80.2011.171
Imposta sugli utili immobiliari: compensazione utili con perdite d’esercizio dell’impresa intracantonale, revisione di decisione passata in giudicato, anche d’ufficio, applicazione di nuova giurisprudenza
4 giugno 2013Italiano23 min
atto pubblico del 2 novembre 2007, __________ RI 1 concedeva ai coniugi __________
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
80.2011.171
Data decisione, Autorità:
04.06.2013, CDT
Titolo:
Imposta sugli utili immobiliari: compensazione utili con perdite d’esercizio dell’impresa intracantonale, revisione di decisione passata in giudicato, anche d’ufficio, applicazione di nuova giurisprudenza
TRASFERIMENTO IMPONIBILE
art. 12 cpv. 4 LAID
art. 124 LT
art. 232 cpv. 1 LT
Incarto n.
80.2011.171
Lugano
4 giugno 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 12 dicembre 2011 contro la decisione dell’11
novembre 2011 in materia di IC 2008.
Fatti
Fatti
A. Con
atto pubblico del 2 novembre 2007, __________ RI 1 concedeva ai coniugi __________
e __________ un diritto di compera sul mapp. n. __________ RFD di __________,
al prezzo di fr. 680'000.–. In seguito all’esercizio del diritto di compera, il
trapasso di proprietà veniva iscritto a Registro fondiario il 20 febbraio 2008.
Con
decisione del 27 luglio 2009, l’RS 1__________ notificava alla venditrice la
tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari, nella quale commisurava
l’utile imponibile in fr. 166'483.– e l’imposta in fr. 4'994.50.
Non
impugnata, la suddetta decisione passava in giudicato.
B. Nella
dichiarazione fiscale 2008, la RI 1 indicava di aver conseguito un utile
d’esercizio di fr. 231'319.–, importo da cui, per il calcolo dell’imposta
cantonale, deduceva le perdite riportate di fr. 689'200.–.
Notificandole
la tassazione IC/IFD 2008, con decisione del 22 luglio 2011, l’autorità fiscale
constatava l’assenza di utile imponibile per l’IC, mentre commisurava l’utile
imponibile per l’IFD in fr. 247'300.–. Nella motivazione allegata alla
decisione, l’UTPG spiegava di aver compensato parte della perdita riportata
(fr. 166'483.–) con l’utile immobiliare conseguito con la vendita assoggettata
all’imposta sugli utili immobiliari, conformemente a quanto stabilito dalla
giurisprudenza della Camera di diritto tributario, che ha deciso che la perdita
d’esercizio è deducibile dall’utile immobiliare. Di conseguenza, annunciava che
avrebbe sottoposto a revisione l’imposta sugli utili immobiliari, non appena
passata in giudicato la decisione di tassazione dell’imposta sull’utile.
C. La
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 18 agosto 2011,
contestando una ripresa per prestazioni valutabili in denaro agli azionisti e
la compensazione della perdita con l’utile immobiliare. A quest’ultimo riguardo,
in particolare, la reclamante riteneva che non fossero adempiuti i presupposti
per una revisione della decisione relativa all’imposta sugli utili immobiliari,
per il fatto che il guadagno imposto separatamente era stato assoggettato con
un’aliquota del 3%, sicché il suo interesse era di poter compensare la perdita
riportata con i futuri, probabili, utili d’esercizio, imposti con aliquote
superiori.
L’autorità
di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo, con decisione dell’11
novembre 2011, rinunciando alla ripresa dei vantaggi economici a favore degli
azionisti. In relazione alla compensazione delle perdite, ribadiva di avere
applicato la giurisprudenza della Camera di diritto tributario.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede che la
decisione su reclamo sia modificata aggiungendo alla perdita riportata
l’importo di fr. 166'483.– e che l’autorità fiscale rinunci alla revisione
della decisione di tassazione relativa all’imposta sugli utili immobiliari.
Secondo la ricorrente, la revisione sarebbe ammessa solo a vantaggio del
contribuente, mentre nel suo caso ne sarebbe penalizzata, per effetto
dell’aliquota superiore cui è soggetto l’utile ordinario (16,43%) rispetto a
quella applicata al calcolo dell’imposta sugli utili immobiliari (3%). Contesta
poi che la modifica della giurisprudenza a cui si è richiamato l’UTPG possa essere
applicata anche al suo caso, che non costituisce una fattispecie
intercantonale.
E. Nelle
sue osservazioni del 19 gennaio 2012, l’UTPG propone di respingere il ricorso. Contesta
in particolare l’affermazione dell’insorgente, secondo cui la revisione della
decisione relativa all’imposta sugli utili immobiliari non la avvantaggerebbe.
La
ricorrente ha replicato con scritto del 7 febbraio 2012, nel quale ha fra
l’altro rilevato che in una recente sentenza (del 7 ottobre 2011) il Tribunale
federale ha ritenuto che non fosse incostituzionale la normativa in vigore nel
Canton Zurigo, la quale non consente la deduzione dall’utile immobiliare delle
perdite d’esercizio di un’impresa che opera solo all’interno del cantone.
All’udienza
del 17 aprile 2012 le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.
Diritto
1. 1.1.
Si pone
dapprima la questione della ricevibilità del ricorso. Infatti, per effetto
della deduzione delle perdite riportate, l’imposta cantonale sull’utile ammonta
a zero franchi.
1.2.
La Camera
di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni
degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi
a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.
Il
riconoscimento della legittimazione ricorsuale implica l’esistenza di un
interesse degno di protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente
connesso con l’oggetto della contestazione ed attuale (Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, Bellinzona
1988, p. 200 s.).
In altri
termini, perché sia data la legittimazione, devono essere adempiuti i seguenti
presupposti:
·
l’interessato deve essere toccato e pregiudicato
dalla decisione: è irrilevante che si tratti di interessi giuridici o fattuali,
bastando che la decisione gli cagioni uno svantaggio economico, ideale,
materiale o di altra natura;
·
il ricorrente deve dimostrare di avere un
interesse alla modifica della decisione: si richiede pertanto che egli sia
toccato in modo particolare e diretto, in misura maggiore e con intensità
superiore rispetto a chiunque altro
(Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, Vol. II,
4a ediz., Basilea/Francoforte 1993, n. 1980, p. 489).
1.3.
Poiché l'autorità
materiale di cosa giudicata si riferisce soltanto al dispositivo della
decisione e non si estende invece ai motivi, secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale al contribuente manca un interesse attuale degno di
protezione a poter contestare il calcolo delle perdite da riportare, contenuto nei
motivi di una decisione (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 9 maggio 2001, in RDAF 2001 II p. 261 = StE 2001 B 96.11 n. 6).
1.4.
Nella
fattispecie, l’utile d’esercizio della contribuente per il periodo fiscale 2008
è stato commisurato in fr. 231'319.–, importo dal quale sono poi state dedotte
le perdite accertate negli esercizi precedenti (fr. 653'435.–). L’utile
imponibile accertato consiste pertanto in una perdita di fr. 422'116.–. Da una
vendita immobiliare intervenuta nello stesso periodo, la contribuente ha conseguito
un utile di fr. 166'483.–, che è stato assoggettato all’imposta sugli utili
immobiliari.
Nella
decisione impugnata, l’UTPG ha affermato che “procederà d’ufficio alla revisione
della tassazione TUI, deducendo dall’utile immobiliare la perdita
ordinaria, non appena la presente tassazione IC/IFD 2008 sarà cresciuta in
giudicato”.
La
conseguenza della decisione è dunque che la perdita si ridurrà nella misura
dell’utile immobiliare con cui sarà compensata (fr. 166'483.–).
Ci si può
allora domandare se la ricorrente abbia un interesse attuale degno di tutela ad
impugnare la tassazione litigiosa, dal momento che non si sa ancora se la
perdita accertata potrà mai essere compensata con futuri utili d’esercizio.
Considerato
il fatto che la decisione impugnata ha tuttavia espressamente fatto dipendere
la revisione della decisione in materia di imposta sugli utili immobiliari
dall’esecutività della decisione stessa, si giustifica di entrare nel merito
del ricorso. La condizione che la perdita d’esercizio sia accertata con una decisione
passata in giudicato è d’altronde stata stabilita anche da questa Camera, nella
sentenza del 19 maggio 2010 (RtiD II-2010 n. 15t, in particolare consid. 5),
con la quale ha esteso alle imprese intracantonali la compensazione delle
perdite già precedentemente ammessa per le imprese intercantonali.
Nella
particolare situazione descritta, non vi è pertanto ragione di pretendere che
l’autorità fiscale proceda prima alla revisione della decisione concernente
l’imposta speciale, perché poi la contribuente interponga reclamo e ricorso.
Considerandi
2.
2.1.
Nel
merito, è controversa la volontà dell’UTPG di compensare la perdita risultante
dal calcolo dell’imponibile, nella decisione impugnata, con l’utile immobiliare
di fr. 166'483.–, conseguito dalla contribuente nello stesso periodo fiscale e
già assoggettato all’imposta speciale sui guadagni immobiliari con decisione
nel frattempo divenuta definitiva.
2.2
La
decisione dell’autorità di tassazione si fonda su una sentenza della Camera di
diritto tributario, che nel 2010 ha ammesso la compensazione dell’utile
immobiliare con una perdita d’esercizio (sentenza del 19 maggio 2010, n.
80.2009.143, in RtiD II-2010 n. 15t).
La
pronuncia di questa Corte era stata determinata da una modifica della giurisprudenza
del Tribunale federale in materia di doppia imposizione intercantonale, in
conseguenza della quale, a partire dal 2004, l’impresa che ha conseguito un
utile immobiliare in un cantone può ormai compensarlo con la perdita
d’esercizio in un altro cantone, anche nel caso in cui il cantone di situazione
dell’immobile preveda l’assoggettamento degli utili immobiliari ad un’imposta
speciale di carattere reale. Secondo l’Alta Corte, infatti, il diritto del
cantone di situazione dell’immobile di imporre gli utili realizzati su immobili
aziendali non può permettere al medesimo di ignorare la situazione generale
dell’azienda e di imporre integralmente l’utile immobiliare anche quando la
società chiude complessivamente in perdita (DTF 131 I 249 consid. 6.3). Già
nella sentenza menzionata la regola della deducibilità delle perdite in altri
cantoni è stata ritenuta applicabile agli immobili aziendali non solo di commercianti
professionali di immobili, ma, in generale, di tutte le società intercantonali,
nel senso del diritto in materia di doppia imposizione (DTF 131 I 249 consid.
6.5). Nel medesimo intento di evitare perdite di ripartizione, lo stesso
principio è poi stato coerentemente applicato anche agli immobili destinati
all’investimento di capitali di una persona fisica (DTF 131 I 285 consid.
4.1) e di una persona giuridica (RtiD I-2009 n. 18t consid. 6.3. e rinvii).
Sebbene
la sentenza del 2004 si riferisse esclusivamente a casi intercantonali, il
Tribunale federale aveva tuttavia già preso in considerazione l’obiezione
fondata sulla parità di trattamento delle imprese cantonali ed intercantonali.
Aveva allora ricordato come il diritto della doppia imposizione non faccia
sorgere alcuna pretesa fiscale, ma si limiti a delimitare fra loro le sovranità
fiscali. Se è necessario, il cantone deve pertanto provvedere, nel caso
concreto oppure mediante regole generali ed astratte, ad evitare che imprese
puramente cantonali siano discriminate rispetto alle imprese intercantonali
(DTF 131 I 249 consid. 6.4).
Nella
sentenza del 19 maggio 2010, dunque, questa Camera ha stabilito che il principio
di uguaglianza esige che la compensazione delle perdite relative all’attività
dell’impresa con gli utili immobiliari sia ammessa anche nel caso delle imprese
imponibili in un unico cantone ed anche se quest’ultimo assoggetta i guadagni
immobiliari ad un’imposta speciale nell’ambito del sistema monistico. Aveva
così riconosciuto ad una società con sede nel Canton Ticino la facoltà di
chiedere la revisione dell’imposta sugli utili immobiliari, relativa alla
vendita di un immobile di sua proprietà, una volta che fosse passata in
giudicato la tassazione dell’imposta sul reddito o sull’utile, che avrebbe
accertato in modo definitivo una perdita d’esercizio (RtiD II-2010 n. 15t).
2.2
Nella sua
replica, la ricorrente contesta la suddetta giurisprudenza della Camera di
diritto tributario, facendo riferimento ad una sentenza del Tribunale federale
del 7 ottobre 2011.
Va
premesso che tutti i cantoni che applicano il cosiddetto sistema monistico di imposizione
degli utili immobiliari (che cioè estendono il campo d’applicazione
dell’imposta speciale sui guadagni immobiliari anche ai proventi conseguiti con
la cessione di immobili della sostanza commerciale), in seguito alla modifica
della giurisprudenza del Tribunale federale nell’ambito della doppia
imposizione intercantonale, hanno ammesso che la compensazione delle perdite
d’esercizio con gli utili immobiliari possa verificarsi anche quando non vi è
una situazione intercantonale, proprio nel rispetto del principio di
uguaglianza. L’unico cantone che ha fatto resistenza è Zurigo. Qui è accaduto
che il Tribunale cantonale amministrativo abbia riconosciuto che le imprese intracantonali
sono sistematicamente discriminate rispetto a quelle intercantonali, per il
fatto che non possono compensare le perdite. Ne discendono una violazione del
principio di uguaglianza e l’incostituzionalità della normativa cantonale. La
corte cantonale ha tuttavia demandato al legislatore il compito di adottare una
disciplina della compensazione delle perdite che fosse conforme alla
Costituzione (sentenza del 25 agosto 2010, n. SB.2009.00079). La sentenza del
Tribunale cantonale amministrativo è tuttavia stata impugnata con ricorso al
Tribunale federale, il quale invece ha negato l’incostituzionalità della
legislazione cantonale. L’Alta Corte ha rilevato che, per la Legge federale
sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID), i
cantoni che scelgono il sistema monistico sono liberi di prevedere la deduzione
delle perdite o meno. Ha così escluso che la legge federale sull’armonizzazione
obblighi i cantoni a concedere la compensazione delle perdite. Neppure la giurisprudenza
dello stesso Tribunale federale che si fonda sul divieto di doppia imposizione
intercantonale imporrebbe ai cantoni che hanno adottato il sistema monistico di
concedere la compensazione delle perdite alle imprese intracantonali (sentenza
del 7 ottobre 2011 n. 2C_747/2010, in RF 67/2012 p. 48 = ASA 80 p. 609).
2.3
La
sentenza appena menzionata si riferisce al diritto del Canton Zurigo ed esplica
pertanto i suoi effetti solo sulla legislazione di quel cantone. In
particolare, non si ripercuote sulla disciplina della compensazione delle
perdite stabilita con la sentenza del 19 maggio 2010 di questa Camera.
D’altra
parte, lascia un po’ perplessi il ragionamento del Tribunale federale, laddove
sembra escludere una questione di costituzionalità della legislazione cantonale
alla luce del fatto che l’art. 12 cpv. 4 LAID lascia ai cantoni un margine di
manovra nella disciplina dell’imposizione degli utili immobiliari ed in
particolare nell’ammissione della compensazione delle perdite quando viene
adottato il sistema monistico. L’art. 190 Cost., che considera determinanti per
il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell’applicazione del
diritto le leggi federali e il diritto internazionale, imporrebbe allora allo
stesso Tribunale federale di considerare vincolante ogni scelta fatta dal
legislatore cantonale, in quando “coperta” dalla legge federale quadro.
Come è
stato osservato in dottrina, ne discenderebbe la conseguenza che, in tutti gli
ambiti in cui l’imposizione degli utili immobiliari non è espressamente
disciplinata dalla LAID, ai tribunali sarebbe precluso un controllo di
costituzionalità della normativa cantonale. In particolare, con la sua
argomentazione l’Alta Corte avrebbe trascurato il fatto che la compensazione
delle perdite non sarebbe incompatibile con il mantenimento del sistema monistico.
Dunque, né la natura reale dell’imposta sugli utili immobiliari né il margine
di manovra lasciato dalla LAID al legislatore cantonale basterebbero ad
escludere che la normativa cantonale possa essere messa in discussione dal
profilo della sua costituzionalità (cfr. Suter,
Interkantonale Verlustverrechnung – gerechtfertiger Sonderfall?, in ZSIS 01/12;
dello stesso avviso: Casanova, Die
steuerrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahr 2011 – Kantonale
Abgaben, in ASA 81 p. 341 ss., in particolare p. 356).
2.4
In ogni
caso, che la discriminazione dell’impresa intracantonale rispetto a quella intercantonale
sia giustificabile dal profilo del principio di uguaglianza pare difficile da
sostenere. Prova ne sia che lo stesso governo del Canton Zurigo ha recentemente
proposto di modificare la legge tributaria, introducendo la compensazione delle
perdite d’esercizio con gli utili immobiliari (cfr. Auszug aus dem Protokoll
des Regierungsrates des Kantons Zürich, Sitzung vom 30. April 2013). Il
Consiglio di Stato zurighese, dopo aver ricordato che per il Tribunale federale
il cantone sarebbe libero di ammettere o di escludere la compensazione delle
perdite, riconosce tuttavia che il diverso trattamento delle imprese
intercantonali e di quelle intracantonali non è soddisfacente:
Das
Nebeneinander von unterschiedlichen Lösungen für ausser- und innerkantonale
Unternehmen erscheint jedoch als unbefriedigend. Selbst wenn solche
unterschiedlichen Lösungen nach Meinung des Bundesgerichts unbedenklich sind,
können sie im Hinblick auf das Gebot der Rechtsgleichheit kaum mehr überzeugen.
(cfr.
Auszug cit., p. 3).
Il
Consiglio di Stato del cantone più popoloso della Svizzera ha così proposto di
mantenere il sistema monistico di imposizione degli utili immobiliari,
ammettendo però la possibilità di dedurre le perdite d’esercizio.
2.5
La decisione contestata,
con la quale l’UTPG si è conformato alla sentenza del 19 maggio 2010 di questa
Camera, appare da questo profilo ineccepibile. Avendo l’autorità fiscale
verificato che, nello stesso anno in cui la società ricorrente aveva subito una
perdita d’esercizio, aveva anche conseguito un utile immobiliare soggetto
all’imposta speciale, ha dunque proceduto alla compensazione della prima con il
secondo.
3.
3.1.
Con il
ricorso in esame, la società contribuente lamenta anche il fatto che l’autorità
di tassazione, per conformarsi alla disciplina descritta in merito alla
compensazione delle perdite, debba ricorrere alla revisione della decisione di
tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari, già passata in giudicato.
Poiché peraltro la revisione è prevista dalla legge solo a vantaggio del
contribuente, essa non potrebbe essere ammessa nel suo caso, poiché il risultato
sarebbe ad essa sfavorevole. Infatti, per effetto della deduzione della perdita
dall’utile immobiliare, perderebbe la possibilità di riportarla ai periodi
fiscali successivi e di compensarla con i futuri utili d’esercizio, che a loro
volta sarebbero assoggettati all’imposta sull’utile con aliquote nettamente più
elevate di quella con cui è stata calcolata l’imposta sugli utili immobiliari.
3.2
Per il
fatto che, nei cantoni che applicano il sistema monistico, l’imposizione degli
utili immobiliari delle imprese avviene mediante un’imposta separata, è facile
che la compensazione con la perdita d’esercizio implichi una revisione della decisione
di tassazione già passata in giudicato. È quanto è avvenuto, del resto, anche
nel caso di cui si è occupata questa Camera nel 2010, quando ha ammesso la
deduzione delle perdite in virtù del principio di uguaglianza. Siccome nel caso
concreto la decisione di tassazione dell’imposta cantonale non era ancora
passata in giudicato, la Camera aveva respinto il ricorso, indicando espressamente
che il ricorrente avrebbe poi potuto inoltrare un’istanza di revisione della
tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari (RtiD II-2010 n. 15t consid.
5).
Del
resto, una simile soluzione si impone anche in altre situazioni, nell’ambito
dell’imposta sugli utili immobiliari. Si pensi al caso del differimento
dell’imposizione per reinvestimento nell’abitazione primaria (art. 125 lett. g
LT). Poiché il venditore di un’abitazione “che ha servito durevolmente ed
esclusivamente all’uso personale del contribuente” ha due anni di tempo per destinare
il ricavo “all’acquisto o alla costruzione, in Svizzera, di un’abitazione
sostitutiva adibita al medesimo scopo”, può accadere che, quando tale requisito
viene adempiuto, la tassazione dell’utile conseguito con la vendita del primo
oggetto sia già passata in giudicato. Si impone allora una revisione della
decisione in questione (cfr. p. es. Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar zum
harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2a ediz., Zurigo 2006, n. 282
ad § 216, p. 1581). La stessa esigenza di riaprire una decisione già
definitiva si pone poi quando si tratta di compensare le perdite entro i limiti
ammessi dall’art. 134 cpv. 4 e 5 LT (cfr. Soldini/Pedroli,
L’imposizione degli utili immobiliari, Lugano 1996, p. 272 e p. 281).
3.3
È vero che la revisione si
intraprende di solito a favore del contribuente (art. 232 cpv. 1 prima frase
LT: “Una decisione o sentenza cresciuta in giudicato
può essere riveduta a vantaggio del contribuente, a sua domanda o d’ufficio”), anche se il Tribunale federale è meno categorico (cfr. p. es. RF
58/2003 p. 513).
Tuttavia, è innegabile che
nella fattispecie la modifica della decisione di tassazione in materia di
imposta sugli utili immobiliari sia favorevole alla ricorrente. Infatti,
l’utile immobiliare assoggettato all’imposta con la decisione del 27 luglio
2009.
sarebbe azzerato per effetto della compensazione con la perdita accertata
con la decisione qui impugnata. Sia che si consideri isolatamente la decisione
relativa all’imposta sugli utili immobiliari del 27 luglio 2009 sia che si
tenga conto della situazione fiscale complessiva della contribuente per il
periodo fiscale 2008, il risultato della revisione è favorevole alla
ricorrente.
L’argomentazione
dell’insorgente, secondo cui la revisione avrebbe effetti ad essa sfavorevoli,
per il fatto che avrebbe maggior interesse a poter dedurre la perdita dai
futuri utili soggetti all’imposta ordinaria, nel cui ambito l’imposta è
calcolata con aliquote superiori rispetto a quella dell’imposta sugli utili
immobiliari (3%), presuppone in modo inammissibile che si tenga conto della
situazione di altri periodi fiscali. Inoltre, non tiene conto del fatto che la
compensazione delle perdite d’esercizio con gli utili immobiliari, anche nel
caso delle imprese intracantonali, è stata introdotta dalla giurisprudenza di
questa Camera proprio per realizzare la parità di trattamento di tutti i
contribuenti. Se si facesse dipendere la compensazione dalla condizione che la
decisione in merito all’imposta sugli utili immobiliari non sia ancora passata
in giudicato, si pregiudicherebbe in modo evidente l’uguaglianza dei contribuenti.
Né si giustifica di lasciare al singolo contribuente la scelta fra la
compensazione all’interno dello stesso periodo fiscale e quella fra diversi
periodi, a dipendenza della convenienza, determinata dalle aliquote
applicabili.
3.4
Ne consegue che la
revisione della decisione di tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari
rappresenta la necessaria condizione per la compensazione delle perdite
d’esercizio con gli utili immobiliari soggetti all’imposta speciale,
ogniqualvolta la decisione relativa a quest’ultima sia già passata in
giudicato.
4.
4.1.
Resta un
ultimo aspetto da affrontare.
La
decisione con cui l’UTPG ha assoggettato all’imposta sugli utili immobiliari il
profitto di fr. 166'483.– è stata notificata alla ricorrente il 27 luglio 2009
e, non essendo stata impugnata, è passata in giudicato alla fine di agosto
dello stesso anno. La giurisprudenza con cui questa Camera ha ammesso la
deduzione delle perdite d’esercizio dall’utile immobiliare è stata adottata nel
corso dell’anno successivo.
Si tratta
a questo punto di determinare da quale momento si applichi la nuova giurisprudenza.
4.2
Secondo
una consolidata giurisprudenza, una nuova prassi si applica in linea di
principio subito ed in tutti i casi che al momento della modifica sono ancora
aperti (cfr. p. es. DTF 132 II 153 consid. 5.1). La giustificazione di tale
regola va ricercata nello stesso principio di legalità, secondo cui le autorità
incaricate di applicare il diritto sono tenute ad applicare nei confronti di
tutti la legge nel senso riconosciuto corretto. Inoltre, un’applicazione
immediata ed unitaria di una nuova interpretazione della legge garantisce la
certezza del diritto (cfr. Stampe,
Die Praxisänderung im Steuerrecht, Zurigo 2007, p. 23 s.; Bärtschi, Die Voraussetzungen für
Praxisänderungen im Steuerrecht, in ZSIS 2007, par. 2.6.3).
Nell’ambito
del diritto tributario, una prassi modificata è pertanto applicabile in tutti i
procedimenti fiscali che ancora non si sono conclusi con una decisione passata
in giudicato (StE 2007 B 24.4 n. 75 consid. 3.7). Di conseguenza, un
contribuente non può invocare una modifica della prassi per ottenere la
revisione di una decisione di tassazione, adottata conformemente alla giurisprudenza
precedente e già passata in giudicato. Né l’autorità fiscale può intraprendere
un recupero d’imposta nei confronti di un contribuente la cui tassazione è già
passata in giudicato (Weidmann,
Das intertemporale Steuerrecht in der Rechtsprechung, in ASA 76 p. 633 ss., in
particolare p. 636 e giurisprudenza citata).
4.3
Se la
prassi viene modificata da una sentenza dell’autorità giudiziaria, si pone anche
il problema di stabilire a partire da quando l’autorità debba recepire la nuova
giurisprudenza nelle proprie decisioni: dal momento della decisione
giudiziaria, dalla pubblicazione della sentenza o da quando la nuova
giurisprudenza viene ripresa in una circolare dell’amministrazione?
In una
sentenza del 2003, il Tribunale federale ha dovuto occuparsi del caso di un
contribuente che lamentava il fatto che l’autorità fiscale cantonale gli avesse
notificato l’11 luglio 1997 la decisione di tassazione che non teneva conto di
una nuova giurisprudenza a lui favorevole, fondata su una sentenza del 24 aprile
1997.
del Tribunale federale. Ricordato che un cambiamento di giurisprudenza non
costituisce motivo di revisione, l’Alta Corte ha escluso che, alla data in cui
era stata adottata, la decisione contestata fosse viziata da un errore
manifesto, di cui l’autorità avrebbe dovuto accorgersi. Infatti, quest’ultima
aveva avuto conoscenza della nuova giurisprudenza solo alla fine del mese di
luglio del 1997, mediante una circolare del 18 luglio 1997 dell’Amministrazione
federale delle contribuzioni. Inoltre, la sentenza stessa sarebbe stata pubblicata
nella Raccolta ufficiale (DTF 123 II 218) solo il 5 agosto 1997. Il Tribunale
federale ha pure escluso che il fatto che l’autorità di tassazione avesse il diritto
di revocare la decisione entro il termine di reclamo le imponesse di farlo, se
anche si fosse accorta che la stessa era viziata da un errore (RF 60/2005 p. 45
= RDAF 2003 II p. 640 consid. 3.3).
Nella
stessa sentenza, la Corte ha pure affermato che l’autorità avrebbe potuto ignorare
la sentenza, con cui era stata modificata la giurisprudenza, anche se ne avesse
avuto conoscenza prima di decidere. Infatti, da un punto di vista prettamente
giuridico, la giurisprudenza di un’autorità giudiziaria non ha forza di legge e
vincola le autorità inferiori solo per il caso giudicato; queste ultime possono
pertanto discostarsene in altri casi senza violare il diritto, anche se in tal
modo si espongono a ulteriori ricorsi (RF 60/2005 p. 45 = RDAF 2003 II p. 640
consid. 3.4).
Infine,
il Tribunale federale ha escluso pure che l’autorità di tassazione avesse violato
il principio della buona fede, per il fatto che non aveva informato il
contribuente della nuova giurisprudenza, sottolineando che non esiste un
obbligo costituzionale per le autorità di informare i cittadini di un eventuale
cambiamento giuridico, a meno che una legge speciale non preveda un obbligo di
informare oppure che il comportamento dell’autorità non sia tale da suscitare
nel cittadino delle aspettative (ibidem).
4.4
Tornando
al caso in esame, si è già ricordato che la sentenza con cui questa Camera ha
riconosciuto anche alle imprese intracantonali il diritto alla compensazione delle
perdite è del 19 maggio 2010 ed è stata notificata alle parti il 25 maggio
2010.
È quindi stata pubblicata nella seconda edizione del 2010 della Rivista
ticinese di diritto (RtiD), che è stata distribuita nelle prime settimane del
2011.
Non
occorre stabilire in modo preciso a partire da quale momento si possa pretendere
che l’autorità fiscale dovesse recepire la giurisprudenza di questa Camera in merito
alla compensazione delle perdite d’esercizio con gli utili immobiliari soggetti
all’imposta speciale. Infatti, la decisione di tassazione relativa all’imposta
sugli utili immobiliari è stata notificata al ricorrente, ed è poi passata in
giudicato non essendo stata impugnata, ancora nel corso dell’anno precedente.
Come si è
già ricordato, per evidenti ragioni fondate sulla certezza del diritto, il Tribunale
federale esclude che una nuova giurisprudenza possa giustificare la revisione
di una decisione di tassazione già passata in giudicato.
5.
Ne
consegue che il ricorso deve essere accolto. Non si prelevano pertanto né tassa
di giustizia né spese processuali. Alla ricorrente è riconosciuta un’indennità
per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo dell’11 novembre 2011 è riformata nel
senso che l’importo di fr. 166'483.–, dedotto dall’ammontare delle perdite dei
precedenti esercizi per essere compensato con l’utile immobiliare, è aggiunta alle
perdite da riportare.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Alla
ricorrente è riconosciuta un’indennità di fr. 800.– per ripetibili.
.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
- ;
- ;
- .
Copia per
conoscenza:
- municipio
di .
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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