80.2011.173
Reddito imponibile: donazione in denaro alla figlia, partecipazione dell’ex marito residente all’estero, credito nei confronti di quest’ultimo
8 aprile 2013Italiano11 min
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Numero d'incarto:
80.2011.173
Data decisione, Autorità:
08.04.2013, CDT
Titolo:
Reddito imponibile: donazione in denaro alla figlia, partecipazione dell’ex marito residente all’estero, credito nei confronti di quest’ultimo
REDDITO IMPONIBILE
art. 16 cpv. 1 LIFD
art. 24 let. a LIFD
art. 15 cpv. 1 LT
art. 23 let. a LT
Incarto n.
80.2011.173
Lugano
8 aprile 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 13 dicembre 2011 contro la decisione del
16 novembre 2011 in materia di IC/IFD 2009.
Fatti
A. RI 1,
separata dal marito __________, è madre di due figlie. Quando la maggiore, __________,
convolava a nozze, le versava un importo complessivo di fr. 250'000.– quale
aiuto economico in vista dell’acquisto di un’abitazione coniugale, suddividendolo
in due rate di, rispettivamente, fr. 150'000.– (il 24 febbraio 2009) e fr.
100'000.– (il 2 luglio 2009).
Nella
dichiarazione fiscale 2009, la contribuente indicava tuttavia di aver ricevuto
in donazione dal marito, residente all’estero, una somma pari all’incirca a 100'000
franchi, a titolo di “partecipazione alla donazione alla figlia __________”.
B. Tramite
scritto del 10 giugno 2011, l’Ufficio di tassazione di Lugano Città si rivolgeva
alla __________, sua rappresentante, invitandola a comprovare l’avvenuta donazione
del marito tramite documentazione bancaria.
In
risposta, con lettera del 30 giugno 2011, la rappresentante spiegava di non
poter presentare quanto richiesto, poiché la contribuente aveva ricevuto l’importo
di fr. 100'000.– brevi manu e in diverse occasioni di incontro. Con
ulteriore scritto del 20 luglio 2011, poneva quindi l’accento sulla sua reale natura,
sottolineando che si trattava di una “partecipazione al dono fatto da entrambi
alla figlia”.
C. Notificandole
la tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 4 agosto 2011, l’Ufficio di tassazione
di Lugano Città aggiungeva ai proventi dichiarati “altri redditi” per fr. 100'000.–,
spiegando nella motivazione allegata che l’asserita donazione del marito, residente
all’estero, non era stata debitamente comprovata.
D. La
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 31 agosto 2011,
contestando di avere avuto altre entrate oltre a quelle dichiarate.
La
contribuente ribadiva di aver deciso di comune accordo con il marito di donare
alla figlia un importo di fr. 250'000.–, sottolineando poi che la seconda rata
di 100'000 franchi sarebbe spettata a quest’ultimo. Poiché il versamento tardava
ad arrivare e la figlia ne aveva necessità, decideva di anticiparle l’intera
somma, con l’inteso che il marito “avrebbe provveduto a rendergliela in
prosieguo di tempo”. Concludeva quindi di avere ingenuamente esposto nella sua
dichiarazione fiscale la parziale origine paterna dei fondi “per eccesso di
zelo e scrupolo di coscienza”.
E. L’Ufficio
di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 16 novembre 2011 (poi rettificata
il 14 dicembre 2011, in seguito al mancato assoggettamento di un immobile
all’imposta cantonale sulla sostanza) così motivata:
(…)
considerato che nulla di nuovo è stato prodotto e dopo riesame di informazioni
e documentazione agli atti, si richiamano nuovamente le motivazioni dettagliate
esposte nella tassazione ordinaria del 4 agosto 2011 per concludere nella
decisione che il reclamo non è ammesso.
F. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente la
decisione dell’autorità di tassazione.
La
ricorrente pone anzitutto l’accento sui difficili rapporti intrattenuti con il
marito, che non le avrebbero consentito di documentare esaurientemente le sue
argomentazioni. A suo sostegno, sottolinea nondimeno di poter contare su un’importante
disponibilità finanziaria, che le ha permesso di anticipare anche la seconda
rata di 100'000 franchi, così come attestato dall’avviso di addebito prodotto
agli atti dell’incarto fiscale. La provenienza dei fondi donati alla figlia non
sarebbe pertanto più in discussione, ma al limite la “mancata esposizione del
credito verso il marito come supplemento di sostanza al 31.12.2009”.
G. Nelle
proprie osservazioni del 28 dicembre 2011, l’Ufficio di tassazione di Lugano
Città propone di respingere il gravame. Pur ammettendo l’esistenza di una
disponibilità finanziaria sufficiente, l’autorità ribadisce che la ricorrente
non ha presentato alcuna documentazione comprovante la donazione ricevuta dal
marito, aggiungendo poi che la nuova versione dei fatti sostenuta in corso di
procedura (ovvero l’esistenza di un credito di fr. 100'000.– verso il marito) sarebbe
contraria al principio della buona fede.
H. All’udienza
del 27 settembre 2012, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.
Con riguardo all’indicazione della donazione ricevuta dal marito, la ricorrente
precisa unicamente trattarsi “di una affermazione che non rispondeva alla
situazione effettiva, ma che voleva tener conto della sensibilità delle
figlie”.
Diritto
1. 1.1.
Sia
secondo l’art. 16 cpv. 1 LIFD sia secondo l’art. 15 cpv. 1 LT, sottostà
all’imposta sul reddito la totalità dei proventi periodici e unici.
Come ha
ripetutamente sottolineato il Tribunale federale, il legislatore ha in tal modo
fatto proprio il principio dell’imposizione del reddito netto globale
(“Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung”). L’art. 16 cpv. 1 LIFD
(e, di riflesso, l’art. 15 cpv. 1 LT) contiene dunque una clausola generale,
che è completata, agli articoli da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22 LT), da una lista esemplificativa di diverse componenti reddituali e da un elenco tassativo
di redditi esenti dall’imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67 p. 644 = RDAF 1999 II
385 consid. 4a).
1.2.
L’art.
24 lett. a LIFD (di uguale tenore, art. 23 lett. a LT) menziona, fra gli altri redditi non soggetti all’imposta,
l’incremento patrimoniale derivante da eredità, legato, donazione o
liquidazione del regime matrimoniale.
Considerandi
2.
2.1.
Come
esposto in narrativa, almeno inizialmente, la ricorrente ha sostenuto di aver
beneficiato di una donazione di circa 100'000.– franchi dal marito, residente
all’estero, a titolo di “partecipazione alla donazione alla figlia __________”
(cfr. Modulo 2 allegato alla dichiarazione fiscale 2009). Richiesta di
comprovarne l’esistenza tramite documentazione bancaria, si limitava ad
osservare che l’importo le era stato rifuso brevi manu e in diverse
occasioni di incontro, aggiungendo poi che sarebbe “utopico pretendere che
l’apporto del marito separato e residente all’estero (rispettivamente padre
della donataria) per un regalo in occasione delle nozze della figlia, seppur di
una certa consistenza, possa essere comprovato da giri bancari con avvisi di
addebito e accredito sui rispettivi conti correnti di marito e moglie”.
2.2
Ora,
secondo un consolidato principio, nella procedura fiscale l’autorità di tassazione
è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale,
mentre è il contribuente ad avere l’onere della prova per quei fatti che concorrono
ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (sentenza TF n.2A.438/2006
del 14 dicembre 2006, in: RtiD I-2007 n. 13t, consid. 3.2).
In virtù di tale
principio, il contribuente che pretende di aver ricevuto un capitale che
rientra fra i redditi esenti, è tenuto alla prova di quanto
afferma e deve sopportarne le conseguenze se non vi riesce (DTF 133 II 153,
consid. 4.3; v. anche sentenza TF n.2C_842/2009 del 21 maggio 2010, consid.
3.
). Vista così, la richiesta dell’autorità di tassazione di comprovare
– tramite documentazione bancaria – la provenienza del capitale donatole dal
marito, da anni residente all’estero, appare senz’altro comprensibile. Del resto, in ambito di rapporti giuridici internazionali si impone
una prova particolarmente rigorosa, giacché risulta praticamente impossibile
verificare se vi sia stata una corrispondente diminuzione patrimoniale nella
dichiarazione fiscale del donante.
2.3
Nel caso
in esame, tuttavia, quanto sostenuto dalla ricorrente non concorreva a ridurre
il suo debito verso l’erario. Sin dall’inizio, infatti, ha ammesso trattarsi di
una “partecipazione alla donazione alla figlia __________”, comprovando
contestualmente l’avvenuto pagamento dell’intero importo concordato con il
marito, tramite due rate di, rispettivamente, fr. 150'000.– (il 24 febbraio
2009) e fr. 100'000.– (il 2 luglio 2009). Tale circostanza emerge non solo
dagli avvisi di addebito prodotti agli atti dell’incarto fiscale, ma anche dal
semplice confronto del suo patrimonio, passato nel giro di un anno da fr.
3'716'234.– (alla fine del 2008) a fr. 3'489'918.– (alla fine del 2009).
In simili
circostanze, assodata l’esistenza di una sufficiente disponibilità finanziaria,
la provenienza dei capitali donati alla figlia __________ non è mai stata messa
in discussione. L’autorità di tassazione non aveva pertanto nessun motivo per
riprendere l’importo di fr. 100'000.– ed imporlo quale reddito, malgrado la ricorrente
non sia riuscita a comprovare la somma ricevuta dal marito.
3.
3.1.
Nel corso
della procedura, la ricorrente ha tuttavia cambiato la qualifica giuridica del
rapporto venuto in essere con il marito, definendo il contestato importo di fr.
100'000.– non più quale donazione bensì quale rimborso di una posizione
creditoria ancora aperta. Con reclamo del 31 agosto 2011, precisava infatti di
aver anticipato la seconda rata di fr. 100'000.– alla figlia, con l’intesa che
il marito “avrebbe provveduto a rendergliela in prosieguo di tempo”. In
occasione dell’udienza del 27 settembre 2012 tenutasi dinanzi a questa Camera, affermava
poi chiaramente che l’indicazione della donazione ricevuta dal marito non corrispondeva
alla realtà, ma “voleva tener conto della sensibilità delle figlie”,
dimostrando la parziale origine paterna dei fondi.
3.2
A prima
vista, così come sostenuto dall’autorità di tassazione, la nuova versione sostenuta
dalla ricorrente potrebbe configurarsi come un venire contra factum proprium,
inconciliabile con il principio costituzionale della
buona fede, che vincola non soltanto l’autorità ma anche l’amministrato (Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts,
Basilea 1992, Vol. I, n. 499, p. 107; Moor, Droit administratif, Vol. I,
2ª ediz., Berna 1994, p. 433). L’indicazione di una donazione al solo scopo di “tener conto della sensibilità delle figlie” appare finanche
pretestuosa, a maggior ragione se si considerano i difficili rapporti
intrattenuti con il marito.
D’altra parte, così come
esposto in precedenza, non va dimenticato che la ricorrente ha specificato, sin
dall’inizio, trattarsi di una “partecipazione alla donazione
alla figlia __________”, indicando inoltre un importo di “circa” 100'000.–
franchi, a riprova del fatto che la relazione contrattuale intrattenuta con il
marito non era del tutto definita. Non vi è quindi motivo per rifiutare
quest’ultima versione, specie se si considera che l’esistenza di un simile credito
non concorre a ridurre il debito della ricorrente verso l’erario, ma piuttosto
ad aumentarlo.
3.3
All’imposta
cantonale sulla sostanza sono soggetti tutti gli attivi, cioè tutti i diritti
valutabili in denaro su cose, crediti o partecipazioni, a prescindere dal fatto
che si tratti di sostanza privata o commerciale, immobiliare o mobiliare (Zigerlig/Jud,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum
schweizerischen Steuerrecht, 2a
ediz., Basilea/Ginevra/ Monaco 2002, Vol. I/1, n. 2 ad art. 13 LAID, p. 243). Vi rientra pertanto l’insieme dei diritti valutabili in denaro,
che spettano ad una persona secondo il diritto privato e che possono essere di
natura sia reale sia obbligatoria (Blumenstein/Locher,
System des Steuerrechts, 6ª ediz., Zurigo 2002, p. 167).
Nella
fattispecie in esame, l’asserito credito maturato verso il marito va pacificamente
incluso nella sostanza imponibile della ricorrente, per il suo valore nominale
di fr. 100'000.–. Non possono invece essere riconosciuti in sua deduzione i
pretesi rimborsi di capitale, che a suo dire sarebbero avvenuti brevi manu
e in diverse occasioni di incontro. La situazione del contribuente che sostiene
di avere già incassato un credito da una persona residente all’estero non
differisce da quella già accennata di chi pretende di aver beneficiato di una
donazione da parte di una persona con domicilio all’estero. Anche in questo
caso, infatti, nell’ambito di rapporti giuridici internazionali si impone una
prova particolarmente rigorosa, che di tutta evidenza la ricorrente non ha saputo
produrre.
4.
Alla
luce di tutte le argomentazioni esposte sopra, la decisione impugnata è riformata
nel senso che sono stralciati gli “altri redditi” di fr. 100'000.–, mentre un
credito di pari importo è incluso nella sostanza della ricorrente ai fini della
sola imposta cantonale.
Visto
l’esito del gravame, si rinuncia a prelevare tassa di giustizia e spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. 1.1. Il
ricorso in materia di IFD è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 16 novembre 2011 è riformata nel senso
che sono stralciati gli “altri redditi” di fr. 100'000.–.
1.2. Il
ricorso in materia di IC è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 16 novembre 2011 (rettificata il 14
dicembre 2011) è riformata nel senso che sono stralciati gli “altri redditi” di
fr. 100'000.–, mentre un credito di pari importo è incluso nella sostanza della
contribuente.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
- ;
- ;
- ;
- .
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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