Lexipedia

Decisione

80.2011.25

Restituzione di imposte pagate per errore: condizioni, termini, imposta versata in eccesso impiegata dall'Ufficio di esazione per estinguere debiti di periodi successivi, istanza tardiva

16 aprile 2012Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. In

seguito all’insolvenza di __________, il 2 settembre 1996 l’Ufficio di

tassazione di Lugano Campagna notificava al contribuente ed RI 1 delle

decisioni con cui ripartiva fra i coniugi il debito relativo alle imposte

cantonali ed alle imposte federali dirette dal 1991 al 1994. Le decisioni in

questione, non impugnate, passavano in giudicato.

Questi

gli importi dovuti (dedotti gli acconti già pagati ed aggiunti gli interessi di

ritardo):

marito

moglie

IC 1991

11'123.85

8'245.65

IC 1992

17'467.15

8'317.35

IC 1993

9'502.30

6'760.15

IC 1994

7'486.90

6'293.90

IFD 1991

7'786.20

3'821.40

IFD 1992

11'372.90

3'420.40

IFD 1993

3'497.20

1’600.10

IFD 1994

3’149.80

1’441.10

totale

71’386.3

39’900.05

L’11

febbraio 1997 il Canton Ticino e la Confederazione Svizzera avviavano dei

procedimenti esecutivi per l’incasso dei debiti fiscali in questione. Mentre le

procedure intraprese nei confronti della moglie concernevano solo i suoi

debiti, quelle promosse nei confronti del marito si riferivano invece alla

posizione debitoria di entrambi. Per effetto del pagamento di tutti gli importi

che erano oggetto delle procedure esecutive, ne risultava un’eccedenza di fr.

28'708.55 (fr. 16'973.25 per l’IC e fr. 11'735.30 per l’IFD). L’Ufficio

esazione e condoni impiegava tale importo per estinguere debiti fiscali del

marito per i periodi fiscali successivi.

B. Con

ulteriori decisioni del 3 maggio 2000, l’autorità di tassazione notificava ai coniugi

__________ la ripartizione dei debiti fiscali IC/IFD per il periodo fiscale

1997/98. Il 27 marzo 2002 intimava loro poi analoghe decisioni per i periodi

1999/2000 e 2001/2002. Anche queste passavano in giudicato, non essendo state

impugnate.

Questi

gli importi dovuti (dedotti gli acconti già pagati ed aggiunti gli interessi di

ritardo):

marito

moglie

IC 1997

10’892.55

5’478.15

IC 1998

11’108.75

5’586.95

IC 1999

649.05

296.55

IC 2000

636.95

781.75

IC 2001

362.35

562.30

IC 2002

352.45

546.90

IFD 1997

5’184.30

1’793.20

IFD 1998

4’912.90

1’699.40

IFD 1999

155.20

122.40

IFD 2000

149.20

117.80

IFD 2001

260.55

213.45

IFD 2002

260.55

213.45

Non

avendo RI 1 provveduto al pagamento della sua quota del debito fiscale,

l’autorità fiscale avviava dei procedimenti esecutivi nei suoi confronti. Gli

stessi sfociavano in due avvisi di pignoramento del 16 ottobre 2006, l’uno per

un debito fiscale di fr. 5'970.– per imposte cantonali e l’altro di fr.

5'124.10 per l’IFD. Per evitare il pignoramento, l’escussa estingueva i debiti

con versamento del 9 novembre 2007.

Con

sentenza del 17 dicembre 2007, l’autorità giudiziaria respingeva un’azione di

accertamento dell’inesistenza del debito, promossa dalla debitrice ex

art. 85a LEF. In seguito, l’escussa inoltrava un’azione di ripetizione

dell’indebito ex art. 86 LEF, che il pretore di Bellinzona dichiarava

irricevibile, con sentenza del 13 maggio 2008, ritenendo prevalenti le

disposizioni speciali del diritto pubblico, cioè gli articoli 274 LT e 168

LIFD.

C. Con

istanza del 18 agosto 2008, RI 1 chiedeva all’CO 1 la restituzione degli

importi di fr. 5'970.85 e di fr. 5'124.10, pagati rispettivamente al Canton

Ticino ed alla Confederazione in seguito alle procedure esecutive promosse nei

suoi confronti. L’istante sosteneva di aver fatto fronte al saldo di tutti i

debiti fiscali estinti il 27 marzo 1997 con i mezzi di sua esclusiva proprietà,

grazie all’aumento di un’ipoteca. In tale contesto, avrebbe pagato anche

importi non dovuti, cosa che avrebbe riconosciuto la stessa autorità di

riscossione, la quale avrebbe tuttavia proceduto al riversamento attribuendo

parte delle eccedenze al marito. Inoltre, degli esuberi relativi all’imposta

federale diretta sarebbero stati impiegati per estinguere debiti fiscali

cantonali.

L’autorità

di riscossione respingeva l’istanza con decisione del 10 luglio 2009, contestando

che il pagamento dell’imposta fosse avvenuto per errore, come invece richiesto

dalla legge. A suo avviso, l’istante avrebbe invece pagato il debito contestato

per evitare il pignoramento dei beni. L’Ufficio di esazione rilevava quindi che

le imposte pagate erano dovute, essendo fondate su decisioni di tassazione

regolarmente passate in giudicato.

D. RI 1

interponeva ricorso alla Camera di diritto tributario contro la suddetta

decisione, ma, con sentenza del 17 agosto 2010, questa Corte rinviava gli atti

all’Ufficio di esazione, perché considerasse tale atto quale reclamo.

Con

decisione del 26 gennaio 2011, l’CO 1 respingeva il reclamo, ribadendo in sostanza

le argomentazioni già contenute nella precedente decisione.

E. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente

la restituzione degli importi che ha pagato nel 2007, in seguito all’avviso di pignoramento. L’insorgente ripropone le considerazioni già poste a

fondamento dell’istanza e del precedente gravame.

Diritto

1. Secondo

gli articoli 168 cpv. 1 LIFD e 247 cpv. 1 LT, il contribuente può chiedere la

restituzione di un’imposta non dovuta o dovuta solo in parte, che egli ha

pagato per errore.

Gli

importi restituiti più di 30 giorni dopo il loro versamento fruttano, dalla

data di versamento, un interesse al tasso stabilito dal Dipartimento federale

delle finanze, per l’imposta federale diretta, e dal Consiglio di Stato, per

l’imposta cantonale (articoli 168 cpv. 2 LT).

La domanda di restituzione dev’essere presentata all’autorità competente

entro cinque anni dalla fine dell’anno civile in cui è stato eseguito il

versamento. Se l’amministrazione respinge la domanda, l’interessato può

avvalersi dei rimedi giuridici ammessi contro una decisione di tassazione. Il

diritto alla restituzione si estingue dieci anni dopo la fine dell’anno del

versamento (articoli 168 cpv. 3 LIFD e 247 cpv. 3 LIFD).

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, questo istituto giuridico concerne

esclusivamente la ripetizione di imposte pagate senza essere dovute, fra le

quali non rientra il caso delle imposte stabilite con una decisione di

tassazione passata in giudicato. Infatti, la restituzione dell’imposta non ha

lo scopo di correggere errori di tassazione (cfr. la sentenza del Tribunale federale

n.2P.273/2006 e 2A.617/2006 del 17 aprile 2007, consid. 3.2 e giurisprudenza

citata).

Considerandi

2.

2.1.

Nel caso

in esame, la ricorrente ha chiesto la restituzione delle imposte pagate nel

2007, nell’ambito delle procedure esecutive promosse nei suoi confronti per l’incasso

dell’IC relativa ai periodi fiscali dal 1998 al 2002 e dell’IFD dei periodi dal

1997.

al 2002.

I debiti

fiscali in questione si fondano sulle decisioni di tassazione notificate alla

contribuente ed al marito, rispettivamente, il 16 febbraio 1998 (IC/IFD

1997/98), il 15 ottobre 2001 (IC/IFD 1999/2000) e l’8 ottobre 2001 (IC/IFD

2001/2002). Le relative decisioni non sono state contestate dai contribuenti e

sono pertanto passate in giudicato.

L’autorità

fiscale ha poi proceduto alla ripartizione del debito fiscale fra i coniugi, in

considerazione dell’insolvenza del marito. Tali decisioni sono state notificate

agli interessati, rispettivamente, il 3 maggio 2000 (IC/IFD 1997/98) ed il 27

marzo 2002 (IC/IFD 1999/2000 e 2001/2002). Anche queste decisioni, non

contestate, sono passate in giudicato.

Non si

vede dunque come l’insorgente possa pretendere di aver pagato tali debiti

d’imposta “per errore”.

2.2

La

contestazione della ricorrente concerne in effetti non tanto i debiti relativi

alle imposte dei periodi fiscali dal 1997 al 2002 quanto piuttosto l’impiego,

da parte dell’autorità incaricata della riscossione, delle eccedenze relative

all’incasso delle imposte dei periodi fiscali dal 1991 al 1994. La sua tesi è

infatti che l’Ufficio di esazione abbia impiegato quanto da lei versato in eccesso

in relazione alle imposte degli anni 1991/94 per estinguere i debiti dei

periodi successivi non solo suoi ma anche del marito.

Si deve

allora concludere che la contestazione della ricorrente non concerne i debiti

fiscali dal 1998 al 2002, che sono stati pagati nel corso delle procedure

esecutive culminate nell’avviso di pignoramento del 2006, ma si riferisce

all’impiego degli importi riversati dall’autorità di riscossione, in seguito al

pagamento intervenuto nel 1997, da cui era risultata un’eccedenza.

La

domanda di restituzione ha quindi per oggetto gli importi versati nel 1997, in adempimento dei debiti fiscali relativi ai periodi dal 1991 al 1994.

Se si

tiene conto del termine quinquennale per domandare la restituzione, a partire

dalla fine dell’anno civile in cui è stato eseguito il versamento, è piuttosto

evidente che l’istanza della ricorrente è alquanto tardiva. La stessa avrebbe

infatti dovuto essere inoltrata entro la fine del 2002, mentre è solo nel 2007

che la contribuente ha promosso le prime azioni legali per ottenere una sorta

di compensazione fra quanto pagato in eccesso nel 1997 ed i debiti dei periodi

fiscali successivi. Quando la debitrice ha fatto valere le sue pretese nei confronti

del fisco cantonale, stava per scadere persino il termine decennale di perenzione

del diritto alla restituzione.

2.3

A

quest’ultimo riguardo, è ancora il caso di rilevare che l’art. 125 cpv. 3 CO

esclude che possano estinguersi mediante compensazione contro la volontà del

creditore le obbligazioni derivanti dal diritto pubblico verso gli enti

pubblici.

Pertanto,

la pretesa dell’insorgente, che vorrebbe compensare il credito, che ritiene di

avere nei confronti del fisco per effetto del pagamento in eccesso nel 1997,

con i debiti fiscali dei periodi dal 1997 al 2004, non può evidentemente essere

soddisfatta.

3.

Il

ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali

sono a carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 500.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 580.–

sono a

carico della ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster