80.2011.28
Deduzioni: spese professionali, locale professionale, docente, attività accessoria, impiego 8%, onere della prova
19 agosto 2011Italiano13 min
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Numero d'incarto:
80.2011.28
Data decisione, Autorità:
19.08.2011, CDT
Titolo:
Deduzioni: spese professionali, locale professionale, docente, attività accessoria, impiego 8%, onere della prova
DETERMINAZIONE REDDITO NETTO
art. 26 cpv. 1 let. C LIFD
art. 25 cpv. 1 LT
Incarto n.
80.2011.28
Lugano
19 agosto
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
RI 2
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 28 febbraio 2011 contro la decisione del
9 febbraio 2011 in materia di IC e IFD 2008.
Fatti
A. RI 1,
specialista di laboratorio medico presso l’__________, è anche accessoriamente
attivo nel campo dell’insegnamento, in una scuola cantonale.
Nella dichiarazione
d’imposta IC/IFD 2008, per quanto concerne l’attività accessoria dipendente del
marito, che aveva prodotto un reddito lordo di fr. 9'840.–, i coniugi RI 1
chiedevano la deduzione di un importo pari a fr. 780.– a titolo di spese di
trasferta e fr. 3'330.- per l’uso professionale di un locale del loro appartamento.
B. Con
decisione del 10 febbraio 2010 l’Ufficio di tassazione notificava ai
contribuenti la tassazione IC/IFD 2008, nella quale commisurava il reddito
imponibile in fr. 100'000.– per l’IC ed in fr. 106'100.– per l’IFD.
L’autorità fiscale aveva in particolar modo negato la deduzione delle spese per
il locale professionale, adducendo che il grado di occupazione del contribuente
non era atto a giustificare un ufficio presso il domicilio privato.
C. Il 6 febbraio 2010 il
contribuente interponeva reclamo contro la decisione dell’Ufficio di
tassazione, nella misura in cui gli aveva riconosciuto la deduzione per
l’attività accessoria solo in misura limitata, ovvero unicamente il forfait per
“altre spese professionali”.
Con decisione del 10 marzo
2010 l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo e confermava la deduzione
limitata al previsto forfait, argomentando essenzialmente che “il contribuente
svolge l’attività di docente solo a titolo accessorio” e che “rientra fra i
canoni abitativi odierni la destinazione di un locale presso la propria
abitazione come ufficio per disbrigare le normali e correnti faccende
amministrative personali. L’utilizzo limitato di un simile locale presso
l’abitazione del contribuente anche per la preparazione delle lezioni, non
trasforma in automatico il locale in questione come spazio interamente ad uso
professionale”.
D. Con ricorso
alla Camera di diritto tributario, il contribuente ribadiva che l’uso del locale
non era una semplice comodità, bensì una necessità legata alla professione di
docente che, a suo parere, non dipenderebbe dal grado di occupazione (parziale
o tempo pieno).
In
assenza di un accertamento effettivo circa l’adempimento delle
condizioni cui è subordinato il riconoscimento della deduzione rivendicata dal
contribuente, in particolare in mancanza della prova che egli avesse eseguito
regolarmente al domicilio una parte importante del proprio lavoro di docente,
con decisione del 6 dicembre 2010 la Camera di diritto tributario annullava la
decisione su reclamo e rinviava gli atti all’Ufficio di tassazione, perché
procedesse agli accertamenti indicati, in collaborazione con il ricorrente, ed
adottasse poi una nuova decisione motivata.
E. Con
lettera del 17 dicembre 2010, l’Ufficio di tassazione chiedevaRI 1 un supplemento
di documentazione a comprova degli argomenti fatti valere per la deduzione. In
data 18 gennaio 2011, i contribuenti provvedevano a inviare copia del contratto
di locazione dell’abitazione unifamiliare al mapp. N. __________ RFD di __________
ed una dichiarazione da parte del direttore della __________ di __________, attestante
l’impiego (4 ore ogni due settimane, per un impiego d’onere dell’8%) di __________
quale docente a mandato per la materia di __________.
F. Con decisione del 9 febbraio 2011, che sostituiva la precedente del
10 dicembre 2010, l’Ufficio di tassazione respingeva nuovamente il reclamo, con
la seguente motivazione:
È… senz’altro possibile che
presso la propria abitazione il marito debba poter svolgere le attività collaterali
che l’insegnamento richiede. Tuttavia si giudica che gli spazi a questo scopo
destinati non possono essere qualificati “spazi ad uso professionale”, perché
con un grado d’insegnamento molto ridotto (soltanto dell’8%, in aggiunta
all’attività svolta al 100% nel proprio ufficio presso __________) non si può
ritenere che negli spazi in questione il contribuente esegua una parte
importante del proprio lavoro professionale, come può invece valere per un
docente con un grado d’occupazione del 100%, che non dispone di una propria
postazione presso la sede scolastica dove insegna.
Veniva pertanto ammessa la deduzione nella sola misura del forfait.
G. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 postulano
nuovamente la concessione totale della deduzione in riferimento alle “spese per
attività accessoria dipendente”. A loro avviso, il marito, a prescindere dalla
percentuale dell’impegno lavorativo, in mancanza di un locale messo a
disposizione dalla scuola, ha bisogno di utilizzare un locale della propria
abitazione per poter svolgere i lavori di preparazione, formazione e aggiornamento
connessi all’attività. Questione, tra l’altro, già risolta nelle tassazioni
degli anni precedenti.
Diritto
1. 1.1.
Sia
secondo l'art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali
deducibili sono:
a) le
spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le
spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a
turni;
c)
le altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
d)
le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con
l'esercizio dell'attività professionale.
Tra gli
altri costi e spese che non possono essere dedotti rientrano le spese di formazione
professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).
1.2.
La giurisprudenza
ha avuto modo di stabilire, in linea di principio, che i contribuenti, che
possono provare di dover riservare, a titolo principale e regolare, una stanza
del loro appartamento privato a scopi professionali, possono dedurre
separatamente le spese cagionate dall'uso di questa stanza di lavoro privata.
Non entrano in linea di conto lavori professionali occasionali fatti nell'appartamento
privato, poiché non sono fonte di spese supplementari. In altre parole i locali
devono servire a titolo principale all'esercizio dell'attività lucrativa. Non
possono quindi essere considerate ragioni di comodità che inducono il
contribuente a usare uno o più locali della propria abitazione per lo
svolgimento dell'attività professionale (cfr. STF del 23 agosto 1990, in ASA 60 p. 341; Funk, Der Begriff der
Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, Zurigo 1989, p.
105 s.; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, pp. 324-326; inoltre: Circolare
n. 26 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, del 22 settembre 1995,
n. 4; Masshardt/Tatti, Commentario
IFD, Lugano 1985, p. 199).
Concretamente,
il contribuente che chiede la deduzione per l’uso professionale di un locale
privato della propria abitazione, deve provare:
·
l' esecuzione regolare al domicilio di una parte
importante del proprio lavoro professionale;
·
la disponibilità nel suo appartamento privato,
risp. nella sua abitazione usata in proprio, di un locale particolare
utilizzato essenzialmente per scopi professionali e non privati (ASA 60 341
ss);
·
l’ assenza di un locale sul posto di lavoro,
poiché il datore di lavoro non mette a disposizione un locale appropriato.
Necessità
di un locale per l’esercizio della professione, disponibilità di un locale nella
propria abitazione e assenza di un locale adeguato sul luogo di lavoro: queste
sono in sintesi le condizioni che devono essere soddisfatte per avere diritto
alla deduzione (Funk, op. cit., p.
105; Känzig, Direkte Bundessteuer,
2a ediz., vol. I, Basilea 1982, n. 20 ad art. 22bis cpv.
1, pp. 694-5).
1.3.
Questa
Camera ha inoltre avuto occasione di affermare che per certe categorie professionali,
fra le quali quella dei docenti, è usuale e rientra fra i canoni abitativi moderni
disporre al proprio domicilio di locali adibiti sia allo studio e al
perfezionamento professionale sia ad altre attività connesse alla professione o
culturali del tempo libero e che in questi locali, secondo un proprio schema
organizzativo, torna più comodo e proficuo svolgere anche il proprio lavoro
professionale o ad esso direttamente collegato. Data questa premessa è stato
giudicato che, potendo usufruire al luogo di lavoro di locali idonei per
compiere, nel caso dei docenti, attività scolastiche collaterali all'insegnamento
degli allievi (quali la preparazione delle lezioni e la correzione dei compiti),
non si giustifica di riconoscere una deduzione per l'uso professionale di un
locale presso la propria abitazione (CDT n. 216 del 6 settembre 1985 in re S.C.; CDT n. 423 del 9 dicembre 1985 in re P.G.).
Questa
Camera ha per contro ammesso la deduzione nel caso di un docente di una scuola
professionale che non disponeva, nell’istituto in cui insegnava, degli spazi
necessari per lo svolgimento delle attività didattiche (in particolare
correzione e preparazione delle lezioni), per cui era costretto a svolgere
parte della sua attività professionale a domicilio (CDT n. 29 del 2 marzo 1989 in re G.B.).
Alla
medesima conclusione questa Corte è giunta nel caso di due coniugi, lui insegnante
di scuola superiore, lei assistente universitaria, con necessità costante di
studio e di aggiornamento nella materia, che avevano realizzato nella loro casa
una vera e propria biblioteca specializzata, per i loro studi filologici e le ricerche
sulla civiltà e sulla letteratura greca e romana, non per mero arricchimento
personale ma in stretta connessione con l’esercizio delle loro rispettive
professioni (CDT n. 164 del 27 agosto 1993, in RDAT I-1994 n. 19t).
2. 2.1.
Con la
sua precedente sentenza, questa Camera ha annullato la decisione su reclamo
dell’Ufficio di tassazione, ritenendo insufficiente l’argomento su cui la
stessa era fondata, cioè la mera circostanza che l’attività di docente avesse
carattere accessorio. Ha quindi rinviato gli atti all’Ufficio stesso, perché
procedesse alle seguenti verifiche, in collaborazione con i ricorrenti:
·
che l’insorgente abbia eseguito regolarmente al
domicilio una parte importante del proprio lavoro di docente;
·
che egli non disponga, nell’istituto presso il
quale insegna, degli spazi necessari per lo svolgimento delle attività didattiche
(in particolare correzione e preparazione delle lezioni);
·
che disponga nella sua abitazione di un locale
particolare utilizzato esclusivamente in relazione alla preparazione delle lezioni
ed alle altre mansioni connesse con l’insegnamento a tempo parziale;
·
quale sia l’impegno richiesto all’insorgente
dallo svolgimento della sua attività accessoria.
Dal supplemento di
documentazione, richiesto dall’Ufficio di tassazione su sollecitazione di
questa Camera a seguito della decisione del 6 dicembre 2010, è risultato che RI
1 non ha diritto all’assegnazione “di un ufficio o di una postazione di lavoro
a lui riservata presso la sede scolastica”, in quanto l’onere lavorativo è
molto ridotto (cfr. la dichiarazione del direttore d’istituto). Il contratto di
locazione prodotto non offre per contro alcuna indicazione in merito alla
superficie ed al numero di locali dell’abitazione dei contribuenti. Nella
lettera che accompagna i suddetti documenti, gli insorgenti affermano tuttavia
che la loro casa si compone di 5,5 locali.
2.2.
Va
ricordato che, secondo un consolidato principio, nella procedura fiscale
l’autorità di tassazione è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che
fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è il contribuente ad avere l’onere
della prova per quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito
verso l’erario (sentenza del Tribunale federale n.2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, in RtiD I-2007 n. 13t, consid. 3.2; DTF 133 II 153 consid. 4.3; DTF 121
Considerandi
II 257 consid. 4c/aa; RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.1; Blumenstein/Locher, System des
schweizerischen Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p. 416 con
rinvii). Poiché nella fattispecie sono in questione i requisiti per il
riconoscimento di una deduzione, l’onere della prova è chiaramente a carico dei
contribuenti.
I ricorrenti non hanno
tuttavia adempiuto tale onere, non avendo provato quanto con la precedente
sentenza questa Camera aveva postulato.
In primo luogo,
l’attestazione del direttore della scuola non esclude affatto che il ricorrente
possa svolgere le sue attività di preparazione dei corsi e di correzione degli
esami in un locale situato nell’istituto scolastico stesso. L’unica cosa che
viene esclusa è che abbia diritto ad un ufficio o ad una postazione a lui riservata,
cosa che è piuttosto ovvia, pensando al suo grado di occupazione. Ma ciò non
significa ancora che non possa disporre di uno spazio in un’aula docenti o in
un analogo locale riservato proprio allo svolgimento di queste mansioni da
parte del corpo insegnante.
In secondo luogo, gli
insorgenti non hanno provato di aver destinato un locale esclusivamente alla
preparazione delle lezioni da parte del marito. Come detto, si sono limitati ad
affermare che l’appartamento da loro abitato si compone di 5 locali e mezzo e
che uno di questi contiene una scrivania ed un computer, oltre a librerie per
libri e riviste scientifiche. Una planimetria della casa con l’indicazione
della suddivisione dei locali avrebbe senz’altro consentito di farsi un’idea
dell’impiego degli spazi. Delle fotografie avrebbero a loro volta contributo al
raggiungimento di tale obiettivo. D’altra parte, la presenza di una scrivania
con un personal computer è oggi una caratteristica che accomuna gran parte
delle abitazioni.
Infine, è vero che questa
Camera, nella sentenza del 6 dicembre 2010 ha affermato che il fatto che quella per cui la deduzione è rivendicata costituisca
un’attività accessoria non basta ad escludere la deduzione delle spese per
l’uso professionale di un locale. Come pure è stato sottolineato, occorre
tuttavia che l’impegno raggiunga una certa intensità (cfr. anche la sentenza
del 6 dicembre 2010, consid. 2.4.), non potendosi ammettere che la necessità di
servirsi di un locale per attività legate al lavoro dipendente per un paio
d’ore alla settimana giustifichi che lo stesso sia considerato integralmente un
locale professionale. Alla luce del fatto che, secondo l’attestazione del
direttore della scuola, il dott. RI 1 tiene una lezione di quattro ore ogni due
settimane, con una percentuale d’impiego dell’8%, si deve ritenere che, anche
si si volesse ammettere che necessiti di un locale nella propria abitazione, la
deduzione dovrebbe essere drasticamente ridotta per tener conto della
destinazione prevalente del locale ad altri scopi.
2.3
È opportuno infine
rammentare al contribuente che il principio della buona fede
non vieta alle autorità fiscali di giudicare diversamente, nell’ambito di un
periodo fiscale ulteriore, una questione di diritto controversa che era stata
anteriormente risolta in favore del contribuente (RDAF 56/2000 p. 217 = StE 2000 A 21.14 n. 13 = ASA 69 p. 793).
La
circostanza secondo cui la deduzione in questione è stata accordata in precedenza,
non impone pertanto all’autorità di concederla ai ricorrenti anche nel periodo
fiscale in discussione.
3.
Visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali
sono a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 480.–
sono a
carico dei ricorrenti.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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