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Decisione

80.2011.37

Procedura: ricorso, tassa di giustizia e spese processuali, accoglimento del ricorso, mancata collaborazione nelle procedure di tassazione e di reclamo

24 maggio 2011Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

- con

decisione del 1° dicembre 2010, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna

notificava a RI 1 la tassazione IC/IFD 2009, commisurando il reddito imponibile

in fr. 52'900.– per l’IC ed in fr. 68’900.– per l’IFD;

- rispetto

alla dichiarazione della contribuente, l’autorità fiscale aveva in particolare

aggiunto “altri redditi” nella misura di fr. 15'000.–, argomentando che si

trattava di “prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti

per insufficienza di disponibilità finanziaria”;

- la

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 30 dicembre 2010,

contestando di aver “percepito alcuna rendita di fr. 15’000”;

- con

scritto del 25 gennaio 2011, l’Ufficio di tassazione si rivolgeva alla

reclamante, invitandola a produrre la “documentazione bancaria relativa al

versamento di fr. 130'000.– ricevuti dall’ex marito (bonifico, avviso di

accredito)” e “copia del contratto fiduciario ed eventualmente generalità del

fiduciante”, avventendola che in caso di inadempimento il reclamo sarebbe stato

deciso sulla base della documentazione in suo possesso;

- non essendo

pervenuta alcuna risposta, con decisione del 2 marzo 2011 l’Ufficio di

tassazione respingeva il reclamo;

- con

scritto all’autorità fiscale, da quest’ultima trasmesso quale ricorso alla

Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente l’aggiunta di fr.

15'000.– al suo reddito imponibile;

- nel

successivo emendamento del 4 aprile 2011, l’insorgente argomenta di aver disposto

di entrate ampiamente sufficienti a coprire le uscite del periodo fiscale,

tanto più che ha percepito dall’ex marito una liquidazione di fr. 130'000.– a

titolo di scioglimento del regime matrimoniale.

Diritto

- gli

articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se

gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza

di documenti attendibili;

- in tale

sede può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente;

- giurisprudenza

e dottrina tendono a riconoscere che si possa ricorrere ad una tassazione

d’ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai

suoi obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti

attendibili sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata

(decisione TF 2A.426/2004 del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno

Considerandi

2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2a ediz. Basilea 2008, n. 29 e 31 ad art. 130 LIFD,

p. 342 ss.; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, Zurigo 2009, 2. ediz., n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 1123; Zweifel, Die Sachverhaltsermittlung im

Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 129);

- in

altri termini, la tassazione è eseguita d’ufficio non solo se il contribuente

non presenta o non completa in tempo utile la sua dichiarazione, ma anche se si

rifiuta di dare puntuali informazioni oppure non ottempera ad un preciso invito

di collaborare;

- la giurisprudenza consente

infatti di procedere d’ufficio, al termine della procedura di accertamento,

ogniqualvolta non sono chiariti o rimangono incerti i fatti essenziali

per la determinazione degli elementi imponibili e quando i dati forniti dal

contribuente sono insufficienti oppure non suffragati – o suffragati in modo

non convincente – da validi documenti (ASA 50 p. 363);

- su questa

base, già nel corso della procedura di tassazione l’Ufficio di tassazione aveva

sottoposto alla contribuente un calcolo delle entrate e delle uscite, da cui

risultava “un’insufficiente disponibilità finanziaria per il sostentamento”,

invitandola a comprovare debitamente ogni rettifica proposta (cfr. lettera del

12.

ottobre 2010);

- la

contribuente aveva risposto un mese dopo la scadenza del termine attribuitole

(cioè con scritto del 24 novembre 2010), argomentando di aver ottenuto una

liquidazione di fr. 130'000.– dall’ex marito, nell’ambito della procedura di

divorzio;

- la

lettera in questione si è però incrociata con la decisione di tassazione,

intimata il 1° dicembre 2010;

- come già

ricordato, in seguito al reclamo della contribuente, l’Ufficio di tassazione

l’ha nuovamente invitata a documentare di aver beneficiato del versamento di

fr. 130'000.– dal marito separato, senza che tuttavia ne sia seguita una

risposta;

- con il

ricorso a questa Camera, l’insorgente ha finalmente prodotto un estratto bancario

da cui risulta l’accredito dell’importo di cui ella ha beneficiato nel corso

del periodo fiscale, in base alla convenzione sulle conseguenze accessoire del

divorzio;

- ciò

consente di ritenere che possa essere stralciato il reddito presunto di fr.

15'000.–, non più giustificato dal nuovo calcolo delle entrate e delle uscite;

- tenuto

conto del fatto che il ricorso avrebbe potuto essere evitato, se la

contribuente avesse inviato l’estratto bancario all’Ufficio di tassazione, come

le era peraltro stato esplicitamente richiesto, la tassa di giustizia e le

spese processuali sono porte almeno in parte a suo carico;

- secondo

l’art. 231 cpv. 3 LT, infatti, esse sono poste totalmente o parzialmente a carico

del ricorrente vincente se questi, conformandosi agli obblighi che gli incombevano,

avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di tassazione o di reclamo

oppure ha ostacolato con raggiri l’inchiesta della Camera di diritto tributario;

- per le

stesse ragioni, non si giustifica il riconoscimento alla ricorrente di

un’indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del2 marzo 2011 è riformata nel senso che

è stralciato l’importo di fr. 15'000.– per “altri redditi”.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 800.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 880.–

sono a

carico della ricorrente nella misura di un mezzo (fr. 440.–).

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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