80.2011.161
(!) Redditi della previdenza professionale: prestazione in capitale per colmare future lacune previdenziali, imposizione con aliquota agevolata, simultaneo prelevamento di capitale, non elusione d'imp
13 marzo 2012Italiano19 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.2011.161
Data decisione, Autorità:
13.03.2012, CDT
Titolo:
(!) Redditi della previdenza professionale: prestazione in capitale per colmare future lacune previdenziali, imposizione con aliquota agevolata, simultaneo prelevamento di capitale, non elusione d'imposta
REDDITO DA FONTI PREVIDENZIALI
art. 17 cpv. 2 LIFD
art. 33 cpv. 1 let. d LIFD
art. 38 LIFD
art. 79 let. b cf. 3 LPP
art. 16 cpv. 2 LT
art. 32 cpv. 1 let. d LT
art. 38 LT
Incarto n.
80.2011.161
Lugano
13 marzo 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 24 novembre 2011 contro la decisione del
26 ottobre 2011 in materia di IC e IFD 2008.
Fatti
A. RI 2
è stata alle dipendenze di __________ SA fino al 31 agosto 2008, quando il
rapporto di lavoro è stato sciolto nell’ambito di una ristrutturazione con
riduzione dell’organico. La dipendente, che aveva 57 anni, è stata sottoposta a
pensionamento anticipato ed il datore di lavoro si è assunto il finanziamento
dell’avere di vecchiaia supplementare massimo consentito in base al regolamento
della cassa pensione.
Al
momento del pensionamento, la dipendente ha chiesto alla cassa pensione che le
fosse versata una liquidazione in capitale di fr. 85'000.–.
Dal
certificato di salario rilasciatole da UBS SA il 31 dicembre 2008 risulta che
alla contribuente è stato versato uno stipendio di fr. 26'880.–, cui si
aggiunge un bonus di fr. 1'500.–. Inoltre, le è stata erogata una prestazione
in capitale di fr. 114'860.–, corrispondente al riscatto di anni contributivi
nella cassa pensione.
B. Notificando
alla contribuente ed al marito RI 1 la tassazione IC/IFD 2008, con decisione
del 27 gennaio 2010, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna commisurava il
loro reddito imponibile in fr. 162'700.– per l’IC ed in fr. 161'800.– per l’IFD.
Rispetto alla dichiarazione inoltrata dai contribuenti, l’autorità fiscale
aveva in particolar modo aggiunto al reddito imponibile una parte della somma
versata alla cassa pensione per il riscatto di anni contributivi, precisamente
l’importo di fr. 85'000.–, pari alla prestazione in capitale che RI 2 si era
fatta versare al momento del pensionamento. Secondo l’Ufficio di tassazione,
infatti, la deduzione dei contributi versati per colmare la lacuna previdenziale
poteva essere ammessa unicamente nella misura in cui eccedeva tale importo.
C. I
contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo dell’11 marzo 2010,
contestando l’imposizione dell’importo di fr. 85'000.– quale reddito anziché
quale prestazione in capitale della previdenza.
L’autorità
di tassazione respingeva il gravame, con decisione del 26 ottobre 2011, così
motivata:
Dall’esame
dei documenti risulta che nell’anno 2008, anno del pensionamento, la moglie del
contribuente ha provveduto a riscattare la lacuna previdenziale per un
ammontare di fr. 114'860.– procedendo, in un secondo tempo, al prelievo di fr.
85'000.–.
Tale
modo di procedere è stato ritenuto “elusivo” da parte del Tribunale federale.
Infatti, in due casi analoghi (sentenza TF 2C/658/2009 e 2C/659/2009 del 12
marzo 2010) è stato chiarito quanto previsto dall’art. 79b cpv. 3 LPP, ragione
per cui i prelievi effettuati nei tre anni successivi ad un riscatto non hanno
come scopo il miglioramento della previdenza del contribuente ma possono
configurare una elusione d’imposta. Nel caso specifico il riscatto ammesso in
deduzione viene defalcato dei fr. 85'000 prelevati così come a rettifica del
salario imposto in sede di tassazione.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2
contestano che il procedimento adottato al momento del pensionamento della moglie
si possa considerare elusivo. Gli insorgenti sottolineano che la legislazione
tributaria sottopone ad un trattamento più favorevole le indennità in capitale
del datore di lavoro, che presentano natura previdenziale. Rilevano inoltre di
aver deciso di prelevare una liquidazione in capitale avendo impegni finanziari
impellenti, quali il pagamento di debiti d’imposta. Infine, ritengono che la
nuova giurisprudenza del Tribunale federale del 2010 non possa essere applicata
ad una fattispecie realizzatasi nel corso del 2008, come peraltro auspicato
anche da una circolare della Conferenza fiscale svizzera.
Nelle sue
osservazioni del 4 gennaio 2012, la Divisione delle contribuzioni propone di
respingere il ricorso, richiamando la giurisprudenza del Tribunale federale.
Diritto
1. 1.1.
La
prestazione in capitale di fr. 114'860.–, versata dal datore di lavoro della
ricorrente alla cassa pensione e finalizzata al riscatto di anni contributivi,
è stata sottoposta dall’Ufficio di tassazione ad un trattamento fiscale
differenziato:
·
la maggior parte (fr. 85'000.–) è stata imposta
come reddito dell’attività lucrativa dipendente, in quanto lo stesso importo è
stato prelevato dalla contribuente proprio in concomitanza con il pensionamento
anticipato;
·
il residuo (fr. 29'860.–) è per contro stato
ammesso in deduzione a titolo di contributo per il riscatto di una lacuna previdenziale.
I
ricorrenti contestano come detto tale decisione e chiedono che l’intera
prestazione in capitale versata da __________ SA alla cassa pensione sia
ammesso in deduzione dal reddito imponibile.
1.2.
Secondo
gli articoli 33 cpv. 1 lett. d LIFD e 32 cpv. 1 lett. d LT, sono
dedotti dal reddito imponibile i versamenti, premi e contributi legali,
statutari o regolamentari per acquisire diritti alle prestazioni
dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché delle istituzioni
di previdenza professionale.
Tali disposizioni
del diritto tributario trovano riscontro anche all’art. 81 cpv. 2 della legge
federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità (LPP; RS 831.40), secondo cui i contributi dei salariati e degli
indipendenti agli istituti di previdenza, autorizzati dalla legge o dalle
disposizioni regolamentari, possono essere dedotti per le imposte dirette federali,
cantonali e comunali.
1.3.
Tra questi rientrano non
soltanto i contributi obbligatori, ma anche quelli volontari, che gli statuti o
il regolamento di previdenza prevedono solo a titolo facoltativo. Al momento dell’entrata in un istituto di previdenza, l’art. 9 della
legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la
vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LFLP; RS 831.42) garantisce
espressamente al nuovo assicurato il diritto di acquistare tutte le prestazioni
regolamentari. Nel corso del rapporto di assicurazione, l’assicurato può
inoltre riscattare sia lacune vecchie, dovute per esempio ad
un’interruzione dell’attività professionale oppure ad un aumento del salario,
sia lacune future, in vista di un pensionamento anticipato (Laffely-Maillard, in: Yersin/Noël [a
cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 57
ad art. 33 LIFD; cfr. anche Richner/Frei/Kaufmann,
Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 72 ad art. 33 LIFD).
Considerandi
2.
2.1.
Il
riscatto di anni di contributi nella cassa pensione poco prima del
pensionamento con successivo pagamento di una prestazione in capitale solleva
il problema dell’elusione fiscale. La giurisprudenza del Tribunale federale ha
già riconosciuto ripetutamente che un simile modo di procedere è insolito e che
ha il solo scopo di conseguire un ingiustificato risparmio d’imposta (cfr. Züger, Steuerliche Missbräuche nach
Inkrafttreten del 1. BVG-Revision, in: ASA 75 p. 542 e giurisprudenza citata).
Il medesimo problema si riscontra quando il riscatto di prestazioni previdenziali
è immediatamente seguito da un prelievo anticipato per la promozione della proprietà
privata.
A partire
dal 2006, è stata così introdotta nella legge federale sulla previdenza professionale un’apposita base legale, secondo cui le prestazioni risultanti dal riscatto non possono
essere versate sotto forma di capitale dagli istituti di previdenza prima della
scadenza di un termine di tre anni (art. 79b cpv. 3 prima frase LPP). Lo
scopo della nuova disposizione è chiaro: essa mira ad evitare abusi fiscali,
legati al versamento di contributi di riscatto deducibili con pieno effetto
sull’aliquota, con successivo prelevamento di una prestazione in forma di
capitale, imponibile con l’aliquota privilegiata prevista dall’art. 38 LIFD (e
dalle analoghe disposizioni delle leggi cantonali). Una simile operazione si considera un’elusione d’imposta, per il fatto che non mira a migliorare la copertura
previdenziale bensì a conseguire un risparmio d‘imposta (Laffely Maillard, op. cit., n. 63 ad
art. 33 LIFD, p. 544 e giurisprudenza citata).
2.2
La sua
formulazione ha invece sollevato parecchi dubbi interpretativi. Adottando un
criterio strettamente letterale, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ritiene che l’art. 79b cpv. 3 LPP vieti il versamento, nei tre anni
successivi, di prestazioni in capitale fino a concorrenza della quota della
prestazione che è stata finanziata mediante tale riscatto, compresi gli
interessi; non sarebbe invece toccata dalla disposizione tutta la previdenza acquisita
prima del riscatto (cfr. Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Bollettino della previdenza professionale n. 88 del 28 novembre 2005). In tal modo, l’UFAS si fonda sul presupposto che la prestazione in capitale venga prioritariamente finanziata mediante il capitale previdenziale già disponibile
prima del riscatto, secondo il principio “first in first out” (cfr. Züger, op. cit., p. 543).
Una
simile interpretazione è da tempo contestata dalla dottrina fiscale, per il
fatto che non permetterebbe di evitare gli abusi che vorrebbe combattere,
ovvero l’utilizzo delle istituzioni di previdenza come strumento di
risparmio fiscale. Per alcuni autori, la locuzione “le prestazioni risultanti dal riscatto” si riferirebbe piuttosto alle prestazioni pagate “dopo il
riscatto”, supponendo in tal modo che il riscatto sia servito in primo luogo a
finanziare proprio la prestazione in capitale, secondo il principio “last in
first out”. L’art. 79b cpv. 3 LPP escluderebbe quindi ogni
prelevamento in capitale nei tre anni successivi al riscatto, perlomeno nella
misura dello stesso riscatto (cfr. Zigerlig/Jud, in: Zweifel/Athanas [a
cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2a,
2a ediz., Basilea 2008, n. 24d ad art. 33 LIFD, p. 529, che attribuiscono
la stessa interpretazione alle autorità fiscali). Per altri autori, il riferimento
alle “prestazioni risultanti dal riscatto” ricondurrebbe invece all’insieme
delle prestazioni, con la conseguenza che sarebbe ammesso un prelevamento in
forma di capitale in misura proporzionale (cfr. Züger,
op. cit., p. 543).
2.3
In una sentenza del 12
marzo 2010 (n.2C_658/2009, in ASA 79 p. 685 = RF 2010 p. 860),
il Tribunale federale ha posto un termine a questa lunga diatriba dottrinale,
sposando implicitamente l’interpretazione fondata sul principio “last in first out”. Chiamata a pronunciarsi sul caso di un
contribuente che negli anni 2004, 2005 e 2006 aveva riscattato importi per
complessivi fr. 80'000.–, per poi prelevare nel 2007 un capitale di 433'000
franchi, l’Alta Corte ha infatti affermato che l’art. 79b cpv. 3 LPP va
inteso nel senso che ogni prestazione prelevata sotto forma di capitale prima
della scadenza del termine di tre anni è abusiva e, di riflesso, i contributi
previdenziali facoltativi acquisiti nel blocco triennale non sono deducibili
dal relativo reddito imponibile, perlomeno nella misura in cui sono serviti a
finanziare la successiva prestazione in capitale (cfr. Vorpe, La disposizione antielusiva sul prelevamento
dell’avere previdenziale sotto forma di capitale, in: Centro competenze
tributarie della SUPSI [a cura di], Novità fiscali - settembre 2010; Dzamko-Locher, Dreijährige steuerliche
Totalsperre aufgrund von Art. 79b Abs. 3 BVG, in: Jusletter del 13 settembre
2010).
3.
3.1.
Venendo
al caso della ricorrente, è indiscutibile che il prelevamento della prestazione
in capitale sia intervenuto entro i tre anni dopo il versamento del contributo
destinato al riscatto della lacuna nella previdenza professionale. Anzi, il
versamento ed il prelevamento sono avvenuti in modo praticamente simultaneo. In
linea di principio, trova pertanto applicazione l’art. 79b cpv. 3 LPP,
in vigore dal 2006, che esclude il diritto alla deduzione dei contributi dal
reddito imponibile.
Vi è
tuttavia anche un altro aspetto da considerare. Nella fattispecie, il riscatto
della lacuna previdenziale non è stato finanziato dal dipendente con il suo
patrimonio ma lo è stato dallo stesso datore di lavoro.
3.2
Secondo
gli artt. 23 cpv. 1 lett. c LIFD e 22 lett. c LT, di identico
tenore, sono imponibili gli indennizzi per la cessazione o il mancato esercizio
di un'attività.
L'applicazione
di questo disposto di legge pone sovente delicati problemi interpretativi volti
a delimitare l'applicazione della norma, la cui formulazione è apparentemente
molto ampia, da altre disposizioni di legge. È il caso per esempio delle liquidazioni
in capitale nel quadro dei cosiddetti piani sociali, che possono essere erogate
ai lavoratori per compensare la cessazione dell'attività o quale controprestazione
per la rinuncia a esercitare un'attività (Zigerlig/Jud,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht,
vol. I/2a, art. 23 LIFD, n. 15, p. 260; Oberson,
Droit fiscal suisse, Basilea 1998, p. 109).
3.3
L'art. 38
cpv. 1 LT, dal canto suo, impone separatamente con un'imposta annua intera le
prestazioni in capitale secondo l'articolo 21 (vale a dire i redditi da fonti
previdenziali) e i versamenti analoghi di cui all'articolo 16 capoverso 2 (vale
a dire le liquidazioni in capitale provenienti da istituzioni previdenziali in
rapporto con l'attività dipendente e analoghi versamenti in capitale del datore
di lavoro), come anche le somme versate in seguito a decesso, danno corporale
permanente o pregiudizio durevole della salute (art. 22 lettera b).
Secondo
l'art. 38 cpv. 2 LT, l'imposta è calcolata con l'aliquota che sarebbe applicabile
se al posto della prestazione unica fosse versata una prestazione annua corrispondente.
L’aliquota minima è del 2 per cento.
L'art. 38
cpv. 1 LIFD prevede, analogamente all'art. 38 LT, l'imposizione separata delle
prestazioni in capitale secondo l'art. 22 (vale a dire i proventi da fonti
previdenziali elencate nella norma), come anche le somme versate in seguito a
decesso, danno corporale permanente o pregiudizio durevole della salute.
Tali
prestazioni includono, pur non menzionandoli esplicitamente, anche i "versamenti
analoghi" (Baumgartner, in:
Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol.
I/2a, art. 38 LIFD, p. 467).
L'aliquota
è calcolata secondo l'art. 38 cpv. 2 LIFD su un quinto della tariffa secondo
l'art. 36 (vale a dire su un quinto dell'aliquota normale).
3.4
In una
sentenza del 2001, il Tribunale federale ha deciso che un’indennità di partenza
in forma di prestazione in capitale versata spontaneamente dal datore di lavoro
ad un contribuente di 48 anni si considera come parte integrante del salario
con la conseguenza che né l'articolo 21 lettera c, né un'imposizione privilegiata
secondo l'articolo 17 capoverso 2 entrano in considerazione; neanche la cosiddetta
aliquota della rendita di cui all'articolo 37 è applicabile (Tribunale
federale, 6 marzo 2001, in ASA 71 p. 486 = StE 2001 B 26.13 Nr. 15 = RF
2001.
p. 345 = Pra 2001 p. 767 = RDAF 2001 II 253). Nella fattispecie, si
trattava di un dipendente di 48 anni che era stato licenziato nell’ambito di
una ristrutturazione aziendale ed al quale il datore di lavoro aveva versato
spontaneamente una prestazione denominata “pagamento compensatorio per l’età e
per gli anni di servizio”, per un ammontare lordo di fr. 119'565.–. Secondo le
indicazioni del datore di lavoro, lo scopo di tale versamento era di
“compensare eventuali lacune o perdite di salario durevoli nell’ambito della
previdenza professionale”, che sarebbero risultati dal licenziamento
collettivo.
3.5
Nella circolare n. 1 del 3
ottobre 2002 (“L'indennità di partenza e la liquidazione in capitale del datore
di lavoro”, par. 3.2), l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha
stabilito che, dal profilo fiscale, le analoghe indennità in capitale del datore
di lavoro ai sensi dell'articolo 17 capoverso 2 LIFD possono essere considerate
come prestazioni di previdenza, purché siano soddisfatte cumulativamente le seguenti
condizioni:
a) il
contribuente lascia l'impresa dopo aver compiuto 55 anni;
b)
cessa o deve cessare definitivamente l'attività lucrativa (principale);
c)
con l'uscita dall'impresa e dal relativo istituto di previdenza si crea
una lacuna previdenziale.
La lacuna è calcolata
dall'istituto di previdenza. Ai fini di tale calcolo possono venir prese in
considerazione soltanto future lacune previdenziali basate sui contributi ordinari
del lavoratore e del datore di lavoro per il periodo a contare dall'uscita
dall'istituto di previdenza fino al raggiungimento dell'età limite ordinaria
sulla base del guadagno fino ad allora assicurato. Un riscatto che sarebbe già
stato possibile al momento dell'uscita non può essere preso in considerazione
nel calcolo.
3.6
In
una sentenza del 2010, l’Alta Corte ha ricordato che la citata circolare
costituisce una semplice direttiva amministrativa e non una base legale, sicché
non vincola né i cittadini né i tribunali né l’autorità amministrativa; essa
non deve pertanto essere applicata letteralmente e non dispensa le autorità
dalla considerazione delle circostanze del caso concreto. In particolare, il
limite di età di 55 anni non ha più alcun fondamento nella legislazione oggi in
vigore in materia di previdenza professionale, dopo che, dal 1° gennaio 2006,
l’età minima di pensionamento è passata a 58 anni, con riserva di alcune
eccezioni (cfr. art. 1i dell’Ordinanza sulla previdenza
professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità [OPP 2; RS 831.441.1]).
Il
Tribunale federale ha concluso che un’indennità di partenza versata dal datore
di lavoro, per beneficiare dell’imposizione privilegiata prevista dall’art. 38
LIFD, deve avere uno stretto legame con la previdenza professionale. Questa
interpretazione scaturisce non solo dal testo della legge, secondo cui sono
contemplati solo i versamenti in capitale analoghi a quelli
provenienti da istituzioni previdenziali in rapporto con l'attività dipendente,
ma anche dallo scopo di politica sociale della normativa. I giudici hanno così
confermato la precedente giurisprudenza, che subordina all’imposizione
privilegiata il preponderante obiettivo previdenziale della prestazione versata
dal datore di lavoro (cfr. la sentenza del 19 agosto 2010, n.2C_538/2010, in
StE 2011 B 26.13 n. 26 = RDAF 2011 II p. 60 consid. 4.5, con riferimento a ASA
71.
p. 486 = StE 2001 B 26.13 Nr. 15 = RF 2001 p. 345 = Pra 2001 p. 767 =
RDAF 2001 II 253 consid. 4.2).
Nella
fattispecie esaminata, il Tribunale federale ha dunque ammesso che rientrasse
nel campo d’applicazione dell’art. 17 cpv. 2 LIFD anche il caso di un
lavoratore che non aveva ancora compiuto i 55 anni (mancavano alcuni mesi), ma
che tuttavia era stato licenziato nel quadro di una ristrutturazione.
3.7
Nel caso in discussione,
come già rilevato, il datore di lavoro della ricorrente aveva versato la
prestazione in capitale non a quest’ultima bensì alla cassa pensione, con il
dichiarato intento di colmare una lacuna previdenziale futura, dovuta proprio
al licenziamento anticipato.
Conformemente a quanto
previsto dalla stessa circolare del 2002, se il datore di lavoro versa
“direttamente all'istituto di previdenza della sua impresa una liquidazione in
capitale (ossia un apporto di fondi) a favore del lavoratore allo scopo di
colmare, fra l'altro, esistenti ed eventuali future lacune previdenziali del dipendente
che lascia l'impresa… anche una prestazione in capitale utilizzata a tale scopo
è considerata parte del salario e deve figurare sul certificato di salario”
(cfr. circolare cit., par. 3.3). Lo stesso importo viene poi ammesso in
deduzione a titolo di contributi per il riscatto nell’istituzione di
previdenza.
Nel certificato di
salario, sono stati così indicati, da un lato il versamento della prestazione
in capitale da parte del datore di lavoro e, dall’altro, il riscatto dello
stesso importo. Il risultato è che le due prestazioni si compensano.
Ora, si è detto che
l’Ufficio di tassazione ha peraltro negato la deduzione dei contributi versati
per il riscatto della lacuna previdenziale, in applicazione dell’art. 79b
cpv. 3 LPP. Di conseguenza, ha assoggettato all’imposta sul reddito la maggior
parte della prestazione versata dal datore di lavoro.
In tal modo, la
liquidazione in capitale è stata assoggettata all’imposta con le aliquote
ordinarie, senza cioè il vantaggio dell’imposizione privilegiata prevista per i
versamenti in capitale del datore di lavoro con scopi previdenziali.
È indubbio tuttavia che,
se si considera la prestazione in discussione dal punto di vista del datore di
lavoro, alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale relativa all’art.
17.
cpv. 2 LIFD, la stessa dovrebbe sottostare all’imposizione privilegiata. I
requisiti previsti dalla giurisprudenza, come pure quelli stabiliti dalla
circolare dell’AFC, sono senz’altro adempiuti:
a) la
contribuente ha lasciato l'impresa a 57 anni, quindi anche dopo il limite di 55
anni stabilito dalla circolare, considerato peraltro non vincolante dal
Tribunale federale;
b)
ha cessato definitivamente l'attività lucrativa (principale);
c)
con l'uscita dall'impresa si è creata una lacuna previdenziale, tanto è
vero che il datore di lavoro ha versato una prestazione in capitale proprio con
lo scopo di colmare tale lacuna.
3.8
Alla luce
delle considerazioni che precedono, si giustifica la conclusione che l’importo
di fr. 85'000.–, corrispondente a quanto versato alla contribuente dalla cassa
pensione come prestazione in capitale, deve essere assoggettato all’imposta sul
reddito mediante imposta annua intera ex art. 38 LT e 38 LIFD (nello
stesso senso: Bur Bürgin/Luethy, Bestandesaufnahme
nach dem LIFO-Entscheid, in: Jusletter del 10 gennaio 2011, in particolare p. 4, n. 13; Behnisch/Opel, Die
steuerrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 2010, in ZBJV 148/2012, p. 44).
Tale
soluzione consente di conciliare le esigenze dettate dall’art. 79b cpv.
3.
LPP, così come interpretato dal Tribunale federale, con quelle che
scaturiscono dall’art. 17 cpv. 2 LIFD (e dalla corrispondente disposizione
della legge tributaria cantonale). Infatti, proprio perché l’importo in capitale
prelevato dalla contribuente al momento del pensionamento (fr. 85'000.–) si
considera finanziato non con l’avere di vecchiaia preesistente bensì con la prestazione
in capitale erogata dal datore di lavoro in vista del pensionamento anticipato,
quest’ultimo importo non viene ammesso in deduzione a titolo di contributo per
il riscatto di una lacuna previdenziale, in conformità all’art. 79b cpv.
3.
LPP. Dall’altra parte, dal momento che la prestazione del datore di lavoro
non viene ammessa come versamento alla cassa pensione, ma viene considerata un
reddito conseguito direttamente dalla dipendente, non se ne può negare la
natura di prestazione di natura previdenziale, per il fatto che mira
indubbiamente ad attenuare gli effetti del pensionamento anticipato, in
particolare sulle aspettative previdenziali.
All’imposta
ordinaria sul reddito rimane assoggettato pertanto l’importo di fr. 24'717.–,
corrispondente alle sole prestazioni periodiche del datore di lavoro, compreso
il bonus di fr. 1'500.–. L’ammontare di fr. 85'000.–, aggiunto dall’autorità
fiscale al reddito dell’attività lucrativa dipendente, viene per contro assoggettato
all’imposta annua intera.
4.
Visto
l’esito del ricorso, favorevole agli insorgenti, non si prelevano né tassa di
giustizia né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 26 ottobre 2011 è riformata nel senso
che il reddito dell’attività lucrativa dipendente della moglie è ridotta da fr.
109'717 a fr. 24’717.–.
§§ La
prestazione in capitale di fr. 85'000.– è assoggettata all’imposta annua intera
secondo gli articoli 38 LT e 38 LIFD.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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