80.2011.17
Procedura: accordo transattivo fra fisco e contribuente, telefonata con segretaria di uno studio legale
29 marzo 2011Italiano7 min
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Numero d'incarto:
Fatti
80.2011.17
Data decisione, Autorità:
29.03.2011, CDT
Titolo:
Procedura: accordo transattivo fra fisco e contribuente, telefonata con segretaria di uno studio legale
RECLAMO
art. 132 cpv. 1 LIFD
art. 206 cpv. 1 LT
Incarto n.
80.2011.17
Lugano
29 marzo 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario
del Tribunale d'appello
giudice Andrea Pedroli
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
RI 2
entrambi rappresentati dall’ RA 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 3 febbraio 2011 contro le decisioni del 4
gennaio 2011 in materia di IC e IFD 2003, 2004 e 2005.
Fatto
- con tre
decisioni del 22 ottobre 2008, l’CO 1 notificava ai coniugi RI 1 le
tassazioni IC/IFD 2003, 2004 e 2005;
- i
contribuenti, rappresentati dall’RA 1, impugnavano le suddette decisioni con reclamo
del 7 novembre 2008;
- le
contestazioni dei reclamanti si riferivano, per tutti e tre i periodi fiscali
in questione, alla mancata deduzione dei premi pagati per un’assicurazione
sulla vita (previdenza libera Pilastro 3b) ed alla deduzione delle spese di
gestione e manutenzione degli immobili di cui i contribuenti erano
comproprietari, e, per il solo periodo fiscale 2004, all’imposizione di un
reddito d’altra fonte di fr. 40'000.–;
- con tre
decisioni del 4 gennaio 2011, l’autorità fiscale accoglieva parzialmente il reclamo,
elevando le spese di manutenzione e gestione immobiliari, ma aumentava il
reddito imponibile dei contribuenti per il periodo fiscale 2003, per effetto di
un rilevante incremento del reddito della comproprietà immobiliare;
- nella
motivazione delle decisioni l’Ufficio di tassazione così si esprimeva:
Reclamo
deciso in accordo con la sig.a __________ – Studio __________ – 16.12.10;
- con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1, prima di
riproporre le censure di merito, contestano, in primo luogo, il fatto che le
decisioni su reclamo siano state notificate direttamente a loro e non al loro
rappresentante e, in secondo luogo, la carente motivazione delle decisioni
stesse, che si limita a riferirsi ad una conversazione verosimilmente
telefonica con la segretaria dello studio legale.
Diritto
- conformemente
all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24
novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni
di principio e non è di rilevante importanza;
- come
detto, il rappresentante dei ricorrenti censura dapprima, in ordine, il fatto
che le decisioni siano state intimate direttamente ai suoi mandanti: a ragione;
Considerandi
- quando il
contribuente è assistito da un rappresentante e il potere di rappresentanza è
provato e noto all'autorità fiscale, gli atti devono essere intimati al o anche
al rappresentante, in virtù delle norme sul mandato (cfr. p. es. CDT n. 268 del
7.
settembre 1987 in re R.F. SA);
- l’autorità
fiscale è pertanto tenuta a rivolgersi direttamente al rappresentante, fintanto
che la revoca del mandato non le venga comunicata (cfr. Masmejan-Fey, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la
loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 13 ad art. 117 LIFD, p. 1170;
Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura
di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 2000, vol. I, tomo 2b, n. 21 ss. ad art. 117 LIFD, pp. 209-211);
- se non
procede in tal modo, nessun pregiudizio risultante dalla notificazione irregolare
può essere posto a carico del contribuente (cfr. DTF 113 Ib 296);
- in altri
termini, se il contribuente ha conferito procura al proprio rappresentante, perché
quest'ultimo riceva notificazioni da parte dell'autorità fiscale, in applicazione dei princìpi sulla rappresentanza, con la notifica al rappresentante si considera avvenuta
la notifica al contribuente (Stähli,
Die Rechtsstellung des Steuervertreters, Berna/Stoccarda/Vienna 1994, p. 113);
- ne
consegue che l’Ufficio di tassazione, conoscendo il rapporto di rappresentanza,
avrebbe dovuto notificare la decisione su reclamo al rappresentante dei
contribuenti e non solo a questi ultimi;
- nella
fattispecie, tuttavia, nessun pregiudizio ne è scaturito, dal momento che il rappresentante
dei contribuenti, pur essendogli pervenuta copia delle decisioni solo il 31
gennaio 2011, ha comunque interposto il ricorso entro il termine legale;
- ancora in
ordine, il rappresentante dei ricorrenti censura la motivazione delle decisioni,
fondata su un preteso accordo intervenuto con una collaboratrice dello studio
legale (una segretaria), che tuttavia non era abilitata a trattare con
l’autorità fiscale ed in particolare a concludere un accordo transattivo;
- dalla
motivazione delle decisioni, sembrerebbe in effetti che sia intervenuta una
transazione, con cui le parti hanno posto fine alla controversia nata con il
reclamo;
- vincolata
nella sua azione al principio di legalità, l’autorità di tassazione non può di principio concludere con i contribuenti accordi fiscali per regolare una
concreta fattispecie quanto all’esistenza, all’estensione o al modo di imposizione, in deroga alle disposizioni legali ( DTF 121 II 273 consid. 1c; sentenza 2A.52/2003 del 23
gennaio 2004, in: ASA 74 p. 737, consid. 4.2);
- giurisprudenza
e dottrina ammettono un’eccezione a questa regola unicamente se la base legale
lascia margini di incertezza e l’autorità procede applicando la regola che il
legislatore avrebbe adottato se avesse regolamentato il caso specifico;
- una
seconda eccezione è data quando nell’ambito della procedura di tassazione né il fisco né il contribuente hanno precisa conoscenza di taluni elementi di fatto e la determinazione di questi ultimi richiederebbe sforzi considerevoli;
- su questi
punti le parti possono allora concludere un accordo anche in assenza di base
legale: la convenzione non deve comunque risultare contraria al diritto materiale
(sentenza 2A.227/2006 del 10 ottobre 2006, in: RDAF 2006 II p. 419, consid.
3.
; sentenza 2A.52/2003 del 23 gennaio 2004, in: ASA 74 p. 737, consid. 4.2;
sentenza 2A.53/1998 del 12 novembre 1998, in: RDAF 1999 II p. 97, consid.
7b/aa);
- sempre
secondo la giurisprudenza (cfr. in particolare la sentenza del Tribunale federale
del 9 novembre 2007 N.2C_75/2007 e 2C_76/2007,
in RtiD I-2008 n. 14t, consid. 4.5),
stabilita la liceità dell’accordo, si ritiene che il medesimo, analogamente ad
un qualunque contratto, risulti di principio vincolante per entrambe le parti (Rickli, Die Einigung
zwischen Behörde und Privaten im Steuerrecht, Basilea 1987, p. 103 seg.): i
contribuenti non possono quindi dipartirsene unilateralmente, poiché incorrerebbero
in un comportamento contraddittorio contrario al principio della buona fede, il
quale è valido sia in ambito contrattuale tra privati (art. 2 CC), sia più in
generale in tutti i rapporti tra cittadini ed autorità (art. 5 cpv. 3 Cost.);
- ora,
poiché la presunta transazione sarebbe intervenuta al termine di una conversazione
telefonica, è chiaramente ben difficile dimostrare il contenuto dell’accordo
che sarebbe stato raggiunto, tanto più che una delle parti – i contribuenti –
negano addirittura che una transazione sia stata validamente conclusa;
- in simili
circostanze, si giustifica l’annullamento delle decisioni impugnate ed il rinvio
degli atti all’autorità di tassazione, perché entri nel merito del reclamo;
- la stessa
autorità fiscale, del resto, quando ha trasmesso gli atti a questa Camera, ha
ammesso di non essere entrata nel merito di tutte le censure dei reclamanti,
“per errore”;
- in tal
modo, anche l’Ufficio di tassazione riconosce che non è intervenuta una valida
transazione;
- le
decisioni sono pertanto annullate e gli atti rinviati all’Ufficio di
tassazione;
- visto
l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese
processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Le
decisioni su reclamo del 4 gennaio 2011 sono annullate e gli atti sono rinviati
all’Ufficio di tassazione, perché entri nel merito del reclamo del 7 novembre
2008.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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