80.2011.19
Assoggettamento limitato: aliquota, reddito e sostanza all'estero, onere della prova, mancata collaborazione
28 luglio 2011Italiano25 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2011.19
Data decisione, Autorità:
28.07.2011, CDT
Titolo:
Assoggettamento limitato: aliquota, reddito e sostanza all'estero, onere della prova, mancata collaborazione
APPARTENENZA PERSONALE
art. 7 LIFD
art. 6 LT
Incarto n.
80.2011.19
Lugano
28 luglio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Stefano Magini, giurista
parti
RI 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 7 febbraio 2011 contro la decisione del 26
gennaio 2011 in materia di IC e IFD 2009.
Fatti
A. Nella
dichiarazione fiscale 2009, peraltro firmata dalla sola consorte (il marito
risulta residente in Sardegna dal 2007), i coniugi RI 1 e RI 2 indicavano di
aver conseguito un reddito del lavoro (lordo) di fr. 19'608.– (corrispondenti
alla rendita AVS versata dall’istituto assicurazioni sociali del Canton __________
alla signora __________). Non veniva per contro dichiarata alcuna sostanza, né
mobiliare né immobiliare. Posti in deduzione fr. 5’280.– per l’assicurazione
malattia privata (come da attestazione della cassa malati __________ rilasciata
alla signora RI 2) e fr. 646.– di spese per malattia e infortunio, i coniugi
dichiaravano un reddito imponibile complessivo di fr. 13'682.–.
B. Notificando loro la tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 29
settembre 2010, l’Ufficio di tassazione di Biasca commisurava il reddito imponibile
dei contribuenti per l’imposta cantonale in fr. 31'700.– e quello determinante
per l’aliquota in fr. 53'400.–; per l’imposta federale diretta, il reddito
imponibile era stabilito in fr. 30'500.– e quello determinante per l’aliquota
in fr. 52'300.–. La sostanza imponibile ammontava a fr. 193'000.– e quella determinante
per l’aliquota a fr. 411'000.–.
L’Ufficio
di tassazione aveva in particolare aggiunto ai proventi dichiarati redditi immobiliari
(valore locativo e affitti per fr. 21'900.–) e altri redditi (in __________) per
fr. 25'000.–. L’autorità fiscale aveva inoltre accertato la presenza di titoli
e capitali per un importo di fr. 280'000.–, nonché sostanza immobiliare per un
valore di fr. 255'577.–. Nella motivazione allegata, spiegava che la valutazione
della sostanza immobiliare si basava sulle risultanze catastali. D’altro canto,
l’autorità fiscale riconosceva in deduzione fr. 5'475.– per spese di gestione e
manutenzione immobili e fr. 2'349.– di interessi passivi privati (per tali voci
i contribuenti, che come rilevato non avevano dichiarato alcuna sostanza, non
avevano richiesto alcuna deduzione). L’Ufficio rifiutava invece la deduzione
delle spese di malattia, in quanto non superavano il 5% del reddito imponibile né
risultavano sopportate dal contribuente medesimo.
C. RI 1
interponeva reclamo all’autorità di tassazione il 4 ottobre 2010, mediante il
quale contestava unicamente l’importo relativo alla voce “valore locativo e
affitti” in quanto uno dei locali considerati non era abitabile, necessitando di
importanti lavori di riattazione. Sosteneva inoltre che la moglie non era
proprietaria dell’immobile e che lui ormai risiedeva in __________.
Con
lettera 15 novembre 2010 l’Ufficio di tassazione di Biasca richiedeva ai contribuenti,
in relazione agli affitti incassati nel 2009 dalla locazione degli appartamenti
siti al mappale n. __________ RFD di __________, la trasmissione dei relativi
contratti di locazione o della documentazione dei versamenti ricevuti; in caso
di mancata locazione degli appartamenti, l’autorità fiscale richiedeva
un’attestazione del Comune di __________ a tale riguardo, eventualmente
attestante la pretesa inabilità dei locali. I contribuenti davano seguito a
tale richiesta inoltrando diversa documentazione di artigiani (fatture e conferme
d’ordine), nonché un’attestazione del Comune di __________ che certificava che
nell’immobile di cui alla part. n. __________ risultava affittato un solo appartamento.
Con decisione
del 26 gennaio 2011 l’autorità fiscale accoglieva il reclamo, rettificando il
valore locativo in fr. 14'200.– (di conseguenza adattando pure l’importo per
spese di gestione e manutenzione immobili a fr. 3'550.–), e riconoscendo
inoltre, in deduzione dal reddito netto, una quota esente per beneficiari di
AVS di fr. 1'000.–.
D. Con raccomandata
del 2 febbraio 2011 i contribuenti rispedivano al mittente la decisione di
tassazione dopo reclamo del 26 gennaio 2011. In calce al primo foglio della decisione si poteva leggere la scritta “Respinto”, accompagnata da una frase
illeggibile e dalla firma di RI 1. Inoltre, diversi punti della decisione risultavano
evidenziati con pennarello arancione, a volte accompagnati da un punto
interrogativo e, più raramente, da un segno di visto. Nella terza pagina della
decisione, accanto all’evidenziazione dell’importo di fr. 281'500.– relativo
alla sostanza mobiliare in Italia, oltre ad un punto interrogativo, si poteva
leggere l’annotazione, pure effettuata con pennarello arancione: “domicilio in __________”.
Con
scritto 3 febbraio 2011 l’Ufficio di tassazione chiedeva ai contribuenti di
indicare se la loro raccomandata 2 febbraio 2011 fosse da considerare come
ricorso contro la decisione su reclamo del 26 gennaio 2011, nel qual caso i
contribuenti venivano invitati ad indicare i motivi del ricorso, così da poter
essere in seguito trasmesso alla Camera di diritto tributario.
Con
raccomandata 7 febbraio 2011 indirizzata all’Ufficio di tassazione, RI 1 dichiarava
di opporsi al calcolo dell’imponibile. Chiedeva quindi che fosse lo stesso Ufficio
a comprovare i redditi in precedenza da lui evidenziati in arancione. Più in
particolare contestava il punto 5.1 relativo al valore locativo (calcolato
dall’autorità in fr. 14'200.–), che sarebbe invece valutabile in fr. 9'960.–
(corrispondente ad un affitto di fr. 830.– per 12 mensilità). Inoltre, il ricorrente
chiedeva che l’autorità fiscale comprovasse gli altri redditi in __________ di
25'000.–, la sostanza di fr. 411'000.–, il “reddito imponibile” di fr. 5'800.–,
nonché il reddito della moglie di fr. 25'000.–. A tale lettera il contribuente
allegava nuovamente la decisione su reclamo del 26 gennaio 2011, nella quale
risultavano essere state effettuate un gran numero di evidenziazioni in
pennarello arancione (38).
In data
14 febbraio 2011 l’Ufficio di tassazione di Biasca trasmetteva alla Camera di
diritto tributario la lettera 7 febbraio 2011 del contribuente quale ricorso contro
la decisione su reclamo del 26 gennaio 2011. Invitato da questa Camera a presentare
delle osservazioni in merito a tale ricorso, l’Ufficio di tassazione ha risposto
il 18 febbraio 2011, evidenziando di aver emanato la decisione su reclamo sulla
base delle argomentazioni sollevate dal contribuente nella lettera di reclamo
contro la decisione di tassazione di data 29 settembre 2010.
E. Con
lettera 27 maggio 2011 la Camera di diritto tributario si rivolgeva al
ricorrente assegnandogli un termine di 30 giorni per eleggere domicilio in
Svizzera, per versare un importo di fr. 500.– a titolo di garanzia, nonché per precisare
le argomentazioni e conclusioni del ricorso, producendo inoltre la documentazione
completa inerente i redditi percepiti (fra i quali si riteneva vi dovesse
sempre essere la rendita corrispostagli dall’istituto assicurazioni sociali del
Canton __________) e completando le indicazioni inerenti l’elenco titoli (con
la relativa documentazione attestante titoli, crediti e debiti). Riguardo alla
contestazione del valore locativo, RI 1 veniva in particolare invitato a specificare
se contestava il valore locativo dell’immobile di __________ o quello
dell’immobile di __________. Al contribuente veniva inoltre concessa la facoltà
di trasmettere eventuali decisioni di tassazione dell’autorità fiscale __________.
La
lettera 27 maggio 2011 veniva inviata per raccomandata (A/R) all’indirizzo in __________
di RI 1 e – per ragioni di mera comodità del contribuente – in copia pure
all’indirizzo della moglie a __________.
Il
contribuente, proprio dall’indirizzo di __________, rispondeva con raccomandata
24/27 giugno 2011, dichiarando di voler sottoporre a verifica l’insieme della
procedura di tassazione adottata dall’Ufficio di tassazione. Ribadiva di
contestare il valore locativo di fr. 14’200.–, che sarebbe invece di soli fr.
9'960.–. Inoltre, contestava in toto il valore locativo dell’immobile di __________
(fr. 3'900.-) che in quanto usufruttuario non potrebbe essergli ascrivibile (l’immobile
essendo abitato dal figlio). Il ricorrente contestava pure l’importo
ascrittogli a titolo di altri redditi in __________ di fr. 25'000.– e la
sostanza di fr. 411'000.–; entrambe queste contestazioni poggiavano sul
medesimo tipo di argomentazione:
“Reddito/sostanza che l’ufficio di
tassazione __________ deve provare con documenti. Ergo, esigo che venga provato
davanti al vostro Tribunale”.
Il ricorrente contestava pure il reddito di fr. 25'000.– che a suo
dire l’autorità di tassazione avrebbe imposto alla moglie, che sosteneva essere
di soli fr. 19'000.– (lordi) corrispondenti alla rendita AVS percepita
dall’istituto assicurazioni sociali del Canton Zurigo. Infine, il gravame
riportava, a titolo di conclusione, le seguenti due motivazioni di fondo:
1° Elenco
titoli, averi ed entrate non conforme alla reale sostanza. 2°
Viene ignorato categoricamente che io, dal 2006 sono domiciliato in Italia,
ergo, non più imponibile in Ticino.
Diritto
1. 1.1.
La Camera
di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il
ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei
termini di legge e presentato da una persona legittimata.
1.2.
Nel caso
in esame, rilevato come dalla lettera 7 febbraio 2011 del ricorrente non
fossero compiutamente desumibili le motivazioni alla base delle singole contestazioni
(avanzate dal ricorrente) la Camera di diritto tributario con lettera 27 maggio
2011 ha chiesto di emendare il ricorso. Inoltre, richiamati gli art. 191 e 231
cpv. 1 LT, in considerazione del domicilio all’estero del contribuente, gli ha assegnato
un termine di trenta giorni entro cui versare un importo di fr. 500.– a titolo
di garanzia ed eleggere domicilio in Svizzera, con la comminatoria che, in caso
di inadempienza, il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile.
1.3.
La
ricevibilità del ricorso appare più che dubbia, avendo il ricorrente adempiuto
solo una delle condizioni menzionate, cioè il versamento della garanzia per il
pagamento delle spese di giudizio.
Per
quanto attiene alla designazione di un rappresentante in Svizzera, sebbene il
contribuente non vi abbia provveduto, egli ha inviato la sua risposta alla
lettera della Camera indicando come suo recapito l’indirizzo di __________ dove
è tuttora domiciliata la moglie, e dove lo stesso contribuente risiedeva fino
al 2007, prima di trasferirsi in __________. Si può pertanto desumere che il
ricorrente abbia inteso farsi notificare le decisioni della Camera presso la
residenza della consorte a __________. Del resto, la raccomandata indirizzata
al suo domicilio in __________ è ritornata al mittente, non ritirata.
1.4.
Più che discutibile
è in ogni caso l’adempimento dei requisiti formali del ricorso, nel quale,
secondo la legge il ricorrente deve indicare, nell’atto di ricorso, le
conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova; i
documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente. Se il
ricorso non soddisfa questi requisiti, al ricorrente è assegnato un congruo
termine per rimediarvi, con la comminatoria dell’irricevibilità (articoli 227
cpv. 2 LT e 140 cpv. 2 LIFD).
La
lettera con cui l’insorgente ha dato seguito alla richiesta della Camera di
conformarsi alle menzionate indicazioni non è accompagnata da alcun
giustificativo, ma si limita a contestare genericamente gli accertamenti
dell’autorità di tassazione.
La
questione può tuttavia essere lasciata aperta, per il fatto che il ricorso deve
in ogni caso essere respinto nel merito.
2. 2.1.
Nella
procedura fiscale vige la massima ufficiale e il principio inquisitorio.
L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti
fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte
le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT), senza essere in particolare
vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti
(decisione TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito, Berger, Voraussetzungen
und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190). La
procedura fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Secondo
l’art. 196 LT, le autorità di tassazione determinano con il contribuente le
condizioni di fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed
esatta. Al contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per
consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT). Egli deve in
particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione
TF 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).
2.2.
Di
principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8
CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che
l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o
aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei
fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133
Considerandi
II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
2.3
Secondo
l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 46 cpv. 3 LAID, l’autorità di
tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali
oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per
mancanza di documenti attendibili, e questo anche qualora tale mancanza non
possa essere imputata al contribuente (decisione TF 2A.426/2004 del 23 novembre
2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel, op. cit., n. 29 e 31 ad art.
130.
LIFD, p. 342 ss.; Richner/Frei/Kaufmann,
Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 972; contra Berger,
op. cit., p. 197). L’autorità di tassazione può tener
conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore
di vita del contribuente. L’autorità fiscale deve comunque agire “pflichtgemäss”,
ovvero secondo coscienza professionale, conformandosi agli indispensabili
criteri di prudenza che devono sempre essere tenuti presenti in procedimenti
del genere, principalmente allo scopo di evitare eccessi di discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti, il contribuente deve essere imposto, nella misura
del possibile, su un reddito valutato il più vicino possibile alla sua capacità
contributiva reale (Zweifel, op. cit., n. 46 ad art. 130 LIFD).
2.4
Contro la
decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità
di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT).
Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta; il reclamo dev’essere motivato
e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT).
Le norme
appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta
inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiedono espressamente che il
reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. In tale contesto vi è
un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare
la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la
stessa è manifestamente inesatta.
Tali
requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassaz ione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in
mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del
Tribunale federale del 21 novembre 1997, in: DTF 123 II 552).
Secondo
il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto
nella disposizione in esame, deve essere considerato quale presupposto di
validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98
consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).
A tale
riguardo, il Tribunale federale ha precisato che, siccome la necessità di motivare
il reclamo e di indicare mezzi di prova non è prevista per i reclami contro
tassazioni ordinarie, l’autorità fiscale dovrebbe indicare, nella decisione di tassazione per apprezzamento, quanto disposto dall’art. 206 cpv. 3 LT e le conseguenze
in caso di inottemperanza. Vi è infatti il rischio che il contribuente non
cognito di diritto ometta di motivare in modo sufficiente l’impugnativa,
provocandone l’inammissibilità. In mancanza di un’espressa menzione, contenuta nell’indicazione dei rimedi giuridici della tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale può comunque rimediarvi, dopo l’inoltro del reclamo da parte del
contribuente, invitando quest’ultimo a emendare il gravame, conformemente ai
requisiti dell’art. 206 cpv. 3 LT, con la comminatoria di dichiarare
irricevibile l’impugnativa (DTF 123 II 552, consid. 4f).
3.
Ora,
nel caso in esame, si deve innanzitutto rilevare come l’autorità fiscale abbia
rinunciato ad intraprendere una tassazione d’ufficio, perlomeno nel ristretto
senso contemplato dall’art. 204 cpv. 2 LT, che prevede che l’autorità fiscale
diffidi il contribuente se questo non soddisfa i suoi obblighi procedurali
oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per
mancanza di documenti attendibili. Al riguardo non può però esser mossa alcuna
critica all’Ufficio di tassazione, in quanto le decisioni impugnate risultano
indubbiamente essere delle decisioni ordinarie, basate – per ciò che concerne gli
elementi più rilevanti riguardanti il reddito e la sostanza in Svizzera – sulla
stessa documentazione trasmessa dai contribuenti, rispettivamente su altri
riscontri oggettivi quali le risultanze del catasto e i valori di stima
ufficiali. D’altronde, la scelta dell’autorità di tassazione, di non adottare
una procedura di tassazione d’ufficio in senso stretto, ha favorito il contribuente,
per il fatto che il suo reclamo non è stato sottoposto alle esigenze previste
dalla legge per le decisioni di tale natura.
Certamente,
l’autorità fiscale ha dovuto accertare d’ufficio altri elementi, come ad
esempio la sostanza mobiliare del contribuente in __________ (rilevante unicamente
ai fini dell’aliquota per la determinazione dell’imposta cantonale sulla
sostanza, nel concreto calcolata in fr. 322.85), nonché il reddito ivi
conseguito (accertato d’ufficio in fr. 25'000.–, importo rilevante unicamente
ai fini della determinazione dell’aliquota). Per ciò che concerne tali specifici
accertamenti, contestati dal ricorrente solamente davanti a questa Camera (e non
in sede di reclamo), appare certamente inevitabile che l’Ufficio di tassazione
abbia dovuto procedere per apprezzamento, in considerazione del fatto che nessuna
documentazione era stata prodotta dai contribuenti in sede di dichiarazione di
imposta (né in sede di reclamo); del resto, neppure dietro esplicito invito di
questa Camera RI 1 ha trasmesso la documentazione richiesta. Tale atteggiamento,
di indisponibilità ad ogni collaborazione con l’autorità fiscale non si
giustifica neppure volendo tener conto del fatto che il ricorrente sembra fra
l’altro contestare il principio stesso del suo assoggettamento in Svizzera,
questione che viene qui di seguito affrontata.
4.
L'assoggettamento in Svizzera rispettivamente
nel Cantone Ticino avviene per appartenenza personale (artt. 3 LIFD e 2 LT) o
per appartenenza economica (artt. 4 LIFD e 3 LT).
Nel primo
caso, le persone fisiche sono assoggettate all'imposta quando hanno domicilio o dimora fiscali in Svizzera/nel
Cantone. Nella seconda evenienza, le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera/nel Cantone sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se sono proprietarie
di fondi in Svizzera/nel Cantone o hanno su di essi diritti di godimento reali
o diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili (artt. 4
cpv. 1 lett. c LIFD e 3 cpv. 1 lett. c LT).
Contrariamente
all'ipotesi dell'appartenenza
personale, l'assoggettamento in
virtù dell'appartenenza
economica è limitato alla parte del reddito e della sostanza per i quali
sussiste un obbligo fiscale in Svizzera/nel Cantone secondo gli artt. 4 e 5
LIFD rispettivamente 3 e 4 LT (artt. 6 cpv. 2 LIFD e 5 cpv. 2 LT).
Per l'art. 7 cpv. 1 LIFD, le persone fisiche
parzialmente assoggettate all'imposta
sul reddito in Svizzera devono l'imposta sugli elementi imponibili in Svizzera al tasso corrispondente
alla totalità dei loro redditi. Giusta l'art. 6 cpv. 1 LT, le persone fisiche parzialmente assoggettate all'imposta sul reddito e sulla sostanza nel
Cantone devono l'imposta sugli
elementi imponibili nel Cantone all'aliquota corrispondente alla totalità dei loro redditi e della sostanza.
5.
5.1.
Nel caso
concreto, RI 1 risulta domiciliato all'estero a partire dal 9 marzo 2007, come si evince dal “Certificato
di residenza” rilasciato il 26 giugno 2008 dall’Ufficiale d’anagrafe del Comune
di __________, Provincia di __________ (__________). Irrilevante risulta la
semplice dichiarazione del ricorrente, non supportata da alcuna documentazione,
di considerarsi residente all’estero a partire dal periodo di tassazione 2006.
Fra l’altro tale tesi era stata esposta in modo reiterato, ma senza alcun
supporto documentale, pure in precedenti scritti indirizzati dal contribuente all’autorità
fiscale (cfr. fra l’altro gli scritti 18 aprile 2008 e 16 giugno 2008, in relazione a contestazioni contro le decisioni di tassazione IC/IFD 2006, nei quali RI 1 afferma
di considerarsi domiciliato in __________ dal 6 febbraio 2006).
5.2
Il
ricorrente è comproprietario, assieme alla moglie, di un immobile a __________,
sito sul mapp. n. __________ RFD, il cui valore di stima è di fr. 201'933.–.
Inoltre, egli risulta essere usufruttuario (pure assieme alla consorte) dei
mapp. n. __________ e __________ RFD di __________, il cui valore di stima
risulta essere rispettivamente di fr. 47'065.– e fr. 6'055.– (totale fr.
53'120.–).
Egli è
quindi assoggettato all'imposta
nel Cantone Ticino in virtù della sua appartenenza economica, ma limitatamente
al reddito ed alla sostanza stessa sita nel Cantone. Questo principio si traduce nell'assoggettamento del reddito
della sua casa di sua proprietà a __________ (ovvero del valore locativo dell'immobile) e del valore di stima di quest'ultimo (per l’imposta cantonale sulla
sostanza). Pure per gli immobili di cui risulta usufruttuario il ricorrente è
assoggettato all’imposta sul reddito (art. 4 cpv. 1 lett. c LIFD, art. 3
cpv. 1 lett. c LT) e sulla sostanza (per l’imposta cantonale, art. 40
cpv. 2 LT; cfr. Oberson, Droit
fiscal suisse, 3a ediz., Basilea 2007, pag. 67).
Il
contribuente, peraltro, non sembra mettere in discussione tale principio, ma in
relazione all’imposizione degli immobili di __________ (per la precisione di
quello sulla part. n. __________ RFD, abitato dal figlio __________) contesta
il valore locativo di fr. 3'900.–, considerato eccessivo proprio per il fatto
di essere solo l’usufruttuario. L’assoggettamento dell’usufruttuario alle
imposte sul reddito e la sostanza immobiliare, come visto, è chiaramente
previsto dalla legge e non dipende certamente dall’effettivo godimento
dell’immobile da parte dell’avente diritto. Anche su tale aspetto, la censura
del ricorrente cade nel vuoto.
Per ciò
che concerne l’immobile part. n. __________ RF di __________, si deve qui
richiamare l’avvertenza formulata al ricorrente nello scritto 27 maggio 2011 di
questa Camera con la quale lo si invitava, laddove questi nel suo ricorso 7
febbraio 2011 contestava genericamente il “punto 5.1, valore locativo fr. 14'200.–”,
a voler distinguere tra valore locativo degli immobili di __________, di __________
e valore locativo complessivo, emendando di conseguenza il suo ricorso. Invece,
anche nella sua lettera 24/27 giugno 2011 il ricorrente contesta il valore locativo
di fr. 14'200.– (che è il totale dei redditi immobiliari) sostenendo che a
fronte di un unico locale affittato, per fr. 830.– mensili, l’importo corretto
sarebbe di fr. 9'960.–, con una differenza dunque di fr. 4'240.–. Il
riferimento all’unico locale affittato e l’importo indicato dal ricorrente non
possono che riferirsi all’immobile part. n. __________ RF di __________, per il
quale però l’autorità fiscale ha accertato un reddito immobiliare di fr.
10'300.–, dal quale ha inoltre dedotto l’importo di fr. 2'575.– a titolo di
spese di manutenzione. Anche su tale punto la contestazione del ricorrente
risulta priva di ogni fondamento.
6.
6.1.
Come ha
ripetutamente ricordato anche il Tribunale federale, per quanto concerne i
redditi conseguiti all’estero, determinanti per stabilire l'aliquota, i
contribuenti hanno l'obbligo di fare tutto il necessario per consentire una
tassazione completa ed esatta (art. 126 cpv. 1 LIFD) e devono esporre la loro
situazione in maniera esaustiva e trasparente (sentenza del Tribunale federale 2A.502/2005
del 2 febbraio 2006, in: RF 61 p. 442, consid. 2). Questa regola vale
evidentemente anche per i fattori di reddito all’estero, riguardo ai quali le
facoltà d'indagine d'ufficio da parte delle autorità sono per di più limitate.
Se questi fattori non vengono specificati occorre procedere alla loro stima (Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum
DBG, Zurigo 2003, n. 6 ad art. 7 LIFD), ritenuto che in mancanza di indicazioni concrete la prassi ammette l'utilizzazione delle aliquote massime (sentenze del Tribunale
federale 2A.457/2005 del 12 maggio 2006, in RtiD II-2006 n. 16t, consid. 4.2;2C_340/2007 del 22 gennaio 2008, in RtiD II-2008 n. 20t, consid. 3.4).
6.2
Nella
dichiarazione fiscale, il contribuente ha totalmente omesso di fornire ogni indicazione
in merito ai suoi redditi e alla sua sostanza esteri. Il ricorrente ha inoltre ignorato
completamente il richiamo formulato nella lettera 27 maggio 2011 di questa Camera,
con la quale gli veniva chiesto di produrre documentazione inerente ai suoi
redditi in __________, l’elenco titoli (con la documentazione attinente a
titoli, crediti e debiti) nonché, qualora disponibili, decisioni di tassazione
dell’autorità __________. Egli non ha dunque mai indicato la totalità
dei suoi redditi e della sua sostanza, ossia anche gli eventuali redditi
conseguiti all'estero e l'eventuale sostanza detenuta all'estero. Non specificando nulla di tutto
ciò, l'autorità fiscale ha
stimato d'ufficio quali potessero essere il reddito e la sostanza del contribuente domiciliato all'estero. Tali valutazioni, più che
effettuate per apprezzamento, nel caso in esame appaiono in realtà basarsi sulla
documentazione inoltrata dallo stesso contribuente negli anni precedenti, e
sulla considerazione che tali dati, in mancanza di concrete e documentate
indicazioni contrarie del contribuente medesimo, possano esser ritenuti ancora
attuali.
In
particolare risulta come fino alla dichiarazione fiscale 2006 il contribuente
abbia dichiarato correttamente la rendita AVS percepita dall’istituto assicurazioni
sociali del Canton Zurigo, trasmettendo il relativo attestato rilasciato nel
gennaio 2007 attestante una “ordentliche Altersrente” di fr. 20'220.–.
Ora, il contribuente non ha mai neppure sostenuto di non più percepire tale
rendita, né ha mai fornito documentazione circa eventuali altre fonti di
sostentamento.
Considerato
come non abbia neppure dato seguito all’invito di questa Camera di trasmettere
le eventuali decisioni emesse dall’autorità fiscale __________, l’accertamento
effettuato dall’Ufficio di tassazione di fr. 25'000.– a titolo di altri redditi
in __________, importo determinante unicamente per stabilire l’aliquota, a
fronte della totale e continuativa mancanza di collaborazione da parte del contribuente,
non può essere considerato arbitrario, e deve qui pertanto essere confermato.
Pure la
contestazione riguardante il reddito imposto alla moglie va respinta: infatti, il
reddito di fr. 25'000.– (recte: fr. 25'100.–) è il reddito imponibile complessivo
di entrambi i contribuenti; l’autorità fiscale, come rendita AVS della moglie,
ha considerato l’importo di fr. 19'608.– (che a detta del ricorrente sarebbe di
fr. 19'200.– lordi).
6.3
Il
ricorrente contesta infine l’importo accertato dall’autorità fiscale relativo
alla sostanza di fr. 411'000.–.
Alla base
di tale importo vi è naturalmente la sostanza immobiliare, di fr. 255'577.–,
accertata sulla base dei valori catastali, nonché titoli e capitali di fr.
280'000.–, oltre a un modesto importo (fr. 1'500.–) del veicolo a motore. Dalla
somma di tali importi l’autorità fiscale ha dedotto debiti privati per fr.
66'000.– e accordato la deduzione per coniugati di fr. 60'000.–. Da notare che
nessuna delle due deduzioni era stata richiesta dai contribuenti nella
dichiarazione fiscale.
Se per
quanto riguarda l’accertamento della sostanza immobiliare non vi è più nulla da
aggiungere rispetto a quanto considerato supra (consid. 5.2), occorre
esaminare l’accertamento relativo ai beni mobili. Innanzitutto si deve osservare
che l’importo di fr. 280'000.– per titoli e capitali accertato d’ufficio per
l’anno 2009 è indubbiamente congruente con quanto stabilito, con decisioni
passate in giudicato, per i precedenti periodi di tassazione. Infatti, la
decisione su reclamo IC/IFD 2008 del 24 febbraio 2010 accertava titoli e
capitali di fr. 275'000.–, malgrado si constati come a partire dalla dichiarazione
d’imposta 2006 i coniugi, al punto 26.1 (titoli e capitali), non dichiarino
alcun importo. Tuttavia, risulta che almeno per il periodo di tassazione 2006 sia
stato inoltrato l’elenco titoli, con relativa documentazione bancaria. Mal si
comprende come mai, pure per tale periodo di tassazione, nel reclamo inoltrato
da RI 1 il 12 ottobre 2007 (per l’ID/IFD 2006) questi contestasse l’importo
accertato dall’autorità per titoli e capitali di fr. 274'875.– (“qui egregi
signori; mi dovete spiegare tale somma, da voi calcolata? Ammetto che una tale
somma mi farebbe comodo.”). In mancanza di documentazione più recente rispetto
a quella trasmessa per il periodo di tassazione 2006, è indubbio che l’autorità
fiscale possa ancora oggi basarsi su di essa. Certamente, al contribuente
rimaneva aperta la facoltà, qualora avesse inteso farne uso, di documentare un
eventuale deprezzamento di quegli investimenti (che però risultavano essere in
larga misura degli investimenti di tipo obbligazionario e conservativo), rispettivamente
un loro consumo, sulla base però di pertinente ed esauriente documentazione.
Tuttavia, anche di fronte alla più volte menzionata richiesta di documenti da
parte di questa Camera il ricorrente ha scelto di non ottemperare ai suoi
obblighi di collaborazione (cfr. supra consid. 2.1).
Ne
consegue che il ricorrente, cui in considerazione della sua mancata collaborazione
incombeva l’onere della prova, non ha in nulla comprovato l’affermazione, contenuta
in calce al complemento del suo ricorso del 24/27 giugno 2011: “elenco di titoli,
averi ed entrate non conforme alla reale sostanza”. Pertanto, pure tale censura
sollevata dal ricorrente deve essere respinta.
Per ciò
che concerne la sua affermazione secondo cui sarebbe da considerare domiciliato
in __________ dal 2006, già si è detto che l’unico documento da cui si può
dedurre il suo domicilio all’estero è quello, già menzionato, del Comune di __________,
che attesta la residenza di RI 1 a partire dal 9 marzo 2007.
6.4
Alla luce
dei principi enunciati, l’operato dell’autorità di tassazione appare assolutamente
corretto.
Di fronte
alle generiche censure del ricorrente, che non ha allegato né documentazione fiscale del suo Stato di residenza né documentazione inerente la sua sostanza mobiliare e i
sui redditi in Italia, questa Camera non può certamente modificare la decisione impugnata a suo vantaggio.
7.
Visto
l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico
del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un
totale di fr. 500.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
__________
- ;
- ;
- .
Copia per
conoscenza:
- municipio
di .
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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