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Decisione

80.2011.169

Procedura: tassazione d'ufficio, reclamo con dichiarazione completa, errore nell'indicazione del valore locativo, possibilità di modifica della tassazione con ricorso

2 gennaio 2012Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

- i coniugi

RI 1 e RI 2 omettevano di inoltrare la dichiarazione fiscale 2010, nonostante

la diffida notificata loro l’8 luglio 2011 e la multa disciplinare inflittagli

con decisione del 23 agosto 2011;

- con

decisione del 19 ottobre 2011, l’RS 1 notificava ai contribuenti la tassazione

IC/IFD 2010, stabilita per apprezzamento, nella quale commisurava il reddito

imponibile in fr. 73'700.– per l’IC ed in fr. 73'000.– per l’IFD;

- nella

motivazione della decisione, l’autorità fiscale attirava l’attenzione dei contribuenti

sul fatto che una tassazione d’ufficio può essere impugnata solo con il motivo

che essa è manifestamente inesatta e sui requisiti di forma del reclamo,

avvertendoli che in caso di inosservanza di tali condizioni un reclamo sarebbe

stato dichiarato irricevibile;

- il 19

ottobre 2011 i contribuenti presentavano all’Ufficio di tassazione la

dichiarazione fiscale 2010 con gli allegati;

- con

decisione del 9 novembre 2011, l’Ufficio di tassazione accoglieva il reclamo

dei contribuenti, riducendo il reddito imponibile a fr. 65'200.– per l’IC ed a

fr. 62'300.– per l’IFD, conformemente alla dichiarazione inoltrata;

- con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2

chiedono che il reddito della sostanza immobiliare sia ridotto da fr. 18'000.–

a fr. 6'078.–, argomentando che il loro rappresentante fiscale avrebbe

erroneamente indicato nella dichiarazione un valore locativo superiore a quello

accertato nei precedenti periodi fiscali;

- nelle sue

osservazioni del 13 dicembre 2011, l’Ufficio di tassazione propone di respingere

il ricorso, ritenendo che la dichiarazione presentata dal rappresentante dei

contribuenti sia vincolante per il contribuente di fronte all’autorità fiscale.

Diritto

- l’unico aspetto litigioso consiste nella misura del valore

locativo dell’abitazione dei ricorrenti, che questi ultimi vorrebbero ridurre

all’importo di fr. 6'078.–, come nei periodi precedenti, mentre l’Ufficio di

tassazione, nella decisione su reclamo impugnata, lo ha stabilito in fr.

18'000.–, in base alla dichiarazione fiscale inoltrata;

- come già ricordato, i ricorrenti sono stati sottoposti a

tassazione per apprezzamento, non avendo inoltrato la dichiarazione fiscale, ma

hanno poi ripreso la collaborazione con il reclamo;

- a tale riguardo, gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono

all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad

una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non

soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non

possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili;

- in tale

sede può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evo-luzione

patrimoniale e del tenore di vita del contribuente;

- le norme

appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta

inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo

sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova;

- tali

requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione

della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame,

Considerandi

in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza

del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552; di diverso avviso la dottrina: Zweifel, Verfahrensgrundsätze,

op. cit., p. 437; X. Oberson, Le

contentieux fiscal, in OREF [a cura di], Les procédures en droit fiscal, Berna

1997, p. 140; Ryser/Rolli, Précis

de droit fiscal suisse, 3a ediz., Berna 1994, p. 401);

- secondo

il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto

nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di

validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98

consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c);

- poiché con il reclamo i contribuenti hanno ripreso la collaborazione

con l’autorità fiscale, inoltrando una dichiarazione fiscale completa,

l’autorità fiscale ha correttamente sostituito la tassazione per apprezzamento

con una ordinaria, basata sulle informazioni trasmesse con il reclamo;

- ora, con il ricorso chiedono una modifica della decisione di tassazione

su reclamo, con riferimento al valore locativo della loro abitazione;

- con il ricorso possono essere fatti valere tutti i vizi della decisione

impugnata e della procedura anteriore (art. 227 cpv. 3 LT; art. 140 cpv. 3

LIFD) e, nell’esame del ricorso, la Camera di diritto tributario ha le medesime

attribuzioni dell’autorità di tassazione nella procedura di tassazione (art.

228.

cpv. 1 LT; art. 142 cpv. 4 LIFD);

- nulla si oppone pertanto alla riforma della decisione impugnata

nel senso auspicato dai ricorrenti, alla luce del fatto che il valore locativo

che invocano questi ultimi corrisponde a quello imposto nei precedenti periodi

fiscali e persino considerato dall’autorità fiscale nella tassazione per

apprezzamento;

- la circostanza, sottolineata dall’Ufficio di tassazione nelle

sue osservazioni al ricorso, che l’importo di fr. 18'000.– sia stato indicato

dal rappresentante fiscale dei contribuenti, nella dichiarazione presentata in

sede di reclamo, non si oppone alla modifica della decisione, proprio in

considerazione dei poteri spettanti alla Camera di diritto tributario nella

procedura di ricorso;

- diverso sarebbe tutt’al più il caso in cui il rappresentante dei

contribuenti avesse ritirato il reclamo contro la decisione di tassazione

oppure avesse sottoscritto una transazione con l’autorità fiscale per mettere

fine ad un contenzioso: in tale eventualità, evidentemente il contribuente

validamente rappresentato non potrebbe poi più riaprire la controversia con

l’autorità fiscale;

- questa Camera ha già avuto modo di stabilire che un contribuente

che, impugnata con reclamo la propria tassazione, viene convocato ad un’audizione presso l’Ufficio di tassazione e vi invia un rappresentante contrattuale, il quale

sottoscrive una transazione con l’autorità fiscale, non può in seguito mettere

in discussione il suddetto accordo, argomentando che il rappresentante, che non

aveva esibito alcuna procura scritta all’udienza, avrebbe oltrepassato i limiti

del proprio potere di rappresentanza (CDT n. 80.97.00224 del 10 febbraio 1998 in RDAT II-1998 n. 9t);

- la differenza fra le ipotesi da ultimo considerate ed il caso

dei ricorrenti sta nel fatto che in quest’ultimo l’intervento del rappresentante

non ha messo fine alla procedura di reclamo, con una transazione o con il

ritiro del reclamo, sicché nulla si oppone ad un proseguimento del contenzioso

mediante l’interposizione di un ricorso;

- in altri termini, il contribuente non deve potersi avvantaggiare

adducendo di essere stato rappresentato nei rapporti con l’autorità fiscale, ma

ciò non significa che possa essere penalizzato dal fatto di aver conferito

procura ad un professionista;

- della circostanza che i contribuenti, avendo inoltrato con il reclamo

una dichiarazione fiscale contenente un errore, abbiano poi dovuto ricorrere

alla Camera di diritto tributario si può per contro tener conto

nell’attribuzione della tassa di giustizia e delle spese processuali;

- per gli

articoli 231 cpv. 3 LT e 144 cpv. 2 LIFD, infatti, le spese citate sono poste totalmente

o parzialmente a carico del ricorrente vincente se questi, conformandosi agli

obblighi che gli incombevano, avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella

procedura di tassazione o di reclamo oppure ha ostacolato con raggiri

l’inchiesta della Camera di diritto tributario;

- non c’è

dubbio che i ricorrenti avrebbero potuto evitare il ricorso alla Camera se, in

primo luogo, avessero inoltrato la dichiarazione fiscale prima della tassazione

d’ufficio e, in secondo luogo, avessero controllato meglio la dichiarazione

allestita dal loro rappresentante.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 9 novembre 2011 è riformata nel senso

che il valore locativo è ridotto a fr. 6'078.–.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 400.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 480.–

sono a

carico dei ricorrenti.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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