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Decisione

80.2011.26

Procedura: reclamo, accordo transattivo tra fisco e contribuente, effetto vincolante in caso di ricorso

14 giugno 2011Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1

e RI 2, coniugati, vivono insieme al figlio __________ nella casa di proprietà

in Via __________, a __________. Essi presentavano all’Ufficio di tassazione di

Lugano Campagna la regolare dichiarazione d’imposta per gli anni 2008 e 2009.

Notificando

ai contribuenti la tassazione IC/IFD per i periodi fiscali in oggetto, con

decisioni del 10 dicembre 2010, l’Ufficio di tassazione commisurava per il

primo anno il reddito imponibile in fr. 89'000.– per l’IC ed in fr.

86'600.– per l’IFD, rispettivamente in fr. 63’600.– per l’IC ed in fr.

61’900.– per l’IFD per il 2009.

L’autorità

di tassazione aveva proceduto a rideterminare una serie di importi: il reddito

da attività indipendente, in particolare, veniva quantificato (in fr. 12'000.–

per l’anno 2008 e in fr. 32'000.- per il 2009), “per apprezzamento”, a causa

dell’asserita insufficienza dei redditi dichiarati in relazione al

sostentamento personale.

B. I

contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 15 dicembre

2010, contestando “tutto il contenuto del calcolo dell’imponibile per gli

anni in oggetto, in quanto completamente errato”. In particolare,

asserivano di godere di una pensione e dell’assegno cantonale per l’assistenza

al figlio, cerebroleso, e di aver dovuto acquistare la casa di __________, in

virtù della particolare situazione familiare e ricorrendo ad un credito presso

amici, parenti ed un istituto bancario straniero. Tenuto conto di tutto ciò,

chiedevano un incontro con l’autorità di tassazione ed un nuovo calcolo

dell’imponibile.

C. L’Ufficio

di tassazione convocava i ricorrenti per il giorno 12 gennaio 2011, invitandoli

a presentare della documentazione integrativa, in particolare a comprova dei

debiti esteri contratti con parenti. Nel verbale di audizione del medesimo

giorno, firmato dal contribuente RI 1, le parti convenivano di evadere la dichiarazione

fiscale 2008 tenendo conto di un reddito imponibile di fr. 32'669.–, e per

l’anno 2009 di un reddito imponibile di fr. 37'929.–.

Con

decisione del 26 gennaio 2011, dunque, l’Ufficio di tassazione recepiva

l’accordo transattivo, di cui faceva espressa menzione nella motivazione,

riducendo il reddito imponibile sia per l’IC che per l’IFD di entrambi gli anni

fiscali.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugiRI 1 e RI 2 impugnano

la decisione su reclamo, chiedendo una nuova decisione di tassazione in quanto

l’Autorità fiscale nella determinazione del reddito imponibile non avrebbe tenuto

conto delle spese sostenute per la conduzione della piccola ditta, della casa e

di altre deduzioni, avendo pertanto risolto solo in parte i problemi dei

contribuenti.

L’Ufficio

di tassazione, con atto del 2 marzo 2011, adduce, invece, che la decisione su

reclamo è stata decisa sugli elementi concordati con il contribuente e, dunque,

sulla base di un accordo transattivo. A dimostrazione di ciò richiama il

verbale sottoscritto dalle parti il 12 gennaio 2011.

Questa

Camera ha trasmesso al ricorrente copia delle osservazioni pre__________.

Diritto

1. 1.1.

Il

ricorrente contesta la decisione assunta dall’Ufficio di tassazione,

disconoscendo il verbale di audizione nel quale, lamenta ripetutamente, la

somma finale indicata non doveva considerarsi un reddito “ma un debito”, calcolata

“senza fare alcun riferimento alle deduzioni da sottrarre”.

1.2.

Va

premesso che, come ha recentemente ribadito il Tribunale federale, sebbene

l’autorità di tassazione sia vincolata nella sua azione al principio di

legalità e non possa pertanto concludere con i contribuenti accordi fiscali per

regolare una concreta fattispecie, quanto all’esistenza, all’estensione o al

modo di imposizione, in deroga alle disposizioni legali, tuttavia

giurisprudenza e dottrina ammettono due eccezioni a questa regola:

– in primo luogo, se la base legale lascia margini di incertezza e

l’autorità procede applicando la regola che il legislatore avrebbe adottato se

avesse regolamentato il caso specifico;

– in secondo luogo, quando nell’ambito della procedura di tassazione

né il fisco né il contribuente hanno precisa conoscenza di taluni elementi di

fatto e la determinazione di questi ultimi richiederebbe sforzi considerevoli,

allora su questi punti le parti possono concludere accordi anche in assenza di

base legale; la convenzione non deve comunque risultare contraria al diritto

materiale (cfr. sentenza del 9 novembre 2007 n.2C_75/2007 e 2C_76/2007, in

RtiD I-2008 n. 14t consid. 4.3, con riferimento a: RDAF 2006 II p. 419 consid.

3.1; ASA 74 p. 737 consid. 4.2; RDAF 1999 II p. 97 consid. 7b/aa).

1.3.

La

fattispecie in discussione ricade nella seconda ipotesi derogatoria, avendo

l’autorità fiscale proposto al contribuente una soluzione impositiva “di

massima” in presenza di una situazione oggettivamente non chiara e la cui

soluzione in termini strettamente legali avrebbe richiesto un’attività di

verifica defatigante.

Considerandi

2.

2.1.

Senonché, in questa sede

il ricorrente contesta il contenuto dell’accordo transattivo, mettendo in

discussione il “merito” della decisione sul reclamo, derivante a suo dire da

un’errata interpretazione dell’Autorità fiscale sull’ammontare del reddito

imponibile stabilito nell’audizione del 12 gennaio 2011. Tale cifra infatti sostanzierebbe

“un debito” e non il reddito imponibile, a cui in ogni caso dovrebbero essere

sottratte delle ulteriori spese in deduzione.

Questa Camera, pertanto, prima

di verificare se la domanda del ricorrente sia fondata o meno, è obbligata a

risolvere due questioni preliminari: da un lato, verificare se il contribuente

possa, in sede di ricorso, proporre obiezioni del tutto nuove e diverse rispetto

a quelle che hanno formato oggetto dell’accordo transattivo posto a fondamento

della decisione sul reclamo; dall’altro, e ancor prima, verificare comunque se,

nel caso di specie, si possa discorrere di accordo transattivo valido ed efficace.

2.2

Partendo dalla seconda

questione (da un punto di vista logico-giuridico precedente rispetto alla

prima), va rilevato che l’accordo tra il contribuente e l’autorità di tassazione

è sorto in un contesto prettamente formale, tramite la sottoscrizione di un verbale

a seguito di un’audizione, richiesta dallo stesso ricorrente.

Le parti hanno convenuto

che la dichiarazione fiscale 2008 venisse evasa tenendo conto di un reddito

imponibile pari a fr. 32'669.– e, per l’anno 2009, che il reddito fosse

fissato a fr. 37'929.–, senza che si dovessero attuare ancora sgravi o deduzioni.

Si può affermare, quindi,

che l’accordo intervenuto in sede di reclamo tra il contribuente e l’autorità

fiscale è da considerarsi pienamente valido ed efficace.

2.3

Accertata la validità

dell’accordo fiscale nel caso di specie, va valutata la possibilità che il

contribuente ne possa prescindere in sede di ricorso, proponendo censure nuove.

Ritornando

alla giurisprudenza del Tribunale federale, quest’ulti-ma afferma che un accordo

la cui liceità è stata accertata, analogamente ad un qualunque contratto, è di

principio vincolante per entrambe le parti (RtiD I-2008 n. 14t consid. 4.5, con riferimento a: Rickli,

Die Einigung zwischen Behörde und Privaten im Steuerrecht, Basilea 1987, p. 103

s.). I contribuenti non possono quindi dipartirsene

unilateralmente, poiché incorrerebbero in un comportamento contraddittorio

contrario al principio della buona fede, il quale è valido sia in ambito

contrattuale tra privati (art. 2

CC),

sia più in generale in tutti i rapporti tra cittadini ed autorità (art. 5

cpv. 3 Cost.).

Tornando al caso in esame,

il ricorrente non ha, in questa sede, contestato la validità, o la

compatibilità legale dell’accordo intercorso con l’Ufficio di tassazione, ma ha

semplicemente proposto nuove interpretazioni di quanto stabilito, entrando nuovamente

nel merito della tassazione.

Essendo, però, intervenuto

un accordo tra le parti ed essendo tale accordo il fondamento espresso della

decisione sul reclamo, è evidente come risulti contraddittorio e non aderente

ai canoni di buona fede il comportamento del ricorrente.

Questi, infatti, con il

suo ricorso, nei fatti, ha disconosciuto l’accordo fiscale da lui stesso

accettato e ha accusato l’Ufficio di tassazione di “aver deviato la verità

dei fatti”, in quanto “il verbale di audizione è di tutt’altro contenuto”.

Il tenore dell’accordo

transattivo è di una tale chiarezza ed il suo contenuto è tanto sintetico che

nessuno potrebbe attribuirgli un significato diverso da quello evidente. La

nozione di reddito imponibile, su cui si fonda l’accordo intervenuto tra le

parti, è infatti la stessa che compare nella dichiarazione fiscale e nelle decisioni

di tassazione. È pertanto escluso che il ricorrente, firmando il suddetto accordo

senza avanzare riserve né perplessità, possa ora sostenere che esso prevedesse

la deduzione di ulteriori costi, cui peraltro neppure si accenna.

Pur nella particolarità

del caso in oggetto e nelle difficoltà della famiglia dell’insorgente, non

appare minimamente giustificabile il comportamento del ricorrente, che alla

luce di quanto allegato nel fascicolo processuale ed in particolare nella corrispondenza

con l’Ufficio di tassazione, ha chiesto ed ottenuto che il caso fosse seguito

personalmente dal capoufficio, __________.

Dopo aver raggiunto e

firmato l’accordo espresso nel verbale di audizione alla presenza del funzionario

richiesto, il ricorrente ha comunque diconosciuto quanto stabilito. Tutto ciò è

in palese contrasto con il principio della buona fede.

2.4

Alla luce di siffatte

argomentazioni, questa Camera non può procedere all’esame delle doglianze fatte

valere dal ricorrente, essendo queste palesemente inammissibili.

3.

Il ricorso è pertanto respinto. Nonostante l’esito del ricorso,

in considerazione della situazione economica dei ricorrenti, si rinuncia

eccezionalmente a porre a loro carico la tassa di giustizia e le spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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