80.2011.25
Restituzione di imposte pagate per errore: condizioni, termini, imposta versata in eccesso impiegata dall'Ufficio di esazione per estinguere debiti di periodi successivi, istanza tardiva
16 aprile 2012Italiano9 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.2011.25
Data decisione, Autorità:
16.04.2012, CDT
Titolo:
Restituzione di imposte pagate per errore: condizioni, termini, imposta versata in eccesso impiegata dall'Ufficio di esazione per estinguere debiti di periodi successivi, istanza tardiva
RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA
art. 125 cpv. 3 CO
art. 168 LIFD
art. 247 LT
Incarto n.
80.2011.25
Lugano
16 aprile
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 24 febbraio 2011 contro la decisione del
26 gennaio 2011 in materia di restituzione d’imposta.
Fatti
A. In
seguito all’insolvenza di __________, il 2 settembre 1996 l’Ufficio di
tassazione di Lugano Campagna notificava al contribuente ed RI 1 delle
decisioni con cui ripartiva fra i coniugi il debito relativo alle imposte
cantonali ed alle imposte federali dirette dal 1991 al 1994. Le decisioni in
questione, non impugnate, passavano in giudicato.
Questi
gli importi dovuti (dedotti gli acconti già pagati ed aggiunti gli interessi di
ritardo):
marito
moglie
IC 1991
11'123.85
8'245.65
IC 1992
17'467.15
8'317.35
IC 1993
9'502.30
6'760.15
IC 1994
7'486.90
6'293.90
IFD 1991
7'786.20
3'821.40
IFD 1992
11'372.90
3'420.40
IFD 1993
3'497.20
1’600.10
IFD 1994
3’149.80
1’441.10
totale
71’386.3
39’900.05
L’11
febbraio 1997 il Canton Ticino e la Confederazione Svizzera avviavano dei
procedimenti esecutivi per l’incasso dei debiti fiscali in questione. Mentre le
procedure intraprese nei confronti della moglie concernevano solo i suoi
debiti, quelle promosse nei confronti del marito si riferivano invece alla
posizione debitoria di entrambi. Per effetto del pagamento di tutti gli importi
che erano oggetto delle procedure esecutive, ne risultava un’eccedenza di fr.
28'708.55 (fr. 16'973.25 per l’IC e fr. 11'735.30 per l’IFD). L’Ufficio
esazione e condoni impiegava tale importo per estinguere debiti fiscali del
marito per i periodi fiscali successivi.
B. Con
ulteriori decisioni del 3 maggio 2000, l’autorità di tassazione notificava ai coniugi
__________ la ripartizione dei debiti fiscali IC/IFD per il periodo fiscale
1997/98. Il 27 marzo 2002 intimava loro poi analoghe decisioni per i periodi
1999/2000 e 2001/2002. Anche queste passavano in giudicato, non essendo state
impugnate.
Questi
gli importi dovuti (dedotti gli acconti già pagati ed aggiunti gli interessi di
ritardo):
marito
moglie
IC 1997
10’892.55
5’478.15
IC 1998
11’108.75
5’586.95
IC 1999
649.05
296.55
IC 2000
636.95
781.75
IC 2001
362.35
562.30
IC 2002
352.45
546.90
IFD 1997
5’184.30
1’793.20
IFD 1998
4’912.90
1’699.40
IFD 1999
155.20
122.40
IFD 2000
149.20
117.80
IFD 2001
260.55
213.45
IFD 2002
260.55
213.45
Non
avendo RI 1 provveduto al pagamento della sua quota del debito fiscale,
l’autorità fiscale avviava dei procedimenti esecutivi nei suoi confronti. Gli
stessi sfociavano in due avvisi di pignoramento del 16 ottobre 2006, l’uno per
un debito fiscale di fr. 5'970.– per imposte cantonali e l’altro di fr.
5'124.10 per l’IFD. Per evitare il pignoramento, l’escussa estingueva i debiti
con versamento del 9 novembre 2007.
Con
sentenza del 17 dicembre 2007, l’autorità giudiziaria respingeva un’azione di
accertamento dell’inesistenza del debito, promossa dalla debitrice ex
art. 85a LEF. In seguito, l’escussa inoltrava un’azione di ripetizione
dell’indebito ex art. 86 LEF, che il pretore di Bellinzona dichiarava
irricevibile, con sentenza del 13 maggio 2008, ritenendo prevalenti le
disposizioni speciali del diritto pubblico, cioè gli articoli 274 LT e 168
LIFD.
C. Con
istanza del 18 agosto 2008, RI 1 chiedeva all’CO 1 la restituzione degli
importi di fr. 5'970.85 e di fr. 5'124.10, pagati rispettivamente al Canton
Ticino ed alla Confederazione in seguito alle procedure esecutive promosse nei
suoi confronti. L’istante sosteneva di aver fatto fronte al saldo di tutti i
debiti fiscali estinti il 27 marzo 1997 con i mezzi di sua esclusiva proprietà,
grazie all’aumento di un’ipoteca. In tale contesto, avrebbe pagato anche
importi non dovuti, cosa che avrebbe riconosciuto la stessa autorità di
riscossione, la quale avrebbe tuttavia proceduto al riversamento attribuendo
parte delle eccedenze al marito. Inoltre, degli esuberi relativi all’imposta
federale diretta sarebbero stati impiegati per estinguere debiti fiscali
cantonali.
L’autorità
di riscossione respingeva l’istanza con decisione del 10 luglio 2009, contestando
che il pagamento dell’imposta fosse avvenuto per errore, come invece richiesto
dalla legge. A suo avviso, l’istante avrebbe invece pagato il debito contestato
per evitare il pignoramento dei beni. L’Ufficio di esazione rilevava quindi che
le imposte pagate erano dovute, essendo fondate su decisioni di tassazione
regolarmente passate in giudicato.
D. RI 1
interponeva ricorso alla Camera di diritto tributario contro la suddetta
decisione, ma, con sentenza del 17 agosto 2010, questa Corte rinviava gli atti
all’Ufficio di esazione, perché considerasse tale atto quale reclamo.
Con
decisione del 26 gennaio 2011, l’CO 1 respingeva il reclamo, ribadendo in sostanza
le argomentazioni già contenute nella precedente decisione.
E. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente
la restituzione degli importi che ha pagato nel 2007, in seguito all’avviso di pignoramento. L’insorgente ripropone le considerazioni già poste a
fondamento dell’istanza e del precedente gravame.
Diritto
1. Secondo
gli articoli 168 cpv. 1 LIFD e 247 cpv. 1 LT, il contribuente può chiedere la
restituzione di un’imposta non dovuta o dovuta solo in parte, che egli ha
pagato per errore.
Gli
importi restituiti più di 30 giorni dopo il loro versamento fruttano, dalla
data di versamento, un interesse al tasso stabilito dal Dipartimento federale
delle finanze, per l’imposta federale diretta, e dal Consiglio di Stato, per
l’imposta cantonale (articoli 168 cpv. 2 LT).
La domanda di restituzione dev’essere presentata all’autorità competente
entro cinque anni dalla fine dell’anno civile in cui è stato eseguito il
versamento. Se l’amministrazione respinge la domanda, l’interessato può
avvalersi dei rimedi giuridici ammessi contro una decisione di tassazione. Il
diritto alla restituzione si estingue dieci anni dopo la fine dell’anno del
versamento (articoli 168 cpv. 3 LIFD e 247 cpv. 3 LIFD).
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, questo istituto giuridico concerne
esclusivamente la ripetizione di imposte pagate senza essere dovute, fra le
quali non rientra il caso delle imposte stabilite con una decisione di
tassazione passata in giudicato. Infatti, la restituzione dell’imposta non ha
lo scopo di correggere errori di tassazione (cfr. la sentenza del Tribunale federale
n.2P.273/2006 e 2A.617/2006 del 17 aprile 2007, consid. 3.2 e giurisprudenza
citata).
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso
in esame, la ricorrente ha chiesto la restituzione delle imposte pagate nel
2007, nell’ambito delle procedure esecutive promosse nei suoi confronti per l’incasso
dell’IC relativa ai periodi fiscali dal 1998 al 2002 e dell’IFD dei periodi dal
1997.
al 2002.
I debiti
fiscali in questione si fondano sulle decisioni di tassazione notificate alla
contribuente ed al marito, rispettivamente, il 16 febbraio 1998 (IC/IFD
1997/98), il 15 ottobre 2001 (IC/IFD 1999/2000) e l’8 ottobre 2001 (IC/IFD
2001/2002). Le relative decisioni non sono state contestate dai contribuenti e
sono pertanto passate in giudicato.
L’autorità
fiscale ha poi proceduto alla ripartizione del debito fiscale fra i coniugi, in
considerazione dell’insolvenza del marito. Tali decisioni sono state notificate
agli interessati, rispettivamente, il 3 maggio 2000 (IC/IFD 1997/98) ed il 27
marzo 2002 (IC/IFD 1999/2000 e 2001/2002). Anche queste decisioni, non
contestate, sono passate in giudicato.
Non si
vede dunque come l’insorgente possa pretendere di aver pagato tali debiti
d’imposta “per errore”.
2.2
La
contestazione della ricorrente concerne in effetti non tanto i debiti relativi
alle imposte dei periodi fiscali dal 1997 al 2002 quanto piuttosto l’impiego,
da parte dell’autorità incaricata della riscossione, delle eccedenze relative
all’incasso delle imposte dei periodi fiscali dal 1991 al 1994. La sua tesi è
infatti che l’Ufficio di esazione abbia impiegato quanto da lei versato in eccesso
in relazione alle imposte degli anni 1991/94 per estinguere i debiti dei
periodi successivi non solo suoi ma anche del marito.
Si deve
allora concludere che la contestazione della ricorrente non concerne i debiti
fiscali dal 1998 al 2002, che sono stati pagati nel corso delle procedure
esecutive culminate nell’avviso di pignoramento del 2006, ma si riferisce
all’impiego degli importi riversati dall’autorità di riscossione, in seguito al
pagamento intervenuto nel 1997, da cui era risultata un’eccedenza.
La
domanda di restituzione ha quindi per oggetto gli importi versati nel 1997, in adempimento dei debiti fiscali relativi ai periodi dal 1991 al 1994.
Se si
tiene conto del termine quinquennale per domandare la restituzione, a partire
dalla fine dell’anno civile in cui è stato eseguito il versamento, è piuttosto
evidente che l’istanza della ricorrente è alquanto tardiva. La stessa avrebbe
infatti dovuto essere inoltrata entro la fine del 2002, mentre è solo nel 2007
che la contribuente ha promosso le prime azioni legali per ottenere una sorta
di compensazione fra quanto pagato in eccesso nel 1997 ed i debiti dei periodi
fiscali successivi. Quando la debitrice ha fatto valere le sue pretese nei confronti
del fisco cantonale, stava per scadere persino il termine decennale di perenzione
del diritto alla restituzione.
2.3
A
quest’ultimo riguardo, è ancora il caso di rilevare che l’art. 125 cpv. 3 CO
esclude che possano estinguersi mediante compensazione contro la volontà del
creditore le obbligazioni derivanti dal diritto pubblico verso gli enti
pubblici.
Pertanto,
la pretesa dell’insorgente, che vorrebbe compensare il credito, che ritiene di
avere nei confronti del fisco per effetto del pagamento in eccesso nel 1997,
con i debiti fiscali dei periodi dal 1997 al 2004, non può evidentemente essere
soddisfatta.
3.
Il
ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali
sono a carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 580.–
sono a
carico della ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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