80.2011.170
Ipoteca legale: imposta sugli utili immobiliari, immobile venduto al marito prima del divorzio, differimento dell'imposizione non richiesta dai coniugi
23 gennaio 2012Italiano9 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2011.170
Data decisione, Autorità:
23.01.2012, CDT
Titolo:
Ipoteca legale: imposta sugli utili immobiliari, immobile venduto al marito prima del divorzio, differimento dell'imposizione non richiesta dai coniugi
DIFFERIMENTO DELL'IMPOSIZIONE
art. 12 cpv. 3 let. b LAID
art. 125 let. b LT
art. 127 cpv. 3 LT
art. 252 LT
art. 253 LT
Incarto n.
80.2011.170
Lugano
23 gennaio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
rappr. dall’ RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 12 dicembre 2011 contro la decisione del
9 novembre 2011 in materia di quantificazione dell’ipoteca legale.
Fatti
A. Con
atto pubblico dell’8 agosto 2005, iscritto a registro fondiario il 24 agosto
2005, __________ vendeva al marito RI 1 la sua quota di comproprietà di un
mezzo dell’unità di proprietà per piani (PPP) n. __________, corrispondente ai
61‰ del fondo base n. __________
RFD di __________, al prezzo di 106'400.–. L’acquirente, già proprietario
dell’altra quota di un mezzo, diventava in tal modo proprietario esclusivo
dell’appartamento.
Con
decisione del 26 luglio 2006, l’RS 1 di Mendrisio notificava alla venditrice la
tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari, commisurando l’utile imponibile
in fr. 88'274.– e l’imposta dovuta in fr. 6'179.20. Non impugnata, la
tassazione passava in giudicato.
B. Il 9
settembre 2011 l’Ufficio di tassazione notificava a RI 1, quale terzo
proprietario del pegno, il conteggio per la quantificazione dell’ipote-ca
legale, con riferimento all’imposta sugli utili immobiliari dovuta dalla
moglie, oltre agli interessi di ritardo.
Il terzo
proprietario del pegno interponeva reclamo l’11 ottobre 2011 contro il suddetto
conteggio, argomentando che il trapasso immobiliare dalla moglie al marito
sarebbe stato “esente” dall’im-posta “trattandosi di liquidazione del regime
matrimoniale”. Infatti, il 28 settembre 2006 sarebbe stato pronunciato il divorzio,
nell’ambito del quale era stato liquidato il regime matrimoniale.
L’autorità
di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 9 novembre 2011,
argomentando che la cessione immobiliare si fondava sull’atto di compravendita
dell’8 agosto 2005 e che la successiva convenzione sulle conseguenze accessorie
del divorzio prendeva atto dell’avvenuto trasferimento dell’immobile in
proprietà esclusiva del reclamante. Il trasferimento imponibile non era
avvenuto pertanto con il divorzio.
C. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente
l’esistenza dell’ipoteca legale. Ripropone le considerazioni già sottoposte
all’autorità di tassazione con il reclamo, sottolineando che la cessione della
quota di comproprietà dalla moglie non costituirebbe una compravendita
immobiliare “ma semplicemente… un accordo di liquidazione del regime matrimoniale”,
come proverebbe una bozza di convenzione sulle conseguenze accessorie del
divorzio del marzo 2005.
Diritto
1. 1.1.
Secondo l’art. 127 cpv. 1
LT, debitore dell’imposta sull’utile mobiliare è l’alienante. A garanzia del
suo pagamento è nondimeno data un’ipoteca legale (art. 127 cpv. 3 LT), istituto
giuridico disciplinato dagli art. 252 ss. LT.
L’art. 252 cpv. 1 LT
prevede che per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali, che
hanno una relazione particolare con l’immobile conformemente all’articolo 836
CC, sia riconosciuta, per la durata di cinque anni dalla crescita in giudicato
della tassazione, al Cantone e ai comuni un’ipoteca legale secondo l’articolo
183 LAC. L’imposta sugli utili immobiliari rientra pacificamente tra i crediti
d’imposta assisti da ipoteca legale non iscritta, che sorge ex lege nello
stesso momento in cui nasce il credito d’imposta che deve garantire, essendo un
pubblico tributo che più d’ogni altro denota una relazione con l’immobile, dato
che trae origine proprio dal trasferimento dell’immobile stesso, come per altro
si evince anche dall’esame della volontà del legislatore che con la nuova legge
tributaria in vigore dal 1° gennaio 1995 ha abbandonato il precedente regime della responsabilità solidale a favore di quello dell’ipoteca legale (Soldini/Pedroli, L’imposizione degli
utili immobiliari, Lugano 1996, p. 157 s., p. 159).
1.2.
Secondo
l’art. 253 cpv. 1 LT, la
pretesa di imposta garantita da ipoteca legale è stabilita dall’autorità
fiscale mediante conteggio, nel quale sono indicati il calcolo dell’imposta
garantita dal pegno e l’importo della stessa, come pure l’oggetto del pegno.
L’art. 253 cpv. 2 LT precisa poi che la pretesa è notificata al debitore
dell’imposta e al terzo proprietario del pegno, i quali hanno facoltà di
reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario
entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227. Per l’art. 253 cpv. 3 LT,
con il reclamo e il ricorso possono essere contestati il principio dell’ipoteca
legale, l’ammontare della stessa e l’oggetto del pegno.
La
giurisprudenza ha avuto modo di precisare che il debitore dell’imposta
non potrà più contestare, nell’ambito della procedura di accertamento
dell’ipoteca legale, il credito d’imposta già definitivamente accertato nel
corso della procedura di tassazione; diversa è invece la situazione del terzo
proprietario del pegno, che si trova confrontato a una tassazione già cresciuta
in giudicato, senza che abbia potuto prendere parte alla relativa procedura.
Per questa ragione, la legge gli riconosce la facoltà di contestare anche il
credito fiscale in sé nel corso della procedura dell’ipoteca legale: quest’ultima
assurge infatti, per il terzo proprietario del pegno, ad una vera e propria
seconda procedura di tassazione, nella quale è parte (Soldini/Pedroli, op. cit., p. 163 ss.;
inoltre, CDT n. 80.2004.133 del
24 novembre 2004 in RtiD I-2005
n. 15t; CDT n. 80.2006.182 del 13 luglio 2007 in RtiD I-2008 n. 9t).
Considerandi
2.
2.1.
Venendo
alla fattispecie in esame, il ricorrente, terzo proprietario del pegno, contesta
la tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari già da tempo passata in
giudicato, argomentando che la moglie non ne sarebbe stata debitrice, per il
fatto che il trasferimento immobiliare sarebbe avvenuto nell’ambito della
liquidazione del regime matrimoniale.
2.2
In sé,
per le ragioni già evocate, al terzo proprietario del pegno non è preclusa la
contestazione del credito d’imposta, anche se quest’ultimo è già passato in
giudicato per il debitore. Si può ritenere che la possibilità per il terzo
proprietario di mettere in discussione il debito fiscale includa anche
l’eventuale concessione di un differimento dell’imposizione, se l’esistenza e
la portata del debito dipendono da quest’ultimo (Stähli, Das Steuergrundpfandrecht, unter besonderer
Berücksichtigung des bernischen Rechtes, Berna 2006, p. 348 ss.).
Nel caso
in discussione, sebbene l’insorgente invochi l’esenzio-ne del trasferimento
intervenuto nel 2005 fra moglie e marito, si deve ritenere che sostenga che il
trapasso in questione avrebbe dovuto beneficiare del differimento
dell’imposizione secondo l’art. 125 lett. b LT. Secondo quest’ultima
disposizione, conforme all'art. 12 cpv. 3 lett. b LAID, è differita
l’imposizione dell’utile immobiliare nei casi di trapasso della proprietà tra coniugi
in connessione con il regime matrimoniale, nonché d'indennità dovuta per i
contributi straordinari di un coniuge al mantenimento della famiglia (art. 165
CC) e per le pretese fondate sul diritto del divorzio. La legge precisa a tale
riguardo che il differimento è ammesso unicamente se ambedue i coniugi lo richiedono.
Con questa importante modifica, il legislatore ha senz'altro voluto tener conto
delle difficoltà in cui può venirsi a trovare il coniuge che deve cedere la
casa di cui è proprietario o almeno comproprietario: oltre a privarsi
dell'immobile, egli dovrebbe infatti anche pagare l'imposta sull'utile
immobiliare, senza peraltro avere realizzato in forma monetaria la plusvalenza
di cui si tratta. Proprio per evitare di trascinare il coniuge alienante in
problemi di liquidità, il parlamento federale ha dunque pensato di adottare
questa disposizione, che prevede che l'imposta su quella parte di plusvalenza
che è sorta mentre proprietario era il coniuge alienante sia pagata dal coniuge
acquirente, nel momento in cui ovviamente venderà l'oggetto di cui si tratta (Pedroli, L'imposta sugli utili immobiliari
e le alienazioni in caso di divorzio, in RDAT I-2000, p. 250).
2.3
L’autorità
di tassazione ha escluso che il trapasso intervenuto nel 2005 fra il ricorrente
e la sua allora moglie rientrasse nel campo d’applicazione dell’art. 125 lett. b
LT, in considerazione del fatto che lo stesso si è fondato su di un contratto
di compravendita stipulato oltre un anno prima del divorzio e non sulla
convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio.
Se si
tiene conto della ratio della fattispecie di differimento in discussione
e del tenore dell’art. 125 lett. b LT, ci si può domandare se la sola
circostanza che un immobile sia trasferito prima della conclusione della
convenzione e della sua omologazione basti ad escludere che la cessione
costituisca un caso di “trapasso della proprietà tra coniugi in connessione con
il regime matrimoniale”. È pur vero che la convenzione omologata dal pretore al
momento del divorzio menziona l’avvenuto trasferimento al punto 6, che concerne
proprio la liquidazione del regime matrimoniale.
La
questione può tuttavia essere lasciata aperta, poiché sarebbe mancato in ogni
caso un ulteriore presupposto per il differimento dell’imposizione ex
art. 125 lett. b LT. Quest’ultima disposizione subordina infatti il
differimento alla richiesta concorde di entrambi i coniugi. Nella fattispecie
non solo una simile richiesta non è pervenuta al momento della compravendita in
discussione o al successivo momento della tassazione dell’imposta sull’utile immobiliare
ma, addirittura, le parti hanno inserito nell’atto di compravendita una
clausola secondo cui “l’imposta sugli utili immobiliari è a carico della
venditrice alla quale il notaio rogante consegna seduta stante il formulario
per la relativa dichiarazione”. In tal modo, i coniugi hanno espressamente
escluso di voler beneficiare del differimento dell’imposizione.
3.
Il
ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali
sono a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 600.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 680.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster