Lexipedia

Decisione

80.2011.32

Deduzioni: spese di manutenzione immobiliare, immobile di recente acquisto, anticipo ereditario, prassi Dumont, trasformazione sostanziale dell'edificio

20 ottobre 2011Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

A. In

data 9 dicembre 2008 RI 1, __________, presentava al Municipio di __________

una domanda di costruzione, avente per oggetto la “riattazione” di un “rustico”

sito sulla part. no. __________ RFD di __________ (in zona edificabile), di

proprietà della madre, __________, __________. La durata dei lavori di

“riattazione” era stimata in 10 mesi; il totale dei costi previsti era di fr.

220'000.–.

B. La

relazione tecnica stilata dal progettista, arch. __________, in data 28 gennaio

2009, rilevava come la costruzione originale in discussione fosse stata in

passato modificata con aggiunte diverse, “eseguite alla buona solo per rendere

abitabile la casa, senza però tenere in considerazione gli aspetti

caratteristici della costruzione e del luogo”. Il progettista osservava inoltre

che “Il tetto principale è a due falde con copertura in piode, le aggiunte

hanno un tetto in lamiera ondulata e tetto servizi in tegole. L’abitazione così

come si presenta non corrisponde agli attuali bisogni di una famiglia”. Gli

interventi prospettati con la domanda di costruzione interessavano in maniera

rilevante praticamente tutti gli elementi dell’abitazione, che doveva così diventare

“un’abitazione funzionale per la famiglia interessata, che intende abitarla

come abitazione secondaria”. Per quel che riguarda in particolare i lavori

previsti per il tetto, la relazione tecnica riportava quanto segue: “il tetto

sarà eseguito a due falde pendenza 65%, con struttura portante in legno di

abete a 4 fili, completamente perlinato sopra i travetti, verrà posata

l’isolazione termica spessore 12 cm, e relativo sottotetto con stuoia

impermeabile. La copertura sarà con tegole di cemento colore grigio. Il canali

di gronda e gli scarichi saranno in rame”. La medesima relazione tecnica,

riguardo all’impianto di riscaldamento, indicava che erano previste prese

elettriche in tutti i locali abitabili per la posa di radiatori diretti, come

pure un caminetto ad aria calda con bocchette predisposte per le camere al

primo piano.

C. Con

atto pubblico di data 18 maggio 2009 __________ donava al figlio RI 1, a titolo

di anticipo ereditario, l’immobile sito sulla part. no. __________ RFD di __________,

il cui valore ufficiale di stima risultava essere di fr. 65'181.‑ (composto

da fr. 63'000.‑ di valore dei fabbricati e fr. 2'181.‑ dei terreni).

Il passaggio di proprietà veniva iscritto a Registro

fondiario il 4 giugno 2009.

Successivamente, il 12 ottobre 2009, RI 1 sottoscriveva con la Banca __________

un contratto inerente la concessione di un credito di costruzione di fr.

230'000.‑.

D. Notificando

la tassazione IC/IFD 2009 ai coniugi RI 1 e RI 2, con decisione dell’8 novembre

2010, l’Ufficio di tassazione di __________ riconosceva ai contribuenti una

deduzione di soli fr. 400.‑ a titolo di spese di gestione e manutenzione

di immobili. Contro la suddetta decisione, i contribuenti avanzavano reclamo in

data 7 dicembre 2010, contestando il mancato riconoscimento dell’importo da

loro indicato di fr. 36'276.‑; a mente dei coniugi __________, le fatture

relative a tale importo erano chiaramente riferibili al “rifacimento” del

tetto, e pertanto da considerare come destinate al risparmio di energia.

E. L’ufficio

di tassazione, con decisione del 9 febbraio 2011, pur accogliendo il reclamo su

alcuni punti secondari, non attinenti al presente gravame, lo respingeva in merito

alla questione della deducibilità delle spese relative al rifacimento del tetto,

argomentando che l’immobile era stato ricevuto in donazione nel 2009 e pertanto

le spese sostenute nei primi due anni per la sua riattazione non potevano

risultare deducibili in considerazione della prassi Dumont. Le spese sostenute

in relazione ai lavori intrapresi per il tetto non potevano dunque essere

ammesse, neanche nella misura del 50%, dato che tali lavori si configuravano

come interventi di ricostruzione/trasformazione (ammontanti complessivamente a

fr. 265'000.‑). In data 23 febbraio 2011 l’Ufficio di tassazione

procedeva a una rettifica d’ufficio della precedente decisione su reclamo –

risultata essere viziata da errori di scrittura – limitatamente all’importo

riconosciuto in deduzione a titolo di spese di trasporto del contribuente.

F. Con

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 e RI 2 ribadiscono la loro

richiesta di ottenere la deduzione delle spese sostenute (totalmente o almeno

nella misura del 50%), che a loro dire sarebbero qualificabili quali spese di

manutenzione e ristrutturazione. I ricorrenti rimarcano inoltre come l’edificio

in discorso, edificato più di 100 anni orsono, anche prima dei lavori di riattazione

iniziati nel 2009 era già a tutti gli effetti abitabile, avendovi del resto vissuto

dei loro parenti (zii) per più di 30 anni. Osservano inoltre che il credito di

costruzione ammontava a fr. 230'000.‑, e che alcuni lavori previsti al

momento dell’inoltro della domanda di costruzione non sono poi stati effettuati

(ad es. il balcone e il bagno al primo piano). Inoltre, a mente dei ricorrenti

la volumetria della casa non sarebbe cambiata; infine, la sostituzione del

tetto si sarebbe rivelata necessaria in funzione di un’isolazione efficace dal

punto di vista del risparmio energetico; nel complesso, i lavori effettuati non

sarebbero stati di rinnovamento ma di semplice ristrutturazione.

Nelle

proprie osservazioni del 16 marzo 2011, l’Ufficio di tassazione, riconfermandosi

nelle proprie tesi, propone di respingere il ricorso.

Diritto

1. Preliminarmente

occorre rilevare che in data 1° gennaio 2010 è entrata in vigore la legge

federale sul trattamento fiscale delle spese di riattazione degli immobili del

3 ottobre 2008 (RU 2009, 1515). Ne sono derivate alcune modifiche legislative,

sulle quali ci si soffermerà più approfonditamente nel prosieguo, che hanno

sancito – quantomeno a livello federale ‑ l’abrogazione della c.d. prassi

Dumont, con effetto a partire dal 1° gennaio 2010.

Nondimeno,

sulla base di principi fondamentali vigenti nel diritto amministrativo, e pure

nell’ambito del diritto fiscale, le conseguenze giuridiche della fattispecie

qui in esame, attinente al periodo di tassazione 2009, devono necessariamente

essere determinate in funzione delle norme in vigore al momento in cui i fatti

si sono prodotti. Le nuove norme non esplicano effetti che a partire dalla data

della loro entrata in vigore (Bellanger,

Les principes constitutionnels et de procédure applicables en droit fiscal, in:

Les procédures en droit fiscal, 2a ediz., Berna 2005, p. 69).

Con

riferimento al caso in esame, non vi sono inoltre elementi per considerare che

le nuove normative possano venir applicate a fattispecie verificatesi (e

conclusesi) nel passato, comportando così un’eccezione al principio della non

retroattività, che peraltro non è neppure prevista dalle nuove norme (Bellanger, op. cit., p. 68/9; Oberson,

Droit fiscal suisse, 3a ediz., Basilea 2007, pag. 29).

Di

seguito verranno dunque esaminate le normative vigenti nell’anno fiscale 2009,

con particolare riferimento all’art. 32 cpv. 2 prima frase LIFD e alla Circolare

n. 7/2005 della Divisione delle contribuzioni relativa alle deduzioni sui

proventi della sostanza immobiliare privata, del gennaio 2006.

Considerandi

2.

2.1.

Secondo l’art. 32 cpv.

2.

prima frase LIFD (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2009), come

pure secondo l’art. 31 cpv. 2 LT, di identico tenore, il contribuente che

possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, i premi

d’assicurazione e le altre spese d’amministrazione da parte di terzi. Sono

considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore

dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso e ne mantengono la

redditività (cfr. Agner/Jung/ Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art.

32.

LIFD, p. 219 s.; Känzig, Direkte

Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto

tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66; CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983 in re A.D.R.; CDT n. 80.2003.193 del 17 giugno 2004 in re M. e M. S.).

2.2

Per facilitare il lavoro

sia dell’amministrazione fiscale che dei contribuenti, invece della somma

effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il

contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva, stabilita dal

Consiglio federale per l’IFD e dal Consiglio di Stato per l’IC (art. 32 cpv. 4

LIFD e 31 cpv. 4 LT; art. 2 cpv. 1 Regolamento della legge tributaria del 18

ottobre 1994; art. 2 Ordinanza concernente la deduzione dei costi di immobili

del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta del 24 agosto

1992).

2.3

Secondo la Circolare n.

7/2005 della Divisione delle contribuzioni relativa alle deduzioni sui proventi

della sostanza immobiliare privata, del gennaio 2006, le spese sostenute nei

primi due anni (anno di acquisto e anno successivo) per la riattazione di un immobile

di nuova acquisizione o per un immobile ricevuto nell’ambito di un anticipo

ereditario non sono deducibili (Circolare cit., cifra 2.2.1, con riferimento

alla giurisprudenza del Tribunale federale in: ASA 47, 203; ASA 49, 563; ASA

50, 70 e RTT 4/89 pag. 250). Prima del periodo fiscale IC 1997-98 il termine

era di cinque anni.

Se per contro l’immobile è

stato ereditato, l’erede può pretendere la deduzione delle spese necessarie per

riattare l’immobile nella misura in cui il defunto avrebbe potuto farle valere

al momento della devoluzione.

Analogamente, nemmeno per

l’imposta federale diretta sono deducibili le spese sostenute dal contribuente

nel periodo immediatamente seguente l’acquisizione per riattare un immobile di

nuova acquisizione, trascurato dal proprietario precedente (cfr. art. 1 cpv. 2

lett. a Ordinanza concernente i costi deducibili di immobili del patrimonio

privato).

Tale prassi deriva dalla

giurisprudenza del Tribunale federale (prassi «Dumont»), secondo

la quale, di regola, lavori di riattazione effettuati immediatamente dopo

l’acquisto non possono essere dedotti dal reddito lordo (cfr. ASA 42 p. 539).

Le spese di manutenzione, che provocano un aumento di valore che va al di là di

quello che aveva l’immobile al momento dell’acquisto, devono considerarsi quali

spese (non deducibili) per l’acquisto o il miglioramento di beni patrimoniali.

Il Tribunale federale fa

discendere tale conclusione dalla circostanza che l’immobile al momento

dell’acquisto rappresenta un determinato valore, che dipende in particolare dal

suo stato di conservazione. Possono pertanto essere dedotte dal reddito lordo

unicamente quelle spese che servono a mantenere o ripristinare questo valore

(cfr. inoltre, sulla prassi «Dumont»: RF 52/1997 p. 354 = DTF 123 II 218

= RDAF 53 / 1997 p. 582 = StE 1997 B 25.6 n. 30 = ZStP 1997 p. 228 = ASA 66 p.

306; inoltre: StE 1998 B 25.6 n. 31).

Ne discende che quando il

possesso è durato meno di due anni, non è di regola possibile discostarsi da

una valutazione economico-soggettiva. Quando invece il possesso è durato oltre

due anni bisogna invece attenersi a una valutazione puramente tecnico-oggettiva

della natura delle spese sostenute (RDAT II-1997 n. 4t pp. 321-322).

2.4

La c.d. prassi Dumont ha

nondimeno conosciuto negli anni una certa attenuazione. Il Tribunale federale,

pur confermandola in linea di principio, ha precisato che possono essere

comunque dedotte dal reddito lordo le spese di normale manutenzione degli

immobili, a patto che siano adempiute cumulativamente le seguenti condizioni:

la manutenzione dell’immobile non deve essere stata trascurata;

a causa dei costi dei lavori di manutenzione non devono essere aumentati

i redditi da affitti;

non deve essere stata intrapresa alcuna costruzione che comporti un

impiego diverso;

l’attuale situazione di uso e contrattuale deve essere rimasta

inalterata

(DTF 123 II 218, consid.

1; inoltre Commissione di ricorso fiscale Berna, 14 ottobre 1997 in StE 1998 B 25.6 n. 31).

La giurisprudenza di altri

Cantoni ha per es. esplicitato che la c.d. prassi Dumont non si applica agli

immobili soggetti a normale manutenzione da parte dei precedenti proprietari e

per i quali non può parlarsi di una diminuzione di valore per mancata manutenzione.

È il caso per esempio quando il nuovo proprietario di uno stabile locativo ben

mantenuto deve eseguire lavori di mantenimento in occasione di un cambiamento

di inquilino ed essi paiono necessari. Sebbene le spese siano immediatamente successive

all’acquisto ed aumentino temporaneamente il valore dell’immobile, non lo

influenzano però durevolmente (Tribunale amministrativo Neuchâtel, 7 febbraio 2001, in RF 2001 p. 423).

In altre parole, il

rifiuto di dedurre le spese di manutenzione assimilabili a spese di

investimento è corretto solo se si tratta di immobili acquistati in uno stato

di manutenzione difettoso e se si applica unicamente alle spese per rimettere

in buono stato degli immobili la cui natura si avvicina a quella di costi di

investimento (Commissione di ricorso fiscale Turgovia, 1° agosto 2001, in RF 2002 p. 84).

2.5

Questa Camera ha già avuto

modo di applicare la nuova giurisprudenza del Tribunale federale, in un caso in

cui tuttavia erano in discussione lavori di rinnovo che avevano interessato uno

stabile locativo (CDT n. 80.2003.193 del 17 giugno 2004, in RtiD II-2004 n. 6t).

Pur trattandosi infatti di

uno stabile di recente acquisto (meno di due anni), comperato ad un prezzo

interessante, non vi era alcuna prova di trascuratezze nella manutenzione. Vi

era inoltre continuità della situazione contrattuale (inquilini e canoni di locazione)

ed i lavori di manutenzione si attestavano attorno al 20% dell’importo totale

dei canoni di locazione nel 1999 e a meno del 15% nel 2000.

In un

altro caso, la Camera ha ritenuto che dovessero essere dedotte le spese di

manutenzione di un appartamento appena acquistato ed abitato dai proprietari

stessi, trattandosi di un condominio che aveva meno di 20 anni e considerando

il fatto che il prezzo di acquisto non sembrava essere stato influenzato da un

ipotetico stato di manutenzione trascurata (CDT n. 80.2005.77 del 14 luglio 2005, in RtiD I-2006 n. 9t).

2.6

Conformandosi a questi

cambiamenti giurisprudenziali, la Divisione delle contribuzioni ha provveduto a

sua volta a modificare la propria circolare, inserendovi le seguenti disposizioni

valide per le nuove acquisizioni (cfr. Circolare n. 7/2005 cifra 2.2.1.):

1.

se gli interventi di manutenzione riguardano un immobile che ha meno di 20

anni e lo stesso, al momento dell’acquisto era ancora al beneficio

dell’abitabilità, la prassi Dumont è esclusa in quanto si ritiene che in tale

lasso di tempo non possa essere ravvisata una situazione di manutenzione

trascurata;

2.

se l’immobile ha più di 20 anni e nei 2 anni che seguono l’acquisto vengono intrapresi

lavori, l’applicazione della prassi Dumont è esclusa unicamente se i costi di

manutenzione non superano complessivamente il 20% del prezzo di acquisto, anche

in tale contesto a condizione che al momento dell’acquisto l’abitabilità

dell’immobile era ancora data;

3.

nel caso di appartamenti in condominio occorre considerare che interventi

strutturali su iniziativa unilaterale del singolo comproprietario sono

praticamente esclusi per cui il concetto di “manutenzione trascurata” va

applicato con prudenza. L’esclusione dalla deducibilità di determinati

interventi che potrebbero generare un’elevazione dello standard qualitativo

dell’appartamento potrà intervenire indipendentemente dalla prassi Dumont

attraverso l’applicazione della tradizionale distinzione tra costi di

manutenzione (deducibili) e costi di miglioria (non deducibili) presenti

nell’”Allegato”.

3.

3.1.

In

data 1° gennaio 2010 è entrata in vigore la legge federale sul trattamento

fiscale delle spese di riattazione degli immobili del 3 ottobre 2008 (RU 2009,

1515), che ha sancito l’abrogazione della prassi Dumont, concretizzatasi a

livello federale con il nuovo testo dell’art. 32 cpv. 2 prima frase LIFD (nonché

dell’art. 9 cpv. 3 prima frase LAID), che prevede quanto segue:

Il contribuente che possiede immobili privati può

dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova

acquisizione, i premi d’assicurazione e le spese d’amministrazione da parte di

terzi.

Conseguentemente

è pure stata adeguata l’Ordinanza del Consiglio federale concernente la deduzione

dei costi di immobili del patrimonio privato (RS 642.116, per la quale è stato

introdotto un titolo abbreviato: ”Ordinanza sui costi di immobili”). Nel

contesto della Sezione 1 dell’Ordinanza (“spese di manutenzione”) è stato

modificato l’art. 1 cpv. 1 (con l’inclusione, tra i costi deducibili, pure

delle “spese per la riattazione di immobili di nuova acquisizione”); nella

Sezione 2 (“investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione

dell’ambiente”) l’art. 8 (che era ispirato alla prassi Dumont) è stato abrogato.

Per ciò

che concerne l’adeguamento della legislazione cantonale alle citate modifiche

scaturite a livello federale, l’art. 72j LAID contempla un periodo di

due anni.

Nel

Canton Ticino, tali cambiamenti sono stati recepiti dalla nuova circolare n.

7/2010 della Divisione delle contribuzioni, del mese di aprile 2011.

3.2

Con

riferimento al gravame in esame, come del resto già osservato in precedenza

(consid. 1), si rileva come per il periodo fiscale 2009 la prassi Dumont, pur

attenuata dallo sviluppo giurisprudenziale precedentemente descritto, risulta certamente

ancora applicabile. Si evidenzia comunque che il termine “riattazione”,

contenuto nel nuovo testo dell’art. 32 cpv. 2 (prima frase) LIFD, indica che (dal

1° gennaio 2010) sono deducibili soltanto le spese derivanti dal ripristino di

un immobile. Ne consegue che, a partire dall’abrogazione della prassi Dumont,

non occorre più dirimere la questione a sapere se determinati lavori di manutenzione

siano da ritenersi lavori di manutenzione periodici oppure lavori di recupero

di una manutenzione che era stata trascurata dall’ex proprietario.

Per quel che concerne invece le spese che incrementano il valore dell’immobile,

queste continueranno ad essere considerate come spese di investimento, dunque

non deducibili (cfr. Rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del

Consiglio nazionale del 3 settembre 2007; FU 2007, 7211).

4.

4.1.

L’art. 32

cpv. 2 seconda frase LIFD ‑ che non è stato in alcun modo toccato

dalle modifiche riguardanti l’abrogazione della prassi Dumont ‑

delega il Dipartimento federale delle finanze a stabilire in quale misura gli

investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente

possano essere assimilati alle spese di manutenzione (cfr. anche l’art. 31 cpv.

2.

seconda frase LT, che rinvia espressamente alla disciplina prevista dalla

legge federale).

Ai fini

dell’applicazione dell’art. 32 LIFD, il Consiglio federale ha precisato che per

«investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione

dell’ambiente» si intendono le spese sostenute per provvedimenti che

contribuiscono a razionalizzare il consumo di energia o a far uso di energie

rinnovabili, e che tali provvedimenti riguardano l’installazione di nuovi

elementi di costruzione o di impianti nonché la sostituzione di quelli vecchi,

in edifici esistenti (art. 5 dell’Ordinanza concernente la deduzione dei costi

di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta del

24.

agosto 1992; RS 642.116); tuttavia, se tali provvedimenti sono sovvenzionati

da collettività pubbliche, il contribuente può avvalersi della deduzione soltanto

per la parte di spese che deve sopportare personalmente (art. 6 Ordinanza

cit.). Il Dipartimento federale delle finanze ha provveduto a sua volta a

precisare quali siano i provvedimenti che contribuiscono a razionalizzare il

consumo di energia o a fare uso di energie rinnovabili, proponendo un elenco

esemplificativo, nel quale rientrano i provvedimenti per limitare la perdita di

energia dall’involucro dell’edificio, i provvedimenti per un’utilizzazione razionale

dell’energia degli impianti domestici, gli investimenti per analisi di economia

energetica, l’elaborazione di piani di ottimizzazione energetica, gli

investimenti per la sostituzione di elettrodomestici ad alto consumo di energia

elettrica, quali fornelli, forni, frigoriferi, congelatori, lavastoviglie, lavatrici,

impianti di illuminazione, ecc., compresi nel valore dell’edificio (art. 1

dell’Ordinanza concernente i provvedimenti per un’utilizzazione razionale

dell’energia e per l’impiego di energie rinnovabili, del 24 agosto 1992; RS

642.116

).

4.2

Come ha

riconosciuto il Tribunale federale, secondo il testo dell'articolo 32 capoverso

2.

seconda frase LIFD possono essere dedotti in effetti non solo gli

investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell'ambiente

che mantengono il valore, ma anche quelli che aumentano il valore. Questa

disposizione persegue uno scopo che esula dalla fiscalità, ovvero l'incoraggiamento

di provvedimenti che contribuiscono al risparmio di energia e alla protezione

dell'ambiente attraverso incentivi fiscali. Simili provvedimenti presentano un

carattere misto. Spesso rappresentano parzialmente un investimento che

incrementa il valore ma in parte anche il mantenimento di elementi della costruzione

o di istallazioni preesistenti.

L’art. 8 dell’Ordinanza

del Consiglio federale sui costi di immobili (in vigore fino al 31 dicembre

2009), laddove ammette una quota di deduzione forfettaria del 50% delle spese

relative a provvedimenti che contribuiscono a razionalizzare il consumo di energia,

tiene conto della prassi Dumont, che vuole che le spese per recuperare una

manutenzione trascurata non siano dedotte. Se venisse concessa la piena deduzione

di questi costi nei primi cinque anni dopo l’acquisto dell’immobile, il contribuente

sfuggirebbe all’applicazione della prassi Dumont ed in tal modo sarebbe privilegiato

in modo incompatibile con il principio di uguaglianza.

Il

Tribunale federale ha così concluso che, con la differenziazione forfettaria

della quota di deduzione il Consiglio federale non ha violato la parità di

trattamento né il corrispondente margine di discrezionalità conferitogli

dall'articolo 32 capoverso 2 LIFD (nella versione in vigore fino al 31 dicembre

2009), ha unicamente messo in atto i principi della prassi Dumont. La

limitazione della deduzione al 50% nei primi 5 anni dopo l'acquisizione dell'immobile

rappresenta una soluzione forfettaria con la quale, da una parte, si limita la

deduzione conformemente alla prassi Dumont; dall'altra parte i

contribuenti che hanno effettuato degli investimenti destinati al risparmio di

energia e alla protezione dell'ambiente, si vedono concesso il privilegio voluto

dal legislatore per simili investimenti (ASA 70 p. 156 = RDAF 2001 II 483

consid. 3g).

5.

5.1.

Venendo

alla fattispecie in esame, si è detto che l’autorità fiscale ha in primo luogo

ritenuto che per il periodo di tassazione 2009 fosse applicabile la prassi

Dumont; in secondo luogo ha considerato che gli interventi effettuati

nell’immobile sono stati radicali (essendo stati ricavati nuovi spazi

abitabili, con una logica interna dei locali radicalmente modificata, ed

essendo cambiato totalmente l’aspetto esteriore del fabbricato), e dunque da

considerare quali interventi di ricostruzione e di trasformazione. I contribuenti,

dal canto loro, hanno contestato questa valutazione, sostenendo che gli

interventi fossero unicamente di riattazione, da una parte minimizzando la loro

effettiva portata, dall’altro facendo riferimento alla domanda di costruzione

che menzionava come oggetto “riattazione rustico”.

5.2

Deve

dapprima essere condivisa la decisione dell’autorità fiscale, nella misura in

cui ha ritenuto che nella fattispecie sia applicabile la prassi Dumont. Quest’ultima

trova applicazione infatti anche nei casi in cui l’immobile è stato acquistato,

come nella fattispecie, per anticipo ereditario (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale

federale del 21 agosto 1987, in ASA 58 p. 279 = StE 1988 B 25.6 n. 10).

Nel caso

in esame, i lavori di ristrutturazione della casa sono iniziati proprio in concomitanza

con l’acquisto dell’immobile da parte del ricorrente.

Ne

consegue che le spese sostenute nel corso del periodo fiscale litigioso per la

costruzione del tetto non possono già per questa ragione essere dedotte dal

reddito imponibile.

5.3

Neppure

può entrare in considerazione una deduzione forfettaria del 50% delle spese

relative a provvedimenti che contribuiscono a razionalizzare il consumo di energia,

secondo l’art. 8 dell’Ordinanza concernente la deduzione dei costi di immobili

del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta. Infatti, fra i provvedimenti

che contribuiscono a razionalizzare il consumo di energia o a far uso di energie

rinnovabili rientrano sì i provvedimenti per limitare la perdita di energia

dall’involucro dell’edificio ed, in particolare, isolare termicamente

pavimenti, pareti, tetti e soffitti dal clima esterno, da locali non riscaldati

oppure dal suolo (art. 1 lett. a cifra 1 dell’Ordinanza concernente i

provvedimenti per un’utilizzazione razionale dell’energia e per l’impiego di

energie rinnovabili [RS 642.116.1]). Tuttavia, i costi sostenuti dai ricorrenti

si riferiscono non già all’isolamento termico del tetto esistente bensì alla

costruzione di un nuovo tetto, situato fra l’altro in una posizione diversa rispetto

a quello preesistente. È immediatamente evidente che l’eventuale posa di materiali

isolanti sotto il tetto esistente avrebbe avuto un costo nettamente inferiore a

quanto speso per la realizzazione di una nuova copertura (oltre 35'000

franchi).

6.

6.1.

Proprio

in considerazione della natura e della rilevanza dell’intervento in discussione,

va rilevato che, se anche la prassi Dumont non fosse applicabile, l’esito del ricorso

non sarebbe stato più favorevole agli insorgenti. trischen

Heize anto speso per la realizzazione di una nuova copertura (oltr

6.2

La

giurisprudenza di questa Camera ha rammentato più volte che per distinguere tra

ricostruzione, trasformazione e rinnovazione è possibile fare riferimento alla

dottrina e giurisprudenza in materia edilizia, che hanno sviscerato i criteri

distintivi delle singole attività edificatorie (CDT 9.2.2004 no. 80.2003.190,

in: RtiD n. II-2004 n. 7t; Scolari,

Commentario, Bellinzona 1996, p. 331 ss., n. 642 ss.; Zimmerlin, Baugesetz des Kantons Aargau, Aarau 1885, p. 366

s.).

Ricostruzione significa non solo costruire un'opera al posto di una demolita o

distrutta da eventi naturali, ma anche sostituire elementi principali di

un'opera esistenti con altri elementi simili, lasciando sussistere soltanto

alcune parti secondarie dell'opera preesistente, ad esempio soltanto i muri

perimetrali, nel rispetto del volume, della destinazione e dell'ubicazione

dell'edificio demolito (Scolari,

op. cit., n. 643 con riferimenti).

Trasformazione,

invece, è nozione che richiede una ulteriore precisazione. Essa è sostanziale,

importante, quando viene alterata la fisionomia originaria della costruzione,

come quando sono modificate le caratteristiche volumetriche (sia formali che

qualitative), la superficie dei piani, l'aspetto esterno e la destinazione

d'uso di un edificio (Scolari, op.

cit., n. 645 con riferimenti; RDAT 1991-I n. 44/I). Per contro, la

trasformazione parziale è di secondaria importanza, accessoria, ha cioè un

carattere limitato, qualitativamente e quantitativamente contenuto. Devono

rimanere sostanzialmente immutati il volume, l'aspetto e la destinazione

dell'opera edilizia, ossia conservare la precedente identità (Scolari, op. cit., n. 646 con

riferimenti; inoltre RDAT 1985, n. 87; RDAT 1993-I n. 79/I; DTF 115 Ib 317,

consid. 3a; inoltre Ämisegger,

Introduction à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, p. 108 s.). Essa non deve eccedere certi limiti. A tal fine, il diritto federale

in materia di protezione delle acque conosceva la "regola del quarto"

(Scolari, loc. cit.).

Ci si

trova invece in presenza di lavori di rinnovazione (riattamento) quando

i lavori di manutenzione, riparazione e ammodernamento lasciano intatto il

volume, l'aspetto esteriore e la destinazione dell'immobile. Gli interventi

riguardano in sostanza il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli

elementi costitutivi dell'edificio e, inoltre, l'inserimento di elementi

accessori e impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, come pure

l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio (Scolari, op. cit., n. 651).

Qualora

risultasse problematico distinguere tra ricostruzione e trasformazione, rispettivamente

tra trasformazione e rinnovazione ci si potrà fondare sul raffronto tra il

valore intrinseco esistente e il valore aggiunto, vale a dire il costo dei

lavori previsti (Scolari, op.

cit., n. 652).

6.3

In tale

contesto, il Tribunale federale ha a sua volta confermato che la deduzione delle

spese per l'adozione di misure di risparmio energetico non è di principio ammessa

allorquando queste sono adottate nell'ambito della costruzione di nuovi

stabili, come pure nel caso di ampliamenti o di trasformazioni della sostanza

edilizia esistente a tal punto importanti da essere comparabili a delle nuove

costruzioni. Criterio determinante è dunque quello del plusvalore acquisito

dall'immobile in seguito a simili lavori: maggiore è la plusvalenza e minore è

il margine per poter ammettere delle deduzioni di questo genere sul piano

fiscale (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 24 febbraio 1999, in RDAT II-1999 n. 21t consid. 4b; v. anche la sentenza n.2C_63/2010 del 6 luglio 2010, in RF 65/2010 p. 864, consid. 2.1).

6.4

Le

considerazioni che precedono si attagliano al caso in esame.

Innanzitutto,

ci si domanda se, qualora gli interventi progettati fossero stati opere di mera

manutenzione, vi sarebbe stata la necessità di inoltrare una domanda di costruzione.

Inoltre, la documentazione allegata alla stessa domanda di costruzione risulta manifestamente

in contrasto con le argomentazioni proposte dai ricorrenti.

In merito

allo stato precedente dell’immobile, la relazione tecnica 28 gennaio 2009

stilata dall’arch. __________ appare eloquente. Da una parte, evidenzia come in

passato l’edificio fosse stato oggetto di modifiche “eseguite alla buona solo

per rendere abitabile la casa, senza però tenere in considerazione gli aspetti

caratteristici della costruzione e del luogo”. Dall’altra parte, il progettista

ha chiaramente indicato che “l’abitazione così come si presenta non corrisponde

agli attuali bisogni di una famiglia”. Inoltre, il tipo e l’entità dei lavori

eseguiti, così come chiaramente emergono dai piani tecnici, come pure dalle

fotografie agli atti, non possono che apparire come radicali, tali da mutare

totalmente sia le funzionalità e il livello di comfort dei locali interni, sia

l’aspetto esteriore della costruzione.

Con

particolare riferimento al tetto, oggetto del ricorso, tanto i piani tecnici quanto

le fotografie dimostrano l’importanza degli interventi. Ad un classico tetto da

rustico, con copertura in piode, si è sostituito un tetto con pendenza maggiore

(65%), ad un’altezza superiore rispetto a quello preesistente, con copertura

mediante tegole di cemento.

6.5

Il confronto

tra il valore preesistente dell’edificio e il valore aggiunto, cioè il valore

dei lavori effettuati, non può lasciare alcun dubbio in merito alla

qualificazione dei lavori effettuati dai ricorrenti.

La stima

ufficiale dell’immobile in discorso, in vigore per il periodo di tassazione

2009, era la seguente:

- fabbricati fr. 63’000.–

- terreni fr. 2’181.–

totale fr. 65’181.–

Il costo

dei lavori effettuati nel periodo fiscale litigioso e di quelli preventivati e

verosimilmente eseguiti nel periodo fiscale successivo, risulta manifestamente

di diverse volte superiore al valore iniziale dell’edificio (più di 4 volte

maggiore se si considera l’importo complessivo di fr. 265'000.–).

Risulta

di meridiana evidenza che, in tali circostanze, non si può essere di fronte a

dei semplici lavori di rinnovazione o riattazione; gli interventi eseguiti dai

ricorrenti, ed in particolare quelli relativi al tetto, sono in tutta evidenza

dei lavori di trasformazione sostanziale, essendo state alterate la fisionomia

originaria dell’edificio e l’aspetto esterno, con inoltre la modifica delle

caratteristiche volumetriche. È pertanto indiscutibile che le spese per tali

interventi debbano essere qualificate come costi di investimento.

7.

Il

ricorso è conseguentemente respinto.

Visto

l’esito del gravame, tassa di giustizia e spese sono poste a carico dei ricorrenti,

soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 800 .–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80 .–

per un

totale di fr. 880 .–

sono a

carico dei ricorrenti.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

- ;

- ;

- ;

- ;

- .

Copia per

conoscenza:

- municipio

di Pianezzo.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster