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Decisione

80.2011.183

Reddito dell’attività lucrativa dipendente: rimborso spese forfetario, nessun regolamento delle spese approvato, onere della prova, consulente esterno

25 novembre 2013Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

domiciliato a __________, lavora alle dipendenze della __________ AG di __________

(Canton __________) – società attiva nella produzione e nel commercio di

riscaldamenti elettrici, impianti solari e pompe di calore – quale tecnico addetto

alla consulenza esterna per la Svizzera italiana.

Nel

periodo fiscale 2010 il contribuente percepiva uno stipendio lordo di fr.

111'451.–, oltre ad un’indennità per spese forfettarie di fr. 27'600.– (fr. 19'200.–

per spese d’automobile e fr. 8'400.– per altre spese).

B. Notificandogli

la tassazione IC/IFD 2010, con decisione del 2 novembre 2011, l’Ufficio di

tassazione di Mendrisio commisurava il reddito imponibile in fr. 104'700.– per

l’IC ed in fr. 107'000.– per l’IFD

L’autorità

aveva in particolare aggiunto ai proventi dichiarati “altri redditi” per fr.

19'600.–, spiegando nella motivazione allegata che le indennità per spese

forfettarie (dedotta una quota esente di fr. 8'000.–) andavano considerate quale

integrazione di salario e conseguentemente aggiunte allo stesso. Negava inoltre

la deduzione delle postulate spese professionali, considerando il rimborso

forfettario ampiamente sufficiente alla copertura di tutte le spese vive.

C. Il

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 4 novembre 2011, nel

quale sottolineava che l’indennità forfettaria totale di fr. 27'600.– era giustificata

in primo luogo dall’uso della propria automobile (fr. 19'200.–) e secondariamente

dai costi d’ufficio e di rappresentanza (fr. 8'400.–).

L’autorità

di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 30 novembre 2011 così

motivata:

Ai sensi di legge in mancanza di un

regolamento spese redatto dal datore di lavoro ed approvato dall’autorità

fiscale del cantone di sede della ditta (nel caso in esame Cantone __________),

l’importo del rimborso forfettario che eccede fr. 8'000.– deve essere ripreso

ed imposto al beneficiario quale reddito tassato ordinariamente.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede che la

ripresa delle indennità per spese forfettarie venga ridotta di almeno fr.

8'111.90, producendo a sostegno delle sue allegazioni alcune ricevute di

pagamento dell’anno 2010.

Diritto

1. 1.1.

Come

esposto in narrativa, la censura relativa alla mancata deduzione delle spese

professionali non è più oggetto di contestazione. In questa sede, come visto,

il ricorrente lamenta unicamente la ripresa delle indennità per spese

forfettarie (tassate come “altri redditi” nella misura di fr. 19'600.–), postulando

una sua riduzione di almeno fr. 8'111.90.

1.2.

Per gli

articoli 16 cpv. 1 LT e 17 cpv. 1 LIFD, sono imponibili tutti i proventi di

un’attività dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i

proventi accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni,

assegni, premi di anzianità, gratificazioni, mance, tantièmes e altre

prestazioni valutabili in denaro.

Sotto tale nozione di reddito possono anche venir assunti i pagamenti

effettuati dal datore di lavoro per il rimborso di spese sostenute dal

dipendente nell’esercizio dei propri compiti. In verità la deduzione di tali

esborsi è da ammettere quando questi ultimi possono essere esattamente

documentati; quando però ciò non è il caso, trattandosi di rifusione di spese

eseguite forfettariamente, nulla si oppone a che gli importi ricevuti vengano

computati al reddito in quanto essi potrebbero costituire un’integrazione di

salario e dare luogo a numerosi abusi (cfr. CDT n. 122 del 23 giugno 1994 in RDAT I-1995 n. 5t, con riferimento a: CDT 314/79 e 201/83; Känzig, Direkte Bundessteuer, 2ª ediz.,

vol. I, Basilea 1982, p. 277; Reimann/Zuppinger/Schärrer,

Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, vol. I, Berna 1969, p. 25 seg.; AA.VV.,

Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 170).

1.3.

Per questa ragione, le rifusioni

di spese e gli altri rimborsi per il personale dirigente e del servizio esterno

come pure le spese forfettarie devono essere indicate sul certificato di

salario, affinché se ne possa verificare la giustificazione commerciale. Se

superano i costi effettivi del dipendente costituiscono infatti un’integrazione

dello stipendio (Locher, Kommentar

zum DBG, vol. I, Basilea/Therwil 2001, n. 25 ad art. 17 LIFD, p. 321).

Considerandi

2.

2.1.

Ora, come

esposto in narrativa, l’Ufficio di tassazione di Mendrisio ha aggiunto ai

proventi dichiarati dal ricorrente “altri redditi” per fr. 19'600.–, spiegando

nella motivazione allegata che in assenza di un regolamento spese redatto dalla

sua datrice di lavoro ed approvato dalle competenti autorità fiscali del cantone

di sede poteva essere riconosciuto, a titolo di indennità per spese

forfettarie, unicamente un importo di fr. 8'000.–.

Tale

conclusione non può essere seguita. Essa prende verosimilmente spunto dalla

vecchia prassi applicata dalle autorità fiscali ticinesi prima dell’adozione

del nuovo certificato di salario, secondo cui il riconoscimento di spese

forfettarie di rappresentanza a dirigenti e quadri veniva ammessa, per

retribuzioni lorde fino a fr. 250'000.–, nella limitata misura di fr. 8'000.–. Si

trattava di una prassi chiaramente ispirata ad esigenze di semplificazione, che

aveva tuttavia per oggetto le sole spese di rappresentanza, ovvero quelle spese

che sostengono di solito dipendenti dirigenti nell’esercizio della loro

attività lavorativa, in considerazione della loro posizione particolare, nei

rapporti con clienti o collaboratori, e per le quali la presentazione di giustificativi

risulta tutt’al più possibile con un dispendio sproporzionato.

2.2

Nel caso in esame, per

contro, l’importo totale di fr. 27'600.– indicato nel

certificato di salario concerne principalmente spese forfettarie d’automobile

(fr. 19'200.–) e solo secondariamente costi d’ufficio e di rappresentanza (fr.

8'400.–). Premesso che simili spese andavano verosimilmente indicate nelle rubriche

13.2.1

e 13.2.2 (piuttosto che nella rubrica 13.2.3, riservata in particolare

alle indennità forfettarie per gli espatriati), a tale riguardo le Istruzioni per la compilazione del certificato di salario risp. dell’attestazione delle rendite (Modulo

11) della Conferenza fiscale svizzera e dell’Amministrazione federale delle

contribuzioni contengono le seguenti spiegazioni:

Nella

relativa colonna è da indicare l’importo forfetario (non entrano in questo

contesto i singoli forfait secondo la cifra n.m. 52) versato al personale

dirigente o al personale del servizio esterno per coprire le piccole spese (di

regola, singole spese inferiori a 50 CHF) e per le spese di rappresentanza

(p.es. per inviti privati al proprio domicilio). Le spese forfetarie devono

corrispondere all’incirca all’importo delle spese effettive. L’importo in

franchi è da indicare anche quando esiste un regolamento delle spese approvato.

(cfr.

Istruzioni citate, n. 58).

Nella

relativa colonna è da indicare l’importo forfetario versato ad un dipendente

che deve utilizzare spesso la propria automobile privata a scopi professionali

(di regola, diverse migliaia di chilometri all’anno). Le spese forfetarie

devono corrispondere all’incirca all’importo delle spese effettive.

(cfr.

Istruzioni citate, n. 59).

2.3

Come detto,

il ricorrente lavora alle dipendenze della __________ AG di __________ (Canton __________)

quale tecnico addetto alla consulenza esterna per la Svizzera italiana. È

quindi facile supporre che nell’ambito dell’assistenza ai clienti debba

sopportare diversi costi d’ufficio e di rappresentanza (spese per inviti a

pranzo, costi per telefonate professionali, tasse di parcheggio ecc.) e soprattutto

utilizzare quotidianamente la propria automobile privata a scopi professionali

(Bosshard/ Mösli, Der neue

Lohnausweis, Berna 2007, p. 107).

In

assenza di un regolamento spese approvato dalle competenti autorità fiscali del

Canton __________, o perlomeno di un accordo in merito al riconoscimento delle

spese, l’autorità di tassazione non poteva però accettare acriticamente

l’importo complessivo di fr. 27'600.– indicato nel certificato di salario,

senza prima verificarne la corrispondenza con le spese effettivamente sostenute

dal ricorrente (Bosshard/Mösli,

op. cit., p. 89). Essa deve infatti partire dal principio che quanto addotto

dal contribuente, ma non documentato, non può essere preso in considerazione:

prescindere da questa esigenza significherebbe non già correggere una presunta

inesattezza, ma sostituire l’obbligo posto a carico del contribuente di documentare

e provare determinati fatti con l’apprezzamento dell’autorità (decisione TF n.

2A.344/89 del 3 dicembre 1990, in: RDAT II-1991; DTF 107 Ib 218). A ciò si aggiunga

che, secondo un consolidato principio, è il contribuente ad avere l’onere della

prova per i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso

l’erario (decisione TF n.2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, in: RtiD I-2007

n.13t, consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa; decisione TF n.2A.209/2005

del 3 novembre 2005, in: RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.1;

Blumenstein/Locher, System des

schweizerischen Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p. 416, con

rinvii).

2.4

Con il

gravame qui in esame, il ricorrente chiede che la ripresa delle indennità per

spese forfettarie (tassate come “altri redditi” nella misura di fr. 19'600.–)

venga ridotta di almeno fr. 8'111.90, producendo a sostegno delle sue

allegazioni alcune ricevute di pagamento dell’anno 2010:

- Imposta di circolazione fr. 475.–

- Fattura __________ fr. 443.75

- Varie __________ fr. 967.05

- Varie __________ fr. 1'807.40

- Assicurazione automobile fr. 1'416.60

- Fattura __________ fr. 127.–

- Fattura __________ fr. 248.–

- Fattura __________ fr. 138.60

- Fattura __________ fr. 154.–

- Fattura __________ fr. 364.30

- Fattura __________ fr. 170.20

Totale fr. 8'111.90

Dagli

atti dell’incarto non emergono altre indicazioni utili. In assenza di un

rapporto giornaliero sull’attività professionale del ricorrente, o perlomeno di

un contratto di lavoro con allegato un mansionario delle sue funzioni, a questa

Camera risulta difficile verificare la giustificazione commerciale delle

suddette spese, senza dimenticare inoltre che alcune di esse (fattura garage,

carburante, assicurazione veicolo) andrebbero dapprima scorporate fra quota

aziendale e quota privata.

2.5

Anche

volendo accettare per intero le suddette fatture, a rigor di logica potrebbero

al massimo essere riconosciute ulteriori spese per fr. 111.90, dal momento che

l’autorità di tassazione ha già ammesso l’importo di fr. 8'000.– quale

indennità per spese forfettarie.

In una

recente sentenza del 22 novembre 2011 (inc. CDT n. 80.2011.54), questa Camera,

confrontata con il caso di un consulente esterno di una compagnia

d’assicurazioni, ha avuto modo di tutelare una decisione di tassazione che, da

una parte, gli riconosceva un importo di oltre 12'000 franchi quale indennità

per spese forfettarie e, dall’altra, gli negava le ulteriori spese professionali

rivendicate in deduzione. Il caso qui in esame è molto simile: il ricorrente lavora

per il servizio esterno (con raggio l’intera Svizzera italiana) della __________

AG, senza dimenticare inoltre che allo stesso è già stata negata la deduzione

delle postulate spese professionali, considerando il rimborso forfettario

ampiamente sufficiente alla copertura di tutte le spese vive.

Fatte

queste premesse, anche se in difetto del necessario supporto documentale, a

giudizio di questa Camera si giustifica di riconoscere al ricorrente un importo

totale di fr. 12'000.– (pari a fr. 1'000.– al mese) quale rimborso spese

forfettario, non fosse altro che per ragioni di economia procedurale. Gli

“altri redditi” vanno conseguentemente ridotti a fr. 15'600.–, pari alla

differenza fra l’importo complessivo di fr. 27'600.– indicato sul certificato

di salario e l’importo riconosciutogli di fr. 12'000.–.

3.

Il

ricorso è parzialmente accolto e la decisione su reclamo del 30 novembre 2011 riformata

nel senso che gli “altri redditi” vengono ridotti a fr. 15'600.–.

Vista la

particolarità del caso, non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 30 novembre 2011 è riformata nel senso

che gli “altri redditi” vengono ridotti a fr. 15'600.–.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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