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Decisione

80.2011.180

Assoggettamento illimitato: domicilio, onere della prova, trasferimento nel Cantone, contribuenti già proprietari di immobili, affermazioni di un dipendente

8 aprile 2013Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. I

coniugiRI 1 e RI 2, dopo aver abitato fino al 2006 nel Canton __________, hanno

trasferito a __________, nel Canton __________, il proprio domicilio. A partire

dagli anni ’40 hanno scelto di trascorrere alcuni periodi dell’anno nella vasta

proprietà immobiliare sita nel Canton Ticino, ad __________, da loro acquisita

in parte per successione ed in parte per compravendita.

B. Con

decisione del 30 maggio 2011, RS 1, notificava ai contribuenti la decisione di

assoggettamento all’imposta cantonale per l’anno 2010 con la seguente motivazione:

“residenza nel Comune di __________ per tutto l’anno”. L’ufficio di tassazione

aveva infatti appreso da uno dei dipendenti fissi dell’abitazione di __________

che i coniugi sarebbero stati presenti per la gran parte dell’anno.

C. I

contribuenti interponevano, tramite il proprio rappresentante, reclamo

tempestivo, argomentando di essere domiciliati nel Canton __________ e di

esservi assoggettati all’imposta cantonale, non essendoci tra l’altro nessun

presupposto tale da motivare un assoggettamento illimitato nel Canton Ticino,

se non sporadiche visite circostanziate. I reclamanti

negavano d’altronde di intrattenere rapporti con amici o con parenti nel Canton

Ticino, poiché tutti i parenti e gli amici risiedono nella Svizzera tedesca e romanda.

Precisavano poi di avere già prenotato delle camere in una casa di riposo situata

nel Canton __________.

Dopo aver

richiesto invano informazioni al Comune di __________, l’Ufficio di tassazione

convocava in udienza i contribuenti, che confermavano le loro contestazioni.

D. Con decisione del 22 novembre 2011, l’Ufficio di tassazione respingeva

il reclamo, ribadendo che i contribuenti risiederebbero tutto l’anno nel Canton

Ticino, detenendovi l’effettiva residenza ed avendovi costituito il centro degli

interessi vitali, identificabile in base alle circostanze oggettive visibili e

soggettive, unitamente all’intenzione di rimanerci in modo duraturo. Inoltre, l’autorità

di tassazione sottolineava di avere verificato il consumo di energia elettrica e telefono fisso, rilevando consumi costanti

che ne testimonierebbero l’uso quotidiano; la corrispondenza bancaria e fiscale,

poi, sarebbero state indirizzate ad __________ e già dal 2008 il medico e il dentista

dei contribuenti sarebbero professionisti del __________. Sulla base di tali

elementi, l’Ufficio di tassazione riteneva dimostrata l’esistenza di maggiori

legami con il Canton Ticino anziché con il Canton __________.

E. Con tempestivo ricorso alla Camera di

diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2, postulano l’annullamento della

decisione di assoggettamento, sulla base delle argomentazioni già esposte in

sede di reclamo. Ribadiscono che il domicilio nel Canton __________ non è mai

stato messo in discussione fino alla decisione di tassazione 2009 e che le

parole del dipendente dei coniugi sarebbero state male interpretate fin dal

principio. Secondo gli insorgenti, l’autorità fiscale non avrebbe dimostrato alcunché

perché non in possesso delle informazioni e dei giustificativi necessari. Inoltre,

l’Ufficio di tassazione avrebbe omesso di assumere prove decisive, e soprattutto

quelle offerte dai contribuenti in sede di reclamo, riguardanti le fondamentali

relazioni familiari e di amicizia, intrattenute dai ricorrenti esclusivamente

con parenti e conoscenti in Svizzera tedesca e romanda (di cui vengono allegate

conferme cartacee), ed avrebbe violato il diritto di essere sentiti.

F. All’udienza dell’11 ottobre 2012, le parti si sono riconfermate nelle

rispettive posizioni e il giudice delegato ha attribuito loro un termine per

produrre la distinta AVS e i conteggi delle imposte alla fonte dei dipendenti

della casa di __________ nonché un certificato della casa di riposo relativo

all’inizio della degenza di RI 1.

La

documentazione è pervenuta il 12 novembre 2012.

Diritto

1. 1.1.

Il

diritto fiscale del Canton Ticino e quello svizzero ammettono, in linea di

principio, che il contribuente è assoggettato all’imposta in modo illimitato in

un solo luogo, segnatamente quello in cui, secondo l’art. 2 cpv. 1 LT e l’art.

3 cpv. 1 LAID, la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale.

1.2.

Una

persona ha il domicilio fiscale nel Canton Ticino, secondo l’art. 2 cpv.

Considerandi

2.

LT e l’art. 3 cpv. 2 LAID, quando vi risiede con l’intenzione di stabilirsi

durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale

domicilio legale.

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, una persona ha il domicilio nel luogo

in cui risiede di fatto con l’intenzione di rimanervi stabilmente. Occorrono dunque

cumulativamente i due seguenti elementi:

-

l’effettiva residenza in un determinato luogo;

-

l’intenzione di rimanervi in modo duraturo.

A tal

fine, non è determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì la

sua condotta esteriore. Il luogo ove la persona assoggettata possiede il centro

dei suoi interessi personali va, in altre parole, desunto dall’insieme delle

circostanze oggettive e concrete del singolo caso, non invece dalle sue

dichiarazioni (DTF 132 I 29 consid. 4.1; 125 I 54 consid. 2a; 123 I 289 consid.

2b).

1.3

Secondo

l’art. 2 cpv. 3 LT e l’art. 3 cpv. 1 in fine LAID, la dimora fiscale

nel Canton Ticino è data invece quando una persona vi soggiorna senza

interruzioni apprezzabili:

- almeno

30.

giorni esercitandovi un’attività lucrativa;

- almeno

90.

giorni senza esercitare un’attività lucrativa.

La dimora

fiscale non presuppone la permanenza in un determinato luogo, né tanto meno

l’intenzione del contribuente di rimanervi durevolmente. Per poter essere considerata

qualificata, essa richiede tuttavia un soggiorno “in blocco”, vale a dire senza

interruzioni apprezzabili. Come dimostrano le disposizioni relative all’imposta

alla fonte (art. 114 LT; art. 91 LIFD), un assoggettamento illimitato per

appartenenza personale è in particolare da escludere in presenza di

interruzioni regolari di un soggiorno, anche se brevi. Un’interruzione non può

inoltre superare il periodo stesso di permanenza, per potere ancora essere

qualificata come “transitoria” (Locher,

Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 2ª ediz., Lugano 2010, p. 25)

1.4

Le

persone senza domicilio o dimora fiscali nel Canton Ticino possono essere assoggettate

all’imposta in modo limitato, posto che esista un sufficiente punto di collegamento

tra il nostro territorio e il suo reddito o la sua sostanza (cfr. art. 3 cpv. 1

LT; art. 4 cpv. 1 LAID). È il caso, per esempio, delle persone fisiche che sono

proprietarie di fondi nel Cantone o che hanno su di essi diritti di godimento

reali o diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili

(art. 3 cpv. 1 lett. c LT).

Il

diritto federale di doppia imposizione intercantonale definisce il luogo di

situazione dell’immobile quale domicilio fiscale (accessorio) speciale. Esso

conferisce all’autorità di tassazione locale un diritto di imposizione

esclusiva.

1.5

Per

contro, se i presupposti del domicilio e/o della dimora fiscali sono adempiuti contemporaneamente

in più luoghi, il diritto federale di doppia imposizione intercantonale

definisce quale domicilio fiscale primario il luogo con cui sono

stabilite le relazioni più intense, vale a dire il luogo dove si trova il

centro delle relazioni vitali (Lebensverhältnisse; cfr. Locher, op. cit., p. 25; Höhn/Athanas, Interkantonales

Steuerrecht, Berna 1983, p. 105).

Esso

viene determinato ponderando, da una parte, gli interessi ideali (parenti, cerchia

di amici e conoscenti) e, dall’altra, gli interessi materiali (professionali)

del contribuente. Come nel diritto civile, gli interessi ideali assumono, di

regola, maggiore rilevanza rispetto a quelli materiali. Può tuttavia accadere

che il domicilio fiscale principale si trovi in un luogo diverso rispetto al

domicilio civile. Nel caso dei cosiddetti singles, per esempio, la

giurisprudenza del Tribunale federale accentua il legame d’ordine economico con

il luogo di lavoro, soprattutto quando la dimora in questo luogo dura da più

anni (Locher, op. cit., p. 27; StE

1994.

A 24.21 n. 7; RF 49/1994 pag. 580; ASA 63 p. 836 consid. 2a con

riferimenti). Nel caso di contribuenti (sposati o conviventi) che detengono una

posizione dirigenziale, l’attaccamento al luogo di lavoro assume rilevanza

ancor più accresciuta (RDAT II-1993 p. 346 segg., n. 2t): in simili casi, l’esercizio

della professione coinvolge la personalità del contribuente in modo tanto intenso

da far apparire eccezionalmente predominanti gli interessi materiali, economici

rispetto a quelli ideali, familiari (Locher,

op. cit., p. 29).

2.

Dal

profilo formale, incombe alle autorità fiscali, le quali non sono affatto

vincolate dalle decisioni prese da altre autorità, determinare d’ufficio gli

elementi di fatto costitutivi del domicilio (dimora) fiscale (art. 196 LT) e,

quindi, provarne l’esistenza. Al contribuente è invece imposto l’obbligo di

fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art.

200.

LT). Conformemente al principio di collaborazione, egli deve in particolare

fornire delle informazioni circostanziate su tutti gli elementi idonei a

fondare il suo assoggettamento (decisione TF n.2C_484/2009 del 30 settembre

2010, consid. 3.1).

Da quel

che precede discende che, in presenza di indizi chiari e precisi che rendono

verosimile la fattispecie stabilita dalla stessa autorità, spetta allora al

contribuente confutare, prove a sostegno, quanto avanzato dalla stessa (ASA 44

p. 621; decisione TF n.2C_770/2008 del 4 marzo 2009; cfr. anche Locher, Kommentar zum DGB, Vol. I,

Therwil/Basilea 2001, n. 60 e 61 ad art. 3 LIFD, p. 104).

3.

3.1.

Come già

ricordato, nel 2006 i coniugi __________ e __________ hanno trasferito il

domicilio dal Canton __________ a __________ (SZ). Dal 1° aprile 2006, infatti,

hanno avuto a disposizione un appartamento di 3½ locali a __________, per il quale pagavano 2'150 franchi al mese. A

partire dal 1° gennaio 2010, l’autorità fiscale ticinese ha tuttavia ritenuto

che i contribuenti avessero stabilito il centro dei propri interessi nel Canton

Ticino e precisamente ad __________, dove, fin dagli anni ’40 sono proprietari

di diversi immobili, acquistati in parte per successione ed in parte per

compravendita.

L’Ufficio

di tassazione fonda la sua decisione in particolar modo sulle informazioni

acquisite in merito al personale che lavora alle dipendenze dei ricorrenti.

Dalla procedura di tassazione nei confronti di __________ è infatti emerso che

quest’ultimo aveva intensificato la sua attività per i contribuenti, in

considerazione della loro accresciuta dipendenza causata dall’età. Mentre in

precedenza lavorava solo da giardiniere, avrebbe in seguito “assunto anche

altre funzioni, in particolare per quanto riguarda l’assistenza al domicilio

dei signori __________ e l’accompagnamento degli stessi per i loro

spostamenti”. Nel corso di un’audizione dinanzi all’Ufficio di tassazione, __________

ha affermato che “considerato che i signori __________ sono presenti nella loro

abitazione di __________ per tutto l’anno”, egli si recava “sul posto di lavoro

oltre al normale orario di lavoro anche nei fine settimana e giorni festivi

nonché per emergenze durante la notte”.

3.2

L’autorità

fiscale ritiene che dal 2010 il centro degli interessi dei ricorrenti si sia

spostato nel Canton Ticino. Le affermazioni di __________ non sono tuttavia in

sé sufficienti per consolidare tale conclusione. Come risulta dalla

dichiarazione dei salari trasmessa alla Cassa di compensazione AVS/AI, nel 2010

vi erano due persone che venivano retribuite per occuparsi della proprietà

immobiliare degli insorgenti: oltre a __________, la dichiarazione menziona

anche __________. I loro salari sono inseriti in un formulario che si riferisce

alle “aziende agricole”, cosa che dovrebbe indicare che la loro attività non

consiste nell’aiuto domestico. Un’altra dichiarazione, riferita ai “salari per

economie domestiche”, menziona __________, che verosimilmente è invece la

persona che si occupa della casa.

Come

rilevato dai ricorrenti, la semplice circostanza che essi debbano sostenere importanti

spese per la retribuzione del personale che si occupa della manutenzione del

giardino e dei terreni di loro proprietà non basta a dimostrare il loro assoggettamento

illimitato nel Canton Ticino. Infatti, la loro proprietà immobiliare ha una

superficie complessiva di ben 54967 mq e si compone di giardino, frutteto,

prati, ronchi e parco, oltre che di due edifici abitativi. È dunque più che

plausibile che la manutenzione di una simile proprietà immobiliare richieda

l’impiego di due persone attive quasi tutto l’anno.

Già nel

reclamo i contribuenti hanno contestato l’affermazione del giardiniere, sottolineando

che quest’ultimo “di solito non è a conoscenza dell’assenza o della presenza

dei contribuenti” e che la sua frase in udienza “era imprecisa ed è stata evidentemente

fraintesa”. Di fronte ad una simile presa di posizione, l’autorità di

tassazione avrebbe dovuto procedere ad un confronto fra i ricorrenti ed il loro

dipendente ed interpellare anche gli altri collaboratori, in particolare la

persona che si occupa direttamente della casa.

È anche

il caso di osservare che già negli anni precedenti i ricorrenti sostenevano

spese simili per il personale alle loro dipendenze.

D’altronde

non si conoscono i costi che i contribuenti affrontano negli altri cantoni per

il personale che si occupa delle loro proprietà e delle loro economie domestiche.

Se a __________ dispongono di un appartamento relativamente piccolo, nel Canton

__________ risultano proprietari di immobili di una certa importanza, che

almeno in parte sono ceduti in locazione ad inquilini. Si tratta di ulteriori

aspetti che meriterebbero di essere approfonditi.

3.3

Un altro

argomento addotto dall’autorità fiscale per supportare la decisione di assoggettamento

dei contribuenti è rappresentato dal consumo di energia elettrica e dalla

disponibilità di due linee telefoniche. A tale riguardo, l’Ufficio di

tassazione sottolinea che a nome dei ricorrenti sono stati stipulati tre

contratti per la fornitura di energia elettrica (Villa __________, Villa __________

e il rustico) e che “il consumo che ne deriva è costante e nella norma di uso

quotidiano”.

Quanto le

indicazioni in merito al consumo di energia elettrica siano determinanti, per

confermare l’ipotesi del domicilio fiscale degli insorgenti, è discutibile. I

dati forniti dall’__________ non sono stati confrontati con quelli di una casa

di simili dimensioni abitata costantemente. Inoltre, proprio la circostanza che

nelle abitazioni dei contribuenti siano impiegate persone di servizio impone

comunque una certa cautela nel trarre conclusioni in merito alla presenza

continua o prevalente dei proprietari.

Anche in

questo caso, poi, è opportuno rilevare che nei periodi precedenti (dal 2007 al

2009) i consumi erano più o meno uguali a quelli del periodo fiscale litigioso.

3.4

Come

hanno osservato gli stessi ricorrenti, è difficilmente comprensibile

l’atteggiamento del Comune di __________ che, direttamente interpellato

dall’autorità di tassazione, sia per iscritto sia telefonicamente, si è

rifiutato di collaborare.

L’allestimento e la tenuta

a giorno del registro dei contribuenti sono compiti che la legge tributaria

attribuisce proprio ai Municipi (art. 195 LT).

Come ricorda la Divisione

delle contribuzioni, nelle Disposizioni per i municipi concernenti la legge

tributaria del 21 giugno 1994 (gennaio 2013), la collaborazione dell’autorità

comunale rimane in quest’ambito indispensabile affinché l’autorità cantonale disponga

di tutte le informazioni atte all’iscrizione ed all’assoggettamento dei

contribuenti (cfr. Disposizioni citate, p. 8). L’autorità cantonale indica

anche ai Municipi alcuni accertamenti che possono essere effettuati

dall’autorità comunale onde poter iniziare la procedura che porti

all’iscrizione nel registro dei contribuenti:

·

verifica dell’effettiva presenza continuata (es. presenza di

vettura)

·

verifica del consumo di acqua potabile

·

verifica del consumo di energia elettrica

·

verifica di appartenenza della persona ad associazioni e club

locali

·

legami sentimentali e famigliari in loco

·

eventuali frequenze scolastiche dei figli

·

frequentazioni, amicizie, rapporti con persone locali

·

abbonamenti radio, tv, ecc.

·

svolgimento di attività dirigenziale

·

raffronto sul tipo di abitazione (lussuosa, confortevole, cubatura,

ecc.) in rapporto ad altre residenze del contribuente site in altri luoghi

(cfr.

Disposizioni citate, p. 8).

Nel caso

concreto, appare più che auspicabile che il Municipio di __________ venga

nuovamente invitato ad adempiere i suoi obblighi di collaborazione nei

confronti dell’autorità di tassazione cantonale.

Anche la

Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2) attribuisce al

municipio l’obbligo di tenere e aggiornare i cataloghi civici, il registro

della popolazione e delle imprese come pure gli altri registri (art. 106 lett. e

LOC).

3.5

Un’indicazione

certamente significativa concerne i medici e il dentista che hanno avuto in

cura i ricorrenti. Siccome questi ultimi hanno argomentato di essersi rivolti

ai professionisti ticinesi solo saltuariamente, sarà senz’altro utile poter

conoscere il nome di altri medici e dentisti che li hanno curati nel 2010.

Non

appare decisivo, infine, il recente ricovero di RI 1 in una casa di riposo nel Canton __________. In primo luogo, si tratta di un fatto successivo al

periodo fiscale in discussione. Inoltre, il ricovero volontario in un istituto

o una casa di cura non è costitutivo di domicilio, se la persona non vi risiede

con l’intenzione di stabilirvisi e non vi trasferisce il centro delle sue

relazioni presonali e commerciali. Una diversa conclusione si giustifica solo

se l’interessato ha rotto tutti i rapporti con il suo domicilio precedente e se

manifesta la sua intenzione di stabilirsi durevolmente nel suo nuovo luogo di

residenza, per esempio traslocandovi con i suoi congiunti o trasferendovi il

suo arredamento (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 16 maggio 2001, in RDAF 2001 II p. 521).

4.

Alla

luce delle considerazioni che precedono, si giustifica l’annullamento della decisione

impugnata ed il rinvio degli atti all’autorità di tassazione, perché proceda

agli accertamenti indicati e adotti in seguito una nuova decisione.

Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. Ai ricorrenti è riconosciuta

un’indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. La

decisione su reclamo del 22 novembre 2011 è annullata e gli atti sono rinviati

all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione, dopo aver proceduto agli

accertamenti indicati.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Ai

ricorrenti è riconosciuta un’indennità di fr. 800.– per ripetibili.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

- ;

- ;

- .

Copia per

conoscenza:

- municipio

di .

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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