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Decisione

80.2011.46

Deduzioni: spese professionali, trasporto, mezzo pubblico, Agra-Interlaken (BE), trasferte per lavoro non provate

15 giugno 2011Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 2,

coniugato e domiciliato ad __________, a partire dal 15 maggio 2009, cessata la

precedente attività lavorativa, ha cominciato a lavorare alle dipendenze della

ditta __________ sita a __________ (__________).

Il

contribuente e la moglie RI 1 presentavano la dichiarazione fiscale per l’anno

2009, dichiarando un reddito da lavoro netto imponibile di fr. 120'507.–. A

titolo di spese professionali, chiedevano le seguenti deduzioni:

trasporto

(mezzo privato contribuente) fr. 11’095.–

pasti

principali fuori casa fr. 1’088.–

alloggio fr. 4’976.–

vitto fr. 3’263.–

altre spese professionali (forfait) fr. 2’500.–

totale fr. 22’922.–

B. Notificandogli

la tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 23 febbraio 2011, l’Ufficio di

tassazione di Lugano Campagna commisurava il reddito imponibile in fr.

150’900.– per l’IC ed in fr. 207.500.– per l’IFD.

Per

quanto qui di interesse, l’autorità di tassazione ripartiva le spese in

deduzione per l’IC e per l’IFD nel seguente modo:

mezzo

pubblico fr. 3'100.–

trasporto

(mezzo privato contribuente) fr. 1’453.–

pasti

principali fuori casa fr. 1’088.–

alloggio fr. 4’976.–

vitto fr. 0.–

altre spese professionali (forfait) fr. 0.–

totale fr. 10’617.–

L’Ufficio

di tassazione, in particolare, diminuiva considerevolente l’importo delle deduzioni

per veicolo privato, anche in considerazione della “distanza luogo

lavoro-domicilio rettificata secondo Km effettivi” e, conseguentemente,

riconosceva deduzioni per mezzo pubblico; non riconosceva infine le spese per

vitto e per spese professionali. Il totale delle deduzioni per spese professionali

ammontava così a fr. 10'617 sia per l’IC che per l’IFD.

C. I

contribuenti impugnavano le suddette decisioni, con reclamo del 27 febbraio

2011, nel quale contestavano l’importo delle spese portate in deduzione. In

particolar modo veniva lamentato il mancato riconoscimento delle spese

professionali forfetarie, che il contribuente affermava di dover sostenere in

mancanza di riconoscimento di spese di rappresentanza a forfait da parte del

datore di lavoro; veniva lamentato, inoltre, il mancato riconoscimento delle

spese di spostamento in auto dal domicilio al luogo di lavoro, asserendo i

reclamanti che i trasferimenti in treno risultavano eccessivamente gravosi;

lamentavano, poi, il mancato riconoscimento delle spese di vitto per doppia economia

domestica, potendo il coniuge lavoratore rientrare al domicilio solo nei fine

settimana; censuravano, infine, il mancato riconoscimento delle deduzioni per

le spese di amministrazione dei titoli.

A sostegno delle proprie argomentazioni, i contribuenti allegavano

orari FFS, tracciati di percorrenza dal web e dichiarazione del datore di

lavoro in merito all’uso dell’auto privata per motivi di lavoro.

D. Il

reclamo veniva parzialmente accolto con decisione del 23 marzo 2011. L’autorità

fiscale ammetteva in deduzione le spese di amministrazione dei titoli per il

solo importo dell’imposta di bollo (fr. 30.–). Riconosceva le spese per doppia

economia domestica, in ragione di fr. 863.– per il pasto principale fuori casa

e di fr. 625.– per vitto supplementare. Confermava, invece, le deduzioni per

spese abbonamento mezzo pubblico e veicolo privato così come rideterminate. Le

spese professionali complessive, dunque, ammontavano a fr. 11’976.– sia per

l’IC che per l’IFD.

Nell’articolata

motivazione, con particolare riferimento alle spese per il veicolo privato,

l’Ufficio di tassazione così argomentava:

Reclamo deciso con riguardo alle

osservazioni fatte dal contribuente e dalla documentazione prodotta

(dichiarazione del datore di lavoro del 4.3.2011). Constatato come la prova

della necessità dell’utilizzo del veicolo privato imposta dal datore di lavoro

non è data, limitandosi quest’ultimo a dichiarare una rifusione spese in caso

di viaggi di lavoro e comprovando il non utilizzo di un veicolo aziendale per lo

spostamento dal luogo di residenza alle sedi aziendali e non anche l’utilizzo

costante del veicolo privato, per scopi professionali, durante l’orario di

lavoro. Constatato come dalle distanze chilometriche luogo di residenza (__________)

luogo delle sedi aziendali (__________e __________) e dai collegamenti dei

mezzi pubblici di trasporto (rispettivamente 0.3 Km e 1.9 Km fonte www.viamichelin.ch e www.ffs.ch) risultano delle percorrenze medie di

massimo 30 minuti per la tratta”.

Seguiva,

poi, la citazione di giurisprudenza di questa Camera in cui si richiamava il

noto criterio della “idoneità” applicabile alla materia delle deduzioni per

l’uso dell’automobile. L’Ufficio di tassazione, quindi, concludeva in tal modo:

Visto quanto sopra e considerato che nel

certificato di salario prodotto non è presente alcuna rifusione spese

effettiva, non si ammette la deduzione per l’uso del veicolo privato sia per il

rientro settimanale sia per gli spostamenti quotidiani, ammettendo in

sostituzione il costo dell’abbonamento generale annuale per l’utilizzo dei

mezzi pubblici.

E. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario del 28 marzo 2011, i

coniugi RI 2 RI 1 contestano la decisione dell’Autorità fiscale sulla base di

tre ordini di motivazioni.

In primo

luogo, non sarebbe vero che mancano le prove delle spese sostenute per l’uso

del veicolo privato, avendo il datore di lavoro confermato la rifusione delle

spese di uso dell’automobile per le trasferte al di fuori delle sedi di lavoro

e non essendo possibile un rendiconto specifico delle spese a causa del fatto

che “l’azienda è liberata dal gestire e riportare sui documenti fiscali i

rimborsi spese”. In secondo luogo, il datore di lavoro richiederebbe

spostamenti da una sede all’altra durante la giornata e ciò non potrebbe che

avvenire in auto, così come necessariamente in auto dovrebbero avvenire gli

spostamenti dalla residenza alle sedi di lavoro. Infine, il ricorrente sostiene

che i mezzi pubblici per i trasferimenti al luogo di domicilio non sono

ragionevolmente a disposizione, riportando tempi di percorrenza di oltre 5 ore.

F. Con

scritto del 5 maggio 2011, la Camera di diritto tributario si è rivolta ai

ricorrenti, invitandoli a trasmettere gli allegati, indicati sul ricorso ma non

reperiti, come pure copia del contratto di lavoro ed un’attestazione delle

rifusioni di spese per trasferte di lavoro.

L’insorgente

ha risposto con lettera del 15 maggio 2011, con sette allegati.

Diritto

1. Secondo gli articoli 25 cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD sono deducibili

a titolo di spese professionali le spese di trasporto necessarie dal domicilio

al luogo di lavoro (lett. a), come pure le spese supplementari

necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni (lett. b).

Sia per le spese di trasporto, sia per quelle di doppia economia domestica,

l’art. 25 cpv. 2 LT delega al Consiglio di Stato il compito di stabilire delle

deduzioni complessive.

Le stesse

sono stabilite dal Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone

fisiche (quello valido per il periodo fiscale 2009 è del 23 dicembre 2008), segnatamente

dagli articoli 4 e seguenti, che concernono le spese di trasporto, le spese

supplementari di doppia economia domestica e le spese di alloggio. Analoghe

deduzioni sono previste, per l’imposta federale diretta, dall’Ordinanza sulla

deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività

lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993 (cfr. articoli 5, 6 e 9) e dalla

relativa Appendice, aggiornata di periodo in periodo.

Come

precisano ulteriormente l’art. 1 dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993 e l’art. 3

DE 2009, le spese professionali deducibili sono quelle necessarie al conseguimento

del proprio reddito e in causalità diretta con lo stesso. E contrario,

non sono quindi deducibili a titolo di spese professionali le spese che

eccedono il necessario e che non sono in un nesso di causalità diretta con il

conseguimento del relativo reddito.

Considerandi

2.

2.1.

Come

esposto in narrativa, RI 2, domiciliato ad __________, a partire dal 15 maggio

2009, cessata la precedente attività lavorativa, ha cominciato a lavorare alle

dipendenze della ditta __________ sita a __________ (__________). In questa

sede sono controverse le deduzioni delle spese professionali e, in particolar

modo, quelle per il trasporto settimanale dal domicilio ticinese al luogo di

residenza settimanale a __________ (__________), quelle per il trasporto

quotidiano da quest’ultimo luogo alle due sedi di lavoro (__________, __________,

e __________, __________ __________), nonché quelle per gli spostamenti tra le

due sedi stesse.

2.2

Al

riguardo, sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente

per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative

deduzioni sono stabilite come segue:

a) per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;

b) per l’uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera

(cilindrata fino a 50 cmc., targa di controllo con fondo giallo): fino a fr.

700.

– l’anno;

c) per l’uso di una motocicletta o di un’automobile privata: le spese

del mezzo pubblico disponibile (art. 4 DE 2009).

Eccezionalmente,

se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può

servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario

sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le

motociclette (cilindrata oltre 50 cmc., targa di controllo con fondo bianco) e

fino a 70 cts. il km per le automobili (art. 4 cpv. 2 DE 2009).

Anche per

l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal

luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione

delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa

dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo

privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia

disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che

il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese

effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente

aggiornata (per il periodo 2009: fr. 700.– all’anno per la bicicletta e il

motorino, fr. 0,40 al km per la motocicletta e fr. 0,70 al km per

l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a

mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa

(art. 5 cpv. 3 2a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).

2.3

La

questione di sapere se accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o

quella per l’uso dei mezzi pubblici va risolta secondo il criterio dell’idoneità:

l’uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare

la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così

se si può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se

non c’è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può

tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p.

276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer,

2a ediz., Vol. I, p. 682/83).

2.4

Il

riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato del mezzo

di trasporto deve dunque costituire l’eccezione e venire ammessa, di regola,

unicamente in relazione al tempo di percorrenza quotidiano per recarsi al

lavoro. Per il rientro settimanale è invece lecito esigere che il contribuente

sopporti qualche “disagio” supplementare e, meglio, anche una sensibile dilatazione

del tempo di percorrenza del tragitto da e per il luogo di domicilio, senza

considerare che l’uso del mezzo pubblico comporta di regola, sulle lunghe

tratte, minor fatica fisica ed è privo di quelle insidie e di quegli

imprevisti, che di regola si riscontrano nella circolazione stradale, quali ad

es. gli ormai inevitabili ingorghi dovuti a cantieri stradali e autostradali,

ai flussi turistici di stagione, alle intemperie e alle prolungate condizioni invernali

del fondo stradale.

In altre

parole, il riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato

del mezzo di trasporto, nel caso del pendolare settimanale (“Wochenaufenthalter”),

rappresenta l’eccezione (CDT n. 80.96.00193 del 12 novembre 1996 in re A. P.; CDT n. 80.95. 00217 del 21 marzo 1996 in re I. L.R.; CDT n. 80.2004.41 del 19

maggio 2004 in re R. e L. L.-T.).

3.

3.1.

Nel caso

in esame, non vi sono elementi che impediscano di applicare la citata giurisprudenza

anche al ricorrente. La scelta del ricorrente lavoratore di spostarsi con il

mezzo privato sarebbe senz’altro comprensibile se il criterio determinante

fosse quello della comodità; non lo è invece alla luce delle considerazioni che

precedono, fondate sul criterio dell’idoneità.

3.2

3.2.1

La prima

questione da affrontare riguarda la riconoscibilità delle spese per

l’automobile privata che il ricorrente sostiene necessarie relativamente al

tragitto dal luogo di domicilio, __________ (TI), al luogo di residenza

lavorativa, __________ (__________).

In merito a tale aspetto, l’Ufficio di tassazione, nel richiamare la

giurisprudenza di questa Camera, non ha concesso la richiesta deduzione

ritenendo lecito, per il rientro settimanale, esigere che il contribuente

sopporti anche una sensibile dilazione del tempo di percorrenza del tragitto da

e per il luogo di domicilio, dovendosi considerare preferibile l’uso del mezzo

pubblico sulle lunghe tratte a causa della minor fatica del viaggio e della

minore probabilità di “insidie”. Il contribuente, invece, ritiene che il tempo

di percorrenza __________, sia eccessivo con i mezzi pubblici (dalle 5.11 ore

alle 5.25 con il treno), comporti un numero eccessivo di cambi (sino a 4) e che

i collegamenti, dati gli orari vigenti, non consentano di garantire una

copertura del monte ore settimanale richiesto dal datore di lavoro.

3.2.2

È emerso

dagli atti che i Comuni di __________ e di __________ sono collegati fra loro

da mezzi di trasporto frequenti, con un tempo di percorrenza di poco più di cinque

ore, con un numero di cambi da tre (il venerdi sera) a quattro (il lunedì mattina).

Sul punto

è da ribadire la giurisprudenza costante di questa Camera, secondo cui per il

rientro settimanale è lecito esigere che il contribuente sopporti qualche “disagio”

supplementare e, meglio, anche una sensibile dilatazione del tempo di percorrenza

del tragitto da e per il luogo di domicilio, senza considerare che l’uso del mezzo

pubblico comporta di regola, sulle lunghe tratte, minor fatica fisica ed è

privo di quelle insidie e di quegli imprevisti, che di regola si riscontrano

nella circolazione stradale, quali ad es. gli ormai inevitabili ingorghi dovuti

a cantieri stradali e autostradali, ai flussi turistici di stagione, alle

intemperie e alle prolungate condizioni invernali del fondo stradale.

In altre

parole, il riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato

del mezzo di trasporto, nel caso del pendolare settimanale (“Wochenaufenthalter”),

rappresenta l’eccezione (CDT n. 80.96.00193 del 12 novembre 1996 in re A. P.; CDT n. 80.95. 00217 del 21 marzo 1996 in re I. L.R.; CDT n. 80.2004.41 del 19

maggio 2004 in re R. e L. L.-T.).

3.2.3

Con

riferimento al caso di specie, si deve rilevare che, se è pur vero che con

l’automobile la durata del viaggio risulta in teoria inferiore (almeno quando

le condizioni stradali sono ottimali, perché il ricorrente non tiene conto

degli orari di punta settimanale, degli ormai inevitabili cantieri stradali,

delle condizioni metereologiche avverse nel periodo invernale, ecc.), ciò però

non può bastare a giustificare l’uso del mezzo privato, proprio in considerazione

delle particolarità attinenti alla situazione di un pendolare

settimanale (“Wochenaufenthalter”), che deve affrontare una sola trasferta

alla settimana in avanti e indietro.

Sebbene

il ricorso al mezzo ferroviario non sia la situazione più comoda, non è in sé

stessa tale da far apparire più idonea la trasferta con il mezzo privato. Le

argomentazioni dei ricorrenti in merito alla difficoltà nel garantire il monte

ore settimanale non sono condivisibili, non risultando peraltro particolarmente

gravoso disporre anche una sola trasferta settimanale il sabato mattina o la

domenica pomeriggio.

In linea

di principio, pertanto, i contribuenti non hanno diritto alla deduzione delle spese

di trasporto con il mezzo privato.

3.3

La

seconda questione sottesa al presente giudizio riguarda la sostenibilità o meno

della tesi, portata avanti dal ricorrente, secondo cui il datore di lavoro

richiede la disponibilità dell’auto privata per gli spostamenti tra le sedi di

lavoro durante il giorno.

Sul punto, va anzitutto sottolineato che, dal contratto di lavoro concluso il

13.

marzo 2009 fra l’insorgente e la __________ AG di __________, il luogo di

lavoro indicato è uno solo e coincide con la sede legale della società stessa,

cioè __________. Quella che il ricorrente indica come l’altra sede di lavoro è

in realtà la sede legale di un’altra società appartenente alla stessa famiglia,

cioè la __________ AG, che da parte sua sorge in __________.

In ogni

caso, emerge dagli atti che le sedi delle due società distano l’una dall’altra

meno di 2 Km, percorribili in circa 20 minuti a piedi. Una tale distanza non

giustifica certamente l’uso dell’auto privata, anche

tenuto conto del fatto che la dichiarazione del datore di lavoro allegata dai

ricorrenti non fornisce alcuna indicazione sulla frequenza di tali spostamenti,

limitandosi a prendere atto che il dipendente utilizza la propria auto per gli

spostamenti tra le due sedi.

3.4

Per

quanto attiene agli spostamenti dalla sede di servizio alla sede dell’altra

società, come pure per le altre trasferte che il ricorrente afferma di dover

compiere per ordine del datore di lavoro, deve anzitutto essere

ricordato che il codice delle obbligazioni prevede che il datore di lavoro

debba rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie dall'esecuzione

del lavoro (art. 327a CO). Lo stesso codice stabilisce, a tale proposito, che

se il lavoratore, d’intesa con il datore di lavoro, si serve per il suo lavoro

di un veicolo a motore, ha diritto al rimborso delle spese correnti d’esercizio

e di manutenzione, nella misura in cui il veicolo è adoperato per il lavoro

(art. 327b cpv. 1 CO). Se è lo stesso lavoratore a mettere a

disposizione il veicolo a motore, gli devono essere rimborsati anche le tasse

pubbliche sul veicolo, i premi dell’assicurazione per la responsabilità civile

e un’equa indennità per l’ usura del veicolo, sempre nella misura in cui questo

è adoperato per il lavoro (art. 327b cpv. 2 CO; RDAT I-1996 n. 3t).

La

giurisprudenza del Tribunale federale afferma che il contribuente può

rivendicare la deduzione delle spese di trasporto con il veicolo privato anche

quando è obbligato ad utilizzare il suo veicolo per delle trasferte

professionali, per esempio dalla sede principale del suo datore di lavoro ad

una delle succursali. Il fatto che il datore di lavoro gli debba versare dei

rimborsi secondo l’art. 327b CO è irrilevante (sentenze del Tribunale

federale n.2P.254/2002 del 12 maggio 2003, in StE 2003 B 22.3 n. 76 consid. 3.3;2A.502/1995 del 21 maggio 1997 consid. 2a/cc; NStP 49/1995 p. 81 consid. 2;

inoltre: Eckert, in: Yersin/Noël

[a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea, 2008,

n. 30 ad art. 26 LIFD, p. 445; Agner/Digeronimo/Neuhaus/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer – Ergänzungsband, Zurigo,

2000, n. 2a ad art. 26 LIFD, p. 109).

Proprio

al fine di chiarire tale aspetto, nell’istruzione del ricorso questa Camera si

è rivolta all’insorgente, invitandolo a produrre un’attestazione di tutte le

rifusioni di spese per trasferte di lavoro nel corso del periodo fiscale. Il

contribuente si è limitato a trasmettere una copia della busta paga di

settembre, da cui risulta un non meglio precisato indennizzo per servizio

esterno (“Aussendienstentschädigung”) di fr. 387.10.

È il caso

di rammentare che, secondo un consolidato principio, è il contribuente ad

avere l’onere della prova per i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre

il debito verso l'erario (sentenza del Tribunale federale n.2A.438/2006 del 14

dicembre 2006, in RtiD I-2007 n.13t, consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa;

sentenza del Tribunale federale n.2A.209/2005 del 3 novembre 2005, in: RtiD

I-2006 n. 11t, consid. 4.1; Blumenstein/Locher, System des

schweizerischen Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p. 416, con rinvii; cfr. anche

la sentenza CDT n. 80.2008.11 del 5 marzo 2008

consid. 3.3).

Nel caso di specie, nonostante

l’esplicito invito di questa Corte il ricorrente non ha fornito una prova della

necessità di doversi servire regolarmente del suo veicolo privato per trasferte

professionali.

3.5

Un

ulteriore argomento è relativo alla necessità o meno di riconoscere in

deduzione le spese per l’automobile privata usata dal ricorrente per gli

spostamenti tra il luogo di residenza settimanale e quelle che egli indica come

le sedi di lavoro.

Dagli atti emerge che il ricorrente ha la propria residenza settimanale ad __________,

__________, che dista dalla sede di lavoro di __________ circa 2,4 Km (tempi di percorrenza 30 minuti, in parte a piedi e in parte tramite bus). Anche in questo

caso appare evidente come l’uso dell’auto privata per recarsi sul posto di lavoro

non sia giustificato, attesa l’assenza di rilevanti impedimenti in ordine sia

di tempo che di incomodo.

Nella

misura in cui, poi, l’insorgente dovesse essere effettivamente

operativo nella sede della __________, è il caso di sottolineare che la

percorrenza si ridurrebbe ulteriormente a circa 650 m. (tempi di percorrenza 20 minuti a piedi, con la possibilità di servirsi anche di mezzi pubblici).

Sul

punto, va altresì ricordato che la

giurisprudenza ha già avuto modo di sottolineare che proprio nel caso dei

pendolari settimanali si può pretendere che scelgano un luogo di residenza settimanale

il più possibile vicino al luogo di lavoro, con la conseguenza che eventuali

spese di trasporto ulteriori possono essere dedotte solo se si riferiscono a

spostamenti all’interno dello stesso agglomerato (Locher, Kommentar zum DBG, Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n.

10.

ad art. 26 LIFD, p. 648 e giurisprudenza citata).

4.

Per tutti i motivi che precedono, il ricorso

è respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei

ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 500.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale

di fr. 580.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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