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Decisione

80.2011.17

Procedura: accordo transattivo fra fisco e contribuente, telefonata con segretaria di uno studio legale

29 marzo 2011Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

80.2011.17

Data decisione, Autorità:

29.03.2011, CDT

Titolo:

Procedura: accordo transattivo fra fisco e contribuente, telefonata con segretaria di uno studio legale

RECLAMO

art. 132 cpv. 1 LIFD

art. 206 cpv. 1 LT

Incarto n.

80.2011.17

Lugano

29 marzo 2011

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di diritto

tributario

del Tribunale d'appello

giudice Andrea Pedroli

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1

RI 2

entrambi rappresentati dall’ RA 1

contro

CO 1

oggetto

ricorso del 3 febbraio 2011 contro le decisioni del 4

gennaio 2011 in materia di IC e IFD 2003, 2004 e 2005.

Fatto

- con tre

decisioni del 22 ottobre 2008, l’CO 1 notificava ai coniugi RI 1 le

tassazioni IC/IFD 2003, 2004 e 2005;

- i

contribuenti, rappresentati dall’RA 1, impugnavano le suddette decisioni con reclamo

del 7 novembre 2008;

- le

contestazioni dei reclamanti si riferivano, per tutti e tre i periodi fiscali

in questione, alla mancata deduzione dei premi pagati per un’assicurazione

sulla vita (previdenza libera Pilastro 3b) ed alla deduzione delle spese di

gestione e manutenzione degli immobili di cui i contribuenti erano

comproprietari, e, per il solo periodo fiscale 2004, all’imposizione di un

reddito d’altra fonte di fr. 40'000.–;

- con tre

decisioni del 4 gennaio 2011, l’autorità fiscale accoglieva parzialmente il reclamo,

elevando le spese di manutenzione e gestione immobiliari, ma aumentava il

reddito imponibile dei contribuenti per il periodo fiscale 2003, per effetto di

un rilevante incremento del reddito della comproprietà immobiliare;

- nella

motivazione delle decisioni l’Ufficio di tassazione così si esprimeva:

Reclamo

deciso in accordo con la sig.a __________ – Studio __________ – 16.12.10;

- con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1, prima di

riproporre le censure di merito, contestano, in primo luogo, il fatto che le

decisioni su reclamo siano state notificate direttamente a loro e non al loro

rappresentante e, in secondo luogo, la carente motivazione delle decisioni

stesse, che si limita a riferirsi ad una conversazione verosimilmente

telefonica con la segretaria dello studio legale.

Diritto

- conformemente

all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24

novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide

nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni

di principio e non è di rilevante importanza;

- come

detto, il rappresentante dei ricorrenti censura dapprima, in ordine, il fatto

che le decisioni siano state intimate direttamente ai suoi mandanti: a ragione;

Considerandi

- quando il

contribuente è assistito da un rappresentante e il potere di rappresentanza è

provato e noto all'autorità fiscale, gli atti devono essere intimati al o anche

al rappresentante, in virtù delle norme sul mandato (cfr. p. es. CDT n. 268 del

7.

settembre 1987 in re R.F. SA);

- l’autorità

fiscale è pertanto tenuta a rivolgersi direttamente al rappresentante, fintanto

che la revoca del mandato non le venga comunicata (cfr. Masmejan-Fey, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la

loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 13 ad art. 117 LIFD, p. 1170;

Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura

di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 2000, vol. I, tomo 2b, n. 21 ss. ad art. 117 LIFD, pp. 209-211);

- se non

procede in tal modo, nessun pregiudizio risultante dalla notificazione irregolare

può essere posto a carico del contribuente (cfr. DTF 113 Ib 296);

- in altri

termini, se il contribuente ha conferito procura al proprio rappresentante, perché

quest'ultimo riceva notificazioni da parte dell'autorità fiscale, in applicazione dei princìpi sulla rappresentanza, con la notifica al rappresentante si considera avvenuta

la notifica al contribuente (Stähli,

Die Rechtsstellung des Steuervertreters, Berna/Stoccarda/Vienna 1994, p. 113);

- ne

consegue che l’Ufficio di tassazione, conoscendo il rapporto di rappresentanza,

avrebbe dovuto notificare la decisione su reclamo al rappresentante dei

contribuenti e non solo a questi ultimi;

- nella

fattispecie, tuttavia, nessun pregiudizio ne è scaturito, dal momento che il rappresentante

dei contribuenti, pur essendogli pervenuta copia delle decisioni solo il 31

gennaio 2011, ha comunque interposto il ricorso entro il termine legale;

- ancora in

ordine, il rappresentante dei ricorrenti censura la motivazione delle decisioni,

fondata su un preteso accordo intervenuto con una collaboratrice dello studio

legale (una segretaria), che tuttavia non era abilitata a trattare con

l’autorità fiscale ed in particolare a concludere un accordo transattivo;

- dalla

motivazione delle decisioni, sembrerebbe in effetti che sia intervenuta una

transazione, con cui le parti hanno posto fine alla controversia nata con il

reclamo;

- vincolata

nella sua azione al principio di legalità, l’autorità di tassazione non può di principio concludere con i contribuenti accordi fiscali per regolare una

concreta fattispecie quanto all’esistenza, all’estensione o al modo di imposizione, in deroga alle disposizioni legali ( DTF 121 II 273 consid. 1c; sentenza 2A.52/2003 del 23

gennaio 2004, in: ASA 74 p. 737, consid. 4.2);

- giurisprudenza

e dottrina ammettono un’eccezione a questa regola unicamente se la base legale

lascia margini di incertezza e l’autorità procede applicando la regola che il

legislatore avrebbe adottato se avesse regolamentato il caso specifico;

- una

seconda eccezione è data quando nell’ambito della procedura di tassazione né il fisco né il contribuente hanno precisa conoscenza di taluni elementi di fatto e la determinazione di questi ultimi richiederebbe sforzi considerevoli;

- su questi

punti le parti possono allora concludere un accordo anche in assenza di base

legale: la convenzione non deve comunque risultare contraria al diritto materiale

(sentenza 2A.227/2006 del 10 ottobre 2006, in: RDAF 2006 II p. 419, consid.

3.

; sentenza 2A.52/2003 del 23 gennaio 2004, in: ASA 74 p. 737, consid. 4.2;

sentenza 2A.53/1998 del 12 novembre 1998, in: RDAF 1999 II p. 97, consid.

7b/aa);

- sempre

secondo la giurisprudenza (cfr. in particolare la sentenza del Tribunale federale

del 9 novembre 2007 N.2C_75/2007 e 2C_76/2007,

in RtiD I-2008 n. 14t, consid. 4.5),

stabilita la liceità dell’accordo, si ritiene che il medesimo, analogamente ad

un qualunque contratto, risulti di principio vincolante per entrambe le parti (Rickli, Die Einigung

zwischen Behörde und Privaten im Steuerrecht, Basilea 1987, p. 103 seg.): i

contribuenti non possono quindi dipartirsene unilateralmente, poiché incorrerebbero

in un comportamento contraddittorio contrario al principio della buona fede, il

quale è valido sia in ambito contrattuale tra privati (art. 2 CC), sia più in

generale in tutti i rapporti tra cittadini ed autorità (art. 5 cpv. 3 Cost.);

- ora,

poiché la presunta transazione sarebbe intervenuta al termine di una conversazione

telefonica, è chiaramente ben difficile dimostrare il contenuto dell’accordo

che sarebbe stato raggiunto, tanto più che una delle parti – i contribuenti –

negano addirittura che una transazione sia stata validamente conclusa;

- in simili

circostanze, si giustifica l’annullamento delle decisioni impugnate ed il rinvio

degli atti all’autorità di tassazione, perché entri nel merito del reclamo;

- la stessa

autorità fiscale, del resto, quando ha trasmesso gli atti a questa Camera, ha

ammesso di non essere entrata nel merito di tutte le censure dei reclamanti,

“per errore”;

- in tal

modo, anche l’Ufficio di tassazione riconosce che non è intervenuta una valida

transazione;

- le

decisioni sono pertanto annullate e gli atti rinviati all’Ufficio di

tassazione;

- visto

l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese

processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Le

decisioni su reclamo del 4 gennaio 2011 sono annullate e gli atti sono rinviati

all’Ufficio di tassazione, perché entri nel merito del reclamo del 7 novembre

2008.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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