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Decisione

80.2011.23

Procedura: ricorso, legittimazione, decisione con cui l'autorità fiscale esclude che un negozio sia soggetto all'imposta sugli utili immobiliari, concessione di diritto di superficie

4 marzo 2011Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

- con atto

pubblico del 20 marzo 2008, la comunione ereditaria composta da RI 1 ha concesso alla __________ AG di __________ (__________) un diritto di superficie per sé stante e

permanente sulla part. n. __________ RFD di __________, allo scopo di costruire

e mantenere un negozio al dettaglio per articoli di ogni genere, con i relativi

parcheggi;

- il 7

luglio 2009, i proprietari del fondo hanno inoltrato la dichiarazione per

l’imposta sugli utili immobiliari, nella quale indicavano di aver conseguito,

con la concessione del diritto di superficie in questione, un utile immobiliare

di fr. 2’251'800.–;

- con

decisione del 26 novembre 2009, l’CO 1 di Mendrisio ha stabilito che

l’imposizione era “differita a norma dell’art. 125 LT”, argomentando che, in

seguito alla concessione di un diritto di superficie, “il canone non è

imponibile ai fini dell’imposta sugli utili immobiliari, ma bensì

ordinariamente come reddito da sostanza immobiliare”;

- i

proprietari del fondo hanno impugnato la suddetta decisione con reclamo del 23

dicembre 2009, postulando l’assoggetta-mento della costituzione del diritto di

superficie all’imposta sugli utili immobiliari;

- con

decisione del 26 gennaio 2011, l’autorità fiscale respingeva il reclamo, affermando

che “è solamente la cessione dell’edificio eretto in virtù di un diritto di

superficie che sottostà all’imposta sull’utile immobiliare, mentre il compenso

per la concessione del diritto in sé è soggetto all’imposta ordinaria sul

reddito”;

- con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la

decisione dell’Ufficio di tassazione e postula l’assoggettamento della

costituzione del diritto di superficie all’imposta sugli utili immobiliari.

Considerandi

Diritto

- conformemente

all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24

novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide

nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni

di principio e non è di rilevante importanza;

- il

ricorso interposto dai proprietari del fondo gravato dal diritto di superficie

appare palesemente inammissibile;

- il

riconoscimento della legittimazione ricorsuale implica infatti l’esistenza di

un interesse degno di protezione, che può essere sia un interesse di fatto sia

un interesse di diritto, direttamente connesso con l’oggetto della contestazione

ed attuale (Scolari, Diritto

amministrativo – Parte generale, Bellinzona 1988, p. 200 s.);

- in altri

termini, l’interessato deve essere toccato e pregiudicato dalla decisione, ciò

che è il caso se quest’ultima gli cagiona uno svantaggio economico, ideale,

materiale o di altra natura, e deve dimostrare di avere un interesse alla sua

modifica, ovvero di essere toccato in modo particolare e diretto, in misura

maggiore e con intensità superiore rispetto a chiunque altro (Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts,

vol. II, 4a ediz., Basilea/Francoforte 1993, n. 1980, p. 489);

- in

concreto, l’Ufficio di tassazione ha constatato nella sua decisione che non vi

è stata un’alienazione soggetta all’imposta sugli utili immobiliari, con la

conseguenza che nessuna imposta è dovuta dai ricorrenti;

- così

stando le cose, dalla decisione impugnata non deriva alcuno svantaggio diretto

per i coeredi proprietari del fondo, che, con il loro ricorso, vorrebbero in

sostanza essere assoggettati ad un’imposta sugli utili immobiliari, che secondo

l’autorità fiscale non è dovuta;

- i

ricorrenti non sono quindi lesi nei loro interessi personali dalla decisione

impugnata e non sono pertanto legittimati a ricorrere (cfr. decisione TF

2P.345/2005 dell’11 maggio 2006; v. anche la sentenza CDT n. 80.2007.22 del 31

gennaio 2008);

- del

resto, l’autorità materiale di cosa giudicata si riferisce soltanto al

Dispositivo

dispositivo di una sentenza, e non si estende ai suoi motivi (RDAF 2001 p. 261

ss. = StE 2001 B 96.11 n. 6);

- la

questione se, come sostiene l’Ufficio di tassazione, il compenso percepito dai

ricorrenti per la concessione del diritto di superficie sia soggetto

all’imposta sul reddito, potrà essere esaminata da questa Camera nell’ambito di

un ricorso interposto contro la decisione di tassazione dell’imposta sul

reddito di uno dei coeredi proprietari del fondo;

- il

ricorso contro l’imposizione dell’utile immobiliare risulta perciò

irricevibile;

- visto

l’esito del gravame, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico

dei ricorrenti.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 200.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 280.–

sono a

carico dei ricorrenti.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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