80.2011.180
Assoggettamento illimitato: domicilio, onere della prova, trasferimento nel Cantone, contribuenti già proprietari di immobili, affermazioni di un dipendente
8 aprile 2013Italiano15 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
80.2011.180
Data decisione, Autorità:
08.04.2013, CDT
Titolo:
Assoggettamento illimitato: domicilio, onere della prova, trasferimento nel Cantone, contribuenti già proprietari di immobili, affermazioni di un dipendente
APPARTENENZA PERSONALE
art. 2 cpv. 1 LT
art. 2 cpv. 2 LT
art. 200 LT
Incarto n.
80.2011.180
Lugano
8 aprile 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
RI 2
entrambi rappresentati dall’ RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 27 dicembre 2011 contro la decisione del
22 novembre 2011 in materia di assoggettamento all’imposta cantonale (IC)
2010.
Fatti
A. I
coniugiRI 1 e RI 2, dopo aver abitato fino al 2006 nel Canton __________, hanno
trasferito a __________, nel Canton __________, il proprio domicilio. A partire
dagli anni ’40 hanno scelto di trascorrere alcuni periodi dell’anno nella vasta
proprietà immobiliare sita nel Canton Ticino, ad __________, da loro acquisita
in parte per successione ed in parte per compravendita.
B. Con
decisione del 30 maggio 2011, RS 1, notificava ai contribuenti la decisione di
assoggettamento all’imposta cantonale per l’anno 2010 con la seguente motivazione:
“residenza nel Comune di __________ per tutto l’anno”. L’ufficio di tassazione
aveva infatti appreso da uno dei dipendenti fissi dell’abitazione di __________
che i coniugi sarebbero stati presenti per la gran parte dell’anno.
C. I
contribuenti interponevano, tramite il proprio rappresentante, reclamo
tempestivo, argomentando di essere domiciliati nel Canton __________ e di
esservi assoggettati all’imposta cantonale, non essendoci tra l’altro nessun
presupposto tale da motivare un assoggettamento illimitato nel Canton Ticino,
se non sporadiche visite circostanziate. I reclamanti
negavano d’altronde di intrattenere rapporti con amici o con parenti nel Canton
Ticino, poiché tutti i parenti e gli amici risiedono nella Svizzera tedesca e romanda.
Precisavano poi di avere già prenotato delle camere in una casa di riposo situata
nel Canton __________.
Dopo aver
richiesto invano informazioni al Comune di __________, l’Ufficio di tassazione
convocava in udienza i contribuenti, che confermavano le loro contestazioni.
D. Con decisione del 22 novembre 2011, l’Ufficio di tassazione respingeva
il reclamo, ribadendo che i contribuenti risiederebbero tutto l’anno nel Canton
Ticino, detenendovi l’effettiva residenza ed avendovi costituito il centro degli
interessi vitali, identificabile in base alle circostanze oggettive visibili e
soggettive, unitamente all’intenzione di rimanerci in modo duraturo. Inoltre, l’autorità
di tassazione sottolineava di avere verificato il consumo di energia elettrica e telefono fisso, rilevando consumi costanti
che ne testimonierebbero l’uso quotidiano; la corrispondenza bancaria e fiscale,
poi, sarebbero state indirizzate ad __________ e già dal 2008 il medico e il dentista
dei contribuenti sarebbero professionisti del __________. Sulla base di tali
elementi, l’Ufficio di tassazione riteneva dimostrata l’esistenza di maggiori
legami con il Canton Ticino anziché con il Canton __________.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di
diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2, postulano l’annullamento della
decisione di assoggettamento, sulla base delle argomentazioni già esposte in
sede di reclamo. Ribadiscono che il domicilio nel Canton __________ non è mai
stato messo in discussione fino alla decisione di tassazione 2009 e che le
parole del dipendente dei coniugi sarebbero state male interpretate fin dal
principio. Secondo gli insorgenti, l’autorità fiscale non avrebbe dimostrato alcunché
perché non in possesso delle informazioni e dei giustificativi necessari. Inoltre,
l’Ufficio di tassazione avrebbe omesso di assumere prove decisive, e soprattutto
quelle offerte dai contribuenti in sede di reclamo, riguardanti le fondamentali
relazioni familiari e di amicizia, intrattenute dai ricorrenti esclusivamente
con parenti e conoscenti in Svizzera tedesca e romanda (di cui vengono allegate
conferme cartacee), ed avrebbe violato il diritto di essere sentiti.
F. All’udienza dell’11 ottobre 2012, le parti si sono riconfermate nelle
rispettive posizioni e il giudice delegato ha attribuito loro un termine per
produrre la distinta AVS e i conteggi delle imposte alla fonte dei dipendenti
della casa di __________ nonché un certificato della casa di riposo relativo
all’inizio della degenza di RI 1.
La
documentazione è pervenuta il 12 novembre 2012.
Diritto
1. 1.1.
Il
diritto fiscale del Canton Ticino e quello svizzero ammettono, in linea di
principio, che il contribuente è assoggettato all’imposta in modo illimitato in
un solo luogo, segnatamente quello in cui, secondo l’art. 2 cpv. 1 LT e l’art.
3 cpv. 1 LAID, la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale.
1.2.
Una
persona ha il domicilio fiscale nel Canton Ticino, secondo l’art. 2 cpv.
Considerandi
2.
LT e l’art. 3 cpv. 2 LAID, quando vi risiede con l’intenzione di stabilirsi
durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale
domicilio legale.
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, una persona ha il domicilio nel luogo
in cui risiede di fatto con l’intenzione di rimanervi stabilmente. Occorrono dunque
cumulativamente i due seguenti elementi:
-
l’effettiva residenza in un determinato luogo;
-
l’intenzione di rimanervi in modo duraturo.
A tal
fine, non è determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì la
sua condotta esteriore. Il luogo ove la persona assoggettata possiede il centro
dei suoi interessi personali va, in altre parole, desunto dall’insieme delle
circostanze oggettive e concrete del singolo caso, non invece dalle sue
dichiarazioni (DTF 132 I 29 consid. 4.1; 125 I 54 consid. 2a; 123 I 289 consid.
2b).
1.3
Secondo
l’art. 2 cpv. 3 LT e l’art. 3 cpv. 1 in fine LAID, la dimora fiscale
nel Canton Ticino è data invece quando una persona vi soggiorna senza
interruzioni apprezzabili:
- almeno
30.
giorni esercitandovi un’attività lucrativa;
- almeno
90.
giorni senza esercitare un’attività lucrativa.
La dimora
fiscale non presuppone la permanenza in un determinato luogo, né tanto meno
l’intenzione del contribuente di rimanervi durevolmente. Per poter essere considerata
qualificata, essa richiede tuttavia un soggiorno “in blocco”, vale a dire senza
interruzioni apprezzabili. Come dimostrano le disposizioni relative all’imposta
alla fonte (art. 114 LT; art. 91 LIFD), un assoggettamento illimitato per
appartenenza personale è in particolare da escludere in presenza di
interruzioni regolari di un soggiorno, anche se brevi. Un’interruzione non può
inoltre superare il periodo stesso di permanenza, per potere ancora essere
qualificata come “transitoria” (Locher,
Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 2ª ediz., Lugano 2010, p. 25)
1.4
Le
persone senza domicilio o dimora fiscali nel Canton Ticino possono essere assoggettate
all’imposta in modo limitato, posto che esista un sufficiente punto di collegamento
tra il nostro territorio e il suo reddito o la sua sostanza (cfr. art. 3 cpv. 1
LT; art. 4 cpv. 1 LAID). È il caso, per esempio, delle persone fisiche che sono
proprietarie di fondi nel Cantone o che hanno su di essi diritti di godimento
reali o diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili
(art. 3 cpv. 1 lett. c LT).
Il
diritto federale di doppia imposizione intercantonale definisce il luogo di
situazione dell’immobile quale domicilio fiscale (accessorio) speciale. Esso
conferisce all’autorità di tassazione locale un diritto di imposizione
esclusiva.
1.5
Per
contro, se i presupposti del domicilio e/o della dimora fiscali sono adempiuti contemporaneamente
in più luoghi, il diritto federale di doppia imposizione intercantonale
definisce quale domicilio fiscale primario il luogo con cui sono
stabilite le relazioni più intense, vale a dire il luogo dove si trova il
centro delle relazioni vitali (Lebensverhältnisse; cfr. Locher, op. cit., p. 25; Höhn/Athanas, Interkantonales
Steuerrecht, Berna 1983, p. 105).
Esso
viene determinato ponderando, da una parte, gli interessi ideali (parenti, cerchia
di amici e conoscenti) e, dall’altra, gli interessi materiali (professionali)
del contribuente. Come nel diritto civile, gli interessi ideali assumono, di
regola, maggiore rilevanza rispetto a quelli materiali. Può tuttavia accadere
che il domicilio fiscale principale si trovi in un luogo diverso rispetto al
domicilio civile. Nel caso dei cosiddetti singles, per esempio, la
giurisprudenza del Tribunale federale accentua il legame d’ordine economico con
il luogo di lavoro, soprattutto quando la dimora in questo luogo dura da più
anni (Locher, op. cit., p. 27; StE
1994.
A 24.21 n. 7; RF 49/1994 pag. 580; ASA 63 p. 836 consid. 2a con
riferimenti). Nel caso di contribuenti (sposati o conviventi) che detengono una
posizione dirigenziale, l’attaccamento al luogo di lavoro assume rilevanza
ancor più accresciuta (RDAT II-1993 p. 346 segg., n. 2t): in simili casi, l’esercizio
della professione coinvolge la personalità del contribuente in modo tanto intenso
da far apparire eccezionalmente predominanti gli interessi materiali, economici
rispetto a quelli ideali, familiari (Locher,
op. cit., p. 29).
2.
Dal
profilo formale, incombe alle autorità fiscali, le quali non sono affatto
vincolate dalle decisioni prese da altre autorità, determinare d’ufficio gli
elementi di fatto costitutivi del domicilio (dimora) fiscale (art. 196 LT) e,
quindi, provarne l’esistenza. Al contribuente è invece imposto l’obbligo di
fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art.
200.
LT). Conformemente al principio di collaborazione, egli deve in particolare
fornire delle informazioni circostanziate su tutti gli elementi idonei a
fondare il suo assoggettamento (decisione TF n.2C_484/2009 del 30 settembre
2010, consid. 3.1).
Da quel
che precede discende che, in presenza di indizi chiari e precisi che rendono
verosimile la fattispecie stabilita dalla stessa autorità, spetta allora al
contribuente confutare, prove a sostegno, quanto avanzato dalla stessa (ASA 44
p. 621; decisione TF n.2C_770/2008 del 4 marzo 2009; cfr. anche Locher, Kommentar zum DGB, Vol. I,
Therwil/Basilea 2001, n. 60 e 61 ad art. 3 LIFD, p. 104).
3.
3.1.
Come già
ricordato, nel 2006 i coniugi __________ e __________ hanno trasferito il
domicilio dal Canton __________ a __________ (SZ). Dal 1° aprile 2006, infatti,
hanno avuto a disposizione un appartamento di 3½ locali a __________, per il quale pagavano 2'150 franchi al mese. A
partire dal 1° gennaio 2010, l’autorità fiscale ticinese ha tuttavia ritenuto
che i contribuenti avessero stabilito il centro dei propri interessi nel Canton
Ticino e precisamente ad __________, dove, fin dagli anni ’40 sono proprietari
di diversi immobili, acquistati in parte per successione ed in parte per
compravendita.
L’Ufficio
di tassazione fonda la sua decisione in particolar modo sulle informazioni
acquisite in merito al personale che lavora alle dipendenze dei ricorrenti.
Dalla procedura di tassazione nei confronti di __________ è infatti emerso che
quest’ultimo aveva intensificato la sua attività per i contribuenti, in
considerazione della loro accresciuta dipendenza causata dall’età. Mentre in
precedenza lavorava solo da giardiniere, avrebbe in seguito “assunto anche
altre funzioni, in particolare per quanto riguarda l’assistenza al domicilio
dei signori __________ e l’accompagnamento degli stessi per i loro
spostamenti”. Nel corso di un’audizione dinanzi all’Ufficio di tassazione, __________
ha affermato che “considerato che i signori __________ sono presenti nella loro
abitazione di __________ per tutto l’anno”, egli si recava “sul posto di lavoro
oltre al normale orario di lavoro anche nei fine settimana e giorni festivi
nonché per emergenze durante la notte”.
3.2
L’autorità
fiscale ritiene che dal 2010 il centro degli interessi dei ricorrenti si sia
spostato nel Canton Ticino. Le affermazioni di __________ non sono tuttavia in
sé sufficienti per consolidare tale conclusione. Come risulta dalla
dichiarazione dei salari trasmessa alla Cassa di compensazione AVS/AI, nel 2010
vi erano due persone che venivano retribuite per occuparsi della proprietà
immobiliare degli insorgenti: oltre a __________, la dichiarazione menziona
anche __________. I loro salari sono inseriti in un formulario che si riferisce
alle “aziende agricole”, cosa che dovrebbe indicare che la loro attività non
consiste nell’aiuto domestico. Un’altra dichiarazione, riferita ai “salari per
economie domestiche”, menziona __________, che verosimilmente è invece la
persona che si occupa della casa.
Come
rilevato dai ricorrenti, la semplice circostanza che essi debbano sostenere importanti
spese per la retribuzione del personale che si occupa della manutenzione del
giardino e dei terreni di loro proprietà non basta a dimostrare il loro assoggettamento
illimitato nel Canton Ticino. Infatti, la loro proprietà immobiliare ha una
superficie complessiva di ben 54967 mq e si compone di giardino, frutteto,
prati, ronchi e parco, oltre che di due edifici abitativi. È dunque più che
plausibile che la manutenzione di una simile proprietà immobiliare richieda
l’impiego di due persone attive quasi tutto l’anno.
Già nel
reclamo i contribuenti hanno contestato l’affermazione del giardiniere, sottolineando
che quest’ultimo “di solito non è a conoscenza dell’assenza o della presenza
dei contribuenti” e che la sua frase in udienza “era imprecisa ed è stata evidentemente
fraintesa”. Di fronte ad una simile presa di posizione, l’autorità di
tassazione avrebbe dovuto procedere ad un confronto fra i ricorrenti ed il loro
dipendente ed interpellare anche gli altri collaboratori, in particolare la
persona che si occupa direttamente della casa.
È anche
il caso di osservare che già negli anni precedenti i ricorrenti sostenevano
spese simili per il personale alle loro dipendenze.
D’altronde
non si conoscono i costi che i contribuenti affrontano negli altri cantoni per
il personale che si occupa delle loro proprietà e delle loro economie domestiche.
Se a __________ dispongono di un appartamento relativamente piccolo, nel Canton
__________ risultano proprietari di immobili di una certa importanza, che
almeno in parte sono ceduti in locazione ad inquilini. Si tratta di ulteriori
aspetti che meriterebbero di essere approfonditi.
3.3
Un altro
argomento addotto dall’autorità fiscale per supportare la decisione di assoggettamento
dei contribuenti è rappresentato dal consumo di energia elettrica e dalla
disponibilità di due linee telefoniche. A tale riguardo, l’Ufficio di
tassazione sottolinea che a nome dei ricorrenti sono stati stipulati tre
contratti per la fornitura di energia elettrica (Villa __________, Villa __________
e il rustico) e che “il consumo che ne deriva è costante e nella norma di uso
quotidiano”.
Quanto le
indicazioni in merito al consumo di energia elettrica siano determinanti, per
confermare l’ipotesi del domicilio fiscale degli insorgenti, è discutibile. I
dati forniti dall’__________ non sono stati confrontati con quelli di una casa
di simili dimensioni abitata costantemente. Inoltre, proprio la circostanza che
nelle abitazioni dei contribuenti siano impiegate persone di servizio impone
comunque una certa cautela nel trarre conclusioni in merito alla presenza
continua o prevalente dei proprietari.
Anche in
questo caso, poi, è opportuno rilevare che nei periodi precedenti (dal 2007 al
2009) i consumi erano più o meno uguali a quelli del periodo fiscale litigioso.
3.4
Come
hanno osservato gli stessi ricorrenti, è difficilmente comprensibile
l’atteggiamento del Comune di __________ che, direttamente interpellato
dall’autorità di tassazione, sia per iscritto sia telefonicamente, si è
rifiutato di collaborare.
L’allestimento e la tenuta
a giorno del registro dei contribuenti sono compiti che la legge tributaria
attribuisce proprio ai Municipi (art. 195 LT).
Come ricorda la Divisione
delle contribuzioni, nelle Disposizioni per i municipi concernenti la legge
tributaria del 21 giugno 1994 (gennaio 2013), la collaborazione dell’autorità
comunale rimane in quest’ambito indispensabile affinché l’autorità cantonale disponga
di tutte le informazioni atte all’iscrizione ed all’assoggettamento dei
contribuenti (cfr. Disposizioni citate, p. 8). L’autorità cantonale indica
anche ai Municipi alcuni accertamenti che possono essere effettuati
dall’autorità comunale onde poter iniziare la procedura che porti
all’iscrizione nel registro dei contribuenti:
·
verifica dell’effettiva presenza continuata (es. presenza di
vettura)
·
verifica del consumo di acqua potabile
·
verifica del consumo di energia elettrica
·
verifica di appartenenza della persona ad associazioni e club
locali
·
legami sentimentali e famigliari in loco
·
eventuali frequenze scolastiche dei figli
·
frequentazioni, amicizie, rapporti con persone locali
·
abbonamenti radio, tv, ecc.
·
svolgimento di attività dirigenziale
·
raffronto sul tipo di abitazione (lussuosa, confortevole, cubatura,
ecc.) in rapporto ad altre residenze del contribuente site in altri luoghi
(cfr.
Disposizioni citate, p. 8).
Nel caso
concreto, appare più che auspicabile che il Municipio di __________ venga
nuovamente invitato ad adempiere i suoi obblighi di collaborazione nei
confronti dell’autorità di tassazione cantonale.
Anche la
Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2) attribuisce al
municipio l’obbligo di tenere e aggiornare i cataloghi civici, il registro
della popolazione e delle imprese come pure gli altri registri (art. 106 lett. e
LOC).
3.5
Un’indicazione
certamente significativa concerne i medici e il dentista che hanno avuto in
cura i ricorrenti. Siccome questi ultimi hanno argomentato di essersi rivolti
ai professionisti ticinesi solo saltuariamente, sarà senz’altro utile poter
conoscere il nome di altri medici e dentisti che li hanno curati nel 2010.
Non
appare decisivo, infine, il recente ricovero di RI 1 in una casa di riposo nel Canton __________. In primo luogo, si tratta di un fatto successivo al
periodo fiscale in discussione. Inoltre, il ricovero volontario in un istituto
o una casa di cura non è costitutivo di domicilio, se la persona non vi risiede
con l’intenzione di stabilirvisi e non vi trasferisce il centro delle sue
relazioni presonali e commerciali. Una diversa conclusione si giustifica solo
se l’interessato ha rotto tutti i rapporti con il suo domicilio precedente e se
manifesta la sua intenzione di stabilirsi durevolmente nel suo nuovo luogo di
residenza, per esempio traslocandovi con i suoi congiunti o trasferendovi il
suo arredamento (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 16 maggio 2001, in RDAF 2001 II p. 521).
4.
Alla
luce delle considerazioni che precedono, si giustifica l’annullamento della decisione
impugnata ed il rinvio degli atti all’autorità di tassazione, perché proceda
agli accertamenti indicati e adotti in seguito una nuova decisione.
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. Ai ricorrenti è riconosciuta
un’indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. La
decisione su reclamo del 22 novembre 2011 è annullata e gli atti sono rinviati
all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione, dopo aver proceduto agli
accertamenti indicati.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Ai
ricorrenti è riconosciuta un’indennità di fr. 800.– per ripetibili.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
- ;
- ;
- .
Copia per
conoscenza:
- municipio
di .
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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