80.2011.182
Esenzione fiscale di persone giuridiche: collettività territoriali cantonali, patriziati, attività economiche in concorrenza con privati, discarica per materiali inerti
6 settembre 2013Italiano27 min
appartenenti alla comunità (alpi, pascoli e cascinali), l’ente è pure attivo nel
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2011.182
Data decisione, Autorità:
06.09.2013, CDT
Titolo:
Esenzione fiscale di persone giuridiche: collettività territoriali cantonali, patriziati, attività economiche in concorrenza con privati, discarica per materiali inerti
ESENZIONE
art. 23 cpv. 1 let. c LAID
art. 56 let. c LIFD
art. 1 LOP
art. 7 LOP
art. 23 LOP
art. 33 LOP
art. 33 let. a LOP
Incarto n.
80.2011.182
Lugano
6 settembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 27 dicembre 2011 contro la decisione del
30 novembre 2011 in materia di esenzione fiscale.
Fatti
Fatti
A. Il RI
1 svolge diverse attività. Oltre a curare e salvaguardare le antiche proprietà
appartenenti alla comunità (alpi, pascoli e cascinali), l’ente è pure attivo nel
settore turistico (campeggio), in quello immobiliare (locazione di appartamenti
e cave) e delle infrastrutture di servizio. Per quanto qui di interesse, esso gestisce
ancora oggi la discarica per materiali inerti di __________.
B. Con
scritti del 21 ottobre e del 22 novembre 2010, l’Ufficio di tassazione delle persone
giuridiche (UTPG) comunicava all’ente di aver iscritto la suddetta discarica nel
registro dei contribuenti del Canton Ticino. Lo invitava quindi a presentare le
dichiarazioni fiscali e la documentazione contabile degli anni 2005-2008, con
l’avvertimento che in caso contrario avrebbe proceduto con una tassazione
d’ufficio
In
risposta, con lettera del 24 novembre 2010, il RI 1 contestava fermamente l’iniziativa,
sottolineando in particolare che tutti gli utili conseguiti con la discarica venivano
reinvestiti nella manutenzione e nella conservazione dei beni patriziali in Valle
__________ (stalle, cascinali, pascoli, boschi, strade, ecc.).
C. L’UTPG
confermava l’iscrizione della discarica di inerti, con formale decisione su
reclamo del 30 novembre 2011, argomentando che si trattava di un’attività in concorrenza
con altri enti di diritto privato. Nella motivazione aggiungeva inoltre che non
poteva entrare in linea di considerazione nemmeno un’esenzione ai sensi
dell’art. 65 lett. f LT.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, il RI 1 contesta
nuovamente l’assoggettamento della discarica all’imposta cantonale sugli utili.
Ribadisce anzitutto che gli introiti sono tutti destinati a finanziare attività
di pubblica utilità, senza alcun vantaggio – o distribuzione eccessiva – a
favore dei propri membri. Sottolinea quindi di aver già versato un cospicuo contributo
al Fondo d’aiuto patriziale, lamentando una violazione del divieto di doppia
imposizione nel caso in cui la discarica fosse pure assoggettata all’imposta
cantonale sugli utili. Censura infine una violazione della parità di
trattamento, sostenendo che altri enti continuerebbero ad essere esentati
dall’imposta, seppure orientati verso attività di carattere tipicamente commerciale.
E. Nelle
proprie osservazioni del 30 gennaio 2012, la Divisione delle contribuzioni propone
di respingere il gravame. Rileva preliminarmente che il ricorrente – a ben vedere
– andrebbe assoggettato anche all’imposta federale diretta, dal momento che la
gestione della discarica costituirebbe la sua attività principale. Quanto all’imposta
cantonale, l’autorità procede ad un’interpretazione della legge tributaria
(art. 65 lett. c LT) e della legge organica patriziale (art. 23 LOP),
concludendo che la volontà del legislatore era quella di imporre tutte le
attività in concorrenza con i privati, e non soltanto le aziende forestali. Ribadisce
infine che un’eventuale esenzione ai sensi dell’art. 65 lett. f LT non
potrebbe entrare in linea di considerazione, giacché l’attività di deponia, in
concorrenza con società anonime di diritto privato, andrebbe in ogni caso
imposta.
F. Con
scritto di replica del 5 marzo 2012, il ricorrente sottolinea nuovamente “come
tutto il provento relativo al ricavato della discarica – che esiste dagli anni
’90 – è stato reinvestito nella manutenzione, amministrazione di beni
amministrativi e non a carattere patrimoniale”. Conferma infine di essere già
stato chiamato a finanziare il Fondo d’aiuto patriziale per l’anno 2011, lamentando
una violazione del divieto di doppia imposizione.
Diritto
1. 1.1.
La
competenza di questa Camera e la tempestività del ricorso sono date dall’art.
227 cpv. 1 LT.
1.2.
Legittima
è pure la procedura adottata dall’UTPG. Come esposto in narrativa, con scritti
del 21 ottobre e del 22 novembre 2010, l’autorità ha dapprima comunicato
all’Ufficio patriziale di aver iscritto la discarica di __________ nel registro
dei contribuenti del Canton Ticino, invitandolo poi a presentare le
dichiarazioni fiscali e la documentazione contabile degli anni 2005-2008. Di fronte all’opposizione manifestata dal ricorrente, l’autorità ha
quindi deciso di adottare, in sede di reclamo, una decisione pregiudiziale
sull’assoggettamento, prima di proseguire la procedura di tassazione.
Secondo
dottrina e giurisprudenza il contribuente può domandare che l’autorità emani
una decisione formale pregiudiziale, in particolare quando si tratta di determinare
il suo assoggettamento soggettivo all’imposta o, come nel caso di specie, il
suo diritto a una esenzione. Si tratta così di evitare che sia costretto a una
dichiarazione completa degli elementi imponibili quando non sarebbe però
assoggettato alla sovranità fiscale della collettività pubblica di cui si
tratta (StR 1999 p. 118 = RDAF 55/1999 p. 97). Bene ha quindi fatto l’UTPG a
limitare la decisione su reclamo al solo assoggettamento della discarica di
inerti, rinviando l’avvio e la conduzione della procedura di tassazione una
volta passata in giudicato tale decisione incidentale.
Considerandi
2.
2.1.
La presente
procedura di ricorso ha per oggetto unicamente l’imposta cantonale. Come
esposto in narrativa, con decisione su reclamo del 30 novembre 2011, l’UTPG ha
confermato l’iscrizione della discarica per materiali inerti di __________ nel
registro dei contribuenti del Canton Ticino, argomentando che si trattava di
un’attività economica in concorrenza con i privati ai sensi dell’art. 65 lett. c
LT.
Nelle proprie
osservazioni, la Divisione delle contribuzioni sembra tuttavia andare oltre, concludendo
che l’ente patriziale – a ben vedere – andrebbe assoggettato come tale
all’imposta federale diretta, dal momento che la sua attività sarebbe prevalentemente
orientata alla gestione della discarica di inerti e non tanto al perseguimento
di uno scopo di utilità pubblica. Tale (infondata) conclusione impone le seguenti
precisazioni.
2.2
Secondo
l’art. 56 lett. c LIFD, sono esenti dall’imposta federale diretta i
Comuni, le parrocchie e le altre collettività territoriali cantonali nonché i
loro stabilimenti.
Sia
l’interpretazione letterale che quella storica argomentano a favore
dell’inclusione dei patriziati nella nozione di collettività territoriali. Lo
stesso può dirsi anche dal punto di vista teleologico e sistematico. Certo, i
patriziati cantonali (Bürgergemeinden, Communes bourgeoises) non
dispongono di alcuna sovranità territoriale e di regola non hanno neppure dei
poteri pubblici né tanto meno una sovranità in materia fiscale. Secondo la giurisprudenza
federale, tuttavia, nella misura in cui sono tenuti per legge a servire con la loro
sostanza principalmente degli scopi pubblici e non effettuano alcuna
distribuzione eccessiva ai loro membri, nel quadro dell’art. 56 lett. c
LIFD, non vi è alcun motivo di trattarli diversamente dalle altre collettività
territoriali (DTF 125 II 177 = StE 1999 B 71.61 n. 4 = ASA 70 p. 750).
2.3
Nel
Canton Ticino, l’art. 1 della legge organica patriziale (LOP; RL 2.2.1.1)
definisce il patriziato come una corporazione di diritto pubblico, autonoma nei
limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi, proprietaria di beni d’uso
comune da conservare e utilizzare con spirito viciniale a favore della
comunità. L’art. 7 LOP precisa in particolare che ogni ente patriziale ha il
compito di organizzare il buon governo dei beni patriziali, di garantirne l’uso
pubblico e di valorizzare le tradizioni locali. Esso deve in particolare curare
la conservazione, il miglioramento e la gestione razionale dei boschi e dei
beni agricoli (lett. a); assicurare il buon governo dei beni destinati
all’uso sociale e promuovere la realizzazione di nuove opere quali il
miglioramento o la creazione di accessi stradali o pedonali, piazze di riposo,
posteggi, impianti per lo svago e lo sport e subordinatamente l’edificazione a
scopi abitativi (lett. b); assicurare l’efficienza degli impianti di uso
pubblico e promuoverne di nuovi (lett. c); promuovere la creazione in
proprio o con altri enti di organismi e squadre specializzate per la cura del
pascolo e del bosco, per il taglio o il commercio del legname (lett. d);
assicurare e regolare l’esercizio del diritto di legnamare, stramare e
pascolare nei boschi patriziali provvedendo anche ad estinguere tali diritti
qualora non fossero più usati (lett. e); riscattare eventuali diritti di
pascolo, prepascolo e postpascolo, e in genere i diritti di godimento sui beni
patriziali (lett. f); integrare le aree boschive e pascolive patriziali
con l’acquisizione di aree abbandonate, o in procinto di esserlo, al piano e in
montagna (lett. g) e infine valorizzare i beni culturali (lett. h).
Tutti
compiti, questi, di sicuro interesse pubblico.
2.4
Come
esposto in narrativa, il RI 1, oltre a gestire le antiche proprietà
appartenenti alla comunità (boschi, prati, alpi, pascoli e cascinali), è pure
attivo in altri settori, a carattere tipicamente economico.
Da un
primo esame della documentazione contabile agli atti dell’incarto fiscale emergono
importanti utili di, rispettivamente, fr. 43'881.– (nel 2005), fr. 115'182.–
(nel 2006) e fr. 37'615.– (nel 2007). Tali risultati sono prevalentemente riconducibili
alla locazione della casa patriziale e del caseificio, alla gestione dei campeggi
di __________ e __________, all’estrazione di inerti, ma soprattutto alla raccolta
ed eliminazione di materiali inerti, che in quel periodo garantiva introiti
nella misura di fr. 211'202.35 (nel 2005), fr. 260'458.10 (nel 2006) e fr. 170'395.40
(nel 2007).
Come
ammesso dallo stesso ricorrente, la gestione della discarica di __________
rappresenta un’attività imprescindibile, che gli consente di “eseguire numerosi
ed onerosi interventi di manutenzione atti a preservare i beni del nostro Ente”
(cfr. scritto del 24 novembre 2010). Prova ne sia che negli anni successivi, in
seguito alla drastica diminuzione delle entrate garantite dalla discarica (fr.
50'940.– nel 2008 e fr. 52'366.– nel 2009), il patriziato ha chiuso i propri
esercizi contabili con una perdita netta di, rispettivamente, fr. 35'901.– (nel
2008) e fr. 5'703.– (nel 2009).
2.5
La
circostanza che il ricorrente svolga anche simili attività economiche non deve tuttavia
stupire. Come dimostra un recente studio realizzato dal Dipartimento delle istituzioni
d’intesa con l’Alleanza Patriziale ticinese (ALPA), i patriziati ticinesi non
si limitano ormai più a gestire le antiche proprietà, ma a dipendenza delle
rispettive peculiarità, sono sempre più spesso attivi in altri settori
economici, anche ad elevato valore aggiunto: nelle strutture turistiche
(campeggi, campi da golf, lidi, teleferiche, porti per natanti), nell’ambito
immobiliare (appartamenti, negozi, magazzini) o in quello culturale (mostre,
restauri, archivi, musei).
Certo, la
maggior parte di essi gestisce ancora oggi le antiche proprietà appartenenti
alle comunità (boschi, alpi, pascoli, caseifici e cave). Le loro attività sono molteplici e vanno dalla cura
e salvaguardia del territorio alla realizzazione di opere di premunizione
contro i pericoli naturali, all’assunzione di nuovi compiti economici locali oppure
ancora all’attuazione di provvedimenti legati alle energie rinnovabili (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato del 21
dicembre 2010, n. 6435, concernente la revisione parziale della Legge organica
patriziale del 28 aprile 1992). Come dimostra ancora lo
studio strategico, è però innegabile che l’evoluzione del contesto
socio-economico ha imposto ai patriziati un certo rinnovamento e, soprattutto,
una certa diversificazione delle attività, così da potersi garantire la
necessaria solidità finanziaria per continuare ad assumere, accanto ai comuni, una importante funzione nella gestione e nella manutenzione del
territorio ticinese (cfr. Canonica,
Visioni e prospettive per il Patriziato ticinese: studio strategico, Bellinzona
2009, p. 107).
2.6
Tornando
alla legge cantonale, l’importante è che i redditi e i ricavi così ottenuti siano
destinati all’assolvimento dei compiti del patriziato, all’ammortamento dei
suoi debiti, oppure al finanziamento di opere di pubblica utilità eseguite o da
eseguire nel comune (art. 33 lett. a LOP).
Ora, dai consuntivi
annuali agli atti dell’incarto fiscale risulta chiaramente che le risorse
finanziarie del RI 1 sono tutte destinate alla conservazione dei suoi beni amministrativi
e alla cura di tutto il territorio della Valle. Somme importanti vengono investite,
per esempio, nella premunizione valangaria, nella manutenzione di alpi, strade
e piazze oppure ancora nella promozione dello sport e della cultura. Nessun
ricavo viene invece distribuito ai singoli patrizi, ma va semmai ad
incrementare il capitale proprio dell’ente, nell’ottica di future spese ed
investimenti. Se si aggiunge infine che i patriziati ticinesi sono sottoposti
alla vigilanza del Consiglio di Stato (art. 130 LOP), che ha il potere di
disconoscerli qualora non fossero più adempiuti i requisiti di legge (art. 38
LOP), non vi è nessun motivo per dubitare del perseguimento di scopi pubblici
tramite l’impiego di mezzi propri, né vi sono indizi per ritenere che gli
introiti provenienti dalla discarica siano in qualche modo utilizzati per
perseguire interessi finanziari o di altra natura del patriziato, dei suoi
membri o di persone ad essa vicine.
Come
ancora recentemente confermato dal Tribunale federale, in relazione alle “Burgergemeinden”
del Canton Berna (decisioni TF. n. 2C_521/2012 del 16 gennaio 2013 e n.
2C_614/2009 del 20 gennaio 2010), l’elemento territoriale è infine rappresentato
dai requisiti necessari per ottenere lo statuto di patrizio. Anche nel Canton
Ticino, infatti, esso viene concesso unicamente ai cittadini attinenti del comune
in cui ha sede il patriziato (art. 43 lett. a LOP), ai cittadini
domiciliati nel comune da almeno dieci anni (art. 43 lett. b LOP) oppure
ai cittadini che, già membri di un altro patriziato, ne domandano lo svincolo
(art. 43 lett. c LOP). Tanto basta per non escludere i patriziati
ticinesi dalla nozione di collettività territoriali.
2.7
Le osservazioni
della Divisione delle contribuzioni, perlomeno nella misura in cui sembrano
voler escludere il RI 1 dalla nozione di collettività territoriale, si palesano
pertanto infondate. Conformemente a quanto disciplinato dall’art. 56 lett. c
LIFD, esso beneficia di un’esenzione totale e incondizionata per tutte le sue attività,
indipendentemente dalla forma assunta (Greter,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht,
Vol. I/2a, 2. ediz., Basilea 2008, n. 10 ad art. 56 LIFD, p. 804; Urech, in: Yersin/Noël [a cura di],
Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 16 ad art.
56.
LIFD, p. 682), compresa quindi la gestione della discarica per materiali
inerti di __________.
3.
3.1.
Discorso diverso
vale invece in materia di imposta cantonale e comunale.
Secondo
l’art. 23 cpv. 1 lett. c LAID, sono esenti dall’imposta i Comuni, le
parrocchie e le altre collettività territoriali del Cantone e i loro
stabilimenti, giusta il diritto cantonale. La legge federale lascia ampio
spazio ai cantoni per disciplinare in modo autonomo l’esenzione di queste
corporazioni di diritto pubblico. Come ben emerge dal messaggio del Consiglio
federale sull’armonizzazione fiscale, la LAID si limita a fissare il principio
della loro esenzione, mentre i cantoni rimangono liberi di assoggettarle all’imposta
nella misura in cui perseguono fini di lucro (Messaggio n. 83.043 del 25 maggio
1983, in: FF 1983 III 1, p. 70; v. anche Greter,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht,
Vol. I/1, 2. ediz., Basilea 2002, n. 10a ad art. 23 LAID, p. 352).
3.2
Il
legislatore ticinese ha fatto uso di questa facoltà, prevedendo un’eccezione per
gli stabilimenti e le aziende con un’attività economica in concorrenza
con i privati. La formulazione dell’art. 65 lett c LT è la seguente:
Sono esenti dall’imposta i comuni, le parrocchie
e i patriziati del cantone, nonché le altre collettività territoriali di
diritto pubblico del cantone. I loro stabilimenti e le loro aziende ad
eccezione di quelli che svolgono attività economiche in concorrenza con i
privati. Questi ultimi sono tuttavia esonerati dall’imposta sul capitale.
Come più
volte affermato dal Tribunale federale, in relazione all’art. 56 lett. b
LIFD, la nozione di “stabilimenti” deve essere interpretata nel suo senso
usuale nel diritto amministrativo. Vi rientrano tutte le istituzioni
disciplinate dal diritto pubblico, create e vigilate dallo Stato o altre
corporazioni di diritto pubblico, dotate di mezzi finanziari e di personale e
destinate all’adempimento durevole di compiti di diritto pubblico (StE 2001 B
71.63
n. 19 = DTF 127 II 113 = RDAF 57/2001 p. 33; v. anche Kuster, Steuerbefreiung von
Institutionen mit öffentlichen Zwecken, Zurigo 1998, p. 16; Moor, Droit
administratif, Vol. III, Berna 1992, p. 67 e 79), ad esclusione invece
delle altre entità, come le fondazioni e le società anonime di
diritto pubblico (Urech, op. cit.,
n. 9 ad art. 56 LIFD, p. 681). In questo contesto, l’aggiunta
della nozione di “aziende” si spiega verosimilmente con la preoccupazione di
imporre anzitutto le aziende elettriche dei comuni, che ponevano particolari
problemi di concorrenza con il settore privato (cfr. Verbale della Commissione
speciale in materia tributaria, del 16 novembre 1993, p. 13). Trattandosi di
una particolare forma di stabilimenti, a carattere prevalentemente industriale
(cfr., per esempio, l’art. 5 della Legge cantonale sulla municipalizzazione dei
servizi pubblici, RL 2.1.3.1.), anch’esse vanno infatti considerate delle istituzioni
pubbliche decentrate (Scolari,
Diritto amministrativo – Parte speciale, Bellinzona 1993, p. 659).
3.3
La
questione non merita tuttavia di essere approfondita ulteriormente. Per
costante giurisprudenza, quando il testo di una disposizione legale non è
assolutamente chiaro o se più interpretazioni del medesimo si prestano, il
giudice è tenuto a ricercare il vero significato della norma, deducendo il
medesimo dalle relazioni che intercorrono tra quest’ultima e altre disposizioni
legali e dal contesto legislativo in cui essa si inserisce (interpretazione sistematica),
dal fine che essa persegue o dall’interesse tutelato (interpretazione
teleologica), nonché dalla volontà del legislatore (interpretazione storica),
così come essa traspare dai materiali legislativi (DTF 124 II 193 consid. 5a e
5c, 241 consid. 3, 265 consid. 3a, 373 consid. 5; 124 V 185 consid. 3a; 123 II
595.
consid. 4a e rispettivi rinvii).
Ora, dai
materiali legislativi dell’art. 65 lett. c LT si evince chiaramente che la
volontà del legislatore ticinese era quella di mantenere imponibile –
limitatamente all’utile e non al capitale – tutte quelle attività economiche
(generalmente svolte attraverso stabilimenti o aziende di queste corporazioni
di diritto pubblico) in concorrenza con i privati. In altri termini, la ratio
della norma è quella di evitare che gli enti pubblici locali, quando svolgono
un’attività economica in concorrenza con privati, possano beneficiare di
vantaggi particolari (quale l’esenzione fiscale), diversi da quelli di cui normalmente
beneficia la generalità delle persone giuridiche (Messaggio del Consiglio di Stato, n. 4169, concernente il
progetto di nuova legge tributaria del 13 ottobre 1993, in: Raccolta dei
Verbali del Gran Consiglio, Vol. 2, sessione ordinaria primaverile 1994, p.
715). Si tratta, come precisa la Commissione speciale in materia tributaria, di
una scelta dettata da considerazioni di parità di trattamento, poiché tende a
mettere su un piano di uguaglianza le persone giuridiche di diritto privato e
quelle di diritto pubblico ogni qualvolta le aziende e gli stabilimenti di
queste ultime svolgono un’attività economica in concorrenza con le prime (Rapporto di maggioranza del 26 aprile
1994, in: Raccolta dei Verbali del Gran Consiglio, Vol. 2, sessione ordinaria
primaverile 1994, p. 969).
Una
corretta interpretazione teleologica e storica della disposizione in
discussione porta quindi a concludere che ogni attività economica in
concorrenza con i privati va assoggettata all’imposta sull’utile, sia essa
svolta direttamente da una corporazione pubblica, da un suo stabilimento o da
una sua azienda.
3.4
Altri
cantoni hanno adottato una simile disposizione. È il caso, per esempio, del
Canton Lucerna e del Canton Argovia, che impongono i diversi enti locali (Gemeindeverbände,
Ortsbürgergemeinden, Einwohnergemeinden, ecc.) all’imposta
sull’utile ogniqualvolta operano come imprese commerciali o industriali in
concorrenza con i privati (gewerblichen und industriellen Beriebe [§ 70
della Legge tributaria del Canton Lucerna]; gewerblichen und industriellen
Unternehmen [§ 13 della Legge tributaria del Canton Argovia]).
La prassi
del fisco lucernese ha avuto modo di precisare che nella nozione di “imprese
commerciali o industriali” rientrano tutte quelle attività economiche in concorrenza
con il settore privato, siano esse finalizzate alla produzione o allo scambio
di beni e servizi. Indipendentemente dalla forma giuridica scelta, la prassi
cantonale considera “imprese commerciali o industriali” la produzione e la distribuzione
di elettricità e di gas, l’estrazione di ghiaia e sabbia, oppure ancora le
aziende agricole ed i servizi di ristorazione gestiti direttamente dalle
corporazioni di diritto pubblico. Sono, per contro, esentate dall’imposta le imprese
che perseguono unicamente uno scopo pubblico oppure quelle che svolgono
un’attività in regime di monopolio, sempreché la controprestazione richiesta ai
cittadini abbia il carattere di una tassa causale, sottoposta ai principi della
copertura dei costi e dell’equivalenza. Si tratta, per esempio, dei servizi di
raccolta ed eliminazione dei rifiuti, delle case di cura e di riposo, delle
biblioteche, dei parcheggi (se gestiti secondo il principio della copertura dei
costi), delle scuole, degli ospedali, delle infrastrutture sportive e, più in
generale, dei beni amministrativi del cantone e dei comuni (cfr. Luzerner Steuerbuch, Vol. 2, § 70 cifra
1).
Anche le
autorità argoviesi considerano “imprese commerciali o industriali” la produzione
e la distribuzione di elettricità, gas e acqua potabile, le centrali di
teleriscaldamento, i servizi di trasporto e tutte quelle attività svolte al di
fuori di un regime di monopolio statale. La prassi cantonale precisa nondimeno
che rimangono esentate dall’imposta le attività economiche che costituiscono un
presupposto indispensabile per l’adempimento di scopi pubblici, così come
quelle che rappresentano un semplice mezzo ausiliario per raggiungere altri
scopi di interesse pubblico. A titolo di esempio vengono citate le mense scolastiche,
i ristoranti delle case di cura e di riposo, gli interventi dei pompieri al di
fuori dei servizi di soccorso in caso di catastrofe (servizi di picchetto
durante feste, ecc.) oppure ancora la locazione di beni amministrativi (Blum, in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a
cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Vol. 1, 3. ediz., Berna 2009, n.
47.
ad § 13, p. 98).
3.5
Tornando al
caso in esame, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sono regolati dal
diritto pubblico federale. L’art. 31c della legge sulla protezione
dell’ambiente (LPAmb; RS 814.01) disciplina il regime degli “altri rifiuti”,
vale a dire, per opposizione al precedente art. 31b, dei rifiuti che non
sono urbani. Tra questi figurano i rifiuti edili, rispettivamente i materiali
inerti definiti dall’art. 9 dell’ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR; RS
814.600), il cui obbligo di smaltimento incombe al detentore, che può però
affidare questa mansione a terzi (art. 31c cpv. 1 LPAmb). Per questo
genere di rifiuti il diritto federale non ha dunque istaurato un regime di
monopolio statale, come è il caso per i rifiuti urbani, ma lascia all’economia
privata il compito di provvedere al loro smaltimento.
Certo, spetta
all’ente pubblico creare le premesse affinché tale obbligo possa essere
soddisfatto, elaborando un piano di gestione dei rifiuti (art. 31 LPAmb; art.
16.
OTR). Inoltre, giusta l’art. 31c cpv. 2 LPAmb, i cantoni possono, se
necessario, adottare adeguati provvedimenti volti a facilitare lo smaltimento
di questi rifiuti. Tra le misure possibili, oltre alla definizione di
comprensori di raccolta previsti espressamente dalla legge, entrano in linea di
conto, per esempio, anche la stipulazione di contratti tra l’ente pubblico e i
privati per l’eliminazione dei rifiuti in impianti esistenti o per la
costruzione e la gestione di nuovi impianti, la concessione di aiuti finanziari
(sotto forma di fideiussioni o di prestiti) per la creazione di nuove
discariche, la partecipazione dei cantoni ad imprese aventi per scopo il
finanziamento e la gestione di impianti (cfr. Messaggio
concernente la modificazione della legge federale sulla protezione
dell’ambiente del 7 giugno 1993, in: FF 1993 I 1264 e segg.), nonché
l’istituzione da parte di quest’ultimi di un sistema di controllo dei prezzi
praticati dai gestori delle discariche e se del caso, quale ultima ratio,
l’imposizione di tariffe di deposito (Zuffrey,
Les matérieux d’excavation et les déblais non pollués: pour une élimination qui
réconcilie environnement et économie, in: BR 1998 p. 111).
Come già affermato
dal Tribunale cantonale amministrativo, per una chiara scelta del legislatore
federale, il settore dell’eliminazione dei rifiuti non urbani rimane nondimeno
una prerogativa dell’economia privata e in quanto tale beneficia della libertà economica
sancita dall’art. 27 della Costituzione federale, la quale prevede in particolare
la libertà, nei limiti imposti dal diritto civile, di scegliere la forma,
l’organizzazione e il modo con cui esercitare un’attività privata volta al
conseguimento di un utile o di un guadagno (decisione del Tribunale cantonale
amministrativo del 17 marzo 2007, inc. 52.2005.254, consid. 5.3.2. e riferimenti
citati).
3.6
Poco
importa quindi se tutto il provento della discarica è sempre stato reinvestito
nella manutenzione dei beni amministrativi e nella cura di tutto il territorio
della Valle, così come affermato dal ricorrente. Di tutta evidenza, la gestione
della discarica per materiali inerti di __________ rappresenta una tipica
attività economica svolta in concorrenza con i privati. D’altra parte, essa non
può considerarsi un presupposto indispensabile per l’assolvimento di altri compiti
del patriziato, né tanto meno può ritenersi un semplice mezzo ausiliario, perlomeno
nel senso ricordato sopra (punto 2.4.), ove si pensi appena che la voce
contabile “raccolta ed eliminazione rifiuti” rappresenta di gran lunga la
principale fonte di ricavi, tale da condizionare profondamente l’intero
esercizio contabile. Come precedentemente esposto (punto 1.4.), dalla documentazione
contabile agli atti dell’incarto fiscale emergono importanti utili negli anni
in cui la discarica garantiva consistenti introiti, nella misura di fr.
211'202.35 (nel 2005), fr. 260'458.10 (nel 2006) e fr. 170'395.40 (nel
2007). Negli anni successivi, in seguito ad una loro drastica diminuzione, il
patriziato ha invece chiuso gli esercizi in perdita. È quindi immediatamente
evidente che una simile attività economica non possa considerarsi, nel suo
insieme, di secondaria importanza. A differenza, per esempio, delle citate
mense scolastiche o dei servizi di ristorazione offerti all’interno delle case
di cura e di riposo, la gestione della discarica di inerti rappresenta un’attività
– a detta dello stesso ricorrente – imprescindibile, cioè di fondamentale
importanza per garantire il finanziamento di diverse attività patriziali, tanto
è vero che occupa in prima persona il presidente ed un altro membro dell’ufficio
patriziale.
3.7
Irrilevante
è pure la formulazione dell’art. 23 LOP, secondo cui i patriziati sono esenti
dalla tassa immobiliare, dall’imposta sulla sostanza e da quella sul reddito,
fatta eccezione unicamente per le loro aziende forestali.
In primo
luogo, se anche si volesse ammettere l’esistenza di una contraddittorietà con l’art.
65.
lett. c LT, quest’ultimo dovrebbe prevalere a titolo di lex specialis
(la procedura fra autorità fiscale e contribuente è regolata anzitutto dalla
legislazione tributaria cantonale e federale) e lex posterior (la legge
tributaria è del 21 giugno 1994 mentre la legge organica patriziale è del 28
aprile 1992). In secondo luogo, come sottolineato dalla Divisione delle
contribuzioni nelle proprie osservazioni al ricorso, la volontà del legislatore
era verosimilmente quella di assoggettare tutte le attività economiche in
concorrenza con il settore privato, e non soltanto le aziende forestali. Il
solo riferimento a quest’ultimo si spiegherebbe invece con la preoccupazione di
imporre prima di tutto una tipica attività dei patriziati ticinesi. In questo
senso si è del resto espressa la Commissione della legislazione, che ha posto
l’accento sul principio dell’uguaglianza di trattamento tra le aziende forestali
patriziali e quelle a conduzione privata (cfr. Rapporto
del 13 settembre 1991 sul messaggio n. 3539 concernente il disegno di nuova
legge organica patriziale).
3.8
Manifestamente
infondato è infine il richiamo al divieto della doppia imposizione (art. 127
cpv. 3 della Costituzione federale), dal momento che tale precetto trova applicazione
in caso di conflitto di competenze tra giurisdizioni fiscali differenti, ciò
che non è assolutamente il caso nella fattispecie.
Il
contributo annuale al Fondo di aiuto patriziale, sancito dall’art. 27 LOP, riprende
l’esperienza dell’istituto della compensazione intercomunale, adattandolo alla
particolare situazione del patriziato ticinese. L’idea
di fondo sta nel mettere a disposizione dei patriziati più deboli
finanziariamente, che si vedono pregiudicata la situazione finanziaria
nell’esecuzione o ripristino di un’opera o di una infrastruttura di interesse
pubblico, o addirittura nell’impossibilità di realizzarla, laddove altri
interventi di cui agli art. 24 e 25 non sono ipotizzabili o sufficienti, un
contributo sul capitale (cfr. Messaggio
del Consiglio di Stato, n. 3539, concernente il disegno
di nuova legge organica patriziale del 5 dicembre 1989). Esso si distingue
chiaramente dall’imposta sull’utile qui in discussione, che ha invece natura di
tributo generale, prelevato dallo Stato in base alla sua sovranità in materia
fiscale.
Non compete
d’altronde a questa Camera spiegare al ricorrente quali siano i rimedi giuridici
di cui può avvalersi in materia di contributi versati al Fondo di aiuto patriziale
e se ciò sia in concreto ancora possibile.
4.
4.1.
Alla luce
di tutte le considerazioni esposte sopra, la decisione dell’autorità di tassazione
di iscrivere la discarica per materiali inerti del RI 1 nel registro dei
contribuenti del Canton Ticino non presta il fianco a critiche.
Così
richiesta da questa Camera, con scritto del 27 maggio 2013, la Divisione delle
contribuzioni ha precisato di trattare ogni singolo caso di assoggettamento di comuni,
parrocchie, patriziati e altre collettività territoriali “in ossequio a quanto
prescritto da dottrina e giurisprudenza”, aggiungendo poi – in merito allo specifico
tema delle discariche per materiali inerti – di avere già iscritto al ruolo dei
contribuenti tutte le discariche ticinesi, sia quelle gestite da società
anonime sia quelle gestite direttamente da corporazioni di diritto pubblico.
Tali
spiegazioni bastano ad escludere che siano adempiuti i presupposti per
il riconoscimento della parità di trattamento, sollevata dal ricorrente. Quest’ultimo
non potrebbe nemmeno invocare la parità di trattamento nell’illegalità, sostenendo che altre collettività pubbliche continuerebbero ad
essere esentate dall’imposta, seppure orientate verso attività di carattere tipicamente
commerciale. Basti ricordare a questo proposito che, per costante giurisprudenza,
il principio della parità di trattamento nell’illegalità può essere invocato
soltanto se ci si trova in presenza di una prassi illegale generalizzata e l’autorità
fiscale si rifiuta di modificarla (cfr. decisione TF n.
2C_409/2012 del 19 febbraio 2013). In tal modo, appare
evidente che il RI 1 non avrebbe comunque diritto allo stesso trattamento
fiscale riservato erroneamente ad altre collettività pubbliche.
4.2
Ci si
potrebbe tutt’al più chiedere per quale motivo non è stata assoggetta
all’imposta sull’utile, per esempio, la gestione dei campeggi di __________ e __________.
Di tutta evidenza, anch’essa costituisce infatti una tipica attività economica
in concorrenza con il settore privato, alla pari di altre attività a carattere
tipicamente commerciale (campi da golf, lidi, servizi di ristorazione gestiti
direttamente dalle corporazioni di diritto pubblico, locazione di immobili
patrimoniali, ecc.). Tale questione – che se confermata provocherebbe gli
estremi di una reformatio in pejus per il ricorrente – può tuttavia
rimanere irrisolta, non essendo oggetto della presente procedura.
4.3
Tornando
al tema qui in discussione, spetterà quindi al
ricorrente distinguere chiaramente, sia sul piano contabile che su quello
organizzativo, la gestione della discarica per materiali inerti di __________
dalle altre attività patriziali. Così come indicato dall’UTPG negli scritti del
21.
ottobre e del 22 novembre 2010, tale distinzione dovrà intervenire a far
tempo dal 1° gennaio 2005.
L’autorità
dovrà pertanto impartire al ricorrente un adeguato termine, per permettergli di
allestire una nuova contabilità e presentare le postulate dichiarazioni
fiscali, con l’avvertenza che in caso contrario si procederà ad una tassazione
d’ufficio.
5.
Il
ricorso è conseguentemente respinto.
Tassa di giustizia e spese
processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 580.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster