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Decisione

80.2011.172

Deduzioni: spese professionali, trasporto dal domicilio al luogo di lavoro, contribuente assoggettato all'imposizione per vantaggi goduti nell'ambito di una SA per l'uso privato di veicoli aziendali

16 agosto 2012Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A.

RI 1, domiciliato a __________, è

amministratore unico e dipendente responsabile della __________ SA di __________,

la quale svolge come attività principale il commercio di autoveicoli.

B. Nella

dichiarazione fiscale 2007, il contribuente esponeva un reddito da attività lucrativa

dipendente di fr. 97'500.–, mentre in deduzione faceva, fra l’altro, valere il

forfait di fr. 2'400.– per le spese professionali.

Notificando al

contribuente la tassazione IC/IFD 2007, con decisione del 3 febbraio 2010, l’RS

1__________ aggiungeva al reddito dichiarato un reddito da attività lucrativa

indipendente di fr. 165'597.– ai soli fini dell’IFD. Nella motivazione spiegava

che si trattava del guadagno derivante dal commercio professionale di immobili.

Per

quanto attiene alle spese professionali, ammetteva in deduzione fr. 2'400.– per

l’IC e fr. 2'925.– per l’IFD.

B. Il

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 1° marzo 2010,

nel quale contestava di aver esercitato un’attività nell’ambito del commercio

professionale di immobili.

In

occasione di un incontro con il contribuente in data 24 ottobre 2011,

l’autorità fiscale procedeva a varie rettifiche tra cui riprese annue di fr.

10'000.– a titolo di vantaggi goduti nell’ambito della __________ SA, sia per

il periodo fiscale 2006, che per il periodo in esame. Tali importi erano stati

quantificati in sede di verifica fiscale avvenuta a inizio giugno 2011.

L’autorità

di tassazione respingeva il reclamo interposto dal contribuente, con decisione

del 10 dicembre 2008, aggiungendo ai redditi accertati altri redditi della sostanza

mobiliare per un importo pari a fr. 20'000.–. Nelle motivazioni rinviava al verbale

d’audizione del 24 ottobre 2011.

C. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 non

contesta l’aggiunta ai redditi dichiarati dell’importo di fr. 20'000.–, né

contesta di aver esercitato l’attività professionale di commerciante

d’immobili. In seguito alla ripresa dei vantaggi relativi all’uso del veicolo

aziendale a titolo personale, postula però la deduzione delle spese di

trasporto nella misura di fr. 1'140.–, limitatamente all’IC. In relazione alla

sua attività di commerciante d’immobili, chiede inoltre che gli venga riconosciuta

la deduzione forfetaria per attività accessoria, questa volta limitatamente

all’IFD.

Diritto

1. 1.1.

Sia

secondo l’art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD, le spese professionali deducibili sono:

a) le

spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

b) le

spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a

turni;

c) le

altre spese necessarie per l’esercizio della professione;

d) le

spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio

dell’attività professionale.

Per le

spese professionali secondo il capoverso 1 lettere a - c sono stabilite

deduzioni complessive.

1.2.

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 del decreto esecutivo del 12 dicembre 2006 concernente

l’imposizione delle persone fisiche, valido per il periodo fiscale 2007, sono considerate spese di trasporto

quelle causate al contribuente per trasferirsi

dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:

a) per l’uso di mezzi di trasporto

pubblici: la spesa effettiva;

b)

[…]

c) per l’uso di una motocicletta o di

un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.

Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene

(es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette (cilindrata

oltre 50 cmc., targa di controllo con fondo bianco) e fino a 65 cts. il km per

le automobili (art. 4 cpv. 2 decreto esecutivo citato).

Anche per

l’imposta federale diretta è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico

per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1

Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti

un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso

d’uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le

spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata. La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 Ordinanza

del 10 febbraio 1993).

1.3.

La questione di sapere se accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o quella per l’uso dei mezzi

pubblici va risolta secondo il criterio dell’idoneità: l’uso del veicolo non

deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si può pretendere che il

contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c’è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di

mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig,

Direkte Bundessteuer, 2a ediz., Vol. I, p. 682/83).

Considerandi

2.

Nel

caso in esame, nei giorni 7, 8 e 9 giugno 2011, l’Ispettorato fiscale ha

proceduto ad una revisione dei conti della __________ SA per i periodi fiscali

2006, 2007, 2008 e 2009. Nell’ambito di tale verifica, si è potuto accertare

che il contribuente e la moglie __________ avevano usufruito di vantaggi personali,

tra cui l’utilizzo degli autoveicoli aziendali a scopi privati.

Il 10 agosto 2011, il ricorrente

e la moglie, sottoscrivevano un verbale di audizione, nel quale definivano “di

comune accordo” gli elementi imponibili della società per i periodi fiscali dal

2006.

al 2009. Nel verbale i vantaggi goduti da RI 1 erano stabiliti in fr.

10'000.– all’anno.

L’Ufficio di tassazione,

come visto, ha così aggiunto ai redditi dichiarati dai contribuenti un importo

di fr. 20'000.– a titolo di vantaggi goduti

nell’ambito della __________ SA, nel corso dei periodi fiscali 2006 e 2007.

Dalle risultanze della

verifica non si riesce a stabilire se l’ammontare della ripresa in questione

sia stato definito considerando anche le trasferte dal domicilio al luogo di

lavoro o meno.

Per economia di giudizio,

seguendo anche la proposta formulata dall’autorità di tassazione nella sua

presa di posizione sul ricorso, la richiesta di ammettere in deduzione le spese

di trasporto dal suo domicilio (__________) al luogo di lavoro (__________) per

un importo complessivo di fr. 1'440.– (8 km x 220 gg. x 0.65 fr.) può essere accolta.

La stessa soluzione può

essere estesa d’ufficio anche all’imposta federale diretta, in considerazione

dell’identità dei presupposti legali per la deduzione.

3.

Limitatamente all’IFD, il ricorrente

chiede inoltre che gli venga riconosciuto in deduzione il forfait per spese

professionali in relazione alla sua attività accessoria di commerciante

d’immobili.

Sennonché

tale deduzione forfettaria concerne per definizione unicamente le attività

lucrative esercitate a titolo dipendente (cfr. art. 10 Ordinanza DFF sulla

deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa

dipendente ai fini dell’imposta federale diretta).

La

postulata richiesta appare quindi già a prima vista priva di ogni fondamento e

deve pertanto essere negata.

4.

Il ricorso è accolto in relazione alla

deduzione delle spese di trasporto; è invece respinto in relazione alla

deduzione per spese professionali legate all’attività accessoria (IFD).

Tassa di

giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente in misura parziale.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 10 dicembre 2008 è riformata nel senso

che è ammesso in deduzione l’importo di fr. 1’140.– a titolo di spese di trasporto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 400.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 480.–

sono a

carico del ricorrente nella misura di un mezzo (fr. 240.–).

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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