Lexipedia

Decisione

80.2011.36

Deduzioni: spese professionali, funzionario federale a Berna e municipale nel Canton Ticino, deduzione forfetaria per attività accessoria dipendente

16 dicembre 2011Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

nato nel 1952, divorziato, è domiciliato ad __________, ma lavora a __________ alle

dipendenze della Confederazione, presso il Dipartimento federale delle finanze

(DFF), quale capo del servizio linguistico italiano. È inoltre membro dell’Esecutivo

comunale di __________, dove nel corso del 2009 ricopriva la carica di vicesindaco.

Nella relativa

dichiarazione fiscale, il contribuente faceva valere le seguenti spese

professionali:

- trasporto

(abbonamento treno) fr. 4'850.–

- trasporto

(abbonamento tram) fr. 900.–

- alloggio fr. 13'824.–

- vitto fr. 6'400.–

- altre

spese professionali (forfait) fr. 2'500.–

- attività

accessoria (mandato pubblico) fr. 6'415.–

- totale fr. 34'889.–

B. Notificandogli

la tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 15 dicembre 2010, l’Ufficio di

tassazione di __________ ammetteva in deduzione le seguenti spese

professionali:

- trasporto

(abbonamento treno) fr. 4'850.–

- trasporto

(abbonamento tram) fr. 900.–

- alloggio fr. 12'000.–

- vitto fr. 3'200.–

- altre

spese professionali (forfait) fr. 2'500.–

- attività

accessoria (mandato pubblico) fr. 2'000.–

- totale fr. 25'450.–

Nella

motivazione allegata, l’autorità spiegava di avere ridotto a, rispettivamente,

fr. 12'000.– e fr. 3'200.– le spese supplementari di alloggio e vitto, dal

momento che il contribuente disponeva nel Canton __________ di una sistemazione

con cucina. Le spese per l’attività politica erano invece state ammesse nella limitata

misura di fr. 2'000.–.

C. Il

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 13 gennaio 2011, nel

quale chiedeva anzitutto che gli fossero riconosciute spese per l’attività

accessoria di municipale sino a concorrenza del relativo reddito (fr. 6'415.–),

come ammesso negli anni precedenti. Distanziandosi da quanto indicato nella dichiarazione

d’imposta, il reclamante chiedeva inoltre che gli fossero riconosciute spese di

trasporto per il rientro settimanale con il veicolo privato, pari a fr. 16'800.–,

e spese per figli a carico e agli studi di, rispettivamente, fr. 8'725.– e fr.

1'660.–.

L’autorità

di tassazione, con decisione del 23 febbraio 2011, respingeva sia la deduzione

sociale per figli a carico e agli studi, ponendo l’accento sulla circostanza

che la figlia __________ avesse ormai compiuto i 29 anni di età, sia la

deduzione per spese di trasferta con il veicolo privato, rinviando alla

restrittiva giurisprudenza in materia di pendolari settimanali. L’autorità

negava inoltre la deduzione di fr. 900.– per l’abbonamento generale del tram, ammessa

in prima sede, aumentando nel contempo di 1'000 franchi le spese per l’attività

accessoria di vicesindaco (fr. 3'000.–).

D. Con

tempestivo ricorso alla camera di diritto tributario, RI 1 ribadisce quanto già

sostenuto in sede di reclamo. Chiede anzitutto che le indennità percepite per

l’esercizio del mandato pubblico di vicesindaco vengano azzerate, sottolineando

in particolar modo che le sole spese di trasferta da __________ ad __________

per partecipare alle sedute infra-settimanali del Municipio sono di gran lunga

superiori. Dopo aver premesso di non possedere alcun abbonamento generale, chiede

inoltre che gli vengano riconosciute le effettive spese di trasferta sostenute per

spostarsi dal domicilio al luogo di lavoro, che quantifica in fr.

16'800.–. Da ultimo, posto che la figlia __________ ha compiuto i 28 anni solo

il 15 novembre 2009, chiede una deduzione pro rata temporis per figli a

carico e agli studi, pari a fr. 8'725.– e fr. 1'660.–.

Diritto

1. Spese

professionali deducibili

1.1.

Sia

secondo l’art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD, le spese professionali deducibili sono:

a) le

spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

b) le

spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a

turni;

c) le

altre spese necessarie per l’esercizio della professione;

d) le

spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio

dell’attività professionale.

1.2.

Le stesse

sono precisate dal Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone

fisiche (quello valido per il periodo fiscale 2009 qui in esame è del 23 dicembre

2008), segnatamente dagli articoli 4 e seguenti, che concernono le spese di

trasporto, le spese supplementari di doppia economia domestica e le spese di alloggio.

Analoghe deduzioni sono previste, per l’imposta federale diretta,

dall’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone

esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993 (cfr.

articoli 5, 6 e 9) e dalla relativa Appendice, aggiornata di periodo in

periodo.

Come

precisano ulteriormente l’art. 3 DE 2009 e l’art. 1 dell’Ordinanza del 10 febbraio

1993, le spese professionali deducibili sono, più in generale, quelle necessarie

al conseguimento del proprio reddito e in causalità diretta con lo stesso. E

contrario, non sono quindi deducibili a titolo di spese professionali le

spese che eccedono il necessario e che non sono in un nesso di causalità

diretta con il conseguimento del relativo reddito.

1.3.

Come

esposto in narrativa, RI 1 è domiciliato ad __________ ma risiede regolarmente

nel Canton __________, dove svolge la propria professione alle dipendenze della

Confederazione, presso il Dipartimento federale delle finanze (DFF), quale capo

del servizio linguistico italiano.

La necessità

di pernottare al luogo di lavoro non è oggetto di discussione in questa sede.

Controversa è invece la deduzione relativa alle spese

di trasporto da e per il domicilio ticinese, dove trascorre il fine settimana e

dove è pure attivo politicamente, in particolare quale membro dell’Esecutivo

comunale.

1.4.

Sono

considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi

dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono così

stabilite:

a) per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;

b) […]

c) per l’uso di una motocicletta o di un’automobile privata: le spese

del mezzo pubblico disponibile.

Eccezionalmente,

se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene

(es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole,

ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette (cilindrata

oltre 50 cmc., targa di controllo con fondo bianco) e fino a 70 cts. il km per

le automobili (art. 4 cpv. 2 del Decreto

esecutivo citato).

Anche per

l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal

luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 dell’Ordinanza del 10

febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5

cpv. 2 dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un

mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente

ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo

l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (per il periodo

2009: fr. 700.– all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,40 al km per la

motocicletta e fr. 0,70 al km per l’automobile). La deduzione

chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla

deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2ª frase dell’Ordinanza del 10 febbraio

1993).

1.5.

La

questione di sapere se accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o

quella per l’uso dei mezzi pubblici va in definitiva risolta secondo il

criterio dell’idoneità: l’uso del veicolo non deve apparire come una

decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella

basata sul buon senso. Così se si può pretendere che il contribuente si serva

dei mezzi pubblici anche se non c’è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA

41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di

trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig,

Direkte Bundessteuer, 2ª ediz.,

Vol. I, p. 682/83).

1.6.

Il

riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato del mezzo

di trasporto deve dunque costituire l’eccezione e venire ammessa, di regola,

unicamente in relazione al tempo di percorrenza quotidiano per recarsi al

lavoro. Per il rientro settimanale è invece lecito esigere che il contribuente

sopporti qualche “disagio” supplementare e, meglio, anche una sensibile

dilatazione del tempo di percorrenza del tragitto da e per il luogo di domicilio,

senza considerare che l’uso del mezzo pubblico comporta di regola, sulle lunghe

tratte, minor fatica fisica ed è privo di quelle insidie e di quegli

imprevisti, che di regola si riscontrano nella circolazione stradale, quali ad

es. gli ormai inevitabili ingorghi dovuti a cantieri stradali e autostradali,

ai flussi turistici di stagione, alle intemperie e alle prolungate condizioni invernali

del fondo stradale.

In altre

parole, il riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato

del mezzo di trasporto, nel caso del pendolare settimanale (“Wochenaufenthalter”),

rappresenta l’eccezione (CDT n. 80.96.00193 del 12 novembre 1996; CDT n. 80.95.

00217 del 21 marzo 1996; CDT n. 80.2004.41 del 19 maggio 2004).

1.7.

Nel caso

in esame, non vi sono elementi che impediscano di applicare la citata giurisprudenza

anche al ricorrente.

I comuni

di __________ e di __________ sono collegati fra loro da mezzi di trasporto

comodi e frequenti, che impiegano poco più di tre ore e mezza per la trasferta

in questione. È vero che non tutti gli orari sono coperti dai mezzi pubblici,

specie durante la sera e soprattutto durante la notte, ma ciò non basta ancora

a giustificare l’uso del mezzo privato, proprio in considerazione delle

particolarità attinenti alla situazione di un pendolare settimanale, che di

principio deve affrontare una sola trasferta alla settimana in avanti e

indietro. Contrariamente a quanto sembra sostenere il ricorrente, di nessuna

rilevanza sono invece gli ulteriori asseriti rientri infrasettimanali per

partecipare alle sedute dell’Esecutivo comunale e, più in generale, per svolgere

la sua attività politica, che di tutta evidenza nulla hanno a che vedere con le

spese causate al contribuente per trasferirsi dal domicilio al luogo di lavoro.

D’altra parte, sia detto per inciso, è difficile immaginare che lo stesso debba

regolarmente rientrare al proprio domicilio più volte alla settimana, una per

partecipare alle sedute municipali e l’altra per trascorrere il tempo libero,

ove si pensi appena che ha diritto ad un congedo pagato di 15 giorni per l’esercizio

della sua funzione pubblica, senza dimenticare inoltre che la Confederazione

permette ai propri dipendenti di gestire con molta flessibilità l’orario di

lavoro [l’art. 64 dell’Ordinanza sul personale federale (OPers; RS

172.220.111.3) stabilisce espressamente che se l’esercizio lo permette, agli

impiegati sono offerte differenti forme di durata del lavoro, basate di norma

sull’orario flessibile di lavoro].

In simili

circostanze, la scelta di spostarsi da e per il Ticino con il mezzo privato sarebbe

tutt’al più comprensibile se il criterio determinante fosse quello della comodità;

non lo è invece alla luce delle considerazioni che precedono, fondate sul

criterio dell’idoneità.

1.8.

La

decisione dell’autorità di tassazione di ammettere in deduzione solo la spesa

per l’abbonamento generale dei mezzi pubblici non presta pertanto il fianco a

critiche. Perplessità desta invece la deduzione dell’abbonamento generale di

prima classe, per un ammontare complessivo di fr. 4'850.–.

Come

visto, né la legge né il decreto esecutivo per l’imposta cantonale né tanto meno

l’Ordinanza per l’imposta federale diretta si pronunciano sulla deducibilità

del biglietto di prima classe. In dottrina vi è chi la ammette alla condizione

che venga debitamente comprovata la relativa spesa (Locher, Kommentar zum DBG, Therwil/Basilea 2001, n. 8 ad art.

26 LIFD, p. 647) e chi la subordina alla prova della necessità professionale,

negandola invece se si tratta di mere esigenze personali (Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 2ª

ediz., Zurigo 2009, n. 121 ad art. 26 LIFD, p. 472). In una recente sentenza

dell’11 agosto 2008 (inc. CDT n. 80.2007.53), questa Camera ha chiaramente

concluso che non vi è ragione per negare la deduzione delle spese di trasferta in

prima classe, dal momento che oggigiorno le vetture di prima non possono più

essere considerate particolarmente lussuose; anzi, perlopiù si limitano ad

offrire la garanzia di trovare posto a sufficienza per viaggiare e magari per

lavorare, soprattutto quando si tratta di spostamenti di una certa durata. In

simili casi, il contribuente deve tuttavia comprovare il pagamento del relativo

costo, o perlomeno dimostrare la necessità professionale di viaggiare in 1ª classe (cfr., al proposito, decisione del

Tribunale cantonale del Canton Friburgo del 16 febbraio 2011, in: RFJ 2011 p.

71).

Nella

fattispecie, per contro, il ricorrente ha chiaramente ammesso di essersi

servito dell’automobile per gli spostamenti settimanali, senza peraltro

sollevare né tanto meno provare esigenze professionali in relazione

all’utilizzo della 1ª classe.

La deduzione per spese di trasporto dal luogo di domicilio (__________) al

luogo di lavoro (__________) deve conseguentemente essere diminuita al costo

dell’abbonamento generale di 2ª

classe, non prima però di avere verificato la possibilità per il ricorrente di

beneficiare di eventuali sconti [secondo l’art. 53 dell’Ordinanza del DFF concernente

l’ordinanza sul personale federale (RS 172.220.111.31), per tutta la durata del

rapporto di lavoro, gli impiegati della Confederazione hanno infatti diritto ad

un abbonamento generale a prezzo ridotto].

1.9.

Altra

questione problematica è la deduzione per alloggio, ammessa dall’autorità di

tassazione in fr. 12'000.–, conformemente alla nuova formulazione dell’art. 6

del Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche (valido

per il periodo fiscale 2011), secondo cui è ammessa la deduzione di fr. 800.–

per l’affitto di una camera e fr. 1'000.– per l’affitto di un monolocale o di

un appartamento munito di cucina.

Una

simile soluzione, peraltro nemmeno contestata dal ricorrente, è senz’altro difendibile,

specie alla luce della sentenza di questa Camera del 22 ottobre 2008 (inc. CDT

n. 80.2007.137), nella quale è stato ribadito che un importo mensile di 800

franchi corrisponde ancora alle esigenze richieste ad una camera di tale

natura. In questo contesto, non va tuttavia dimenticato che sono deducibili a

titolo di spese professionali unicamente i costi effettivamente sostenuti dai

contribuenti. Prima di procedere ad una deduzione schematica come quella

proposta dall’autorità di tassazione, occorre pertanto accertarsi che il

ricorrente abbia effettivamente a pagare una pigione nel Canton __________,

pari almeno all’importo di fr. 12'000.– dedotto dal reddito imponibile.

In

assenza del contratto di locazione e di ogni altro elemento probatorio, questa

Camera non può fare altro che rinviare gli atti all’autorità di tassazione,

perché proceda ad una nuova decisione dopo aver esperito le necessarie

indagini.

1.10.

Perplessità

desta infine la decisione dell’autorità di tassazione di accordare al ricorrente

ben fr. 3'000.– a titolo di spese per l’attività politica accessoria.

Se, da

una parte, l’attività politica e, più in generale, i mandati pubblici vanno

effettivamente qualificati quale attività professionale dipendente accessoria

(cfr. Circolare n. 22/1999 della Divisione delle contribuzioni del 19 gennaio

1999 concernente le indennità speciali al personale di enti pubblici e gli onorari

per mandati pubblici), priva di ogni fondamento risulta invece l’entità delle

spese ammesse in deduzione. Secondo l’art. 10 del Decreto esecutivo citato, per

l’esercizio di un’attività accessoria occasionale dipendente e in sostituzione delle spese professionali ammesse dagli articoli precedenti è ammessa una deduzione complessiva di soli fr. 800.– l’anno. Se il contribuente fa valere spese più elevate, la

totalità delle spese effettive e la loro necessità professionale devono allora essere esaurientemente giustificate.

Ora, il

contribuente non ha portato la benché minima prova di costi sostenuti

nell’ambito della sua carica pubblica. Per quanto concerne in particolare le

asserite trasferte infrasettimanali da __________ (luogo di dimora settimanale)

ad __________ (luogo dell’attività politica), oltre a non essere

sufficientemente comprovate, sono in ogni caso già coperte dai costi dell’abbonamento

generale di seconda classe, riconosciuti al ricorrente con riferimento agli

spostamenti settimanali dal domicilio al luogo di lavoro (punti 1.7. e 1.8.). In

questo contesto, può invece essere lasciata aperta la questione, di principio, se

il ricorrente abbia davvero diritto alla deduzione delle spese di trasferta dal

luogo di dimora settimanale al luogo di domicilio per svolgere la sua attività

accessoria. Infatti, come questa Camera ha già avuto modo di stabilire, si

considera necessaria, e quindi deducibili a titolo di spesa professionale, unicamente

la spesa per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e non da un

altro luogo più discosto, per esempio da una dimora secondaria (inc. CDT n.

80.2006.6).

L’importo

di fr. 3'000.– dovrà pertanto essere ridotto a fr. 800.–, corrispondenti alla prevista

misura forfettaria. Va infine rilevato che il ricorrente non può trarre

alcun giovamento dalla circostanza che in periodi fiscali precedenti l’Ufficio di tassazione gli abbia concesso in deduzione spese sino a concorrenza del relativo reddito. In effetti, per costante giurisprudenza del Tribunale federale

(StE 1997 B 93.4 n. 4), la tassazione, quale atto amministrativo limitato,

produce effetti giuridici solo per il periodo fiscale di cui si tratta. Nel

quadro di ogni nuova tassazione, l’autorità può pertanto riesaminare pienamente

le circostanze di fatto e di diritto e decidere in modo difforme dai periodi precedenti, negando per esempio una voce di spesa litigiosa fin lì sempre ammessa (decisione

TF del 3 maggio 1999, in: RDAF 56/2000 p. 217 = StE 2000 A 21.14 n. 13 = ASA 69 p. 793).

Considerandi

2.

Deduzioni

sociali per figli a carico e agli studi

2.1

Per l’art. 34 cpv. 1 lett.

a LT, sono dedotti dal reddito netto, per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il

contribuente provvede, 10'900.– franchi. Un’analoga deduzione è prevista pure

in materia di IFD, per la quale però l’ammontare è limitato a fr. 6'100.– (cfr. art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD; inoltre Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz

über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 2 ad art. 35 LIFD, p. 149).

A livello

cantonale, è pure deducibile dal reddito imponibile, per ogni figlio fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare

di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell’obbligo, un massimo di fr. 13'200.– secondo le modalità e nei limiti

fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati

(art. 34 cpv. 1 lett. c LT).

2.2

Per

quanto attiene al riconoscimento delle deduzioni sociali, trovano applicazione gli articoli 213 cpv. 2 LIFD e 34 cpv. 3 LT, secondo cui le deduzioni sociali sono stabilite

“secondo la situazione alla fine del periodo fiscale (art. 50 LT e art. 209

LIFD) o dell'assoggettamento”.

2.3

Con il principio del giorno determinante, la legislazione tributaria prevede una schematizzazione finalizzata alla semplificazione dell’applicazione del diritto (Bosshard/Bosshard/Lüdin, Sozialabzüge und Steuertarife im

schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 2000, p. 109; Locher, op. cit., n. 69 ad art. 35 LIFD, p. 885). Tale

principio presuppone una considerazione complessiva, la quale accetta il fatto

che nel singolo caso un contribuente possa essere avvantaggiato o svantaggiato.

Tuttavia, se non è possibile conseguire un’imposizione assolutamente corretta secondo

il principio di capacità contributiva, per la giurisprudenza del Tribunale

federale è sufficiente che una disciplina legale non comporti ingiustizie in

generale (Bosshard/Bosshard/Lüdin,

op. cit., p. 111, con riferimento a DTF 120 Ia 337).

Nel caso del principio in discussione, una simile discriminazione generale di una certa categoria di contribuenti

non si produce, per il fatto che una deduzione sociale vantaggiosa viene concessa a tutti i contribuenti anche se la modifica nella situazione personale si è verificata solo per breve tempo (Bosshard/Boss-hard/Lüdin,

loc. cit.). Tali considerazioni spingono la dottrina a considerare quello del giorno determinante come un principio assoluto, che non può essere modificato in un singolo caso

a favore di un contribuente (Bosshard/Bosshard/Lüdin,

op. cit., p. 112). Anche questa Camera ha avuto modo di decidere che, quando

ancora era in vigore il sistema di tassazione biennale, la particolarità per

cui, a seconda dell’anno di nascita del figlio, se pari o se dispari, il numero

delle deduzioni per figli passava da dodici periodi fiscali a tredici, non

costituiva una disparità di trattamento incostituzionale, a vantaggio dei figli nati in anni pari che protraggono i loro studi oltre il 24° anno di età (inc. CDT n.

80.1998.98

del 24 luglio 1998). In un’altra sentenza, questa Camera ha

applicato la stessa regola a dei genitori che lamentavano di avere perso il

diritto alle deduzioni per figli, a causa della intervenuta cessazione degli studi, ed ha considerato irrilevante la circostanza che tuttavia fra i redditi

dichiarati nel periodo fiscale rientrassero gli assegni familiari percepiti

durante il periodo di computo: ciò dipende semplicemente dal fatto che il periodo di computo è rappresentato dai due anni che precedono il periodo fiscale, mentre la situazione personale del contribuente nel diritto allora in vigore veniva rilevata all’inizio del periodo fiscale stesso (inc. CDT n. 80.2002.150 del 24 settembre 2002, in: RDAT I-2003 n. 3t). In

un altro caso ancora, la Camera ha deciso che un contribuente

che si sposa e divorzia durante lo stesso periodo fiscale non ha diritto ad

alcuna deduzione per figli a carico, non essendo mai stato considerato

coniugato ai fini dell’imposta sul reddito. Infatti, il matrimonio non è più motivo di tassazione intermedia e, per il riconoscimento delle deduzioni per figli, è determinante la situazione all’inizio del periodo fiscale (inc. CDT n.

80.2002.171

del 2 dicembre 2002, in: RDAT I-2003 n. 6t).

2.4

Nel caso

in esame, come visto, la figlia __________ ha compiuto 29 anni nel corso del

periodo fiscale qui in esame. È quindi immediatamente evidente che il ricorrente

non possa rivendicare alcuna deduzione sociale, né a livello cantonale (che

prevede espressamente un termine di 28 anni di età) né a livello federale (che per

costante dottrina e giurisprudenza considera che una formazione possa

normalmente ritenersi conclusa al compimento dei 25 anni di età; cfr. Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n.

39.

ad art. 213 LIFD, p. 1645).

D’altra

parte, sia detto per inciso, non può nemmeno passare inosservato che la figlia __________

è domiciliata nel Canton Berna e frequenta un non meglio definito corso di

approfondimento presso l’Università di __________. Prima di ammettere le

deduzioni sociali in discussione, occorrerebbe ancora verificare se il qui

ricorrente abbia effettivamente contribuito al mantenimento della figlia per un

importo almeno pari alla postulata deduzione (decisione TF 2A.536/2001 del 29

maggio 2002, in: RF 2002 p. 632), così come la natura del corso frequentato

presso l’Università di Berna. Questioni queste che non meritano tuttavia di

essere approfondite in questa sede, dal momento che le deduzioni rivendicate

dal ricorrente sono in ogni caso da respingere per raggiunti limiti di età

della figlia.

3.

Tassa

di giustizia e spese processuali

3.1

Per tutte

le ragioni sopra esposte, l’esito del ricorso è differenziato. Per quanto concerne

la deduzione delle spese professionali, la decisione impugnata è annullata e

gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per ulteriori accertamenti e per nuova decisione. Per quanto concerne invece le deduzioni sociali per

figli a carico e agli studi, il ricorso è respinto.

3.2

La nuova

decisione su reclamo potrà difficilmente essere più favorevole al ricorrente. Ciò

si riflette inevitabilmente sull’attribuzione della tassa di giustizia e delle spese

processuali, poste prevalentemente a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. 1.1. La

decisione su reclamo del 23 febbraio 2011 è annullata e gli atti sono rinviati

all’Ufficio di tassazione di Bellinzona per ulteriori accertamenti e per nuova

decisione in relazione alle spese professionali deducibili.

1.2. Il

ricorso è respinto per quanto attiene alle deduzioni sociali per figli a carico

e agli studi.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 1'000.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 1'080.–

sono a

carico del ricorrente nella misura di tre quarti (fr. 810.–).

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster