80.2011.23
Procedura: ricorso, legittimazione, decisione con cui l'autorità fiscale esclude che un negozio sia soggetto all'imposta sugli utili immobiliari, concessione di diritto di superficie
4 marzo 2011Italiano5 min
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Numero d'incarto:
80.2011.23
Data decisione, Autorità:
04.03.2011, CDT
Titolo:
Procedura: ricorso, legittimazione, decisione con cui l'autorità fiscale esclude che un negozio sia soggetto all'imposta sugli utili immobiliari, concessione di diritto di superficie
RECLAMO
art. 226 LT
Incarto n.
80.2011.23
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario
del Tribunale d'appello
giudice Andrea Pedroli
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
rappr. dall’ RA 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 23 febbraio 2011 contro la decisione del
26 gennaio 2011 in materia di imposta sugli utili immobiliari.
Fatti
- con atto
pubblico del 20 marzo 2008, la comunione ereditaria composta da RI 1 ha concesso alla __________ AG di __________ (__________) un diritto di superficie per sé stante e
permanente sulla part. n. __________ RFD di __________, allo scopo di costruire
e mantenere un negozio al dettaglio per articoli di ogni genere, con i relativi
parcheggi;
- il 7
luglio 2009, i proprietari del fondo hanno inoltrato la dichiarazione per
l’imposta sugli utili immobiliari, nella quale indicavano di aver conseguito,
con la concessione del diritto di superficie in questione, un utile immobiliare
di fr. 2’251'800.–;
- con
decisione del 26 novembre 2009, l’CO 1 di Mendrisio ha stabilito che
l’imposizione era “differita a norma dell’art. 125 LT”, argomentando che, in
seguito alla concessione di un diritto di superficie, “il canone non è
imponibile ai fini dell’imposta sugli utili immobiliari, ma bensì
ordinariamente come reddito da sostanza immobiliare”;
- i
proprietari del fondo hanno impugnato la suddetta decisione con reclamo del 23
dicembre 2009, postulando l’assoggetta-mento della costituzione del diritto di
superficie all’imposta sugli utili immobiliari;
- con
decisione del 26 gennaio 2011, l’autorità fiscale respingeva il reclamo, affermando
che “è solamente la cessione dell’edificio eretto in virtù di un diritto di
superficie che sottostà all’imposta sull’utile immobiliare, mentre il compenso
per la concessione del diritto in sé è soggetto all’imposta ordinaria sul
reddito”;
- con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la
decisione dell’Ufficio di tassazione e postula l’assoggettamento della
costituzione del diritto di superficie all’imposta sugli utili immobiliari.
Considerandi
Diritto
- conformemente
all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24
novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni
di principio e non è di rilevante importanza;
- il
ricorso interposto dai proprietari del fondo gravato dal diritto di superficie
appare palesemente inammissibile;
- il
riconoscimento della legittimazione ricorsuale implica infatti l’esistenza di
un interesse degno di protezione, che può essere sia un interesse di fatto sia
un interesse di diritto, direttamente connesso con l’oggetto della contestazione
ed attuale (Scolari, Diritto
amministrativo – Parte generale, Bellinzona 1988, p. 200 s.);
- in altri
termini, l’interessato deve essere toccato e pregiudicato dalla decisione, ciò
che è il caso se quest’ultima gli cagiona uno svantaggio economico, ideale,
materiale o di altra natura, e deve dimostrare di avere un interesse alla sua
modifica, ovvero di essere toccato in modo particolare e diretto, in misura
maggiore e con intensità superiore rispetto a chiunque altro (Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts,
vol. II, 4a ediz., Basilea/Francoforte 1993, n. 1980, p. 489);
- in
concreto, l’Ufficio di tassazione ha constatato nella sua decisione che non vi
è stata un’alienazione soggetta all’imposta sugli utili immobiliari, con la
conseguenza che nessuna imposta è dovuta dai ricorrenti;
- così
stando le cose, dalla decisione impugnata non deriva alcuno svantaggio diretto
per i coeredi proprietari del fondo, che, con il loro ricorso, vorrebbero in
sostanza essere assoggettati ad un’imposta sugli utili immobiliari, che secondo
l’autorità fiscale non è dovuta;
- i
ricorrenti non sono quindi lesi nei loro interessi personali dalla decisione
impugnata e non sono pertanto legittimati a ricorrere (cfr. decisione TF
2P.345/2005 dell’11 maggio 2006; v. anche la sentenza CDT n. 80.2007.22 del 31
gennaio 2008);
- del
resto, l’autorità materiale di cosa giudicata si riferisce soltanto al
Dispositivo
dispositivo di una sentenza, e non si estende ai suoi motivi (RDAF 2001 p. 261
ss. = StE 2001 B 96.11 n. 6);
- la
questione se, come sostiene l’Ufficio di tassazione, il compenso percepito dai
ricorrenti per la concessione del diritto di superficie sia soggetto
all’imposta sul reddito, potrà essere esaminata da questa Camera nell’ambito di
un ricorso interposto contro la decisione di tassazione dell’imposta sul
reddito di uno dei coeredi proprietari del fondo;
- il
ricorso contro l’imposizione dell’utile immobiliare risulta perciò
irricevibile;
- visto
l’esito del gravame, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico
dei ricorrenti.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 280.–
sono a
carico dei ricorrenti.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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