80.2011.37
Procedura: ricorso, tassa di giustizia e spese processuali, accoglimento del ricorso, mancata collaborazione nelle procedure di tassazione e di reclamo
24 maggio 2011Italiano6 min
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AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2011.37
Data decisione, Autorità:
24.05.2011, CDT
Ricorso:
TF,2C_538/2011, 30.6.2011
Titolo:
Procedura: ricorso, tassa di giustizia e spese processuali, accoglimento del ricorso, mancata collaborazione nelle procedure di tassazione e di reclamo
TASSA DI GIUSTIZIA
art. 231 cpv. 3 LT
Incarto n.
80.2011.37
Lugano
24 maggio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 9 marzo 2011 contro la decisione del 2
settembre 2011 in materia di IC e IFD 2009.
Fatti
- con
decisione del 1° dicembre 2010, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna
notificava a RI 1 la tassazione IC/IFD 2009, commisurando il reddito imponibile
in fr. 52'900.– per l’IC ed in fr. 68’900.– per l’IFD;
- rispetto
alla dichiarazione della contribuente, l’autorità fiscale aveva in particolare
aggiunto “altri redditi” nella misura di fr. 15'000.–, argomentando che si
trattava di “prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti
per insufficienza di disponibilità finanziaria”;
- la
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 30 dicembre 2010,
contestando di aver “percepito alcuna rendita di fr. 15’000”;
- con
scritto del 25 gennaio 2011, l’Ufficio di tassazione si rivolgeva alla
reclamante, invitandola a produrre la “documentazione bancaria relativa al
versamento di fr. 130'000.– ricevuti dall’ex marito (bonifico, avviso di
accredito)” e “copia del contratto fiduciario ed eventualmente generalità del
fiduciante”, avventendola che in caso di inadempimento il reclamo sarebbe stato
deciso sulla base della documentazione in suo possesso;
- non essendo
pervenuta alcuna risposta, con decisione del 2 marzo 2011 l’Ufficio di
tassazione respingeva il reclamo;
- con
scritto all’autorità fiscale, da quest’ultima trasmesso quale ricorso alla
Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente l’aggiunta di fr.
15'000.– al suo reddito imponibile;
- nel
successivo emendamento del 4 aprile 2011, l’insorgente argomenta di aver disposto
di entrate ampiamente sufficienti a coprire le uscite del periodo fiscale,
tanto più che ha percepito dall’ex marito una liquidazione di fr. 130'000.– a
titolo di scioglimento del regime matrimoniale.
Diritto
- gli
articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se
gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza
di documenti attendibili;
- in tale
sede può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente;
- giurisprudenza
e dottrina tendono a riconoscere che si possa ricorrere ad una tassazione
d’ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai
suoi obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti
attendibili sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata
(decisione TF 2A.426/2004 del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno
Considerandi
2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2a ediz. Basilea 2008, n. 29 e 31 ad art. 130 LIFD,
p. 342 ss.; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, Zurigo 2009, 2. ediz., n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 1123; Zweifel, Die Sachverhaltsermittlung im
Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 129);
- in
altri termini, la tassazione è eseguita d’ufficio non solo se il contribuente
non presenta o non completa in tempo utile la sua dichiarazione, ma anche se si
rifiuta di dare puntuali informazioni oppure non ottempera ad un preciso invito
di collaborare;
- la giurisprudenza consente
infatti di procedere d’ufficio, al termine della procedura di accertamento,
ogniqualvolta non sono chiariti o rimangono incerti i fatti essenziali
per la determinazione degli elementi imponibili e quando i dati forniti dal
contribuente sono insufficienti oppure non suffragati – o suffragati in modo
non convincente – da validi documenti (ASA 50 p. 363);
- su questa
base, già nel corso della procedura di tassazione l’Ufficio di tassazione aveva
sottoposto alla contribuente un calcolo delle entrate e delle uscite, da cui
risultava “un’insufficiente disponibilità finanziaria per il sostentamento”,
invitandola a comprovare debitamente ogni rettifica proposta (cfr. lettera del
12.
ottobre 2010);
- la
contribuente aveva risposto un mese dopo la scadenza del termine attribuitole
(cioè con scritto del 24 novembre 2010), argomentando di aver ottenuto una
liquidazione di fr. 130'000.– dall’ex marito, nell’ambito della procedura di
divorzio;
- la
lettera in questione si è però incrociata con la decisione di tassazione,
intimata il 1° dicembre 2010;
- come già
ricordato, in seguito al reclamo della contribuente, l’Ufficio di tassazione
l’ha nuovamente invitata a documentare di aver beneficiato del versamento di
fr. 130'000.– dal marito separato, senza che tuttavia ne sia seguita una
risposta;
- con il
ricorso a questa Camera, l’insorgente ha finalmente prodotto un estratto bancario
da cui risulta l’accredito dell’importo di cui ella ha beneficiato nel corso
del periodo fiscale, in base alla convenzione sulle conseguenze accessoire del
divorzio;
- ciò
consente di ritenere che possa essere stralciato il reddito presunto di fr.
15'000.–, non più giustificato dal nuovo calcolo delle entrate e delle uscite;
- tenuto
conto del fatto che il ricorso avrebbe potuto essere evitato, se la
contribuente avesse inviato l’estratto bancario all’Ufficio di tassazione, come
le era peraltro stato esplicitamente richiesto, la tassa di giustizia e le
spese processuali sono porte almeno in parte a suo carico;
- secondo
l’art. 231 cpv. 3 LT, infatti, esse sono poste totalmente o parzialmente a carico
del ricorrente vincente se questi, conformandosi agli obblighi che gli incombevano,
avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di tassazione o di reclamo
oppure ha ostacolato con raggiri l’inchiesta della Camera di diritto tributario;
- per le
stesse ragioni, non si giustifica il riconoscimento alla ricorrente di
un’indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del2 marzo 2011 è riformata nel senso che
è stralciato l’importo di fr. 15'000.– per “altri redditi”.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 880.–
sono a
carico della ricorrente nella misura di un mezzo (fr. 440.–).
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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