80.2011.27
Proventi di gioco in forma di quiz: differenza rispetto a lotterie e manifestazioni analoghe, esclusa imposta annua intera
9 maggio 2011Italiano16 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
80.2011.27
Data decisione, Autorità:
09.05.2011, CDT
Titolo:
Proventi di gioco in forma di quiz: differenza rispetto a lotterie e manifestazioni analoghe, esclusa imposta annua intera
LOTTERIA
art. 15 cpv. 1 LT
art. 22 let. e LT
art. 36 LT
Incarto n.
80.2011.27
Lugano
9 maggio 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 28 febbraio 2011 contro la decisione del
2 marzo 2011 in materia di IC e IFD 2009.
Fatti
A. RI 1
è impiegato della __________, che ha sede a __________. La moglie, RI 2, è
docente a tempo parziale (50%) presso le scuole medie di __________, ma nel periodo
fiscale 2009 ha tenuto lezioni due volte alla settimana a __________.
Nel corso
del 2009, la moglie ha vinto 3'200 franchi al gioco “__________”, organizzato
dalla Radiotelevisione Svizzera (RSI).
B. Notificando
ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 26 gennaio 2011, l’CO
1 commisurava il reddito imponibile in fr. 151'800.– per l’IC ed in fr.
159'700.– per l’IFD. Rispetto alla dichiarazione fiscale, l’autorità di
tassazione aveva in particolare ridotto le deduzioni per spese professionali
della moglie, da fr. 15'780.– a fr. 4'606.–. Per quanto concerne le spese di trasferta,
ammetteva solo l’importo di fr. 756.–, per tener conto del periodo effettivo di
attività e del grado d’occupazione, come pure del fatto che la trasferta a __________
era già stata indennizzata dal datore di lavoro. Pure la deduzione per il pasto
di mezzogiorno era stata dimezzata, per tener conto del grado d’occupazione.
C. I
contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo dell’8 febbraio
2011, nel quale chiedevano anzitutto che la vincita al gioco televisivo fosse
assoggettata all’imposta annua intera prevista per i proventi da lotterie e
manifestazioni analoghe, trattandosi a loro avviso di un reddito dipendente
esclusivamente da fortuna. In secondo luogo, contestavano la mancata deduzione
della differenza fra quanto versato dal datore di lavoro della moglie, in
relazione alle trasferte per recarsi ad insegnare nella sede di __________, ed
il costo effettivo delle trasferte in questione.
D. L’autorità
fiscale accoglieva parzialmente il reclamo, con decisione del 2 marzo 2011,
nella quale aumentava la deduzione per spese di trasporto a fr. 1'512.–. Tale
importo si riferiva esclusivamente allo spostamento da __________ a __________
per 120 giorni, mentre escludeva la trasferta a __________, indennizzata dal
datore di lavoro. L’Ufficio di tassazione respingeva per contro il ricorso con
riferimento all’imposizione della vincita, richiamandosi ad una sentenza della
Camera di diritto tributario.
E. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente
l’assoggettamento della vincita all’imposta ordinaria sul reddito, definendo
“non plausibile” la sentenza menzionata dall’autorità di tassazione nella
decisione impugnata, che a suo avviso si fonderebbe su “un concetto di cultura
che è evidentemente fuori luogo e francamente poco adeguato per un’istanza come
la CDT”. In secondo luogo, per quanto attiene alla deduzione delle spese di
trasporto per la moglie, il ricorrente chiede che sia concessa la differenza
fra la deduzione chilometrica ammessa per il calcolo della deduzione fiscale
(fr. 0.70) e l’ammontare dell’indennità riconosciuta dal Cantone ai suoi dipendenti
(fr. 0.55), per un totale di fr. 1'922.–.
Diritto
1. 1.1.
La
decisione impugnata, con cui il premio di 3’200 franchi vinto da RI 2 al gioco
televisivo “__________” è stato assoggettato all’imposta ordinaria sul reddito,
si fonda su una recente sentenza di questa Camera, che si è occupata proprio
del caso di un’altra contribuente che aveva partecipato allo stesso gioco
(sentenza CDT n. 80.2008.106 del 22 ottobre 2008, in RtiD I-2009 n. 5t).
1.2.
La Camera
ha dapprima ricordato che in linea di principio la vincita è un reddito
soggetto all’imposta sul reddito. In effetti, secondo l’art. 15 cpv. 1 LT,
sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici e unici. Analoga formulazione è prevista dall’art. 7 cpv. 1 della legge federale
sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID).
Come ha
ripetutamente sottolineato il Tribunale federale, con riferimento all’art. 16
cpv. 1 LIFD di uguale tenore, il legislatore ha in tal modo fatto proprio il principio dell’imposizione del reddito netto globale (“Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung”).
L’art. 16 cpv. 1 LIFD (e, di riflesso, l’art. 15 cpv. 1 LT) contiene dunque una
clausola generale, che è completata, agli articoli da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22 LT), da una lista esemplificativa di diverse componenti reddituali e da un
elenco tassativo di redditi esenti dall’imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67 p. 644
= RDAF 1999 II 385 consid. 4a).
Ne
consegue che ogni reddito che non sia esplicitamente dichiarato esente è assoggettato
all’imposta.
1.3.
In
seguito, la sentenza del 2008 si è confrontata con il campo d’applicazione
dell’imposta annua intera.
L’art. 22
lett. e LT menziona, fra gli altri redditi imponibili, i proventi da
lotterie e da manifestazioni analoghe. L’art. 36 cpv. 1 LT, da parte sua,
stabilisce che i proventi da lotterie e da manifestazioni analoghe di cui
all’articolo 22 lettera e siano tassati separatamente con un’imposta
annua intera. A tal fine, sono applicabili le aliquote dell’articolo 35
capoverso 2, al minimo l’aliquota del 5 per cento. I proventi inferiori a 1’000.- franchi sono esenti da imposta (art. 36 cpv. 2 LT). Per il calcolo dell’imposta
non si tiene conto di deduzione alcuna (art. 36 cpv. 3 LT).
Ricordato
che l’art. 36 cpv. 1 LT è compatibile con la LAID, anche nella misura in cui
prevede l'assoggettamento delle vincite ad un'imposta annua intera, la Camera
di diritto tributario ha rilevato che l’art. 36 cpv. 1
LT rinvia espressamente all’art. 22 lett. e LT, che, come l’art. 23
lett. e LIFD per l’imposta federale diretta, enuncia fra i redditi
imponibili i proventi da lotterie e da manifestazioni analoghe.
Secondo
l’art. 1 Legge federale dell’8 giugno 1923 concernente le lotterie e le
scommesse professionalmente organizzate (LLS; RS 935.51), per lotteria
s’intende qualsiasi operazione con la quale, contro versamento d’una posta od a
dipendenza della conclusione d’un contratto, si offre la probabilità di
conseguire un lucro sotto forma di premio, il cui acquisto, l’entità e la
natura dipendono dall’estrazione a sorte di numeri o titoli o da altro procedimento
fortuito seguendo un piano prestabilito. Sono parificati alle lotterie in
particolar modo i concorsi di ogni genere ai quali non possono partecipare che
le persone che hanno fatto un versamento o concluso un contratto e che fanno
dipendere l’acquisto o l’ammontare dei premi in buona parte da azzardo o da
circostanze sconosciute al partecipante (art. 43 cifra 2 dell’Ordinanza del 27
maggio 1924 relativa alla legge federale concernente le lotterie e le scommesse
professionalmente organizzate [OLLS; RS 935.511]). Vi rientrano, fra gli altri,
lo Sport Toto ma anche i giochi d’azzardo nelle case da gioco, anche se per
questi ultimi dal 2000 è prevista l’esenzione (Locher,
Kommentar zum DBG, vol. I, n. 44 ad art. 23 LIFD, p. 591; Noël, in: Yersin/Noël [a cura di],
Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea, 2008, n. 32 ad art. 23
LIFD, p. 409; cfr. anche la sentenza del Tribunale federale del 31 maggio 2002, n.2A.50/2002, consid. 2.2).
Fra le
“manifestazioni analoghe” rientrano tutte le estrazioni a sorte che non presuppongono
alcuna puntata e concorsi a premi come quelli organizzati da imprese
commerciali a scopi pubblicitari (Locher,
op. cit., n. 46 ad art. 23 LIFD, p. 592 e giurisprudenza citata). Le manifestazioni analoghe differiscono così dalle lotterie per il fatto che sono gratuite, ma hanno tuttavia
in comune il fatto che il guadagno dipende dalla casualità (Zigerlig/Jud, in: Zweifel/Athanas [a
cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2a, 2a
ediz., Basilea, 2008, n. 18 ad art. 23 LIFD, p. 340).
1.4.
Venendo
al caso della contribuente che aveva interposto il ricorso, a questo punto la
Camera ha affermato che un quiz che si basa sulle conoscenze culturali o
sull’abilità dei concorrenti non può essere assimilato ad una lotteria, proprio perché la vincita non dipende da un elemento puramente aleatorio.
I
proventi di un gioco in forma di quiz sono dunque soggetti all’imposta sul
reddito in virtù della clausola generale (per l’imposta federale diretta,
l’art. 16 cpv. 1 LIFD; per l’imposta cantonale, l’art. 15 cpv. 1 LT) e non in
applicazione della disposizione speciale (art. 22 lett. e LT) che
concerne i proventi da lotterie e da manifestazioni analoghe (cfr. anche Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum
DBG, Zurigo, 2003, n. 51 e 52 ad art. 16 LIFD, p. 156; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar zum harmonisierten
Zürcher Steuergesetz, 2a ediz., Zurigo, 2006, n. 58 e 59 ad § 16, p.
192; inoltre StE 1987 B 26.27 n. 2).
Ne
consegue che, ai fini dell’imposta cantonale ticinese, non è neppure
applicabile l’art. 36 LT.
Considerandi
2.
2.1.
Il
ricorrente contesta le argomentazioni su cui si fonda la sentenza della Camera
di diritto tributario e sottolinea che a suo avviso la fortuna rappresenta la
componente decisiva del gioco televisivo cui ha partecipato sua moglie. L’insorgente
ritiene particolarmente discutibile, nella motivazione della sentenza del 2008,
l’accenno alle conoscenze culturali, che secondo la Camera contribuirebbero al
successo di un concorrente nel gioco in questione.
2.2
Contrariamente
a quanto sostiene il ricorrente, nella sentenza del 2008 questa Camera non ha fondato
la propria decisione sulla pretesa cultura della ricorrente. Al contrario, ha
rilevato come la nozione di manifestazioni analoghe alle lotterie presupponga
un ruolo determinante della casualità.
È vero
che, come peraltro ricordato anche nella decisione criticata dal contribuente,
spesso anche nei giochi fondati sull’abilità o sulle conoscenze culturali, la
fortuna contribuisce al successo. Ed è altrettanto vero, al contrario, che un
contributo personale del concorrente si aggiunge spesso alla componente
aleatoria. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la componente
aleatoria viene meno quando la vincita viene fatta dipendere da fattori che
consistono in parte nell’intervento del concorrente, dell’organizzatore o di un
terzo; infatti, in tal caso, l’elemento decisivo non è più, come in
un’estrazione a sorte di biglietti o di numeri, un elemento imprevedibile, che
sfugge ad ogni intervento umano, bensì il concorso dell’attività umana con
l’imprevedibile e l’ignoto (DTF 55 I 53). Non basta
tuttavia qualsiasi collaborazione del concorrente ad escludere l’elemento aleatorio
(p. es. il fatto di rispondere ad un paio di facili domande; cfr. DTF 62 I 46).
Determinante è piuttosto che il contributo del concorrente presupponga un suo
serio impegno, nel senso che la sua abilità, le sue capacità, le sue
conoscenze, la sua perseveranza ecc. siano decisivi per il suo successo,
facendo passare in secondo piano la componente aleatoria. Pertanto, di solito
gli spettacoli televisivi a quiz non rientrano nella nozione di lotterie (Bürgy/Helbing, in: Zweifel/Athanas [a
cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. II/2, Basilea 2005,
n. 15 ad art. 6 LIP, p. 293).
Non
risulta, d’altronde, che la vincita in discussione sia stata assoggettata
all’imposta preventiva, che è trattenuta sulle vincite alle lotterie, alle
scommesse professionalmente organizzate e alle altre operazioni affini (art. 6
della Legge federale sull’imposta preventiva del 13 ottobre 1965 [LIP; RS
642.
]).
2.3
L’abilità,
la prontezza di reazione, le conoscenze generali, la disinvoltura, la grinta
del concorrente sono dunque gli elementi determinanti per chi ambisce a vincere
ad un gioco a premi televisivo, quale “__________”. Componenti che predominano
certamente sulla fortuna, che è in ogni caso la benvenuta.
Si deve
quindi convenire con il ricorrente che la cultura, così come definita
dall’UNESCO, non ha nulla a che vedere con le qualità necessarie per
partecipare ad un gioco a premi televisivo. Il contribuente, menzionando la
definizione di cultura proposta dalla citata organizzazione internazionale,
confonde infatti i diversi significati della parola “cultura”. Quest’ultimo
termine, come risulta consultando un vocabolario, ha infatti diverse accezioni,
che vanno dall’insieme delle cognizioni intellettuali acquisite da una persona
con lo studio e l’esperienza fino al complesso delle istituzioni sociali,
politiche ed economiche, delle attività artistiche e delle manifestazioni
spirituali e religiose di una società. In quest’ultimo caso si tratta di una
nozione propria della sociologia, dell’etnologia o dell’antropologia culturale,
che nulla ha a che vedere con la concezione di cultura che più frequentemente
si considera nella conversazione quotidiana, cioè quella che più si avvicina
alla prima definizione.
Se si
considera il primo significato del termine cultura, si può tuttavia ritenere
che possa avere qualche pertinenza anche con un gioco a premi televisivo.
Infatti, la cultura intesa come l’insieme delle conoscenze, anche settoriali,
di una persona può senz’altro contribuire al successo di un concorrente.
L’insieme delle nozioni acquisite si chiama spesso cultura, tanto è vero che ci
si riferisce sovente alla “cultura generale” o al “bagaglio culturale” di un individuo.
Si tratta in realtà piuttosto di quella che si chiama anche erudizione, che
differisce dalla cultura proprio per il fatto che consiste in un complesso di
cognizioni acquisite attraverso la ricerca ampia e minuta di dati e notizie,
che tuttavia non è accompagnata da originalità di pensiero e finezza di gusto
(cfr. Vocabolario Treccani, voce Erudizione).
Fin dalle
origini del quiz televisivo, l’erudizione dei concorrenti è stata uno dei
fattori del successo di questo genere di trasmissioni. Non a caso, quando
Umberto Eco scrisse la “Fenomenologia di Mike Bongiorno”, sottolineò fra
l’altro proprio il ruolo della cultura dei concorrenti nei programmi condotti
dal famoso presentatore, a proposito del quale tuttavia Eco non aveva
un’opinione elevatissima:
… Mike Bongiorno dimostra
sincera e primitiva ammirazione per colui che sa. Di costui pone tuttavia in
luce le qualità di applicazione manuale, la memoria, la metodologia ovvia ed
elementare: si diventa colti leggendo molti libri e ritenendo quello che
dicono. Non lo sfiora minimamente il sospetto di una funzione critica e
creativa della cultura. Di essa ha un criterio meramente quantitativo. In tal
senso (occorrendo, per essere colto, aver letto per molti anni molti libri) è
naturale che l'uomo non predestinato rinunci a ogni tentativo.
(Umberto Eco, Fenomenologia di Mike
Bongiorno, in: Diario minimo).
Non
occorre quindi scomodare l’UNESCO e le accezioni più “oggettive” del termine
cultura per concludere che è senz’altro predominante sulla fortuna del
concorrente di un gioco a premi televisivo il ruolo personale da lui svolto,
sia che con ciò ci si riferisca alla sua abilità, alla sua grinta, sia che si
pensi invece alla sua “cultura”, intesa come l’insieme delle sue conoscenze, anche
superficiali o molto settoriali. Del resto, se il quiz televisivo si riducesse
all’estrazione a sorte di premi destinati ai concorrenti, verrebbe a mancare lo
spettacolo, che è l’obiettivo principale del programma.
3.
3.1.
Infine,
il contribuente postula la deduzione della differenza fra quanto versato alla
moglie, a titolo di indennizzo delle spese di trasferta per recarsi nella sede
di __________, e l’importo della deduzione chilometrica prevista dalla
normativa tributaria per le spese di trasporto dal domicilio al luogo di
lavoro.
3.2
La
rivendicazione è semplicemente improponibile. Essa si fonda infatti sulla confusione fra la deduz ione delle spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro (secondo gli
articoli 25 cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD), da una parte, e la rifusione, da parte del datore di lavoro, delle spese di trasferta a destinazione di luoghi di lavoro
esterni.
Sia
secondo l’art. 25 cpv. 1 lett. a LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 lett. a
LIFD sono deducibili quali spese professionali le spese di trasporto necessarie
dal domicilio al luogo di lavoro.
Come ha
ricordato anche il Tribunale federale, confrontandosi con un contribuente
ticinese che aveva sostenuto la stessa tesi del ricorrente, le spese di
trasporto riconosciute sul piano fiscale sono quelle necessarie per recarsi dal
domicilio al luogo di lavoro (art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD) perché solo
queste rappresentano spese per l’acquisizione del reddito. I costi dei viaggi
effettuati per motivi professionali dalla sede di servizio, rispettivamente, se
più vicino, dal suo domicilio, ad altre destinazioni, non sono invece sostenute
per acquisire il reddito, ma costituiscono oneri supplementari rispetto alla
normale prestazione lavorativa, assunti nell’interesse del datore di lavoro che
proprio per questo è tenuto a rimborsarli (cfr., per analogia, l’art. 327b
CO).
L’Alta
Corte ha quindi affermato che la discrepanza tra la deduzione chilometrica
riconosciuta per le spese di trasporto fiscalmente ammesse e il rimborso spese
concesso dal Cantone Ticino ai propri dipendenti per i viaggi di servizio nulla
muta alla diversa natura dei due tipi di spese. Se le indennità di trasferta appaiono
insufficienti a coprire i costi effettivi, i contribuenti che esercitano
un’attività lucrativa dipendente devono far valere le loro pretese nell’ambito
del rapporto d’impiego, ma non possono trarne alcun vantaggio a livello di
deduzioni fiscali (sentenza del Tribunale federale del 6 agosto 2008 n.
2C_260/2008, in RtiD I-2009 n. 20t consid. 3.1).
3.3
Anche su
tale aspetto il ricorso è pertanto respinto.
Alla
moglie del ricorrente, docente a tempo parziale, con sede di servizio a __________,
l’Ufficio di tassazione ha del resto già riconosciuto una deduzione di fr.
1'512.– per spese di trasporto con il mezzo privato, la deduzione per pasto
fuori casa per novanta giorni (fr. 1'350.–) e l’intera deduzione forfetaria per
le altre spese professionali.
Sebbene
la questione non meriti di essere ulteriormente approfondita, va rilevato che i
contribuenti non hanno mai prodotto un’attestazione completa relativa
all’indennizzo ricevuto dalla moglie. L’importo dell’indennizzo indicato sul
certificato di salario (fr. 7’047.–), che secondo l’insorgente si riferisce a
ben 12'812 km, appare perlomeno molto elevato. Come emerge dalle osservazioni
al ricorso, presentate dall’Ufficio di tassazione, nella somma in questione
rientrano rimborsi di spese di trasferta degli anni precedenti (2007 e 2008),
mentre gli spostamenti a __________ nel corso del periodo fiscale litigioso si
sarebbero limitati a due giorni settimanali nei mesi da gennaio a giugno. Quest’ultima
circostanza fa apparire la pretesa del ricorrente ancor più destituita di fondamento,
se non temeraria.
4.
Il
ricorso è integralmente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a
carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 880.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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