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Decisione

80.2011.179

Violazione degli obblighi procedurali: multa disciplinare, mancato inoltro della dichiarazione, proroga ottenuta solo nel cantone di domicilio

11 gennaio 2012Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

- RI 1,

domiciliato a __________ (__________), è limitatamente imponibile nel Canton

Ticino quale proprietario di sostanza immobiliare ad __________;

- non

avendo il contribuente inoltrato la dichiarazione fiscale 2010 entro il termine

prorogato al 30 settembre 2011, l’RS 1 di Locarno lo diffidava con scritto del

7 ottobre 2011 e quindi, con decisione del 18 novembre 2011, gli infliggeva una

multa disciplinare di 100 franchi;

- il

contribuente impugnava quest’ultima decisione con reclamo del 27 novembre 2011,

argomentando di avere ottenuto una proroga del termine per l’inoltro della dichiarazione

dall’autorità di tassazione del cantone di domicilio;

- l’Ufficio

di tassazione respingeva il reclamo con decisione del 2 dicembre 2011, nella

quale rilevava che il reclamante aveva già precedentemente dovuto inoltrare una

dichiarazione fiscale nel Canton Ticino ed era consapevole della necessità di domandare

una proroga all’autorità di questo cantone, cosa che peraltro aveva fatto il 24

giugno 2011, ottenendo una proroga fino al 30 settembre 2011;

- con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente

l’annullamento della multa disciplinare, ribadendo che l’autorità fiscale del

Canton __________ gli ha concesso una proroga fino al 16 dicembre 2011 per

inoltrare la dichiarazione fiscale per il periodo fiscale 2010.

Diritto

- conformemente

all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio

2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice

unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di

rilevante importanza;

- chiunque,

nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli

incombe giusta la LT oppure una disposizione presa in applicazione di quest'ultima, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati, non

adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.- al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr.

10'000.- al massimo (art. 257 LT);

- perché

l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate

due distinte condizioni:

Ø l'una

soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua

azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza:

Ø e l'altra

oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere al contribuente

invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli,

Le norme penali della nuova legge svizzera sull'im-posta federale diretta, in

Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi

sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; agner/jung/steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472);

- il Tribunale

federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da

parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell'amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie

l'atto ordinato dall'autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli

Considerandi

(RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);

- il

ricorrente non nega di avere omesso di inoltrare la dichiarazione fiscale nel termine prorogato al 30 settembre 2011, ma ritiene che la proroga concessagli

dall’autorità fiscale del cantone di domicilio avrebbe dovuto estendere i suoi

effetti anche ai rapporti con l’autorità fiscale ticinese;

- a tale

riguardo, l'art. 2 cpv. 1 dell'Ordinanza sull'applicazione della legge federale

sull'armonizzazione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali, del 9

marzo 2001 (RS 642.141) prevede che se, per ragioni di appartenenza economica,

sussiste un obbligo fiscale non soltanto nel Cantone di domicilio o di sede, bensì anche in altri Cantoni, la procedura di tassazione si svolge anche in questi

altri Cantoni;

- il

contribuente assoggettato all'imposta in parecchi Cantoni può adempiere il suo

obbligo di allestire la dichiarazione fiscale mediante la presentazione di una copia della dichiarazione d'imposta del Cantone di domicilio o di sede, salvo il

caso in cui il Cantone di domicilio e l'altro Cantone non abbiano lo stesso sistema

di basi temporali d'imposizione (art. 2 cpv. 2 Ordinanza cit.);

- tale

principio, che deriva dal messaggio del Consiglio federale relativo al coordinamento

e alla semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei

rapporti intercantonali del 24 maggio 2000 (FF 2000 pp. 3390-3407, in particolare par. 1.3.3.), è stato confermato nell'ambito delle discussioni dinanzi al

Consiglio nazionale, in particolar modo in seguito al ritiro di una proposta

dell'onorevole Pelli, che mirava a modificare l'art. 39 cpv. 2 LAID nel senso

di obbligare il cantone di domicilio a trasmettere il più presto possibile agli

altri cantoni copia della dichiarazione presentata dal contribuente (cfr.

Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale, Consiglio nazionale - sessione autunnale 2000, p. 1115; inoltre circolare n. 16 del 31 agosto 2001 della

Conferenza svizzera delle imposte, par. 22, p. 3; Paschoud, Evolution ou révolution du droit fiscal international?, in ASA 69 p. 844);

- pertanto

in ogni cantone in cui una persona è assoggettata (illimitatamente o limitatamente)

viene eseguita una procedura di tassazione autonoma, che si fonda sul diritto

cantonale;

- ne

consegue che la LAID non dispensa il contribuente dall'obbligo di inoltrare una

dichiarazione fiscale anche nel cantone ove è limitatamente assoggettato

all'imposta (cfr. CDT n. 80.2003.154 del 4 dicembre 2003, in RtiD I-2004 n. 20t);

- la tesi

del ricorrente, secondo cui la proroga concessagli dal cantone di domicilio

doveva avere effetto anche nei confronti dell’autorità fiscale ticinese è

pertanto destituita di fondamento;

- la già

citata circolare n. 16 della Conferenza fiscale svizzera osserva a tale

riguardo che il contribuente che chiede una proroga nel cantone di domicilio deve egli stesso informare gli altri cantoni della decisione presa a tale riguardo dal

cantone di domicilio (circolare citata, p. 4);

- evidentemente,

ciò non significa che basti che il contribuente informi gli altri cantoni della

proroga ottenuta nel cantone di domicilio dopo che gli sia stata inflitta una

multa disciplinare: al contrario, dovrà farlo rispettando i termini

attribuitigli dai singoli cantoni per l’inoltro della dichiarazione fiscale;

- nella

fattispecie, da un documento allegato al ricorso risulta che l’autorità fiscale

del Canton __________ ha annullato una multa inflitta all’insorgente e gli ha

concesso un’ulteriore proroga con scritto del 13 dicembre 2011;

- tuttavia,

la decisione concernente la proroga non è mai stata trasmessa all’Ufficio di

tassazione di Locarno, neppure dopo l’invio della diffida del 7 ottobre 2011;

- come il

contribuente aveva chiesto (ed ottenuto) una proroga del termine per l’inoltro

della dichiarazione fino al 30 settembre 2011, allo stesso modo avrebbe potuto

rivolgersi nuovamente all’Ufficio di tassazione di Locarno, nell’imminenza

della scadenza di tale termine, limitandosi a far presente che l’autorità del

suo cantone di domicilio aveva ulteriormente prorogato il termine;

- il

ricorso deve conseguentemente essere respinto;

- la tassa

di giustizia e le spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 100.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 180.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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