80.2011.4
Procedura: revisione, motivi, non per errore nel calcolo del valore locativo di un'abitazione
2 febbraio 2011Italiano9 min
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Numero d'incarto:
80.2011.4
Data decisione, Autorità:
02.02.2011, CDT
Titolo:
Procedura: revisione, motivi, non per errore nel calcolo del valore locativo di un'abitazione
REVISIONE
art. 147 LIFD
art. 232 LT
Incarto n.
80.2011.4
Lugano
2 febbraio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 15 gennaio 2011 contro la decisione del 10
gennaio 2011 in materia di revisione IC/IFD 2006-2007-2008.
Fatti
A. RI 1
è proprietaria della quota di proprietà per piani (PPP) n. __________, corrispondente
ad una quota di 324‰ del fondo
base n. __________ RFD di __________. La sua unità è costituita da un
appartamento al primo piano. Le rimanenti quote sono rappresentate da un
negozio al piano terreno (400‰)
e da un altro appartamento al secondo piano (276‰).
Nelle
tassazioni IC/IFD 2006, 2007 e 2008, tutte passate in giudicato,
all’appartamento della contribuente è stato attribuito un valore locativo di
fr. 16'946.–, stabilito dall’RS 1 di Mendrisio, in base al valore di reddito
risultante dal calcolo della stima ufficiale.
B. Con
istanza del 14 ottobre 2010, RI 1 chiedeva la revisione delle tassazioni
citate, argomentando che il valore locativo accertato non era corretto, in
quanto si basava sulla somma dei valori di reddito dei due appartamenti e del
negozio, ripartiti in base alle quote millesimali. A suo avviso, invece, si
sarebbe dovuto suddividere fra i due appartamenti solo il valore di reddito di
questi ultimi, sicché il valore locativo sarebbe ammontato a fr. 7'722.–.
L’autorità
fiscale respingeva l’istanza con decisione del 22 novembre 2010, nella quale
osservava che la contribuente avrebbe dovuto sollevare tale censura con un
reclamo nel termine legale.
C. La
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 26 novembre 2010,
sottolineando la complessità della determinazione del valore locativo e la sua
buona fede.
L’Ufficio
di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 10 gennaio 2010,
ribadendo che la reclamante avrebbe dovuto contestare il valore locativo
accertato entro 30 giorni dalla notifica delle decisioni di tassazione.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ripropone gli
argomenti già sottoposti all’autorità fiscale per ottenere la revisione delle
tassazioni dei periodi fiscali dal 2006 al 2008. Sottolinea che l’Ufficio di
tassazione, con il calcolo intrapreso, avrebbe messo a suo carico anche il
valore locativo di altri parti dell’immobile, che non le appartengono.
Diritto
1. 1.1.
Sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:
a) la
scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la
mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o
di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione di principi essenziali della procedura;
c)
il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.
(art. 232 cpv. 1 LT).
Quale
ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se,
in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale, l'autorità che ha deciso giunge alla
conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d
LT).
1.2.
La revisione è tuttavia
esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere
ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della
procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art.
147 cpv. 2 LIFD).
L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di
reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di v iolazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni
distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che
ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252,
consid. 3b; 103 Ib 89 s., consid. 3; 98 Ia 572 s., consid. 5 b; ASA 43 p. 251;
34 p. 152, consid. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., consid. Ia e 3a; Imboden/Rhinow,
Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, N. 43, p. 265, IVc; Haesler, Die Revision rechtskräftiger
Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen, ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer,
Considerandi
II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum Aargauer
Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/Weber/
Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz
über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).
Di
conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di
far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi
di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto
scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la
tassazione notificatagli (Casanova,
Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).
2.
2.1.
Dalla
decisione dell’Ufficio cantonale di stima, notificata alla ricorrente in
occasione della revisione generale delle stime ufficiali del 2004, risulta che
agli edifici che sorgono sul mapp. n. 265 __________ di __________ è stato
attribuito il seguente valore di reddito: ai due appartamenti fr. 15'888.32 ed
al negozio fr. 42'227.08.
L’autorità
di tassazione ha sommato i due valori di reddito in questione ed ha poi
suddiviso l’importo ricavato fra le tre unità condominiali, in proporzione ai
rispettivi millesimi. Il valore di reddito, conformemente ad una prassi della
Divisione delle contribuzioni già dichiarata illegale da questa Camera (cfr.
RtiD II-2008 n. 3t), è stato considerato nella misura del 90%.
Il
calcolo è dunque il seguente:
fr. 15'888.32 + fr. 42'227.08 x 90 = fr.
52’303.86
100.
324‰ di fr. 52’303.86 = fr. 16'946.45
Secondo
la ricorrente, tuttavia, il procedimento corretto sarebbe consistito nel suddividere
solo fra i due appartamenti il 90% del valore di reddito attribuito proprio
agli appartamenti (per un totale di 600‰), in base al calcolo seguente:
fr.
15'888.32 x 90 = fr. 14’299.49
100.
fr. 14’299.49
x 324 = fr. 7’721.72
600.
2.2
Il
calcolo proposto dalla ricorrente appare senz’altro più convincente di quello
su cui si fondano le decisioni impugnate. Infatti, tiene conto della differenza
fra il valore di reddito attribuito al negozio e quello dei due appartamenti.
La prassi su cui si è basato l’Ufficio di tassazione, inoltre, come già
ricordato, è anche già stata censurata da questa Camera, in particolar modo per
il fatto che le decisioni dell’Ufficio di stima non prevedono una definizione
separata del valore locativo dell’immobile, ma hanno per oggetto la sola stima
ufficiale.
In ogni
caso, si tratta di contestazioni che la contribuente avrebbe dovuto sollevare
con un reclamo contro le rispettive decisioni di tassazione.
Fra
l’altro, l’insorgente non spiega neppure quale sia il motivo di revisione
invocato. Ciò non consente neppure di verificare se l’istanza sia stata
presentata tempestivamente. Gli articoli 233 LT e 148 LIFD attribuiscono
infatti al contribuente un termine di novanta giorni dalla scoperta del motivo
di revisione.
2.3
La
motivazione del ricorso appare appropriata più ad un reclamo che ad una revisione.
Infatti, si limita essenzialmente a contrapporre il proprio calcolo del valore
locativo a quello intrapreso dall’Ufficio di tassazione. Gli unici accenni ad
un eventuale motivo di revisione sono ravvisabili nelle considerazioni
iniziali, in merito alla complessità del problema del valore locativo ed alle
sue scarse conoscenze in materia. Si tratta tuttavia di argomenti che da soli
non giustificano certamente un rimedio straordinario quale la revisione. È
opportuno ribadire che la giurisprudenza del Tribunale federale esige dal contribuente
una certa diligenza nella salvaguardia dei suoi diritti nel contesto della
procedura di tassazione. Egli non può avvalersi del rimedio della revisione per
invocare argomenti che ha omesso di sollevare nella procedura di ricorso
ordinaria (cfr. le sentenze 2P.34/2006 e 2A.56/2006 del 16 giugno 2006, in RtiD I-2007 n. 16t, consid. 3.3; DTF
111.
Ib 209 consid. 1; sentenza 2A.451/1996 del 21 maggio 1997 in: ASA
67.
p. 391, consid.
3d).
2.4
Come ha
ammesso anche la ricorrente, l’Ufficio di tassazione ha attirato la sua attenzione
sul fatto che aveva stabilito il valore locativo in modo difforme rispetto a
quanto da lei dichiarato, pur servendosi di una motivazione generica (“valore
locativo della propria abitazione o dei propri locali rettificato, tenuto conto
del valore dell’immobile e dei canoni locativi normali della zona”).
Vi erano
pertanto le condizioni perché la contribuente potesse perlomeno rivolgersi
all’autorità fiscale, chiedendo spiegazioni in merito alle modalità di calcolo
adottate.
È poi
opportuno rilevare ancora che la stessa contribuente, nelle sue dichiarazioni
fiscali, aveva attribuito all’abitazione in questione un valore locativo di
12'000 franchi, importo più vicino a quello stabilito dall’Ufficio di
tassazione che non a quello indicato nell’istanza di revisione.
3.
Per
le ragioni che precedono, il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese processuali
sono a carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 580.–
sono a
carico della ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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