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Decisione

80.2011.173

Reddito imponibile: donazione in denaro alla figlia, partecipazione dell’ex marito residente all’estero, credito nei confronti di quest’ultimo

8 aprile 2013Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

separata dal marito __________, è madre di due figlie. Quando la maggiore, __________,

convolava a nozze, le versava un importo complessivo di fr. 250'000.– quale

aiuto economico in vista dell’acquisto di un’abitazione coniugale, suddividendolo

in due rate di, rispettivamente, fr. 150'000.– (il 24 febbraio 2009) e fr.

100'000.– (il 2 luglio 2009).

Nella

dichiarazione fiscale 2009, la contribuente indicava tuttavia di aver ricevuto

in donazione dal marito, residente all’estero, una somma pari all’incirca a 100'000

franchi, a titolo di “partecipazione alla donazione alla figlia __________”.

B. Tramite

scritto del 10 giugno 2011, l’Ufficio di tassazione di Lugano Città si rivolgeva

alla __________, sua rappresentante, invitandola a comprovare l’avvenuta donazione

del marito tramite documentazione bancaria.

In

risposta, con lettera del 30 giugno 2011, la rappresentante spiegava di non

poter presentare quanto richiesto, poiché la contribuente aveva ricevuto l’importo

di fr. 100'000.– brevi manu e in diverse occasioni di incontro. Con

ulteriore scritto del 20 luglio 2011, poneva quindi l’accento sulla sua reale natura,

sottolineando che si trattava di una “partecipazione al dono fatto da entrambi

alla figlia”.

C. Notificandole

la tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 4 agosto 2011, l’Ufficio di tassazione

di Lugano Città aggiungeva ai proventi dichiarati “altri redditi” per fr. 100'000.–,

spiegando nella motivazione allegata che l’asserita donazione del marito, residente

all’estero, non era stata debitamente comprovata.

D. La

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 31 agosto 2011,

contestando di avere avuto altre entrate oltre a quelle dichiarate.

La

contribuente ribadiva di aver deciso di comune accordo con il marito di donare

alla figlia un importo di fr. 250'000.–, sottolineando poi che la seconda rata

di 100'000 franchi sarebbe spettata a quest’ultimo. Poiché il versamento tardava

ad arrivare e la figlia ne aveva necessità, decideva di anticiparle l’intera

somma, con l’inteso che il marito “avrebbe provveduto a rendergliela in

prosieguo di tempo”. Concludeva quindi di avere ingenuamente esposto nella sua

dichiarazione fiscale la parziale origine paterna dei fondi “per eccesso di

zelo e scrupolo di coscienza”.

E. L’Ufficio

di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 16 novembre 2011 (poi rettificata

il 14 dicembre 2011, in seguito al mancato assoggettamento di un immobile

all’imposta cantonale sulla sostanza) così motivata:

(…)

considerato che nulla di nuovo è stato prodotto e dopo riesame di informazioni

e documentazione agli atti, si richiamano nuovamente le motivazioni dettagliate

esposte nella tassazione ordinaria del 4 agosto 2011 per concludere nella

decisione che il reclamo non è ammesso.

F. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente la

decisione dell’autorità di tassazione.

La

ricorrente pone anzitutto l’accento sui difficili rapporti intrattenuti con il

marito, che non le avrebbero consentito di documentare esaurientemente le sue

argomentazioni. A suo sostegno, sottolinea nondimeno di poter contare su un’importante

disponibilità finanziaria, che le ha permesso di anticipare anche la seconda

rata di 100'000 franchi, così come attestato dall’avviso di addebito prodotto

agli atti dell’incarto fiscale. La provenienza dei fondi donati alla figlia non

sarebbe pertanto più in discussione, ma al limite la “mancata esposizione del

credito verso il marito come supplemento di sostanza al 31.12.2009”.

G. Nelle

proprie osservazioni del 28 dicembre 2011, l’Ufficio di tassazione di Lugano

Città propone di respingere il gravame. Pur ammettendo l’esistenza di una

disponibilità finanziaria sufficiente, l’autorità ribadisce che la ricorrente

non ha presentato alcuna documentazione comprovante la donazione ricevuta dal

marito, aggiungendo poi che la nuova versione dei fatti sostenuta in corso di

procedura (ovvero l’esistenza di un credito di fr. 100'000.– verso il marito) sarebbe

contraria al principio della buona fede.

H. All’udienza

del 27 settembre 2012, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.

Con riguardo all’indicazione della donazione ricevuta dal marito, la ricorrente

precisa unicamente trattarsi “di una affermazione che non rispondeva alla

situazione effettiva, ma che voleva tener conto della sensibilità delle

figlie”.

Diritto

1. 1.1.

Sia

secondo l’art. 16 cpv. 1 LIFD sia secondo l’art. 15 cpv. 1 LT, sottostà

all’imposta sul reddito la totalità dei proventi periodici e unici.

Come ha

ripetutamente sottolineato il Tribunale federale, il legislatore ha in tal modo

fatto proprio il principio dell’imposizione del reddito netto globale

(“Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung”). L’art. 16 cpv. 1 LIFD

(e, di riflesso, l’art. 15 cpv. 1 LT) contiene dunque una clausola generale,

che è completata, agli articoli da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22 LT), da una lista esemplificativa di diverse componenti reddituali e da un elenco tassativo

di redditi esenti dall’imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67 p. 644 = RDAF 1999 II

385 consid. 4a).

1.2.

L’art.

24 lett. a LIFD (di uguale tenore, art. 23 lett. a LT) menziona, fra gli altri redditi non soggetti all’imposta,

l’incremento patrimoniale derivante da eredità, legato, donazione o

liquidazione del regime matrimoniale.

Considerandi

2.

2.1.

Come

esposto in narrativa, almeno inizialmente, la ricorrente ha sostenuto di aver

beneficiato di una donazione di circa 100'000.– franchi dal marito, residente

all’estero, a titolo di “partecipazione alla donazione alla figlia __________”

(cfr. Modulo 2 allegato alla dichiarazione fiscale 2009). Richiesta di

comprovarne l’esistenza tramite documentazione bancaria, si limitava ad

osservare che l’importo le era stato rifuso brevi manu e in diverse

occasioni di incontro, aggiungendo poi che sarebbe “utopico pretendere che

l’apporto del marito separato e residente all’estero (rispettivamente padre

della donataria) per un regalo in occasione delle nozze della figlia, seppur di

una certa consistenza, possa essere comprovato da giri bancari con avvisi di

addebito e accredito sui rispettivi conti correnti di marito e moglie”.

2.2

Ora,

secondo un consolidato principio, nella procedura fiscale l’autorità di tassazione

è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale,

mentre è il contribuente ad avere l’onere della prova per quei fatti che concorrono

ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (sentenza TF n.2A.438/2006

del 14 dicembre 2006, in: RtiD I-2007 n. 13t, consid. 3.2).

In virtù di tale

principio, il contribuente che pretende di aver ricevuto un capitale che

rientra fra i redditi esenti, è tenuto alla prova di quanto

afferma e deve sopportarne le conseguenze se non vi riesce (DTF 133 II 153,

consid. 4.3; v. anche sentenza TF n.2C_842/2009 del 21 maggio 2010, consid.

3.

). Vista così, la richiesta dell’autorità di tassazione di comprovare

– tramite documentazione bancaria – la provenienza del capitale donatole dal

marito, da anni residente all’estero, appare senz’altro comprensibile. Del resto, in ambito di rapporti giuridici internazionali si impone

una prova particolarmente rigorosa, giacché risulta praticamente impossibile

verificare se vi sia stata una corrispondente diminuzione patrimoniale nella

dichiarazione fiscale del donante.

2.3

Nel caso

in esame, tuttavia, quanto sostenuto dalla ricorrente non concorreva a ridurre

il suo debito verso l’erario. Sin dall’inizio, infatti, ha ammesso trattarsi di

una “partecipazione alla donazione alla figlia __________”, comprovando

contestualmente l’avvenuto pagamento dell’intero importo concordato con il

marito, tramite due rate di, rispettivamente, fr. 150'000.– (il 24 febbraio

2009) e fr. 100'000.– (il 2 luglio 2009). Tale circostanza emerge non solo

dagli avvisi di addebito prodotti agli atti dell’incarto fiscale, ma anche dal

semplice confronto del suo patrimonio, passato nel giro di un anno da fr.

3'716'234.– (alla fine del 2008) a fr. 3'489'918.– (alla fine del 2009).

In simili

circostanze, assodata l’esistenza di una sufficiente disponibilità finanziaria,

la provenienza dei capitali donati alla figlia __________ non è mai stata messa

in discussione. L’autorità di tassazione non aveva pertanto nessun motivo per

riprendere l’importo di fr. 100'000.– ed imporlo quale reddito, malgrado la ricorrente

non sia riuscita a comprovare la somma ricevuta dal marito.

3.

3.1.

Nel corso

della procedura, la ricorrente ha tuttavia cambiato la qualifica giuridica del

rapporto venuto in essere con il marito, definendo il contestato importo di fr.

100'000.– non più quale donazione bensì quale rimborso di una posizione

creditoria ancora aperta. Con reclamo del 31 agosto 2011, precisava infatti di

aver anticipato la seconda rata di fr. 100'000.– alla figlia, con l’intesa che

il marito “avrebbe provveduto a rendergliela in prosieguo di tempo”. In

occasione dell’udienza del 27 settembre 2012 tenutasi dinanzi a questa Camera, affermava

poi chiaramente che l’indicazione della donazione ricevuta dal marito non corrispondeva

alla realtà, ma “voleva tener conto della sensibilità delle figlie”,

dimostrando la parziale origine paterna dei fondi.

3.2

A prima

vista, così come sostenuto dall’autorità di tassazione, la nuova versione sostenuta

dalla ricorrente potrebbe configurarsi come un venire contra factum proprium,

inconciliabile con il principio costituzionale della

buona fede, che vincola non soltanto l’autorità ma anche l’amministrato (Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts,

Basilea 1992, Vol. I, n. 499, p. 107; Moor, Droit administratif, Vol. I,

2ª ediz., Berna 1994, p. 433). L’indicazione di una donazione al solo scopo di “tener conto della sensibilità delle figlie” appare finanche

pretestuosa, a maggior ragione se si considerano i difficili rapporti

intrattenuti con il marito.

D’altra parte, così come

esposto in precedenza, non va dimenticato che la ricorrente ha specificato, sin

dall’inizio, trattarsi di una “partecipazione alla donazione

alla figlia __________”, indicando inoltre un importo di “circa” 100'000.–

franchi, a riprova del fatto che la relazione contrattuale intrattenuta con il

marito non era del tutto definita. Non vi è quindi motivo per rifiutare

quest’ultima versione, specie se si considera che l’esistenza di un simile credito

non concorre a ridurre il debito della ricorrente verso l’erario, ma piuttosto

ad aumentarlo.

3.3

All’imposta

cantonale sulla sostanza sono soggetti tutti gli attivi, cioè tutti i diritti

valutabili in denaro su cose, crediti o partecipazioni, a prescindere dal fatto

che si tratti di sostanza privata o commerciale, immobiliare o mobiliare (Zigerlig/Jud,

in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum

schweizerischen Steuerrecht, 2a

ediz., Basilea/Ginevra/ Monaco 2002, Vol. I/1, n. 2 ad art. 13 LAID, p. 243). Vi rientra pertanto l’insieme dei diritti valutabili in denaro,

che spettano ad una persona secondo il diritto privato e che possono essere di

natura sia reale sia obbligatoria (Blumenstein/Locher,

System des Steuerrechts, 6ª ediz., Zurigo 2002, p. 167).

Nella

fattispecie in esame, l’asserito credito maturato verso il marito va pacificamente

incluso nella sostanza imponibile della ricorrente, per il suo valore nominale

di fr. 100'000.–. Non possono invece essere riconosciuti in sua deduzione i

pretesi rimborsi di capitale, che a suo dire sarebbero avvenuti brevi manu

e in diverse occasioni di incontro. La situazione del contribuente che sostiene

di avere già incassato un credito da una persona residente all’estero non

differisce da quella già accennata di chi pretende di aver beneficiato di una

donazione da parte di una persona con domicilio all’estero. Anche in questo

caso, infatti, nell’ambito di rapporti giuridici internazionali si impone una

prova particolarmente rigorosa, che di tutta evidenza la ricorrente non ha saputo

produrre.

4.

Alla

luce di tutte le argomentazioni esposte sopra, la decisione impugnata è riformata

nel senso che sono stralciati gli “altri redditi” di fr. 100'000.–, mentre un

credito di pari importo è incluso nella sostanza della ricorrente ai fini della

sola imposta cantonale.

Visto

l’esito del gravame, si rinuncia a prelevare tassa di giustizia e spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. 1.1. Il

ricorso in materia di IFD è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 16 novembre 2011 è riformata nel senso

che sono stralciati gli “altri redditi” di fr. 100'000.–.

1.2. Il

ricorso in materia di IC è parzialmente accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 16 novembre 2011 (rettificata il 14

dicembre 2011) è riformata nel senso che sono stralciati gli “altri redditi” di

fr. 100'000.–, mentre un credito di pari importo è incluso nella sostanza della

contribuente.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

- ;

- ;

- ;

- .

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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