80.2011.2
Procedura: reclamo, accordo transattivo tra fisco e contribuente, effetto vincolante in caso di ricorso, irrilevanza di successive nuove istruzioni del contribuente al suo rappresentante
5 maggio 2012Italiano8 min
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Numero d'incarto:
80.2011.2
Data decisione, Autorità:
05.05.2012, CDT
Titolo:
Procedura: reclamo, accordo transattivo tra fisco e contribuente, effetto vincolante in caso di ricorso, irrilevanza di successive nuove istruzioni del contribuente al suo rappresentante
RECLAMO
art. 132 cpv. 1 LIFD
art. 206 cpv. 1 LT
Incarto n.
80.2011.2
Lugano
5 maggio 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 10 gennaio 2011 contro la decisione del 9
dicembre 2011 in materia di IC e IFD 2008.
Fatti
A. La RI
1 è una società con sede a __________, il cui scopo consiste nell’esecuzione di
operazioni commerciali di ogni genere.
Non
avendo la contribuente inoltrato la dichiarazione fiscale 2008, l’CO 1 (UTPG)
le infliggeva una multa disciplinare di fr. 300.–. Con decisione del 5 agosto
2010, le notificava poi la tassazione IC/IFD 2008 allestita d’ufficio. L’utile
imponibile era commisurato in fr. 18'100.– e il capitale in fr. 50'000.–. Nella
motivazione l’autorità sottolineava che il reclamo era ammissibile solo con il
motivo che la tassazione era manifestamente inesatta e che lo stesso doveva
essere motivato ed indicare i mezzi di prova. In caso di inosservanza di tali
requisiti, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.
B. Con
reclamo del 25 agosto 2010, la contribuente impugnava la tassazione d’ufficio e
presentava bilancio e conto economico. L’utile che risultava da quest’ultimo ammontava
a fr. 4'601.84.
L’UTPG le
attribuiva un termine per produrre la scheda contabile “provvigioni” e copia
delle fatture delle provvigioni e degli ordini di pagamento. La richiesta
veniva ribadita con scritto dell’8 ottobre 2010.
Con
decisione del 9 dicembre 2010, l’UTPG elevava l’utile imponibile a fr.
52'700.–, indicando nella motivazione che il reclamo era stato “evaso
conformemente a quanto concordato telefonicamente il 24 novembre 2010 con la
rappresentante fiscale signor __________, __________”.
C. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 contesta l’utile
determinato in via transattiva ed il suo rappresentante argomenta che a tale
momento non era ancora “esattamente a conoscenza della realtà dei fatti
relativi alle operazioni di fatturazione delle ‘commissioni di pagamento’ delle
‘provvigioni’”, per cui aveva “aderito alla proposta di ripresa del 50% delle
provvigioni come normalmente concesso alle società ausiliarie”. La sua attività
sarebbe consistita esclusivamente nel mettere a disposizione “del mandante la
sua struttura per la sola fatturazione e incasso senza fornire alcuna
prestazione”, operazione per cui le sarebbe stata promessa una provvigione del
15%.
D. Nelle
sue osservazioni del 19 gennaio 2011, l’UTPG propone di respingere il ricorso e
di considerare vincolante l’accordo transattivo, sottolineando in particolare
che non è mai stata presentata la documentazione richiesta alla ricorrente.
Nel corso
dell’udienza del 17 aprile 2012, il rappresentante della ricorrente ha confermato
di aver raggiunto l’accordo transattivo con l’UTPG, sottolineando che solo in
un momento successivo gli azionisti gli avrebbero spiegato che la società era
stata messa a disposizione di un’altra persona.
Diritto
1. Il
ricorrente contesta la decisione assunta dall’Ufficio di tassazione e mette in
discussione la transazione intervenuta nel corso della procedura di reclamo.
1.2.
Va
premesso che, come ha recentemente ribadito il Tribunale federale, sebbene
l’autorità di tassazione sia vincolata nella sua azione al principio di
legalità e non possa pertanto concludere con i contribuenti accordi fiscali per
regolare una concreta fattispecie, quanto all’esistenza, all’estensione o al
modo di imposizione, in deroga alle disposizioni legali, tuttavia
giurisprudenza e dottrina ammettono due eccezioni a questa regola:
– in primo luogo, se la base legale lascia margini di incertezza e
l’autorità procede applicando la regola che il legislatore avrebbe adottato se
avesse regolamentato il caso specifico;
– in secondo luogo, quando nell’ambito della procedura di tassazione
né il fisco né il contribuente hanno precisa conoscenza di taluni elementi di
fatto e la determinazione di questi ultimi richiederebbe sforzi considerevoli,
allora su questi punti le parti possono concludere accordi anche in assenza di
base legale; la convenzione non deve comunque risultare contraria al diritto
materiale (cfr. sentenza del 9 novembre 2007 n.2C_75/2007 e 2C_76/2007, in
RtiD I-2008 n. 14t consid. 4.3, con riferimento a: RDAF 2006 II p. 419 consid.
3.1; ASA 74 p. 737 consid. 4.2; RDAF 1999 II p. 97 consid. 7b/aa).
1.3.
La
fattispecie in discussione ricade nella seconda ipotesi derogatoria, avendo
l’autorità fiscale concordato con il rappresentante della contribuente un utile
imponibile in presenza di una situazione oggettivamente non chiara, soprattutto
a dipendenza della limitata collaborazione prestata proprio dalla ricorrente. Si
è già ricordato, infatti, che quest’ultima era stata sottoposta ad una
tassazione d’ufficio per non aver inoltrato la dichiarazione fiscale e che solo
con il reclamo aveva trasmesso all’autorità competente il bilancio ed il conto
economico, peraltro privo di allegati. Dopo che l’UTPG ha invitato la
reclamante a produrre la documentazione relativa alle abbondanti provvigioni
risultanti dal conto economico, è sopravvenuta la transazione.
Sebbene sia intervenuto in
forma verbale, l’accordo transattivo è valido, essendo stato confermato anche
dallo stesso rappresentante nel corso dell’udienza tenutasi dinanzi alla
Camera.
Considerandi
2.
2.1.
Senonché, in questa sede
il rappresentante della ricorrente contesta il contenuto dell’accordo
transattivo, argomentando che solo in un momento successivo l’azionista gli
avrebbe spiegato che la società era stata messa a disposizione di un’altra
persona e che per tale prestazione era stato pattuito un compenso determinato.
2.2
Ritornando
alla giurisprudenza del Tribunale federale, quest’ulti-ma afferma che un accordo
la cui liceità è stata accertata, analogamente ad un qualunque contratto, è di
principio vincolante per entrambe le parti (RtiD I-2008 n. 14t consid. 4.5, con riferimento a: Rickli,
Die Einigung zwischen Behörde und Privaten im Steuerrecht, Basilea 1987, p. 103
s.). I contribuenti non possono quindi dipartirsene
unilateralmente, poiché incorrerebbero in un comportamento contraddittorio
contrario al principio della buona fede, il quale è valido sia in ambito contrattuale
tra privati (art. 2
CC),
sia più in generale in tutti i rapporti tra cittadini ed autorità (art. 5
cpv. 3 Cost.).
2.3
È
evidente che l’insorgente non può far decadere l’accordo sulla base di
un’istruzione che l’azionista ha dato al rappresentante dopo la conclusione
della transazione, perché ciò sarebbe incompatibile con il principio della
buona fede. Se gli amministratori della ricorrente avevano conferito mandato ad
un professionista perché si occupasse della loro pratica fiscale ed il rappresentante
ha raggiunto un accordo transattivo valido con l’autorità competente, non può
certo essere opposta a quest’ultima un’eventuale istruzione successiva
dell’azionista.
Questa
Camera ha già avuto modo di stabilire che un contribuente che, impugnata con
reclamo la propria tassazione, viene convocato ad un’audizione presso l’Ufficio di tassazione e vi invia un rappresentante contrattuale, il quale
sottoscrive una transazione con l’autorità fiscale, non può in seguito mettere
in discussione il suddetto accordo, argomentando che il rappresentante, che non
aveva esibito alcuna procura scritta all’udienza, avrebbe oltrepassato i limiti
del proprio potere di rappresentanza (CDT n. 80.97.00224 del 10 febbraio 1998 in RDAT II-1998 n. 9t). Infatti, per il codice
delle obbligazioni, devono essere tutelati i terzi che hanno confidato in buona
fede nell’esistenza di una procura, mentre quest’ultima nei rapporti interni
non era stata conferita o aveva una minore estensione (cfr. art. 33 cpv. 3 CO:
“Se il rappresentato comunica la facoltà ad un terzo, la sua estensione in confronto di quest’ultimo è giudicata a norma dell’avvenuta comunicazione”). Da tale principio discende la conseguenza, per il diritto fiscale, che deve essere
tutelato l’affidamento dell’autorità nell’esistenza della procura che le è
stata comunicata, nonostante la difforme volontà del contribuente (Stähli, Die Rechtstellung des
Steuervertreters, Berna, 1994, p. 104).
Se poi il
rappresentante, raggiungendo l’accordo transattivo, avesse ecceduto i limiti
del proprio potere di rappresentanza, questa sarebbe una questione attinente ai rapporti contrattuali fra le parti, che non potrebbe certamente essere opposta
all’autorità di tassazione.
3.
Alla
luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è respinto. Tassa di
giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 480.–
sono a
carico della ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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