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Decisione

80.2011.171

Imposta sugli utili immobiliari: compensazione utili con perdite d’esercizio dell’impresa intracantonale, revisione di decisione passata in giudicato, anche d’ufficio, applicazione di nuova giurisprudenza

4 giugno 2013Italiano23 min

atto pubblico del 2 novembre 2007, __________ RI 1 concedeva ai coniugi __________

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Numero d'incarto:

80.2011.171

Data decisione, Autorità:

04.06.2013, CDT

Titolo:

Imposta sugli utili immobiliari: compensazione utili con perdite d’esercizio dell’impresa intracantonale, revisione di decisione passata in giudicato, anche d’ufficio, applicazione di nuova giurisprudenza

TRASFERIMENTO IMPONIBILE

art. 12 cpv. 4 LAID

art. 124 LT

art. 232 cpv. 1 LT

Incarto n.

80.2011.171

Lugano

4 giugno 2013

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del

Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 12 dicembre 2011 contro la decisione dell’11

novembre 2011 in materia di IC 2008.

Fatti

Fatti

A. Con

atto pubblico del 2 novembre 2007, __________ RI 1 concedeva ai coniugi __________

e __________ un diritto di compera sul mapp. n. __________ RFD di __________,

al prezzo di fr. 680'000.–. In seguito all’esercizio del diritto di compera, il

trapasso di proprietà veniva iscritto a Registro fondiario il 20 febbraio 2008.

Con

decisione del 27 luglio 2009, l’RS 1__________ notificava alla venditrice la

tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari, nella quale commisurava

l’utile imponibile in fr. 166'483.– e l’imposta in fr. 4'994.50.

Non

impugnata, la suddetta decisione passava in giudicato.

B. Nella

dichiarazione fiscale 2008, la RI 1 indicava di aver conseguito un utile

d’esercizio di fr. 231'319.–, importo da cui, per il calcolo dell’imposta

cantonale, deduceva le perdite riportate di fr. 689'200.–.

Notificandole

la tassazione IC/IFD 2008, con decisione del 22 luglio 2011, l’autorità fiscale

constatava l’assenza di utile imponibile per l’IC, mentre commisurava l’utile

imponibile per l’IFD in fr. 247'300.–. Nella motivazione allegata alla

decisione, l’UTPG spiegava di aver compensato parte della perdita riportata

(fr. 166'483.–) con l’utile immobiliare conseguito con la vendita assoggettata

all’imposta sugli utili immobiliari, conformemente a quanto stabilito dalla

giurisprudenza della Camera di diritto tributario, che ha deciso che la perdita

d’esercizio è deducibile dall’utile immobiliare. Di conseguenza, annunciava che

avrebbe sottoposto a revisione l’imposta sugli utili immobiliari, non appena

passata in giudicato la decisione di tassazione dell’imposta sull’utile.

C. La

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 18 agosto 2011,

contestando una ripresa per prestazioni valutabili in denaro agli azionisti e

la compensazione della perdita con l’utile immobiliare. A quest’ultimo riguardo,

in particolare, la reclamante riteneva che non fossero adempiuti i presupposti

per una revisione della decisione relativa all’imposta sugli utili immobiliari,

per il fatto che il guadagno imposto separatamente era stato assoggettato con

un’aliquota del 3%, sicché il suo interesse era di poter compensare la perdita

riportata con i futuri, probabili, utili d’esercizio, imposti con aliquote

superiori.

L’autorità

di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo, con decisione dell’11

novembre 2011, rinunciando alla ripresa dei vantaggi economici a favore degli

azionisti. In relazione alla compensazione delle perdite, ribadiva di avere

applicato la giurisprudenza della Camera di diritto tributario.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede che la

decisione su reclamo sia modificata aggiungendo alla perdita riportata

l’importo di fr. 166'483.– e che l’autorità fiscale rinunci alla revisione

della decisione di tassazione relativa all’imposta sugli utili immobiliari.

Secondo la ricorrente, la revisione sarebbe ammessa solo a vantaggio del

contribuente, mentre nel suo caso ne sarebbe penalizzata, per effetto

dell’aliquota superiore cui è soggetto l’utile ordinario (16,43%) rispetto a

quella applicata al calcolo dell’imposta sugli utili immobiliari (3%). Contesta

poi che la modifica della giurisprudenza a cui si è richiamato l’UTPG possa essere

applicata anche al suo caso, che non costituisce una fattispecie

intercantonale.

E. Nelle

sue osservazioni del 19 gennaio 2012, l’UTPG propone di respingere il ricorso. Contesta

in particolare l’affermazione dell’insorgente, secondo cui la revisione della

decisione relativa all’imposta sugli utili immobiliari non la avvantaggerebbe.

La

ricorrente ha replicato con scritto del 7 febbraio 2012, nel quale ha fra

l’altro rilevato che in una recente sentenza (del 7 ottobre 2011) il Tribunale

federale ha ritenuto che non fosse incostituzionale la normativa in vigore nel

Canton Zurigo, la quale non consente la deduzione dall’utile immobiliare delle

perdite d’esercizio di un’impresa che opera solo all’interno del cantone.

All’udienza

del 17 aprile 2012 le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.

Diritto

1. 1.1.

Si pone

dapprima la questione della ricevibilità del ricorso. Infatti, per effetto

della deduzione delle perdite riportate, l’imposta cantonale sull’utile ammonta

a zero franchi.

1.2.

La Camera

di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni

degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi

a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.

Il

riconoscimento della legittimazione ricorsuale implica l’esistenza di un

interesse degno di protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente

connesso con l’oggetto della contestazione ed attuale (Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, Bellinzona

1988, p. 200 s.).

In altri

termini, perché sia data la legittimazione, devono essere adempiuti i seguenti

presupposti:

·

l’interessato deve essere toccato e pregiudicato

dalla decisione: è irrilevante che si tratti di interessi giuridici o fattuali,

bastando che la decisione gli cagioni uno svantaggio economico, ideale,

materiale o di altra natura;

·

il ricorrente deve dimostrare di avere un

interesse alla modifica della decisione: si richiede pertanto che egli sia

toccato in modo particolare e diretto, in misura maggiore e con intensità

superiore rispetto a chiunque altro

(Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, Vol. II,

4a ediz., Basilea/Francoforte 1993, n. 1980, p. 489).

1.3.

Poiché l'autorità

materiale di cosa giudicata si riferisce soltanto al dispositivo della

decisione e non si estende invece ai motivi, secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale al contribuente manca un interesse attuale degno di

protezione a poter contestare il calcolo delle perdite da riportare, contenuto nei

motivi di una decisione (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 9 maggio 2001, in RDAF 2001 II p. 261 = StE 2001 B 96.11 n. 6).

1.4.

Nella

fattispecie, l’utile d’esercizio della contribuente per il periodo fiscale 2008

è stato commisurato in fr. 231'319.–, importo dal quale sono poi state dedotte

le perdite accertate negli esercizi precedenti (fr. 653'435.–). L’utile

imponibile accertato consiste pertanto in una perdita di fr. 422'116.–. Da una

vendita immobiliare intervenuta nello stesso periodo, la contribuente ha conseguito

un utile di fr. 166'483.–, che è stato assoggettato all’imposta sugli utili

immobiliari.

Nella

decisione impugnata, l’UTPG ha affermato che “procederà d’ufficio alla revisione

della tassazione TUI, deducendo dall’utile immobiliare la perdita

ordinaria, non appena la presente tassazione IC/IFD 2008 sarà cresciuta in

giudicato”.

La

conseguenza della decisione è dunque che la perdita si ridurrà nella misura

dell’utile immobiliare con cui sarà compensata (fr. 166'483.–).

Ci si può

allora domandare se la ricorrente abbia un interesse attuale degno di tutela ad

impugnare la tassazione litigiosa, dal momento che non si sa ancora se la

perdita accertata potrà mai essere compensata con futuri utili d’esercizio.

Considerato

il fatto che la decisione impugnata ha tuttavia espressamente fatto dipendere

la revisione della decisione in materia di imposta sugli utili immobiliari

dall’esecutività della decisione stessa, si giustifica di entrare nel merito

del ricorso. La condizione che la perdita d’esercizio sia accertata con una decisione

passata in giudicato è d’altronde stata stabilita anche da questa Camera, nella

sentenza del 19 maggio 2010 (RtiD II-2010 n. 15t, in particolare consid. 5),

con la quale ha esteso alle imprese intracantonali la compensazione delle

perdite già precedentemente ammessa per le imprese intercantonali.

Nella

particolare situazione descritta, non vi è pertanto ragione di pretendere che

l’autorità fiscale proceda prima alla revisione della decisione concernente

l’imposta speciale, perché poi la contribuente interponga reclamo e ricorso.

Considerandi

2.

2.1.

Nel

merito, è controversa la volontà dell’UTPG di compensare la perdita risultante

dal calcolo dell’imponibile, nella decisione impugnata, con l’utile immobiliare

di fr. 166'483.–, conseguito dalla contribuente nello stesso periodo fiscale e

già assoggettato all’imposta speciale sui guadagni immobiliari con decisione

nel frattempo divenuta definitiva.

2.2

La

decisione dell’autorità di tassazione si fonda su una sentenza della Camera di

diritto tributario, che nel 2010 ha ammesso la compensazione dell’utile

immobiliare con una perdita d’esercizio (sentenza del 19 maggio 2010, n.

80.2009.143, in RtiD II-2010 n. 15t).

La

pronuncia di questa Corte era stata determinata da una modifica della giurisprudenza

del Tribunale federale in materia di doppia imposizione intercantonale, in

conseguenza della quale, a partire dal 2004, l’impresa che ha conseguito un

utile immobiliare in un cantone può ormai compensarlo con la perdita

d’esercizio in un altro cantone, anche nel caso in cui il cantone di situazione

dell’immobile preveda l’assoggettamento degli utili immobiliari ad un’imposta

speciale di carattere reale. Secondo l’Alta Corte, infatti, il diritto del

cantone di situazione dell’immobile di imporre gli utili realizzati su immobili

aziendali non può permettere al medesimo di ignorare la situazione generale

dell’azienda e di imporre integralmente l’utile immobiliare anche quando la

società chiude complessivamente in perdita (DTF 131 I 249 consid. 6.3). Già

nella sentenza menzionata la regola della deducibilità delle perdite in altri

cantoni è stata ritenuta applicabile agli immobili aziendali non solo di commercianti

professionali di immobili, ma, in generale, di tutte le società intercantonali,

nel senso del diritto in materia di doppia imposizione (DTF 131 I 249 consid.

6.5). Nel medesimo intento di evitare perdite di ripartizione, lo stesso

principio è poi stato coerentemente applicato anche agli immobili destinati

all’inve­sti­mento di capitali di una persona fisica (DTF 131 I 285 consid.

4.1) e di una persona giuridica (RtiD I-2009 n. 18t consid. 6.3. e rinvii).

Sebbene

la sentenza del 2004 si riferisse esclusivamente a casi intercantonali, il

Tribunale federale aveva tuttavia già preso in considerazione l’obiezione

fondata sulla parità di trattamento delle imprese cantonali ed intercantonali.

Aveva allora ricordato come il diritto della doppia imposizione non faccia

sorgere alcuna pretesa fiscale, ma si limiti a delimitare fra loro le sovranità

fiscali. Se è necessario, il cantone deve pertanto provvedere, nel caso

concreto oppure mediante regole generali ed astratte, ad evitare che imprese

puramente cantonali siano discriminate rispetto alle imprese intercantonali

(DTF 131 I 249 consid. 6.4).

Nella

sentenza del 19 maggio 2010, dunque, questa Camera ha stabilito che il principio

di uguaglianza esige che la compensazione delle perdite relative all’attività

dell’impresa con gli utili immobiliari sia ammessa anche nel caso delle imprese

imponibili in un unico cantone ed anche se quest’ultimo assoggetta i guadagni

immobiliari ad un’imposta speciale nell’ambito del sistema monistico. Aveva

così riconosciuto ad una società con sede nel Canton Ticino la facoltà di

chiedere la revisione dell’imposta sugli utili immobiliari, relativa alla

vendita di un immobile di sua proprietà, una volta che fosse passata in

giudicato la tassazione dell’imposta sul reddito o sull’utile, che avrebbe

accertato in modo definitivo una perdita d’esercizio (RtiD II-2010 n. 15t).

2.2

Nella sua

replica, la ricorrente contesta la suddetta giurisprudenza della Camera di

diritto tributario, facendo riferimento ad una sentenza del Tribunale federale

del 7 ottobre 2011.

Va

premesso che tutti i cantoni che applicano il cosiddetto sistema monistico di imposizione

degli utili immobiliari (che cioè estendono il campo d’applicazione

dell’imposta speciale sui guadagni immobiliari anche ai proventi conseguiti con

la cessione di immobili della sostanza commerciale), in seguito alla modifica

della giurisprudenza del Tribunale federale nell’ambito della doppia

imposizione intercantonale, hanno ammesso che la compensazione delle perdite

d’esercizio con gli utili immobiliari possa verificarsi anche quando non vi è

una situazione intercantonale, proprio nel rispetto del principio di

uguaglianza. L’unico cantone che ha fatto resistenza è Zurigo. Qui è accaduto

che il Tribunale cantonale amministrativo abbia riconosciuto che le imprese intracantonali

sono sistematicamente discriminate rispetto a quelle intercantonali, per il

fatto che non possono compensare le perdite. Ne discendono una violazione del

principio di uguaglianza e l’incostituzionalità della normativa cantonale. La

corte cantonale ha tuttavia demandato al legislatore il compito di adottare una

disciplina della compensazione delle perdite che fosse conforme alla

Costituzione (sentenza del 25 agosto 2010, n. SB.2009.00079). La sentenza del

Tribunale cantonale amministrativo è tuttavia stata impugnata con ricorso al

Tribunale federale, il quale invece ha negato l’incostituzionalità della

legislazione cantonale. L’Alta Corte ha rilevato che, per la Legge federale

sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID), i

cantoni che scelgono il sistema monistico sono liberi di prevedere la deduzione

delle perdite o meno. Ha così escluso che la legge federale sull’armonizzazione

obblighi i cantoni a concedere la compensazione delle perdite. Neppure la giurisprudenza

dello stesso Tribunale federale che si fonda sul divieto di doppia imposizione

intercantonale imporrebbe ai cantoni che hanno adottato il sistema monistico di

concedere la compensazione delle perdite alle imprese intracantonali (sentenza

del 7 ottobre 2011 n. 2C_747/2010, in RF 67/2012 p. 48 = ASA 80 p. 609).

2.3

La

sentenza appena menzionata si riferisce al diritto del Canton Zurigo ed esplica

pertanto i suoi effetti solo sulla legislazione di quel cantone. In

particolare, non si ripercuote sulla disciplina della compensazione delle

perdite stabilita con la sentenza del 19 maggio 2010 di questa Camera.

D’altra

parte, lascia un po’ perplessi il ragionamento del Tribunale federale, laddove

sembra escludere una questione di costituzionalità della legislazione cantonale

alla luce del fatto che l’art. 12 cpv. 4 LAID lascia ai cantoni un margine di

manovra nella disciplina dell’imposizione degli utili immobiliari ed in

particolare nell’ammissione della compensazione delle perdite quando viene

adottato il sistema monistico. L’art. 190 Cost., che considera determinanti per

il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell’applicazione del

diritto le leggi federali e il diritto internazionale, imporrebbe allora allo

stesso Tribunale federale di considerare vincolante ogni scelta fatta dal

legislatore cantonale, in quando “coperta” dalla legge federale quadro.

Come è

stato osservato in dottrina, ne discenderebbe la conseguenza che, in tutti gli

ambiti in cui l’imposizione degli utili immobiliari non è espressamente

disciplinata dalla LAID, ai tribunali sarebbe precluso un controllo di

costituzionalità della normativa cantonale. In particolare, con la sua

argomentazione l’Alta Corte avrebbe trascurato il fatto che la compensazione

delle perdite non sarebbe incompatibile con il mantenimento del sistema monistico.

Dunque, né la natura reale dell’imposta sugli utili immobiliari né il margine

di manovra lasciato dalla LAID al legislatore cantonale basterebbero ad

escludere che la normativa cantonale possa essere messa in discussione dal

profilo della sua costituzionalità (cfr. Suter,

Interkantonale Verlustverrechnung – gerechtfertiger Sonderfall?, in ZSIS 01/12;

dello stesso avviso: Casanova, Die

steuerrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahr 2011 – Kantonale

Abgaben, in ASA 81 p. 341 ss., in particolare p. 356).

2.4

In ogni

caso, che la discriminazione dell’impresa intracantonale rispetto a quella intercantonale

sia giustificabile dal profilo del principio di uguaglianza pare difficile da

sostenere. Prova ne sia che lo stesso governo del Canton Zurigo ha recentemente

proposto di modificare la legge tributaria, introducendo la compensazione delle

perdite d’esercizio con gli utili immobiliari (cfr. Auszug aus dem Protokoll

des Regierungsrates des Kantons Zürich, Sitzung vom 30. April 2013). Il

Consiglio di Stato zurighese, dopo aver ricordato che per il Tribunale federale

il cantone sarebbe libero di ammettere o di escludere la compensazione delle

perdite, riconosce tuttavia che il diverso trattamento delle imprese

intercantonali e di quelle intracantonali non è soddisfacente:

Das

Nebeneinander von unterschiedlichen Lösungen für ausser- und innerkantonale

Unternehmen erscheint jedoch als unbefriedigend. Selbst wenn solche

unterschiedlichen Lösungen nach Meinung des Bundesgerichts unbedenklich sind,

können sie im Hinblick auf das Gebot der Rechtsgleichheit kaum mehr überzeugen.

(cfr.

Auszug cit., p. 3).

Il

Consiglio di Stato del cantone più popoloso della Svizzera ha così proposto di

mantenere il sistema monistico di imposizione degli utili immobiliari,

ammettendo però la possibilità di dedurre le perdite d’esercizio.

2.5

La decisione contestata,

con la quale l’UTPG si è conformato alla sentenza del 19 maggio 2010 di questa

Camera, appare da questo profilo ineccepibile. Avendo l’autorità fiscale

verificato che, nello stesso anno in cui la società ricorrente aveva subito una

perdita d’esercizio, aveva anche conseguito un utile immobiliare soggetto

all’imposta speciale, ha dunque proceduto alla compensazione della prima con il

secondo.

3.

3.1.

Con il

ricorso in esame, la società contribuente lamenta anche il fatto che l’autorità

di tassazione, per conformarsi alla disciplina descritta in merito alla

compensazione delle perdite, debba ricorrere alla revisione della decisione di

tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari, già passata in giudicato.

Poiché peraltro la revisione è prevista dalla legge solo a vantaggio del

contribuente, essa non potrebbe essere ammessa nel suo caso, poiché il risultato

sarebbe ad essa sfavorevole. Infatti, per effetto della deduzione della perdita

dall’utile immobiliare, perderebbe la possibilità di riportarla ai periodi

fiscali successivi e di compensarla con i futuri utili d’esercizio, che a loro

volta sarebbero assoggettati all’imposta sull’utile con aliquote nettamente più

elevate di quella con cui è stata calcolata l’imposta sugli utili immobiliari.

3.2

Per il

fatto che, nei cantoni che applicano il sistema monistico, l’imposizione degli

utili immobiliari delle imprese avviene mediante un’imposta separata, è facile

che la compensazione con la perdita d’esercizio implichi una revisione della decisione

di tassazione già passata in giudicato. È quanto è avvenuto, del resto, anche

nel caso di cui si è occupata questa Camera nel 2010, quando ha ammesso la

deduzione delle perdite in virtù del principio di uguaglianza. Siccome nel caso

concreto la decisione di tassazione dell’imposta cantonale non era ancora

passata in giudicato, la Camera aveva respinto il ricorso, indicando espressamente

che il ricorrente avrebbe poi potuto inoltrare un’istanza di revisione della

tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari (RtiD II-2010 n. 15t consid.

5).

Del

resto, una simile soluzione si impone anche in altre situazioni, nell’ambito

dell’imposta sugli utili immobiliari. Si pensi al caso del differimento

dell’imposizione per reinvestimento nell’abitazione primaria (art. 125 lett. g

LT). Poiché il venditore di un’abitazione “che ha servito durevolmente ed

esclusivamente all’uso personale del contribuente” ha due anni di tempo per destinare

il ricavo “all’acquisto o alla costruzione, in Svizzera, di un’abitazione

sostitutiva adibita al medesimo scopo”, può accadere che, quando tale requisito

viene adempiuto, la tassazione dell’utile conseguito con la vendita del primo

oggetto sia già passata in giudicato. Si impone allora una revisione della

decisione in questione (cfr. p. es. Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar zum

harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2a ediz., Zurigo 2006, n. 282

ad § 216, p. 1581). La stessa esigenza di riaprire una decisione già

definitiva si pone poi quando si tratta di compensare le perdite entro i limiti

ammessi dall’art. 134 cpv. 4 e 5 LT (cfr. Soldini/Pedroli,

L’imposizione degli utili immobiliari, Lugano 1996, p. 272 e p. 281).

3.3

È vero che la revisione si

intraprende di solito a favore del contribuente (art. 232 cpv. 1 prima frase

LT: “Una decisione o sentenza cresciuta in giudicato

può essere riveduta a vantaggio del contribuente, a sua domanda o d’ufficio”), anche se il Tribunale federale è meno categorico (cfr. p. es. RF

58/2003 p. 513).

Tuttavia, è innegabile che

nella fattispecie la modifica della decisione di tassazione in materia di

imposta sugli utili immobiliari sia favorevole alla ricorrente. Infatti,

l’utile immobiliare assoggettato all’imposta con la decisione del 27 luglio

2009.

sarebbe azzerato per effetto della compensazione con la perdita accertata

con la decisione qui impugnata. Sia che si consideri isolatamente la decisione

relativa all’imposta sugli utili immobiliari del 27 luglio 2009 sia che si

tenga conto della situazione fiscale complessiva della contribuente per il

periodo fiscale 2008, il risultato della revisione è favorevole alla

ricorrente.

L’argomentazione

dell’insorgente, secondo cui la revisione avrebbe effetti ad essa sfavorevoli,

per il fatto che avrebbe maggior interesse a poter dedurre la perdita dai

futuri utili soggetti all’imposta ordinaria, nel cui ambito l’imposta è

calcolata con aliquote superiori rispetto a quella dell’imposta sugli utili

immobiliari (3%), presuppone in modo inammissibile che si tenga conto della

situazione di altri periodi fiscali. Inoltre, non tiene conto del fatto che la

compensazione delle perdite d’esercizio con gli utili immobiliari, anche nel

caso delle imprese intracantonali, è stata introdotta dalla giurisprudenza di

questa Camera proprio per realizzare la parità di trattamento di tutti i

contribuenti. Se si facesse dipendere la compensazione dalla condizione che la

decisione in merito all’imposta sugli utili immobiliari non sia ancora passata

in giudicato, si pregiudicherebbe in modo evidente l’uguaglianza dei contribuenti.

Né si giustifica di lasciare al singolo contribuente la scelta fra la

compensazione all’interno dello stesso periodo fiscale e quella fra diversi

periodi, a dipendenza della convenienza, determinata dalle aliquote

applicabili.

3.4

Ne consegue che la

revisione della decisione di tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari

rappresenta la necessaria condizione per la compensazione delle perdite

d’esercizio con gli utili immobiliari soggetti all’imposta speciale,

ogniqualvolta la decisione relativa a quest’ultima sia già passata in

giudicato.

4.

4.1.

Resta un

ultimo aspetto da affrontare.

La

decisione con cui l’UTPG ha assoggettato all’imposta sugli utili immobiliari il

profitto di fr. 166'483.– è stata notificata alla ricorrente il 27 luglio 2009

e, non essendo stata impugnata, è passata in giudicato alla fine di agosto

dello stesso anno. La giurisprudenza con cui questa Camera ha ammesso la

deduzione delle perdite d’esercizio dall’utile immobiliare è stata adottata nel

corso dell’anno successivo.

Si tratta

a questo punto di determinare da quale momento si applichi la nuova giurisprudenza.

4.2

Secondo

una consolidata giurisprudenza, una nuova prassi si applica in linea di

principio subito ed in tutti i casi che al momento della modifica sono ancora

aperti (cfr. p. es. DTF 132 II 153 consid. 5.1). La giustificazione di tale

regola va ricercata nello stesso principio di legalità, secondo cui le autorità

incaricate di applicare il diritto sono tenute ad applicare nei confronti di

tutti la legge nel senso riconosciuto corretto. Inoltre, un’applicazione

immediata ed unitaria di una nuova interpretazione della legge garantisce la

certezza del diritto (cfr. Stampe,

Die Praxisänderung im Steuerrecht, Zurigo 2007, p. 23 s.; Bärtschi, Die Voraussetzungen für

Praxisänderungen im Steuerrecht, in ZSIS 2007, par. 2.6.3).

Nell’ambito

del diritto tributario, una prassi modificata è pertanto applicabile in tutti i

procedimenti fiscali che ancora non si sono conclusi con una decisione passata

in giudicato (StE 2007 B 24.4 n. 75 consid. 3.7). Di conseguenza, un

contribuente non può invocare una modifica della prassi per ottenere la

revisione di una decisione di tassazione, adottata conformemente alla giurisprudenza

precedente e già passata in giudicato. Né l’autorità fiscale può intraprendere

un recupero d’imposta nei confronti di un contribuente la cui tassazione è già

passata in giudicato (Weidmann,

Das intertemporale Steuerrecht in der Rechtsprechung, in ASA 76 p. 633 ss., in

particolare p. 636 e giurisprudenza citata).

4.3

Se la

prassi viene modificata da una sentenza dell’autorità giudiziaria, si pone anche

il problema di stabilire a partire da quando l’autorità debba recepire la nuova

giurisprudenza nelle proprie decisioni: dal momento della decisione

giudiziaria, dalla pubblicazione della sentenza o da quando la nuova

giurisprudenza viene ripresa in una circolare dell’amministrazione?

In una

sentenza del 2003, il Tribunale federale ha dovuto occuparsi del caso di un

contribuente che lamentava il fatto che l’autorità fiscale cantonale gli avesse

notificato l’11 luglio 1997 la decisione di tassazione che non teneva conto di

una nuova giurisprudenza a lui favorevole, fondata su una sentenza del 24 aprile

1997.

del Tribunale federale. Ricordato che un cambiamento di giurisprudenza non

costituisce motivo di revisione, l’Alta Corte ha escluso che, alla data in cui

era stata adottata, la decisione contestata fosse viziata da un errore

manifesto, di cui l’autorità avrebbe dovuto accorgersi. Infatti, quest’ultima

aveva avuto conoscenza della nuova giurisprudenza solo alla fine del mese di

luglio del 1997, mediante una circolare del 18 luglio 1997 dell’Amministrazione

federale delle contribuzioni. Inoltre, la sentenza stessa sarebbe stata pubblicata

nella Raccolta ufficiale (DTF 123 II 218) solo il 5 agosto 1997. Il Tribunale

federale ha pure escluso che il fatto che l’autorità di tassazione avesse il diritto

di revocare la decisione entro il termine di reclamo le imponesse di farlo, se

anche si fosse accorta che la stessa era viziata da un errore (RF 60/2005 p. 45

= RDAF 2003 II p. 640 consid. 3.3).

Nella

stessa sentenza, la Corte ha pure affermato che l’autorità avrebbe potuto ignorare

la sentenza, con cui era stata modificata la giurisprudenza, anche se ne avesse

avuto conoscenza prima di decidere. Infatti, da un punto di vista prettamente

giuridico, la giurisprudenza di un’autorità giudiziaria non ha forza di legge e

vincola le autorità inferiori solo per il caso giudicato; queste ultime possono

pertanto discostarsene in altri casi senza violare il diritto, anche se in tal

modo si espongono a ulteriori ricorsi (RF 60/2005 p. 45 = RDAF 2003 II p. 640

consid. 3.4).

Infine,

il Tribunale federale ha escluso pure che l’autorità di tassazione avesse violato

il principio della buona fede, per il fatto che non aveva informato il

contribuente della nuova giurisprudenza, sottolineando che non esiste un

obbligo costituzionale per le autorità di informare i cittadini di un eventuale

cambiamento giuridico, a meno che una legge speciale non preveda un obbligo di

informare oppure che il comportamento dell’autorità non sia tale da suscitare

nel cittadino delle aspettative (ibidem).

4.4

Tornando

al caso in esame, si è già ricordato che la sentenza con cui questa Camera ha

riconosciuto anche alle imprese intracantonali il diritto alla compensazione delle

perdite è del 19 maggio 2010 ed è stata notificata alle parti il 25 maggio

2010.

È quindi stata pubblicata nella seconda edizione del 2010 della Rivista

ticinese di diritto (RtiD), che è stata distribuita nelle prime settimane del

2011.

Non

occorre stabilire in modo preciso a partire da quale momento si possa pretendere

che l’autorità fiscale dovesse recepire la giurisprudenza di questa Camera in merito

alla compensazione delle perdite d’esercizio con gli utili immobiliari soggetti

all’imposta speciale. Infatti, la decisione di tassazione relativa all’imposta

sugli utili immobiliari è stata notificata al ricorrente, ed è poi passata in

giudicato non essendo stata impugnata, ancora nel corso dell’anno precedente.

Come si è

già ricordato, per evidenti ragioni fondate sulla certezza del diritto, il Tribunale

federale esclude che una nuova giurisprudenza possa giustificare la revisione

di una decisione di tassazione già passata in giudicato.

5.

Ne

consegue che il ricorso deve essere accolto. Non si prelevano pertanto né tassa

di giustizia né spese processuali. Alla ricorrente è riconosciuta un’indennità

per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo dell’11 novembre 2011 è riformata nel

senso che l’importo di fr. 166'483.–, dedotto dall’ammontare delle perdite dei

precedenti esercizi per essere compensato con l’utile immobiliare, è aggiunta alle

perdite da riportare.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Alla

ricorrente è riconosciuta un’indennità di fr. 800.– per ripetibili.

.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

- ;

- ;

- .

Copia per

conoscenza:

- municipio

di .

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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