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Decisione

80.2011.30

Redditi esenti: prestazioni per riparazione morale, anche rendite per menomazione dell'integrità dell'assicurazione militare, comprese prestazioni in capitale

9 maggio 2011Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

decisione del 29 gennaio 2007, l’Assicurazione militare ha riconosciuto a RI 1

una rendita per menomazione dell’integrità corporale di fr. 375.– al mese a

decorrere dal 1° agosto 2005. La rendita stessa è stata riscattata d’ufficio

secondo l’art. 49 cpv. 3 della Legge federale sull’assicurazione militare

(LAM); all’assicurato è pertanto stata versata una prestazione in capitale di

fr. 100’320.–. La decisione conteneva la seguente precisazione: “La

Confederazione, i Cantoni e i Comuni non possono gravare le rendite per

menomazione dell’integrità con un’imposta diretta sul reddito”.

In

seguito ad opposizione dell’assicurato, l’importo della rendita capitalizzata è

stato elevato a fr. 108'680.–, con decisione del 13 maggio 2008.

B. Con

decisioni del 16 settembre 2009, l’CO 1 di Biasca notificava a RI 1 due tassazioni

dell’imposta annua intera su prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza.

L’autorità fiscale aveva infatti assoggettato all’imposta sul reddito la

prestazione in capitale percepita dal contribuente, considerandola quale

prestazione in capitale proveniente dalla previdenza. L’imposta cantonale (IC)

ammontava a fr. 2'172.– e quella federale diretta (IFD) a fr. 869.80.

C. Il

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 30 settembre

2009, chiedendo che la prestazione percepita fosse esentata dall’imposta sul

reddito, essendo assimilabile ad un versamento per torto morale.

L’autorità

fiscale respingeva il reclamo, con decisione del 2 febbraio 2011, così motivata:

L’importo

di fr. 108'680.– è frutto della capitalizzazione, a norma dell’art. 49 cpv. 3

della legge federale sull’assicurazione militare (LAM), della rendita per

menomazione dell’integrità concessa per una durata indeterminata.

Tali

prestazioni in capitale, versate per danno corporale permanente, sono imposte

separatamente a norma dell’articolo 38 LT e LIFD.

L’esenzione

fiscale dettata dall’art. 116 (LAM) è valida solo per le rendite di invalidità

in corso al momento della sua entrata in vigore 01.01.1994.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente

l’esenzione della prestazione in capitale dall’imposta sul reddito. In primo

luogo, sostiene che tale soluzione si impone alla luce dell’art. 116 LAM. In

secondo luogo, sottolinea che l’indennità per menomazione dell’integrità fisica

configurerebbe una forma di riparazione morale per il danno immateriale subito

dalla persona e sarebbe come tale esente dall’imposta sul reddito anche secondo

la legge tributaria.

Diritto

1. L’art.

48 della Legge federale del 19 giugno 1992 sull’assicurazione militare (LAM; RS

833.1), che disciplina i presupposti e l’inizio della rendita per menomazione

dell’integrità, stabilisce che:

1

L’assicurato colpito da una rilevante e durevole menomazione dell’integrità

fisica, mentale o psichica ha diritto a una rendita per menomazione

dell’integrità.

Considerandi

2.

La rendita per menomazione dell’integrità è dovuta a partire dal termine della

cura medica o qualora la continuazione della cura non lasci presumere un

miglioramento notevole delle condizioni di salute dell’assicurato.

L’art.

49.

LAM, che concerne i principi di calcolo e adeguamento della rendita, stabilisce

che:

1.

La gravità della menomazione dell’integrità è determinata equamente tenendo

conto di tutte le circostanze.

2.

La rendita per menomazione dell’integrità è stabilita in percentuale

dell’importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite giusta il capoverso

4.

e tenendo conto della gravità della menomazione dell’integrità. In caso di

perdita totale di una funzione vitale quale l’udito o la vista, di massima, è

accordata una rendita per menomazione dell’integrità del 50 per cento.

3.

La rendita per menomazione dell’integrità è concessa per una durata indeterminata.

In generale è riscattata.

4.

L’importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite ammonta a 20’000

franchi. Il Consiglio federale lo adegua periodicamente, mediante ordinanza,

all’evoluzione dei prezzi.

2.

2.1.

Come ha

indicato l’autorità di tassazione, nella decisione impugnata, l’art. 116 LAM

non è applicabile alla fattispecie in discussione.

La

disposizione transitoria citata, che vieta alla Confederazione, ai Cantoni ed

ai Comuni di gravare di un’imposta diretta sul reddito e sulla sostanza le

rendite di invalidità e per superstiti in corso al momento dell’entrata in

vigore della legge stessa, non è applicabile alle rendite successive

all’entrata in vigore della LAM (1° gennaio 1994). Il legislatore, adottando la

nuova legge sull’assicurazione militare, ha proprio voluto sopprimere

l’esenzione fiscale di cui beneficiavano le prestazioni concesse in base alla

legge del 1949, ammettendo un’eccezione solo per le rendite concesse secondo

quest’ultima normativa (cfr. anche la sentenza del Tribunale federale del 9

marzo 2000, in RDAT II-2000 n. 22t).

L’art.

116.

LAM, in ogni caso, si riferisce solo alle rendite d’invalidità e per

superstiti.

2.2

Per

l’art. 12 cpv. 4 LAM, in vigore fino al 31 luglio 2008, la Confederazione, i Cantoni

e i Comuni non possono gravare le rendite per menomazione dell’integrità né

l’indennità per riparazione morale con un’imposta sul reddito.

In

effetti, quando il legislatore federale aveva deciso di rinunciare alla

precedente esenzione generalizzata delle rendite di invalidità, aveva escluso,

oltre alle “vecchie rendite”, anche le rendite per menomazione dell'integrità

corporea e le prestazioni accordate a titolo di riparazione morale. A

giustificazione dell’esenzione fiscale delle prestazioni in questione, proposta

dal disegno di legge, il governo aveva addotto che “sono parimenti esenti

d'imposte le prestazioni delle altre assicurazioni sociali, che rivestono il

carattere di una riparazione morale” (cfr. Messaggio del Consiglio federale

concernente la legge federale sull'assicurazione militare, n. 90.045 del 27

giugno 1990, in FF 1990 III 185, p. 206 n. 128).

L’art. 12

cpv. 4 LAM è stato tuttavia abrogato (con effetto dal 1° agosto 2008) dal n. II

44.

della Legge federale del 20 marzo 2008 concernente l’aggiornamento formale

del diritto federale (RU 2008 3437), in considerazione del fatto che, secondo

il legislatore federale, costituiva “una ripetizione orizzontale dell’articolo

7.

capoverso 4 lettera i LAID e dell’art. 24 lettera g LIFD” (cfr.

Messaggio del Consiglio federale concernente

l’aggiornamento formale del diritto federale, n. 07.065

del 22 agosto 2007, in FF 2007 5575, p. 5615).

Gli

articoli 24 lett. g LIFD, 7 cpv. 4 lett. i LAID e, per il diritto

cantonale ticinese, 23 lett. g LT esonerano infatti dall’imposta sul

reddito i versamenti a titolo di riparazione morale.

2.3

L’assimilazione

delle rendite per menomazione dell’integrità a prestazioni per riparazione

morale è condivisa dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (cfr.

Circolare n. 11 dell’8 giugno 1994, Imposizione delle prestazioni dell’assi-urazione

militare, n. 3), dalla dottrina (cfr. Rufener,

Zur Besteuerung von Militärversicherungsleistungen nach dem Bundesgesetz über

die direkte Bundessteuer über die direkte Bundessteuer [DBG] bzw. dem

Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und

Gemeinden [StHG], in RF 1994 p. 383, in particolare pp. 394 e 400; Locher, Kommentar zum DBG, vol. I,

Therwil/Basilea 2001, n. 49 ad art. 24 LIFD, p. 622; Laffely Maillard, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire

de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 40 ad art. 24 LIFD, p.

430; Zigerlig/Jud, in:

Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2a,

Basilea 2008, n. 29 ad art. 24 LIFD, p. 368; Richner/Frei/Kaufmann/

euter, Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 97 ad

art. 24 LIFD, p. 439), come pure dalla giurisprudenza (cfr. in particolare la

sentenza del 2 luglio 1997 della II Commissione di ricorso in materia

tributaria del Canton Zurigo, in StE 1999 B 28 n. 5).

3.

Nella

fattispecie, come ricordato in narrativa, è assodato che la prestazione erogata

al ricorrente dall’Assicurazione militare è una prestazione in capitale versata

in sostituzione di una rendita per menomazione dell’integrità secondo gli

articoli 48 e 49 LAM.

Nulla si

oppone pertanto all’esenzione di tale prestazione dalle imposte cantonale e

federale sul reddito.

4.

Visto

l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese

processuali. Al ricorrente è riconosciuta un’indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ Di

conseguenza, le decisioni del 16 settembre 2009 e del 2 febbraio 2011 sono

annullate.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Al

ricorrente è riconosciuta un’indennità di fr. 500.– per ripetibili.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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