80.2011.169
Procedura: tassazione d'ufficio, reclamo con dichiarazione completa, errore nell'indicazione del valore locativo, possibilità di modifica della tassazione con ricorso
2 gennaio 2012Italiano8 min
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Numero d'incarto:
80.2011.169
Data decisione, Autorità:
02.01.2012, CDT
Titolo:
Procedura: tassazione d'ufficio, reclamo con dichiarazione completa, errore nell'indicazione del valore locativo, possibilità di modifica della tassazione con ricorso
DICHIARAZIONE D'IMPOSTA
art. 130 cpv. 2 LIFD
art. 140 cpv. 3 LIFD
art. 142 cpv. 4 LIFD
art. 204 cpv. 2 LT
art. 227 cpv. 3 LT
art. 228 cpv. 1 LT
Incarto n.
80.2011.169
Lugano
2 gennaio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 9 dicembre 2011 contro la decisione del 9
novembre 2011 in materia di IC e IFD 2010.
Fatti
- i coniugi
RI 1 e RI 2 omettevano di inoltrare la dichiarazione fiscale 2010, nonostante
la diffida notificata loro l’8 luglio 2011 e la multa disciplinare inflittagli
con decisione del 23 agosto 2011;
- con
decisione del 19 ottobre 2011, l’RS 1 notificava ai contribuenti la tassazione
IC/IFD 2010, stabilita per apprezzamento, nella quale commisurava il reddito
imponibile in fr. 73'700.– per l’IC ed in fr. 73'000.– per l’IFD;
- nella
motivazione della decisione, l’autorità fiscale attirava l’attenzione dei contribuenti
sul fatto che una tassazione d’ufficio può essere impugnata solo con il motivo
che essa è manifestamente inesatta e sui requisiti di forma del reclamo,
avvertendoli che in caso di inosservanza di tali condizioni un reclamo sarebbe
stato dichiarato irricevibile;
- il 19
ottobre 2011 i contribuenti presentavano all’Ufficio di tassazione la
dichiarazione fiscale 2010 con gli allegati;
- con
decisione del 9 novembre 2011, l’Ufficio di tassazione accoglieva il reclamo
dei contribuenti, riducendo il reddito imponibile a fr. 65'200.– per l’IC ed a
fr. 62'300.– per l’IFD, conformemente alla dichiarazione inoltrata;
- con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2
chiedono che il reddito della sostanza immobiliare sia ridotto da fr. 18'000.–
a fr. 6'078.–, argomentando che il loro rappresentante fiscale avrebbe
erroneamente indicato nella dichiarazione un valore locativo superiore a quello
accertato nei precedenti periodi fiscali;
- nelle sue
osservazioni del 13 dicembre 2011, l’Ufficio di tassazione propone di respingere
il ricorso, ritenendo che la dichiarazione presentata dal rappresentante dei
contribuenti sia vincolante per il contribuente di fronte all’autorità fiscale.
Diritto
- l’unico aspetto litigioso consiste nella misura del valore
locativo dell’abitazione dei ricorrenti, che questi ultimi vorrebbero ridurre
all’importo di fr. 6'078.–, come nei periodi precedenti, mentre l’Ufficio di
tassazione, nella decisione su reclamo impugnata, lo ha stabilito in fr.
18'000.–, in base alla dichiarazione fiscale inoltrata;
- come già ricordato, i ricorrenti sono stati sottoposti a
tassazione per apprezzamento, non avendo inoltrato la dichiarazione fiscale, ma
hanno poi ripreso la collaborazione con il reclamo;
- a tale riguardo, gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono
all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad
una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non
soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non
possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili;
- in tale
sede può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evo-luzione
patrimoniale e del tenore di vita del contribuente;
- le norme
appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta
inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo
sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova;
- tali
requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione
della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame,
Considerandi
in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza
del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552; di diverso avviso la dottrina: Zweifel, Verfahrensgrundsätze,
op. cit., p. 437; X. Oberson, Le
contentieux fiscal, in OREF [a cura di], Les procédures en droit fiscal, Berna
1997, p. 140; Ryser/Rolli, Précis
de droit fiscal suisse, 3a ediz., Berna 1994, p. 401);
- secondo
il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto
nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di
validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98
consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c);
- poiché con il reclamo i contribuenti hanno ripreso la collaborazione
con l’autorità fiscale, inoltrando una dichiarazione fiscale completa,
l’autorità fiscale ha correttamente sostituito la tassazione per apprezzamento
con una ordinaria, basata sulle informazioni trasmesse con il reclamo;
- ora, con il ricorso chiedono una modifica della decisione di tassazione
su reclamo, con riferimento al valore locativo della loro abitazione;
- con il ricorso possono essere fatti valere tutti i vizi della decisione
impugnata e della procedura anteriore (art. 227 cpv. 3 LT; art. 140 cpv. 3
LIFD) e, nell’esame del ricorso, la Camera di diritto tributario ha le medesime
attribuzioni dell’autorità di tassazione nella procedura di tassazione (art.
228.
cpv. 1 LT; art. 142 cpv. 4 LIFD);
- nulla si oppone pertanto alla riforma della decisione impugnata
nel senso auspicato dai ricorrenti, alla luce del fatto che il valore locativo
che invocano questi ultimi corrisponde a quello imposto nei precedenti periodi
fiscali e persino considerato dall’autorità fiscale nella tassazione per
apprezzamento;
- la circostanza, sottolineata dall’Ufficio di tassazione nelle
sue osservazioni al ricorso, che l’importo di fr. 18'000.– sia stato indicato
dal rappresentante fiscale dei contribuenti, nella dichiarazione presentata in
sede di reclamo, non si oppone alla modifica della decisione, proprio in
considerazione dei poteri spettanti alla Camera di diritto tributario nella
procedura di ricorso;
- diverso sarebbe tutt’al più il caso in cui il rappresentante dei
contribuenti avesse ritirato il reclamo contro la decisione di tassazione
oppure avesse sottoscritto una transazione con l’autorità fiscale per mettere
fine ad un contenzioso: in tale eventualità, evidentemente il contribuente
validamente rappresentato non potrebbe poi più riaprire la controversia con
l’autorità fiscale;
- questa Camera ha già avuto modo di stabilire che un contribuente
che, impugnata con reclamo la propria tassazione, viene convocato ad un’audizione presso l’Ufficio di tassazione e vi invia un rappresentante contrattuale, il quale
sottoscrive una transazione con l’autorità fiscale, non può in seguito mettere
in discussione il suddetto accordo, argomentando che il rappresentante, che non
aveva esibito alcuna procura scritta all’udienza, avrebbe oltrepassato i limiti
del proprio potere di rappresentanza (CDT n. 80.97.00224 del 10 febbraio 1998 in RDAT II-1998 n. 9t);
- la differenza fra le ipotesi da ultimo considerate ed il caso
dei ricorrenti sta nel fatto che in quest’ultimo l’intervento del rappresentante
non ha messo fine alla procedura di reclamo, con una transazione o con il
ritiro del reclamo, sicché nulla si oppone ad un proseguimento del contenzioso
mediante l’interposizione di un ricorso;
- in altri termini, il contribuente non deve potersi avvantaggiare
adducendo di essere stato rappresentato nei rapporti con l’autorità fiscale, ma
ciò non significa che possa essere penalizzato dal fatto di aver conferito
procura ad un professionista;
- della circostanza che i contribuenti, avendo inoltrato con il reclamo
una dichiarazione fiscale contenente un errore, abbiano poi dovuto ricorrere
alla Camera di diritto tributario si può per contro tener conto
nell’attribuzione della tassa di giustizia e delle spese processuali;
- per gli
articoli 231 cpv. 3 LT e 144 cpv. 2 LIFD, infatti, le spese citate sono poste totalmente
o parzialmente a carico del ricorrente vincente se questi, conformandosi agli
obblighi che gli incombevano, avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella
procedura di tassazione o di reclamo oppure ha ostacolato con raggiri
l’inchiesta della Camera di diritto tributario;
- non c’è
dubbio che i ricorrenti avrebbero potuto evitare il ricorso alla Camera se, in
primo luogo, avessero inoltrato la dichiarazione fiscale prima della tassazione
d’ufficio e, in secondo luogo, avessero controllato meglio la dichiarazione
allestita dal loro rappresentante.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 9 novembre 2011 è riformata nel senso
che il valore locativo è ridotto a fr. 6'078.–.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 480.–
sono a
carico dei ricorrenti.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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