80.2011.24
Reddito della sostanza mobiliare: distribuzione dissimulata di utile, vendita a prezzo di favore di parcheggi in un condominio dalla società promotrice all'azionista, calcolo della prestazione
18 gennaio 2012Italiano13 min
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Numero d'incarto:
80.2011.24
Data decisione, Autorità:
18.01.2012, CDT
Titolo:
Reddito della sostanza mobiliare: distribuzione dissimulata di utile, vendita a prezzo di favore di parcheggi in un condominio dalla società promotrice all'azionista, calcolo della prestazione
REDDITO DA SOSTANZA MOBILIARE
art. 19 cpv. 1 let. c LIFD
art. 20 cpv. 1 let. c LIFD
art. 58 cpv. 1 let. b LIFD
art. 19 cpv. 1 let. c LT
art. 67 cpv. 1 let. b LT
Incarto n.
80.2011.24
Lugano
18 gennaio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
rappr. dall’ RA 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 24 febbraio 2011 contro la decisione del
2 febbraio 2011 in materia di IC e IFD 2007.
Fatti
A. La __________
SA (in liquidazione) ha costruito sul mappale __________ RFD di __________ un
palazzo in proprietà per piani (PPP).
Il 25
settembre 2007 la __________ SA vendeva all’arch. __________, il quale era azionista con una quota del 26% della menzionata
società, tre posti auto (n. 39, 40 e 41) dello stesso fondo per fr. 18'000.- .
Notificando
alla venditrice la tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari e quella dell’imposta
sull’utile della società, l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche
accertava che tra il valore della contrattazione e il valore di mercato dei
posti posteggi vi era una differenza di fr. 80'000.-. Tale importo veniva
quindi aggiunto nelle relative decisioni, le quali non erano state contestate e
di conseguenza passavano in giudicato.
B. Notificando
a RI 1 la tassazione IC/IFD 2007, con decisione del 3 giugno 2010, l’CO 1
circondariale di tassazione di Locarno aggiungeva al reddito dichiarato
l’importo di fr. 80’000.-, a titolo di altri redditi, pari alla differenza tra
il valore venale dei tre parcheggi (fr. 98'000.-) e il relativo prezzo di
vendita (fr. 18'000.-), considerando tale importo una prestazione valutabile in
denaro.
Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 28
giugno 2010 chiedendo lo stralcio del reddito di fr. 80'000.- a titolo di prestazione
valutabile in denaro. Il reclamante argomentava che nel gennaio del 2009 la
società __________ SA aveva distribuito un dividendo di fr. 777’440.- e che
egli avrebbe pertanto inserito nell’elenco dei titoli 2009 il suo reddito di
fr. 202'134.45.- proveniente dalla partecipazione.
C. L’autorità
fiscale respingeva il reclamo del contribuente con decisione del 2 febbraio
2011. Nella motivazione osservava che la differenza tra il valore rogato (fr.
18'000.-) e il valore commerciale (fr. 98'000.-) era una classica distribuzione
dissimulata di utile e per tale integralmente imponibile. L’Ufficio di
tassazione aggiungeva che la distribuzione del dividendo di fr. 777'440.- non
doveva venire confusa con la prestazione valutabile in denaro fatta a favore
del contribuente nel 2007.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta
nuovamente la decisione dell’autorità fiscale del 2 febbraio 2011, chiedendo
che il reddito aggiunto di fr. 80'000.– come prestazione valutabile in denaro
imponibile venga ridotto a fr. 12'000.–.
A tale
riguardo, rileva che l’Ufficio dei registri di Locarno, che dapprima aveva determinato
d’ufficio il valore delle contrattazione in fr. 90'000.–, lo ha poi ridotto a
30'000 franchi, in considerazione della situazione sfavorevole dei parcheggi in
questione. Anche la Divisione per l’imposta preventiva
dell’Amministrazione federale delle Contribuzioni (AFC) ha accolto un reclamo
contro la definizione della prestazione valutabile in denaro in fr. 80'000.-, riducendola
a fr. 12'000.–, importo pari alla differenza tra il valore venale stabilito
dall’Ufficio dei registri (fr. 30'000.–) e il valore di rogito (fr. 18'000.–).
G. Nelle sue osservazioni del 17 marzo 2010, l’Ufficio di tassazione di
Locarno propone di ridurre l’importo della distribuzione dissimulata di utile a
fr. 34'000.-, previo confronto con altri atti di compravendita di posteggi
dello stesso condominio. Tenuto conto del fatto che il prezzo inferiore pagato
per l’acquisto di un posto auto è rappresentato da fr. 26'000.- e che i
parcheggi in questione sono situati in posizione sfavorevole, l’autorità
fiscale propone di attribuire loro il valore di due posti auto, per un valore totale
di fr. 52'000.-.
Diritto
1. 1.1.
Gli
articoli 58 cpv. 1 LIFD e 67 cpv. 1 LT prevedono, con riferimento all'imposta
sull'utile delle persone giuridiche, che
1
Costituiscono utile netto imponibile:
a. il
saldo del conto profitti e perdite, epurato dal riporto dell'anno precedente;
b. tutti
i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e
non destinati alla copertura di spese riconosciute dall'uso commerciale, in
particolare:
- ...[omissis]...
- le
distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non
giustificate dall'uso commerciale.
Quanto
all'imposizione delle persone fisiche, gli articoli 20 cpv. 1 LT e 19 cpv. 1
LIFD prevedono da parte loro che
1
Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente:
c. i
dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni
valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere
(comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale, ecc.).
1.2.
La
dottrina ha così riassunto la nozione di "distribuzione dissimulata di
utili" che si può ricavare dalla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF
131 II 593 consid. 5; cfr. Cagianut/Höhn, Unternehmungssteuerrecht,
Berna 1986, p. 398 s.; Höhn/Waldburger,
Steuerrecht, 8a ediz., vol. I,
Berna 1997, n. 82 al § 18, p. 456 s.; Oberson,
Droit fiscal suisse, Basilea/Francoforte 1998, n. 28 al § 10, p. 172; inoltre
CDT n 80.2000.00031 del 2 maggio 2000, in RDAT II-2000 n. 8t):
·
una prestazione da parte della società,
senza una corrispondente controprestazione;
·
il fatto che la prestazione si traduca
in un vantaggio per l'azionista o una persona a lui vicina, cioè che essa non
sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni;
·
il fatto che il menzionato carattere
della prestazione (di avvantaggiare, cioè, un azionista rispetto ai terzi) sia
riconoscibile da parte degli organi societari.
1.3.
Sono considerate vicine
alla società le persone che intrattengono con essa una relazione stretta, che
può trarre origine da legami di parentela o di amicizia oppure
dall'appartenenza al medesimo gruppo societario. Il Tribunale federale ha
precisato che devono essere annoverate tra le persone vicine all'azionista
quelle che, secondo l'insieme delle circostanze oggettive, traggono dalle
relazioni economiche o personali il vero motivo della prestazione insolita. Non
occorre quindi un esame preliminare dell'intenzionalità e della consapevolezza
degli organi della società che hanno compiuto la prestazione (cfr. Soldini/Pedroli, L’imposizione degli utili
immobiliari, Lugano 1996, p. 224; Bernardoni/Bortolotto,
La fiscalità dell’azienda nel nuovo diritto federale e
cantonale ticinese, Mendrisio 2010, p. 418; ASA 45 p. 595).
1.4.
In caso di distribuzione
dissimulata di utili, occorre determinare il valore della prestazione. In
particolare, quando ad essa corrisponde una contropartita non equivalente,
bisogna quantificarne la discrepanza, poiché l'utile distribuito in maniera dissimulata
è dato dalla differenza fra prestazione e controprestazione (Rivier, Droit fiscal suisse, Neuchâtel
1980, p. 225; ASA 32 p. 102). Per valutare l'ammontare della prestazione, ci si
baserà sul valore della prestazione fatta a terze persone, conformemente a
criteri commerciali (cfr. Rivier,
loc. cit.; Reimann/Zuppinger/Schärrer,
Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Berna 1969, vol. III, p. 40).
1.5.
Quali
prestazioni valutabili in denaro, qualificate pure come distribuzioni
dissimulate di utili (DTF 131 II 593 consid. 5.1), valgono anche le rinunce a
determinati proventi in favore dell'azionista o di una persona a lui vicina,
con una corrispondente riduzione, presso la società, dell'utile esposto nel
conto economico. Questa forma di prestazione valutabile in denaro viene
definita con la nozione di prelevamento anticipato dell'utile (Gewinnvorwegnahme;
cfr. Bernardoni/Bortolotto, op.
cit., p. 432). Essa sussiste per l'appunto quando la società non rivendica
alcun diritto su introiti di sua competenza, che vengono così incassati direttamente
dall'azionista, rispettivamente quando quest'ultimo non fornisce la
controprestazione che la società esigerebbe da un terzo ad esempio la vendita
di un bene del patrimonio sociale ad un prezzo di favore. La differenza fra il
valore che sarebbe stato possibile ottenere da un terzo e il valore pattuito
con l’azionista rappresenta una distribuzione mascherata di utile (Bernardoni/Bortolotto, op. cit., p. 423;
sentenza del Tribunale federale 2A.204/2006 del 22 giugno 2007, consid. 6;
sentenza 2A.263/2003 del 19 novembre 2003, in: ASA 74 pag. 660, consid. 2.2;
sentenza 2A.602/2002 del 23 luglio 2003, consid. 2, con riferimenti).
Considerandi
2.
2.1
Nel caso
in esame, l’autorità di tassazione ha ravvisato una prestazione valutabile in
denaro della __________ SA a favore dell’azionista ricorrente nel fatto che
essa ha ceduto a quest’ultimo, ad un prezzo di favore e rinunciando quindi ad
un adeguato indenizzo, tre posti auto di cui era proprietaria. Il ricorrente
non contesta il principio, ma l’ammontare della distribuzione dissimulata di
utile che è stata quantificata in fr. 80'000.-.
2.2
Come
ricordato in narrativa, la __________ SA ha costruito sul mappale __________ RFD
di __________ una palazzina in PPP. Questo condominio ha un’autorimessa di due
piani con un numero complessivo di 43 posteggi. Il 25 settembre 2007 venivano
acquistati dal ricorrente gli ultimi tre posti auto, rimasti invenduti, a dire
della società, unicamente perché erano quelli di minor pregio a causa di una
posizione sfavorevole. Il ricorrente ha acquistato i tre parcheggi a fr. 6'000.–
cadauno per un totale di fr. 18'000.–.
Confrontando
il prezzo pagato dal ricorrente con quelli pattuiti per la cessione degli altri
posti auto, i quali variano da 26'000.- franchi a 30'000.-, è inconfutabile che
non c’è stata una corrispondente prestazione. Il ricorrente ha potuto comperare
i parcheggi ad un prezzo particolarmente basso, che sicuramente non sarebbe
stato concesso ad un acquirente esterno.
2.3
Determinante
è il confonto con acquirenti terzi (Drittvergleich) in questi casi si fa
riferimento al valore reale di mercato del bene. Più precisamente in diritto
tributario si intende il valore che viene attribuito ad un bene patrimoniale in
caso di un’alienazione conforme ai criteri commerciali (sentenza del Tribunale
federale 2A.602/2002 del 23 luglio 2003 cosid. 2; sentenza del Tribunale
federale 2A.590/2002 consid. 2.2). Nel caso in cui non è disponibile un valore
di mercato, ma sono state effettuate delle operazioni simili al caso in esame
con terze persone indipendenti dalla società, tali negozi possono essere presi
come riferimento (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo
2009, n. 103 ad art. 58 LIFD).
Come già
menzionato, il prezzo dei posti auto venduti a terze persone, le quali hanno
acquistato dei posteggi singolarmente o in combinazione con una PPP, varia tra
i 26'000.- franchi e i 30’000.- franchi.
Appare
significativa, in questo contesto, un’altra circostanza. L’unità di PPP n. __________,
che ha per oggetto il diritto esclusivo sull’autorimessa n. 14 al primo piano
interrato, consta di 22 posti auto, ognuno dei quali corrisponde ad una quota
di comproprietà di 1/22 dell’intera unità, a sua volta pari ad una quota di
valore di 88‰ dell’intero condominio. Se si considera che, secondo l’art. 712e
cpv. 1 del codice civile (CC), il valore di ogni piano
o porzione di piano corrisponde alla quota del valore dell’immobile o del
diritto di superficie, si deve concludere che i promotori del condominio hanno
attribuito ad ogni parcheggio esattamente la stessa quota di valore. Né il
ricorrente si è avvalso della facoltà, conferita ad ogni comproprietario
dall’art. 712e cpv. 2 CC, di domandare la rettificazione della sua
quota, se sia stata determinata erroneamente o sia divenuta inesatta per le mutate
condizioni dell’edificio o delle sue adiacenze.
2.4
Le
argomentazioni dell’insorgente si limitano a fare riferimento a quanto deciso
dall’Ufficio dei registri di __________, dapprima,e dall’AFC, poi, ammettendo
in parte le sue contestazioni. In quelle sedi, il contribuente ha sostenuto che
il valore dei tre posti auto sarebbe ridimensionato dalla loro posizione, caratterizzata
da un’accessibilità limitata. Aveva allora prodotto uno scritto dell’ing. __________,
secondo cui i tre posteggi non rispetterebbero le norme sullo spazio necessario
di manovra per accedervi e che il prezzo pagato secondo il contratto (fr.
6'000.– per ogni posto auto) sarebbe pertanto “oggettivamente giustificato”.
L’Ufficio dei registri ha così ridotto il valore attribuito ad ogni parcheggio
a fr. 10'000.–, come ha fatto poi anche l’AFC nella decisione in materia di
imposta preventiva.
Alla luce
delle considerazioni precedentemente proposte, soprattutto in relazione al
valore delle quote condominiali ed ai prezzi pagati dagli altri acquirenti, non
vi sono le condizioni per condividere l’operato dell’Ufficio dei registri.
Anche volendo ammettere che la posizione dei tre parcheggi sia effettivamente
la meno favorevole dell’intera autorimessa, cosa che spiega verosimilmente
anche il fatto che siano stati venduti per ultimi, non vi sono elementi
sufficienti per ritenere che tutti e tre possano avere il valore corrispondente
ad uno solo dei rimanenti parcheggi.
2.5
La proposta formulata dall’Ufficio di tassazione nelle osservazioni
al ricorso, consistente nell’attribuire ai tre posti auto litigiosi il prezzo
più basso pagato dagli altri acquirenti (fr. 26'000.–), moltiplicato per due
anziché per tre, viene certamente incontro alle rivendicazioni del ricorrente
ed offre una soluzione pragmatica che non può che essere considerata generosa.
Ne
discende che ai tre posteggi acquistati dal ricorrente è attribuito un valore
venale complessivo di fr. 52'000.-, con l’ulteriore conseguenza che la
distribuzione anticipata di utile è ridotta da fr. 80'000.- a fr.
34'000.-.
Inoltre,
va ricordato al ricorrente che questa Camera non è vincolata alla decisione
dell’Ufficio dei registri di Locarno (del 15 ottobre 2007) né a quella
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (del 28 gennaio 2011).
Trattandosi di decisioni di autorità diverse, non può nemmeno essere invocato
il principio delle buona fede secondo l’art. 5 cpv. 3 Cost.. In questo
contesto, non si può neppure ignorare la circostanza che la società venditrice
ha accettato la valutazione della prestazione a favore dell’azionista, senza
impugnare la decisione relativa all’imposta sull’utile.
3.
Il ricorso è conseguentemente accolto in parte. La tassa di giustizia
e le spese processuali sono poste a carico del ricorrente in misura parziale e
gli è riconosciuta un’indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo è riformata nel senso che la prestazione
valutabile in denaro proveniente dalla __________ SA è ridotta da fr. 80'000.–
a fr. 34'000.–.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 900.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 90.–
per un
totale di fr. 990.–
sono a
carico del ricorrente nella misura di un terzo (fr. 330.–).
Al
ricorrente è riconosciuta un’indennità di fr. 400.– per ripetibili.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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