80.2011.168
Esenzione fiscale di persone giuridiche: pubblica utilità e scopo pubblico, associazione che promuove il tiro sportivo e organizza esercizi di tiro obbligatorio, prevalenza di un’attività sull’altra
15 ottobre 2012Italiano23 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
80.2011.168
Data decisione, Autorità:
15.10.2012, CDT
Titolo:
Esenzione fiscale di persone giuridiche: pubblica utilità e scopo pubblico, associazione che promuove il tiro sportivo e organizza esercizi di tiro obbligatorio, prevalenza di un’attività sull’altra
ESENZIONE
art. 56 let. g LIFD
art. 65 let. f LT
art. 154 cpv. 1 let. d LT
Incarto n.
80.2011.168
Lugano
15 ottobre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 9 dicembre 2011 contro la decisione del 9
novembre 2011 in materia di esenzione.
Fatti
A. La RI
1, fondata nel 1910, è un’associazione senza fini di lucro ai sensi degli art.
60 e seguenti del Codice civile svizzero (CC; RS 210).
Affiliata
alla Federazione sportiva svizzera di tiro (FST), alla Federazione ticinese
delle società di tiro (FTST) e all’Assicurazione infortuni delle società di
tiro (AIST), l’associazione si propone essenzialmente di promuovere il tiro
militare e sportivo. L’art. 1 degli Statuti così si esprime:
Essa
ha lo scopo di mantenere e promuovere l’arte del tiro nell’interesse della
difesa nazionale conformemente alle prescrizioni del DDPS (Dipartimento federale
della difesa, della protezione della popolazione e dello sport). Compiti
principali saranno pure la promozione e la propaganda del tiro sportivo, di
mantenere uno spirito di camerateria e di amicizia tra i soci, di instaurare e
di accrescere i sentimenti patriottici.
B. Il
25 ottobre 2006, nell’ambito di un controllo generale sulla gestione delle
tombole nel Cantone Ticino, l’Ispettorato fiscale procedeva ad una verifica contabile
nei confronti di __________, membro del comitato direttivo dell’associazione
quale responsabile delle manifestazioni ricreative.
Nel suo
rapporto del 17 agosto 2007, l’Ispettorato concludeva per un adeguamento dei
redditi della persona fisica e, per quanto più di interesse in questa sede, per
l’iscrizione al ruolo dei contribuenti della RI 1.
C. L’Ufficio
di tassazione delle persone giuridiche (UTPG), con decisioni del 12 giugno
2008, notificava alla contribuente le tassazioni IC/IFD 2003, 2004 e 2005, commisurando
l’utile imponibile in base ai soli ricavi provenienti dalle tombole e altre manifestazioni
ricreative.
In
risposta, con istanza del 2 luglio 2008, l’associazione chiedeva all’UTPG di
essere esentata dal pagamento delle imposte sull’utile e sul capitale, ponendo
l’accento sullo sforzo profuso dai suoi organi dirigenti nel raccogliere i fondi
necessari per far fronte agli ingenti investimenti che un poligono di tiro
periodicamente richiede.
D. Con
decisione del 23 giugno 2009, l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni
respingeva l’istanza di esenzione, sostenendo in particolare che l’attività
della società era rivolta principalmente ai suoi stessi membri, ossia a favore
di una cerchia determinata di destinatari.
L’associazione
impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 22 luglio 2009, nel quale
sottolineava, fra l’altro, che il poligono di __________ era utilizzato non soltanto
dai soci, ma anche dalla polizia comunale e dal comando delle guardie di confine
dietro versamento di una partecipazione finanziaria ai costi d’esercizio.
E. La
Divisione delle contribuzioni respingeva anche il reclamo, con decisione del 9
novembre 2011. L’autorità ribadiva anzitutto che l’associazione presentava
tutti i requisiti di un ente a scopo ideale, ma che difettava della necessaria
condizione del disinteresse per poter essere considerata anche di pubblica
utilità. Aggiungeva poi che i sussidi pubblici percepiti dalla Confederazione nell’ambito
del tiro militare obbligatorio erano ininfluenti in rapporto ai suoi attivi e,
comunque sia, insufficienti a giustificare un’esenzione fiscale.
F. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 postula
nuovamente la concessione dell’esenzione fiscale.
La
ricorrente osserva preliminarmente di assolvere un compito pubblico demandatole
dalla Confederazione, mettendo le sue infrastrutture a disposizione del tiro
obbligatorio e del tiro federale in campagna. Chiarisce poi di essere una
società sportiva aperta a chiunque, “senza limitazione alcuna per appartenenza
politica, confessione o cittadinanza”. Sottolinea quindi che l’organizzazione di
manifestazioni ricreative ha quale unico scopo quello di permettere la
sopravvivenza del poligono di tiro di __________, precisando inoltre che il
compenso richiesto alla polizia comunale e al comando delle guardie di confine
rappresenta unicamente una partecipazione finanziaria ai costi d’esercizio. Solleva
infine una disparità di trattamento con altre società di tiro, che beneficerebbero
dell’esenzione fiscale.
G. Nelle
sue osservazioni del 25 gennaio 2012, la Divisione delle contribuzioni propone
di respingere il gravame.
L’autorità
ribadisce anzitutto che l’associazione, nella misura in cui si propone di
promuovere e propagandare il tiro sportivo e attività ludiche quali la tombola,
presenta tutti i requisiti di un ente a scopo ideale. Ricorda inoltre che i
sussidi pubblici percepiti nell’ambito del tiro obbligatorio rappresentano una
minima percentuale dei ricavi totali, aggiungendo infine che gli importanti introiti
versati dalla polizia comunale e dal comando delle guardie di confine
confermerebbero semmai l’esistenza di un’attività a scopo lucrativo.
Diritto
1. Secondo
gli articoli 56 lett. g LIFD e
65 lett. f LT, sono esenti dall’imposta le persone giuridiche che
perseguono uno scopo pubblico o di utilità pubblica, per quanto concerne
l’utile (anche il capitale, per l’imposta cantonale) esclusivamente e irrevocabilmente
destinato a tali fini.
Scopi imprenditoriali non
sono di norma considerati d’interesse pubblico. L’acquisizione e l’amministrazione
di partecipazioni in capitale importanti a imprese sono di utilità pubblica
quando l’interesse al mantenimento dell’impresa occupa una posizione subalterna rispetto allo scopo di utilità pubblica e quando non sono esercitate attività
dirigenziali.
Considerandi
2.
2.1.
Secondo dottrina e
giurisprudenza, la pubblica utilità in diritto fiscale è data in linea
di principio quando un ente svolge un’attività durevole a favore di una certa
cerchia indeterminata di destinatari, nell’interesse generale e in modo
disinteressato.
Devono quindi essere
adempiute le seguenti condizioni:
·
lo svolgimento di un’attività che serve alla collettività o che
risponde ad un preminente interesse della medesima, esercitata a favore della
generalità della popolazione: secondo la Circolare n. 12 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni dell’8 luglio 1994, l’interesse che la comunità ritrae da una
determinata attività viene giudicato sulla base del pensiero dominante
dell’opinione pubblica. Importanti elementi a questo proposito sono i principi
etici del diritto così come trasposti nella Costituzione federale nonché nelle
leggi e sentenze svizzere. Il bene comune può essere sostenuto attraverso
attività nei settori caritativi, umanitari, della promozione della sanità,
ecologici, educativi, scientifici e culturali. L’assistenza sociale, l’arte e
le scienze, l’insegnamento, il sostegno dei diritti dell’uomo, la tutela delle
bellezze naturali, la protezione della natura e degli animali nonché l’aiuto
allo sviluppo sono alcuni esempi di promozione del bene comune;
·
il perseguimento dello scopo d’interesse generale deve essere
disinteressato ed altruista, il che presuppone che l’ente non abbia un fine di
lucro e che i promotori, membri o persone vicine non godano in modo esaustivo e
privilegiato della sua attività e facciano anche dei sacrifici d’una certa importanza
a favore di terzi e quindi nell’interesse pubblico;
·
la devoluzione durevole e irrevocabile, in modo giuridicamente
garantito, dei beni devoluti a scopi d’interesse generale, quale corollario della pubblica utilità
(cfr. sentenza CDT n. 80.1998.26
e 80.1998.55 del 3 dicembre 1998, in: RDAT I-1999 n. 7t).
2.2
Le leggi
fiscali vigenti affiancano allo scopo di pubblica utilità lo scopo pubblico.
Secondo
il Tribunale federale, tale nozione dev’essere interpretata in modo
restrittivo, in considerazione del principio costituzionale della generalità
dell’imposta previsto dall’art. 127 cpv. 2 Cost. (DTF 131 II 1 = RDAF 2005 II
262.
consid. 3.3, con riferimento a: Locher,
Kommentar zum DBG, Vol. I, Therwil/Basilea 2004, n. 81 e n. 104 ad art. 56
LIFD). Un’esenzione legata al conseguimento di uno scopo pubblico è in linea di
principio esclusa quando una persona giuridica persegue essenzialmente uno
scopo lucrativo. È riservata un’esenzione fiscale (anche parziale) quando:
·
una persona giuridica di questo tipo è incaricata di assolvere
compiti pubblici sulla base di un atto di diritto pubblico (per esempio la legge);
·
questo scopo pubblico è effettivamente adempiuto in modo
concretamente verificabile;
·
la persona giuridica non distribuisce dividendi;
·
la persona giuridica è soggetta ad una determinata vigilanza della
collettività pubblica;
·
il capitale proprio è destinato dagli statuti, in modo esclusivo
ed irrevocabile, allo scopo pubblico
(cfr. DTF
131.
II 1 = RDAF 2005 II 262 consid. 3.3, con riferimento a DTF 127 II
113.
consid. 6b; v. anche sentenza CDT n. 80.2007.163 del 3 febbraio 2009, in: RtiD II-2009 n. 8t consid. 2.1.).
2.3
Dalla pubblica utilità e
dallo scopo pubblico occore da ultimo distinguere lo scopo ideale.
In linea
di principio, la nozione di scopo ideale si contrappone
a quella di scopo di lucro. Si tratta dunque di un concetto più ampio rispetto a quello della pubblica utilità, che non presuppone lo svolgimento in modo
disinteressato di un’attività per il bene generale della collettività (RDAT
II-1993 n. 5t). Vi rientrano anche quegli enti che, pur fondandosi sul sacrificio finanziario dei propri membri, perseguono fini non necessariamente meritevoli di promozione, con l’intenzione di migliorare la condizione dei loro aderenti. È il caso, in particolare,
delle associazioni, che si reggono sì sul solo sacrificio finanziario dei
membri, ma che non mirano al bene di terzi.
L’esenzione
fiscale degli enti che perseguono scopi ideali era stata introdotta con
un’apposita modifica della lett. l dell’art. 15 relativo alle imposte
ordinarie e della lett. e dell’art. 120 relativo alle imposte di successione
e donazione della legge tributaria del 1976, con effetto a contare dal 1°
gennaio 1987: il Consiglio di Stato aveva infatti ritenuto di concedere
l’esonero anche a quegli enti che, quale attività principale, promuovevano gli
interessi ideali specifici dei loro membri. Secondo le indicazioni contenute
nel messaggio, beneficiavano allora della qualifica di associazioni a scopo
ideale, fra le altre, le società sportive (calcio, tennis, aeroclub, ecc.), le
società per il tempo libero (foto, cine e radioamatori, ecc.), le società
amatoriali (canto, teatro, filodrammatica, carnevale, bande, ecc.) e le società
locali (di quartiere, studentesche, ecc.).
Con la
revisione totale della Legge tributaria, entrata in vigore il 1° gennaio 1995,
il legislatore cantonale ha tuttavia sottratto dal beneficio dell’esenzione
dalle imposte ordinarie gli enti con scopi ideali, attribuendo tale vantaggio
unicamente alle persone giuridiche di pubblica utilità. Tali cambiamenti sono
stati dettati dalla necessità di adeguare il diritto cantonale alla legge
federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni e
alla legge federale sull’imposta federale diretta. Per contro, le imposte di
successione e donazione non sono state oggetto di armonizzazione fiscale,
ciò che ha permesso di mantenere l’esenzione delle persone giuridiche con scopi
ideali (Barbuscia-Genini, Esenzione di persone giuridiche
che perseguono scopi pubblici o di pubblica utilità, Deduzione delle devoluzioni,
in: RtiD I-2008, p. 334).
3.
Venendo
al caso in esame, la RI 1 è stata fondata all’inizio del secolo scorso essenzialmente
con un duplice intento. Da una parte, promuovere e propagandare il tiro
sportivo, mantenere uno spirito di camerateria e di amicizia tra i soci,
instaurare e accrescere i sentimenti patriottici. Dall’altra, mantenere e promuovere
l’arte del tiro nell’interesse della difesa nazionale, conformemente alle prescrizioni
del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e
dello sport (DDPS).
Per
ragioni di chiarezza, questa Camera ritiene opportuno affrontare separatamente
questi due aspetti, e solo successivamente chiedersi se prevalga il carattere
sportivo e ideale dell’associazione oppure la sua inclinazione verso i
cosiddetti esercizi federali, svolti nell’interesse delal difesa nazionale.
4.
4.1.
Affiliata
alla Federazione sportiva svizzera di tiro (FST) e alla Federazione ticinese
delle società di tiro (FTST), la ricorrente rappresenta anzitutto un’associazione
sportiva.
In una recente
sentenza del 1° febbraio 2011, questa Camera ha già avuto modo di sottolineare
il valore educativo, formativo e sociale della pratica sportiva in generale,
sia essa considerata di massa (Breitensport) oppure d’élite (Spitzensport).
Oltre a promuovere l’allenamento fisico, l’attività sportiva favorisce infatti lo
sviluppo di caratteristiche positive quali la
capacità di affrontare e superare le difficoltà, la consapevolezza delle
proprie possibilità, l’autonomia, l’autostima e l’attitudine a collaborare con
gli altri (inc. CDT n. 80.2009.161). Il tiro sportivo, ammesso al programma
dei Giochi olimpici sin dal 1896, aumenta in particolare le capacità di autocontrollo fisico e mentale degli atleti, permette di
scaricare in modo controllato lo stress quotidiano e contribuisce allo sviluppo
motorio dei giovani atleti, senza dimenticare infine che rappresenta uno sport
ricco di tradizioni e valori tipicamente elvetici.
Si può
quindi ben affermare che la ricorrente, così come tutte le associazioni sportive,
svolge un’attività nell’interesse generale della collettività, favorendo sotto
molte sfaccettature un concreto contributo alla vita sociale e culturale della
Confederazione e dei cantoni.
4.2
A differenza
degli enti che operano direttamente nei settori caritativi, umanitari, della
promozione della sanità, ecologici, educativi, scientifici oppure culturali, le
associazioni sportive pongono tuttavia al centro delle loro attività gli
interessi di un piccolo gruppo di atleti, il cui impegno è generalmente diretto
a soddisfare le proprie ambizioni, siano esse esclusivamente sportive, ludiche
oppure semplicemente sociali (Graf,
Steuerbefreiung von Sportvereinigungen, Zurigo 1992, p. 170-171).
Sotto
questo particolare aspetto, anche la RI 1 non si differenzia dalle altre
società per il tempo libero, amatoriali oppure locali, che si reggono sì sul
sacrificio dei propri membri, ma che di principio non presuppongono né
un sostegno diretto al senso del bene
comune né tanto meno un’attività a carattere sociale e altruistico.
Nella misura in cui si propone di promuovere e propagandare la disciplina
olimpica del tiro sportivo, la ricorrente rappresenta pertanto una tipica
associazione a scopo ideale, la cui attività è prevalentemente indirizzata a
soddisfare le ambizioni dei propri soci (Scherrer/
Greter, Der Verein in der Praxis - Organisation und Steuern, Zurigo
2007, p. 36; Mettrau,
L’exonération fiscale des institutions d’utilité publique, tesi, Losanna 1992,
p. 69 e note).
Contrariamente
a quanto sostenuto nel gravame, poco importa invece che l’associazione sia
aperta a chiunque intenda praticare il tiro sportivo “senza limitazione alcuna
per appartenenza politica, confessione o cittadinanza”. Come dimostra inequivocabilmente
la suddivisione dei suoi stessi soci in due categorie ben distinte – i soci di
categoria “A”, che fruiscono di facilitazioni finanziarie e di sussidi per la
partecipazione a tiri fuori sede e i soci di categoria “B”, che compiono invece
allo stand sociale soltanto gli esercizi di allenamento e le gare interne (art.
3.
degli Statuti) –, essa non si impegna concretamente e direttamente per il
senso del bene comune, ma serve principalmente agli interessi personali dei
propri atleti. Tanto basta ad escludere che siano adempiuti i requisiti della
pubblica utilità ai sensi degli art. 56 lett. g LIFD e 65 lett. f LT.
4.3
Ancora di
recente, sia detto per inciso, il Consiglio federale ha ribadito che
un’attività di per sé utile o ideale non basta a giustificare un’esenzione
fiscale. Rinviando in particolare alle associazioni che promuovono la
formazione musicale e l’allenamento fisico, i consiglieri federali hanno infatti
rimarcato che tali associazioni hanno di regola in primo luogo il compito di
consentire ai loro membri di occupare in modo utile il proprio tempo libero e
di coltivare amicizie (cfr. Rapporto
della Commissione dell’economia e dei tributi del 6 ottobre 2009).
Nello
stesso senso si è espressa anche la Commissione speciale tributaria del Gran
Consiglio, che da parte sua ha sottolineato come nelle associazioni a scopo ideale siano gli stessi soci
a trarre i maggiori vantaggi, anche se le stesse associazioni offrono determinate
prestazioni a favore di tutti i cittadini (cfr. Rapporto del 7
settembre 2012 della Commissione speciale del Gran Consiglio sull’iniziativa parlamentare
presentata nella forma generica da Giovanni Jelmini, Paolo Beltraminelli e
Fabio Regazzi [ripresa da Raffaele De Rosa] “Associazioni a scopo ideale: innalzare
le soglie d’imposizione sull’utile e sul capitale. Lo Stato sostenga fattivamente
il volontariato”).
4.4
Accanto
allo scopo di utilità pubblica, gli art. 56 lett. g LIFD e 65 lett. f LT menzionano inoltre lo scopo pubblico.
In una sentenza
del 28 dicembre 2010, il Tribunale federale ha espressamente riconosciuto che
la promozione dell’attività sportiva in genere, ed in particolare
dell’educazione sportiva, rientra fra i compiti della Confederazione e dei
cantoni. Chiamati a giudicare un’istanza di esenzione presentata dalla
Federazione Svizzera degli Sport Equestri (FSSE), i giudici federali hanno tuttavia
negato che fossero adempiuti i requisiti per la sua concessione, sottolineando
dapprima che l’associazione non aveva ricevuto alcun incarico formale in tal
senso e che, in ogni caso, la stessa era prevalentemente indirizzata a fini di
lucro e di tutela dei propri interessi, segnatamente mediante il sostegno ed il
coordinamento delle ambizioni dei suoi membri (decisione TF n.2C_383/2010 del
28.
dicembre 2010, consid. 2.4 e 2.5, in: ASA 80 p. 207
= RDAF 2011 II 440).
Nella
misura in cui si pone come obiettivo quello di iniziare i giovani al tiro
sportivo, incoraggiandone la formazione e la pratica, se ne deve pertanto
dedurre che la ricorrente assolve un compito pubblico, coerentemente con quanto
disciplinato dall’art. 68 della Costituzione federale. Così come la FSSE, anche
la RI 1 difetta tuttavia di un incarico formale e – come visto – persegue prevalentemente
fini di mutuo soccorso, assecondando in primo luogo gli interessi dei propri
soci. Sotto il ristretto profilo dell’attività sportiva, è quindi da escludere anche un’esenzione fiscale
a titolo di scopo pubblico (cfr. Circolare
n. 12 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni dell’8 luglio 1994,
cifra II/4).
5.
5.1.
Altro
discorso vale invece per i cosiddetti esercizi federali (tiro obbligatorio
fuori servizio e tiro in campagna) e, più in generale, per tutti gli esercizi e
corsi d’istruzione svolti nell’interesse della difesa nazionale.
Secondo l’art.
58.
cpv. 2 della Costituzione federale, la Svizzera e la sua popolazione sono difese
dall’esercito,
che contribuisce in primo luogo alla
prevenzione della guerra e al mantenimento della pace, sostenendo inoltre le
autorità civili nel far fronte a gravi minacce per la sicurezza interna e ad
altre situazioni straordinarie. Senza la necessità di approfondire oltre il
tema, è qui appena il caso di ricordare che l’esercito, fondamentalmente organizzato secondo il principio di milizia (art. 59
cpv. 1 della Costituzione federale), impone ai propri militi alcuni obblighi anche
al di fuori del servizio, esaustivamente elencati all’art. 25 della Legge federale
sull’esercito e sull’amministrazione federale (Legge militare; RS 510.10). Tra questi, il
legislatore federale ha in particolare introdotto l’obbligo di assolvere annualmente
gli esercizi di tiro, allo scopo di completare e sgravare l’istruzione al tiro
con l’arma personale nelle scuole e nei corsi militari.
Ora, secondo
l’art. 63 cpv. 2 della Legge militare, l’organizzazione degli esercizi di tiro
obbligatori è demandata direttamente alle società di tiro, che annualmente ricevono
dalla Confederazione indennità a copertura delle loro spese amministrative e
assicurative (cfr. allegato 6 all’Ordinanza del DDPS sul tiro fuori del servizio;
RS 512.311).
5.2
Non può
quindi esserci alcun dubbio sul fatto che lo Stato, invece di adempiere tale
compito in proprio, lo abbia formalmente attribuito alle società di tiro riconosciute,
sottoponendole nel contempo alla vigilanza delle commissioni cantonali di tiro
e dell’ufficiale federale di tiro competente (art. 19 dell’Ordinanza sul tiro
fuori del servizio; RS 512.31). Se si aggiunge inoltre che in caso di
suo scioglimento, il patrimonio sociale della ricorrente sarà affidato
all’autorità militare cantonale, che provvederà a consegnarlo ad un’eventuale
società che dovesse sorgere con i medesimi propositi (art. 33 degli Statuti),
se ne deve concludere che essa persegue a tutti gli effetti uno scopo pubblico ai
sensi degli art. 56 lett. g LIFD e 65 lett. f LT.
Contrariamente
a quanto sembra sostenere l’autorità fiscale, poco importa invece che i sussidi pubblici percepiti nell’ambito del tiro obbligatorio
rappresentino una minima percentuale dei suoi ricavi totali. Dal momento che
assolve un compito pubblico demandatole dalla Confederazione, sotto la
vigilanza delle autorità cantonali e federali, l’associazione svolge in ogni
caso un’attività in favore della collettività.
5.3
Non
portano a diversa conclusione nemmeno le ulteriori argomentazioni sollevate dalla
Divisione delle contribuzioni.
Di
nessuna rilevanza sono anzitutto gli introiti versati dalla polizia comunale e
dal comando delle guardie di confine per l’utilizzo del poligono di tiro di __________,
che annualmente ammontano all’incirca a 35'000 franchi. Certo, tali ricavi
rappresentano la seconda voce contabile in ordine di importanza, superando di
gran lunga gli incassi per tasse sociali o per sponsoring. In questo contesto,
non vanno tuttavia nemmeno dimenticati gli ingenti costi di esercizio che una
simile struttura comporta. Come sottolineato nel gravame, non si può in
particolare pretendere che la ricorrente “faccia beneficienza ad infinitum
minando la sua stessa esistenza, assumendo il costo per la sostituzione dei
bersagli; per l’usura dell’impianto di trascinamento dei bersagli; per la sostituzione
dei parapalle; per l’acquisto dei bollini autoadesivi per coprire i buchi nei
bersagli; per la corrente e per la sorveglianza e pulizia dopo gli esercizi di
tiro” (cfr. ricorso, p. 5). Se si considera inoltre che l’utilizzo del poligono
da parte della polizia comunale (e apparentemente anche da parte del comando delle
guardie di confine) è frutto di un accordo sottoscritto a suo tempo con il Municipio
di __________, che ha partecipato finanziariamente ai costi di risanamento e
ristrutturazione del poligono di tiro negli anni ‘90, ben si capisce che la RI
1.
non persegue in primo luogo scopi di lucro.
5.4
La
medesima conclusione vale anche per le numerose attività ricreative. Se, effettivamente,
la cifra d’affari delle tombole organizzate da __________ può apparire a prima
vista spropositata per un’associazione a scopo ideale come la ricorrente,
l’utile netto che ne consegue è in realtà molto più contenuto se non addirittura
negativo. Dall’esame della contabilità dell’anno 2009, per esempio, risulta un
utile netto di fr. 19'518.95, mentre da quello della contabilità del 2010 una
perdita di oltre 11'000 franchi. Dall’incasso annuale di fr. 2'149'689.50
occorre infatti dedurre i costi per l’acquisto dei buoni (fr. 1'339'979.40) e
delle cartelle (fr. 322'453.40), i costi del personale, di affitto della sala,
di propaganda, di assicurazione e di pulizia, senza dimenticare infine tutti
gli altri costi vivi.
Contrariamente
a quanto sembra sostenere l’autorità fiscale, poco importa inoltre che
l’organigramma della ricorrente preveda una commissione manifestazioni ricreative
(art. 12 degli Statuti) e un addetto manifestazioni ricreative (art. 23 degli
Statuti). In assenza di indizi che permettano di ritenere che gli introiti provenienti
dall’organizzazione delle tombole e delle altre manifestazioni ricreative siano
in qualche modo utilizzati per perseguire interessi finanziari o di altra
natura dell’associazione, dei suoi membri o di persone ad essa vicine, se ne
deve infatti concludere che le attività orientate al conseguimento di un
utile hanno un mero carattere subordinato.
Del
resto, sia detto per inciso, il perseguimento di uno scopo pubblico non vieta
la creazione di riserve, specie in presenza di infrastrutture che necessitano
di continue e ingenti spese di manutenzione. A tale proposito è qui appena il
caso di citare il verbale di comitato n. 02/2008 – agli atti dell’incarto
fiscale – nel quale il cassiere sottolinea in particolare che “le ingenti spese
per la Buvette, la tettoia ed i bersagli hanno prosciugato le riserve.
Prioritario per il futuro rimpinguare le casse per poter far fronte ad
eventuali spese urgenti necessarie (bersagli 300m)”.
6.
6.1.
A questo
punto, non resta che chiedersi se prevalga il carattere sportivo e ideale
dell’associazione oppure la sua attività nell’interesse della difesa nazionale.
Le
persone giuridiche e gli enti che si prefiggono in primo luogo scopi di mutuo
soccorso non hanno di principio diritto all’esenzione fiscale, anche se svolgono parallelamente attività a scopo
pubblico (cfr. decisione TF n.2C_383/2010 del 28 dicembre 2010, in: ASA 80 p. 207
= RDAF 2011 II 440). Per contro, se l’attività di mutuo soccorso, considerata
nel suo insieme, non costituisce lo scopo principale dell’associazione, nulla
si oppone alla concessione dell’esenzione fiscale (Urech, in: Yersin/Noël
[a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n.
80.
ad art. 56 LIFD, p. 702; Greter,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,
Vol. I/2a, 2a ediz., Basilea 2008, n. 39 ad art. 56 LIFD, p.
820).
6.2
Conformemente
a quanto disciplinato dall’art. 4 dell’Ordinanza sul tiro fuori del servizio
(RS 512.31), vanno considerati esercizi di tiro e corsi d’istruzione
nell’interesse della difesa nazionale non soltanto le giornate riservate ai
tiri obbligatori e al tiro federale in campagna a 25 metri, 50 metri e 300 metri, ma anche gli allenamenti delle società, le gare di tiro ed esercizi
preliminari agli esercizi federali, le gare di tiro delle associazioni, i corsi
per monitori e per giovani tiratori, senza dimenticare infine i corsi di ripetizione
per monitori, per ritardatari e per “rimasti”. Non sono invece di interesse
pubblico i tiri sportivi organizzati a titolo privato (cfr. decisione TF n.
1C_530/2008 del 30 giugno 2010).
Ora, fatta
eccezione per i tiri con il piccolo calibro e con la pistola da 10 metri, le ulteriori attività delle società di tiro ricadono di frequente sotto il mandato della
difesa nazionale, così come inteso nella citata Ordinanza federale. Con
particolare riferimento alla ricorrente, da un primo esame dei calendari delle
stagioni 2007, 2008 e 2009 – agli atti dell’incarto fiscale – sembrerebbe addirittura
che le giornate orientate verso i corsi e gli esercizi federali superino quelle
dedicate esclusivamente al tiro sportivo. Come detto, oltre ai programmi
obbligatori e al tiro in campagna, vanno in particolare considerati d’interesse
pubblico tutti i corsi e le manifestazioni per giovani tiratori, i concorsi
cantonali e federale delle società, il trofeo __________ (competizione
internazionale di tiro militare), i tiri obbligatori per ritardatari, senza
dimenticare infine gli esercizi di allenamento e di preparazione agli stessi esercizi
federali.
6.3
In simili
circostanze, è immediatamente evidente che la RI 1 svolge un’importante
attività a scopo pubblico, certamente superiore a quanto ipotizzato dalla
Divisione delle contribuzioni. Una corretta decisione impone tuttavia un esame
dettagliato dei calendari prodotti dalla ricorrente, che non può prescindere da
un suo diretto coinvolgimento.
La
decisione impugnata deve pertanto essere annullata e gli atti rinviati
alll’autorità fiscale, perché proceda all’accertamento appena indicato ed
emetta in seguito una nuova decisione su reclamo.
7.
Per
le ragioni che precedono, la decisione su reclamo è annullata e gli atti sono
rinviati alla Divisione delle contribuzioni affinché proceda secondo quanto
indicato.
Visto
l’esito del gravame, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. La
decisione su reclamo del 9 novembre 2011 è annullata e gli atti sono rinviati
alla Divisione delle contribuzioni, perché emetta una nuova decisione su
reclamo, dopo avere proceduto agli accertamenti indicati al punto 6.3.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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