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Decisione

80.2011.181

Deduzioni: spese professionali, momento determinante, fatturazione, non deduzione nel 2010 per spese di perfezionamento degli anni 2006 e 2008

15 febbraio 2012Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. In

data 9 novembre 2011 l’Ufficio di tassazione di Bellinzona ha notificato la

decisione di tassazione IC e IFD 2010 a RI 1. L’autorità di tassazione ha

accertato un reddito imponibile complessivo IC di fr. 57'900.– per l’IC e di

fr. 64'100.–per l’IFD, riconoscendo parzialmente alcune deduzioni professionali

tra cui le spese di perfezionamento, le quali sono state accertate nella misura

di fr. 468.–, cioè limitatamente ai costi per frequentare un seminario presso

l’albergo __________ di __________ dal 29 ottobre 2010 al 1° novembre 2010.

B. Il

21 novembre 2011 RI 1 ha interposto reclamo contro tale decisione postulando il

riconoscimento retroattivo delle spese di perfezionamento precedenti all’anno

2010. Il reclamante ha sottolineato che i corsi di perfezionamento sostenuti

hanno accresciuto le sue conoscenze professionali e di conseguenza il suo

reddito soggetto alle imposte. A questo proposito ha prodotto l’attestato

federale di formatore professionale federale, rilasciatogli dalla

Confederazione il 30 maggio 2011. Questo il dettaglio delle spese di

perfezionamento richieste in deduzione:

Tipo di corso

Costo (in fr.)

Data fattura

Corso

FFA livello 1: “Animare corsi per adulti”

1'200.--

20.09.2006

Corso

FSEA 2 Moduli 4+5

1'750.--

08.04.2008

Seminario

con pernottamento Albergo __________

468.--

31.10.2010

C. Con

decisione del 14 dicembre 2011 l’Ufficio di tassazione di Bellinzona ha

respinto il reclamo, ribadendo che sono deducibili nel periodo fiscale 2010 le

spese il cui pagamento è stato effettuato nel corso del periodo fiscale 2010 ed

escludendo di conseguenza la deducibilità delle spese il cui pagamento è stato

effettuato negli anni precedenti o nel 2011.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la

decisione dell’Ufficio di tassazione, ritenendo del tutto ingiustificata la

mancata deducibilità dei corsi di perfezionamento frequentati negli anni

precedenti il periodo fiscale in questione (2010).

Diritto

1. 1.1.

Sia

secondo l’art. 24 LT sia secondo l’art. 25 LIFD, il reddito netto corrisponde

ai proventi lordi meno le spese di acquisizione e le deduzioni generali.

La

tendenza è oggi quella di prediligere una concezione causale delle spese generali,

secondo cui sono deducibili non soltanto le spese che il contribuente sostiene

per conseguire un reddito, ma tutte quelle che vengono occasionate dalla sua

realizzazione (Noël, in:

Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea

2008, n. 12 ad art. 25 LIFD, p. 437; Reich,

in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol.

I/1, Basilea/Ginevra/Monaco 2002, n. 8 ad art. 9 LAID, p. 163; Locher, Kommentar zum DGB, Therwil/Basel

2001, n. 13 ss. ad art. 25 LIFD, p. 631).

Le spese di acquisizione,

una volta riconosciute, sono integralmente deducibili nell’anno di realizzazione

del reddito corrispondente (Noël,

op. cit., n. 15 ad art. 25 LIFD, p. 437).

1.2.

L’imposta sul reddito è un’imposta

periodica. Per poter determinare il reddito complessivo si devono contrapporre

sia le entrate di un periodo fiscale (componenti positive) sia le deduzioni di

tale periodo (componenti negative). In altre parole, secondo il principio della

periodicità, nell’accertamento del reddito imponibile non si possono prendere

in considerazione deduzioni fiscali relative ad un periodo fiscale diverso

(cfr. Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten

nach schweizerischem Einkommensteuerrecht, 2a edizione, 1991, § 3 I,

p. 40).

Essenzialmente, le spese

professionali sono ammesse in deduzione al momento in cui sono fatturate;

tutt’al più, se non vi è una fatturazione o se il suo pagamento effettivo è

incerto, è determinante il momento del pagamento (Richner/Frei/Kaufmann/ Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a

ediz., Zurigo 2009, n. 98-99 ad art. 210 LIFD, p. 1622; cfr. anche la sentenza

del Tribunale federale del 1° novembre 2005, in RF 2005 p. 305 consid. 4).

Considerandi

2.

Nel

caso concreto è dunque evidente che le le spese di perfezionamento sostenute

dal ricorrente (fr. 3'418.--) possono essere dedotte dal reddito imponibile del

periodo fiscale 2010 limitatamente alla parte che si riferisce a quest’anno. Determinante

è dunque il periodo di assoggettamento.

Come

esposto in narrativa, il ricorrente ha prodotto le fatture relative a questi

corsi. Dalla documentazione si evince che il Corso FFA livello 1 “Animare corsi

per adulti” è stato frequentato, fatturato e pagato nel 2006, il Corso FSEA 2

Moduli 4+5 nel 2008, mentre il seminario presso l’albergo __________ è stato frequentato

e pagato nell’autunno 2010.

I

principi precedentemente ricordati consentono dunque esclusivamente la deduzione

dei costi per il seminario del 2010. Infatti le spese di perfezionamento

sostenute nel 2006 e 2008 non possono essere fatte valere nell’ambito della

dichiarazione fiscale del periodo fiscale 2010 perché di pertinenza di un altro

periodo fiscale.

Come

indicato nella decisione dopo reclamo dell’Ufficio di tassazione di Bellinzona,

può pertanto essere ammessa soltanto la deduzione dell’importo di fr. 468.—

relativo al seminario presso l’albergo __________.

3.

Visto

l’esito del presente gravame tasse e spese di giustizia sono poste a carico del

ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 200.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 280.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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