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Decisione

80.2011.41

Deduzioni: spese professionali, perfezionamento, corsi per conseguire la licenza di istruttore di volo, parità di trattamento nell'illegalità

28 settembre 2011Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

nato nel 1979, celibe, di professione pilota di linea (Airline Transport Pilot

License), lavora alle dipendenze della compagnia aerea __________, con sede

all’aeroporto di __________.

Nella

dichiarazione fiscale 2009, il contribuente esponeva un reddito da attività lucrativa

dipendente di fr. 58'028.–, mentre in deduzione faceva, fra l’altro, valere spese

di perfezionamento professionale per fr. 20'000.–, corrispondenti al costo di

due corsi – l’uno teorico e l’altro pratico – frequentati presso la scuola di

volo __________ di __________, allo scopo di ottenere la licenza di istruttore

(Flight Instructor).

B. Notificandogli

la tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 22 dicembre 2010, l’Ufficio di

tassazione di Mendrisio commisurava il suo reddito imponibile in fr. 32'900.–

per l’IC ed in fr. 35'900.– per l’IFD. L’autorità aveva in particolar modo negato

la postulata deduzione di fr. 20'000.– per spese di perfezionamento, concedendogli

nel contempo la deduzione di fr. 7'500.– quale “quota parte dipendente x

corso tecnico __________”.

C. Il

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 20 gennaio 2011, nel

quale contestava la mancata deduzione del postulato importo di fr. 20'000.–, dal

momento che i due corsi di istruttore di volo gli avevano permesso di perfezionare

e migliorare le conoscenza della sua attuale professione di pilota di linea.

L’autorità

di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 23 febbraio 2011. Nella

motivazione allegata spiegava che i corsi seguiti dal ricorrente non erano “né

necessari al conseguimento del proprio reddito né in rapporto di causalità

diretta con lo stesso”, ma andavano semmai trattati come una nuova formazione

all’interno del medesimo settore, quello dell’aviazione.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ribadisce le

argomentazioni già sollevate in sede di reclamo, rinviando in particolare alla

Circolare n. 26 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni. A suo dire, il

conseguimento della patente di istruttore di volo può essere paragonato al caso

dell’impiegato di commercio che diventa contabile diplomato/perito contabile oppure

del pittore che dà gli esami di maestria, che la suddetta circolare cita proprio

quali esempi di spese di perfezionamento.

Diritto

1. 1.1.

Sia

secondo l’art. 25 cpv. 1 lett. d LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 lett. d

LIFD, dal reddito da un’attività dipendente sono deducibili, a titolo di spese

professionali, le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio dell’attività professionale.

Gli altri

costi e spese non possono essere dedotti; tra questi le altre le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).

1.2.

Dal

chiaro tenore letterale della legge emerge che le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l’esercizio

dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e

documentate (art. 8 cpv. 1 DE concernente l’imposizione delle persone fisiche,

valido per il periodo fiscale 2005). Non è invece ammessa la deduzione delle spese di formazione vera e propria e quella delle spese già considerate nella deduzione prevista dall’art. 7 (art. 8 cpv. 2 DE; art. 33 lett. b LT).

Anche per

l’IFD, le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l’esercizio dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8 dell’Ordinanza sulla

deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività

lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta del 10 febbraio 1993, RS 642.118.1). La deduzione non è ammessa, una volta ancora, se le spese riguardano la

formazione vera e propria (art. 8 Ordinanza federale; art. 34 lett. b

LIFD).

Considerandi

2.

2.1.

Secondo

la costante giurisprudenza del Tribunale federale, sono deducibili tutte le

spese di perfezionamento che sono oggettivamente in rapporto con la professione

e che permettono al contribuente di mantenere le sue opportunità di lavoro, soddisfacendo

alle nuove esigenze della professione svolta, anche se ciò non appaia assolutamente

indispensabile per mantenere la posizione professionale acquisita (decisioni TF

n.2C_750/2009 del 26 maggio 2010 e n.2A.623/2004 del 6 luglio 2005, in: StE

2006.

B 22.3 n. 86 entrambe con rinvii).

Per spese

“oggettivamente in rapporto con la professione”, occorre comprendere tutte le

spese in relazione con la professione imparata ed esercitata. Esse si contrappongono

a quelle sostenute per l’apprendimento di una prima formazione professionale,

di una nuova formazione o di una formazione supplementare; si distinguono nel

contempo dalle spese per una formazione continua seguita per progredire in una

posizione professionale più elevata da quella occupata e che da essa si discosta

chiaramente (decisione TF n.2C_750/2009 del 26 maggio 2010; StE 2006 B 22.3 n.

86; RtiD 2006 II 524 tutte con rinvii).

2.2

Dai

principi esposti discende che gli oneri finanziari per acquisire le conoscenze

e le capacità necessarie all’esercizio di una determinata professione

rispettivamente per progredire in una posizione professionale più elevata da

quella occupata (ad esempio quelli per il tirocinio, la scuola di commercio, la

maturità, ma anche per studi superiori di post-diploma, ecc.) non sono di per

sé deducibili nemmeno quando la formazione viene svolta contemporaneamente al

lavoro. Decisivo non è infatti questo aspetto, ma il fatto che la formazione

seguita serva ad apprendere una professione rispettivamente ad un avanzamento in

una funzione superiore (decisioni TF n.2C_70/2010 del 26 agosto 2010; n.2C_750/2009

del 26 maggio 2010).

La qualifica

di spese di perfezionamento deducibili dipende pertanto da un esame concreto

della situazione. Occorre paragonare la formazione di base seguita dal

contribuente e le nuove conoscenze acquisite con la formazione in discussione;

è inoltre necessario considerare la professione esercitata e gli effetti di

detta formazione sull’attività lavorativa (decisioni TF n.2C_750/2009 del 26

maggio 2010; n.2A.424/2005 del 28 aprile 2006 e n.2A.182/2005 del 17 ottobre

2005, in: StR 61/2006 p. 41).

2.3

Il tema

della delimitazione tra spese di perfezionamento e riqualificazione connesse

con l’esercizio di un’attività professionale, da un lato, e spese di formazione

vera e propria, dall’altro, è stato più volte affrontato dal Tribunale

federale. In una sentenza risalente al 14 marzo 1991, l’Alta Corte ha, per

esempio, negato la deduzione dei costi sostenuti da un giurista per difendere

una tesi di dottorato, argomentando che si trattava di un approfondimento della

sua formazione di base (decisione TF n.2A.263/1990 del 14 marzo 1991, in: ASA

60.

p. 356). Nello stesso senso si è pronunciata nel caso di un responsabile di

un centro di “incontri e seminari”, che postulava la deduzione dei costi da lui

affrontati per frequentare un corso in astrologia e psicologia, in difetto di

un nesso causale diretto con la professione esercitata (decisione TF n.

2A.130/2002 dell’8 agosto 2002, in: ASA 72 p. 473), oppure ancora nel caso di

un contribuente che, dopo aver interrotto gli studi universitari di economia,

ha conseguito un Bachelor of Business Administration (BBA) e successivamente un

Master (MBA). L’Alta Corte ha in particolare evidenziato che il contribuente

aveva appreso il mestiere sul campo (“learning by doing on the job”) e

con la formazione parallela al lavoro mirava a colmare le lacune nella sua

preparazione manageriale emerse a seguito del suo avanzamento. La deduzione dei

costi per ottenere un master MBA è pure stata rifiutata a due economisti

aziendali, diplomati alla Scuola Superiore per i Quadri dell’Economia e

dell’Amministrazione (SSQEA), dal momento che una simile formazione

supplementare migliorava in modo marcato le loro prospettive di carriera,

benché disponessero già di una formazione nel campo economico (StE 2006 B 22.3

n. 86; RtiD II-2006 n. 18t). Ha infine negato il carattere di costo di perfezionamento

alle spese sostenute da un collaboratore di uno studio fiduciario per assolvere

una formazione in economia aziendale, parallela alla sua attività

professionale, che portava al conseguimento di un master MBA (StE 2008 B 22.3

n. 96).

2.4

Questa

Camera, sulla falsariga della recente giurisprudenza del Tribunale federale, ha

per esempio negato la deduzione per spese di perfezionamento professionale ai costi affrontati per frequentare un master MBA organizzato dalla Scuola Universitaria

Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI) da un contribuente che,

conseguito il diploma di commercio, il certificato cantonale di capacità

d’esercente ed il diploma della scuola di informatica di gestione, aveva assunto la direzione di un ostello (CDT n. 80.2005.81 del 2 maggio 2006). Nello stesso senso si è poi pronunciata nel caso di un ingegnere forestale diplomato

al Politecnico federale di Zurigo, da ormai nove anni direttore di un’azienda

forestale, che frequentava a sua volta un master MBA organizzato dalla SUPSI

(CDT n. 80.2007.162 del 26 febbraio 2008) oppure ancora nel caso di un

contribuente, diplomato alla HES (Haute Ecole Spécialisée) di Friborgo, che

lavorava come responsabile della parte tecnica e innovativa di una compagnia

telefonica e frequentava parallelamente un Executive Master of Business

Administration (EMBA) organizzato dalla PHW Hochschule Wirtschaft di Zurigo.

3.

3.1.

Venendo

al caso in esame, RI 1, già in possesso di una licenza di pilota di linea

(ATPL), chiede di poter dedurre, a titolo di spese di perfezionamento

professionale, i costi sostenuti per ottenere anche la patente di istruttore di

volo (FI), di complessivi fr. 20'000.–. Di parere avverso è invece l’autorità

di tassazione, che nella decisione qui impugnata ha qualificato come nuova formazione

i due corsi – l’uno teorico e l’altro pratico – frequentati dal ricorrente

presso la scuola di volo __________ di __________.

3.2

Dalla

documentazione agli atti dell’incarto fiscale, si evince in particolare che tra

i piloti di linea è una pratica assai diffusa quella di diventare anche istruttore,

tanto è vero che la relativa abilitazione viene considerata dalla locale scuola

di volo come un perfezionamento ed un valore aggiunto alla licenza professionale.

Certo, il

conseguimento della licenza di istruttore di volo ha senz’altro permesso al

ricorrente di migliorare le tecniche di volo già apprese ed esercitate, a tutto

vantaggio della sua professione principale di pilota di linea. Ciò non toglie

tuttavia che i corsi in discussione non si siano limitati ad offrirgli un

semplice approfondimento ed aggiornamento delle conoscenze professionali già

possedute, ma gli abbiano pure fornito una ulteriore formazione, abilitandolo

ad esercitare una nuova professione. Poco importa inoltre che la formazione

supplementare non abbia avuto alcun influsso immediato sulla sua posizione professionale

all’interno della compagnia aerea per la quale lavora. Nell’ottica

di una valutazione più a lungo termine, ciò che conta è infatti che l’abilitazione a svolgere la funzione di

istruttore di volo abbia aperto al ricorrente altre possibilità professionali al

di fuori di quelle che gli sono già aperte con la licenza di pilota di linea.

Del resto è lo stesso ricorrente ad ammettere che il nuovo brevetto gli permetterà

“di eventualmente sopperire ad una futura e non poi così improbabile cessazione

forzata dell’attuale attività di pilota di linea” (cfr. ricorso, p. 3),

potenziando quindi le sue possibilità di carriera sul lungo periodo.

In simili

circostanze, la decisione dell’Ufficio di tassazione di qualificare come formazione

i due corsi frequentati dal ricorrente appare senz’altro condivisibile, perlomeno

sulla base della costante giurisprudenza del Tribunale federale e di questa

Camera.

3.3

Qualche

dubbio sorge invece se ci si fonda sulla Circolare n. 26 dell’Amministrazione

federale delle contribuzioni del 22 settembre 1995. Come sottolineato dal

ricorrente, dal momento che la stessa circolare considera perfezionamento

professionale sia il conseguimento della maestria professionale che del titolo

di esperto contabile federale, un uguale trattamento fiscale potrebbe

imporsi anche per le spese oggetto della presente procedura, che gli hanno permesso

di ottenere l’abilitazione a svolgere la funzione di

istruttore di volo. In quest’ottica, infondata risulterebbe invece la decisione

dell’autorità di tassazione, specie nella misura in cui sembra far dipendere la

qualifica di spese di perfezionamento dall’esistenza di un rapporto di

causalità diretta con il reddito del contribuente.

La

questione può nondimeno restare aperta, viste le considerazioni che seguono.

4.

4.1.

Una certa

volontà di estendere considerevolmente la sfera delle spese professionali

deducibili non emerge solo dalla citata circolare dell’Amministrazione federale

delle contribuzioni ma anche dalla prassi adottata da diversi cantoni, che a

tratti si distanzia anche notevolmente dai principi esposti in precedenza (cfr.

punto 2).

A

dispetto della giurisprudenza del Tribunale federale, che ha ancora

recentemente confermato come uno degli aspetti più rilevanti nella

delimitazione fra costi di perfezionamento e costi di formazione sia costituito dal peso che viene attribuito alla valutazione del caso concreto (decisioni

TF n.2C_70/2010 del 26 agosto 2010 e n.2C_168/2010 del 5 ottobre 2010),

diversi cantoni, per esempio, annoverano indistintamente

gli studi post-diploma (LLM, EMBA, MAS, NDU-HSG, ecc.) tra i costi di perfezionamento

professionale deducibili in virtù dell’art. 26 cpv. 1 lett. d LIFD,

senza procedere ad un esame concreto delle singole situazioni (cfr., per

esempio, Merkblatt des kantonalen

Steueramtes über die Abzugsfähigkeit von Aufwendungen für Bildungsmassnahmen

del Canton Zurigo, edizione 11 novembre 2009; Steuerbuch

del Canton San Gallo, ad art. 39 n. 6; Dennenmoser,

TG; Abzugfähigkeit von Aus-, Weiterbildungs- und Umschulungskosten im

Spannungsfeld zwischen Gesetz, Rechtsprechung und Politik, in: StR 2008 p. 78; Prassi Amministrazione delle imposte dei

Grigioni, ad art. 31 I lett. c-d e 37 lett. a-b LIG). In alcuni cantoni,

persino la frequenza delle scuole universitarie professionali (Fachhochschule)

è considerata perfezionamento professionale, perlomeno quando viene svolta parallelamente

all’attività professionale (ad esempio, nei Cantoni Zurigo e San Gallo).

Per

quanto ancora qui di interesse, le prassi cantonali divergono anche in merito

alla deduzione dei costi per ottenere il brevetto di avvocato, che per certi

versi può essere paragonato all’abilitazione a svolgere la funzione di istruttore di volo. Nel Canton

Zurigo, per esempio, i costi sostenuti per ottenere il brevetto di avvocato

sono di principio riconosciuti quali costi di perfezionamento (cfr., in

particolare, la decisione del 20 maggio 2009 del Tribunale amministrativo del

Canton Zurigo, in: SB.2008.124). In tale contesto, i Cantoni di San Gallo e Turgovia

pretendono unicamente che il contribuente abbia una formazione di base appropriata

e svolga una professione idonea. Ancor più ampia la prassi del Canton Grigioni,

dal momento che esige un nesso di causalità diretto non necessariamente con la

professione attualmente esercitata ma, in alternativa, anche con la sola

formazione di base, tanto è vero che ha già riconosciuto in deduzione i costi

sopportati da un giurista che esercitava da anni la professione di giornalista.

Il Canton Argovia motiva invece la deducibilità di tali spese con la

circostanza che un giurista è in formazione solo fino al conseguimento della

laurea, dopodiché può trovare un impiego e concentrarsi sulla sua carriera. In

linea con la Circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, paragona

quindi la posizione di un giurista a quella di un qualsiasi altro professionista

che assolve un esame di abilitazione.

4.2

Su

espressa richiesta di questa Camera, con scritto dell’11 agosto 2011,

l’Amministrazione federale delle contribuzione ha ammesso l’esistenza di

diverse prassi cantonali. Ha però implicitamente affermato che non intende

intervenire, nella sua veste di autorità di vigilanza, per censurare queste evidenti discrepanze cantonali nell’applicazione

degli art. 26 cpv. 1 lett. d LIFD e 9 cpv. 1 LAID, limitandosi ad

affermare che le disposizioni legali in discussione sono assai poco

dettagliate, mentre l’esame di ogni singolo caso lascia un certo margine alla

valutazione soggettiva, “ragione per cui può capitare che un Cantone con una

prassi più liberale giudichi diversamente la stessa situazione rispetto a un

Cantone con una prassi più restrittiva”.

Il

problema giuridico che si pone allorché un’autorità amministrativa si discosti,

in singoli casi, dalle norme giuridiche applicabili oppure permetta, come nella

fattispecie, una loro differente interpretazione, è quello del rapporto che

intercorre tra il principio di legalità e quello della parità di trattamento.

Certo, il

contribuente ticinese non può invocare il principio di legalità, poiché a lui è

stata applicata proprio la legge; d’altronde, non può neppure contestare l’atto

che ha favorito il contribuente domiciliato in un altro Cantone, se non altro

per ragioni pratiche ma anche procedurali. Il contrasto fra legalità e parità

di trattamento è allora risolto nel senso che di regola non vi è parità nell’illegalità,

cioè il terzo svantaggiato non deve potersi giovare di vantaggi illegali

accordati ad altri, altrimenti l’autorità potrebbe, di propria iniziativa,

svincolarsi dall’obbligo di applicare la legge ed il giudice sarebbe tenuto a

confermare tale prassi in nome del precetto della parità di trattamento (DTF 127 II 113, consid. 9; 125 II 152, consid. 5; 122 II 446, consid. 4; Moor, Droit administratif, vol. I, 2ª ediz., Berna 1994, p. 314; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts,

vol. I, IV ediz., Basilea 1992, p. 105 s.). Ove, non in un caso isolato e

neppure in alcuni casi, bensì secondo una prassi costante

un’autorità deroga alla legge e lascia a divedere che anche in futuro non

deciderà in modo conforme alla legge, il contribuente ha tuttavia diritto di

esigere di beneficiare anch’egli

dell’illegalità, sempreché ciò non leda altri interessi legittimi. Qualora un’autorità

esplicitamente riconosca l’illegittimità

di una determinata prassi anteriore e affermi chiaramente di volersi in futuro

conformare alla legge, il principio dell’uguaglianza di trattamento deve invece cedere il passo a quello

della legalità, fermo restando comunque che l’autorità sia in grado di far sì

che detto intento sia effettivamente concretizzato, nel senso che essa possa

effettivamente applicare la legge in modo corretto (DTF 122 II 446, consid. 4).

4.3

Giurisprudenza

e dottrina consentono di prevalersi del principio della parità di trattamento

nell’illegalità soltanto se sono cumulativamente adempiute le seguenti condizioni:

·

uguali circostanze di fatto rilevanti per la

normativa da applicare o per la decisione da prendere;

·

il caso in esame è stato trattato legalmente a

differenza degli altri casi uguali, che invece sono stati trattati illegalmente

senza motivi oggettivi;

·

le diverse decisioni emanano dalla medesima

autorità;

·

la generalizzazione della precedente prassi

illegale e il rifiuto di modificarla,

·

nessun interesse pubblico prevalente osta

all’applicazione del principio della parità di trattamento nell’illegalità

(DTF 103

Ia 242; ASA 54 82 ss.; Auer,

L’égalité dans l’illégalité, in: ZBl 79/1978, p. 281 ss.).

4.4

Assodate le

prime due condizioni sopraelencate, in merito alla terza (decisioni emanate

dalla medesima autorità), dottrina e giurisprudenza sono concordi

nell’affermare che il principio della parità di trattamento nell’illegalità possa

essere invocato anche se le decisioni provengono in realtà da due diverse autorità,

purché le stesse si trovino in una situazione identica o perlomeno analoga (ASA

55.

p. 617; v. anche Häfelin/Müller/Uhlmann,

Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ª ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, p. 108). Certo, a tale proposito,

la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che il contribuente di un cantone

non possa di principio invocare un comportamento contrario alla legge delle autorità

di un altro cantone. Il fatto che una legge federale oppure una legge cantonale

armonizzata non sia stata applicata o non lo sia stata giustamente da

un’autorità cantonale non accorda ancora al contribuente di un altro cantone il

diritto di essere posto parimenti al beneficio di un regime illegale (DTF 131 I

291). La dottrina più recente, richiamandosi ad una decisione del Tribunale

federale delle assicurazioni risalente al 23 ottobre 2000 (DTF 126 V 390), ha poi

aggiunto che un’eccezione a tale principio sembra data unicamente nel caso in

cui una precisa direttiva, seppure contraria alla legge, sia sistematicamente

applicata dall’autorità federale di vigilanza. In tal caso, il principio dell’uguaglianza

di trattamento nell’illegalità deve prevalere su quello della legalità

dell’attività amministrativa ed i cittadini di un cantone possono pertanto invocare

la prassi amministrativa contraria alla legge applicata in un altro cantone (Tschannen, Gleichheit im Unrecht: Gerichtsstrafe

im Grundrechtskleid, in: ZBl 112/2011, p. 68).

Nel caso

in esame, la Circolare n. 26 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni sembra

scostarsi dalla costante giurisprudenza del Tribunale federale, perlomeno nella

misura in cui considera perfezionamento professionale il conseguimento della

maestria professionale e del titolo di esperto contabile federale, senza

esigere una valutazione del caso concreto. Questa Camera, nel pieno rispetto del

principio della parità di trattamento nell’illegalità, ha così sempre sostenuto

che le spese per frequentare i corsi preparatori al conseguimento di un

attestato professionale federale vanno considerati costi di perfezionamento

professionale deducibili, non da ultimo per analogia con quanto previsto dalla

Circolare in discussione (decisione CDT n. 80.2005.36 del 18 aprile 2005). Confrontata

alle nuove prassi adottate da molti cantoni, che manifestano una volontà di

estendere considerevolmente la sfera delle spese professionali deducibili,

questa Camera ha però ritenuto opportuno rivolgersi direttamente

all’Amministrazione federale delle contribuzioni, nella sua veste di autorità

di vigilanza, per chiedere delle delucidazioni in merito alla sua posizione. Come

sottolineato dalla dottrina, è infatti alquanto dubbio che la stessa legge

federale (art. 26 cpv. 1 lett. d LIFD) possa essere applicata in modo differente dalle autorità cantonali,

senza che l’autorità di vigilanza intervenga per salvaguardare il principio

della parità di trattamento, impugnando perlomeno le decisioni di ultima

istanza cantonale. Così come auspicato dalla stessa dottrina, in questo

contesto si imporrebbe anzi un controllo più efficace, attraverso l’istituzione

di istanze di ricorso centrali direttamente accessibili all’autorità di

vigilanza oppure l’adozione di specifici regolamenti (Weber-Dürler, Zum Anspruch auf Gleichbehandlung in der

Rechtsanwendung, in: ZBl 105/2004, p. 13 ss.). Dal profilo dell’armonizzazione

fiscale (art. 9 cpv. 1 LAID), le

disposizioni di legge o le prassi cantonali non conformi al diritto federale

pongono inoltre un problema di concorrenza fiscale: le violazioni della LAID

non solo privilegiano i contribuenti del cantone che contravviene alle norme

federali rispetto ai contribuenti di altri cantoni, ma nel quadro della concorrenza

fiscale formale, producono inoltre vantaggi illeciti, la cui eliminazione

costituisce proprio l’obiettivo della LAID (cfr. Rapporto della Commissione di esperti “Attuazione e osservanza

dell’armonizzazione fiscale” redatto dalla Commissione dell’armonizzazione

delle imposte dirette di Confederazione, Cantoni e Comuni [CAID] all’attenzione

del Comitato della Conferenza dei direttori cantonali delle finanze [CDCF],

Berna 2004, p. 14).

Questa

Camera non si è quindi limitata a richiamare una prassi amministrativa contraria

alla legge adottata da un altro cantone, ma come detto ha ritenuto opportuno contattare

direttamente l’autorità federale di vigilanza in merito alle evidente discrepanze

cantonali nell’applicazione degli art. 26 cpv. 1 lett. d

LIFD e 9 cpv. 1 LAID. Di fronte alla risposta dell’Amministrazione federale

delle contribuzioni, che ha perlomeno implicitamente ammesso

di tollerare anche le prassi cantonali contrarie al diritto federale, nulla

osta pertanto all’applicazione del principio della parità di trattamento a

detrimento di quello della legalità.

4.5

Con

riferimento alla penultima delle condizioni sopraelencate (rifiuto dell’autorità

di modificare la prassi illegale) dottrina e giurisprudenza hanno precisato che

se l’autorità dichiara espressamente di voler modificare in futuro la propria

prassi illegale, la parità di trattamento nell’illegalità deve cedere il passo

al principio di legalità. Se invece l’autorità dichiara di persistere nella

propria prassi illegale, nulla osta all’applicazione del principio della parità

di trattamento a detrimento del principio di legalità (Auer, op. cit., n. 37, p. 297; ASA 54 p. 82).

Allo

stadio attuale della legislazione, vale a dire de lege lata, esiste tuttavia

ancora una precisa delimitazione tra spese di formazione e spese di

perfezionamento professionale, che l’Amministrazione federale delle contribuzioni, come detto, dovrebbe

continuare a garantire in tutti i cantoni, sia in riferimento all’imposta

federale diretta che all’imposta

cantonale, conformandosi alla costante giurisprudenza federale. Non va

dimenticato d’altronde che lo stesso Tribunale federale ha ancora recentemente

escluso che le disposizioni in vigore possano essere interpretate sulla base

del disegno di legge concernente la revisione del trattamento fiscale delle

spese di formazione e perfezionamento professionali (decisione

TF n.2C_697/2010 del 28 gennaio 2011, consid. 4.4.).

Di fronte

alla chiara presa di posizione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni,

a questa Camera non resta quindi che riconoscere al ricorrente il diritto all’uguaglianza nell’illegalità, che prevale

sull’applicazione della legge e

che di tutta evidenza non contrasta nemmeno con un interesse pubblico prevalente, ove si pensi appena che la volontà del

legislatore è proprio quella di estendere considerevolmente la sfera delle

spese professionali deducibili.

5.

5.1.

Alla luce

di tutte le argomentazioni sopra esposte, se ne deve concludere che i costi

sostenuti per ottenere la licenza di istruttore di volo (FI), che il ricorrente

quantifica in fr. 20'000.–, costituiscono di massima delle spese deducibili in

virtù del principio della parità di trattamento, che come detto prevale sul

principio di legalità nella misura in cui l’Amministrazione federale delle contribuzioni

non intende intervenire, nemmeno nel prossimo futuro, per garantire un’applicazione

uniforme degli art. 26 cpv. 1 lett. d LIFD e 9

cpv. 1 LAID.

A tale

proposito, gli atti dell’incarto fiscale sono tuttavia carenti. Essi contengono

infatti unicamente una dichiarazione scritta della scuola di volo __________ di

__________, dalla quale emerge che i due corsi frequentati dal ricorrente nel

2009.

sono costati, rispettivamente, fr. 1'200.– (Teaching&Learning) e fr.

18'800.– (Corso istruttori parte pratica). Manca invece qualsiasi documentazione,

ad es. fatture e versamenti, che permetta di stabilire se e in che misura tali

spese siano state effettivamente pagate dal ricorrente. Appare quindi opportuno

retrocedere gli atti all’autorità di tassazione perché si pronunci sull’entità

delle spese deducibili, non senza prima avergli impartito un congruo termine

per produrre le necessarie prove (fatture, versamenti, ecc.), dalle quali si

evinca l’importo esatto delle spese da lui stesso sostenute.

5.2

La

decisione su reclamo del 23 febbraio 2011 è conseguentemente annullata e gli

atti rinviati all’Ufficio di tassazione di Mendrisio, affinché esamini se e in

che misura il ricorrente si è assunto il pagamento delle postulate spese di

perfezionamento professionale.

Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. Al ricorrente è riconosciuta

un’indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. La

decisione su reclamo del 23 febbraio 2011 è annullata e gli atti sono rinviati

all’Ufficio di tassazione di Mendrisio per una nuova decisione.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Al

ricorrente è riconosciuta un’indennità di fr. 500.– per ripetibili.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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