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Decisione

80.2011.24

Reddito della sostanza mobiliare: distribuzione dissimulata di utile, vendita a prezzo di favore di parcheggi in un condominio dalla società promotrice all'azionista, calcolo della prestazione

18 gennaio 2012Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. La __________

SA (in liquidazione) ha costruito sul mappale __________ RFD di __________ un

palazzo in proprietà per piani (PPP).

Il 25

settembre 2007 la __________ SA vendeva all’arch. __________, il quale era azionista con una quota del 26% della menzionata

società, tre posti auto (n. 39, 40 e 41) dello stesso fondo per fr. 18'000.- .

Notificando

alla venditrice la tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari e quella dell’imposta

sull’utile della società, l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche

accertava che tra il valore della contrattazione e il valore di mercato dei

posti posteggi vi era una differenza di fr. 80'000.-. Tale importo veniva

quindi aggiunto nelle relative decisioni, le quali non erano state contestate e

di conseguenza passavano in giudicato.

B. Notificando

a RI 1 la tassazione IC/IFD 2007, con decisione del 3 giugno 2010, l’CO 1

circondariale di tassazione di Locarno aggiungeva al reddito dichiarato

l’importo di fr. 80’000.-, a titolo di altri redditi, pari alla differenza tra

il valore venale dei tre parcheggi (fr. 98'000.-) e il relativo prezzo di

vendita (fr. 18'000.-), considerando tale importo una prestazione valutabile in

denaro.

Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 28

giugno 2010 chiedendo lo stralcio del reddito di fr. 80'000.- a titolo di prestazione

valutabile in denaro. Il reclamante argomentava che nel gennaio del 2009 la

società __________ SA aveva distribuito un dividendo di fr. 777’440.- e che

egli avrebbe pertanto inserito nell’elenco dei titoli 2009 il suo reddito di

fr. 202'134.45.- proveniente dalla partecipazione.

C. L’autorità

fiscale respingeva il reclamo del contribuente con decisione del 2 febbraio

2011. Nella motivazione osservava che la differenza tra il valore rogato (fr.

18'000.-) e il valore commerciale (fr. 98'000.-) era una classica distribuzione

dissimulata di utile e per tale integralmente imponibile. L’Ufficio di

tassazione aggiungeva che la distribuzione del dividendo di fr. 777'440.- non

doveva venire confusa con la prestazione valutabile in denaro fatta a favore

del contribuente nel 2007.

D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta

nuovamente la decisione dell’autorità fiscale del 2 febbraio 2011, chiedendo

che il reddito aggiunto di fr. 80'000.– come prestazione valutabile in denaro

imponibile venga ridotto a fr. 12'000.–.

A tale

riguardo, rileva che l’Ufficio dei registri di Locarno, che dapprima aveva determinato

d’ufficio il valore delle contrattazione in fr. 90'000.–, lo ha poi ridotto a

30'000 franchi, in considerazione della situazione sfavorevole dei parcheggi in

questione. Anche la Divisione per l’imposta preventiva

dell’Amministrazione federale delle Contribuzioni (AFC) ha accolto un reclamo

contro la definizione della prestazione valutabile in denaro in fr. 80'000.-, riducendola

a fr. 12'000.–, importo pari alla differenza tra il valore venale stabilito

dall’Ufficio dei registri (fr. 30'000.–) e il valore di rogito (fr. 18'000.–).

G. Nelle sue osservazioni del 17 marzo 2010, l’Ufficio di tassazione di

Locarno propone di ridurre l’importo della distribuzione dissimulata di utile a

fr. 34'000.-, previo confronto con altri atti di compravendita di posteggi

dello stesso condominio. Tenuto conto del fatto che il prezzo inferiore pagato

per l’acquisto di un posto auto è rappresentato da fr. 26'000.- e che i

parcheggi in questione sono situati in posizione sfavorevole, l’autorità

fiscale propone di attribuire loro il valore di due posti auto, per un valore totale

di fr. 52'000.-.

Diritto

1. 1.1.

Gli

articoli 58 cpv. 1 LIFD e 67 cpv. 1 LT prevedono, con riferimento all'imposta

sull'utile delle persone giuridiche, che

1

Costituiscono utile netto imponibile:

a. il

saldo del conto profitti e perdite, epurato dal riporto dell'anno precedente;

b. tutti

i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e

non destinati alla copertura di spese riconosciute dall'uso commerciale, in

particolare:

- ...[omissis]...

- le

distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non

giustificate dall'uso commerciale.

Quanto

all'imposizione delle persone fisiche, gli articoli 20 cpv. 1 LT e 19 cpv. 1

LIFD prevedono da parte loro che

1

Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente:

c. i

dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni

valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere

(comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale, ecc.).

1.2.

La

dottrina ha così riassunto la nozione di "distribuzione dissimulata di

utili" che si può ricavare dalla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF

131 II 593 consid. 5; cfr. Cagianut/Höhn, Unternehmungssteuerrecht,

Berna 1986, p. 398 s.; Höhn/Waldburger,

Steuerrecht, 8a ediz., vol. I,

Berna 1997, n. 82 al § 18, p. 456 s.; Oberson,

Droit fiscal suisse, Basilea/Francoforte 1998, n. 28 al § 10, p. 172; inoltre

CDT n 80.2000.00031 del 2 maggio 2000, in RDAT II-2000 n. 8t):

·

una prestazione da parte della società,

senza una corrispondente controprestazione;

·

il fatto che la prestazione si traduca

in un vantaggio per l'azionista o una persona a lui vicina, cioè che essa non

sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni;

·

il fatto che il menzionato carattere

della prestazione (di avvantaggiare, cioè, un azionista rispetto ai terzi) sia

riconoscibile da parte degli organi societari.

1.3.

Sono considerate vicine

alla società le persone che intrattengono con essa una relazione stretta, che

può trarre origine da legami di parentela o di amicizia oppure

dall'appartenenza al medesimo gruppo societario. Il Tribunale federale ha

precisato che devono essere annoverate tra le persone vicine all'azionista

quelle che, secondo l'insieme delle circostanze oggettive, traggono dalle

relazioni economiche o personali il vero motivo della prestazione insolita. Non

occorre quindi un esame preliminare dell'intenzionalità e della consapevolezza

degli organi della società che hanno compiuto la prestazione (cfr. Soldini/Pedroli, L’imposizione degli utili

immobiliari, Lugano 1996, p. 224; Bernardoni/Bortolotto,

La fiscalità dell’azienda nel nuovo diritto federale e

cantonale ticinese, Mendrisio 2010, p. 418; ASA 45 p. 595).

1.4.

In caso di distribuzione

dissimulata di utili, occorre determinare il valore della prestazione. In

particolare, quando ad essa corrisponde una contropartita non equivalente,

bisogna quantificarne la discrepanza, poiché l'utile distribuito in maniera dissimulata

è dato dalla differenza fra prestazione e controprestazione (Rivier, Droit fiscal suisse, Neuchâtel

1980, p. 225; ASA 32 p. 102). Per valutare l'ammontare della prestazione, ci si

baserà sul valore della prestazione fatta a terze persone, conformemente a

criteri commerciali (cfr. Rivier,

loc. cit.; Reimann/Zuppinger/Schärrer,

Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Berna 1969, vol. III, p. 40).

1.5.

Quali

prestazioni valutabili in denaro, qualificate pure come distribuzioni

dissimulate di utili (DTF 131 II 593 consid. 5.1), valgono anche le rinunce a

determinati proventi in favore dell'azionista o di una persona a lui vicina,

con una corrispondente riduzione, presso la società, dell'utile esposto nel

conto economico. Questa forma di prestazione valutabile in denaro viene

definita con la nozione di prelevamento anticipato dell'utile (Gewinnvorwegnahme;

cfr. Bernardoni/Bortolotto, op.

cit., p. 432). Essa sussiste per l'appunto quando la società non rivendica

alcun diritto su introiti di sua competenza, che vengono così incassati direttamente

dall'azionista, rispettivamente quando quest'ultimo non fornisce la

controprestazione che la società esigerebbe da un terzo ad esempio la vendita

di un bene del patrimonio sociale ad un prezzo di favore. La differenza fra il

valore che sarebbe stato possibile ottenere da un terzo e il valore pattuito

con l’azionista rappresenta una distribuzione mascherata di utile (Bernardoni/Bortolotto, op. cit., p. 423;

sentenza del Tribunale federale 2A.204/2006 del 22 giugno 2007, consid. 6;

sentenza 2A.263/2003 del 19 novembre 2003, in: ASA 74 pag. 660, consid. 2.2;

sentenza 2A.602/2002 del 23 luglio 2003, consid. 2, con riferimenti).

Considerandi

2.

2.1

Nel caso

in esame, l’autorità di tassazione ha ravvisato una prestazione valutabile in

denaro della __________ SA a favore dell’azionista ricorrente nel fatto che

essa ha ceduto a quest’ultimo, ad un prezzo di favore e rinunciando quindi ad

un adeguato indenizzo, tre posti auto di cui era proprietaria. Il ricorrente

non contesta il principio, ma l’ammontare della distribuzione dissimulata di

utile che è stata quantificata in fr. 80'000.-.

2.2

Come

ricordato in narrativa, la __________ SA ha costruito sul mappale __________ RFD

di __________ una palazzina in PPP. Questo condominio ha un’autorimessa di due

piani con un numero complessivo di 43 posteggi. Il 25 settembre 2007 venivano

acquistati dal ricorrente gli ultimi tre posti auto, rimasti invenduti, a dire

della società, unicamente perché erano quelli di minor pregio a causa di una

posizione sfavorevole. Il ricorrente ha acquistato i tre parcheggi a fr. 6'000.–

cadauno per un totale di fr. 18'000.–.

Confrontando

il prezzo pagato dal ricorrente con quelli pattuiti per la cessione degli altri

posti auto, i quali variano da 26'000.- franchi a 30'000.-, è inconfutabile che

non c’è stata una corrispondente prestazione. Il ricorrente ha potuto comperare

i parcheggi ad un prezzo particolarmente basso, che sicuramente non sarebbe

stato concesso ad un acquirente esterno.

2.3

Determinante

è il confonto con acquirenti terzi (Drittvergleich) in questi casi si fa

riferimento al valore reale di mercato del bene. Più precisamente in diritto

tributario si intende il valore che viene attribuito ad un bene patrimoniale in

caso di un’alienazione conforme ai criteri commerciali (sentenza del Tribunale

federale 2A.602/2002 del 23 luglio 2003 cosid. 2; sentenza del Tribunale

federale 2A.590/2002 consid. 2.2). Nel caso in cui non è disponibile un valore

di mercato, ma sono state effettuate delle operazioni simili al caso in esame

con terze persone indipendenti dalla società, tali negozi possono essere presi

come riferimento (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo

2009, n. 103 ad art. 58 LIFD).

Come già

menzionato, il prezzo dei posti auto venduti a terze persone, le quali hanno

acquistato dei posteggi singolarmente o in combinazione con una PPP, varia tra

i 26'000.- franchi e i 30’000.- franchi.

Appare

significativa, in questo contesto, un’altra circostanza. L’unità di PPP n. __________,

che ha per oggetto il diritto esclusivo sull’autorimessa n. 14 al primo piano

interrato, consta di 22 posti auto, ognuno dei quali corrisponde ad una quota

di comproprietà di 1/22 dell’intera unità, a sua volta pari ad una quota di

valore di 88‰ dell’intero condominio. Se si considera che, secondo l’art. 712e

cpv. 1 del codice civile (CC), il valore di ogni piano

o porzione di piano corrisponde alla quota del valore dell’immobile o del

diritto di superficie, si deve concludere che i promotori del condominio hanno

attribuito ad ogni parcheggio esattamente la stessa quota di valore. Né il

ricorrente si è avvalso della facoltà, conferita ad ogni comproprietario

dall’art. 712e cpv. 2 CC, di domandare la rettificazione della sua

quota, se sia stata determinata erroneamente o sia divenuta inesatta per le mutate

condizioni dell’edificio o delle sue adiacenze.

2.4

Le

argomentazioni dell’insorgente si limitano a fare riferimento a quanto deciso

dall’Ufficio dei registri di __________, dapprima,e dall’AFC, poi, ammettendo

in parte le sue contestazioni. In quelle sedi, il contribuente ha sostenuto che

il valore dei tre posti auto sarebbe ridimensionato dalla loro posizione, caratterizzata

da un’accessibilità limitata. Aveva allora prodotto uno scritto dell’ing. __________,

secondo cui i tre posteggi non rispetterebbero le norme sullo spazio necessario

di manovra per accedervi e che il prezzo pagato secondo il contratto (fr.

6'000.– per ogni posto auto) sarebbe pertanto “oggettivamente giustificato”.

L’Ufficio dei registri ha così ridotto il valore attribuito ad ogni parcheggio

a fr. 10'000.–, come ha fatto poi anche l’AFC nella decisione in materia di

imposta preventiva.

Alla luce

delle considerazioni precedentemente proposte, soprattutto in relazione al

valore delle quote condominiali ed ai prezzi pagati dagli altri acquirenti, non

vi sono le condizioni per condividere l’operato dell’Ufficio dei registri.

Anche volendo ammettere che la posizione dei tre parcheggi sia effettivamente

la meno favorevole dell’intera autorimessa, cosa che spiega verosimilmente

anche il fatto che siano stati venduti per ultimi, non vi sono elementi

sufficienti per ritenere che tutti e tre possano avere il valore corrispondente

ad uno solo dei rimanenti parcheggi.

2.5

La proposta formulata dall’Ufficio di tassazione nelle osservazioni

al ricorso, consistente nell’attribuire ai tre posti auto litigiosi il prezzo

più basso pagato dagli altri acquirenti (fr. 26'000.–), moltiplicato per due

anziché per tre, viene certamente incontro alle rivendicazioni del ricorrente

ed offre una soluzione pragmatica che non può che essere considerata generosa.

Ne

discende che ai tre posteggi acquistati dal ricorrente è attribuito un valore

venale complessivo di fr. 52'000.-, con l’ulteriore conseguenza che la

distribuzione anticipata di utile è ridotta da fr. 80'000.- a fr.

34'000.-.

Inoltre,

va ricordato al ricorrente che questa Camera non è vincolata alla decisione

dell’Ufficio dei registri di Locarno (del 15 ottobre 2007) né a quella

dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (del 28 gennaio 2011).

Trattandosi di decisioni di autorità diverse, non può nemmeno essere invocato

il principio delle buona fede secondo l’art. 5 cpv. 3 Cost.. In questo

contesto, non si può neppure ignorare la circostanza che la società venditrice

ha accettato la valutazione della prestazione a favore dell’azionista, senza

impugnare la decisione relativa all’imposta sull’utile.

3.

Il ricorso è conseguentemente accolto in parte. La tassa di giustizia

e le spese processuali sono poste a carico del ricorrente in misura parziale e

gli è riconosciuta un’indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo è riformata nel senso che la prestazione

valutabile in denaro proveniente dalla __________ SA è ridotta da fr. 80'000.–

a fr. 34'000.–.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 900.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 90.–

per un

totale di fr. 990.–

sono a

carico del ricorrente nella misura di un terzo (fr. 330.–).

Al

ricorrente è riconosciuta un’indennità di fr. 400.– per ripetibili.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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