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Decisione

80.2011.4

Procedura: revisione, motivi, non per errore nel calcolo del valore locativo di un'abitazione

2 febbraio 2011Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1

è proprietaria della quota di proprietà per piani (PPP) n. __________, corrispondente

ad una quota di 324‰ del fondo

base n. __________ RFD di __________. La sua unità è costituita da un

appartamento al primo piano. Le rimanenti quote sono rappresentate da un

negozio al piano terreno (400‰)

e da un altro appartamento al secondo piano (276‰).

Nelle

tassazioni IC/IFD 2006, 2007 e 2008, tutte passate in giudicato,

all’appartamento della contribuente è stato attribuito un valore locativo di

fr. 16'946.–, stabilito dall’RS 1 di Mendrisio, in base al valore di reddito

risultante dal calcolo della stima ufficiale.

B. Con

istanza del 14 ottobre 2010, RI 1 chiedeva la revisione delle tassazioni

citate, argomentando che il valore locativo accertato non era corretto, in

quanto si basava sulla somma dei valori di reddito dei due appartamenti e del

negozio, ripartiti in base alle quote millesimali. A suo avviso, invece, si

sarebbe dovuto suddividere fra i due appartamenti solo il valore di reddito di

questi ultimi, sicché il valore locativo sarebbe ammontato a fr. 7'722.–.

L’autorità

fiscale respingeva l’istanza con decisione del 22 novembre 2010, nella quale

osservava che la contribuente avrebbe dovuto sollevare tale censura con un

reclamo nel termine legale.

C. La

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 26 novembre 2010,

sottolineando la complessità della determinazione del valore locativo e la sua

buona fede.

L’Ufficio

di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 10 gennaio 2010,

ribadendo che la reclamante avrebbe dovuto contestare il valore locativo

accertato entro 30 giorni dalla notifica delle decisioni di tassazione.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ripropone gli

argomenti già sottoposti all’autorità fiscale per ottenere la revisione delle

tassazioni dei periodi fiscali dal 2006 al 2008. Sottolinea che l’Ufficio di

tassazione, con il calcolo intrapreso, avrebbe messo a suo carico anche il

valore locativo di altri parti dell’immobile, che non le appartengono.

Diritto

1. 1.1.

Sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:

a) la

scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

b) la

mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o

di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione di principi essenziali della procedura;

c)

il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.

(art. 232 cpv. 1 LT).

Quale

ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se,

in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale, l'autorità che ha deciso giunge alla

conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d

LT).

1.2.

La revisione è tuttavia

esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere

ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della

procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art.

147 cpv. 2 LIFD).

L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di

reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di v iolazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni

distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che

ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252,

consid. 3b; 103 Ib 89 s., consid. 3; 98 Ia 572 s., consid. 5 b; ASA 43 p. 251;

34 p. 152, consid. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., consid. Ia e 3a; Imboden/Rhinow,

Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, N. 43, p. 265, IVc; Haesler, Die Revision rechtskräftiger

Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen, ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer,

Considerandi

II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum Aargauer

Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/Weber/

Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz

über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).

Di

conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di

far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi

di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto

scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la

tassazione notificatagli (Casanova,

Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).

2.

2.1.

Dalla

decisione dell’Ufficio cantonale di stima, notificata alla ricorrente in

occasione della revisione generale delle stime ufficiali del 2004, risulta che

agli edifici che sorgono sul mapp. n. 265 __________ di __________ è stato

attribuito il seguente valore di reddito: ai due appartamenti fr. 15'888.32 ed

al negozio fr. 42'227.08.

L’autorità

di tassazione ha sommato i due valori di reddito in questione ed ha poi

suddiviso l’importo ricavato fra le tre unità condominiali, in proporzione ai

rispettivi millesimi. Il valore di reddito, conformemente ad una prassi della

Divisione delle contribuzioni già dichiarata illegale da questa Camera (cfr.

RtiD II-2008 n. 3t), è stato considerato nella misura del 90%.

Il

calcolo è dunque il seguente:

fr. 15'888.32 + fr. 42'227.08 x 90 = fr.

52’303.86

100.

324‰ di fr. 52’303.86 = fr. 16'946.45

Secondo

la ricorrente, tuttavia, il procedimento corretto sarebbe consistito nel suddividere

solo fra i due appartamenti il 90% del valore di reddito attribuito proprio

agli appartamenti (per un totale di 600‰), in base al calcolo seguente:

fr.

15'888.32 x 90 = fr. 14’299.49

100.

fr. 14’299.49

x 324 = fr. 7’721.72

600.

2.2

Il

calcolo proposto dalla ricorrente appare senz’altro più convincente di quello

su cui si fondano le decisioni impugnate. Infatti, tiene conto della differenza

fra il valore di reddito attribuito al negozio e quello dei due appartamenti.

La prassi su cui si è basato l’Ufficio di tassazione, inoltre, come già

ricordato, è anche già stata censurata da questa Camera, in particolar modo per

il fatto che le decisioni dell’Ufficio di stima non prevedono una definizione

separata del valore locativo dell’immobile, ma hanno per oggetto la sola stima

ufficiale.

In ogni

caso, si tratta di contestazioni che la contribuente avrebbe dovuto sollevare

con un reclamo contro le rispettive decisioni di tassazione.

Fra

l’altro, l’insorgente non spiega neppure quale sia il motivo di revisione

invocato. Ciò non consente neppure di verificare se l’istanza sia stata

presentata tempestivamente. Gli articoli 233 LT e 148 LIFD attribuiscono

infatti al contribuente un termine di novanta giorni dalla scoperta del motivo

di revisione.

2.3

La

motivazione del ricorso appare appropriata più ad un reclamo che ad una revisione.

Infatti, si limita essenzialmente a contrapporre il proprio calcolo del valore

locativo a quello intrapreso dall’Ufficio di tassazione. Gli unici accenni ad

un eventuale motivo di revisione sono ravvisabili nelle considerazioni

iniziali, in merito alla complessità del problema del valore locativo ed alle

sue scarse conoscenze in materia. Si tratta tuttavia di argomenti che da soli

non giustificano certamente un rimedio straordinario quale la revisione. È

opportuno ribadire che la giurisprudenza del Tribunale federale esige dal contribuente

una certa diligenza nella salvaguardia dei suoi diritti nel contesto della

procedura di tassazione. Egli non può avvalersi del rimedio della revisione per

invocare argomenti che ha omesso di sollevare nella procedura di ricorso

ordinaria (cfr. le sentenze 2P.34/2006 e 2A.56/2006 del 16 giugno 2006, in RtiD I-2007 n. 16t, consid. 3.3; DTF

111.

Ib 209 consid. 1; sentenza 2A.451/1996 del 21 maggio 1997 in: ASA

67.

p. 391, consid.

3d).

2.4

Come ha

ammesso anche la ricorrente, l’Ufficio di tassazione ha attirato la sua attenzione

sul fatto che aveva stabilito il valore locativo in modo difforme rispetto a

quanto da lei dichiarato, pur servendosi di una motivazione generica (“valore

locativo della propria abitazione o dei propri locali rettificato, tenuto conto

del valore dell’immobile e dei canoni locativi normali della zona”).

Vi erano

pertanto le condizioni perché la contribuente potesse perlomeno rivolgersi

all’autorità fiscale, chiedendo spiegazioni in merito alle modalità di calcolo

adottate.

È poi

opportuno rilevare ancora che la stessa contribuente, nelle sue dichiarazioni

fiscali, aveva attribuito all’abitazione in questione un valore locativo di

12'000 franchi, importo più vicino a quello stabilito dall’Ufficio di

tassazione che non a quello indicato nell’istanza di revisione.

3.

Per

le ragioni che precedono, il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese processuali

sono a carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 500.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 580.–

sono a

carico della ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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