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Decisione

80.2011.27

Proventi di gioco in forma di quiz: differenza rispetto a lotterie e manifestazioni analoghe, esclusa imposta annua intera

9 maggio 2011Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1

è impiegato della __________, che ha sede a __________. La moglie, RI 2, è

docente a tempo parziale (50%) presso le scuole medie di __________, ma nel periodo

fiscale 2009 ha tenuto lezioni due volte alla settimana a __________.

Nel corso

del 2009, la moglie ha vinto 3'200 franchi al gioco “__________”, organizzato

dalla Radiotelevisione Svizzera (RSI).

B. Notificando

ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 26 gennaio 2011, l’CO

1 commisurava il reddito imponibile in fr. 151'800.– per l’IC ed in fr.

159'700.– per l’IFD. Rispetto alla dichiarazione fiscale, l’autorità di

tassazione aveva in particolare ridotto le deduzioni per spese professionali

della moglie, da fr. 15'780.– a fr. 4'606.–. Per quanto concerne le spese di trasferta,

ammetteva solo l’importo di fr. 756.–, per tener conto del periodo effettivo di

attività e del grado d’occupazione, come pure del fatto che la trasferta a __________

era già stata indennizzata dal datore di lavoro. Pure la deduzione per il pasto

di mezzogiorno era stata dimezzata, per tener conto del grado d’occupazione.

C. I

contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo dell’8 febbraio

2011, nel quale chiedevano anzitutto che la vincita al gioco televisivo fosse

assoggettata all’imposta annua intera prevista per i proventi da lotterie e

manifestazioni analoghe, trattandosi a loro avviso di un reddito dipendente

esclusivamente da fortuna. In secondo luogo, contestavano la mancata deduzione

della differenza fra quanto versato dal datore di lavoro della moglie, in

relazione alle trasferte per recarsi ad insegnare nella sede di __________, ed

il costo effettivo delle trasferte in questione.

D. L’autorità

fiscale accoglieva parzialmente il reclamo, con decisione del 2 marzo 2011,

nella quale aumentava la deduzione per spese di trasporto a fr. 1'512.–. Tale

importo si riferiva esclusivamente allo spostamento da __________ a __________

per 120 giorni, mentre escludeva la trasferta a __________, indennizzata dal

datore di lavoro. L’Ufficio di tassazione respingeva per contro il ricorso con

riferimento all’imposizione della vincita, richiamandosi ad una sentenza della

Camera di diritto tributario.

E. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente

l’assoggettamento della vincita all’imposta ordinaria sul reddito, definendo

“non plausibile” la sentenza menzionata dall’autorità di tassazione nella

decisione impugnata, che a suo avviso si fonderebbe su “un concetto di cultura

che è evidentemente fuori luogo e francamente poco adeguato per un’istanza come

la CDT”. In secondo luogo, per quanto attiene alla deduzione delle spese di

trasporto per la moglie, il ricorrente chiede che sia concessa la differenza

fra la deduzione chilometrica ammessa per il calcolo della deduzione fiscale

(fr. 0.70) e l’ammontare dell’indennità riconosciuta dal Cantone ai suoi dipendenti

(fr. 0.55), per un totale di fr. 1'922.–.

Diritto

1. 1.1.

La

decisione impugnata, con cui il premio di 3’200 franchi vinto da RI 2 al gioco

televisivo “__________” è stato assoggettato all’imposta ordinaria sul reddito,

si fonda su una recente sentenza di questa Camera, che si è occupata proprio

del caso di un’altra contribuente che aveva partecipato allo stesso gioco

(sentenza CDT n. 80.2008.106 del 22 ottobre 2008, in RtiD I-2009 n. 5t).

1.2.

La Camera

ha dapprima ricordato che in linea di principio la vincita è un reddito

soggetto all’imposta sul reddito. In effetti, secondo l’art. 15 cpv. 1 LT,

sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici e unici. Analoga formulazione è prevista dall’art. 7 cpv. 1 della legge federale

sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID).

Come ha

ripetutamente sottolineato il Tribunale federale, con riferimento all’art. 16

cpv. 1 LIFD di uguale tenore, il legislatore ha in tal modo fatto proprio il principio dell’imposizione del reddito netto globale (“Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung”).

L’art. 16 cpv. 1 LIFD (e, di riflesso, l’art. 15 cpv. 1 LT) contiene dunque una

clausola generale, che è completata, agli articoli da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22 LT), da una lista esemplificativa di diverse componenti reddituali e da un

elenco tassativo di redditi esenti dall’imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67 p. 644

= RDAF 1999 II 385 consid. 4a).

Ne

consegue che ogni reddito che non sia esplicitamente dichiarato esente è assoggettato

all’imposta.

1.3.

In

seguito, la sentenza del 2008 si è confrontata con il campo d’applicazione

dell’imposta annua intera.

L’art. 22

lett. e LT menziona, fra gli altri redditi imponibili, i proventi da

lotterie e da manifestazioni analoghe. L’art. 36 cpv. 1 LT, da parte sua,

stabilisce che i proventi da lotterie e da manifestazioni analoghe di cui

all’articolo 22 lettera e siano tassati separatamente con un’imposta

annua intera. A tal fine, sono applicabili le aliquote dell’articolo 35

capoverso 2, al minimo l’aliquota del 5 per cento. I proventi inferiori a 1’000.- franchi sono esenti da imposta (art. 36 cpv. 2 LT). Per il calcolo dell’imposta

non si tiene conto di deduzione alcuna (art. 36 cpv. 3 LT).

Ricordato

che l’art. 36 cpv. 1 LT è compatibile con la LAID, anche nella misura in cui

prevede l'assoggettamento delle vincite ad un'imposta annua intera, la Camera

di diritto tributario ha rilevato che l’art. 36 cpv. 1

LT rinvia espressamente all’art. 22 lett. e LT, che, come l’art. 23

lett. e LIFD per l’imposta federale diretta, enuncia fra i redditi

imponibili i proventi da lotterie e da manifestazioni analoghe.

Secondo

l’art. 1 Legge federale dell’8 giugno 1923 concernente le lotterie e le

scommesse professionalmente organizzate (LLS; RS 935.51), per lotteria

s’intende qualsiasi operazione con la quale, contro versamento d’una posta od a

dipendenza della conclusione d’un contratto, si offre la probabilità di

conseguire un lucro sotto forma di premio, il cui acquisto, l’entità e la

natura dipendono dall’estrazione a sorte di numeri o titoli o da altro procedimento

fortuito seguendo un piano prestabilito. Sono parificati alle lotterie in

particolar modo i concorsi di ogni genere ai quali non possono partecipare che

le persone che hanno fatto un versamento o concluso un contratto e che fanno

dipendere l’acquisto o l’ammontare dei premi in buona parte da azzardo o da

circostanze sconosciute al partecipante (art. 43 cifra 2 dell’Ordinanza del 27

maggio 1924 relativa alla legge federale concernente le lotterie e le scommesse

professionalmente organizzate [OLLS; RS 935.511]). Vi rientrano, fra gli altri,

lo Sport Toto ma anche i giochi d’azzardo nelle case da gioco, anche se per

questi ultimi dal 2000 è prevista l’esenzione (Locher,

Kommentar zum DBG, vol. I, n. 44 ad art. 23 LIFD, p. 591; Noël, in: Yersin/Noël [a cura di],

Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea, 2008, n. 32 ad art. 23

LIFD, p. 409; cfr. anche la sentenza del Tribunale federale del 31 maggio 2002, n.2A.50/2002, consid. 2.2).

Fra le

“manifestazioni analoghe” rientrano tutte le estrazioni a sorte che non presuppongono

alcuna puntata e concorsi a premi come quelli organizzati da imprese

commerciali a scopi pubblicitari (Locher,

op. cit., n. 46 ad art. 23 LIFD, p. 592 e giurisprudenza citata). Le manifestazioni analoghe differiscono così dalle lotterie per il fatto che sono gratuite, ma hanno tuttavia

in comune il fatto che il guadagno dipende dalla casualità (Zigerlig/Jud, in: Zweifel/Athanas [a

cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2a, 2a

ediz., Basilea, 2008, n. 18 ad art. 23 LIFD, p. 340).

1.4.

Venendo

al caso della contribuente che aveva interposto il ricorso, a questo punto la

Camera ha affermato che un quiz che si basa sulle conoscenze culturali o

sull’abilità dei concorrenti non può essere assimilato ad una lotteria, proprio perché la vincita non dipende da un elemento puramente aleatorio.

I

proventi di un gioco in forma di quiz sono dunque soggetti all’imposta sul

reddito in virtù della clausola generale (per l’imposta federale diretta,

l’art. 16 cpv. 1 LIFD; per l’imposta cantonale, l’art. 15 cpv. 1 LT) e non in

applicazione della disposizione speciale (art. 22 lett. e LT) che

concerne i proventi da lotterie e da manifestazioni analoghe (cfr. anche Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum

DBG, Zurigo, 2003, n. 51 e 52 ad art. 16 LIFD, p. 156; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar zum harmonisierten

Zürcher Steuergesetz, 2a ediz., Zurigo, 2006, n. 58 e 59 ad § 16, p.

192; inoltre StE 1987 B 26.27 n. 2).

Ne

consegue che, ai fini dell’imposta cantonale ticinese, non è neppure

applicabile l’art. 36 LT.

Considerandi

2.

2.1.

Il

ricorrente contesta le argomentazioni su cui si fonda la sentenza della Camera

di diritto tributario e sottolinea che a suo avviso la fortuna rappresenta la

componente decisiva del gioco televisivo cui ha partecipato sua moglie. L’insorgente

ritiene particolarmente discutibile, nella motivazione della sentenza del 2008,

l’accenno alle conoscenze culturali, che secondo la Camera contribuirebbero al

successo di un concorrente nel gioco in questione.

2.2

Contrariamente

a quanto sostiene il ricorrente, nella sentenza del 2008 questa Camera non ha fondato

la propria decisione sulla pretesa cultura della ricorrente. Al contrario, ha

rilevato come la nozione di manifestazioni analoghe alle lotterie presupponga

un ruolo determinante della casualità.

È vero

che, come peraltro ricordato anche nella decisione criticata dal contribuente,

spesso anche nei giochi fondati sull’abilità o sulle conoscenze culturali, la

fortuna contribuisce al successo. Ed è altrettanto vero, al contrario, che un

contributo personale del concorrente si aggiunge spesso alla componente

aleatoria. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la componente

aleatoria viene meno quando la vincita viene fatta dipendere da fattori che

consistono in parte nell’intervento del concorrente, dell’organizzatore o di un

terzo; infatti, in tal caso, l’elemento decisivo non è più, come in

un’estrazione a sorte di biglietti o di numeri, un elemento imprevedibile, che

sfugge ad ogni intervento umano, bensì il concorso dell’attività umana con

l’imprevedibile e l’ignoto (DTF 55 I 53). Non basta

tuttavia qualsiasi collaborazione del concorrente ad escludere l’elemento aleatorio

(p. es. il fatto di rispondere ad un paio di facili domande; cfr. DTF 62 I 46).

Determinante è piuttosto che il contributo del concorrente presupponga un suo

serio impegno, nel senso che la sua abilità, le sue capacità, le sue

conoscenze, la sua perseveranza ecc. siano decisivi per il suo successo,

facendo passare in secondo piano la componente aleatoria. Pertanto, di solito

gli spettacoli televisivi a quiz non rientrano nella nozione di lotterie (Bürgy/Helbing, in: Zweifel/Athanas [a

cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. II/2, Basilea 2005,

n. 15 ad art. 6 LIP, p. 293).

Non

risulta, d’altronde, che la vincita in discussione sia stata assoggettata

all’imposta preventiva, che è trattenuta sulle vincite alle lotterie, alle

scommesse professionalmente organizzate e alle altre operazioni affini (art. 6

della Legge federale sull’imposta preventiva del 13 ottobre 1965 [LIP; RS

642.

]).

2.3

L’abilità,

la prontezza di reazione, le conoscenze generali, la disinvoltura, la grinta

del concorrente sono dunque gli elementi determinanti per chi ambisce a vincere

ad un gioco a premi televisivo, quale “__________”. Componenti che predominano

certamente sulla fortuna, che è in ogni caso la benvenuta.

Si deve

quindi convenire con il ricorrente che la cultura, così come definita

dall’UNESCO, non ha nulla a che vedere con le qualità necessarie per

partecipare ad un gioco a premi televisivo. Il contribuente, menzionando la

definizione di cultura proposta dalla citata organizzazione internazionale,

confonde infatti i diversi significati della parola “cultura”. Quest’ultimo

termine, come risulta consultando un vocabolario, ha infatti diverse accezioni,

che vanno dall’insieme delle cognizioni intellettuali acquisite da una persona

con lo studio e l’esperienza fino al complesso delle istituzioni sociali,

politiche ed economiche, delle attività artistiche e delle manifestazioni

spirituali e religiose di una società. In quest’ultimo caso si tratta di una

nozione propria della sociologia, dell’etnologia o dell’antropologia culturale,

che nulla ha a che vedere con la concezione di cultura che più frequentemente

si considera nella conversazione quotidiana, cioè quella che più si avvicina

alla prima definizione.

Se si

considera il primo significato del termine cultura, si può tuttavia ritenere

che possa avere qualche pertinenza anche con un gioco a premi televisivo.

Infatti, la cultura intesa come l’insieme delle conoscenze, anche settoriali,

di una persona può senz’altro contribuire al successo di un concorrente.

L’insieme delle nozioni acquisite si chiama spesso cultura, tanto è vero che ci

si riferisce sovente alla “cultura generale” o al “bagaglio culturale” di un individuo.

Si tratta in realtà piuttosto di quella che si chiama anche erudizione, che

differisce dalla cultura proprio per il fatto che consiste in un complesso di

cognizioni acquisite attraverso la ricerca ampia e minuta di dati e notizie,

che tuttavia non è accompagnata da originalità di pensiero e finezza di gusto

(cfr. Vocabolario Treccani, voce Erudizione).

Fin dalle

origini del quiz televisivo, l’erudizione dei concorrenti è stata uno dei

fattori del successo di questo genere di trasmissioni. Non a caso, quando

Umberto Eco scrisse la “Fenomenologia di Mike Bongiorno”, sottolineò fra

l’altro proprio il ruolo della cultura dei concorrenti nei programmi condotti

dal famoso presentatore, a proposito del quale tuttavia Eco non aveva

un’opinione elevatissima:

… Mike Bongiorno dimostra

sincera e primitiva ammirazione per colui che sa. Di costui pone tuttavia in

luce le qualità di applicazione manuale, la memoria, la metodologia ovvia ed

elementare: si diventa colti leggendo molti libri e ritenendo quello che

dicono. Non lo sfiora minimamente il sospetto di una funzione critica e

creativa della cultura. Di essa ha un criterio meramente quantitativo. In tal

senso (occorrendo, per essere colto, aver letto per molti anni molti libri) è

naturale che l'uomo non predestinato rinunci a ogni tentativo.

(Umberto Eco, Fenomenologia di Mike

Bongiorno, in: Diario minimo).

Non

occorre quindi scomodare l’UNESCO e le accezioni più “oggettive” del termine

cultura per concludere che è senz’altro predominante sulla fortuna del

concorrente di un gioco a premi televisivo il ruolo personale da lui svolto,

sia che con ciò ci si riferisca alla sua abilità, alla sua grinta, sia che si

pensi invece alla sua “cultura”, intesa come l’insieme delle sue conoscenze, anche

superficiali o molto settoriali. Del resto, se il quiz televisivo si riducesse

all’estrazione a sorte di premi destinati ai concorrenti, verrebbe a mancare lo

spettacolo, che è l’obiettivo principale del programma.

3.

3.1.

Infine,

il contribuente postula la deduzione della differenza fra quanto versato alla

moglie, a titolo di indennizzo delle spese di trasferta per recarsi nella sede

di __________, e l’importo della deduzione chilometrica prevista dalla

normativa tributaria per le spese di trasporto dal domicilio al luogo di

lavoro.

3.2

La

rivendicazione è semplicemente improponibile. Essa si fonda infatti sulla confusione fra la deduz ione delle spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro (secondo gli

articoli 25 cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD), da una parte, e la rifusione, da parte del datore di lavoro, delle spese di trasferta a destinazione di luoghi di lavoro

esterni.

Sia

secondo l’art. 25 cpv. 1 lett. a LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 lett. a

LIFD sono deducibili quali spese professionali le spese di trasporto necessarie

dal domicilio al luogo di lavoro.

Come ha

ricordato anche il Tribunale federale, confrontandosi con un contribuente

ticinese che aveva sostenuto la stessa tesi del ricorrente, le spese di

trasporto riconosciute sul piano fiscale sono quelle necessarie per recarsi dal

domicilio al luogo di lavoro (art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD) perché solo

queste rappresentano spese per l’acquisizione del reddito. I costi dei viaggi

effettuati per motivi professionali dalla sede di servizio, rispettivamente, se

più vicino, dal suo domicilio, ad altre destinazioni, non sono invece sostenute

per acquisire il reddito, ma costituiscono oneri supplementari rispetto alla

normale prestazione lavorativa, assunti nell’interesse del datore di lavoro che

proprio per questo è tenuto a rimborsarli (cfr., per analogia, l’art. 327b

CO).

L’Alta

Corte ha quindi affermato che la discrepanza tra la deduzione chilometrica

riconosciuta per le spese di trasporto fiscalmente ammesse e il rimborso spese

concesso dal Cantone Ticino ai propri dipendenti per i viaggi di servizio nulla

muta alla diversa natura dei due tipi di spese. Se le indennità di trasferta appaiono

insufficienti a coprire i costi effettivi, i contribuenti che esercitano

un’attività lucrativa dipendente devono far valere le loro pretese nell’ambito

del rapporto d’impiego, ma non possono trarne alcun vantaggio a livello di

deduzioni fiscali (sentenza del Tribunale federale del 6 agosto 2008 n.

2C_260/2008, in RtiD I-2009 n. 20t consid. 3.1).

3.3

Anche su

tale aspetto il ricorso è pertanto respinto.

Alla

moglie del ricorrente, docente a tempo parziale, con sede di servizio a __________,

l’Ufficio di tassazione ha del resto già riconosciuto una deduzione di fr.

1'512.– per spese di trasporto con il mezzo privato, la deduzione per pasto

fuori casa per novanta giorni (fr. 1'350.–) e l’intera deduzione forfetaria per

le altre spese professionali.

Sebbene

la questione non meriti di essere ulteriormente approfondita, va rilevato che i

contribuenti non hanno mai prodotto un’attestazione completa relativa

all’indennizzo ricevuto dalla moglie. L’importo dell’indennizzo indicato sul

certificato di salario (fr. 7’047.–), che secondo l’insorgente si riferisce a

ben 12'812 km, appare perlomeno molto elevato. Come emerge dalle osservazioni

al ricorso, presentate dall’Ufficio di tassazione, nella somma in questione

rientrano rimborsi di spese di trasferta degli anni precedenti (2007 e 2008),

mentre gli spostamenti a __________ nel corso del periodo fiscale litigioso si

sarebbero limitati a due giorni settimanali nei mesi da gennaio a giugno. Quest’ultima

circostanza fa apparire la pretesa del ricorrente ancor più destituita di fondamento,

se non temeraria.

4.

Il

ricorso è integralmente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a

carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 800.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 880.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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