80.2011.181
Deduzioni: spese professionali, momento determinante, fatturazione, non deduzione nel 2010 per spese di perfezionamento degli anni 2006 e 2008
15 febbraio 2012Italiano6 min
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Numero d'incarto:
80.2011.181
Data decisione, Autorità:
15.02.2012, CDT
Titolo:
Deduzioni: spese professionali, momento determinante, fatturazione, non deduzione nel 2010 per spese di perfezionamento degli anni 2006 e 2008
DETERMINAZIONE REDDITO NETTO
art. 25 LIFD
art. 24 LT
Incarto n.
80.2011.181
Lugano
15 febbraio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 28 dicembre 2011 contro la decisione del
14 dicembre 2011 in materia di IC e IFD 2010.
Fatti
A. In
data 9 novembre 2011 l’Ufficio di tassazione di Bellinzona ha notificato la
decisione di tassazione IC e IFD 2010 a RI 1. L’autorità di tassazione ha
accertato un reddito imponibile complessivo IC di fr. 57'900.– per l’IC e di
fr. 64'100.–per l’IFD, riconoscendo parzialmente alcune deduzioni professionali
tra cui le spese di perfezionamento, le quali sono state accertate nella misura
di fr. 468.–, cioè limitatamente ai costi per frequentare un seminario presso
l’albergo __________ di __________ dal 29 ottobre 2010 al 1° novembre 2010.
B. Il
21 novembre 2011 RI 1 ha interposto reclamo contro tale decisione postulando il
riconoscimento retroattivo delle spese di perfezionamento precedenti all’anno
2010. Il reclamante ha sottolineato che i corsi di perfezionamento sostenuti
hanno accresciuto le sue conoscenze professionali e di conseguenza il suo
reddito soggetto alle imposte. A questo proposito ha prodotto l’attestato
federale di formatore professionale federale, rilasciatogli dalla
Confederazione il 30 maggio 2011. Questo il dettaglio delle spese di
perfezionamento richieste in deduzione:
Tipo di corso
Costo (in fr.)
Data fattura
Corso
FFA livello 1: “Animare corsi per adulti”
1'200.--
20.09.2006
Corso
FSEA 2 Moduli 4+5
1'750.--
08.04.2008
Seminario
con pernottamento Albergo __________
468.--
31.10.2010
C. Con
decisione del 14 dicembre 2011 l’Ufficio di tassazione di Bellinzona ha
respinto il reclamo, ribadendo che sono deducibili nel periodo fiscale 2010 le
spese il cui pagamento è stato effettuato nel corso del periodo fiscale 2010 ed
escludendo di conseguenza la deducibilità delle spese il cui pagamento è stato
effettuato negli anni precedenti o nel 2011.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la
decisione dell’Ufficio di tassazione, ritenendo del tutto ingiustificata la
mancata deducibilità dei corsi di perfezionamento frequentati negli anni
precedenti il periodo fiscale in questione (2010).
Diritto
1. 1.1.
Sia
secondo l’art. 24 LT sia secondo l’art. 25 LIFD, il reddito netto corrisponde
ai proventi lordi meno le spese di acquisizione e le deduzioni generali.
La
tendenza è oggi quella di prediligere una concezione causale delle spese generali,
secondo cui sono deducibili non soltanto le spese che il contribuente sostiene
per conseguire un reddito, ma tutte quelle che vengono occasionate dalla sua
realizzazione (Noël, in:
Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea
2008, n. 12 ad art. 25 LIFD, p. 437; Reich,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol.
I/1, Basilea/Ginevra/Monaco 2002, n. 8 ad art. 9 LAID, p. 163; Locher, Kommentar zum DGB, Therwil/Basel
2001, n. 13 ss. ad art. 25 LIFD, p. 631).
Le spese di acquisizione,
una volta riconosciute, sono integralmente deducibili nell’anno di realizzazione
del reddito corrispondente (Noël,
op. cit., n. 15 ad art. 25 LIFD, p. 437).
1.2.
L’imposta sul reddito è un’imposta
periodica. Per poter determinare il reddito complessivo si devono contrapporre
sia le entrate di un periodo fiscale (componenti positive) sia le deduzioni di
tale periodo (componenti negative). In altre parole, secondo il principio della
periodicità, nell’accertamento del reddito imponibile non si possono prendere
in considerazione deduzioni fiscali relative ad un periodo fiscale diverso
(cfr. Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten
nach schweizerischem Einkommensteuerrecht, 2a edizione, 1991, § 3 I,
p. 40).
Essenzialmente, le spese
professionali sono ammesse in deduzione al momento in cui sono fatturate;
tutt’al più, se non vi è una fatturazione o se il suo pagamento effettivo è
incerto, è determinante il momento del pagamento (Richner/Frei/Kaufmann/ Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a
ediz., Zurigo 2009, n. 98-99 ad art. 210 LIFD, p. 1622; cfr. anche la sentenza
del Tribunale federale del 1° novembre 2005, in RF 2005 p. 305 consid. 4).
Considerandi
2.
Nel
caso concreto è dunque evidente che le le spese di perfezionamento sostenute
dal ricorrente (fr. 3'418.--) possono essere dedotte dal reddito imponibile del
periodo fiscale 2010 limitatamente alla parte che si riferisce a quest’anno. Determinante
è dunque il periodo di assoggettamento.
Come
esposto in narrativa, il ricorrente ha prodotto le fatture relative a questi
corsi. Dalla documentazione si evince che il Corso FFA livello 1 “Animare corsi
per adulti” è stato frequentato, fatturato e pagato nel 2006, il Corso FSEA 2
Moduli 4+5 nel 2008, mentre il seminario presso l’albergo __________ è stato frequentato
e pagato nell’autunno 2010.
I
principi precedentemente ricordati consentono dunque esclusivamente la deduzione
dei costi per il seminario del 2010. Infatti le spese di perfezionamento
sostenute nel 2006 e 2008 non possono essere fatte valere nell’ambito della
dichiarazione fiscale del periodo fiscale 2010 perché di pertinenza di un altro
periodo fiscale.
Come
indicato nella decisione dopo reclamo dell’Ufficio di tassazione di Bellinzona,
può pertanto essere ammessa soltanto la deduzione dell’importo di fr. 468.—
relativo al seminario presso l’albergo __________.
3.
Visto
l’esito del presente gravame tasse e spese di giustizia sono poste a carico del
ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 280.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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