80.2011.166
Deduzioni: alimenti all'ex coniuge, solo prestazioni periodiche, versamento di un importo globale a titolo di pensione alimentare capitalizzata e liquidazione del regime matrimoniale
23 gennaio 2012Italiano11 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
80.2011.166
Data decisione, Autorità:
23.01.2012, CDT
Titolo:
Deduzioni: alimenti all'ex coniuge, solo prestazioni periodiche, versamento di un importo globale a titolo di pensione alimentare capitalizzata e liquidazione del regime matrimoniale
DETERMINAZIONE REDDITO NETTO
art. 23 let. f LIFD
art. 24 let. a LIFD
art. 33 cpv. 1 let. c LIFD
art. 22 let. f LT
art. 23 let. a LT
art. 32 cpv. 1 let. c LT
Incarto n.
80.2011.166
Lugano
23 gennaio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 2 dicembre 2011 contro la decisione del 2
novembre 2011 in materia di IC e IFD 2006.
Fatti
A. RI 1
e __________ si sono uniti in matrimonio nel 1981 e dalla loro relazione sono
nati 3 figli. I coniugi __________ si sono separati di fatto nell’agosto 2004,
mentre il divorzio è stato pronunciato il 4 aprile 2006 dal Pretore di __________.
La convenzione di divorzio, per quel che riguarda le conseguenze accessorie del
divorzio, contiene i seguenti punti:
1. Il marito
si obbliga a versare alla moglie, a titolo di pensione alimentare capitalizzata
e liquidazione del regime matrimoniale, un importo globale di fr. 190'000.–
pagabile al più tardi entro il 31 dicembre 2006. Egli verserà importi mensili a
dipendenza delle sue possibilità finanziarie, ritenuto comunque un minimo
mensile di fr. 4'300.–. La prima rata verrà versata entro il 5 dicembre 2005,
successivamente entro il 5 di ogni mese, importi che andranno in deduzione
della somma globale.
Considerandi
2.
Le parti
danno atto di aver già provveduto a liquidare il regime matrimoniale e di non
vantare più pretese a tale titolo, ad eccezione di quanto previsto al punto
precedente.
3.
Le partite
fiscali verranno suddivise al 1. gennaio 2005. I conguagli sulle imposte 2004
verranno pagati dal marito.
4.
Il
capitale LPP accumulato dal marito in costanza di matrimonio verrà suddiviso
come di legge, ossia per metà a favore della moglie, valuta 30 aprile del 2006.
La signora dal canto suo non ha accumulato nessun capitale.
5.
Tasse e
spese di giustizia sono delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili.
B. La
dichiarazione fiscale 2006, oggetto del presente ricorso, è stata inoltrata
all’Ufficio di tassazione di Lugano-Città il 5 dicembre 2007. Il ricorrente ha
dedotto quanto versato alla ex-moglie a titolo di alimenti e più precisamente
fr. 131'000.--. Il ricorrente precisa di aver versato l’importo nel seguente
modo:
- fr.
5'000.– mensili, per fr. 60'000.–;
- fr.
1'000.– aggiuntivi;
- fr.
65'000.– provento vendita di un fondo.
Nel
gennaio 2008 l’Ufficio di tassazione di Lugano-Città ha notificato la
dichiarazione fiscale 2006 stralciando la deduzione di fr. 131'000.– a titolo
di alimenti per la moglie, asserendo che la stessa non può essere ammessa
siccome il versamento di una prestazione in capitale rateizzata non è
deducibile dal reddito.
C. Il
25.
febbraio 2008 il contribuente ha interposto reclamo contro la suddetta
decisione confermando quanto già proposto in sede di dichiarazione fiscale.
Con
decisione del 2 novembre 2011 l’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo,
sottolineando che la deducibilità degli alimenti presuppone la caratteristica
dell’onere permanente e non il versamento di una prestazione una tantum.
La liquidazione della prestazione in capitale costituisce, per colui che è
gravato da tale onere, una diminuzione della propria sostanza, la quale corrisponde
ad un aumento di quella del beneficiario della prestazione. L’autorità di
reclamo ha specificato che la convenzione sottoscritta dal contribuente e dalla
ex moglie prevede il pagamento di fr. 190'000.– a titolo di pensione alimentare
capitalizzata e liquidazione del regime matrimoniale. A questo proposito,
l’autorità di reclamo ha richiamato la giurisprudenza del TF e di questa stessa
Camera secondo la quale i versamenti per la liquidazione del regime
matrimoniale non sono comunque deducibili; la pensione alimentare
capitalizzata, da parte sua, nonostante sia versata in forma rateale, sottostà
alle stesse regole previste per il contributo capitalizzato in quanto tale,
quindi non si deduce dal reddito del debitore e non si impone al beneficiario.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente
la mancata deduzione dell’importo versato alla ex moglie. A suo avviso, la
legge non fa alcun distinguo, nel computo dei redditi imponibili, fra
prestazioni ricorrenti e prestazioni in capitale. L’importo di fr. 131'000.– si
compone unicamente di contributi alimentari e pertanto non ha nulla a che
vedere con una liquidazione del regime matrimoniale: le parti hanno voluto
definire un contributo ricorrente. A dimostrazione di ciò vi sarebbero tre
elementi: la scadenza fissata nel tempo (oltre un anno), i pagamenti mensili di
fr. 5'000.– effettuati per tutto l’anno 2006, il fatto che la moglie abbia
utilizzato veramente questi importi per il proprio sostentamento. Non si
tratterebbe dunque di un’operazione fiscalmente neutra. Inoltre il ricorrente
per il pagamento di fr. 66'000.-- avrebbe fatto capo al proprio reddito e non
alla propria sostanza. Il ricorrente ritiene inoltre ingiustificato essere
imposto dall’autorità di tassazione per contributi pagati alla moglie in
considerazione del fatto che egli stesso, così come stabilito nella convenzione
di divorzio, si è già fatto carico delle partite fiscali fino al 2004 compreso.
Diritto
1.
1.1.
Giusta
gli articoli 22 lett. f LT e 23 lett. f LIFD i contributi alimentari
percepiti dal contribuente in caso di divorzio sono imponibili come reddito.
Secondo gli articoli 32 cpv. 1 lett. c e 33 cpv. 1 lett. c LIFD
sono deducibili dai redditi gli alimenti versati al coniuge divorziato.
Nel
merito è contestata la deducibilità dell’importo di fr. 131'000.–, versato dal
ricorrente alla ex moglie in base a quanto previsto nella convenzione di divorzio.
Il ricorrente sostiene che il versamento di una prestazione in capitale
rateizzata deve essere dedotto siccome la legge non fa alcun distinguo rispetto
ad una rendita.
1.2
Per
costante giurisprudenza, la nozione di alimenti va riferita unicamente ai versamenti
periodici con caratteristica quindi di onere permanente e non può essere invece
estesa ai versamenti effettuati a titolo di liquidazione una tantum delle
pretese per alimenti e altre (DTF 125 II 183 = ASA 68 p. 715 = StE 1999 B 27.2
n. 22). In effetti, alla possibilità di dedurre dal reddito del debitore
l’onere permanente rappresentato dagli alimenti corrisponde un pari aumento dei
fattori di reddito imponibile del beneficiario degli stessi. La liquidazione in
capitale costituisce invece per colui che è gravato da tale onere una
diminuzione della propria sostanza, la quale corrisponde ad un aumento di
quella del beneficiario della prestazione.
Già prima
che si pronunciasse il Tribunale federale, questa Camera aveva precisato che la
nozione di alimenti così come intesa dall’art. 32 lett. c LT è da
riferirsi unicamente ai versamenti periodici e non può essere invece estesa ai
versamenti effettuati a titolo di liquidazione una tantum delle pretese per
alimenti e altre (RTT 1982 p. 582 s.; CDT n. 280 del 29 agosto 1989 in re M.P.; STF del 24 agosto 1987 in re E.M.; STF dell’8 marzo 1990).
Anche
l’Amministrazione federale delle contribuzioni, nella Circolare n. 30 del 21 dicembre
2010.
sull’imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale
sull’imposta federale diretta (par. 14.1.2), citando il Tribunale federale,
afferma che la deducibilità degli
alimenti periodici non può essere estesa agli alimenti versati sotto forma di
prestazione in capitale.
1.3
Anche il
versamento a rate di un importo prestabilito viene trattato alla stessa stregua
del versamento unico in capitale, perché tocca la sostanza e non il reddito (cfr.
le sentenze CDT n. 80.96.00228 del 31 luglio 1997 in re D.; CDT n. 80.95.00173 del 27 ottobre 1995 in re B.; CDT n. 49 del 19 aprile 1991 in re F.; la sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Svitto del 24 aprile 1998, in StE 1999 B 27.2 n. 21; inoltre Holtz, Steuerrechtliche
Folgen der Ehescheidung, Berna 1989, p. 169; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 65 ad art. 23 LIFD,
p. 418).
1.4
Va
altresì rilevato che le parti hanno la facoltà di scegliere tra rendita
periodica e liquidazione una tantum. Quando scelgono il pagamento in capitale
invece di una pensione sono libere di fissarne l'importo tenendo conto delle
conseguenze fiscali che questa scelta comporta per l'uno e per l'altro ex
coniuge, non diversamente da quanto avviene in occasione della fissazione dell'importo
della rendita (RDAF 46/1990 p. 467 ss., consid. 3c).
2.
2.1.
Nel caso
concreto si tratta di stabilire la natura del versamento effettuato dal marito:
a questo proposito si deve interpretare la convenzione di divorzio del 30
novembre 2005 omologata con sentenza del 4 aprile 2006 dal Segretario assessore
della Pretura di __________.
Come
esposto in narrativa, il punto 1 della convenzione
prevede che “il marito si obbliga a versare alla moglie, a titolo di
pensione alimentare capitalizzata e liquidazione del regime matrimoniale, un
importo globale di fr. 190'000.--, pagabile al più tardi entro il 31 dicembre
2006.
Egli verserà importi mensili a dipendenza delle sue possibilità
finanziarie, ritenuto comunque un minimo mensile di fr. 4'300.--…(omissis)”.
Il punto 2 indica che “le parti danno atto di aver già provveduto a liquidare
il regime matrimoniale e di non vantare reciproche pretese a tale titolo, ad
eccezione di quanto previsto al punto precedente.” Per quel che riguarda
gli aspetti fiscali le parti dichiarano che le partite fiscali verranno
suddivise a partire dal 1. gennaio 2005, mentre i conguagli 2004 saranno a carico
del marito (cfr. punto 3).
Su tale
base, il ricorrente ha versato alla ex-moglie nel corso del 2005 fr. 51'520.–
(fr. 4'300.– al mese). Per quel che riguarda il 2006 il marito ha corrisposto
alla ex-moglie i seguenti importi: fr. 5'000.– per 12 mensilità, per un totale
di fr. 60'000.–, più ulteriori fr. 1'000.– (cfr. estratto conto corrente
postale del 20 settembre 2007) ed infine la somma di fr. 65'000.–, provento
della vendita della part. __________ RF __________ (cfr. ricevuta del 24 febbraio
2006).
2.2
In primo
luogo si rileva che il tenore della convenzione è inequivocabile: il primo punto
dell’accordo afferma esplicitamente che la somma di fr. 190'000.– è “un importo
globale” che viene versato “a titolo di pensione alimentare capitalizzata e
liquidazione del regime matrimoniale”.
Pertanto,
tale ammontare comprende anche, in misura non precisata (cioè nella misura in
cui la questione non è già stata risolta in precedenza, come precisato al punto
2.
della convenzione, che riserva peraltro il punto 1), un versamento
finalizzato alla liquidazione del regime matrimoniale. Basti ricordare, a tale
riguardo, che secondo gli articoli 24 lett. a LIFD e 23 lett. a
LT l’incremento patrimoniale derivante fra l’altro da liquidazione del regime matrimoniale
è esente dall’imposta. Di conseguenza, quanto versato da un coniuge all’altro a
tale titolo non può essere dedotto dal reddito imponibile del debitore.
Per il
resto, la prestazione pagata alla ex moglie dall’insorgente costituisce il versamento
rateale di una prestazione alimentare capitalizzata. Come già anticipato, si
tratta di un pagamento non deducibile, in considerazione del fatto che il
pagamento rateale altro non è se non una modalità di estinzione di un debito,
quello alimentare capitalizzato, fiscalmente neutro.
Neppure
la circostanza, sottolineata nel ricorso, che parte della somma corrisposta
alla moglie sia stata ricavata con la vendita di un fondo conduce ad una
diversa conclusione.
2.3
Sulla base delle considerazioni appena espresse, questa Camera non
può prescindere dal fatto che l’importo di fr. 131'000.– non può essere
dedotto. Il ricorso è pertanto da respingere.
3.
Visto
l’esito del gravame, tasse e spese di giustizia sono poste a carico del ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un
totale di fr. 1’100.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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