80.2011.172
Deduzioni: spese professionali, trasporto dal domicilio al luogo di lavoro, contribuente assoggettato all'imposizione per vantaggi goduti nell'ambito di una SA per l'uso privato di veicoli aziendali
16 agosto 2012Italiano8 min
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Numero d'incarto:
80.2011.172
Data decisione, Autorità:
16.08.2012, CDT
Titolo:
Deduzioni: spese professionali, trasporto dal domicilio al luogo di lavoro, contribuente assoggettato all'imposizione per vantaggi goduti nell'ambito di una SA per l'uso privato di veicoli aziendali
ATTIVITÀ LUCRATIVA DIPENDENTE
art. 26 cpv. 1 let. C LIFD
art. 25 cpv. 1 let. C LT
Incarto n.
80.2011.172
Lugano
16 agosto
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 13 dicembre 2011 contro la decisione del
16 novembre 2011 in materia di IC/IFD 2007.
Fatti
A.
RI 1, domiciliato a __________, è
amministratore unico e dipendente responsabile della __________ SA di __________,
la quale svolge come attività principale il commercio di autoveicoli.
B. Nella
dichiarazione fiscale 2007, il contribuente esponeva un reddito da attività lucrativa
dipendente di fr. 97'500.–, mentre in deduzione faceva, fra l’altro, valere il
forfait di fr. 2'400.– per le spese professionali.
Notificando al
contribuente la tassazione IC/IFD 2007, con decisione del 3 febbraio 2010, l’RS
1__________ aggiungeva al reddito dichiarato un reddito da attività lucrativa
indipendente di fr. 165'597.– ai soli fini dell’IFD. Nella motivazione spiegava
che si trattava del guadagno derivante dal commercio professionale di immobili.
Per
quanto attiene alle spese professionali, ammetteva in deduzione fr. 2'400.– per
l’IC e fr. 2'925.– per l’IFD.
B. Il
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 1° marzo 2010,
nel quale contestava di aver esercitato un’attività nell’ambito del commercio
professionale di immobili.
In
occasione di un incontro con il contribuente in data 24 ottobre 2011,
l’autorità fiscale procedeva a varie rettifiche tra cui riprese annue di fr.
10'000.– a titolo di vantaggi goduti nell’ambito della __________ SA, sia per
il periodo fiscale 2006, che per il periodo in esame. Tali importi erano stati
quantificati in sede di verifica fiscale avvenuta a inizio giugno 2011.
L’autorità
di tassazione respingeva il reclamo interposto dal contribuente, con decisione
del 10 dicembre 2008, aggiungendo ai redditi accertati altri redditi della sostanza
mobiliare per un importo pari a fr. 20'000.–. Nelle motivazioni rinviava al verbale
d’audizione del 24 ottobre 2011.
C. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 non
contesta l’aggiunta ai redditi dichiarati dell’importo di fr. 20'000.–, né
contesta di aver esercitato l’attività professionale di commerciante
d’immobili. In seguito alla ripresa dei vantaggi relativi all’uso del veicolo
aziendale a titolo personale, postula però la deduzione delle spese di
trasporto nella misura di fr. 1'140.–, limitatamente all’IC. In relazione alla
sua attività di commerciante d’immobili, chiede inoltre che gli venga riconosciuta
la deduzione forfetaria per attività accessoria, questa volta limitatamente
all’IFD.
Diritto
1. 1.1.
Sia
secondo l’art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD, le spese professionali deducibili sono:
a) le
spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le
spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a
turni;
c) le
altre spese necessarie per l’esercizio della professione;
d) le
spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio
dell’attività professionale.
Per le
spese professionali secondo il capoverso 1 lettere a - c sono stabilite
deduzioni complessive.
1.2.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 del decreto esecutivo del 12 dicembre 2006 concernente
l’imposizione delle persone fisiche, valido per il periodo fiscale 2007, sono considerate spese di trasporto
quelle causate al contribuente per trasferirsi
dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:
a) per l’uso di mezzi di trasporto
pubblici: la spesa effettiva;
b)
[…]
c) per l’uso di una motocicletta o di
un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.
Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene
(es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette (cilindrata
oltre 50 cmc., targa di controllo con fondo bianco) e fino a 65 cts. il km per
le automobili (art. 4 cpv. 2 decreto esecutivo citato).
Anche per
l’imposta federale diretta è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico
per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1
Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti
un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso
d’uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le
spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata. La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 Ordinanza
del 10 febbraio 1993).
1.3.
La questione di sapere se accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o quella per l’uso dei mezzi
pubblici va risolta secondo il criterio dell’idoneità: l’uso del veicolo non
deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si può pretendere che il
contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c’è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di
mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig,
Direkte Bundessteuer, 2a ediz., Vol. I, p. 682/83).
Considerandi
2.
Nel
caso in esame, nei giorni 7, 8 e 9 giugno 2011, l’Ispettorato fiscale ha
proceduto ad una revisione dei conti della __________ SA per i periodi fiscali
2006, 2007, 2008 e 2009. Nell’ambito di tale verifica, si è potuto accertare
che il contribuente e la moglie __________ avevano usufruito di vantaggi personali,
tra cui l’utilizzo degli autoveicoli aziendali a scopi privati.
Il 10 agosto 2011, il ricorrente
e la moglie, sottoscrivevano un verbale di audizione, nel quale definivano “di
comune accordo” gli elementi imponibili della società per i periodi fiscali dal
2006.
al 2009. Nel verbale i vantaggi goduti da RI 1 erano stabiliti in fr.
10'000.– all’anno.
L’Ufficio di tassazione,
come visto, ha così aggiunto ai redditi dichiarati dai contribuenti un importo
di fr. 20'000.– a titolo di vantaggi goduti
nell’ambito della __________ SA, nel corso dei periodi fiscali 2006 e 2007.
Dalle risultanze della
verifica non si riesce a stabilire se l’ammontare della ripresa in questione
sia stato definito considerando anche le trasferte dal domicilio al luogo di
lavoro o meno.
Per economia di giudizio,
seguendo anche la proposta formulata dall’autorità di tassazione nella sua
presa di posizione sul ricorso, la richiesta di ammettere in deduzione le spese
di trasporto dal suo domicilio (__________) al luogo di lavoro (__________) per
un importo complessivo di fr. 1'440.– (8 km x 220 gg. x 0.65 fr.) può essere accolta.
La stessa soluzione può
essere estesa d’ufficio anche all’imposta federale diretta, in considerazione
dell’identità dei presupposti legali per la deduzione.
3.
Limitatamente all’IFD, il ricorrente
chiede inoltre che gli venga riconosciuto in deduzione il forfait per spese
professionali in relazione alla sua attività accessoria di commerciante
d’immobili.
Sennonché
tale deduzione forfettaria concerne per definizione unicamente le attività
lucrative esercitate a titolo dipendente (cfr. art. 10 Ordinanza DFF sulla
deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa
dipendente ai fini dell’imposta federale diretta).
La
postulata richiesta appare quindi già a prima vista priva di ogni fondamento e
deve pertanto essere negata.
4.
Il ricorso è accolto in relazione alla
deduzione delle spese di trasporto; è invece respinto in relazione alla
deduzione per spese professionali legate all’attività accessoria (IFD).
Tassa di
giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente in misura parziale.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 10 dicembre 2008 è riformata nel senso
che è ammesso in deduzione l’importo di fr. 1’140.– a titolo di spese di trasporto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 480.–
sono a
carico del ricorrente nella misura di un mezzo (fr. 240.–).
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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