80.2011.179
Violazione degli obblighi procedurali: multa disciplinare, mancato inoltro della dichiarazione, proroga ottenuta solo nel cantone di domicilio
11 gennaio 2012Italiano7 min
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Numero d'incarto:
80.2011.179
Data decisione, Autorità:
11.01.2012, CDT
Titolo:
Violazione degli obblighi procedurali: multa disciplinare, mancato inoltro della dichiarazione, proroga ottenuta solo nel cantone di domicilio
DICHIARAZIONE D'IMPOSTA
art. 39 cpv. 2 LAID
art. 257 LT
Incarto n.
80.2011.179
Lugano
11 gennaio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario
del Tribunale d'appello
giudice Andrea Pedroli
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 23 dicembre 2011 contro la decisione del
2 dicembre 2011 in materia di multa disciplinare.
Fatti
- RI 1,
domiciliato a __________ (__________), è limitatamente imponibile nel Canton
Ticino quale proprietario di sostanza immobiliare ad __________;
- non
avendo il contribuente inoltrato la dichiarazione fiscale 2010 entro il termine
prorogato al 30 settembre 2011, l’RS 1 di Locarno lo diffidava con scritto del
7 ottobre 2011 e quindi, con decisione del 18 novembre 2011, gli infliggeva una
multa disciplinare di 100 franchi;
- il
contribuente impugnava quest’ultima decisione con reclamo del 27 novembre 2011,
argomentando di avere ottenuto una proroga del termine per l’inoltro della dichiarazione
dall’autorità di tassazione del cantone di domicilio;
- l’Ufficio
di tassazione respingeva il reclamo con decisione del 2 dicembre 2011, nella
quale rilevava che il reclamante aveva già precedentemente dovuto inoltrare una
dichiarazione fiscale nel Canton Ticino ed era consapevole della necessità di domandare
una proroga all’autorità di questo cantone, cosa che peraltro aveva fatto il 24
giugno 2011, ottenendo una proroga fino al 30 settembre 2011;
- con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente
l’annullamento della multa disciplinare, ribadendo che l’autorità fiscale del
Canton __________ gli ha concesso una proroga fino al 16 dicembre 2011 per
inoltrare la dichiarazione fiscale per il periodo fiscale 2010.
Diritto
- conformemente
all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio
2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice
unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di
rilevante importanza;
- chiunque,
nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli
incombe giusta la LT oppure una disposizione presa in applicazione di quest'ultima, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati, non
adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.- al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr.
10'000.- al massimo (art. 257 LT);
- perché
l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate
due distinte condizioni:
Ø l'una
soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua
azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza:
Ø e l'altra
oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere al contribuente
invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli,
Le norme penali della nuova legge svizzera sull'im-posta federale diretta, in
Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi
sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; agner/jung/steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472);
- il Tribunale
federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da
parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell'amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie
l'atto ordinato dall'autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli
Considerandi
(RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);
- il
ricorrente non nega di avere omesso di inoltrare la dichiarazione fiscale nel termine prorogato al 30 settembre 2011, ma ritiene che la proroga concessagli
dall’autorità fiscale del cantone di domicilio avrebbe dovuto estendere i suoi
effetti anche ai rapporti con l’autorità fiscale ticinese;
- a tale
riguardo, l'art. 2 cpv. 1 dell'Ordinanza sull'applicazione della legge federale
sull'armonizzazione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali, del 9
marzo 2001 (RS 642.141) prevede che se, per ragioni di appartenenza economica,
sussiste un obbligo fiscale non soltanto nel Cantone di domicilio o di sede, bensì anche in altri Cantoni, la procedura di tassazione si svolge anche in questi
altri Cantoni;
- il
contribuente assoggettato all'imposta in parecchi Cantoni può adempiere il suo
obbligo di allestire la dichiarazione fiscale mediante la presentazione di una copia della dichiarazione d'imposta del Cantone di domicilio o di sede, salvo il
caso in cui il Cantone di domicilio e l'altro Cantone non abbiano lo stesso sistema
di basi temporali d'imposizione (art. 2 cpv. 2 Ordinanza cit.);
- tale
principio, che deriva dal messaggio del Consiglio federale relativo al coordinamento
e alla semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei
rapporti intercantonali del 24 maggio 2000 (FF 2000 pp. 3390-3407, in particolare par. 1.3.3.), è stato confermato nell'ambito delle discussioni dinanzi al
Consiglio nazionale, in particolar modo in seguito al ritiro di una proposta
dell'onorevole Pelli, che mirava a modificare l'art. 39 cpv. 2 LAID nel senso
di obbligare il cantone di domicilio a trasmettere il più presto possibile agli
altri cantoni copia della dichiarazione presentata dal contribuente (cfr.
Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale, Consiglio nazionale - sessione autunnale 2000, p. 1115; inoltre circolare n. 16 del 31 agosto 2001 della
Conferenza svizzera delle imposte, par. 22, p. 3; Paschoud, Evolution ou révolution du droit fiscal international?, in ASA 69 p. 844);
- pertanto
in ogni cantone in cui una persona è assoggettata (illimitatamente o limitatamente)
viene eseguita una procedura di tassazione autonoma, che si fonda sul diritto
cantonale;
- ne
consegue che la LAID non dispensa il contribuente dall'obbligo di inoltrare una
dichiarazione fiscale anche nel cantone ove è limitatamente assoggettato
all'imposta (cfr. CDT n. 80.2003.154 del 4 dicembre 2003, in RtiD I-2004 n. 20t);
- la tesi
del ricorrente, secondo cui la proroga concessagli dal cantone di domicilio
doveva avere effetto anche nei confronti dell’autorità fiscale ticinese è
pertanto destituita di fondamento;
- la già
citata circolare n. 16 della Conferenza fiscale svizzera osserva a tale
riguardo che il contribuente che chiede una proroga nel cantone di domicilio deve egli stesso informare gli altri cantoni della decisione presa a tale riguardo dal
cantone di domicilio (circolare citata, p. 4);
- evidentemente,
ciò non significa che basti che il contribuente informi gli altri cantoni della
proroga ottenuta nel cantone di domicilio dopo che gli sia stata inflitta una
multa disciplinare: al contrario, dovrà farlo rispettando i termini
attribuitigli dai singoli cantoni per l’inoltro della dichiarazione fiscale;
- nella
fattispecie, da un documento allegato al ricorso risulta che l’autorità fiscale
del Canton __________ ha annullato una multa inflitta all’insorgente e gli ha
concesso un’ulteriore proroga con scritto del 13 dicembre 2011;
- tuttavia,
la decisione concernente la proroga non è mai stata trasmessa all’Ufficio di
tassazione di Locarno, neppure dopo l’invio della diffida del 7 ottobre 2011;
- come il
contribuente aveva chiesto (ed ottenuto) una proroga del termine per l’inoltro
della dichiarazione fino al 30 settembre 2011, allo stesso modo avrebbe potuto
rivolgersi nuovamente all’Ufficio di tassazione di Locarno, nell’imminenza
della scadenza di tale termine, limitandosi a far presente che l’autorità del
suo cantone di domicilio aveva ulteriormente prorogato il termine;
- il
ricorso deve conseguentemente essere respinto;
- la tassa
di giustizia e le spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 180.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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