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Decisione

80.2011.166

Deduzioni: alimenti all'ex coniuge, solo prestazioni periodiche, versamento di un importo globale a titolo di pensione alimentare capitalizzata e liquidazione del regime matrimoniale

23 gennaio 2012Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1

e __________ si sono uniti in matrimonio nel 1981 e dalla loro relazione sono

nati 3 figli. I coniugi __________ si sono separati di fatto nell’agosto 2004,

mentre il divorzio è stato pronunciato il 4 aprile 2006 dal Pretore di __________.

La convenzione di divorzio, per quel che riguarda le conseguenze accessorie del

divorzio, contiene i seguenti punti:

1. Il marito

si obbliga a versare alla moglie, a titolo di pensione alimentare capitalizzata

e liquidazione del regime matrimoniale, un importo globale di fr. 190'000.–

pagabile al più tardi entro il 31 dicembre 2006. Egli verserà importi mensili a

dipendenza delle sue possibilità finanziarie, ritenuto comunque un minimo

mensile di fr. 4'300.–. La prima rata verrà versata entro il 5 dicembre 2005,

successivamente entro il 5 di ogni mese, importi che andranno in deduzione

della somma globale.

Considerandi

2.

Le parti

danno atto di aver già provveduto a liquidare il regime matrimoniale e di non

vantare più pretese a tale titolo, ad eccezione di quanto previsto al punto

precedente.

3.

Le partite

fiscali verranno suddivise al 1. gennaio 2005. I conguagli sulle imposte 2004

verranno pagati dal marito.

4.

Il

capitale LPP accumulato dal marito in costanza di matrimonio verrà suddiviso

come di legge, ossia per metà a favore della moglie, valuta 30 aprile del 2006.

La signora dal canto suo non ha accumulato nessun capitale.

5.

Tasse e

spese di giustizia sono delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le

ripetibili.

B. La

dichiarazione fiscale 2006, oggetto del presente ricorso, è stata inoltrata

all’Ufficio di tassazione di Lugano-Città il 5 dicembre 2007. Il ricorrente ha

dedotto quanto versato alla ex-moglie a titolo di alimenti e più precisamente

fr. 131'000.--. Il ricorrente precisa di aver versato l’importo nel seguente

modo:

- fr.

5'000.– mensili, per fr. 60'000.–;

- fr.

1'000.– aggiuntivi;

- fr.

65'000.– provento vendita di un fondo.

Nel

gennaio 2008 l’Ufficio di tassazione di Lugano-Città ha notificato la

dichiarazione fiscale 2006 stralciando la deduzione di fr. 131'000.– a titolo

di alimenti per la moglie, asserendo che la stessa non può essere ammessa

siccome il versamento di una prestazione in capitale rateizzata non è

deducibile dal reddito.

C. Il

25.

febbraio 2008 il contribuente ha interposto reclamo contro la suddetta

decisione confermando quanto già proposto in sede di dichiarazione fiscale.

Con

decisione del 2 novembre 2011 l’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo,

sottolineando che la deducibilità degli alimenti presuppone la caratteristica

dell’onere permanente e non il versamento di una prestazione una tantum.

La liquidazione della prestazione in capitale costituisce, per colui che è

gravato da tale onere, una diminuzione della propria sostanza, la quale corrisponde

ad un aumento di quella del beneficiario della prestazione. L’autorità di

reclamo ha specificato che la convenzione sottoscritta dal contribuente e dalla

ex moglie prevede il pagamento di fr. 190'000.– a titolo di pensione alimentare

capitalizzata e liquidazione del regime matrimoniale. A questo proposito,

l’autorità di reclamo ha richiamato la giurisprudenza del TF e di questa stessa

Camera secondo la quale i versamenti per la liquidazione del regime

matrimoniale non sono comunque deducibili; la pensione alimentare

capitalizzata, da parte sua, nonostante sia versata in forma rateale, sottostà

alle stesse regole previste per il contributo capitalizzato in quanto tale,

quindi non si deduce dal reddito del debitore e non si impone al beneficiario.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente

la mancata deduzione dell’importo versato alla ex moglie. A suo avviso, la

legge non fa alcun distinguo, nel computo dei redditi imponibili, fra

prestazioni ricorrenti e prestazioni in capitale. L’importo di fr. 131'000.– si

compone unicamente di contributi alimentari e pertanto non ha nulla a che

vedere con una liquidazione del regime matrimoniale: le parti hanno voluto

definire un contributo ricorrente. A dimostrazione di ciò vi sarebbero tre

elementi: la scadenza fissata nel tempo (oltre un anno), i pagamenti mensili di

fr. 5'000.– effettuati per tutto l’anno 2006, il fatto che la moglie abbia

utilizzato veramente questi importi per il proprio sostentamento. Non si

tratterebbe dunque di un’operazione fiscalmente neutra. Inoltre il ricorrente

per il pagamento di fr. 66'000.-- avrebbe fatto capo al proprio reddito e non

alla propria sostanza. Il ricorrente ritiene inoltre ingiustificato essere

imposto dall’autorità di tassazione per contributi pagati alla moglie in

considerazione del fatto che egli stesso, così come stabilito nella convenzione

di divorzio, si è già fatto carico delle partite fiscali fino al 2004 compreso.

Diritto

1.

1.1.

Giusta

gli articoli 22 lett. f LT e 23 lett. f LIFD i contributi alimentari

percepiti dal contribuente in caso di divorzio sono imponibili come reddito.

Secondo gli articoli 32 cpv. 1 lett. c e 33 cpv. 1 lett. c LIFD

sono deducibili dai redditi gli alimenti versati al coniuge divorziato.

Nel

merito è contestata la deducibilità dell’importo di fr. 131'000.–, versato dal

ricorrente alla ex moglie in base a quanto previsto nella convenzione di divorzio.

Il ricorrente sostiene che il versamento di una prestazione in capitale

rateizzata deve essere dedotto siccome la legge non fa alcun distinguo rispetto

ad una rendita.

1.2

Per

costante giurisprudenza, la nozione di alimenti va riferita unicamente ai versamenti

periodici con caratteristica quindi di onere permanente e non può essere invece

estesa ai versamenti effettuati a titolo di liquidazione una tantum delle

pretese per alimenti e altre (DTF 125 II 183 = ASA 68 p. 715 = StE 1999 B 27.2

n. 22). In effetti, alla possibilità di dedurre dal reddito del debitore

l’onere permanente rappresentato dagli alimenti corrisponde un pari aumento dei

fattori di reddito imponibile del beneficiario degli stessi. La liquidazione in

capitale costituisce invece per colui che è gravato da tale onere una

diminuzione della propria sostanza, la quale corrisponde ad un aumento di

quella del beneficiario della prestazione.

Già prima

che si pronunciasse il Tribunale federale, questa Camera aveva precisato che la

nozione di alimenti così come intesa dall’art. 32 lett. c LT è da

riferirsi unicamente ai versamenti periodici e non può essere invece estesa ai

versamenti effettuati a titolo di liquidazione una tantum delle pretese per

alimenti e altre (RTT 1982 p. 582 s.; CDT n. 280 del 29 agosto 1989 in re M.P.; STF del 24 agosto 1987 in re E.M.; STF dell’8 marzo 1990).

Anche

l’Amministrazione federale delle contribuzioni, nella Circolare n. 30 del 21 dicembre

2010.

sull’imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale

sull’imposta federale diretta (par. 14.1.2), citando il Tribunale federale,

afferma che la deducibilità degli

alimenti periodici non può essere estesa agli alimenti versati sotto forma di

prestazione in capitale.

1.3

Anche il

versamento a rate di un importo prestabilito viene trattato alla stessa stregua

del versamento unico in capitale, perché tocca la sostanza e non il reddito (cfr.

le sentenze CDT n. 80.96.00228 del 31 luglio 1997 in re D.; CDT n. 80.95.00173 del 27 ottobre 1995 in re B.; CDT n. 49 del 19 aprile 1991 in re F.; la sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Svitto del 24 aprile 1998, in StE 1999 B 27.2 n. 21; inoltre Holtz, Steuerrechtliche

Folgen der Ehescheidung, Berna 1989, p. 169; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 65 ad art. 23 LIFD,

p. 418).

1.4

Va

altresì rilevato che le parti hanno la facoltà di scegliere tra rendita

periodica e liquidazione una tantum. Quando scelgono il pagamento in capitale

invece di una pensione sono libere di fissarne l'importo tenendo conto delle

conseguenze fiscali che questa scelta comporta per l'uno e per l'altro ex

coniuge, non diversamente da quanto avviene in occasione della fissazione dell'importo

della rendita (RDAF 46/1990 p. 467 ss., consid. 3c).

2.

2.1.

Nel caso

concreto si tratta di stabilire la natura del versamento effettuato dal marito:

a questo proposito si deve interpretare la convenzione di divorzio del 30

novembre 2005 omologata con sentenza del 4 aprile 2006 dal Segretario assessore

della Pretura di __________.

Come

esposto in narrativa, il punto 1 della convenzione

prevede che “il marito si obbliga a versare alla moglie, a titolo di

pensione alimentare capitalizzata e liquidazione del regime matrimoniale, un

importo globale di fr. 190'000.--, pagabile al più tardi entro il 31 dicembre

2006.

Egli verserà importi mensili a dipendenza delle sue possibilità

finanziarie, ritenuto comunque un minimo mensile di fr. 4'300.--…(omissis)”.

Il punto 2 indica che “le parti danno atto di aver già provveduto a liquidare

il regime matrimoniale e di non vantare reciproche pretese a tale titolo, ad

eccezione di quanto previsto al punto precedente.” Per quel che riguarda

gli aspetti fiscali le parti dichiarano che le partite fiscali verranno

suddivise a partire dal 1. gennaio 2005, mentre i conguagli 2004 saranno a carico

del marito (cfr. punto 3).

Su tale

base, il ricorrente ha versato alla ex-moglie nel corso del 2005 fr. 51'520.–

(fr. 4'300.– al mese). Per quel che riguarda il 2006 il marito ha corrisposto

alla ex-moglie i seguenti importi: fr. 5'000.– per 12 mensilità, per un totale

di fr. 60'000.–, più ulteriori fr. 1'000.– (cfr. estratto conto corrente

postale del 20 settembre 2007) ed infine la somma di fr. 65'000.–, provento

della vendita della part. __________ RF __________ (cfr. ricevuta del 24 febbraio

2006).

2.2

In primo

luogo si rileva che il tenore della convenzione è inequivocabile: il primo punto

dell’accordo afferma esplicitamente che la somma di fr. 190'000.– è “un importo

globale” che viene versato “a titolo di pensione alimentare capitalizzata e

liquidazione del regime matrimoniale”.

Pertanto,

tale ammontare comprende anche, in misura non precisata (cioè nella misura in

cui la questione non è già stata risolta in precedenza, come precisato al punto

2.

della convenzione, che riserva peraltro il punto 1), un versamento

finalizzato alla liquidazione del regime matrimoniale. Basti ricordare, a tale

riguardo, che secondo gli articoli 24 lett. a LIFD e 23 lett. a

LT l’incremento patrimoniale derivante fra l’altro da liquidazione del regime matrimoniale

è esente dall’imposta. Di conseguenza, quanto versato da un coniuge all’altro a

tale titolo non può essere dedotto dal reddito imponibile del debitore.

Per il

resto, la prestazione pagata alla ex moglie dall’insorgente costituisce il versamento

rateale di una prestazione alimentare capitalizzata. Come già anticipato, si

tratta di un pagamento non deducibile, in considerazione del fatto che il

pagamento rateale altro non è se non una modalità di estinzione di un debito,

quello alimentare capitalizzato, fiscalmente neutro.

Neppure

la circostanza, sottolineata nel ricorso, che parte della somma corrisposta

alla moglie sia stata ricavata con la vendita di un fondo conduce ad una

diversa conclusione.

2.3

Sulla base delle considerazioni appena espresse, questa Camera non

può prescindere dal fatto che l’importo di fr. 131'000.– non può essere

dedotto. Il ricorso è pertanto da respingere.

3.

Visto

l’esito del gravame, tasse e spese di giustizia sono poste a carico del ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 1’000.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un

totale di fr. 1’100.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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