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Decisione

80.2011.2

Procedura: reclamo, accordo transattivo tra fisco e contribuente, effetto vincolante in caso di ricorso, irrilevanza di successive nuove istruzioni del contribuente al suo rappresentante

5 maggio 2012Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. La RI

1 è una società con sede a __________, il cui scopo consiste nell’esecuzione di

operazioni commerciali di ogni genere.

Non

avendo la contribuente inoltrato la dichiarazione fiscale 2008, l’CO 1 (UTPG)

le infliggeva una multa disciplinare di fr. 300.–. Con decisione del 5 agosto

2010, le notificava poi la tassazione IC/IFD 2008 allestita d’ufficio. L’utile

imponibile era commisurato in fr. 18'100.– e il capitale in fr. 50'000.–. Nella

motivazione l’autorità sottolineava che il reclamo era ammissibile solo con il

motivo che la tassazione era manifestamente inesatta e che lo stesso doveva

essere motivato ed indicare i mezzi di prova. In caso di inosservanza di tali

requisiti, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.

B. Con

reclamo del 25 agosto 2010, la contribuente impugnava la tassazione d’ufficio e

presentava bilancio e conto economico. L’utile che risultava da quest’ultimo ammontava

a fr. 4'601.84.

L’UTPG le

attribuiva un termine per produrre la scheda contabile “provvigioni” e copia

delle fatture delle provvigioni e degli ordini di pagamento. La richiesta

veniva ribadita con scritto dell’8 ottobre 2010.

Con

decisione del 9 dicembre 2010, l’UTPG elevava l’utile imponibile a fr.

52'700.–, indicando nella motivazione che il reclamo era stato “evaso

conformemente a quanto concordato telefonicamente il 24 novembre 2010 con la

rappresentante fiscale signor __________, __________”.

C. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 contesta l’utile

determinato in via transattiva ed il suo rappresentante argomenta che a tale

momento non era ancora “esattamente a conoscenza della realtà dei fatti

relativi alle operazioni di fatturazione delle ‘commissioni di pagamento’ delle

‘provvigioni’”, per cui aveva “aderito alla proposta di ripresa del 50% delle

provvigioni come normalmente concesso alle società ausiliarie”. La sua attività

sarebbe consistita esclusivamente nel mettere a disposizione “del mandante la

sua struttura per la sola fatturazione e incasso senza fornire alcuna

prestazione”, operazione per cui le sarebbe stata promessa una provvigione del

15%.

D. Nelle

sue osservazioni del 19 gennaio 2011, l’UTPG propone di respingere il ricorso e

di considerare vincolante l’accordo transattivo, sottolineando in particolare

che non è mai stata presentata la documentazione richiesta alla ricorrente.

Nel corso

dell’udienza del 17 aprile 2012, il rappresentante della ricorrente ha confermato

di aver raggiunto l’accordo transattivo con l’UTPG, sottolineando che solo in

un momento successivo gli azionisti gli avrebbero spiegato che la società era

stata messa a disposizione di un’altra persona.

Diritto

1. Il

ricorrente contesta la decisione assunta dall’Ufficio di tassazione e mette in

discussione la transazione intervenuta nel corso della procedura di reclamo.

1.2.

Va

premesso che, come ha recentemente ribadito il Tribunale federale, sebbene

l’autorità di tassazione sia vincolata nella sua azione al principio di

legalità e non possa pertanto concludere con i contribuenti accordi fiscali per

regolare una concreta fattispecie, quanto all’esistenza, all’estensione o al

modo di imposizione, in deroga alle disposizioni legali, tuttavia

giurisprudenza e dottrina ammettono due eccezioni a questa regola:

– in primo luogo, se la base legale lascia margini di incertezza e

l’autorità procede applicando la regola che il legislatore avrebbe adottato se

avesse regolamentato il caso specifico;

– in secondo luogo, quando nell’ambito della procedura di tassazione

né il fisco né il contribuente hanno precisa conoscenza di taluni elementi di

fatto e la determinazione di questi ultimi richiederebbe sforzi considerevoli,

allora su questi punti le parti possono concludere accordi anche in assenza di

base legale; la convenzione non deve comunque risultare contraria al diritto

materiale (cfr. sentenza del 9 novembre 2007 n.2C_75/2007 e 2C_76/2007, in

RtiD I-2008 n. 14t consid. 4.3, con riferimento a: RDAF 2006 II p. 419 consid.

3.1; ASA 74 p. 737 consid. 4.2; RDAF 1999 II p. 97 consid. 7b/aa).

1.3.

La

fattispecie in discussione ricade nella seconda ipotesi derogatoria, avendo

l’autorità fiscale concordato con il rappresentante della contribuente un utile

imponibile in presenza di una situazione oggettivamente non chiara, soprattutto

a dipendenza della limitata collaborazione prestata proprio dalla ricorrente. Si

è già ricordato, infatti, che quest’ultima era stata sottoposta ad una

tassazione d’ufficio per non aver inoltrato la dichiarazione fiscale e che solo

con il reclamo aveva trasmesso all’autorità competente il bilancio ed il conto

economico, peraltro privo di allegati. Dopo che l’UTPG ha invitato la

reclamante a produrre la documentazione relativa alle abbondanti provvigioni

risultanti dal conto economico, è sopravvenuta la transazione.

Sebbene sia intervenuto in

forma verbale, l’accordo transattivo è valido, essendo stato confermato anche

dallo stesso rappresentante nel corso dell’udienza tenutasi dinanzi alla

Camera.

Considerandi

2.

2.1.

Senonché, in questa sede

il rappresentante della ricorrente contesta il contenuto dell’accordo

transattivo, argomentando che solo in un momento successivo l’azionista gli

avrebbe spiegato che la società era stata messa a disposizione di un’altra

persona e che per tale prestazione era stato pattuito un compenso determinato.

2.2

Ritornando

alla giurisprudenza del Tribunale federale, quest’ulti-ma afferma che un accordo

la cui liceità è stata accertata, analogamente ad un qualunque contratto, è di

principio vincolante per entrambe le parti (RtiD I-2008 n. 14t consid. 4.5, con riferimento a: Rickli,

Die Einigung zwischen Behörde und Privaten im Steuerrecht, Basilea 1987, p. 103

s.). I contribuenti non possono quindi dipartirsene

unilateralmente, poiché incorrerebbero in un comportamento contraddittorio

contrario al principio della buona fede, il quale è valido sia in ambito contrattuale

tra privati (art. 2

CC),

sia più in generale in tutti i rapporti tra cittadini ed autorità (art. 5

cpv. 3 Cost.).

2.3

È

evidente che l’insorgente non può far decadere l’accordo sulla base di

un’istruzione che l’azionista ha dato al rappresentante dopo la conclusione

della transazione, perché ciò sarebbe incompatibile con il principio della

buona fede. Se gli amministratori della ricorrente avevano conferito mandato ad

un professionista perché si occupasse della loro pratica fiscale ed il rappresentante

ha raggiunto un accordo transattivo valido con l’autorità competente, non può

certo essere opposta a quest’ultima un’eventuale istruzione successiva

dell’azionista.

Questa

Camera ha già avuto modo di stabilire che un contribuente che, impugnata con

reclamo la propria tassazione, viene convocato ad un’audizione presso l’Ufficio di tassazione e vi invia un rappresentante contrattuale, il quale

sottoscrive una transazione con l’autorità fiscale, non può in seguito mettere

in discussione il suddetto accordo, argomentando che il rappresentante, che non

aveva esibito alcuna procura scritta all’udienza, avrebbe oltrepassato i limiti

del proprio potere di rappresentanza (CDT n. 80.97.00224 del 10 febbraio 1998 in RDAT II-1998 n. 9t). Infatti, per il codice

delle obbligazioni, devono essere tutelati i terzi che hanno confidato in buona

fede nell’esistenza di una procura, mentre quest’ultima nei rapporti interni

non era stata conferita o aveva una minore estensione (cfr. art. 33 cpv. 3 CO:

“Se il rappresentato comunica la facoltà ad un terzo, la sua estensione in confronto di quest’ultimo è giudicata a norma dell’avvenuta comunicazione”). Da tale principio discende la conseguenza, per il diritto fiscale, che deve essere

tutelato l’affidamento dell’autorità nell’esistenza della procura che le è

stata comunicata, nonostante la difforme volontà del contribuente (Stähli, Die Rechtstellung des

Steuervertreters, Berna, 1994, p. 104).

Se poi il

rappresentante, raggiungendo l’accordo transattivo, avesse ecceduto i limiti

del proprio potere di rappresentanza, questa sarebbe una questione attinente ai rapporti contrattuali fra le parti, che non potrebbe certamente essere opposta

all’autorità di tassazione.

3.

Alla

luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è respinto. Tassa di

giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 400.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 480.–

sono a

carico della ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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