIFD (nello

stesso senso: Bur Bürgin/Luethy, Bestandesaufnahme

nach dem LIFO-Entscheid, in: Jusletter del 10 gennaio 2011, in particolare p. 4, n. 13; Behnisch/Opel, Die

steuerrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 2010, in ZBJV 148/2012, p. 44).

Tale

soluzione consente di conciliare le esigenze dettate dall’art. 79b cpv.

3.

LPP, così come interpretato dal Tribunale federale, con quelle che

scaturiscono dall’art. 17 cpv. 2 LIFD (e dalla corrispondente disposizione

della legge tributaria cantonale). Infatti, proprio perché l’importo in capitale

prelevato dalla contribuente al momento del pensionamento (fr. 85'000.–) si

considera finanziato non con l’avere di vecchiaia preesistente bensì con la prestazione

in capitale erogata dal datore di lavoro in vista del pensionamento anticipato,

quest’ultimo importo non viene ammesso in deduzione a titolo di contributo per

il riscatto di una lacuna previdenziale, in conformità all’art. 79b cpv.

3.

LPP. Dall’altra parte, dal momento che la prestazione del datore di lavoro

non viene ammessa come versamento alla cassa pensione, ma viene considerata un

reddito conseguito direttamente dalla dipendente, non se ne può negare la

natura di prestazione di natura previdenziale, per il fatto che mira

indubbiamente ad attenuare gli effetti del pensionamento anticipato, in

particolare sulle aspettative previdenziali.

All’imposta

ordinaria sul reddito rimane assoggettato pertanto l’importo di fr. 24'717.–,

corrispondente alle sole prestazioni periodiche del datore di lavoro, compreso

il bonus di fr. 1'500.–. L’ammontare di fr. 85'000.–, aggiunto dall’autorità

fiscale al reddito dell’attività lucrativa dipendente, viene per contro assoggettato

all’imposta annua intera.

4.

Visto

l’esito del ricorso, favorevole agli insorgenti, non si prelevano né tassa di

giustizia né spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 26 ottobre 2011 è riformata nel senso

che il reddito dell’attività lucrativa dipendente della moglie è ridotta da fr.

109'717 a fr. 24’717.–.

§§ La

prestazione in capitale di fr. 85'000.– è assoggettata all’imposta annua intera

secondo gli articoli 38 LT e 38 LIFD.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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