80.2011.22
Reddito dell'attività lucrativa dipendente: vantaggi in natura, uso privato del veicolo di servizio, irrilevanza del possesso di un'automobile privata
16 maggio 2011Italiano14 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
80.2011.22
Data decisione, Autorità:
16.05.2011, CDT
Titolo:
Reddito dell'attività lucrativa dipendente: vantaggi in natura, uso privato del veicolo di servizio, irrilevanza del possesso di un'automobile privata
REDDITO DA ATTIVITÀ DIPENDENTE
art. 17 cpv. 1 LIFD
art. 26 cpv. 1 let. a LIFD
art. 16 cpv. 1 LT
art. 25 cpv. 1 let. a LT
Incarto n.
80.2011.22
Lugano
16 maggio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 23 febbraio 2011 contro la decisione del
16 febbraio 2011 in materia di IC e IFD 2009.
Fatti
A. RI 1
svolge l’attività di rappresentante alle dipendenze della __________ di __________.
Nel
certificato di salario per il periodo fiscale 2009, il datore di lavoro ha
crociato la casella F (trasporto gratuito dal domicilio al luogo di lavoro) ed
ha indicato che il contribuente aveva beneficiato, tra l’altro, dell’indennità
per spese relative alla “quota privata automobile di servizio”, per un importo
di fr. 4’656.–.
B. Nella
dichiarazione fiscale 2009, il contribuente deduceva dal reddito netto del lavoro
(fr. 80'662.–) l’importo relativo all’uso dell’automobile di servizio, indicando
pertanto quale provento dell’attività lucrativa indipendente un importo di fr.
76'006.–.
Notificando
al contribuente e alla moglie __________ la tassazione IC/IFD 2009, con
decisione del gennaio 2011, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona commisurava
il reddito imponibile in fr. 108’000.– per l’IC ed in fr. 113’200.– per l’IFD.
Per
quanto attiene al reddito del lavoro del marito, lo aveva commisurato in fr.
80'662.–, conformemente a quanto indicato nel certificato di salario.
C. I contribuenti
impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 14 gennaio 2011, nel quale
contestavano la mancata riduzione del reddito del lavoro nella misura di fr.
4'656.–, argomentando che detto importo corrispondeva alla quota privata
dell’automobile di servizio esposta dal datore di lavoro come reddito, ma che
il veicolo in questione era usato dal contribuente in modo esclusivo per
l’attività professionale, essendo in possesso peraltro di altra auto di
proprietà usata per fini privati. I reclamanti, inoltre, facevano notare che la
stessa deduzione era stata riconosciuta nella tassazione relativa all’anno
precedente.
L’autorità
fiscale respingeva il reclamo, con decisione del 16 febbraio 2011, in cui, dopo aver rilevato la mancanza di vincolatività delle decisioni precedenti, così motivava
il mancato riconoscimento della deduzione richiesta:
Al marito è
messo a disposizione un veicolo aziendale (__________, station wagon). In base
alle informazioni direttamente assunte presso il datore di lavoro nessun costo
in relazione al veicolo aziendale è messo a carico del marito. Il veicolo è a
disposizione del marito 24 ore su 24. Lo può utilizzare per gli spostamenti
durante l’attività professionale e anche per gli spostamenti nel tempo libero.
Per
questa ragione è effettuata l’aggiunta di una prestazione accessoria al salario
a titolo di “quota privata automobile di servizio” (0.8% del valore d’acquisto
del veicolo).
La
circostanza secondo cui il contribuente utilizza un veicolo privato durante gli
spostamenti nel tempo libero è giudicata irrilevante. L’imposizione della
prestazione accessoria al salario sul veicolo aziendale è effettuata perché il
veicolo è semplicemente a sua disposizione anche per gli spostamenti nel tempo
libero.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 contestano
nuovamente le argomentazioni poste a fondamento della decisione su reclamo, ribadendo
che l’automobile messa a disposizione dal datore di lavoro è utilizzata esclusivamente
per l’attività professionale, facendo invece capo ad un’auto propria per le
esigenze private. A tal fine, i ricorrenti producono copia fotostatica della licenza
di circolazione del veicolo privato. Per tali motivi i ricorrenti chiedono la deduzione
di fr. 4'656.– dal reddito imponibile.
Diritto
1. 1.1.
Sia
secondo l’art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD, le spese professionali deducibili sono:
a) le
spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le
spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a
turni;
c) le
altre spese necessarie per l’esercizio della professione;
d) le
spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio
dell’attività professionale.
Per le
spese professionali secondo il capoverso 1 lettere a - c sono stabilite
deduzioni complessive.
1.2.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 del decreto esecutivo del 23 dicembre 2008 concernente
l’imposizione delle persone fisiche, valido per il periodo fiscale 2009, sono considerate spese di trasporto
quelle causate al contribuente per
trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:
a) per l’uso di mezzi di trasporto
pubblici: la spesa effettiva;
b)
[…]
c) per l’uso di una motocicletta o di
un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.
Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene
(es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette (cilindrata
oltre 50 cmc., targa di controllo con fondo bianco) e fino a 70 cts. il km per
le automobili (art. 4 cpv. 2 decreto esecutivo citato).
Anche per
l’imposta federale diretta è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico
per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1
Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti
un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso
d’uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le
spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata. La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3
Ordinanza del 10 febbraio 1993).
1.3.
La questione di sapere se accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o quella per l’uso dei mezzi
pubblici va risolta secondo il criterio dell’idoneità: l’uso del veicolo non
deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si può pretendere che il
contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c’è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di
mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig,
Direkte Bundessteuer, 2a ediz., Vol. I, p. 682/83).
Considerandi
2.
2.1.
Nella fattispecie, in
realtà, non è tanto l’idoneità del mezzo di trasporto impiegato per la
trasferta del ricorrente dal domicilio al luogo di lavoro ad essere
controversa, quanto piuttosto la questione se il fatto di beneficiare dell’uso
gratuito del veicolo appartenente al datore di lavoro configuri un’integrazione
dello stipendio, imponibile quale reddito dell’attività lucrativa dipendente.
Il certificato di salario
rilasciato dal datore di lavoro al contribuente indica, infatti, che
quest’ultimo avrebbe beneficiato del trasporto gratuito dal domicilio al luogo
di lavoro e che avrebbe goduto dell’uso senza limiti di un’automobile di
servizio. Al riguardo, i ricorrenti sostengono che il coniuge dipendente si
sarebbe servito sì del veicolo aziendale, ma solo per l’attività strettamente
professionale, utilizzando l’auto di proprietà per le esigenze private;
l’Ufficio di tassazione, invece, acquisite informazioni presso il datore di
lavoro, sostiene che l’auto è concessa al dipendente con disponibilità
illimitata, 24 ore su 24.
2.2
In merito, è da precisare
che la partecipazione del datore di lavoro alle spese di trasporto è
suscettibile di provocare diverse conseguenze fiscali.
In primo luogo, si tratta
infatti di verificare se non rappresenti un’integrazione di stipendio.
Per gli articoli 16 cpv. 1
LT e 17 cpv. 1 LIFD, sono imponibili tutti i proventi di un’attività
dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i proventi accessori,
quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni, premi di anzianità,
gratificazioni, mance, tantièmes e altre prestazioni valutabili in denaro.
Fra i
redditi del lavoro del dipendente rientrano anche i redditi in natura ed in
particolar modo quelle prestazioni valutabili in denaro, che il datore di
lavoro concede al dipendente per esempio mettendo a sua disposizione
gratuitamente l’automobile aziendale anche per l’uso privato (cfr. p. es. le
sentenze della Camera di diritto tributario n. 80.2007.159 del 26 febbraio
2008; della Commissione di ricorso fiscale II del Canton Zurigo del 12 dicembre
1990, in RF 1991 p. 568; del Tribunale amministrativo del Canton Neuchâtel del
13.
gennaio 1988, in StE 1989 B 22.3 n. 29; del Tribunale amministrativo del
Canton Argovia, in AGVE 1978 p. 115).
Se invece
il veicolo di servizio è messo a disposizione del dipendente solo per coprire
la trasferta dal domicilio al luogo di lavoro, l’unica conseguenza sulla sua tassazione
sarà che egli non potrà più invocare la deduzione delle spese di trasporto
secondo gli articoli 25 cpv. 1 lett. a LT e 26 cpv. 1 lett. a
LIFD.
2.3
Nel nuovo
certificato di salario, adottato anche dal datore di lavoro del ricorrente, la
messa a disposizione di un’automobile di servizio viene presa in considerazione in diversi ambiti.
In primo
luogo, deve essere crociata la casella F, in caso di “trasporto gratuito dal
domicilio al luogo di lavoro”. Fra le ipotesi in cui ciò deve avvenire, spicca
proprio quella in cui il datore di lavoro mette a disposizione del dipendente un’automobile di servizio, nella misura in cui il dipendente per il tragitto
dal domicilio al luogo di lavoro non assuma a proprio carico almeno 65 centesimi
al chilometro (cfr. Conferenza fiscale
svizzera e Amministrazione federale delle contribuzioni, Istruzioni per la compilazione del certificato di salario risp. dell’attestazione delle rendite, par.
9).
In
secondo luogo, la cifra 2.2, che si riferisce alle prestazioni accessorie al salario, prevede espressamente che sia indicato il valore della “quota
privata automobile di servizio”. In particolare, se il datore di lavoro si
assume tutti i costi mentre il dipendente assume unicamente le spese del
carburante per i tragitti privati più lunghi durante i fine settimana e le
vacanze, l’importo da dichiarare corrisponde per ogni mese allo 0,8% del prezzo
di acquisto del veicolo (IVA esclusa), ma almeno a fr. 150 al mese. Un’eccezione è prevista solo per il caso in cui “il dipendente assume a proprio carico una parte
considerevole dei costi”, nel qual caso deve comunque essere inserita
un’osservazione sul certificato di salario, per attirare l’attenzione dell’autorità fiscale (cfr. Istruzioni citate, par. 21 e 22). Anche in tale evenienza, deve
peraltro essere apposta la crocetta nella casella F (trasporto gratuito dal
domicilio al luogo di lavoro, cfr. Istruzioni citate, par. 25).
Il fatto
che venga considerata quale prestazione accessoria la quota privata per
l’automobile di servizio non esclude pertanto che venga crociata anche la
casella F, in considerazione del fatto che il reddito accessorio si riferisce esclusivamente all’utilizzazione privata del veicolo nel tempo libero, cioè la sera, nel fine settimana e nelle vacanze (Bosshard/Mösli,
Der neue Lohnausweis – Das Handbuch für die Praxis, Muri-Berna, 2007, p. 33).
2.4
Nel caso
in discussione, come già rilevato, il certificato di salario, allestito dal datore di lavoro del ricorrente e da quest’ultimo allegato alla dichiarazione fiscale, indica sia il trasporto gratuito dal domicilio al luogo di lavoro (casella F), sia
una prestazione accessoria al salario legata all’uso privato dell’automobile di
servizio (cifra 2.2).
Dalle
indicazioni che emergono da tale documento ufficiale si dovrebbe pertanto ritenere
che la situazione sia la seguente:
·
per quanto attiene alla trasferta quotidiana dal
domicilio al luogo di lavoro, il dipendente ha a disposizione un veicolo di
servizio, per il quale non assume a proprio carico almeno 65 centesimi al
chilometro;
·
per quanto attiene al tempo libero (sera, fine
settimana e vacanze), il dipendente può servirsi senza limiti del veicolo di
servizio.
L’Ufficio
di tassazione afferma di aver assunto informazioni direttamente presso il
datore di lavoro, verificando le condizioni per l’uso privato del veicolo di
servizio e le modalità di calcolo dei costi mensili a carico del dipendente:
dalle informazioni ricevute, l’Autorità di tassazione sostiene che “nessun
costo in relazione al veicolo aziendale è messo a carico del marito. Il veicolo
di lavoro è a disposizione del marito 24 ore su 24”.
Tali
circostanze non sono contraddette nemmeno in sede di ricorso dai contribuenti,
i quali si limitano ad affermare che, pur a loro completa disposizione anche al
di fuori dell’orario di lavoro, l’automobile aziendale non è stata mai
utilizzata, servendosi piuttosto dell’auto di proprietà per le esigenze
private.
2.5
Le
argomentazioni poste dai ricorrenti non possono trovare fondamento, essendo del
tutto irrilevante la mera affermazione contenuta nel reclamo (e ribadita nel
ricorso) secondo cui la macchina di servizio “è usata esclusivamente dal
contribuente per la sua attività professionale”. Si tratta, con ogni evidenza,
di un’asserzione del tutto autoreferenziale, sfornita di prova effettiva. È,
invece, un fatto accertato e non contestato nemmeno dai ricorrenti che l’auto
aziendale è stata messa loro a disposizione 24 su 24 senza limiti, con
sopportazione integrale dei costi da parte del datore di lavoro.
Sul punto, non è superfluo rammentare che, secondo un consolidato
principio, è il contribuente ad avere l’onere della prova per i fatti che
concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l'erario (sentenza del
Tribunale federale n.2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, in RtiD I-2007 n.13t, consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa; sentenza del Tribunale
federale n.2A.209/2005 del 3 novembre 2005, in: RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.1;Blumenstein/Locher, System des
schweizerischen Steuerrechts, 6a ed., Zurigo 2002, p. 416, con rinvii). Come detto, nel caso di specie
la prova del mancato utilizzo del veicolo aziendale per esigenze private non è
stata fornita, nemmeno per indizi, dai ricorrenti, a nulla rilevando il mero
possesso di un altro veicolo di proprietà, circostanza che non dimostra in
alcun modo il mancato utilizzo del veicolo aziendale (peraltro una __________
station wagon, quindi un’auto di categoria e cilindrata superiori rispetto a
quella di proprietà dei ricorrenti, una __________).
2.6
Il caso
del contribuente, d’altronde, non rientra in astratto neppure nell’ipotesi prevista
dal par. 22 delle istruzioni per la compilazione del certificato di salario (v. supra, consid. 2.3.), cioè quella in cui il dipendente, cui è concesso l’uso
privato del veicolo di servizio “assume a proprio carico una parte
considerevole dei costi” (p. es. tutte le spese di manutenzione, i premi d’assicurazione, le spese per il carburante, le riparazioni; per contro, la sola
assunzione delle spese per il carburante non è abbastanza)”. Una simile
situazione non solo non risulta dal certificato di salario, che non riporta la
relativa “osservazione”, ma neanche è stata dedotta dal ricorrente: è emerso
dagli atti e dalle conferme raccolte dall’Ufficio di tassazione presso il
datore di lavoro, inoltre, che i costi per l’utilizzo dell’automobile sono
stati sopportati integralmente dal datore di lavoro stesso.
2.7
Corretta è, infine, la
posizione assunta dall’Ufficio di tassazione relativamente all’obiezione
sollevata dai contribuenti, secondo cui l’importo in oggetto era stato portato
in deduzione nella tassazione precedente.
A tale
riguardo, va ricordato che l’autorità di tassazione è tenuta ad apprezzare gli
elementi imponibili di ogni periodo fiscale conformemente alla legge e senza
essere vincolata da sue eventuali decisioni adottate precedentemente su
questioni analoghe. Le decisioni di tassazione non implicano pertanto di
principio alcuna assicurazione per notifiche ulteriori (sentenza 2P.250/2004
del 13 giugno 2005, in: RtiD II-2005 n. 10t, consid. 6.3; sentenza 2P.173/2002
del 7 febbraio 2003, in: RDAT II-2003 n. 15t, consid. 5.3).
3.
Il
ricorso è pertanto respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a
carico dei ricorrenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 350.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 430.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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