80.2011.183
Reddito dell’attività lucrativa dipendente: rimborso spese forfetario, nessun regolamento delle spese approvato, onere della prova, consulente esterno
25 novembre 2013Italiano11 min
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Numero d'incarto:
80.2011.183
Data decisione, Autorità:
25.11.2013, CDT
Titolo:
Reddito dell’attività lucrativa dipendente: rimborso spese forfetario, nessun regolamento delle spese approvato, onere della prova, consulente esterno
REDDITO DA ATTIVITÀ DIPENDENTE
art. 17 cpv. 1 LIFD
art. 16 cpv. 1 LT
Incarto n.
80.2011.183
Lugano
25 novembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivano Ranzanici (in sostituzione di Mauro Mini,
assente)
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 29 dicembre 2011 contro la decisione del
30 novembre 2011 in materia di IC e IFD 2010.
Fatti
A. RI 1,
domiciliato a __________, lavora alle dipendenze della __________ AG di __________
(Canton __________) – società attiva nella produzione e nel commercio di
riscaldamenti elettrici, impianti solari e pompe di calore – quale tecnico addetto
alla consulenza esterna per la Svizzera italiana.
Nel
periodo fiscale 2010 il contribuente percepiva uno stipendio lordo di fr.
111'451.–, oltre ad un’indennità per spese forfettarie di fr. 27'600.– (fr. 19'200.–
per spese d’automobile e fr. 8'400.– per altre spese).
B. Notificandogli
la tassazione IC/IFD 2010, con decisione del 2 novembre 2011, l’Ufficio di
tassazione di Mendrisio commisurava il reddito imponibile in fr. 104'700.– per
l’IC ed in fr. 107'000.– per l’IFD
L’autorità
aveva in particolare aggiunto ai proventi dichiarati “altri redditi” per fr.
19'600.–, spiegando nella motivazione allegata che le indennità per spese
forfettarie (dedotta una quota esente di fr. 8'000.–) andavano considerate quale
integrazione di salario e conseguentemente aggiunte allo stesso. Negava inoltre
la deduzione delle postulate spese professionali, considerando il rimborso
forfettario ampiamente sufficiente alla copertura di tutte le spese vive.
C. Il
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 4 novembre 2011, nel
quale sottolineava che l’indennità forfettaria totale di fr. 27'600.– era giustificata
in primo luogo dall’uso della propria automobile (fr. 19'200.–) e secondariamente
dai costi d’ufficio e di rappresentanza (fr. 8'400.–).
L’autorità
di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 30 novembre 2011 così
motivata:
Ai sensi di legge in mancanza di un
regolamento spese redatto dal datore di lavoro ed approvato dall’autorità
fiscale del cantone di sede della ditta (nel caso in esame Cantone __________),
l’importo del rimborso forfettario che eccede fr. 8'000.– deve essere ripreso
ed imposto al beneficiario quale reddito tassato ordinariamente.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede che la
ripresa delle indennità per spese forfettarie venga ridotta di almeno fr.
8'111.90, producendo a sostegno delle sue allegazioni alcune ricevute di
pagamento dell’anno 2010.
Diritto
1. 1.1.
Come
esposto in narrativa, la censura relativa alla mancata deduzione delle spese
professionali non è più oggetto di contestazione. In questa sede, come visto,
il ricorrente lamenta unicamente la ripresa delle indennità per spese
forfettarie (tassate come “altri redditi” nella misura di fr. 19'600.–), postulando
una sua riduzione di almeno fr. 8'111.90.
1.2.
Per gli
articoli 16 cpv. 1 LT e 17 cpv. 1 LIFD, sono imponibili tutti i proventi di
un’attività dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i
proventi accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni,
assegni, premi di anzianità, gratificazioni, mance, tantièmes e altre
prestazioni valutabili in denaro.
Sotto tale nozione di reddito possono anche venir assunti i pagamenti
effettuati dal datore di lavoro per il rimborso di spese sostenute dal
dipendente nell’esercizio dei propri compiti. In verità la deduzione di tali
esborsi è da ammettere quando questi ultimi possono essere esattamente
documentati; quando però ciò non è il caso, trattandosi di rifusione di spese
eseguite forfettariamente, nulla si oppone a che gli importi ricevuti vengano
computati al reddito in quanto essi potrebbero costituire un’integrazione di
salario e dare luogo a numerosi abusi (cfr. CDT n. 122 del 23 giugno 1994 in RDAT I-1995 n. 5t, con riferimento a: CDT 314/79 e 201/83; Känzig, Direkte Bundessteuer, 2ª ediz.,
vol. I, Basilea 1982, p. 277; Reimann/Zuppinger/Schärrer,
Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, vol. I, Berna 1969, p. 25 seg.; AA.VV.,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 170).
1.3.
Per questa ragione, le rifusioni
di spese e gli altri rimborsi per il personale dirigente e del servizio esterno
come pure le spese forfettarie devono essere indicate sul certificato di
salario, affinché se ne possa verificare la giustificazione commerciale. Se
superano i costi effettivi del dipendente costituiscono infatti un’integrazione
dello stipendio (Locher, Kommentar
zum DBG, vol. I, Basilea/Therwil 2001, n. 25 ad art. 17 LIFD, p. 321).
Considerandi
2.
2.1.
Ora, come
esposto in narrativa, l’Ufficio di tassazione di Mendrisio ha aggiunto ai
proventi dichiarati dal ricorrente “altri redditi” per fr. 19'600.–, spiegando
nella motivazione allegata che in assenza di un regolamento spese redatto dalla
sua datrice di lavoro ed approvato dalle competenti autorità fiscali del cantone
di sede poteva essere riconosciuto, a titolo di indennità per spese
forfettarie, unicamente un importo di fr. 8'000.–.
Tale
conclusione non può essere seguita. Essa prende verosimilmente spunto dalla
vecchia prassi applicata dalle autorità fiscali ticinesi prima dell’adozione
del nuovo certificato di salario, secondo cui il riconoscimento di spese
forfettarie di rappresentanza a dirigenti e quadri veniva ammessa, per
retribuzioni lorde fino a fr. 250'000.–, nella limitata misura di fr. 8'000.–. Si
trattava di una prassi chiaramente ispirata ad esigenze di semplificazione, che
aveva tuttavia per oggetto le sole spese di rappresentanza, ovvero quelle spese
che sostengono di solito dipendenti dirigenti nell’esercizio della loro
attività lavorativa, in considerazione della loro posizione particolare, nei
rapporti con clienti o collaboratori, e per le quali la presentazione di giustificativi
risulta tutt’al più possibile con un dispendio sproporzionato.
2.2
Nel caso in esame, per
contro, l’importo totale di fr. 27'600.– indicato nel
certificato di salario concerne principalmente spese forfettarie d’automobile
(fr. 19'200.–) e solo secondariamente costi d’ufficio e di rappresentanza (fr.
8'400.–). Premesso che simili spese andavano verosimilmente indicate nelle rubriche
13.2.1
e 13.2.2 (piuttosto che nella rubrica 13.2.3, riservata in particolare
alle indennità forfettarie per gli espatriati), a tale riguardo le Istruzioni per la compilazione del certificato di salario risp. dell’attestazione delle rendite (Modulo
11) della Conferenza fiscale svizzera e dell’Amministrazione federale delle
contribuzioni contengono le seguenti spiegazioni:
Nella
relativa colonna è da indicare l’importo forfetario (non entrano in questo
contesto i singoli forfait secondo la cifra n.m. 52) versato al personale
dirigente o al personale del servizio esterno per coprire le piccole spese (di
regola, singole spese inferiori a 50 CHF) e per le spese di rappresentanza
(p.es. per inviti privati al proprio domicilio). Le spese forfetarie devono
corrispondere all’incirca all’importo delle spese effettive. L’importo in
franchi è da indicare anche quando esiste un regolamento delle spese approvato.
(cfr.
Istruzioni citate, n. 58).
Nella
relativa colonna è da indicare l’importo forfetario versato ad un dipendente
che deve utilizzare spesso la propria automobile privata a scopi professionali
(di regola, diverse migliaia di chilometri all’anno). Le spese forfetarie
devono corrispondere all’incirca all’importo delle spese effettive.
(cfr.
Istruzioni citate, n. 59).
2.3
Come detto,
il ricorrente lavora alle dipendenze della __________ AG di __________ (Canton __________)
quale tecnico addetto alla consulenza esterna per la Svizzera italiana. È
quindi facile supporre che nell’ambito dell’assistenza ai clienti debba
sopportare diversi costi d’ufficio e di rappresentanza (spese per inviti a
pranzo, costi per telefonate professionali, tasse di parcheggio ecc.) e soprattutto
utilizzare quotidianamente la propria automobile privata a scopi professionali
(Bosshard/ Mösli, Der neue
Lohnausweis, Berna 2007, p. 107).
In
assenza di un regolamento spese approvato dalle competenti autorità fiscali del
Canton __________, o perlomeno di un accordo in merito al riconoscimento delle
spese, l’autorità di tassazione non poteva però accettare acriticamente
l’importo complessivo di fr. 27'600.– indicato nel certificato di salario,
senza prima verificarne la corrispondenza con le spese effettivamente sostenute
dal ricorrente (Bosshard/Mösli,
op. cit., p. 89). Essa deve infatti partire dal principio che quanto addotto
dal contribuente, ma non documentato, non può essere preso in considerazione:
prescindere da questa esigenza significherebbe non già correggere una presunta
inesattezza, ma sostituire l’obbligo posto a carico del contribuente di documentare
e provare determinati fatti con l’apprezzamento dell’autorità (decisione TF n.
2A.344/89 del 3 dicembre 1990, in: RDAT II-1991; DTF 107 Ib 218). A ciò si aggiunga
che, secondo un consolidato principio, è il contribuente ad avere l’onere della
prova per i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso
l’erario (decisione TF n.2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, in: RtiD I-2007
n.13t, consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa; decisione TF n.2A.209/2005
del 3 novembre 2005, in: RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.1;
Blumenstein/Locher, System des
schweizerischen Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p. 416, con
rinvii).
2.4
Con il
gravame qui in esame, il ricorrente chiede che la ripresa delle indennità per
spese forfettarie (tassate come “altri redditi” nella misura di fr. 19'600.–)
venga ridotta di almeno fr. 8'111.90, producendo a sostegno delle sue
allegazioni alcune ricevute di pagamento dell’anno 2010:
- Imposta di circolazione fr. 475.–
- Fattura __________ fr. 443.75
- Varie __________ fr. 967.05
- Varie __________ fr. 1'807.40
- Assicurazione automobile fr. 1'416.60
- Fattura __________ fr. 127.–
- Fattura __________ fr. 248.–
- Fattura __________ fr. 138.60
- Fattura __________ fr. 154.–
- Fattura __________ fr. 364.30
- Fattura __________ fr. 170.20
Totale fr. 8'111.90
Dagli
atti dell’incarto non emergono altre indicazioni utili. In assenza di un
rapporto giornaliero sull’attività professionale del ricorrente, o perlomeno di
un contratto di lavoro con allegato un mansionario delle sue funzioni, a questa
Camera risulta difficile verificare la giustificazione commerciale delle
suddette spese, senza dimenticare inoltre che alcune di esse (fattura garage,
carburante, assicurazione veicolo) andrebbero dapprima scorporate fra quota
aziendale e quota privata.
2.5
Anche
volendo accettare per intero le suddette fatture, a rigor di logica potrebbero
al massimo essere riconosciute ulteriori spese per fr. 111.90, dal momento che
l’autorità di tassazione ha già ammesso l’importo di fr. 8'000.– quale
indennità per spese forfettarie.
In una
recente sentenza del 22 novembre 2011 (inc. CDT n. 80.2011.54), questa Camera,
confrontata con il caso di un consulente esterno di una compagnia
d’assicurazioni, ha avuto modo di tutelare una decisione di tassazione che, da
una parte, gli riconosceva un importo di oltre 12'000 franchi quale indennità
per spese forfettarie e, dall’altra, gli negava le ulteriori spese professionali
rivendicate in deduzione. Il caso qui in esame è molto simile: il ricorrente lavora
per il servizio esterno (con raggio l’intera Svizzera italiana) della __________
AG, senza dimenticare inoltre che allo stesso è già stata negata la deduzione
delle postulate spese professionali, considerando il rimborso forfettario
ampiamente sufficiente alla copertura di tutte le spese vive.
Fatte
queste premesse, anche se in difetto del necessario supporto documentale, a
giudizio di questa Camera si giustifica di riconoscere al ricorrente un importo
totale di fr. 12'000.– (pari a fr. 1'000.– al mese) quale rimborso spese
forfettario, non fosse altro che per ragioni di economia procedurale. Gli
“altri redditi” vanno conseguentemente ridotti a fr. 15'600.–, pari alla
differenza fra l’importo complessivo di fr. 27'600.– indicato sul certificato
di salario e l’importo riconosciutogli di fr. 12'000.–.
3.
Il
ricorso è parzialmente accolto e la decisione su reclamo del 30 novembre 2011 riformata
nel senso che gli “altri redditi” vengono ridotti a fr. 15'600.–.
Vista la
particolarità del caso, non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 30 novembre 2011 è riformata nel senso
che gli “altri redditi” vengono ridotti a fr. 15'600.–.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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