Lexipedia

Decisione

80.2011.28

Deduzioni: spese professionali, locale professionale, docente, attività accessoria, impiego 8%, onere della prova

19 agosto 2011Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

specialista di laboratorio medico presso l’__________, è anche accessoriamente

attivo nel campo dell’insegnamento, in una scuola cantonale.

Nella dichiarazione

d’imposta IC/IFD 2008, per quanto concerne l’attività accessoria dipendente del

marito, che aveva prodotto un reddito lordo di fr. 9'840.–, i coniugi RI 1

chiedevano la deduzione di un importo pari a fr. 780.– a titolo di spese di

trasferta e fr. 3'330.- per l’uso professionale di un locale del loro appartamento.

B. Con

decisione del 10 febbraio 2010 l’Ufficio di tassazione notificava ai

contribuenti la tassazione IC/IFD 2008, nella quale commisurava il reddito

imponibile in fr. 100'000.– per l’IC ed in fr. 106'100.– per l’IFD.

L’autorità fiscale aveva in particolar modo negato la deduzione delle spese per

il locale professionale, adducendo che il grado di occupazione del contribuente

non era atto a giustificare un ufficio presso il domicilio privato.

C. Il 6 febbraio 2010 il

contribuente interponeva reclamo contro la decisione dell’Ufficio di

tassazione, nella misura in cui gli aveva riconosciuto la deduzione per

l’attività accessoria solo in misura limitata, ovvero unicamente il forfait per

“altre spese professionali”.

Con decisione del 10 marzo

2010 l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo e confermava la deduzione

limitata al previsto forfait, argomentando essenzialmente che “il contribuente

svolge l’attività di docente solo a titolo accessorio” e che “rientra fra i

canoni abitativi odierni la destinazione di un locale presso la propria

abitazione come ufficio per disbrigare le normali e correnti faccende

amministrative personali. L’utilizzo limitato di un simile locale presso

l’abitazione del contribuente anche per la preparazione delle lezioni, non

trasforma in automatico il locale in questione come spazio interamente ad uso

professionale”.

D. Con ricorso

alla Camera di diritto tributario, il contribuente ribadiva che l’uso del locale

non era una semplice comodità, bensì una necessità legata alla professione di

docente che, a suo parere, non dipenderebbe dal grado di occupazione (parziale

o tempo pieno).

In

assenza di un accertamento effettivo circa l’adempimento delle

condizioni cui è subordinato il riconoscimento della deduzione rivendicata dal

contribuente, in particolare in mancanza della prova che egli avesse eseguito

regolarmente al domicilio una parte importante del proprio lavoro di docente,

con decisione del 6 dicembre 2010 la Camera di diritto tributario annullava la

decisione su reclamo e rinviava gli atti all’Ufficio di tassazione, perché

procedesse agli accertamenti indicati, in collaborazione con il ricorrente, ed

adottasse poi una nuova decisione motivata.

E. Con

lettera del 17 dicembre 2010, l’Ufficio di tassazione chiedevaRI 1 un supplemento

di documentazione a comprova degli argomenti fatti valere per la deduzione. In

data 18 gennaio 2011, i contribuenti provvedevano a inviare copia del contratto

di locazione dell’abitazione unifamiliare al mapp. N. __________ RFD di __________

ed una dichiarazione da parte del direttore della __________ di __________, attestante

l’impiego (4 ore ogni due settimane, per un impiego d’onere dell’8%) di __________

quale docente a mandato per la materia di __________.

F. Con decisione del 9 febbraio 2011, che sostituiva la precedente del

10 dicembre 2010, l’Ufficio di tassazione respingeva nuovamente il reclamo, con

la seguente motivazione:

È… senz’altro possibile che

presso la propria abitazione il marito debba poter svolgere le attività collaterali

che l’insegnamento richiede. Tuttavia si giudica che gli spazi a questo scopo

destinati non possono essere qualificati “spazi ad uso professionale”, perché

con un grado d’insegnamento molto ridotto (soltanto dell’8%, in aggiunta

all’attività svolta al 100% nel proprio ufficio presso __________) non si può

ritenere che negli spazi in questione il contribuente esegua una parte

importante del proprio lavoro professionale, come può invece valere per un

docente con un grado d’occupazione del 100%, che non dispone di una propria

postazione presso la sede scolastica dove insegna.

Veniva pertanto ammessa la deduzione nella sola misura del forfait.

G. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 postulano

nuovamente la concessione totale della deduzione in riferimento alle “spese per

attività accessoria dipendente”. A loro avviso, il marito, a prescindere dalla

percentuale dell’impegno lavorativo, in mancanza di un locale messo a

disposizione dalla scuola, ha bisogno di utilizzare un locale della propria

abitazione per poter svolgere i lavori di preparazione, formazione e aggiornamento

connessi all’attività. Questione, tra l’altro, già risolta nelle tassazioni

degli anni precedenti.

Diritto

1. 1.1.

Sia

secondo l'art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali

deducibili sono:

a) le

spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

b) le

spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a

turni;

c)

le altre spese necessarie per l'esercizio della professione;

d)

le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con

l'esercizio dell'attività professionale.

Tra gli

altri costi e spese che non possono essere dedotti rientrano le spese di formazione

professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).

1.2.

La giurisprudenza

ha avuto modo di stabilire, in linea di principio, che i contribuenti, che

possono provare di dover riservare, a titolo principale e regolare, una stanza

del loro appartamento privato a scopi professionali, possono dedurre

separatamente le spese cagionate dall'uso di questa stanza di lavoro privata.

Non entrano in linea di conto lavori professionali occasionali fatti nell'appartamento

privato, poiché non sono fonte di spese supplementari. In altre parole i locali

devono servire a titolo principale all'esercizio dell'attività lucrativa. Non

possono quindi essere considerate ragioni di comodità che inducono il

contribuente a usare uno o più locali della propria abitazione per lo

svolgimento dell'attività professionale (cfr. STF del 23 agosto 1990, in ASA 60 p. 341; Funk, Der Begriff der

Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, Zurigo 1989, p.

105 s.; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,

Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, pp. 324-326; inoltre: Circolare

n. 26 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, del 22 settembre 1995,

n. 4; Masshardt/Tatti, Commentario

IFD, Lugano 1985, p. 199).

Concretamente,

il contribuente che chiede la deduzione per l’uso professionale di un locale

privato della propria abitazione, deve provare:

·

l' esecuzione regolare al domicilio di una parte

importante del proprio lavoro professionale;

·

la disponibilità nel suo appartamento privato,

risp. nella sua abitazione usata in proprio, di un locale particolare

utilizzato essenzialmente per scopi professionali e non privati (ASA 60 341

ss);

·

l’ assenza di un locale sul posto di lavoro,

poiché il datore di lavoro non mette a disposizione un locale appropriato.

Necessità

di un locale per l’esercizio della professione, disponibilità di un locale nella

propria abitazione e assenza di un locale adeguato sul luogo di lavoro: queste

sono in sintesi le condizioni che devono essere soddisfatte per avere diritto

alla deduzione (Funk, op. cit., p.

105; Känzig, Direkte Bundessteuer,

2a ediz., vol. I, Basilea 1982, n. 20 ad art. 22bis cpv.

1, pp. 694-5).

1.3.

Questa

Camera ha inoltre avuto occasione di affermare che per certe categorie professionali,

fra le quali quella dei docenti, è usuale e rientra fra i canoni abitativi moderni

disporre al proprio domicilio di locali adibiti sia allo studio e al

perfezionamento professionale sia ad altre attività connesse alla professione o

culturali del tempo libero e che in questi locali, secondo un proprio schema

organizzativo, torna più comodo e proficuo svolgere anche il proprio lavoro

professionale o ad esso direttamente collegato. Data questa premessa è stato

giudicato che, potendo usufruire al luogo di lavoro di locali idonei per

compiere, nel caso dei docenti, attività scolastiche collaterali all'insegnamento

degli allievi (quali la preparazione delle lezioni e la correzione dei compiti),

non si giustifica di riconoscere una deduzione per l'uso professionale di un

locale presso la propria abitazione (CDT n. 216 del 6 settembre 1985 in re S.C.; CDT n. 423 del 9 dicembre 1985 in re P.G.).

Questa

Camera ha per contro ammesso la deduzione nel caso di un docente di una scuola

professionale che non disponeva, nell’istituto in cui insegnava, degli spazi

necessari per lo svolgimento delle attività didattiche (in particolare

correzione e preparazione delle lezioni), per cui era costretto a svolgere

parte della sua attività professionale a domicilio (CDT n. 29 del 2 marzo 1989 in re G.B.).

Alla

medesima conclusione questa Corte è giunta nel caso di due coniugi, lui insegnante

di scuola superiore, lei assistente universitaria, con necessità costante di

studio e di aggiornamento nella materia, che avevano realizzato nella loro casa

una vera e propria biblioteca specializzata, per i loro studi filologici e le ricerche

sulla civiltà e sulla letteratura greca e romana, non per mero arricchimento

personale ma in stretta connessione con l’esercizio delle loro rispettive

professioni (CDT n. 164 del 27 agosto 1993, in RDAT I-1994 n. 19t).

2. 2.1.

Con la

sua precedente sentenza, questa Camera ha annullato la decisione su reclamo

dell’Ufficio di tassazione, ritenendo insufficiente l’argomento su cui la

stessa era fondata, cioè la mera circostanza che l’attività di docente avesse

carattere accessorio. Ha quindi rinviato gli atti all’Ufficio stesso, perché

procedesse alle seguenti verifiche, in collaborazione con i ricorrenti:

·

che l’insorgente abbia eseguito regolarmente al

domicilio una parte importante del proprio lavoro di docente;

·

che egli non disponga, nell’istituto presso il

quale insegna, degli spazi necessari per lo svolgimento delle attività didattiche

(in particolare correzione e preparazione delle lezioni);

·

che disponga nella sua abitazione di un locale

particolare utilizzato esclusivamente in relazione alla preparazione delle lezioni

ed alle altre mansioni connesse con l’insegnamento a tempo parziale;

·

quale sia l’impegno richiesto all’insorgente

dallo svolgimento della sua attività accessoria.

Dal supplemento di

documentazione, richiesto dall’Ufficio di tassazione su sollecitazione di

questa Camera a seguito della decisione del 6 dicembre 2010, è risultato che RI

1 non ha diritto all’assegnazione “di un ufficio o di una postazione di lavoro

a lui riservata presso la sede scolastica”, in quanto l’onere lavorativo è

molto ridotto (cfr. la dichiarazione del direttore d’istituto). Il contratto di

locazione prodotto non offre per contro alcuna indicazione in merito alla

superficie ed al numero di locali dell’abitazione dei contribuenti. Nella

lettera che accompagna i suddetti documenti, gli insorgenti affermano tuttavia

che la loro casa si compone di 5,5 locali.

2.2.

Va

ricordato che, secondo un consolidato principio, nella procedura fiscale

l’autorità di tassazione è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che

fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è il contribuente ad avere l’onere

della prova per quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito

verso l’erario (sentenza del Tribunale federale n.2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, in RtiD I-2007 n. 13t, consid. 3.2; DTF 133 II 153 consid. 4.3; DTF 121

Considerandi

II 257 consid. 4c/aa; RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.1; Blumenstein/Locher, System des

schweizerischen Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p. 416 con

rinvii). Poiché nella fattispecie sono in questione i requisiti per il

riconoscimento di una deduzione, l’onere della prova è chiaramente a carico dei

contribuenti.

I ricorrenti non hanno

tuttavia adempiuto tale onere, non avendo provato quanto con la precedente

sentenza questa Camera aveva postulato.

In primo luogo,

l’attestazione del direttore della scuola non esclude affatto che il ricorrente

possa svolgere le sue attività di preparazione dei corsi e di correzione degli

esami in un locale situato nell’istituto scolastico stesso. L’unica cosa che

viene esclusa è che abbia diritto ad un ufficio o ad una postazione a lui riservata,

cosa che è piuttosto ovvia, pensando al suo grado di occupazione. Ma ciò non

significa ancora che non possa disporre di uno spazio in un’aula docenti o in

un analogo locale riservato proprio allo svolgimento di queste mansioni da

parte del corpo insegnante.

In secondo luogo, gli

insorgenti non hanno provato di aver destinato un locale esclusivamente alla

preparazione delle lezioni da parte del marito. Come detto, si sono limitati ad

affermare che l’appartamento da loro abitato si compone di 5 locali e mezzo e

che uno di questi contiene una scrivania ed un computer, oltre a librerie per

libri e riviste scientifiche. Una planimetria della casa con l’indicazione

della suddivisione dei locali avrebbe senz’altro consentito di farsi un’idea

dell’impiego degli spazi. Delle fotografie avrebbero a loro volta contributo al

raggiungimento di tale obiettivo. D’altra parte, la presenza di una scrivania

con un personal computer è oggi una caratteristica che accomuna gran parte

delle abitazioni.

Infine, è vero che questa

Camera, nella sentenza del 6 dicembre 2010 ha affermato che il fatto che quella per cui la deduzione è rivendicata costituisca

un’attività accessoria non basta ad escludere la deduzione delle spese per

l’uso professionale di un locale. Come pure è stato sottolineato, occorre

tuttavia che l’impegno raggiunga una certa intensità (cfr. anche la sentenza

del 6 dicembre 2010, consid. 2.4.), non potendosi ammettere che la necessità di

servirsi di un locale per attività legate al lavoro dipendente per un paio

d’ore alla settimana giustifichi che lo stesso sia considerato integralmente un

locale professionale. Alla luce del fatto che, secondo l’attestazione del

direttore della scuola, il dott. RI 1 tiene una lezione di quattro ore ogni due

settimane, con una percentuale d’impiego dell’8%, si deve ritenere che, anche

si si volesse ammettere che necessiti di un locale nella propria abitazione, la

deduzione dovrebbe essere drasticamente ridotta per tener conto della

destinazione prevalente del locale ad altri scopi.

2.3

È opportuno infine

rammentare al contribuente che il principio della buona fede

non vieta alle autorità fiscali di giudicare diversamente, nell’ambito di un

periodo fiscale ulteriore, una questione di diritto controversa che era stata

anteriormente risolta in favore del contribuente (RDAF 56/2000 p. 217 = StE 2000 A 21.14 n. 13 = ASA 69 p. 793).

La

circostanza secondo cui la deduzione in questione è stata accordata in precedenza,

non impone pertanto all’autorità di concederla ai ricorrenti anche nel periodo

fiscale in discussione.

3.

Visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali

sono a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 400.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 480.–

sono a

carico dei ricorrenti.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster